COMUNE DI MONTE COLOMBO Provincia di Rimini Servizio Tributi

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1 COMUNE DI MONTE COLOMBO Provincia di Rimini Servizio Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/1999 Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 31/03/2001 Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 21/12/2001 Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2005 Modificato con delibera di C.C. n. 31 del 29/04/2010 Modificato con delibera di C.C. n. 47 del 30/06/2011

2 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE ART. 4 ZONE DI APPLICAZIONE ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ART. 6 ESCLUSIONI ART. 7 SOGGETTI PASSIVI ART. 8 PARTI COMUNI ALL EDIFICIO ART. 9 LOCALI IN MULTIPROPRIETA ART. 10 LOCALI TASSABILI ART. 11 AREE TASSABILI ART. 12 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE ART. 13 DEDUZIONI ART. 14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ART. 15 RIDUZIONI DI TARIFFE ART. 16 AGEVOLAZIONI INDICE CAPO I NORME GENERALI CAPO II ELEMENTI DEL TRIBUTO CAPO III TARIFFAZIONE ART. 17 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI ART. 18 RIDUZIONE DELLA TASSA PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO ART. 19 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO ART. 20 GETTITO DEL TRIBUTO ART. 21 TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE ART. 22 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

3 CAPO I NORME GENERALI ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE Per servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell ambito del territorio Comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare in base a tariffa denominata Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. e secondo le disposizioni del presente regolamento. ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (di seguito denominata T.a.r.s.u.) sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.lgs. n. 507 del e s.m.i. di seguito indicato come Decreto 507. Il presente regolamento integra inoltre la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l applicazione della stessa ed in particolare: a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo; b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità alla produzione di rifiuti e tassabili nella medesima misura tariffaria c. l esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità, ai sensi del Decreto 507, dell Ente impositore in riferimento alla graduazione delle riduzioni tariffarie per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative. ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE Alla esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco, al quale sono attribuiti i poteri per l esercizio delle attività organizzative e gestionali della tassa previsti dall art. 74 del decreto 507. ART. 4 ZONE DI APPLICAZIONE CAPO II ELEMENTI DEL TRIBUTO L applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente di fatto serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 5 e nei limiti di cui all art. 59, comma II^, ultimo periodo del decreto 507. ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

4 La tassa è dovuta per l occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente ART. 4. Per l abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso alla pertinenza dell abitazione o del fabbricato. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta ai sensi dell art. 7 del presente regolamento. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l attività stessa. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall area di raccolta (case sparse come da elenco a disposizione del Comune) sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori, in tale fattispecie la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i metri. Ricorrendo i presupposti per l applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 15 e 17 è consentito il cumulo con le riduzioni di cui al precedente comma nel limite complessivo del 60% della tariffa ordinaria. ART. 6 ESCLUSIONI Non sono soggetti alla tassa: a) i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano oggettivamente riscontrabili. b) i locali e le aree che per loro natura o per l uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti. c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti speciali tossi e nocivi, salvo il disposto di cui ai successivi art. 10 comma II^ e art. 11 comma II^. ART. 7 SOGGETTTI PASSIVI La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. In caso di affitto di alloggio l obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario nei seguenti casi: a) quando il contratto di locazione ha una durata inferiore a 3 mesi; b) quando il contratto di locazione non sia stato registrato; c) quando il conduttore non sia residente nel Comune ART. 8 PARTI COMUNI ALL EDIFICIO

5 Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, androni d ingresso, vestiboli, anditi, corridoi, cortili, lavanderie, stenditoi, garage, senza box o parti comuni del garage con box e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. ART. 9 LOCALI IN MULTIPROPRIETA Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l elenco degli occupanti o detentori dell edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato. ART. 10 LOCALI TASSABILI Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili ad ogni lato verso l esterno, qualunque ne sia la destinazione o l uso, ad eccezione di quelli ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all 80% tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obbiettivamente destinati al riutilizzo. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di: a) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all esercizio di arti e professioni; b) tutti i vani all interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) ad eccezione di stalle, fienili, serre a terra e locali adibiti esclusivamente a rimessaggio di mezzi agricoli; c) tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi di mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico; d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all aperto utilizzate per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell attività; e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere; f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all aperto finalizzate alle soste del pubblico in uso o detenuti da enti pubblici, da associazioni culturali, politiche sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti, patronati nonché associazioni di qualsiasi genere;

