REGOLAMENTO RELATIVO ALLA LOCALIZAZZIONE PER GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELECOMUNICAZIONI RADIO TELEVISIVE, NONCHE

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1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA LOCALIZAZZIONE PER GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELECOMUNICAZIONI RADIO TELEVISIVE, NONCHE INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE Pag. 1 di 10

2 Approvato con deliberazione C.C. N. 13 del Pag. 2 di 10

3 Art.1 Finalità Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive, comprese quelle per impianti UMTS per la comunicazione globale digitale per telefonia e dati, sul territorio del comune di Premosello- Chiovenda, dettando norme in ordine alla installazione dei nuovi impianti, nonché alla modifica all adeguamento ad alla razionalizzazione degli impianti esistenti. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si tengono in considerazione la legge n. 36 del 22/02/2001, il d.lgs n. 259 dell 01/08/2003, la L.R. 3 agosto 2004 n. 19 e s.m.i.. Art. 2 Responsabile del procedimento per l istallazione delle antenne Il Comune di Premosello-Chiovenda fa parte del S.U.A.P. di Domodossola, la gestione delle pratiche legate a stazioni radio base per la telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive, viene svolta attraverso tale soggetto. Art. 3 Localizzazione degli impianti Ai fini di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici/ambientali e dei siti sensibili, nonché efficiente ed accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita all interno di siti idonei. Sempre al fine di assicurare la più idonea allocazione degli impianti e di salvaguardare la salute dei cittadini, il comune può individuare siti di proprietà pubblica per la collocazione degli impianti, da concedere a titolo oneroso ai gestori richiedenti. In particolare, all interno del perimetro urbano del capoluogo e delle frazioni, l installazione degli impianti con potenza efficace in antenna minore o inferiore a 5 Watt, di nuova generazione, sono esclusi dalla localizzazione. Il posizionamento degli impianti con potenza non superiore a 20 W, potrà essere effettuata in aree esclusivamente di proprietà comunale o collocati alla distanza di ml 300 dalle aree sensibili esistenti o previste, quali asili, scuole, ospedali, case di cure e di riposo, parchi giochi, ecc., in relazione a quanto consentito dalle norme di leggi. Nei siti di cui sopra, ove non sia possibile situare i nuovi impianti su aree di proprietà comunale, gli stessi potranno essere collocati su aree a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. In tali casi, il comune valuterà prioritariamente, acquisito il parere dell Osservatorio permanente di cui al successivo art. 9, quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l esposizione Pag. 3 di 10

4 ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l impatto visivo. All esterno dei predetti siti urbani, gli impianti potranno essere allocati in aree esclusivamente con destinazione non residenziale, preferibilmente di proprietà comunale o di altri soggetti pubblici e/o privati e comunque fuori dal perimetro dell abitato del capoluogo e delle frazioni, i siti di cui sopra vengono riportati, con relativa ubicazione planimetrica, nella documentazione allegata al presente atto, sotto lettera A, predisposta dall U.T.C, questi siti rappresentati in cartografia con colore azzurro sono stati quantificati per una superficie di mq e si trovano nel territorio comunale di valle, di fronte agli abitati del capoluogo e della frazione Cuzzago. Urbanisticamente le aree individuate per tali impianti, che sono considerati per la normativa opere di urbanizzazione primaria, rappresentano una superficie di 9,17 mq./abitante, in funzione della residenza attuale alla data del 31/3/2014 pari a 2087 abitanti. La variante di piano regolatore in itinere dovrà tenere conto dell individuazioni di tali aree attraverso opportuna rappresentazione cartografica e normativa. Non è consentita l installazione nei siti sensibili di cui al successivo art. 5, nonché nelle aree o sui monumenti e sui beni immobili sottoposti ai vincoli ed alle tutele ambientali e architettonici. L eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e quindi in deroga alle previsioni del presente regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e assoggetta all approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere del citato Osservatorio Permanente, nonché da parte degli altri Enti competenti o preposti alla tutela di eventuali vincoli. Dal punto di vista della tutela della salute, oltre al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni e la scelta dei siti lontani dai luoghi definiti sensibili, occorre gestire anche la materia attraverso il principio della cautela, attraverso : - l eventuale impiego di impianti o dispositivi che realizzano condizioni di minore esposizione ai campi elettromagnetici ( come le microstazioni o microcelle, cioè piccole stazioni radio base a bassissima potenza ); - la valutazione preventiva con l effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti (possibilmente posizionando su ogni ripetitore, una sorta di scatola nera, con la funzione di lettore delle variazione dei campi elettromagnetici emessi), con la posa di limitatori piombati delle massime potenze trasmissibili. - la valutazione d intesa con le Autorità Sanitarie (ASL) e i loro organi di consulenza (ISPESL) in relazione all esistenza di ricettori particolarmente sensibili nella zona, come i portatori di stimolatori cardiaci (pace maker), o le persone con patologie non compatibili con la vicinanza ad installazioni che producono campi elettromagnetici. Pag. 4 di 10

