PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE. Norme in materia di edilizia residenziale pubblica e housing sociale. Relazione

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1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme in materia di edilizia residenziale pubblica e housing sociale Relazione Con la presente legge si intende procedere ad un riassetto del comparto dell edilizia residenziale, finora regolato dalle leggi regionali 25 ottobre 1996, n. 96 e 21 luglio 1999, n. 44, allo scopo di razionalizzare il sistema nell ottica dell economicità e dell efficacia, nonché ampliare, qualificandola, l'offerta degli alloggi, mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato (housing sociale). Tutto ciò a garanzia del diritto all abitazione quale diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto. Il presente intervento legislativo si pone dunque l obiettivo di definire politiche di social housing (termine mutuato dall inglese e che significa edilizia sociale o meglio ciò che attiene all offerta sociale di abitazioni ) nel significato più ampio che il termine ha assunto nel linguaggio europeo. Secondo il Comitato di coordinamento europeo dell alloggio sociale CECODHAS, social housing significa infatti offrire alloggi e servizi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro condizione. In quest ottica, dunque, rientrano nella disciplina dettata dalla presente legge non solo gli interventi tradizionali di edilizia residenziale pubblica, ma tutte quelle azioni finalizzate a movimentare il patrimonio edificato privato con canoni di locazione ridotti rispetto a quelli del libero mercato, valorizzando la dimensione sociale, la dimensione ambientale ed energetica e la dimensione di coordinamento. In Europa non mancano esempi virtuosi di percorsi adeguati a fornire risposte sostenibili alle nuove problematiche abitative: nel 2005 l'edilizia sociale nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, in Svezia e in Francia rappresentava rispettivamente il 36, 23, 22 e 20% del mercato residenziale totale. In Italia le realtà locali che hanno intrapreso progetti di housing sociale stanno crescendo: dall'umbria all'emilia-romagna, dalla Lombardia al Veneto. L intervento pubblico risulta ineludibile per l avvio di un programma di social housing. 1

2 Un importante ruolo che la Regione può svolgere è quello di sviluppare rapporti con le Fondazioni bancarie e le banche, costruendo alternative di percorsi standardizzati da mettere a disposizione degli operatori interessati per la ricerca di risorse economiche private non speculative. L ottica è quella di definire per il rapporto pubblico-privato regole chiare e trasparenti che assicurino la salvaguardia dei ruoli e delle legittime aspettative degli attori in causa. La presente legge si compone di cinque parti: 1) il Capo I (artt. 1 e 2), contenente le disposizioni generali; 2) il Capo II (artt. 3 20), dedicato al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell edilizia residenziale pubblica; 3) il Capo III (artt ), afferente alle modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 4) il Capo IV (artt ), relativo agli interventi di housing sociale; 5) il Capo V (artt ), composto dalle disposizioni finali e transitorie. Al Capo I (disposizioni generali), l articolo 1 individua l oggetto della presente legge, ovvero il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell edilizia residenziale pubblica; la definizione del regime giuridico e delle modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative (housing sociale). L Articolo 2 definisce invece le finalità dell intervento regionale nel settore abitativo: rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l incremento e la qualificazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; aumentare l offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato; assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni in locazione; favorire la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica di assegnatario che necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite l adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in alloggio del medesimo immobile; favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente; favorire l acquisto della prima casa di abitazione, nell ambito di programmi di interesse pubblico; promuovere lo sviluppo di tecniche antisismiche, bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura; raccordare la programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché con le politiche per il lavoro e per l immigrazione. Nel Capo II sono raccolte tutte le norme riguardanti il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell edilizia residenziale pubblica. All articolo 3 si istituisce l Azienda Regionale per la Casa (A.R.Ca.), ente pubblico economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, 2