6 g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali destinati ad attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e di servizi ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.; h) tutti i vani principali e accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti. ART. 11 AREE TASSABILI Si considerano aree tassabili: - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l area coperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quelle costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l esercizio effettivo dello sport; - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all 80% le aree sulle quali si formano residui qualificabili come speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo. ART. 12 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti per l uso. I locali per abitazione si considerano predisposti per l utilizzazione se dotati di arredamento, seppur minimo. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, comunque, quando risulti rilasciata la licenza o autorizzazione per l esercizio di attività nei locali medesimi. ART. 13 DEDUZIONI Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà. ART. 14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA CAPO III TARIFFAZIONE La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

7 L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza e termina nell ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata. La cessazione nel corso dell anno dà diritto all abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello è stata presentata la denuncia accertata. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive: - quando l utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell utente subentrato o per azione di recupero dell ufficio. ART. 15 RIDUZIONI DI TARIFFE In virtù della facoltà concessa dall art. 66, commi III^ e IV^, del D.lgs. 507/93, le tariffe si applicano con la riduzione a fianco applicata nei seguenti casi: a) abitazione con unico occupante 30% b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad alto uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione di residenza e l abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 30% c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda all estero per più di sei mesi all anno 30% d) aree e locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l anno o ad uso non continuativo ma ricorrente 30% La riduzione di cui alla lettera d) compete soltanto quando l uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività ed è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dell anno successivo. L Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella effettivamente indicata nella licenza. Riduzione a coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il centro ambiente, sulla base del quantitativo annuo conferito. Il quantitativo, sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito moltiplicato per un coefficiente relativo alla rilevanza economica del recupero, alla rilevanza sull inquinamento ambientale, al grado di tossicità ecc. I coefficienti da applicare saranno i seguenti: - Carta 1 - Vetro 0,7 - Plastica 1,5 - Scarti di Giardinaggio 0,4 - Ingombri metallici 0,4 - Ingombri non metallici 0,2 - Inerti 0,1

8 - Alluminio 5 - Pile 1 - Farmaci 1 - Accumulatori al Piombo 0,1 - Stracci 1,2 - Oli vegetali 1 - Rup/TF 0,5 - Oli minerali 0,8 Di dare atto che la riduzione sarà applicata sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al centro ambiente eseguito nell anno precedente e distinto nelle seguenti fasce: da 10 a 50 Kg 9,30 da 51 a 150 Kg 11,36 da 151 a 300 Kg 14,46 da 301 a 450 Kg 16,53 da 451 a 600 Kg 20,66 da 601 a 750 Kg 25,82 da 751 a 900 Kg 30,99 oltre 901 Kg 36,15 Di dare atto che la riduzione quale incentivo per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il centro ambiente non potrà superare il 30% dell importo della tassa rifiuti relativa a ciascun contribuente. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni già previste nei commi 1 e 2 dell art. 15 del regolamento per l applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani. ART. 16 AGEVOLAZIONI In applicazione dell art. 67 del D.lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni: a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal competente Servizio sociale. b) esenzione totale per i locali, aree e loro pertinenze destinate permanentemente al culto. c) Esenzione totale della Tassa rifiuti solidi urbani nelle situazioni di disagio economico e sociale individuate come segue: - contribuenti con un età superiore ai 65 anni di età che occupino una abitazione, sia essa in proprietà usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e a condizione che, oltre ad essere unici occupanti, abbiano un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore a 9.342,00 nel caso di unico occupante e ,00 se in coppia. I limiti di reddito fissati si riferiscono al reddito lordo annuo con riferimento all anno precedente a quello della domanda. I contribuenti interessati non dovranno avere altri redditi diversi da quello dell immobile e da quello da pensione. Dai limiti di reddito indicati vanno ulteriormente esclusi: tutti i redditi esenti Irpef ed in particolare gli assegni per invalidità civile, gli emolumenti arretrati, i compensi socialmente utili, reddito dominicale e agrario non superiore alle 40,00 se non titolare di partita IVA. Il contribuente inoltre non deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. - contribuenti che vivono da soli o in coppia con invalidità superiore al 67% e con un età superiore ai 65 anni, che occupino una abitazione, sia essa in proprietà usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e a condizione che, oltre ad essere unici occupanti, abbiano un reddito derivante esclusivamente da pensione. I

