DL 138/2011: le novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore

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1 1 DL 138/2011: le novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore di Maurizio Meoli 1 Il presente lavoro fornisce un primo esame delle novità che il DL n. 138 ha apportato alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs n. 231 ed, in particolare, ai limiti previsti per l utilizzo di denaro contante, assegni liberi e libretti al portatore. indice 1 PREMESSA Entrata in vigore Variazioni dei limiti Finalità delle modifiche Modalità di intervento 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni frazionate 2.2 Profili sanzionatori Sanzione minima Ipotesi aggravate 2.3 Rilevanza per i professionisti Pagamento delle fatture Comunicazione delle infrazioni Soggetto al quale effettuare la comunicazione delle infrazioni Un recente intervento della Corte di Cassazione 3 ASSEGNI 3.1 Assegni bancari e postali Profili sanzionatori 3.2 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari Profili sanzionatori 3.3 Pluralità di assegni utilizzati in relazione alla medesima transazione 3.4 Fase transitoria Assegni liberi emessi ante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro Assegni post datati emessi ante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro Assegno post datato non girato Assegno post datato girato 3.5 Assegni emessi all ordine del traente 4 LIBRETTI AL PORTATORE 4.1 Saldo dei libretti Disciplina sanzionatoria Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore 4.2 Disciplina transitoria Disciplina sanzionatoria Trasferimento dei libretti al portatore 4.3 Precisazioni in ordine alla fase transitoria 4.4 Limiti al trasferimento dei libretti al portatore con saldo superiore alla soglia 5 OBLAZIONE Esclusione dall oblazione per la comunicazione dei professionisti 6 LIMITI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI normativa DL n. 138 DLgs n m.meoli@eutekne.it

2 2 giurisprudenza Cass n Cass n Trib. Trani n. 70 chiarimenti ufficiali Circ. Ministero Economia e Finanze n Circ. Ministero Economia e Finanze n Circ. Ministero Economia e Finanze n Circ. Ministero Economia e Finanze n dottrina Barbato G. Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010 Bongi A. Tracciabilità a doppio impatto, Italia Oggi, , p. 27 De Angelis L. Assegni e contanti, sanzioni salate, Italia Oggi, , p. 5 De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12 De Angelis L. Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15, Il Quotidiano del Commercialista, De Angelis L., Feriozzi C. Pagare a rate si può, senza trucchi, Italia Oggi, , p. 8 De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9 De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, Falcone F., Iorio A. Stretta sui pagamenti frazionati, Il Sole - 24 Ore, , p. 20 Galluccio L., Putzu G. Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette, La settimana fiscale, 26, 2010 Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 Irollo D. Contro l antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro, Guida al Diritto, 26, 2010 Razzante R. Da euro vietato pagare in contanti, Il Sole - 24 Ore, , p. 24 Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9 Santacroce B. Validi i vecchi assegni extra-soglia, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 Santacroce B., Volo B. In agguato anche la segnalazione al fisco, Il Sole - 24 Ore, , p. 5 Scarci E. «Tetto» pericoloso per l assegno post datato, Il Sole - 24 Ore, , p. 5. Sturzo G. Gli illeciti amministrativi, in AA.VV. Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, IPSOA, Milano, 2008 Votta R. Assegni e altri titoli di credito, Esselibri, Napoli, PREMESSA Il DL n. 138 ha apportato alcune modifiche all art. 49 del DLgs n Le novità, in particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all utilizzo di assegni liberi e libretti al portatore. L art. 2 co. 4 del DL n riduce da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell art. 49 del DLgs n Ne consegue che: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188.

