CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DELLA SCUOLA per il personale docente, amministrativo e ausiliario per l'anno scolastico

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Repubblica Italiana - Regione Siciliana DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO DIDATTICO Via Dei Mandorli, s.n Biancavilla(CT) Tel-fax /tel Codice Fiscale ctee04600r@istruzione.it Scuola Primaria con Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2000 Cert. SQ Sito web CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DELLA SCUOLA per il personale docente, amministrativo e ausiliario per l'anno scolastico Il giorno , alle ore presso la Direzione del 2 Circolo Didattico di Biancavilla tra la parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Alfina Bertè e la parte sindacale nelle persone della RSU di Istituto composta da Portale Carmelina Jones Karen Tomasello Carmelina e delle RSA Saccone Rosaria S.N.A.L.S. Toro Sebastiana U.I.L. SCUOLA si conviene e si stipula quanto segue - 1 -

2 TITOLO PRIMO CAPO I Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l istituzione scolastica. 2- La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare l accordo già sottoscritto. 3- Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d istituto, fatta, comunque, salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta dei componenti la RSU o O.S. singolarmente o congiuntamente o comunque di una delle due parti firmatarie del presente accordo TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I RELAZIONI SINDACALI Art.2 - Obiettivi e strumenti 1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) Contrattazione integrativa d Istituto (CCNL Art.6 comma 2) b) La partecipazione che si articola negli Istituti: dell informazione (preventiva e successiva)ccnl art.6,2 -della concertazione -delle intese. c) Interpretazione autentica, come da art. 2 Art.3 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico 1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l invito con atto scritto da parte del Dirigente Scolastico deve indicare - 2 -

3 luogo, data e ora e individuare le tematiche da trattare. Esso va effettuato con almeno sei giorni di anticipo. La richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie ed è redatto sintetico verbale sottoscritto dalle parti. 4. Gli incontri possono concludersi con un accordo-intesa oppure con un disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Art.4 - Contrattazione integrativa A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 1.Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide

4 Art. 5 - Informazione preventiva e concertazione Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione. 2- Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva. Art.6 - Informazione successiva Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90, dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy). Art. 7- Interpretazione autentica - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo

5 CAPO II CRITERI E MODALITA DI APPLICAZIONE DEIDIRITTI SINDACALI Art.6 lett.j Art.8 - Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 3. Diritto di informazione e di accesso agli atti Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola (organici, graduatorie, delibere del Consiglio d Istituto,delibere del Collegio docenti e ogni altro atto di interesse sindacale). 4. I componenti della RSU e le Segreterie Provinciali, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva e quant altro di interesse sindacale. 5. Il rilascio di tali atti avviene al momento della richiesta e comunque non oltre 3 giorni. 6. In caso di argomenti urgenti e/o di complessità della scuola, le comunicazioni della RSU, a richiesta, vengono distribuite a tutto il personale. 7. La segreteria della scuola rilascerà numero di protocollo o ricevuta di atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore. 8. Il dipendente ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa ai sensi della legge n. 291/90. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. 9. I componenti della RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. firmatarie di C.C.N.L. del comparto scuola hanno diritto all uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso a internet e di quant altro sia necessario all espletamento del loro mandato. Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro 1. La richiesta di assemblea va inoltrata al Dirigente Scolastico con comunicazione scritta o via fax con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti - 5 -

6 sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 3. La comunicazione relativa all indizione dell assemblea e l eventuale integrazione per l indizione di un assemblea congiunta va affissa all albo della sede dell istituzione, agli albi dei plessi e comunicata a tutto il personale interessato in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione. 4. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 5. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto. 6. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 7. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. (art. 8 CCNL ); 8. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi, durante il proprio orario di servizio, va espressa con almeno due giorni di anticipo, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale ed è irrevocabile. A tal fine si annoteranno su apposito registro le ore utilizzate dai singoli dipendenti. 9. L adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie almeno 2 giorni prima in caso di interruzione delle lezioni. 10. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi (o sezioni di scuola dell infanzia) i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell assemblea, avvertendo le famiglie interessate

