LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Dott. Andrea Distrotti
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1 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2 I NUMERI Enti Pubblici, pari a circa uffici, tra PA centrale e locale coinvolti dall adozione (ricezione) della Fatturazione Elettronica nei rapporti con i propri fornitori; 2 Milioni di Imprese, coinvolte dall obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA, pari a circa il 40% del totale delle 5 milioni che compongono il tessuto industriale italiano; 60 milioni di Fatture verso la PA ogni anno per un volume di affari di oltre 135 miliardi di euro; 1,5 miliardi di /anno di risparmi per PA e Imprese legati all implementazione della Fatturazione Elettronica; 6 miliardi di /anno di risparmi in caso di estensione del processo digitale all intero Ciclo dell Ordine. Stime Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano
3 QUADRO NORMATIVO L obbligo di adozione della fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e in particolare dall'art. 1, co della L , n. 244, come modificato dall'art. 10, co. 13-duodecies, lett. a) D.L , n. 201, conv. con modif. dalla , n. 214.
4 DECORRENZA dal 6 giugno 2014, i Ministeri e loro ripartizioni, le Agenzie fiscali e gli Enti di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 31 marzo 2015, la stessa disposizione si applicherà, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali Inoltre, a partire dai 3 mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica
5 FATTURA CARTACEA ED ELETTRONICA La fattura può essere emessa: in formato cartaceo: cd. fattura cartacea o «analogica»; in formato elettronico: cd. fattura «in formato elettronico» e fattura «elettronica». L obbligo della fattura «elettronica» sussiste attualmente solo per le operazioni (attive) rese nei confronti della PA.
6 FATTURA CARTACEA La fattura cartacea o analogica è quella redatta in formato cartaceo in 2 esemplari di cui uno è spedito o consegnato dal soggetto emittente al soggetto destinatario. Tale fattura può essere inviata anche tramite posta elettronica (fax, via mail); in questo caso la materializzazione della copia di spettanza del cliente, avviene da parte di quest ultimo al momento del suo ricevimento. Tale fattura viene denominata «fattura in formato elettronico».
7 FATTURA ELETTRONICA Documento informatico avente le seguenti caratteristiche rilevanza fiscale non modificabile gestito interamente in modo elettronico formazione trasmissione registrazione conservazione senza la necessità di materializzare il documento attraverso la stampa dello stesso.
8 FATTURA ELETTRONICA Art. 21, comma 1 DPR. n. 633/72 Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, elettronica, si ha per emessa all'atto della sua, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
9 FATTURA ELETTRONICA Art. 21, comma 3 DPR. n. 633/72 Il soggetto IVA che emette una fattura elettronica deve assicurare dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione: l'autenticità dell'origine; l'integrità del contenuto; la leggibilità della fattura. I primi due requisiti possono essere garantiti mediante una delle seguenti modalità: A. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; B. l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati; C. altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
10 FATTURA ELETTRONICA Circolare AE n. 18/E del 24/06/2014 L elemento determinante per distinguere la fattura elettronica da quella cartacea non è il tipo di formato originario (cartaceo o elettronico) utilizzato per la sua creazione, quanto invece il fatto che la fattura sia in formato elettronico, quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Non è qualificabile come «elettronica», la fattura emessa dal fornitore tramite un software di contabilità o un software di elaborazioni testi ma successivamente stampata su carta ed inviata e ricevuta in formato cartaceo. Al contrario è invece considerata «elettronica», la fattura creata in formato cartaceo, ma successivamente trasformata in documento informatico (acquisita sotto forma di immagine mediante un processo di scansione) ed inviata e ricevuta tramite posta elettronica.
11 FATTURA ELETTRONICA: REQUISITI La fattura elettronica alla stessa stregua della fattura cartacea, deve possedere i seguenti requisiti: autenticità dell origine; integrità del contenuto; leggibilità della fattura. Tali requisiti (c.d. AIL) devono essere presenti e garantiti sia dal cedente/prestatore che dal cessionario/committente (anche in modo indipendente l uno dall altro), dal momento dell emissione della fattura elettronica fino al termine del periodo della sua conservazione.
12 AUTENTICITÀ DELL ORIGINE Il fornitore/prestatore che ha emesso la fattura e il destinatario della stessa devono essere sempre in grado di dimostrare con certezza chi è il fornitore dei beni ovvero il prestatore dei servizi e che la fattura si riferisca in modo inequivocabile a tale soggetto.
13 INTEGRITÀ DEL CONTENUTO Il soggetto IVA che emette la fattura elettronica e il destinatario della stessa devono garantire (dal momento di emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione) il requisito di integrità del contenuto: garanzia che il contenuto della fattura non sia in alcun modo modificato o alterato.
14 LEGGIBILITÀ DELLA FATTURA Il soggetto IVA che emette la fattura elettronica e il destinatario della stessa devono garantire (dal momento di emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione) il requisito di leggibilità della fattura: il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso.
