Speciale Finanziaria 2003 (Legge 289 del 27/12/2002)

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1 Speciale Finanziaria 2003 (Legge 289 del 27/12/2002) S O M M A R I O 1 FAMIGLIE PERSONE FISICHE - PENSIONATI 11 Nuova deduzione IRPEF 12 Detrazione lavoro dipendente 13 Variazione aliquote e scaglioni 14 Clausola di salvaguardia per Abolizione divieto di cumulo con pensioni 2 CONDONI - CONCORDATI 21 Concordato per anni pregressi 22 Integrazione imponibili anni pregressi 23 Condono tombale 24 Confronto fra i vari condoni e proroga termini 25 Chiusura liti pendenti e potenziali 3 IMPRESE E PROFESSIONISTI 31 Proroga indetraibilità IVA su autovetture 32 Riduzione IRPEG e IRAP 33 Concordato preventivo triennale 34 Condoni e concordati fiscali 35 Credito d imposta per investimenti 36 Bonus assunzioni 4 IMMOBILI TERRENI 41 Affrancamento terreni edificabili e agricoli 42 Proroga detrazione 36% su ristrutturazioni 43 Proroga IVA 10% su manutenzioni 5 AGRICOLTURA 51 Conferma aliquota IRAP 52 Proroga regime speciale agricolo 53 Concordato per agricoltori 54 Collaborazione occasionale di parenti Pagina 1

2 1 FAMIGLIE - PERSONE FISICHE - PENSIONATI 11 NUOVA DEDUZIONE IRPEF La manovra incide sulla tassazione IRPEF in maniera molto articolata Viene introdotta una nuova deduzione di 3000 euro Tale importo viene aumentato in presenza di particolari redditi; è previsto quanto segue: a) un incremento fino a 4000 euro, se vi sono redditi di pensione; l importo viene rapportato ai giorni di pensione nell anno; b) un incremento fino a 4500 euro, se vi sono redditi di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, con importo sempre rapportato al periodo di lavoro nell anno; c) un aumento pari a 1500 euro se vi sono redditi di lavoro autonomo (professionisti) o di impresa in contabilità semplificata I tre incrementi non sono cumulabili tra di loro Per quanto riguarda i dipendenti (e i pensionati), i datori di lavoro dovranno tenere conto della nuova deduzione già nella busta-paga di gennaio 2003 Comunque, la norma prevede una complessa formula (rapporto numerico) che fa diminuire la nuova deduzione a mano a mano che il reddito imponibile aumenta, fino ad azzerarsi se l imponibile supera euro; ad esempio, chi ha un imponibile di euro potrà utilizzare il 50% della deduzione calcolata con i metodi di cui sopra Infine, è necessario tenere conto del fatto che la nuova deduzione (ribattezzata no tax area ) vale solo per l IRPEF, ma non per le addizionali regionale e comunale 12 DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE La nuova formulazione dell art13 del TUIR prevede che la detrazione per lavoro dipendente sarà calcolata in base al livello di reddito complessivo anziché del solo reddito di lavoro dipendente Sparisce, inoltre, il ragguaglio ad anno di tale detrazione 13 - VARIAZIONE ALIQUOTE E SCAGLIONI Vengono rimodulati gli scaglioni IRPEF e variate le aliquote, con effetto già dal 1 gennaio 2003 Le aliquote sono le seguenti: a) 23% per redditi fino a euro; b) 29%, tra e euro; c) 31%, tra e euro; d) 39%, tra e euro; d) 45%, per redditi oltre euro Occorre fare attenzione, vista la decorrenza Ad esempio, al pagamento delle buste-paga di dicembre 2002 si applica le aliquote 2002 solo se il pagamento avviene entro il 12/01/2003; un altro esempio riguarda le provvigioni che, se pagate dal 01/01/2003, sconteranno la ritenuta del 23%, anche se le fatture sono state emesse nel 2002 con l aliquota 18% Per i venditori porta a porta, la ritenuta è applicata a titolo d imposta (e non d acconto) ed è commisurata alle provvigioni percepite ridotte forfettariamente del 22%; si tenga conto, come già detto sopra, che tale nuovo regime si applicherà per le provvigioni corrisposte dal 1 gennaio, indipendentemente dall anno di maturazione 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER 2003 La norma, per agevolare i contribuenti ed evitare che si paghi di più rispetto all anno precedente, prevede che i contribuenti possano applicare, per l anno 2003 (Mod 730/2004 oppure Unico 2004), le disposizioni fiscali del 2001 (non quelle 2002) anziché le nuove previste In pratica, occorreranno doppi calcoli in sede di dichiarazione dei redditi, uno con aliquote, scaglioni e detrazioni del 2001 e l altro con i nuovi dati previsti per il ABOLIZIONE DIVIETO DI CUMULO CON PENSIONI Dal 1 gennaio è possibile cumulare in maniera totale il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) con la pensione di anzianità, a patto che il lavoratore abbia almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi, oppure Pagina 2