3 3 Entrata in vigore Il DL n. 138 è in vigore dal , giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 20 del DL 138/2011). Variazioni dei limiti Si ricorda che fino all entrata in vigore dell art. 49 del DLgs. 231/2007, ovvero fino al , i limiti di cui sopra erano pari a ,00 euro. L art. 49 del DLgs. 231/2007 ha realizzato un primo abbassamento della soglia da ,00 a 5.000,00 euro. Questa soglia è stata operativa solo dal al , quando l art. 32 co. 1 lett. a) del DL 112/2008 l ha ricondotta a ,00 euro. Il limite di ,00 euro ha operato dal al ; a decorrere dal , infatti, l art. 20 co. 1 del DL 78/2010 l ha riportato a 5.000,00 euro. L art. 2 co. 4 del DL 138/2011 abbassa ora ulteriormente tale soglia a 2.500,00 euro 3. Variazioni dei limiti relativi all uso del contante, degli assegni liberi e dei libretti al portatore Ambito temporale di riferimento Fino al Soglia ,00 euro Dal al ,00 euro Dal al ,00 euro Dal al ,00 euro Dal ,00 euro Finalità delle modifiche La novità in esame precisa l art. 2 co. 4 del DL 138/2011 risponde a finalità di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. È evidente, infatti, che più si obbliga ad utilizzare sistemi di pagamento tracciabili più diviene difficile movimentare somme in contanti ed inserirle (riciclandole) nel sistema economico pulito 4. La riduzione della soglia presenta notevole valenza anche ai fini della lotta all evasione fiscale 5. Tanto è vero che l art. 2 co. 4 del DL 138/2011 è stato indicato come norma di contrasto all evasione fiscale sia durante le conferenze stampa di presentazione del decreto da parte di rappresentanti del Governo, sia dagli stessi vertici dell Agenzia delle Entrate, dal momento che rendere più difficile le movimentazioni di somme consistenti in denaro contante determina una maggiore problematicità nell organizzazione di intere operazioni da tenere nascoste al Fisco 6. In relazione a tale profilo, anzi, è stato evidenziato come la modifica normativa potrebbe condurre ad un duplice effetto: diminuzione delle operazioni in nero, con possibilità di reperire maggiori risorse sia in termini di imposizione diretta che indiretta; incremento potenziale delle informazioni utilizzabili ai fini degli accertamenti tramite il c.d. sintetico puro (ex art. 38 co. 4 del DPR 600/73, modificato dal DL 78/2010), che potrà determinare benefici per le casse erariali esclusivamente in termini di maggiori imposte dirette, essenzialmente l IRPEF, essendo una rettifica in aumento che si colloca nella sfera dei redditi delle persone fisiche 7. È stato, peraltro, sottolineato come, pur non essendo dubitabile che la tracciatura delle transazioni rappresenti un ottimo modo per controllare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, sarebbe forse maggiormente opportuno introdurre una norma ad hoc di tipo fiscale che limiti l uso del contante per determinati pagamenti (ai professionisti e alle imprese), senza ricorrere al più generale divieto imposto dalla normativa antiriciclaggio Cfr. De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, , Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 e Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Così Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4. Cfr. Razzante R. Da euro vietato pagare in contanti, Il Sole - 24 Ore, , p. 24, Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 e Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Più in generale, l obbligo di ricorrere ad uno strumento di pagamento tracciabile non solo evita il pericolo di divenire parte di un operazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio), ma aumenta la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine); così Irollo D. Contro l antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro, Guida al Diritto, 26, 2010, p. 58. Cfr. Bongi A. Tracciabilità a doppio impatto, Italia Oggi, , p. 27. Così Bongi A. Tracciabilità a doppio impatto, Italia Oggi, , p. 27. Così Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4.

4 4 Modalità di intervento I nuovi limiti, come evidenziato, sono stati inseriti attraverso lo strumento normativo del decreto legge. Si osserva, tuttavia, che, in applicazione di quanto sancito dall art. 66 co. 7 del DLgs. 231/2007, sarebbe stato possibile intervenire tramite decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 9. 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante. Per effetto della modifica introdotta dall art. 2 co. 4 del DL 138/2011, l art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 dispone che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. L intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l operazione, identificando le parti interessati e comunicando i dati all Anagrafe dei rapporti presso l Agenzia delle Entrate VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE Quanto al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. correttivo antiriciclaggio), sia stato precisato che: il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati 11. Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti 12. In pratica, l acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere rateizzato in quattro tranche in contanti da 1.250,00 euro cadauna, ma non in due da 2.500,00 euro Cfr. Irollo D., cit., p. 58. Cfr. Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4. Si ricorda che, ai sensi dell art. 1 lett. m) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. La rilevanza delle operazioni frazionate è sottolineata anche dalla circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n (disponibile sul sito Internet che si è soffermata sulle modifiche introdotte dall art. 20 del DL 78/2010 convertito alle disposizioni in materia di limitazioni all uso del denaro contante e dei titoli al portatore, di cui agli artt. 49 e 58 del DLgs. 231/2007. Cfr. la nota esplicativa del CNDCEC dell Sul tema si vedano anche De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, e Galluccio L., Putzu G. Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette, La settimana fiscale, 26, 2010, p , che si soffermano sulle ipotesi maggiormente problematiche dei finanziamenti dei soci alla società effettuati in più tranche inferiori alla soglia e del frazionamento del dividendo in più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia. Cfr. De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9.