5 Dal punto di vista dell impatto ambientale, è interessante valutare le componenti naturalistiche della zona e pertanto le interazioni tra l opera prevista ed il quadro ambientale circostante, valutando anche quelle opere che potrebbero esercitare delle azioni di disturbo alla qualità dell ambiente, attraverso una nuova caratterizzazione della qualità stessa del paesaggio, con riferimento anche agli aspetti legati alla percezione visiva. Il Sindaco in qualsiasi momento, in particolare a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, può richiedere anche al settore Igiene Pubblica il controllo strumentale e la verifica dei livelli espositivi. Si dovrà prevedere inoltre una verifica ambientale in tutte quelle aree in prossimità della zona Z.P.S. e del Parco Nazionale della Val Grande, valutazione che verrà richiesta, nel momento in cui viene individuata l area per il nuovo impianto. Art. 4 Piano annuale I soggetti gestori che intendono realizzare impianti di cui trattasi nel territorio di Premosello-Chiovenda devono presentare apposito piano annuale delle istallazioni, delle modifiche e degli adeguamenti entro il 31 dicembre di ogni anno per gli impianti che si intendono programmare per l anno successivo. I gestori degli impianti, nel loro piano annuale, sono tenuti a rispettare soluzioni architettoniche ed ambientali di minor impatto visivo. Le scelte dei gestori dovranno essere orientate verso siti ubicati fuori dal perimetro urbano e di proprietà comunali e verso le tecnologie più avanzate e meno inquinanti, a tal fine nella planimetria allegata sono individuati dei siti pubblici sui quali istallare nuovi impianti ed eventualmente delocalizzare quelle già esistenti. L U.T.C., individua gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia che saranno sottoposti al C.C. per la relativa approvazione. In particolare dovrà individuare le aree non idonee, le aree di attenzione, le aree compatibili. Il Piano Annuale, acquisiti i pareri di legge, viene pubblicato all albo comunale e, ove possibile, sul sito internet del Comune di Premosello-Chiovenda, viene trasmesso alla Commissione Edilizia Comunale per il relativo parere e successivamente approvato dal Consiglio Comunale. Quando non fosse stato presentato il piano annuale nei modi, e nei tempi previsti dalla legge non è ammesso il rilascio di nessuna autorizzazione per nuovi impianti. Art. 5 Siti sensibili Per siti sensibili si intendono quelli assoggettati a tutela storico-architettonica e paesaggistico-ambientale, nonché quelli caratterizzati da particolare densità abitativa ed ancora quelli in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a Pag. 5 di 10