9 contribuenti interessati non dovranno avere altri redditi diversi da quello dell immobile e da quello da pensione. Il contribuente inoltre non deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. L esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto con la presentazione dei documenti all uopo richiesti entro il 30 giugno di ciascun anno. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni e le riduzioni. L agevolazione, ad eccezione di quella prevista sub c), compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste, senza bisogno di ulteriore domanda. Allorché queste vengano a cessare, la tassa sarà applicabile dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l agevolazione, su denuncia dell interessato e/o verifica d ufficio. In caso di accertamento d ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all art. 76 del D.lgs. 507/93. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono inscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. ART. 17 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI Su istanza motivata dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi sono previste le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l attività assoggettata alla tassa: a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua inferiori al 20% della tassa dovuta in base all applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o una analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%; b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in gradi di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare, separare integralmente la frazione recuperabile, avviarla a impianti di smaltimento autorizzati e che sia dimostrabile l incidenza di quest ultima frazione per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%. Nell ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell entità della relativa tariffa unitaria. Ai fini dell ammissibilità delle riduzioni di cui ai commi I^ e II^ del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l attività di che trattasi.

10 ART. 18 RIDUZIONE DELLA TASSA PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO Qualora si verifichi all interno della zona gravata di privativa di cui al precedente ART. 2, comma I^, che il servizio istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l immobile di residenza o di esercizio dell attività dell utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data comunicazione dell Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. Il responsabile dell ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l hanno impedita. ART. 19 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l Autorità Sanitaria competente dichiari l esistenza di una situazione di danno alle persone o all ambiente, l utente può provvedere a sue spese sino a quando l autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. L utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma II^ ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato. ART. 20 GETTITO DEL TRIBUTO La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall art. 61, commi II^ e III^, dell art. 67 comma III^, del decreto n. 507/93. Al costo del servizio come sopra determinato è aggiunto la spesa effettivamente sostenuta per lo spazzamento delle strade ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio ne essere inferiore al 50% del costo medesimo, ovvero al 70% in presenza di condizioni di squilibrio di cui all art. 45, comma II^, lett. b) del decreto lgs , n. 504; al 100% in presenza di dissesto dichiarato, fino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario. ART. 21 TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE L articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi art. 22, 23, 24, 25. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro dell aree stesse al netto dell eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

11 Al fine dell individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all edificio o al mappale asservito all edificio in base alle planimetrie catastali. ART. 22 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze: a- Coefficiente di produttività specifica per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg./mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o nelle aree tassabili. b- Coefficiente medio di produttività specifica per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti al ruolo della tassa. c- Indice di produttività specifica per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica. d- Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. per costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell art. 61 del D.lgs 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma II^ del medesimo articolo e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che stabilisce il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dalla Giunta comunale, all atto dell approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l anno successivo. Il costo convenzionale dello smaltimento è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. e- Tariffa media convenzionale per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula : Tm=C/ST f- Coefficiente di qualità per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorico, tenore della frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell incidenza sui costi di smaltimento. Nell assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti. ART. 23 MODALITA DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA

12 I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumi rilevati: - in modo diretto, mediante raccolta di uno o più periodi dell anno; - in modo indiretto: mediante l utilizzo di dati statistici pubblicati da organi e/o uffici nazionali, regionali, di altri enti territoriali o di dati rilevati attraverso campagne di monitoraggio eseguite da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo, nonché dello sviluppo socio economico o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. ART. 24 MODALITA DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA La formazione della categoria ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria si ottiene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. Per l attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata: a da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (qn) ù, costituito dalla media ponderale, riferita all incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta a ruolo della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima; b da un proprio valore dell indice di produttività specifica (In), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (qn) e coefficiente medio di produttività specifica (qm). c da un proprio valore (Kn) del coefficiente di qualità k. ART. 25 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA Fatte salve le agevolazioni di cui al presente regolamento, le tariffe unitarie, espresse in /mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula: Tn= Kn In Tm con arrotondamento alle 10 lire. Ai fini dell annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini: a rideterminazione annuale della tariffa media (Tm) sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte a ruolo della tassa; b ridefinizione periodica, con frequenza almeno quinquennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 24 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza; c revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto di meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

13 È consentito l aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale in caso di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti. ART. 26 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi: ATTIVITA perc. di riduzione Lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% Laboratori fotografici, eliografie 20% Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante 30% Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici 10% Laboratori di analisi 15% Autoservizi, autolavaggi, autorimesse 10% Allestimenti insegne luminose, pubblicitarie 10% Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie serigrafie 20% Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. ART. 27 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti degli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera ai sensi dell art. 77 del D.lgs 507/93. E temporaneo l uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quelle, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenete i voci corrispondenti d uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza attribuzione di alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree. L obbligo della denuncia dell uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, all atto dell occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all art. 50 del D.lgs. 507/93. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori per l accertamento il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (manifestazioni politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l esercizio di una attività in forma ambulante non ricorrente.

