POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI (collegata a conti correnti, depositi a risparmio nominativi, prestiti, mutui)

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1 Società cooperativa per azioni Sede Legale: BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: Brescia e Bergamo Tel.: Fax: Indirizzo servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: ABI Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo delle Banche n Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n Albo dei Gruppi Bancari n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA ASSICURATO E COMPAGNIA DEFINIZIONI Nel testo, con la parola Compagnia viene designata la UBI Assicurazioni S.p.A., con la parola Contraente UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa la quale stipula l'assicurazione in nome e per conto degli Assicurati. Con la parola Assicurato quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione alla Sez. I art Art DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE È considerato infortunio qualsiasi evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni corporali o ferite obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente, entrambe in quanto si verifichino non oltre due anni dalla data dell'infortunio. Art LIMITI TERRITORIALI La garanzia è valida in tutto il mondo, con l'intesa che il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato in Italia con moneta corrente. Art DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano sia nell'esercizio delle proprie occupazioni professionali che nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. A) Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti: dall'uso e dalla guida di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo quanto previsto dal punto "Estensioni di garanzia" delle Condizioni di Assicurazione; dalla partecipazione a corse e relative prove ed allenamenti effettuate con mezzi in genere azionati da motore; B) Sono inoltre esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dagli Assicurati: in conseguenza di proprie provocazioni, risse, duelli, azioni delittuose, nonchè in seguito alla partecipazione ad imprese temerarie, eccetto nel caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana; in occasione di guerra, anche se non dichiarata, di insurrezione, di tumulto popolare, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto dal punto "Estensioni di garanzia" delle Condizioni Particolari o che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; per effetto di terremoti ed eruzioni vulcaniche; in conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. C) Sono altresì esclusi il carbonchio, la malaria, le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi della definizione di cui all'art. 1.1, le affezioni interne od esterne, conseguenti ad emanazioni radioattive (radiodermiti, necrosi, malattie del sangue); le conseguenze di operazioni chirurgiche, di trattamenti non resi necessari dall'infortunio. L'assicurazione rimane sospesa durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale, e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 1 di 8

2 Art PRESTAZIONI ASSICURATE L'assicurazione viene prestata per il caso di morte e di invalidità permanente, quando la stessa risulti pari o superiore al 60% del totale, semprechè la morte o l'invalidità permanente siano state causate in modo esclusivo dall'evento che deve avere i requisiti di cui all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione. Art DEFINIZIONE DI ASSICURATI Si intendono assicurati i clienti della Contraente e di Unione di Banche Italiane Scpa, residenti o non in Italia, persone fisiche e Società di persone (quali Società in nome collettivo o di fatto, Ditte individuali, Società semplici, Società in accomandita semplice nelle persone degli Accomandatari) intestatari dei rapporti descritti nelle successive sezioni della polizza. Per i rapporti intestati e/o cointestati a persone fisiche o a Ditte individuali si intendono assicurate le persone fisiche o i titolari delle ditte intestatarie dei rapporti stessi. In via generale, il soggetto assicurato relativamente a rapporti intestati a Società di persone si identificherà nei Soci delle Società stesse (in via esemplificativa: i Soci delle Società di fatto, delle Società semplici, delle Società in nome collettivo, i Soci accomandatari delle Società in accomandita semplice). Art IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità dei singoli Assicurati, impegnandosi a produrre alla Compagnia, a semplice richiesta, tutta la documentazione contabile comprovante l'effettiva sussistenza del rapporto assicurato. Art LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO La Compagnia qualora il saldo sia creditore, corrisponderà l'indennizzo dovuto sia per il caso di invalidità permanente, che per il caso di morte dell'assicurato, alla Contraente che lo metterà a disposizione, rispettivamente, dell'assicurato stesso e degli eredi legittimi o testamentari. Qualora il saldo sia debitore, l'indennizzo sia per il caso di morte, che per il caso di invalidità permanente, verrà corrisposto alla Contraente, che lo percepirà per conto di coloro che sarebbero tenuti al pagamento del saldo e lo accrediterà a favore dell'assicurato. Nel caso in cui l'assicurato sia socio di Società di persone, l'indennizzo verrà accreditato a favore della Società, intestataria del rapporto. La Contraente rilascerà quietanza liberatoria ad ogni effetto per gli importi ricevuti. Art COMMORIENZA La Compagnia paga una seconda volta la somma convenuta per il caso di morte ai figli minorenni e conviventi dell'assicurato che risultano beneficiari dell'assicurazione, quando il medesimo infortunio provoca la morte dell'assicurato e del coniuge, purchè non legalmente separato. Quanto sopra entro i limiti massimi stabiliti negli specifici articoli delle varie sezioni. Art SPESE DI DEGENZA La garanzia viene inoltre estesa al rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche rese necessarie in seguito ad infortunio comportante la morte/l'invalidità permanente pari o superiore al 60% del totale fino alla concorrenza del massimale di euro 2.582,00 con il limite giornaliero di euro 52,00. Il rimborso viene effettuato su presentazione da parte dell'assicurato o di chi per esso dei documenti giustificativi (certificato di dimissioni o certificato di morte e accettazione di ricovero). Art ESTENSIONE DI GARANZIA La garanzia si intende operante per gli infortuni sofferti: durante i viaggi effettuati in qualità di passeggeri su aeromobili di linea regolari, compresi i voli charters e straordinari eserciti da Società di traffico non regolare nonchè quelli compiuti con plurimotori eserciti da ditte o privati (semprechè non di proprietà dell'assicurato) per attività turistica o di trasferimento condotti da piloti professionisti. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 2 di 8

