SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 ottobre 2008 (*)

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 ottobre 2008 (*) «Tariffa doganale comune Nomenclatura combinata Classificazione doganale Voci 8541, 8542 e 8543 Accoppiatori ottici» Nel procedimento C-411/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 10 agosto 2007, pervenuta alla Corte il 7 settembre 2007, nella causa X BV Staatssecretaris van Financiën, contro LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 25 giugno 2008, considerate le osservazioni presentate: per X BV, dagli avv.ti. H. de Bie e E. Zietse, advocaten; per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, assistito dall avv. R. de Bree, advocaat, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione delle voci 8541, 8542 e 8543 della nomenclatura combinata, figuranti all allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1 agosto 2002, n (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra una società di diritto olandese denominata dal giudice del rinvio «X BV» (in prosieguo: «X») e lo Staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato alle Finanze) in merito alla classificazione doganale di accoppiatori ottici.

2 Contesto normativo 3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre del detto sistema armonizzato, e soltanto la settima e l ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie. 4 La versione della NC applicabile alla data dei fatti di cui alla causa principale è quella figurante nell allegato I del regolamento n. 1832/ La sezione XVI della NC comprende due capitoli, tra cui il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo contiene tra l altro le seguenti voci e sottovoci: «8541 Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli e costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli pietroelettrici montati: Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce: Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser altri 8542 Circuiti integrati e micro assiemaggi elettronici: Schede munite di circuiti integrati elettronici ( schede intelligenti ) numerici: altri: Circuiti integrati monolitici: Circuiti di controllo e comando Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando 8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: altri:

3 altri». 6 Le note 2 e 5 della sezione XVI della NC precisano: «2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e della nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti e delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate; b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543), rientrano nella voce afferente a detto o a dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517; c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o Per l applicazione delle note che precedono, il termine macchine comprende le macchine, apparecchi, dispositivi e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85». Causa principale e questioni pregiudiziali 7 Nel corso del 2003, l Inspecteur van de Douane (in prosieguo: l «ispettore») rilasciava a X quattordici informazioni tariffarie vincolanti per accoppiatori ottici. 8 Come risulta dagli atti, gli accoppiatori ottici sono dispositivi destinati a garantire la separazione galvanica. La separazione galvanica è un isolazione che impedisce qualsiasi circolazione diretta di corrente elettrica tra circuiti elettrici vicini. Un accoppiatore ottico consente una siffatta insolazione tra il circuito emittente e il circuito collettore trasformando dapprima, con l aiuto di un diodo elettroluminescente («light emitting diode»; in prosieguo: un «LED»), i segnali elettrici del circuito emittente in segnali luminosi e ritrasformando poi, con l aiuto di un fotodetector (costituito da un fotodiodo o da un phototransistor), i segnali luminosi in segnali elettrici nel circuito collettore. L accoppiatore ottico, in più del LED e del fotodetector, contiene sempre una pellicola di materiale plastico che è caratterizzata da un alta resistenza elettrica, ma che lascia passare segnali luminosi. I segnali elettrici in entrata sono così veicolati da un circuito elettronico all altro senza che tali circuiti siano tra loro elettricamente collegati. 9 Taluni accoppiatori ottici, tra i quali quelli commercializzati dalla X, hanno inoltre un circuito integrato tramite il quale i segnali elettrici in uscita vengono stabilizzati e amplificati. 10 I differenti componenti qui sopra descritti sono inseriti in un involucro di plastica. 11 Gli accoppiatori ottici sono utilizzati su grande scala nella fabbricazione di numerosi apparecchi e strumenti, in particolare strumenti di comunicazione, apparecchi informatici e macchine industriali. 12 Nelle informazioni tariffarie vincolanti rilasciate alla X, undici tipi di accoppiatori ottici sono stati classificati nella sottovoce , uno nella sottovoce e due nella sottovoce della NC. 13 Con decisione 17 novembre 2004, l Inspecteur van de Douane ha revocato le dette informazioni tariffarie vincolanti in ragione del fatto che era pervenuto alla conclusione che tutti i prodotti