3 se vi sono almeno 40 anni di contributi (indipendentemente dall età) Se non vi sono i suddetti requisiti (anagrafici e di contribuzione), vi è possibilità di cumulare reddito e pensione, però subendo una trattenuta che varia a seconda del tipo di reddito Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente allo Studio Infine, è previsto un condono per chi in passato non ha rispettato il divieto di cumulo tra redditi e pensione 2 CONDONI - CONCORDATI 21 - CONCORDATO PER ANNI PREGRESSI E riservato ai titolari di reddito d impresa e ai professionisti; inoltre, con specifiche modalità, è applicabile agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario o di allevamento Il concordato prevede la definizione automatica dei redditi per una o più annualità (a scelta) dal 1997 al 2001, ai fini dell IRPEF/IRPEG, delle addizionali locali, dell IVA e dell IRAP Occorrerà effettuare un versamento (entro il 20/06) calcolando le imposte sui maggiori imponibili che derivano applicando gli studi di settore o i parametri; per quanto riguarda le imposte dirette si applicano le normali aliquote, mentre per l IVA si applica una aliquota media In sostanza, si tratta di allinearsi ai parametri o studi di settore e di versare le imposte che ne derivano, senza pagamento di sanzioni o interessi Per l anno 1997 si può versare l importo secco di 300 euro; per gli anni successivi, invece, l aumento di imponibile (che è cosa diversa dall imposta da versare!) deve essere di almeno 600 euro (persone fisiche) e 1500 euro (altri soggetti) e la relativa imposta da versare dovrà essere aumentata di altri 300 euro Viene previsto, comunque, il dimezzamento della imposta per la parte eccedente 5000 euro (persone fisiche) o euro (altri soggetti); inoltre, superando certi limiti è possibile la rateizzazione Molto interessante il punto della norma che prevede il pagamento di un importo fisso (300 euro) per ciascun anno in cui il reddito d impresa o professionale è risultato congruo e coerente rispetto agli studi di settore o ai parametri Sono esclusi da tale concordato, tra gli altri: a) chi ha omesso di presentare la dichiarazione; b) chi ha già ricevuto, al 1 gennaio 2003, processo verbale di constatazione con esito positivo, oppure avviso di accertamento, oppure invito al contraddittorio; c) coloro nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati tributari ex DLgs 74/2000 Il concordato inibisce accessi, ispezioni e verifiche per i periodi sanati ed esclude la punibilità dei reati tributari; purtroppo ha anche un effetto negativo che è quello di rendere non riportabili le perdite dei periodi sanati Per quanto riguarda i contributi previdenziali, i maggiori imponibili rilevano solo per il 60% e non sono dovuti interessi o sanzioni 22 - INTEGRAZIONE IMPONIBILI ANNI PREGRESSI E possibile integrare gli imponibili delle dichiarazioni relative a una o più annualità (a scelta) dal 1997 al 2001 (anche 1996 se dichiarazione omessa) E riservato a tutti i contribuenti (anche non imprenditori) ed anche ai sostituti d imposta Copre, oltre a IRPEF/IRPEG, addizionali, IVA e IRAP, anche le imposte sostitutive, i contributi previdenziali, il CSSN e l imposta sul patrimonio netto delle imprese Il contribuente integra gli imponibili senza avere vincoli riguardanti gli importi; il maggiore imponibile, quindi, non sarà predeterminato (dagli studi di settore) ma sarà scelto dal contribuente La dichiarazione (integrativa) dovrà essere presentata in via telematica entro il 16/03/2003 ed entro la stessa data devono essere versate le imposte, i contributi o le ritenute Non possono accedere a tale integrazione: b) chi ha già ricevuto, al 1 gennaio 2003, processo verbale di constatazione, avviso di accertamento, invito al contraddittorio; c) chi ha un procedimento penale tributario in corso I vantaggi sono più ristretti rispetto al concordato: blocca gli accertamenti solo limitatamente ai maggiori imponibili, con una ulteriore franchigia del 100% (calcolando anche l imponibile originariamente dichiarato); anche la non punibilità per reati tributari è limitata ai maggiori imponibili Ai fini previdenziali, l integrazione conta per il 100% Pagina 3