3 La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni cumulative, non potrà superare i capitali di: euro ,00 per il caso di Morte euro ,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale per persona, e complessivamente per aeromobile: euro ,00 per il caso di Morte euro ,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni comulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. nonchè quelli derivanti: dall'uso e guida di mezzi di locomozione di terra e di acqua e imbarcazioni in genere, anche a motore, nonchè l'uso e la guida di ciclomotori e auto-motoveicoli in genere; qualora l'infortunio dovesse verificarsi durante la guida, l'assicurato dovrà dimostrare di essere abilitato a norma di legge (intendendosi come tale anche la guida con foglio rosa con patentato al fianco nonchè la situazione di attesa del documento di rinnovo della patente, purchè risulti regolarmente presentato il necessario certificato medico). È altresì compreso l'uso e la guida di macchine operatrici in genere comprese anche quelle semoventi; dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei in genere; da aggressione, assassinio, uccisione o ferimento colposo, rapina, scippo, attentati, sequestro anche tentato, atti violenti in genere che abbiano anche movente politico, sociale, sindacale, terroristico od a seguito di tumulti popolari, sempre che l'assicurato vi si trovi coinvolto casualmente e non per partecipazione attiva; da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; da incendio, alluvioni, inondazioni e straripamenti; da ingestione o assorbimento di sostanze anche venefiche, asfissia, soffocamento, annegamento, intossicazioni, effusioni di gas, di vapori, infezioni causate da ferite riportate durante i trattamenti di cura o le operazioni rese necessarie da un evento considerato come infortunio, effetti di elettricità - termici - atmosferici, assideramento, congelamento, colpi di sole e di calore, esplosioni di ogni genere, valanghe, fulmine, le scottature, le corrosioni per improvviso contatto con gli acidi; da lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate, che derivassero direttamente da punture di insetti, con esclusione della malaria o di qualsiasi altra malattia; da avvelenamento del sangue ed infezioni sempre che il germe si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; da malore, negligenze o imprudenze anche gravi, vertigini, incoscienza, imperizia; nonchè quelli verificatisi per colpa grave dell'assicurato stesso; da stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione; da morsicature, punture e ustioni di animali o vegetali in genere; durante il servizio militare in tempo di pace o in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni. Art LIMITAZIONI DI GARANZIA Si conviene quanto segue: nei confronti delle persone di età superiore ai 75 anni gli eventuali indennizzi saranno ridotti al 50% di quanto dovuto a termini di polizza; Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 3 di 8