5 5 2.2 PROFILI SANZIONATORI La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito 14, con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante, rispetto al quale, escludendosi un attribuzione automatica di responsabilità, occorrerà verificare la condotta, il contributo causale e psicologico (rispetto al quale è comunque sufficiente la colpa) Sanzione minima Ai sensi dell art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/ , la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 2.500,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione superiore all importo trasferito Ipotesi aggravate La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a ,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte 18. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia compreso tra 2.500,00 e ,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell importo trasferito ove questo sia superiore a ,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro RILEVANZA PER I PROFESSIONISTI Tale novità presenta rilevanti conseguenze per i professionisti Pagamento delle fatture Innanzitutto, si vieta di incassare cash, in un unica soluzione, parcelle di poco superiori ai euro, con IVA al 20% e CPA al 4% 20. Ad esempio: nel caso di fattura di un Dottore commercialista o di un Avvocato verso un impresa, l imponibile massimo per eventuali pagamenti in contanti è di 2.385,00 euro. Considerando, infatti, il contributo integrativo del 4% (95,40 euro) l IVA al 20% (496,08 euro) e la ritenuta al 20% (477,00 euro), il netto da incassare è pari a 2.499,48 euro; nel caso di fattura di un Dottore commercialista o di un Avvocato verso un privato, invece, l imponibile massimo per eventuali pagamenti in contanti è di 2.003,00 euro. Considerando, infatti, il contributo integrativo del 4% (80,12 euro) e l IVA al 20% (416,62 euro), il netto da incassare è pari a 2.499,74 euro Comunicazione delle infrazioni Ma la nuova soglia riguarda i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio anche da un differente punto di vista. Essi, infatti, sono obbligati a comunicare al Ministero dell Economia e delle Finanze le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007; pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione (ex art. 58 co. 7 del DLgs. 231/2007), con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007) Fatta salva l efficacia degli atti. Così Sturzo G. Gli illeciti amministrativi, in AA.VV. Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, IPSOA, Milano, 2008, p. 422, che, tuttavia, ricorda come Trib. Trani n. 70, in applicazione del previgente art. 1 co. 1 del DL 143/91, avesse escluso qualsiasi differenziazione, quanto all applicazione della sanzione amministrativa, tra i soggetti coinvolti nel trasferimento di denaro, equiparando la condotta del solvens a quella dell accipiens. Comma inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12. Ex art. 58 co. 8 secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n Si veda anche De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, Cfr. De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Cfr. De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9.