4 controversi dovevano essere classificati nella sottovoce della NC. A seguito del reclamo proposto dalla X, l ispettore manteneva ferma tale decisione. 14 Con sentenza 22 dicembre 2005, il Rechtbank te Haarlem respingeva il ricorso proposto avverso quest ultima decisione. Ha considerato che gli accoppiatori ottici sono apparecchi aventi una funzione specifica e che devono essere classificati nella sottovoce della NC. 15 Ritenendo che gli accoppiatori ottici non potessero in alcun caso rientrare nella voce 8543, la X adiva lo Hoge Raad der Nederlanden con un ricorso per cassazione. 16 Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva che gli accoppiatori ottici contengono componenti menzionati nella voce 8541 della NC. A suo avviso, la questione che si pone è sapere se la classificazione nella voce 8541 sia possibile anche qualora l accoppiatore ottico contenga un circuito mediante il quale i segnali elettrici in uscita sono stabilizzati e amplificati. 17 Alla luce di quanto sopra considerato, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se debba essere considerato macchina o apparecchio elettrico ai sensi della voce 8543 NC un circuito ottico elettrico inserito in un involucro di plastica composto, oltre che da un diodo emettitore di luce (LED), da una pellicola di plastica o da un fotorilevatore, anche da un circuito amplificatore, e che è destinato a essere installato, tra l altro, in apparecchi di telecomunicazione e computers, beni elettronici di consumo e macchine industriali. 2) Ove si tratti di una parte di una macchina, se la nozione di dispositivo fotosensibile a semiconduttore (ivi comprese le cellule fotovoltaiche, anche montate in moduli o costituite in pannelli), figurante nella voce 8541 della NC, debba essere interpretata nel senso che in essa rientri anche un commutatore ottico elettrico come sopra descritto, o se un siffatto prodotto, per la presenza del circuito amplificatore, debba essere considerato come un circuito elettronico integrato ai sensi della voce 8542 della NC». Sulle questioni pregiudiziali 18 Con le questioni sottoposte, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se un accoppiatore ottico che contiene un circuito amplificatore rientri nella voce 8541 della NC, in quanto dispositivo fotosensibile a semiconduttore, nella sottovoce 8542 della NC, in quanto circuito integrato elettronico, o nella voce 8543 della NC, in quanto macchina o apparecchio elettrico avente una funzione specifica. 19 Secondo X, gli accoppiatori ottici, ivi compresi quelli che contengono un circuito amplificatore, debbono essere classificati nella voce 8541 della NC. La Commissione delle Comunità europee condivide tale parere. Il governo dei Paesi Bassi, per contro, ritiene che un accoppiatore ottico che non è costituito soltanto dal LED e da fotodiodi, ma anche da un circuito amplificatore integrato, debba essere classificato nella voce 8543 della NC. 20 Si deve ricordare che, al fine di garantire la certezza del diritto e la facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obbiettive, come definite dalla formulazione della voce della NC e dalle note delle sezioni o dei capitoli della stessa [sentenze 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex (Racc. pag. I-7363, punto 11); 27 settembre 2007, cause riunite C-208/06 e C-209/06, Medion e Canon Deutschland (Racc. pag. I-7963, punto 34), e 22 maggio 2008, causa C-165/07, Ecco Sko (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27)]. 21 La voce 8541 della NC ha essenzialmente ad oggetto i dispositivi fotosensibili a semiconduttore. Come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, è pacifico che gli accoppiatori ottici costituiscono siffatti dispositivi. 22 Il governo dei Paesi Bassi ha del resto ammesso nelle sue osservazioni scritte che accoppiatori ottici senza circuiti aggiunti debbono essere classificati nella voce 8541 della NC. A suo avviso, la classificazione nella detta voce non è più possibile solo nell ipotesi in cui un accoppiatore ottico contenga un circuito integrato. Tale governo sostiene che gli accoppiatori ottici contenenti un circuito integrato che stabilizzi o amplifichi i segnali elettrici in uscita non possono essere considerati semplici dispositivi fotosensibili a semiconduttore.

5 23 Si deve a questo proposito rilevare che la classificazione doganale di accoppiatori ottici non può variare a seconda della presenza o meno di un circuito amplificatore integrato. Infatti, non è contestato che l integrazione di un siffatto circuito negli accoppiatori ottici è una tecnica molto diffusa che serve solo ad assicurare la buona trasmissione dei segnali. La presenza del detto circuito non modifica pertanto fondamentalmente le caratteristiche e le proprietà dell accoppiatore ottico in quanto dispositivo fotosensibile a semiconduttore. 24 Dalle considerazioni che precedono consegue che gli accoppiatori ottici rientrano nella voce 8541 della NC, anche quando essi contengono un circuito amplificatore. 25 Del resto, dal momento che non è contestato che gli accoppiatori ottici sono dispositivi fotosensibili a semiconduttore, la loro classificazione nella voce 8541 della NC appare, tenuto conto delle loro caratteristiche riassunte al punto 8 della presente sentenza, più specifica e appropriata rispetto alla classificazione nella voce 8542 della NC. 26 Infine, contrariamente a quanto affermato dal governo dei Paesi Bassi, gli accoppiatori ottici, quale che sia la loro esatta composizione, non possono essere classificati nella voce 8543 della NC. 27 Quest ultima voce è infatti applicabile solo se non trovano applicazione le altre voci del capitolo 85 della NC. Orbene, dal punto 24 della presente sentenza risulta che gli accoppiatori ottici rientrano nella voce 8541 della NC anche quando contengono un circuito amplificatore. 28 Comunque, gli accoppiatori ottici potrebbero essere classificati nella voce 8543 della NC solo se avessero una funzione specifica. Orbene, occorre rilevare che essi debbono essere considerati parti di macchine piuttosto che «macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica» ai sensi della voce 8543 della NC. Infatti, come esposto dal giudice del rinvio e sottolineato dalla X, gli accoppiatori ottici in quanto tali non possono funzionare utilmente indipendentemente dall apparecchio elettrico cui essi sono destinati. 29 Risulta del resto dalla nota 2, lett. a), della sezione XVI della NC che le parti di macchine consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 e 85 della NC, come nella specie la voce 8541, rientrano nella detta voce, quale che sia la macchina alla quale sono destinate. È vero che la nota 2, lett. b), della stessa sezione espone che parti di macchine, qualora siano destinate esclusivamente o principalmente a macchine di una stessa voce, rientrano nella voce afferente alle dette macchine. È giocoforza tuttavia costatare che quest ultima regola non può applicarsi agli accoppiatori ottici, essendo questi destinati a numerosi tipi di macchine e apparecchi e non soltanto alla categoria residuale di macchine e apparecchi di cui alla voce 8543 della NC («macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non denominati né compresi altrove in questo capitolo»). 30 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, occorre risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un accoppiatore ottico rientra nella voce 8541 indipendentemente dalla questione se contenga o meno un circuito amplificatore. Sulle spese 31 Il procedimento nei confronti delle parti nella causa principale costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte da soggetti diversi da quelli delle dette parti non possono costituire oggetto di rimborso. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La nomenclatura combinata che figura nell allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato con regolamento (CE) della Commissione 1 agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che un accoppiatore ottico rientra nella voce 8541 indipendentemente dalla questione se contenga o meno un circuito amplificatore. Firme

6 * Lingua processuale: l olandese.

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