4 23 - CONDONO TOMBALE Tale condono interessa tutti i contribuenti i quali possono, presentando una dichiarazione in via telematica, chiedere la definizione automatica di tutte le annualità dal 1997 al 2001 (anche 1996 se dichiarazione omessa); non è possibile scegliere uno o più anni, ma necessariamente il condono deve interessare tutti gli anni Il condono tombale non prevede la determinazione di maggiori imponibili, ma semplicemente il versamento di maggiori imposte, che vengono calcolate non in base alle aliquote ordinarie, ma seguendo criteri determinati dalla norma In particolare: a) per le imposte dirette si applicano vari scaglioni e aliquote (18% fino a euro; 15% tra 10 e 20000; 13% oltre 20000); b) per l IVA si parte dal 2% fino a euro e poi il calcolo prosegue in maniera abbastanza complessa In ogni caso, sono previsti dei versamenti minimi per ciascun anno Nel caso di omessa presentazione di una dichiarazione, è dovuto, per ciascun anno omesso e per ciascuna imposta, l importo fisso di 1500 euro (persone fisiche) e di 3000 euro (società) E escluso dal condono tombale: a) chi ha omesso le dichiarazioni per TUTTE le annualità oggetto di sanatoria; b) chi ha già ricevuto processo verbale di constatazione, avviso di accertamento, invito al contraddittorio; c) chi ha un processo penale tributario in corso I vantaggi del condono sono: la preclusione di ogni tipo di accertamento; l inibizione di accessi, ispezioni, verifiche; la non punibilità dei reati tributari L aspetto negativo riguarda la non riportabilità delle eventuali perdite dei periodi sanati 24 - CONFRONTO FRA I VARI CONDONI E PROROGA TERMINI SOGGETTI INTERESSATI: il concordato riguarda solo chi ha dichiarato redditi d impresa o professionali, mentre l integrativa e il tombale interessano tutti i contribuenti PERIODI D IMPOSTA: Concordato e integrativa lasciano libero il contribuente di scegliere uno o più periodi, mentre il condono tombale deve riguardare tutti i periodi COSTI DELLE SANATORIE: con il concordato i maggiori imponibili sono predeterminati (attraverso parametri e studi di settore), mentre l integrativa riguarda un maggiore imponibile che viene quantificato dal contribuente Occorre anche considerare, nel concordato, che, per ciascun anno, i maggiori imponibili non potranno scendere al di sotto di certi limiti E solo il concordato, però, a dimezzare gli importi più onerosi (oltre 5000 o euro); inoltre, è particolarmente interessante la possibilità di definire con soli 300 euro i periodi congrui e coerenti Il condono tombale, invece, essendo legato alle imposte già pagate, probabilmente interesserà molto di più chi ha avuto in passato debiti d imposta molto bassi ANALISI DEGLI EFFETTI: i maggiori benefici derivano sia dal concordato che dal condono tombale, come già visto nei singoli paragrafi, in quanto non sono limitati ai soli maggiori imponibili integrati Purtroppo, i due tipi di sanatoria non permettono il riporto delle perdite pregresse PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO: è previsto l allungamento di un anno per l accertamento, sia ai fini dell IVA che delle imposte dirette, per i periodi d imposta per i quali il contribuente non usufruisce delle sanatorie 25 - CHIUSURA LITI PENDENTI E POTENZIALI LITI PENDENTI: Si possono definire e chiudere le liti fiscali ancora pendenti davanti alle Commissioni Tributarie pagando 150 euro (per valore della lite fino a 2000 euro) o il 10% del valore della lite stessa AVVISI DI ACCERTAMENTO E PVC: E possibile anche definire gli avvisi di accertamento (se al 1 gennaio non sono ancora scaduti i termini per l impugnazione), oltre ai processi verbali di constatazione positivi Per i primi si paga una somma calcolata per scaglioni in base alle maggiori imposte accertate (partendo dal 30% fino a euro); per i secondi, invece, si fa riferimento ai maggiori componenti positivi (o minori componenti negativi) riportati sul verbale e pagando il 20% come imposta sui redditi e la metà dell aliquota IVA alle operazioni stesse Pagina 4