6 6 Particolare attenzione dovrà essere prestata a tali profili soprattutto dai professionisti contabili. Basti pensare che, a fronte di una fattura di ,00 euro pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, anteriormente alle recenti modifiche al sistema sanzionatorio (introdotte dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010) si assumeva il rischio di una sanzione variabile da 300,00 a 3.000,00 euro, mentre le nuove regole impongono una sanzione minima di 3.000,00 euro 22. Si è, quindi, reputato tale onere particolarmente pressante in riferimento al livello delle quotidiane fatturazioni degli operatori economici (piccole imprese, commercianti, ecc.), sulle quali occorrerà attuare uno scrupoloso monitoraggio per non incorrere in addebiti sanzionatori estremamente rilevanti per i professionisti 23. Soggetto al quale effettuare la comunicazione delle infrazioni Si ricorda, inoltre, che, per le violazioni di importo non superiore a ,00 euro, la comunicazione non deve essere effettuata al Ministero dell Economia e delle Finanze, ma alla Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione 24. In particolare, la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n (Dipartimento del Tesoro) ha precisato che gli organi contestatori ed i soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (tra i quali, si ricorda, sono compresi anche i Dottori commercialisti ed esperti contabili e gli Avvocati) devono inviare le contestazioni o le segnalazioni: alle Direzioni territoriali dell economia e delle finanze 25 ovvero, più precisamente, alle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni di cui all art. 49 co. 1, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007, il cui importo non superi i ,00 euro; alla Direzione antiriciclaggio, nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a ,00 euro Un recente intervento della Corte di Cassazione Seppure non strettamente inerente al tema in esame, appare interessante evidenziare come la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n , abbia stabilito che il divieto (di cui all art. 1 co. 1 del DL 143/91, conv. in L. 197/91) di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari facesse riferimento al valore dell intera operazione economica alla quale il trasferimento era funzionale e si applicava anche quando detto trasferimento si fosse realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass n ). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l 8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato si ribadisce l art. 1 co. 1 del DL 143/91, conv. L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall art. 49 co. 1 del medesimo decreto, più volte modificato. In esito a tali modifiche, come già evidenziato, appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 2.500,00 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare Sanzione che non solo, come si vedrà nel successivo 5, non è oblazionabilie, ma non può neanche essere coperta da polizza assicurativa. Cfr. De Angelis L. Assegni e contanti, sanzioni salate, Italia Oggi, , p. 5 e De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Cfr. Falcone F., Iorio A. Stretta sui pagamenti frazionati, Il Sole - 24 Ore, , p. 20. Indicate, con i relativi ambiti di competenza, in allegato alla circolare. In Banca dati Eutekne. In Banca dati Eutekne. Cfr. De Angelis L., Feriozzi C. Pagare a rate si può, senza trucchi, Italia Oggi, , p. 8.

7 7 3 ASSEGNI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro il limite a partire dal quale: gli assegni bancari e postali devono recare la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari non possono essere richiesti per iscritto dal cliente senza clausola di non trasferibilità. Il DL 138/2011 apporta modifiche anche in materia di: assegni bancari e postali; assegni circolari, vaglia postali e cambiari. 3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro 29. Il DL 138/2011 interviene sull art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono recare non solo l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 2.500,00 euro (e non più a 5.000,00 euro). Profili sanzionatori In caso di violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) 30. Analogamente a quanto previsto per le violazioni relative all utilizzo del contante, inoltre, ai sensi dell art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/ , la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 32 ; si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità (art. 49 co. 7 del DLgs. 231/2007). Il DL 138/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro (e non più a 5.000,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49 co. 8 del DLgs. 231/2007). Profili sanzionatori Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) 34. Anche in tal caso: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro 35 ; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 36. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro Così dispone l art. 49 co. 4 del DLgs. 231/2007. Sturzo G., cit., p. 426, sottolinea come l autore dell illecito sia l emittente il titolo, cioè il traente. Occorre, peraltro, valutare anche la posizione del beneficiario del titolo o del soggetto che abbia la detenzione dello stesso privo dei requisiti obbligatori. Comma inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 8 secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n L autore dell illecito è colui che emette l assegno circolare senza le indicazioni obbligatorie. Sarà, quindi, responsabile il cassiere dell istituto di credito, ma anche colui che ha richiesto il titolo, emesso in modo irregolare, e che lo utilizzi. Così Sturzo G., cit., p Ai sensi dell art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 8 secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.