15 REQUISITI DI AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ DELLA FATTURA Sono garantiti da: Firma elettronica qualificata o digitale dell emittente Sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati. Sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l operazione oggetto di fatturazione Altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo
16 FIRMA ELETTRONICA Le diverse tipologie di firma elettronica previste dal Codice dell'amministrazione Digitale sono le seguenti: Firma Elettronica Firma Elettronica Avanzata Firma Elettronica Qualificata Firma Digitale
17 FIRMA ELETTRONICA Firma Elettronica E definita come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica". Esempi: PIN abbinato a una carta magnetica (es. il Bancomat) Credenziali di accesso costituite da nome utente e password La norma non definisce quali debbano essere le caratteristiche tecniche della Firma Elettronica né il livello di sicurezza. Il valore probatorio del documento informatico su cui è apposta questa tipologia di firma è rimesso alla decisione del giudice che dovrà tenere conto, caso per caso, delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
18 FIRMA ELETTRONICA Firma Elettronica Avanzata E definita come "un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati". Tipico esempio è la firma su tablet. La Firma Elettronica Avanzata è una Firma Elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
19 FIRMA ELETTRONICA Firma Elettronica Qualificata La Firma Elettronica Qualificata è la Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Tipico esempio è il token o la smart card.
20 FIRMA ELETTRONICA La Firma Digitale E definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". La norma richiede una particolare modalità tecnologica, quella della crittografia a chiavi asimmetriche. Come per la Firma Elettronica Qualificata il mezzo più usato è il token o la smart card.
21 FIRMA ELETTRONICA Valore legale I documenti informatici siglati con Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata, Firma Digitale, hanno la medesima efficacia probatoria della scrittura privata (quella prevista dall'art del Codice Civile, tranne che per i contratti immobiliari nel caso si usi la Firma Elettronica Avanzata). Per i documenti informatici con Firma Elettronica Qualificata e con Firma Digitale vale la presunzione vincibile con prova contraria che deve essere resa dal presunto firmatario secondo cui l'utilizzo del dispositivo di firma è riconducibile al titolare.
22 EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Art. 21, comma 1, ultimo periodo DPR. 633/72 «La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente». Totale equiparazione della fattura cartacea a quella elettronica.
23 EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA La fattura si considera emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente La data di emissione per le fatture cartacee: è la data indicata sulla fattura La data di emissione per le fatture elettroniche: è la data di trasmissione (o messa a disposizione) per via elettronica (posta elettronica, sistema di trasmissione EDI, telefax ecc.). Se si utilizza la PEC la data di trasmissione elettronica è opponibile a terzi
24 UTILIZZO DI FATTURE CARTACEE E ELETTRONICHE Il fornitore/prestatore IVA può utilizzare sia fatture cartacee (analogiche) che elettroniche anche nei confronti del medesimo cliente. In tal caso è preferibile adottare delle distinte serie di numerazione progressiva, anche in fase di registrazione, tanto per le fatture emesse che per quelle ricevute.
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36 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Le fatture e le note di credito elettroniche o non - che comprendono importi superiori a 77,47 euro non assoggettati ad IVA sono soggette all imposta di bollo nella misura di 2,00 euro. (Art. 13 della Tariffa parte I, del D.P.R. n. 642/72). In presenza di fatture con componenti assoggettati ad IVA e altri non assoggettati, il bollo è dovuto qualora i componenti non assoggettati ad IVA superino complessivamente 77,47 euro.
37 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Relativamente alle fatture elettroniche e ai registri e altri documenti tenuti in formato elettronico l imposta di bollo, non può essere assolta in modo tradizionale, con l apposizione delle marche da bollo non esistendo il supporto cartaceo. Pertanto l imposta di bollo deve essere assolta in forma virtuale.
38 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Art. 6 Decreto MEF 17 giugno 2014 Per le fatture elettroniche emesse dal 27 giugno 2014, l imposta di bollo deve essere assolta mediante modello F24 on line, in un unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi dello stesso decreto.
39 SPLIT PAYMENT La nuova legge di Stabilità 2015 ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell IVA, di versare direttamente all erario l imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che saranno le PA a liquidare l'iva sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.
40 SPLIT PAYMENT Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici: Stato e Organi dello Stato con personalità giuridica Enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici Camere di commercio Istituti universitari Aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri Enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico Enti pubblici di assistenza e beneficenza Enti di previdenza
41 SPLIT PAYMENT Non si applica lo split payment per i compensi per prestazioni di servizi in cui l'ente pubblico, è il sostituto d'imposta e ed effettua ritenute alla fonte.
42 SPLIT PAYMENT Chi presta o cede beni o servizi, deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all'art.17-ter del DPR 633/1972. In sede di registrazione della fattura, l'iva viene annotata nel registro Iva vendite ma non calcolata nella liquidazione periodica.
43 SPLIT PAYMENT Per i contribuenti che applicano la scissione dei pagamenti, e che inevitabilmente quindi risulteranno a credito, è prevista la possibilità che queste operazioni rientranti nello split payment rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA anche trimestrale, del credito basato sull'aliquota media.
44 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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