14 CAPO IV DENUNCIE ABBUONI SANZIONI ART. 28 DENUNCIE I soggetti indicati dall art. 63 del D.lgs. 507/93 sono tenuti a presentare, direttamente o mezzo del servizio postale, all Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell anno successivo a quello di inizio dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, nelle forme previste dall art. 70 del citato decreto legislativo. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme e entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possa influire sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Nel caso di cessazione dell occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata dà diritto all abbuono del tributo a decorrere dal giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denuncie anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l obbligo di denuncia di cui ai commi precedenti. Gli uffici anagrafici trasmettono all Ufficio Tributi, mensilmente, elenco dei nuovi iscritti all anagrafe completo di relativa residenza ai fini del controllo dell effettiva presentazione della denuncia. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all applicazione della tassa giornaliera ai sensi dell art. 27, l obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa a effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all art. 50, comma V^, del decreto 507/93 ovvero in mancanza di autorizzazione per l occupazione, mediante versamento diretto. ART. 29 MODALITA DEI RIMBORSI I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel VI^ comma dell art. 59 e nell art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzioni dell importo iscritto a ruolo, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43. ART. 30 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

15 L accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 71 e 72 del D.lgs. 507/93. La variazione dell ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l obbligo per il comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento. Il contenzioso è disciplinato dall art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni come recepito dal Regolamento generale delle entrate approvato dal Consiglio comunale con atto n. del ART. 31 SANZIONI E INTERESSI Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all art. 76 del Decreto 507/93 come modificato dall art. 12 del D.lgs. 473/97 nonché le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. ART. 32 MEZZI DI CONTROLLO Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del decreto 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall art. 76 del medesimo decreto legislativo. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 33 TARIFFA UNITARIA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NUOVA DISCIPLINA DECORRENZA Art. 33 comma 1 Le tariffe, entrate in vigore con effetto 1 gennaio 1996 sono determinate con i criteri di cui ai precedenti artt. 22, 23, 24 e 25. Art. 33 comma 2 A partire dal viene prevista l adozione di una nuova classificazione delle categorie adottando le categorie di utenza previste dal DPR 158/99 - utenze domestiche corrispondenti alla precedente categoria locali adibiti ad uso abitazione MACRO CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE 1 Locali adibiti ad uso abitazione - utenze non domestiche suddivise secondo le attività previste dall allegato 1 punto 4.3 del DPR 158/99, e tenuto conto della classificazione approvata con delibera n 41/2002 dell Assemblea dell ATO il 9 dicembre 2002 prevedendo la suddivisione e l applicazione delle sottoindicate categorie MACRO CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE INDIVIDUAZIONE CATEGORIE PREVISTE DAL DPR 158/99 E TENUTO CONTO DELLA

16 CLASSIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERA N 41/2002 DELL ASSEMBLEA DELL ATO IL 9 DICEMBRE 2002 CATEGORIE ATTIVITA PREVISTE DAL DPR 158/99 ED IN OSSERVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERA N 41/2002 DELL ASSEMBLEA DELL ATO IL 9 DICEMBRE Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, teatri 2 Campeggi distributori carburanti e impianti sportivi 3 Alberghi con ristorante 4 Alberghi senza ristorante 5 Case di cura e riposo 6 Uffici agenzie studi professionali 7 Banche ed istituti di credito 8 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Ferramenta e altri beni durevoli 9 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro Elettricista, tipografo, imbianchino 11 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere e estetista 12 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 Attività industriali con capannoni di produzione 14 Attività artigianali di produzione beni specifici (edili, marmi, autodemolitori) 15 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 16 Bar, caffè, pasticceria 17 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18 Plurilicenze alimentari e/o miste 19 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20 Locali adibiti a deposito merci di società commerciali Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. ART. 34 APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA DELLE NORME PREVIGENTI E fatta salva l applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.lgs. n. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina. ART. 35 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

17 Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, con efficacia retroattiva al 1 gennaio Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si sostituisce il precedente Regolamento, approvato con deliberazione C.C n. 17 del 31/03/2001. ART. 37 NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Capo II^ del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., nonché le speciali norme vigenti in materia.

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