4 nei confronti delle persone affette da gravi infermità quali: epilessia, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomanie, nonchè di quelle affette da invalidità permanenti di grado pari o superiore al 60% della totale, le somme massime liquidabili in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza si intenderanno fissate in euro 2.582,00; per i minori di 10 anni di età, l'assicurazione viene prestata per il solo caso di Invalidità Permanente. A parziale deroga dell'art Prestazioni assicurate - la garanzia risulta operante per invalidita permanente pari o superiore al 25%. Al compimento del decimo anno, l'assicurazione verra prestata come previsto dall'art Art CASO DI MORTE In caso di morte dell'assicurato, in difetto di diversa designazione, verranno considerati come beneficiari i suoi eredi. Qualora sia stata pagata in precedenza una indennità per Invalidità Permanente, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Non chiederà il rimborso in caso contrario. Art CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Si considera Invalidità Permanente la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'assicurato ad un lavoro proficuo per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità Permanente, la Compagnia liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano), in base alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche della tabella stessa, intervenute entro la data di stipulazione del presente contratto, della quale si riporta uno stralcio: perdita totale di un arto superiore 85% 75% perdita della mano o di un avambraccio 70% 60% perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 80% perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 65% perdita di un piede 50% perdita del pollice 28% 23% perdita dell'indice 15% 13% perdita del mignolo 12% perdita del medio 12% perdita dell'anulare 8% perdita di un alluce 7% perdita di ogni altro dito del piede 3% perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% con la condizione che, se l'assicurato è mancino, il grado della invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa. Si considera Invalidità Permanente al 100% unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro ed occupazione. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti ed organi l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, mentre per quella di una falange di qualunque altro dito, di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. DX SX Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 4 di 8

5 Nei casi di Invalidità Permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Ai fini della valutazione del grado di Invalidità Permanente saranno prese in considerazione le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non rilevanti. Parimenti nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, il grado di Invalidità Permanente è valutato in base alle sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Art SCOMPARSA DELL'ASSICURATO Qualora a seguito dell'infortunio indennizzabile a termine di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta convenuto che, se dopo che la Compagnia ha pagato l'indennità, risulterà che l'assicurato è vivo, la Compagnia stessa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA A deroga di quanto previsto dall'art del Codice Civile, la Compagnia rinuncia a favore degli Assicurati o dei loro aventi causa, all'azione di regresso verso i terzi responsabili. Art ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la validità delle garanzie, fornite dalla Compagnia a favore degli Assicurati, non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli infortuni con la Compagnia sottoscritta o con altre. Art DENUNCIA DI INFORTUNIO Limitatamente ai conti/rapporti a debito, la denuncia dell'infortunio deve essere inoltrata alla Compagnia dall'assicurato o dal Contraente, o direttamente dagli aventi diritto, entro 15 giorni dall'infortunio o da quando essi ne siano venuti a conoscenza e deve contenere una descrizione dei fatti e delle cause e conseguenze. Relativamente ai conti/rapporti a credito, la denuncia deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'infortunio. Alla denuncia dell'infortunio, deve far seguito la presentazione di eventuali certificati medici e di qualsiasi altra documentazione atta a comprovare l'evento infortunistico. La Compagnia si riserva il diritto di far esperire controlli ed esami medici nonchè ogni altra indagine ritenuta necessaria. Art CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili a infortunio, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale che, a scelta della Compagnia, risieda presso la sede della Compagnia o dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti uno per ciascuno ed il terzo d'accordo tra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presente le condizioni di polizza, decidono a maggioranza inappellabile come amichevoli compositori senza alcuna formalità giuridica; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Art FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, diverse da quelle previste all'art che precede, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione Centrale della Contraente oppure quella della dipendenza della Contraente ove è in essere il rapporto assicurato, e ciò a scelta della parte attrice. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 5 di 8