8 8 3.3 PLURALITÀ DI ASSEGNI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA TRANSAZIONE La circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n , in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010 (riduzione della soglia da ,00 a 5.000,00 euro), ha precisato che gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell importo totale del trasferimento (la soglia, quindi, è intesa per ciascun assegno). Tale chiarimento appare valido anche in relazione alla nuova soglia di 2.500,00 euro FASE TRANSITORIA La modifica in esame solleva taluni dubbi in ordine alla fase transitoria Assegni liberi emessi ante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro Una prima questione attiene a quegli assegni liberi (senza clausola di non trasferibilità) emessi ante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro ed inferiori a 5.000,00 euro presentati in banca dopo la suddetta data. In tal caso, sembra possibile utilizzare il chiarimento fornito dalla circ. Ministero dell Economica e delle Finanze n , in relazione all identica questione emersa in occasione dell entrata in vigore dell art. 49 del DLgs. 231/2007 (in data ). Anche in questo caso, infatti, si realizzava un abbassamento della soglia da ,00 a 5.000,00 euro. Ed allora, gli assegni liberi emessi, ante , per importi pari o superiori a 2.500,00 euro, ma inferiori a 5.000,00 euro, ed incassati a decorrere da tale data sono da considerare regolari, e possono essere presentati alla banca senza timore di sanzioni e segnalazioni Assegni post datati emessi ante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro Ai sensi dell art. 31 del RD 1736/1933, l assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione (purché vi sia disponibilità di fondi). Ne consegue che l indicazione sull assegno di una data successiva non determina la nullità dello stesso, ammettendosi il pagamento immediato in favore del creditore. Le disposizioni vigenti tollerano una postdatazione massima di 4 giorni per i titoli pagati fuori piazza, giustificata dal periodo di tempo occorrente per far pervenire l assegno al beneficiario. Ai sensi dell art. 121 del RD 1736/1933, infatti, qualora nell assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell effettiva emissione dell assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n (articolo, quest ultimo, sostituito dell art. 25 co. 1 del DPR 642/72). Con la postdatazione, quindi, l assegno assume la veste di una cambiale e dovrebbe soggiacere all imposta di bollo ( ). La banca che paga l assegno presentato prima della data indicata dovrebbe comunicare ciò all Agenzia delle Entrate, al fine dell irrogazione della sanzione di cui all art. 25 co. 1 del DPR 642/72 (sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell imposta) in capo a chi ha emesso l assegno 40. Tutto ciò premesso, occorre considerare il caso della compilazione ante di assegni post datati per importi pari o superiori a 2.500,00 euro ed inferiori a 5.000,00 euro, recanti una data di emissione successiva al Si pensi, ad esempio, ad un assegno compilato il , ma con data di emissione , di importo pari a 4.000,00 euro e senza clausola di intrasferibilità. In tal caso, appare possibile distinguere a seconda che: l assegno non sia già stato girato; l assegno sia già stato girato Cfr. la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n Cfr. De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, Così Santacroce B. Validi i vecchi assegni extra-soglia, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 e Santacroce B., Volo B. In agguato anche la segnalazione al fisco, Il Sole - 24 Ore, , p. 5. Cfr. anche Irollo D. Contro l antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro, Guida al Diritto, 26, 2010, p Cfr. Votta R. Assegni e altri titoli di credito, Esselibri, Napoli, 2008, p