7 11. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. autorizzerà per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo per il raggiungimento del luogo dell'assemblea /della scuola. 12. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe di competenza. 13. Qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché i servizi amministrativi essenziali, per cui un numero minimo di lavoratori sarà obbligato al servizio nella misura di: 1 unità di assistente amministrativo 1 collaboratore scolastico per ogni ingresso e piano da vigilare 14. L individuazione del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali sarà effettuata tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l ordine alfabetico. 15. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di scrutini finali. 16. Per quanto non esplicitamente espresso dal presente accordo, resta fermo quanto disposto dall art. 8 del CCNL/ e dall art.2 del CCNQ del 7/8/1998 Art Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 1 - Spettano alla RSU e ai rappresentanti sindacali designati dalla OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico. 3-I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta all'o.s. di appartenenza. ART. 11 Sciopero 1. In merito alle modalità di attuazione dello sciopero si fa riferimento a quanto previsto dalla L. 146/90,dalla L.83/2000, dall Accordo Integrativo Nazionale del , all Attuazione della L.146/90 allegato al CCNL

8 2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla tipologia del servizio e dall organizzazione dello stesso, si individuano i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell art. 2 L.146/90: o garantire l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: N.1 assistente amministrativo N.1 collaboratore scolastico nel plesso della Direzione o garantire il pagamento degli stipendi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato: il DSGA, n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico. 3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all Albo della scuola l ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nell individuazione del personale il Dirigente indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso in forma scritta e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l ordine alfabetico. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico utilizzando circolare interna invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l'obbligo di informare preventivamente il D.S. della propria intenzione di scioperare Dopo aver ricevuto dalle scuole le schede allegate alla circolare suddetta, firmate per presa visione dal personale e contenenti le eventuali comunicazioni del personale relative alla adesione allo sciopero, il DS informa le famiglie con comunicazione scritta, protocollata e consegnata dai docenti alle famiglie, nonché tramite affissione all albo della scuola e pubblicazione sul sito web. 4. In caso di sciopero si assicurano comunque le seguenti prestazioni:svolgimento degli esami, adempimenti per assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato,scrutini e valutazioni. 5. Il giorno dello sciopero il personale deve comunicare alla Segreteria la sua eventuale adesione prima dell inizio delle lezioni nei tempi previsti per la comunicazione delle assenze; eventuale assenza ingiustificata del personale che non ha comunicato l adesione sarà considerata adesione allo sciopero. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce, a cambiare orario ed eventualmente a cambiare classe solo per assicurare la mera vigilanza ad alunni - 8 -

9 può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno Sarà diffuso tra il personale docente della scuola primaria un quadro orario dei docenti non scioperanti che prevede la variazione di orario in caso di sciopero. Nella scuola dell infanzia a tempo ridotto non è possibile alcuna variazione di orario. TITOLO TERZO MODALITA DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA E AL PIANO DELLE ATTIVITÁ art. 6 lett h CAPO I CRITERI DI UTILIZZAZIONE Art.12 Criteri di utilizzazione L utilizzazione del personale docente e ATA è funzionale alla realizzazione delle attività previste nel POF e, pertanto, nel rispetto dei diversi profili di appartenenza, si terrà conto dei diversi criteri: a) dichiarata disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive e/o ad assumere incarichi b) valorizzazione delle risorse umane e professionali; c) competenze ed esperienze pregresse e/o titoli specifici attinenti al settore di intervento; d) anzianità di servizio nel Circolo Didattico, in caso di concorrenza Con il piano dell offerta formativa, la scuola dell autonomia definisce le attività da svolgere e gli orari in cui esse vengono attuate. Art.13 Criteri per l individuazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive retribuite con il fondo Per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, vengono definiti i seguenti criteri per l utilizzazione del personale rispetto alle varie esigenze, derivanti dall attuazione del P.O.F. : - disponibilità individuale di personale a Tempo Indeterminato titolare nella scuola con competenze specifiche e disciplinari ed esperienze documentate - disponibilità individuale di personale a T.I. in servizio nella scuola con competenze specifiche e disciplinari ed esperienze documentate - disponibilità individuale di personale a T.D. in servizio nella scuola con competenze specifiche e disciplinari ed esperienze documentate - 9 -