6 Art FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata (anche a mano) alla Direzione della Compagnia oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art ONERI FISCALI Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia. In caso di modifica delle aliquote d'imposta, in presenza di aumenti, il relativo onere sarà a carico della Contraente; in presenza di diminuzione di tali aliquote, la Compagnia si impegna a ridurre conseguentemente il premio lordo della polizza a decorrere dalla prima scadenza utile. Art DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto e stipulato per la durata di anni UNO e giorni 33 a partire dalle ore 24 del e fino alle ore 24 del e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza, si intendera tacitamente rinnovato al di ogni anno. Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Compagnia ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni. Il presente contratto si intenderà risolto qualora a ciò la Contraente fosse tenuta da un intervento di una autorità giudiziaria, amministrativa o di settore, inteso a vietare e contrastare tale forma assicurativa. Alla Compagnia spetterà, in tal caso, il premio maturato dall'inizio del periodo assicurativo fino al momento che determini la risoluzione del contratto e dovrà restituire l'eventuale eccedenza di premio versato dalla Contraente. Art DECORRENZA DELLA GARANZIA La copertura assicurativa avrà effetto dall'istante della apertura del rapporto, di cui alle successive sezioni, certificato dalle risultanze contabili della Contraente. Art RAPPORTI ASSICURATI SEZIONE II CONTI CORRENTI - DEPOSITI A RISPARMIO Si intendono assicurati gli intestatari dei seguenti rapporti in euro o in valuta estera: Conti Correnti in credito o in debito; Depositi a risparmio nominativi (ordinari, vincolati o a scadenza); Conti multivaluta. Art CAPITALI ASSICURATI Per il caso di morte, il capitale assicurato e quindi l'indennizzo, è pari al saldo di chiusura del conto, per capitali ed interessi, risultante alle ore zero del giorno dell'infortunio. Il saldo dei conti si determina, fatta salva in ogni caso la prassi contabile in uso presso la Contraente, avendo riguardo anche all'esito di tutte le operazioni regolabili in conto corrente, già impostate anche in conti diversi e non ancora confluite nello stesso, delle operazioni eventualmente pendenti (effetti cambiari all'incasso o allo sconto, effetti diretti all'ordine della Contraente, assegni versati s.b.f., anticipazioni a fronte di transazioni import-export, ecc.), nonchè alle operazioni non ancora contabilizzate ma iniziate dalla Banca anteriormente al giorno dell'infortunio, fatta eccezione per quelle effettuate con l'esercizio della Cassa Continua. Anche le operazioni a credito o a debito del Cliente, già iniziate o disposte anteriormente non direttamente presso l'istituto, verranno pure registrate a modificazione dei saldi contabili alla condizione che l'istituto fornisca la prova che le operazioni medesime siano state effettuate entro i termini del giorno precedente a quello dell'infortunio. Per quanto riguarda il portafoglio commerciale, limitatamente ai conti correnti saranno contabilizzati anche quegli importi relativi al regolamento di eventuali effetti resi insoluti entro 180 giorni dalla data dell'infortunio. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 6 di 8