3 organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto, la cui attività è finalizzata, nell ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio economiche svantaggiate. L A.R.Ca. è articolata in cinque unità operative che assicurano l espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche, così dislocate: sede a L'Aquila comprendente i Comuni della Provincia dell'aquila; sede a Teramo comprendente i Comuni della Provincia di Teramo; sede a Pescara comprendente i Comuni della Provincia di Pescara; sede a Chieti comprendente i Comuni della ASL Chieti; sede a Lanciano comprendente i Comuni della ASL Lanciano Vasto. L A.R.Ca., nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolge le seguenti funzioni (articolo 4): realizza interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante il recupero, l acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociale più deboli, con un canone determinato ai sensi dell articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell esenzione dall obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); realizza interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, con un canone determinato; gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Regione Abruzzo; può alienare il patrimonio di proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale; realizza, acquista o recupera, con risorse proprie, unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale; redige progetti e realizza interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture che gli vengono affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati; eroga servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa attribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione; partecipa, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati; esegue interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili; espleta compiti e funzioni che gli vengono affidati dalla Regione; gestisce e valorizza il patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza; partecipa a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana. Gli organi dell A.R.Ca. (articolo 5) sono: il Consiglio di Amministrazione (articolo 6); il Presidente (articolo 7); il Revisore dei conti (articolo 8). 3

4 Inoltre, sono previste le figure del Direttore generale (articolo 11) e dei Dirigenti responsabili delle unità operative (articolo 12). Il personale (articolo 13) attualmente dipendente delle ATER, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all A.R.Ca. Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione - Enti locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. L articolo 14 individua le risorse finanziarie dell A.R.Ca.: finanziamenti assegnati dall Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali; canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione; proventi derivanti dalla eventuale alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; fondi provenienti dall assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito; eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni; ulteriori entrate derivanti dall attività imprenditoriale. L articolo 15 contiene norme relative alla finanza e contabilità dell A.R.Ca. In base all articolo 16, la Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli atti e sugli organi dell A.R.Ca., mentre l articolo 17 dispone che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l A.R.Ca. applica il controllo di gestione secondo le leggi vigenti, il proprio statuto ed il regolamento di contabilità. L A.R.Ca. si dota di un sistema informatizzato (articolo 18), allo scopo di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare, ai nuclei familiari assegnatari, nonché alla gestione dei flussi finanziari. E previsto anche un osservatorio della condizione abitativa (articolo 19) presso la Direzione regionale L.L.P.P., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e delle Costa. L articolo 20 istuisce in ogni unità operativa la Conferenza provinciale dei Sindaci, che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle attività svolte dall A.R.Ca. Il Capo III contiene le disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L articolo 21 individua i requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale riservando alla Giunta regionale, in sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale, la possibilità di stabilire ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini, mentre l articolo 22 definisce il nucleo richiedente. 4

5 Per quanto riguarda la procedura per l'assegnazione degli alloggi, l articolo 23 dispone che l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del Comune o dell Unione di Comuni ed avviene a seguito di bandi di concorso emessi almeno ogni tre anni e finalizzati alla formazione di graduatorie. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce: i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, i requisiti per la partecipazione previsti dalla presente legge, le modalità ed ai termini di presentazione delle domande; le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all'estero; le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all'approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi. Il Comune o l Unione dei Comuni provvede alla verifica delle domande (articolo 24) e nomina una Commissione preposta alla formazione delle graduatorie (articolo 25) che verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative definite all articolo 26. Le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o i Comuni competenti all'assegnazione degli alloggi (articolo 28) possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, l accertamento dei requisiti (articolo 27). I Comuni o l Unione dei Comuni, con proprio regolamento, sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 20 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 23, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dalla Giunta regionale con apposito regolamento (articolo 29, riserva di alloggi per emergenza abitativa). Gli articoli 30 e 31 regolano rispettivamente le ipotesi di subentro nella domanda e nell assegnazione e di mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L articolo 32 contiene le norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il fondo sociale di cui all articolo 33, alimentato per una quota del 50 per cento da finanziamenti regionali e per la restante quota del 50 per cento dai canoni percepiti dall ente gestore per la locazione degli immobili, è finalizzato a corrispondere contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori. La Giunta regionale definisce le modalità di 5