10 Se sarà necessario si potranno stilare graduatorie del personale in quanto, in caso di concorrenza avrà precedenza il personale con maggiore anzianità di servizio nel Circolo. I compensi saranno quelli previsti dalle tabelle orarie annesse al C.C.N.L. per il profilo professionale d appartenenza. Per incarichi di responsabilità si farà ricorso a compenso forfetario. Le attività aggiuntive d insegnamento saranno retribuite con compenso orario sulla base dell effettiva prestazione e comunque non superando il monte ore assegnato. Le tariffe applicate saranno quelle previste dal vigente C.C.N.L. Per l attribuzione di incarichi di qualunque natura, derivanti anche da accordi o convenzioni in rete con altre istituzioni scolastiche ci sarà la pubblicizzazione a tutto il personale interessato con affissione all albo, con circolari o in sedute collegiali. Il possesso dei requisiti, dovrà essere dimostrato con dichiarazione dell interessato che dovrà poter esibire la relativa documentazione, ove l amministrazione la richiedesse. Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione definitiva 1 del Contratto Integrativo d Istituto, il dirigente scolastico consegnerà al personale interessato, copia del provvedimento di nomina dove sono specificati in modo dettagliato i compiti assegnati, la durata dell incarico, il numero di ore da retribuire e il relativo compenso calcolato in ore o forfetariamente. TITOLO QUARTO CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA AI PLESSI Art.6 lett.i Art.14 Assegnazione dei docenti ai plessi 1 L assegnazione alle diverse sedi avviene all inizio di ogni anno scolastico, prima dell inizio delle lezioni e dura per tutto l anno. 2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti 3. Nel caso sussistano in una o più sedi della scuola dei posti non occupati da docenti già in servizio nell anno scolastico precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità: assegnazione di un unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi 1 Ovvero dopo aver ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti cfr. art.6,6 CCNL

11 assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1 Settembre assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato 5. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d organico o altro, si procede all assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria; graduatoria formulata ai sensi dell apposita tabella di valutazione. 6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all anno precedente di uno o più docenti. 7. Lo spostamento di un docente da un plesso all'altro su richiesta del docente stesso può avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica; le domande in tal senso vanno presentate entro il 15 Dicembre di ogni anno. Qualora ci fossero più richieste per uno stesso posto libero del plesso, si procederà richiedendo la disponibilità del docente dando precedenza alla maggiore anzianità di servizio. Nel caso in cui si debba necessariamente coprire un posto si considererà la minore anzianità di servizio. Art Modalità di assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli plessi I criteri ai quali il dirigente scolastico si attiene per assegnare i collaboratori scolastici ai plessi sono i seguenti 1. l'assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali; 2. entro il 30 giugno di ciascun anno i collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato che per l anno successivo aspirano ad essere assegnati ad un plesso diverso rispetto a quello in cui prestano servizio attualmente, ne fanno richiesta scritta al dirigente scolastico; 3. entro la stessa data i collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato che per l anno successivo aspirano ad essere mantenuti in servizio nello stesso plesso, per motivi legati a gravi patologie o perché beneficiari di disposizioni previste dalla legge n. 104 lo segnalano per scritto al dirigente scolastico; 4. i collaboratori scolastici che hanno operato in modo esclusivo e continuativo ad attività di integrazione di alunni diversamente abili sono confermati nella stessa sede, a meno di loro esplicita richiesta di essere assegnati ad altro plesso; il dirigente può derogare da questo criterio dandone adeguata motivazione nel provvedimento di assegnazione al plesso; 5. nell assegnare i collaboratori ai plessi il dirigente tiene conto delle richieste scritte presentate dal personale ai sensi dei punti 2) e 3) e delle disponibilità manifestate dal personale in ordine all assistenza all handicap, e ad eventuali altre esigenze straordinarie dei Plessi; 6. il personale assunto con contratto a tempo determinato viene assegnato ai plessi dopo che è stata effettuata l assegnazione del personale a tempo indeterminato;