6 particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall esposizione a campi elettrici, magnetici. In particolare tra i siti sensibili di quest ultimo tipo ricadono: - gli asilo nido e scuole di ogni grado e tipo; - gli ospedali e le case di cura ; - le case di riposo per anziani; - i centri di accoglienza; - parchi e giochi ; - luoghi destinati alla residenza In detti siti sensibili e/o in corrispondenza di essi (e comunque entro i mt. 300,00 da essi), non è ammessa l installazione di alcun impianto di telefonia mobile o radio televisivo. Art. 6 Siti idonei per la collocazione degli impianti L U.T.C. ha individuato nella planimetria allegata i siti di proprietà comunale dove posizionare nuovi impianti, i siti sensibili e la perimetrazione delle fasce di 300, mt da essi dove sono vietate le installazioni, il perimetro delle zone dell abitato, il perimetro delle aree a prevalente destinazione produttiva. Art. 7 Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti esistenti debbono utilizzare le migliori tecnologie disponibili e praticabili per ridurre al livello più basso possibile le emissioni elettromagnetiche (es. applicazione di fibre ottiche, di antenne con i lobi secondari di emissione schermati, ecc..). Il gestore dovrà relazionare semestralmente sul livello di emissione di onde elettromagnetiche di ogni impianto di propria competenza. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni CEM. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile o radiotelevisivi, ivi compresi quelli già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere individuati con targhetta in materiale metallico ben visibile, indicante : - data di installazione dell impianto; - generalità del gestore proprietario dell impianto; - tipo di impianto; - potenza massima emessa, con limitatore piombato; - frequenze utilizzate. Laddove consentito è preferibile l installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l insediamento di impianti, senza arrecare impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità. Pag. 6 di 10

7 Si dovrà inoltre evitare che le strutture di nuovi impianti, qualora collocati su territori visibili, siano costituite da elementi di disturbo all ambiente e tinteggiati con colorazioni vistose. Il gestore dell impianto al momento del rilascio del provvedimento di concessione all installazione da parte del comune, dovrà sottoscrivere atto unilaterale registrato con cui si impegna : - alla scelta di tipologie per l installazione delle antenne opportunamente mimetizzate, al fine di ridurre, al minimo possibile l impatto ambientale ed architettonico; - alla manutenzione e conservazione in buono stato dell impianto e di tutte le sue pertinenze; - alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con propri mezzi in caso di cessazione dell esercizio dell impianto; - alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi e con propri mezzi, nel caso di impianti su aree o immobili di proprietà comunale qualora l Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, decida di recedere dalla concessione in uso dell immobile, dandone comunicazione tre mesi prima al titolare. - all eventuale spostamento dell'impianto e dei relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente regolamento, oppure qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello Internazionale.. Art. 8 Istanza di autorizzazione L installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti radioelettrici, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile ecc. di cui all art.87 comma 1 del D.L.gs. 01/08/2003 n. 259, sono subordinate, con riferimento all art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) successivamente modificato dal D.l.gs. n.301 del In applicazione dell anzi detto art.87 del D.L.vo n.259/2003, indirizzi da osservare per il regolamento comunale, al rilascio del permesso di costruire, previ i controlli e l acquisizione dei pareri degli altri organi competenti, in particolare dell A.R.P.A. ai sensi dell art. 14 della legge 22/02/2001 n.36, e salvo ogni diritto dei terzi. Inoltre l autorizzazione comunale è subordinata alla presentazione, da parte dei gestori delle infrastrutture di cui al comma 1 del citato art.87, di un piano annuale delle installazioni degli impianti. Pag. 7 di 10

