LE ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA IN AMBITO MEDICO-LEGALE. Consuela Cigalotti
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1 LE ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA IN AMBITO MEDICO-LEGALE Consuela Cigalotti
2 Possono aver luogo in momenti diversi nel complesso iter in cui si articola il procedimento penale. INDAGINI PRELIMINARI FASE DIBATTIMENTALE
3 Oltre che al magistrato del Pubblico Ministero, il potere di investigazione spetta: All indagato Alla persona offesa del reato
4 Il procedimento per le indagini preliminari è la fase destinata al compimento delle attività che il MAGISTRATO DEL PUBBLCO MINISTERO (coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria), pone in essere, una volta pervenuta od acquisita una notizia di REATO. FINALIZZATE All esercizio dell azione penale Ad una richiesta di archiviazione
5 Solo IL PROCESSO, che evoca il giudizio del giudice è la fase deputata alla verifica della fondatezza delle ragioni d accusa e di quelle, in concreto, formulate dalla difesa INNANZI AL GIUDICE che, in posizione di assoluta estraneità ricostruisce il fatto, sulla base della rappresentazione che di esso gli offrono l accusa e la difesa.
6 Nel corso del procedimento Durante le indagini preliminari Nel corso del giudizio Può essere ravvisata la necessità di accertamenti tecnici la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche
7 LA PERIZIA nel processo penale è una dichiarazione giurata, utile per la valutazione di un elemento di prova. RAPPRESENTA UN MEZZO DI PROVA neutro rimesso alla discrezionalità del Giudice La perizia è frutto di una elaborazione nella quale prevalgono la logica, la ragione e la cognizione scientifica
8 Deve rispondere a due requisiti fondamentali del metodo medico-legale: RIGORISMO OBIETTIVO: l elaborato peritale ha solo lo scopo di far conoscere al Giudice la verità su determinate questioni che richiedono una specifica competenza DOMINANTE CONOSCENZA del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce
9 il giudice dispone la citazione del PERITO e la comparizione delle persone che dovranno essere sottoposte all esame del perito stesso, indicando: il giorno l ora e il luogo destinati al conferimento dell incarico
10 Il giudice constatata la presenza dei soggetti o la regolare citazione degli assenti Dopo aver accertato le generalità del perito E chiesto se si trova in una delle condizioni di incompatibilità, avvertendolo dell obbligo di prestare il suo ufficio e delle responsabilità connesse allo svolgimento dell incarico Si procede con IL GIURAMENTO di fedeltà e verità da parte del perito
11 Il giudice dopo aver sentito il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti formula I QUESITI con precisione e chiarezza. Consegna al perito degli atti e dei documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni peritali
12 Di norma consta di 5 parti 1. INDICAZIONE DELLE PROPRIE GENERALITA E I DATI CONCERNENTI L INCARICO. 2. INDICAZIONE DEI QUESITI, LE CIRCOSTANZE DEL FATTO CHE COSTITUISCE OGGETTO DELL INDAGINE E LA DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI REPERTI 3. ACCERTAMENTI PERITALI (anamnesi, esame obiettivo, indagini strumentali e di laboratorio, reperti anatomopatologici se trattasi di cadavere) 4. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI sul caso di specie e valutazione critica del medesimo 5. CONCLUSIONI la formulazione del conclusivo giudizio tecnico motivato, completata dalla risposta ai singoli quesiti.