12 7. entro la prima settimana di settembre di ciascun anno il dirigente scolastico provvede ad assegnare provvisoriamente il personale ai diversi plessi. TITOLO QUINTO CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO art.6 lett.m CAPO I CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE Art.16 Orario di insegnamento Premesso che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento; che l attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell infanzia e in 22 ore settimanali(più due ore di programmazione in tempi non coincidenti con le lezioni) nella scuola primaria, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali, l orario di lavoro viene definito di norma su base settimanale. Art. 17 Orario di lavoro dei docenti La formulazione dell orario degli insegnanti è prerogativa del D.S., sentite le proposte del collegio dei docenti. Anche l assegnazione degli ambiti disciplinari o discipline è prerogativa del D.S.,. Nella formulazione dell orario si dovrà tenere conto delle richieste presentate da docenti che si trovano in alcune condizioni previste da norme specifiche quali legge 104/1992 a favore di soggetti diversamente abili, legge 1204/1971, legge 53/2000 e D.Lgs. n Art. 18 Sostituzione docenti assenti Il personale deve comunicare l assenza o il prolungamento della stessa 30 minuti prima dell inizio delle lezioni. La sostituzione per assenze nella scuola dell infanzia sarà effettuata nel modo seguente : docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile

13 il docente di sostegno della stessa sezione sostituisce il docente di posto comune docente di sostegno del plesso sostituisce un docente di sostegno assente un docente di posto comune assente chiamata del supplente anche per un solo giorno. Nella scuola primaria la sostituzione del docente assente fino a cinque giorni avverrà ove possibile con docenti in servizio utilizzando il docente impegnato in attività laboratoriali derivanti dalla organizzazione delle compresenze: recupero e/o supporto all integrazione, informatica, arte, biblioteca escludendo i doecnti impegnati in attività di sostegno docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile il docente di sostegno della stessa sezione sostituisce il docente di posto comune docente di sostegno del plesso sostituisce un docente di sostegno assente un docente di posto comune assente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile si farà ricorso a docenti dichiaratisi disponibili ad inizio di anno scolastico ad effettuare supplenze oltre il proprio orario recuperando entro 2 mesi le ore prestate in eccedenza. La richiesta di recupero sarà soddisfatta previo accertamento della presenza di personale per la sostituzione o se questo non fosse possibile accedendo al fondo di istituto. chiamata del supplente anche per un solo giorno. - L insegnante di sostegno che è a conoscenza dell assenza prolungata dell alunno deve darne comunicazione tempestiva alla Direzione, allo stesso modo se accerta l assenza e/o l uscita anticipata dell alunno o degli alunni seguiti, deve darne tempestiva comunicazione alla direzione per l eventuale utilizzazione in supplenze. Art.19 Utilizzo delle ore di contemporaneità nella scuola primaria 1. Nella scuola primaria le ore cosiddette di contemporaneità saranno utilizzate nel seguente ordine di priorità: per attività servizio pre post scuola, per supplenze a pari importanza per attività laboratoriali di lettura-biblioteca, informatica, arte, recupero individualizzato di alunni con difficoltà di apprendimento o di lingua madre straniera, 2. In casi di comprovate esigenze di integrazione ed inclusione di alunni con diversabilità certificata, le ore di contemporaneità di un docente con titolo di sostegno sono utilizzate a vantaggio del processo di inclusione dell alunno Art.20 Casi particolari