9 9 Assegno post datato non girato Se l assegno post datato di cui all esempio non è mai stato girato, sembra possibile risolvere il tutto apponendo la clausola di non trasferibilità 41. In tal modo, infatti, l assegno, che risulta emesso in un momento in cui è già in vigore il nuovo limite previsto per gli assegni liberi, si allineerebbe alla nuova disciplina. In caso contrario (ovvero in assenza di apposizione della suddetta clausola all assegno privo di girate), l assegno, che risulta emesso nel vigore del nuovo limite, non recando la clausola di non trasferibilità, violerebbe l art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007. Di conseguenza, ai sensi dell art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l efficacia degli atti, e, quindi, fermo restando l obbligo di pagamento da parte di banche o Poste Italiane S.p.A., troverebbe applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (con il minimo di 3.000,00 euro). Sanzione irrogata dal Ministero dell Economia e delle Finanze in seguito alla comunicazione ricevuta dalla banca o da Poste Italiane S.p.A., obbligate a ciò dall art. 51 co. 1 e 2 del DLgs. 231/2007, pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%, con il minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 7 e 8 primo periodo del DLgs. 231/2007) 42. Assegno post datato girato Se, invece, l assegno post datato di cui all esempio è stato già girato, non pare possibile sfuggire alla violazione dell art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 ed alla sanzione di cui all art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, in seguito alla comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al momento del pagamento dello stesso all ultimo beneficiario 43. Non è chiaro, peraltro, a chi si applichi in concreto la sanzione dall 1% al 40% dell importo trasferito (con un minimo di 3.000,00 euro): al solo emittente (traente) o al traente ed ai successivi giranti 44 ovvero anche al beneficiario ed al soggetto che abbia la detenzione del titolo privo dei requisiti obbligatori di cui all art. 49 co. 5 del DLgs. 231/ ASSEGNI EMESSI ALL ORDINE DEL TRAENTE Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A 46. Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) e: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro 47 ; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 48. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro LIBRETTI AL PORTATORE Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro (e non più a euro). I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto da una somma non eccedente il predetto importo entro il Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12. Cfr. Santacroce B. Validi i vecchi assegni extra-soglia, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 e Santacroce B., Volo B. In agguato anche la segnalazione al fisco, Il Sole - 24 Ore, , p. 5. Cfr. la Circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n Cfr. Scarci E. «Tetto» pericoloso per l assegno post datato, Il Sole - 24 Ore, , p. 5. Così Sturzo G., cit., p. 426, alla luce dei pochi interventi giurisprudenziali registrati in relazione al previgente art. 1 co. 2 del DL 143/91. L Autore sottolinea, peraltro, come sarebbe stato opportuno identificare in modo più netto l autore del reato e la condotta vietata. Cfr. Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4. Ai sensi dell art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 8 secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n

10 10 Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore. 4.1 SALDO DEI LIBRETTI È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro (e non più a 5.000,00 euro) 50. Disciplina sanzionatoria La violazione di tale prescrizione implica l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro (art. 58 co. 2 e 8 primo periodo del DLgs. 231/2007) 51. Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a ,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58 co. 2 e 8 terzo periodo del DLgs. 231/2007). Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 2.500,00 e ,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a ,00 euro. 4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite 52 ) entro il Ciò in base all art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall art. 2 co. 4 del DL 138/2011, che impone anche alle banche ed alle Poste Italiane S.p.A. di dare ampia diffusione ed informazione relativamente a tale disposizione. Prima di tale ultima modifica, l art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 ha imposto ai titolari di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro di estinguerli (ovvero di ridurne il saldo nel limite) entro il Disciplina sanzionatoria In caso di violazione dell art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, il possessore dei libretti incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 8 primo periodo del DLgs. 231/20076) 54, nel caso in cui esso sia compreso tra 2.500,00 e ,00 euro, e dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a ,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 8 terzo periodo del DLgs. 231/20076). Si osserva, peraltro, che a parte i soggetti titolari di libretti al portatore con saldo compreso tra 2.500,00 e 4.999,00 euro i quali ometteranno l adempimento in questione le sanzioni ricordate dovrebbero riguardare un numero limitato di casi. Ciò sia considerando che libretti al portatore di importo superiore a ,00 euro rappresentano ipotesi marginali riferibili a libretti aperti ante L. 197/91 e di cui le banche e le Poste Italiane S.p.A. non conoscono i possessori 55, sia perché i titolari di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro avrebbero dovuto estinguerli (ovvero ridurne il saldo nel limite) entro il Trasferimento dei libretti al portatore Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l accettazione di questi e la data del trasferimento (ex art. 49 co. 14 del DLgs. 231/2007) Art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall art. 2 co. 4 del DL 138/2011. Autore dell illecito è chiunque possieda libretti al portatore per importi superiori al limite. C è, però, da chiedersi, se la dizione della norma non intenda includere nella responsabilità anche l operatore bancario, o postale, che abbia emesso un libretto con un saldo pari o superiore alla soglia di punibilità ; così Sturzo G., cit., p Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi. Cfr. Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Cfr. Razzante R. Da euro vietato pagare in contanti, Il Sole - 24 Ore, , p. 24 e Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Con obbligo per l intermediario finanziario che accerti l infrazione di comunicarla (ex art. 51 co. 1 e 2 del DLgs. 231/2007) al Ministero dell Economia e delle Finanze. Cfr. Sturzo G., cit., p Cfr. De Angelis L. Assegni e contanti, sanzioni salate, Italia Oggi, , p. 5. Cfr. Razzante R. Da euro vietato pagare in contanti, Il Sole - 24 Ore, , p. 24.