7 In tal caso il saldo di chiusura è da intendersi quello delle ore zero del giorno dell'infortunio rettificato dell'importo degli eventuali effetti prima citati nonchè degli interessi maturati sul conto corrente sino alla definizione dell'indennizzo comunque non oltre il 180 giorno dalla data dell'infortunio. Per il caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% del totale, il capitale assicurato e quindi l'idennizzo sarà pari al doppio del saldo determinato così come specificato nel precedente "caso di morte", entro i limiti massimi previsti al successivo art Art INDENNIZZO MASSIMO Sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, il capitale assicurato e quindi l'indennizzo da parte della Compagnia, non potrà eccedere i seguenti limiti: euro 7.800,00 per ciascun rapporto/conto comunque denominato con saldo a credito, con il massimo di euro ,00 in caso di più rapporti/conti intestati alla medesima persona. euro ,00 per ciascun rapporto/conto comunque denominato con saldo a debito, quando l'assicurato risulti titolare di un solo rapporto/conto, con il massimo di euro ,00 in caso di titolarità di più rapporti. Si conviene che, nel caso in cui per lo stesso conto risultino assicurate più persone, l'indennizzo sarà pari al saldo del conto ridotto in proporzione al numero delle persone assicurate se il saldo del conto è creditore, mentre non subisce riduzione alcuna se il saldo del conto è debitore (fermi i massimi indennizzi sopra citati). Art FIGLI A CARICO Nel caso in cui il saldo del conto sia attivo, l'ammontare dell'indennizzo, determinato con le modalità e le condizioni di cui ai precedenti articoli, viene maggiorato del 15% (con il massimo del 75%) per ogni figlio a carico dell'assicurato che non abbia ancora compiuto i 18 anni o che, avendoli compiuti, sia totalmente ed irreversibilmente invalido al lavoro fermi restando, i limiti massimi, sia per singolo conto sia globale, indicati all'art Art RAPPORTI ASSICURATI Si intendono assicurati gli intestatari dei seguenti rapporti: SEZIONE III PRESTITI PERSONALI finanziamenti, tipo prestito ordinario o credito speciale, denominati in vario modo, con esclusione dei mutui di cui alla successiva Sezione IV. Art CAPITALI ASSICURATI Per il caso di morte, il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, è pari al saldo di chiusura del debito, per capitali ed interessi, risultante alle ore zero del giorno dell'infortunio. Per il caso di invalidità permanente, pari o superiore al 60%, il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, sarà pari al doppio del saldo determinato così come specificato nel precedente "caso di morte", entro i limiti massimi previsti al successivo art Art INDENNIZZO MASSIMO Sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, il capitale assicurato e quindi l'indennizzo da parte della Compagnia non potrà eccedere i seguenti limiti: euro ,00 quando l'infortunato risulti titolare di un solo rapporto di cui al precedente art. 3.1; euro ,00 quando l'infortunato risulti titolare di più rapporti. Si conviene che, nel caso in cui per lo stesso prestito risultino più intestatari, l'indennizzo riferito a sinistro che colpisca singolarmente ciascun intestatario s'intende ridotto in proporzione al numero degli stessi. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 7 di 8

8 Art RAPPORTI ASSICURATI Si intendono assicurati gli intestatari dei seguenti rapporti: Mutui casa, mutui fondiari e DPR 601; Finanziamenti (mutui) Artigiancassa e prestiti BEI. Art CAPITALI ASSICURATI SEZIONE IV MUTUI Per il caso di morte, il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, è pari al saldo di chiusura del mutuo, per capitali ed interessi, risultante alle ore zero del giorno dell'infortunio. Per il caso di invalidità permanente pari o superiore al 60%, il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, sarà pari al doppio del saldo determinato così come specificato nel precedente "caso di morte", entro i limiti massimi previsti al successivo art Art INDENNIZZO MASSIMO Sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, il capitale assicurato e quindi l'indennizzo da parte della Compagnia, non potrà eccedere il limite di euro ,00 in caso di uno o più rapporti di cui al precedente Art Nel caso in cui per lo stesso rapporto risultino assicurate più persone (cointestazione), l'indennizzo previsto sarà ridotto in proporzione al numero delle persone assicurate. Art RAPPORTI ASSICURATI Si intendono assicurati gli intestatari dei seguenti rapporti: Anticipi valuta non residenti; Anticipi export residenti; Anticipi import; Finanziamenti in euro a residenti; Prestiti d'uso oro. Art CAPITALI ASSICURATI SEZIONE V FINANZIAMENTI ESTERI Per il caso di morte il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, è pari al saldo di chiusura del mutuo, per capitali ed interessi, risultante alle ore zero del giorno dell'infortunio; Per il caso di invalidità permanente, pari o superiore al 60%, il capitale assicurato, e quindi l'indennizzo, sarà pari al doppio del saldo determinato così come specificato nel precedente caso di morte, entro i limiti massimi previsti al successivo Art Art INDENNIZZO MASSIMO Sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, il capitale assicurato e quindi l'indennizzo da parte della Compagnia, non potrà eccedere il limite di euro ,00 in caso di uno o più rapporti di cui al precedente Art Nel caso in cui per lo stesso rapporto risultino assicurate più persone (cointestazione), l'indennizzo previsto sarà ridotto in proporzione al numero delle persone assicurate. Decorrenza 01/03/2012 Foglio pag. 8 di 8

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