14 In caso di sospensioni delle lezioni nelle proprie classi, per viaggi o gite di istruzione, visite guidate, elezioni, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire colleghi assenti nel rispetto del proprio quadro orario settimanale e nello stesso plesso. Nel periodo tra il primo settembre e l inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni fino al 30 giugno, i docenti potranno essere utilizzati per attività di programmazione solo se deliberate dal collegio dei docenti. In caso di ritardi questi vanno tempestivamente comunicati sia in Direzione sia nel plesso di servizio; essi vanno recuperati entro un mese Art.21 Flessibilità oraria Gli insegnanti possono chiedere al D.S. variazioni di orario (cambio del giorno libero o permessi orari) purché sia assicurato il monte ore previsto per ciascun insegnante e la sostituzione senza oneri per l amministrazione La richiesta va formulata per iscritto alla Direzione almeno una settimana prima e sottoscritta dal richiedente e da chi lo sostituisce. In caso di urgenti necessità si comunica ai referenti di plesso e collaboratori del Dirigente. Art. 22 Riunioni I docenti della scuola primaria effettueranno la programmazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti Le riunioni degli organi collegiali previste nel piano delle attività non potranno svolgersi in giorni prefestivi o di sabato. Sarà elaborato entro i primi giorni di settembre un calendario delle riunioni che sarà approvato dal collegio dei docenti. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definite all inizio dell anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con largo anticipo rispetto alla data stabilita per la quale è necessario modificare la data, ed in ogni caso, eccezionalmente, con preavviso di non meno cinque giorni. Tutte le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima dalla data stabilita. I docenti non sono tenuti ad effettuare orario aggiuntivo oltre le quaranta ore stabilite per riunioni (collegi docenti, incontri scuola famiglia, programmazione e verifica) e oltre quaranta ore per consigli di intersezione interclasse (CCNL 0609) Art.23 Vigilanza degli alunni Si occupa della vigilanza tutto il personale docente e il personale non docente durante il proprio orario di lavoro nella classe/ sezione, cortile, palestra,laboratorio, durante l eventuale attività di ampliamento

15 dell offerta formativa o durante le uscite didattiche o viaggi d istruzione la vigilanza degli alunni compete al docente/docenti responsabile/i per le suddette attività e ai collaboratori scolastici. La vigilanza durante l intervallo (ricreazione) è assicurata dall insegnante dell ora che lo precede e dal personale collaboratore scolastico. I docenti saranno in classe o in spazi concordati, 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per accogliere gli alunni. I docenti si preoccuperanno di chiamare un collaboratore scolastico per svolgere la vigilanza in classe tutte le volte che per un qualsiasi motivo devono allontanarsi momentaneamente dall'aula ed in particolare nel momento di passaggio da una classe all altra qualora non riescano ad organizzarsi autonomamente Non è ammessa alcuna vacanza nella vigilanza dei minori. E' da evitare assolutamente che gli studenti restino in aula o altro locale senza alcuna vigilanza. Durante le lezioni e durante la ricreazione i docenti organizzano la loro presenza in modo da non lasciare spazi e tempi privi di vigilanza; inoltre vigilano sulle iniziative libere ludiche degli alunni, impediscono giochi con corse sfrenate e quant'altro è pericoloso per la propria e altrui sicurezza. In caso di ritardo dell insegnante di turno, i docenti presenti, compresi gli specialisti, sono responsabili della vigilanza degli alunni. I collaboratori scolastici sono tenuti alla accoglienza e alla sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione nonchè alla vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza del docente, alla custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e alla collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. (CCNL tabella A area A.) CAPO II CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DEL PERSONALE ATA Art. 24 Modalità di organizzazione del lavoro e articolazione del personale ATA