5 3 IMPRESE E PROFESSIONISTI Rocco D ERCOLE 31 PROROGA INDETRAIBILITA IVA SU AUTOVETTURE Viene prorogato di un ulteriore anno la indetraibilità parziale dell IVA su autovetture, ciclomotori, motocicli, ecc (vedasi art19-bis1 del DPR633/72) 32 - RIDUZIONE IRPEG E IRAP L aliquota dell IRPEG viene ridotta al 34%; conseguentemente, anche la misura del credito d imposta sugli utili distribuiti scende al 5151% Per quanto riguarda l IRAP, diventano deducibili per intero le spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro; inoltre, vengono rimodulate le deduzioni (in base al valore della produzione) Interessante è l apertura, per la prima volta, alla possibilità di deduzione, per le piccole imprese o piccoli professionisti, di 2000 euro per ciascun lavoratore dipendente, fino ad un massimo di 5 Infine, viene sncita la indeducibilità dei compensi per prestazioni occasionali 33 - CONCORDATO PREVENTIVO TRIENNALE Viene introdotto il concordato triennale preventivo, riservato alle sole imprese (individuali o societarie) e ai lavoratori autonomi o professionisti Tale concordato prevede la definizione per tre anni dei futuri imponibili IRPEF, IRPEG, IRAP; gli eventuali maggiori o minori imponibili effettivi rispetto a quelli concordati diventano ininfluenti sull imposta Si attendono i regolamenti attuativi di tale disposizione 34 - CONDONI E CONCORDATI FISCALI Si veda il dettaglio riportato nell apposito capitolo riguardante i condoni e i concordati fiscali 35 - CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Si tratta del credito d imposta previsto in origine dall art8 della L388/2000 I beneficiari vengono suddivisi in base alla data degli investimenti, ponendo come spartiacque la data dell 8 luglio 2002 Le imprese che hanno maturato il contributo entro tale data devono comunicare all Agenzia Entrate i dati occorrenti per il controllo degli investimenti; inoltre, l utilizzo del credito è sospeso e potrà riprendere dal 10 aprile 2003, nel limite dello stanziamento di bilancio statale Le imprese che intendono invece effettuare investimenti dal 01/01/03 dovranno presentare istanza telematica all Agenzia Entrate e ottenere l assenso preventivo all investimento stesso; il contributo comunque non potrà essere utilizzato in un unico anno, ma in determinate percentuali 36 - BONUS ASSUNZIONI Anche tale incentivo era stato bloccato il 7 luglio 2002 La nuova norma prevede una disciplina abbastanza complicata: a) per le vecchie assunzioni (fatte entro il 7 luglio) l incentivo spetta anche per il 2003, negli importi originari, senza ulteriori vincoli o adempimenti; b) per le assunzioni fatte dal 1 gennaio 2003 è necessario l assenso preventivo dell Agenzia Entrate; inoltre, si riduce il bonus a soli 100 euro (150 se l assunto è di età inferiore a 45 anni), più altri 300 euro se l assunzione è nei territori svantaggiati; in tal caso, però il bonus spetta fino a tutto il 2006 Inoltre, per le nuove assunzioni, occorre anche distinguere se il datore di lavoro rileva o meno incremento occupazionale alla data del 7 luglio IMMOBILI - TERRENI 41 - AFFRANCAMENTO TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI Non è la Finanziaria bensì un decreto legge di accompagnamento a prevedere una proroga fino al 16/05/2003 Pagina 5

6 Pertanto, per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere rideterminato il valore fiscale di acquisto, assumendo, il luogo del costo di acquisto, il valore determinato in base a perizia giurata di stima redatta da taluni soggetti (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, ecc) Occorre versare una imposta sostitutiva del 4% sul nuovo valore del terreno; è possibile la rateizzazione La rideterminazione del valore ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta di registro e dell imposta ipotecaria e catastale Si ritiene che occorra fare riferimento ai terreni posseduti al 01/01/ PROROGA DETRAZIONE 36% SU RISTRUTTURAZIONI Ulteriore proroga per la detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la proroga è per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003 Il limite massimo di spesa per ciascun contribuente è però stato ridotto a soli euro; viene confermato che la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni 43 - PROROGA IVA 10% SU MANUTENZIONI Prorogata ancora per un anno (fino al 31/12/2003) l aliquota ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione su fabbricati abitativi 5 AGRICOLTURA 51 - CONFERMA ALIQUOTA IRAP Per le imprese agricole, l aliquota IRAP viene confermata all 1,9%, mentre viene stabilito che sarà del 3,75% per il PROROGA REGIME SPECIALE AGRICOLO Anche nel 2003 il regime speciale agricolo potrà essere applicato da tutti i produttori, indipendentemente dal volume di affari Viene quindi rinviata per l ennesima volta (la quarta) la disposizione che prevede il regime speciale agricolo solo per le imprese con volume d affari inferiore a 40 milioni di lire 53 - CONCORDATO PER AGRICOLTORI Il concordato per gli anni pregressi, riferibile a imprenditori e professionisti, è applicabile, secondo specifiche modalità, anche agli imprenditori agricoli aventi esclusivamente reddito agrario o di allevamento; serve per sanare uno o più anni (dal 1997 al 2001) ai soli fini IVA e IRAP 54 - COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI PARENTI Per il solo anno 2003, sarà possibile per i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, per un massimo di 90 giorni nell anno Tali collaborazioni non dovranno seguire la normativa INPS, ma sarà sufficiente la semplice assicurazione a fini INAIL I parenti utilizzabili dal coltivatore diretto sono: genitori; figli; nonni; nipoti (figli dei figli); fratelli e sorelle; sono invece esclusi i nipoti intesi come figli dei fratelli e delle sorelle * * * * * * * * * * Vasto, 10 gennaio 2003 Dott Rocco D'Ercole Pagina 6

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