13 CTU: ausiliario del giudice che lo nomina Soggetto indipendente dalle parti Esperto in una specifica materia o disciplina Compito di assistere il giudice durante tutto il processo o solo ad un atto Scelto tra gli iscritto all albo CTP: Nominato dalla parte o dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari Assiste alle operazioni del CTU Partecipa all udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il CTU
14 CTU All udienza di comparizione PRESTA IL GIURAMENTO FISSA LA DATA di inizio e di termine delle operazioni peritali NON E obbligato a comunicare gli eventuali incontri successivi DEVE CHIEDERE AL GIUDICE la nomina di altri specialisti laddove ne ravvisasse la necessità OBBLIGO DI PRESTARE IL SUO UFFICIO ELABORATO ATTO PUBBLICO dopo il deposito, a disposizioni di tutte le parti CTP NON GIURA PUO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI PERITALI e verificare che siano svolte con correttezza dal CTU PUO PRESENTARE AL CTU per iscritto o a voce osservazioni ed istanze DEVE INFORMARSI sull evolversi delle operazioni peritali PUO RIACCUSARE IL CTU per i motivi indicati nell art. 51
15 CTU 1. RISPONDE DEL DANNO CAUSATO QUALE CHE SIA IL SUO GRADO DI COLPA 2. NON COMUNICA L INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI 3. Non acquisisce i documenti necessari alla formulazione del giudizio 4. Carente di competenze specifiche ma nonostante esprime una valutazione 1. RICHIEDE i danni la parte che ha subito il pregiudizio dall opera del CTU,e il giudice che decide dell eventuale azione risarcitoria 2. avremo già un comportamento viziato da IMPERIZIA o da NEGLIGENZA con la nullità della consulenza 3. NEGLIGENTE 4. IMPRUDENTE
16 L art. 19 disp.att.c.p.c., la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, può promuovere provvedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una morale specchiata e non hanno ottemperato agli obblighi dagli incarichi ricevuti Mancata ingiustificata comparizione del CTU alle convocazioni del giudice L inottemperanza agli obblighi di custodia dl fascicolo d ufficio e dei fascicoli di parte Il mancato deposito della relazione Art. 20. SANZIONI DISCIPLINARI 1) l avvertimento 2) la sospensione dall albo per un tempo non superiore a un anno 3) la cancellazione dall albo Art. 21PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Presidente contesta l addebito e ne raccoglie la risposta scritta se ritiene di continuare il procedimento, fa invitare il consulente con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide, sentito il consulente contro il provvedimento è ammesso il reclamo
17 LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE PUO ESSERE RICHIESTA: DALLA PARTE PRIVATA DAL PUBBLICO MINISTERO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (Accertamento irripetibile, svolge una vera e propria attività peritale che si proietta nella fase dibattimentale assurgendo a dignità di prova)
18 IL CTP NON E RESPONSABILE DEL REATO DI FALSITA IN PERIZIA L AFFERMAZIONE DI FATTI NON VERITIERI RICORRE QUANDO DETERMINA DANNO ALLA ESATTEZZA DEL GIUDIZIO INDAGINI MAI ESEGUITE ACCERTAMENTI DI FATTI INEISTENTI DICHIARAZIONI MAI RILASCIATE O RICEVUTE DESCRIZIONE VOLUTAMENTE NON VERITIERE DI DOCUMENTI, LUOGHI OPPURE OGGETTI IL CTP NON PRESTA GIURAMENTO NON E TENUTO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEL CTU LO ESONERA DA TUTTA UNA SERIE DI RESPONSABILITA AD ECCEZIONE DEL CONSULENTE NOMINATO DAL PUBBLICO MINISTERO
19 Quando tenta di modificare artificiosamente le qualità di una persona imputata incorre nella FRODE PROCESSUALE art. 374 c.p. Individua come reato: le modificazioni dello stato dei luoghi, delle cose, o persone al fine di trarre in inganno il giudice Art. 374 bis punisce le attività documentative ed i documenti destinati all Autorità Giudiziaria e non rispondenti al vero
20 PORTA L INTERDIZIONE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI E DALLA PROFESSIONE LA CONSULENZA INFEDELE art.380 c.p. Violazione del segreto professionale La soppressione, alterazione od omessa produzione di mezzi di prova Per aver assunto contemporaneamente la consulenza di parti contrarie Il CTP può essere oggetto di un procedimento civile per danni nell ipotisi in cui abbia tenuto un comportamento antigiuridico seppur non rientrante nella fattispecie penalmente rilevante per il riferimento all obbligo di rispetto reciproco previsto dal codice di Deontologia Medica
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