16 All inizio dell anno scolastico il Direttore Amm. Sentito il personale ATA in assemblea e incontri individuali,formula una proposta di piano dell attività inerente l orario di lavoro del personale ATA Il Dirigente dopo averlo verificato in relazione al POF convoca la RSU per la contrattazione e successivamente lo adotta. Il piano può essere modificato, per esigenze sopravvenute attraverso una nuova contrattazione tra il Dirigente e la RSU Art. 25 Orario di lavoro Consiste in sei ore continuative antimeridiane per sei giorni per un totale di 36 ore settimanali, che possono essere articolate tenendo conto delle seguenti precisazioni: - orario massimo giornaliero 9 ore comprese le prestazioni orario aggiuntive di cui all art. 51 del CCNL del Dopo sei ore di lavoro continuativo il dipendente può chiedere una pausa di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l orario continuativo supera le sette ore e dodici minuti - Per le attività svolte fuori dalla sede di servizio il tempo necessario per lo spostamento e di rientro in sede è considerato servizio a tutti gli effetti Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell orario d obbligo, devono essere programmate per almeno 3 ore consecutive. Nei casi in cui siano necessari rientri pomeridiani o altre esigenze che si discostino dal normale orario di lavoro tutto il personale deve avere lo stesso trattamento, facendo si che i servizi e gli orari più scomodi vengano assegnanti in maniera equa. Art. 26 Organizzazione e articolazione dell orario L orario può esser organizzato: - in maniera flessibile; - secondo il principio della turnazione Orario flessibile Il personale potrà anticipare o posticipare l entrata e l uscita, sia per esigenze di servizio sia su richiesta del singolo lavoratore e anche distribuendo l orario in 5 giorni lavorativi. Va favorita la richiesta di orario flessibile del personale che si trovi nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71; 903/1997; 104/92 e 52/2000 (lavoratrici madri, lavoratori padri portatori di handicap). Vanno prese in considerazione le eventuali necessità del personale che si trovi in situazioni particolari ( figli in asili nido, figli in età scolare, ect.) Turnazione Serve a garantire la copertura dell orario di servizio giornaliero e dell orario di servizio settimanale in 5 o 6 giorni nei casi in cui le tipologie di orario ordinario non sia sufficiente a coprire l orario di servizio. Si attua secondo i seguenti criteri: - Disponibilità dei singoli a svolgere un certo servizio ad un certo orario. In caso in cui nessuno sia disponibile bisogna applicare il principio della

17 turnazione facendo si che nell arco dell anno eventuali disagi vengano divisi equamente fra tutto il personale interessato -Turnazione del personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l intera durata del servizio; - La ripartizione del personale nei vari turni avviene in base alle professionalità necessarie per ciascun turno; - Possibile sovrapposizione tra il personale subentrante e il personale precedente; Il personale adibito con orario articolato su più turni o che comporti un oscillazione di orario per consentire l ampliamento di servizi all utenza e/o che comporti particolari gravosità qualora superi le 10 ore per almeno 3 giorni la settimana ha diritto ad una riduzione di orario a 35 ore settimanali. Art. 27 Ritardi sull orario di ingresso Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente una eventuale assenza o ritardo. I ritardi vanno recuperati entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati. Il mancato recupero entro il termine attribuibile ad inadempienza del dipendente, comporta la proporzionale decurtazione dello stipendio, cumulando le frazioni di ritardo fino ad un ora o frazioni non inferiore ai trenta minuti. ART. 28 Permessi per l aggiornamento CAPO III PERMESSI Al personale è garantito il diritto alla formazione art.64 del CCNL Il personale docente può usufruire di permessi, con l esonero dal servizio e con sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi di cinque giorni, nel corso dell anno scolastico, per partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento riconosciute dall Amministrazione. Il personale ATA potrà partecipare alle attività di formazione nella misura massima del 30% per ciascun profilo professionale del personale in servizio nei giorni interessati. I partecipanti verranno individuati come segue: - precedenza per la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento per il passaggio alla qualifica superiore; - disponibilità volontaria entro i limiti di percentuali previsti dal presente contratto; - personale che da più tempo non partecipa ad attività di aggiornamento; Il diritto alla formazione e all aggiornamento viene assicurato a tutto il personale anche mediante l accesso alla rete telematica, le cui modalità saranno concordate tra le parti