6 funzionamento del fondo con apposito regolamento che individua anche le categorie dei beneficiari. Fatte salve le ipotesi di morosità incolpevole, la morosità superiore a 6 mesi nel pagamento del canone (articolo 34) di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dell assegnazione. Gli articoli 35 e 36 disciplinano rispettivamente le autogestioni e gestioni condominiali e l ospitalità, mentre gli articoli 37, 38 e 39 sono relativi a: assegnazioni provvisorie scadute; decadenze in atto; annullamento, decadenza e procedimento di rilascio. Per l attuazione delle norme del Capo III, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell inquilinato, predispone apposito regolamento di attuazione che trasmette, entro centoventi giorni dall entrata in vigore delle presente legge, al Consiglio regionale per l approvazione (articolo 40). Il Capo IV è dedicato agli interventi di housing sociale. L articolo 41 (Strumenti finanziari per le politiche per la casa) individua il ruolo della Regione Abruzzo che è chiamata ad: individuare gli strumenti finanziari innovativi ampliandone il ricorso; creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati agli investimenti finalizzati ad accrescere l offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale; favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblicoprivato, massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici agli strumenti finanziari innovativi; fornire agli enti locali, su loro richiesta, assistenza tecnica in ordine agli aspetti normativi, legali, urbanistici, ambientali, contrattuali ed economico-finanziari attinenti agli strumenti finanziari per le politiche per la casa. Il successivo articolo 42 prevede la partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi il cui oggetto sociale comprenda prioritariamente l incremento dell offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e di ogni altra tipologia di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. In particolare, la Regione può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi attraverso conferimento di risorse finanziarie e/o apporto di beni immobili. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono però essere istituiti da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d Italia; prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento; contemplare nelle proprie Politiche di gestione la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale; prevedere forme di trasparenza tali da permettere a chiunque di avere conoscenza del patrimonio immobiliare del fondo e dei relativi beneficiari, anche tramite la pubblicazione sulla sezione trasparenza del portale regionale. La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione partecipa avviene mediante procedura ad evidenza pubblica considerando, in particolare la quota del valore 6

7 complessivo del fondo investita in attività immobiliare; la quota dell investimento immobiliare destinata all edilizia residenziale sociale e ad altre tipologie di alloggi accessibili agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in percentuale rispetto a valore totale del fondo non al di sotto del 30 per cento; le garanzie relative al divieto di perdite; i canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia residenziale sociale e alle altre tipologie di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato in percentuale rispetto al prezzo di mercato inferiore di almeno il 30 per cento; la corrispondenza al mercato dei canoni di locazione applicati ai restanti alloggi di edilizia residenziale; la durata del fondo (in rapporto all entità dell investimento); le regole di liquidazione del fondo; le regole di governo e di gestione del fondo; a presenza nel regolamento di gestione di particolari vincoli alla gestione volti ad assicurare la prevalente finalità sociale dell attività del fondo. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione indirizzano la propria attività nel territorio regionale e devono tener conto delle esigenze connesse: al contenimento del consumo di territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana, oltre all utilizzo del patrimonio immobiliare invenduto, per una quota non inferiore al 50 per cento dell investimento; all acquisto da soggetti in difficoltà economica attraverso strumenti che permettano a tali soggetti il mantenimento del diritto di abitazione con l obbligo del versamento di un canone sociale e la possibilità futura del riacquisto; all applicazione, migliorativa rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo di energia e a basso impatto ambientale, nonché al ricorso a fonti energetiche rinnovabili, consistente in interventi migliorativi rispetto alla classe energetica esistente, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, e alla costruzione in classe energetica A o superiore per le nuove costruzioni; all applicazione, anche negli interventi di riqualificazione, di tecnologie e di tecniche costruttive antisismiche; all ampia diffusione sul territorio regionale degli interventi. E ovviamente esclusa la partecipazione della Regione a fondi che direttamente o indirettamente perseguano finalità meramente speculative. Per l attuazione del Capo IV, l articolo 43 prevede che la Giunta regionale predisponga apposite linee di indirizzo e che le trasmetta alla Commissione competente per la successiva approvazione. Infine, il Capo V contiene norme transitorie e finali. Le abrogazioni esplicite di cui all articolo 44 riguardano la L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e la L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica). Con la norma finanziaria di cui all articolo 45, è istituito il Fondo sociale a favore di assegnatari di alloggi A.R.Ca. che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione. Gli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 33 della presente 7

8 legge, valutati complessivamente per l anno 2012 in ,00, trovano copertura nell ambito dello stanziamento del capitolo di nuova istituzione relativo a tale fondo. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. (articolo 46). L Aquila, 15 febbraio 2012 I Consiglieri Camillo D Alessandro Giovanni D Amico Claudio Ruffini Giuseppe Di Pangrazio Giuseppe Di Luca Marinella Sclocco 8

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