8 Per quanto concerne le procedure, i limiti e le autorizzazioni in materia di comunicazioni elettroniche, si rinvia alle disposizioni di cui al capo V del D.L.vo 259/2003 e successive modifiche. Art. 9 Osservatorio permanente Al fine del controllo, nonché per verificarne l attuazione e la scelta dei siti, è istituito un Osservatorio Comunale Permanente con funzione propositiva e consultiva, nonché di esprimere parere obbligatorio in sede di rilascio dei provvedimenti edilizi di allocazione degli impianti, composto dai seguenti componenti: - Sindaco o un suo delegato - Capo ufficio tecnico o un suo delegato - Un consigliere di maggioranza - Un consigliere di minoranza - Quattro rappresentanti dei cittadini (due del capoluogo, uno della frazione Cuzzago, uno della frazione Colloro) nominati dal Consiglio Comunale. L osservatorio altresì, nella prima fase di attuazione del presente regolamento, si occuperà di rendere operativo il successivo art. 12 per quanto riguarda lo spostamento degli impianti esistenti avviando con le società interessate una trattativa in merito. Art. 10 Documentazione occorrente Le istanze per l installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini dell ottenimento dei titoli abilitanti devono essere proposti al S.U.A.P. di Domodossola, corredate dagli atti e dalla documentazione dovuta. Ogni richiesta deve essere corredata da una valutazione preventiva all'istallazione di nuovi impianti, attraverso l'analisi e mappatura dell' attuale distribuzione degli impianti sul territorio, dal punto di vista della posizione geografica, della potenza irraggiata, in considerazione del piano di assegnazione delle frequenze, basandosi sull'effettiva potenza del numero e dei valori di campo elettromagnetico già presenti nella zona adiacente per un raggio di mt.300; Il gestore deve fornire i dati sulle caratteristiche tecniche dell' impianto, per l individuazione di eventuali soluzioni alternative di localizzazione e valutazione, ai fini della mitigazione o contenimento dell impatto paesaggistico, in relazione all' esistenza in zona di ricettori particolarmente sensibili (scuole ecc.), d'intesa con le autorità sanitarie (Dipartimenti di prevenzione-asl) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL). Inoltre le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne devono essere corredate anche da una relazione dettagliata sulla valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalla zona in cui viene proposto l impianto. Art. 11 Trasparenza Pag. 8 di 10

9 Il presente regolamento riconosce l opportunità di promuovere la trasparenza in materia ambientale e, pertanto, la stessa quando sarà acquisita dal Comune verrà trasmessa ad ogni singolo consigliere comunale. Art. 12 Impianti esistenti Per gli impianti esistenti compatibili con la scelta dei siti di cui al presente regolamento, i gestori dovranno provvedere al loro adeguamento entro un anno dall esecutività del presente regolamento, prediligendo le tecnologie avanzate e meno inquinanti, al fine di minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, nonché di ridurre al minimo possibile l impatto ambientale ed architettonico. Tale avvenuto adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento deve essere comprovato tramite certificazione rilasciata dall ARPA o dall ASL di competenza. Il comune, avvalendosi dell ARPA o dall ASL, o di altri Enti, o anche di esperti qualificati provvederà alla verifica periodica della conformità dell impianto rispetto al progetto approvato ed alle condizioni prescritte nell atto di concessione amministrativo, nonché alle norme di legge in materia. Art. 13 Sanzioni amministrative Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza di titolo legittimante, o per l inosservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa è soggetto alle sanzioni di cui all art. 15 della L. 36/2001, ed art. 16 della L.R. 19 del 3/8/2004 e s.m.i.. Art. 14 Completamento degli impianti Al momento del completamento di nuovi impianti o delle modifiche degli impianti esistenti, il gestore dovrà inoltrare al comune: - immediata comunicazione dell intervenuta fine dei lavori; - attestazione da parte di un professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all istanza per l ottenimento del titolo edilizio relativo all installazione dell impianto, in cui si certifichi che l impianto medesimo, verificato in condizioni di esercizio rispetti i limiti prescritti dalla vigente normativa; - comunicazione del nominativo e dei recapiti dei responsabili della sicurezza dell impianto, per gli effetti della legge 626/94 e successive modifiche. Art. 15 Entrata in vigore La presente disciplina prevale sulle precedenti norme comunali ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all albo comunale. Infine per quanto non contemplato nel presente regolamento, in merito alle procedure, i limiti e le autorizzazioni in materia di comunicazioni elettroniche, si rinvia alle disposizioni di legge di cui al D.l.vo 1 agosto 2003, n.259 e successive modifiche ed alle leggi regionali in materia. Pag. 9 di 10

10 Art. 16 (Determinazione delle spese) Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell autorizzazione all installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego : per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00; per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, 900,00; per gli impianti soggetti a condizioni agevolate inseriti in contesto non edificato, 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, 500. Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento. Ai fini della presentazione dell istanza di autorizzazione non costituiscono modifica, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell istanza di autorizzazione o della DIA. Art. 17 Scadenza Il presente regolamento sarà adeguato e rivisitato alla scadenza dei tre anni dalla sua esecutività. Pag. 10 di 10

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