18 Non sarà possibile garantire i permessi se non vi sono possibilità di sostituzione senza oneri per l Amministrazione. Per la formazione volontaria del Personale ATA si riconoscono una tantum il 50% delle ore su un corso massimo di 30 ore con giornate libere compensative. ART. 29 Permessi per diritto allo studio I permessi per diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente previsti dal contratto intercompartimentale art.3 DPR 295 del , decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno secondo quanto disposto da contrattazione Integrativa Regionale Il personale individuato quale beneficiario di tali permessi, concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, può usufruirne per le seguenti attività: - frequenza delle lezioni; - attività connesse alla preparazione degli esami o delle prove o della tesi finale; - attività promosse dalle istituzioni universitarie per l espletamento della formazione accademica; - attività promosse dalle istituzioni che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuto; - preparazione agli esami intermedi e/o finali: - esami intermedi o finali. Le certificazioni di cui ai precedenti punti, ove rilasciate dall istituto statale o legalmente riconosciuto, ovvero dalla facoltà universitaria, sono presentate al D.S. Per la preparazione agli esami, per effettuazione di ricerche e per eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione, essendo implicita nella autocertificazione relativa al sostenimento dell esame. Per la sostituzione degli insegnanti che hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione dei docenti. ART. 30 Permessi brevi Il personale può usufruire,compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi brevi orari,di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero individuale di servizio e per il personale docente fino ad un massimo di due ore, per particolari esigenze personali. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate. I permessi concessi non possono essere superiori nell anno scolastico, a : personale docente scuola dell infanzia 25 ore; personale docente scuola primaria 24 ore. Personale ATA 36 ore

19 Essi vanno recuperati entro due mesi dalla fruizione, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Tale recupero deve avvenire per il personale docente con priorità alle supplenze o ad attività di recupero nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso e nella scuola dell infanzia con la vigilanza post scuola. I permessi, escluse esigenze non prevedibili e straordinarie, devono essere obbligatoriamente richiesti al Dirigente Scolastico almeno 48 ore prima dell eventuale fruizione. La loro concessione per il personale docente è subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in servizio. Art. 31 Permessi retribuiti Sono regolamentati dall art.15 del C.C.N.L , devono essere richiesti e documentati anche mediante autocertificazione. Art. 32 Ferie durante l attività didattica Il personale docente a tempo indeterminato può richiedere ferie durante il periodo dell attività didattica fino al massimo di sei giorni. L impossibilità di sostituzione senza oneri per l amministrazione sarà condizione perchè la richiesta venga respinta. Saranno concesse dal Dirigente Scolastico a condizione che il richiedente possa essere sostituito da colleghi della stessa classe/sede, che questi diano conferma per iscritto indirizzata al Dirigente. La domanda di ferie va presentata almeno una settimana prima del periodo richiesto. Non saranno concesse ferie in occasione di sciopero del personale, né in periodi non compatibili con le esigenze di servizio (inizio attività didattiche, scrutini) Per le ferie del personale A.T.A. valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L art.13 Il piano delle ferie del periodo estivo, dovrà essere predisposto dal D.S.G.A. entro la prima settimana del mese di Giugno di ciascun anno scolastico, pertanto le domande dovranno pervenire entro il 31 Maggio. Art. 33 Ore prestate oltre l orario di servizio In occasione di visite guidate e viaggi d istruzione o necessità didattiche educative deliberate dal collegio con l adesione volontaria dei docenti interessati, le ore prestate in eccedenza non possono essere recuperate, ma si considerano prestate volontariamente, Art. 34 Festività E considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono. A tutti i lavoratori sono attribuite quattro giornate di riposo come festività soppresse L. 23/12/77 n. 937e art.14 C.C.N.L Le quattro