11 PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA FASE TRANSITORIA Alle indicazioni relative alla fase transitoria sono, inoltre, collegate le medesime perplessità emerse in occasione dell abbassamento del limite a 5.000,00 euro con fissazione del termine per la riduzione del saldo (o per l estinzione) entro il (ex DL 78/2010). Le modifiche, infatti, sono state introdotte sostituendo, nel contesto dell art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, l importo di 5.000,00 euro con quello di 2.500,00 euro e la data del con quella del Così facendo, però, la nuova disposizione normativa, letteralmente, viene a sancire che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007 (ovvero al ), sono estinti dal portatore (ovvero il loro saldo è ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo) entro il Sembra ragionevole, peraltro, leggere la disposizione nel senso di consentire ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500,00, esistenti alla data di entrata in vigore del DL 138/2011 (ovvero al ) di estinguerli o di ridurne il saldo al di sotto della soglia entro il LIMITI AL TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO SUPERIORE ALLA SOGLIA Si ricorda, infine, come la circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n abbia precisato, in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di 5.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il , avrebbero potuto essere trasferiti prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000,00 euro. Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di 2.500,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il OBLAZIONE L art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l istituto dell oblazione solo per le violazioni dell art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 ovvero alle violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a ,00 euro. Appare opportuno, infine, ricordare che l art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l istituto dell oblazione di cui all art. 16 della L. 689/81; ai sensi di tale disposizione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce di quanto precisato dalla circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n , che, a tali fini, non attribuisce rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale) 58. Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni dell art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 ovvero per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a ,00 euro Cfr. il Comunicato Banca d Italia e Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12 e De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell art. 49 co. 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell atto di contestazione concernente l illecito per cui si procede.

12 12 Esclusione dall oblazione per la comunicazione dei professionisti L art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 non contempla, quindi, tra le violazioni suscettibili di essere definite tramite oblazione anche quelle di omessa comunicazione da parte dei professionisti delle infrazioni rilevate ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. In tal caso, quindi, la nuova disciplina è connotata da particolare rigore. Si ipotizzi il caso di mancata comunicazione di una fattura di 6.000,00 euro, pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria: sulla base delle regole vigenti anteriormente alle novità recate dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010, si sarebbe corso il rischio di una sanzione minima di 180,00 euro, senza possibilità di ricorrere alla oblazione. Tale minimo è ora di 3.000,00 euro 60, sempre senza possibilità di ricorrere alla oblazione. 6 LIMITI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A fronte dell immediata vigenza dei nuovi limiti, sarebbe ragionevole prevedere un periodo di tempo relativamente al quale non applicare le sanzioni connesse alla loro violazione. È opportuno ricordare, infine, che la L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, ha escluso 61 l applicazione delle sanzioni comminate per la violazione dei co. 1, 5, 8 62, 12 e 13 dell art. 49 commesse nel periodo dal (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al , e riferite alle nuove limitazioni di importo. Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti, il legislatore è intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nei quindici giorni successivi all entrata in vigore delle nuove prescrizioni. La sanatoria ha preservato comunque la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo / ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di ,00 euro 63. Sarebbe ragionevole riproporre tale soluzione anche in relazione alle violazioni dei nuovi limiti in sede di conversione in legge del DL 138/ Cfr. De Angelis L. Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15, Il Quotidiano del Commercialista, Attraverso l inserimento del nuovo co. 2-bis nel corpo dell art. 20 del DL 78/2010. Questo comma, tuttavia, si limita a stabilire che il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere richiesti per iscritto, dal cliente, senza clausola di trasferibilità. Ad essere sanzionato dall art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, invece, è la violazione del precedente co. 7, ai sensi del quale gli assegni circolari (i vaglia postali e cambiari) sono emessi con l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Cfr. circ. Ministero dell Economia e delle Finanze n ; si veda anche Barbato G. Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010, p. 42. Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12.

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