20 giornate sono fruite nel corso dell anno scolastico (primo Settembre - trentuno Agosto). Il personale docente non può fruirne durante le lezioni, gli scrutini e gli esami. Può, pertanto, fruirne durante le festività Pasquali e Natalizie tra la fine e l inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo Giugno/Settembre. TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 6 lett.k Art. 35 Finalità CAPO I L Istituzione Scolastica è in possesso del documento per la valutazione dei rischi e provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio, redigendo contestualmente il piano attuativo degli interventi in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori rispetto alle strutture, agli impianti, alle mansioni. Art. 36 Presupposti normativi La contrattazione in materia di tutela della salute nell ambiente di lavoro viene predisposta sulla base e dentro i limiti di quanto viene previsto in materia di normativa vigente e, in particolare dal D.lvo 81/08 e successive integrazioni ed entro quanto stabilito dal CCNL artt Art. 37 Servizio di prevenzione e protezione Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Protezione e prevenzione, designando il personale addetto per tale compito, previa consultazione del RLS. Art. 38 Riunioni Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all anno una riunione di servizio di protezione prevenzione dei rischi, alla quale partecipa lo stesso Dirigente Scolastico o un suo rappresentante che presiede, l RLS e tutti i componenti del SPP. Nel corso della riunione il Dirigente sottopone all esame dei partecipanti il Documento Valutazione rischi, i programmi di formazione e informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. Art. 39 Informazione dei lavoratori

21 Il dirigente scolastico fornisce al personale adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro tramite opuscoli informativi o altro materiale Art. 40 Formazione dei lavoratori Il Dirigente Scolastico, d intesa con la RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. Art 41 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1-Il RLS è eletto o designato nell ambito delle RSA o RSU in tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, nel numero di 1 nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti, nel numero di 3 nelle unità scolastiche da 200 a 1000 dipendenti. 2--Il rappresentante dei lavoratori ha diritto: --ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sulle normative, i rischi, le tematiche di controllo e prevenzione dei rischi con un programma base di formazione minimo di 32 ore a carico del datore di lavoro; l attività di formazione si svolgerà con permessi retribuiti in aggiunta a quelli previsti per l espletamento del suo mandato; --al tempo di lavoro retribuito per espletare le sue funzioni, pari a 40 ore annue di permessi retribuiti per ogni RLS; i permessi sono distinti da quelli sindacali; --all informazione preventiva in materia di igiene e sicurezza; --alle stesse tutele dei delegati sindacali. 3--Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Può accedere:ai luoghi di lavoro, al piano di valutazione dei rischi,al registro degli infortuni. E' consultato preventivamente su: valutazione dei rischi, programmi di prevenzione e protezione, designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza. Riceve informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze impiegate, sugli impianti, sull'organizzazione del lavoro, sugli infortuni e malattie professionali. Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco)

22 Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione, anche su istanza e segnalazione dei lavoratori. Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. Partecipa alle riunioni periodiche. Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati. Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di prevenzione e protezione. Ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio. Il RLS inoltre segnala per iscritto tutte le situazioni in cui la sicurezza nei luoghi di lavoro non è adeguatamente garantita. Il Dirigente Scolastico e il RLS concordano modalità di formazione per tutto il personale. Almeno una volta all anno, ai sensi della normativa vigente, il Dirigente Scolastico deve convocare la riunione per la prevenzione, alla fine della quale viene redatto apposito verbale, che viene controfirmato da tutti i partecipanti alla riunione (Dirigente Scolastico, RSPP, SPP, R.L.S.). Il Dirigente Scolastico, dopo aver predisposto il documento per la valutazione dei rischi, lo sottopone alla verifica del R.L.S., che lo firma per presa visione. Il fondo d Istituto non potrà in nessun caso retribuire le attività connesse alla sicurezza al R.L.S. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature dei vari laboratori e della palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano adoperate negli stessi laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare. 4 A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque fumare all interno della scuola. 5 Il Dirigente Scolastico e tutto il personale dell Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo

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