Le fasi iniziali del processo esecutivo
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1 Capitolo 4 Le fasi iniziali del processo esecutivo Caso 4.1 Come si procede alla stima dei beni pignorati? A norma dell art. 569, comma 1, c.p.c. il giudice nomina l esperto per procedere alla stima del bene sottoposto a pignoramento e determinare il prezzo base per la successiva vendita. Al perito nominato dal giudice, a seguito della riforma, sono attribuiti nuovi ed ulteriori incarichi, disciplinati dal nuovo art. 173 bis disp. att. c.p.c., che introduce anche novità sulla facoltà delle parti di presentare osservazioni alla perizia. La prima attività che il giudice delle esecuzioni compie, al fine di dar corso al procedimento esecutivo vero e proprio, è disciplinata dall art. 569 c.p.c.; il giudice fissa, con decreto, la prima udienza di comparizione delle parti avanti a sé e, con il medesimo provvedimento, designa il perito e lo convoca, prima della data di fissazione della udienza, per il conferimento dell incarico, volto a procedere alla stima del bene pignorato, necessaria per la determinazione del prezzo base per la successiva vendita, ma anche ad una diversa serie di attività di verifica e controllo. La nuova formulazione dell art. 569, comma 1, c.p.c. non prevede la fissazione di apposita udienza per il giuramento del consulente ed il conferimento dell incarico e consente, pertanto, che la convocazione del perito possa avvenire anche fuori udienza. Non solo il conferimento dell incarico deve precedere l udienza ex art. 569 c.p.c., ma anche il deposito della perizia e le osservazioni delle parti alla relazione, per consentire che già alla prima udienza si possa pervenire all emanazione del provvedimento di autorizzazione alla vendita. Tali aspetti sono regolati dall art. 173 bis disp. att. c.p.c., introdotto ex novo dalla riforma. L articolo, al comma 1, elenca il contenuto minimo della relazione, che rispecchia le attività che da sempre sono state affidate al perito, anche prima della introduzione della specifica norma. Il perito è tenuto alla identificazione e descrizione del bene, indicandone lo stato di possesso e l eventuale titolo di occupazione di
2 Le esecuzioni immobiliari terzi, alla verifica della condizione urbanistica e dell esistenza di vincoli, formalità e oneri ed alla stima del valore dell immobile. Dalla perizia le parti potranno, fra l altro, anche rilevare l esistenza di iscrizioni o trascrizioni per la notifica dei relativi creditori. Il nuovo art. 173 bis disp. att. c.p.c. introduce una novità assoluta al comma 2. Il perito, prima di ogni attività (quindi prima di iniziare le verifiche e le attività affidatigli) deve segnalare al giudice la eventuale incompletezza ed inidoneità dei documenti ipo-catastali depositati dal creditore procedente (art. 567, comma 2 c.p.c.), con conseguente dichiarazione da parte del giudice della inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione della esecuzione, relativamente agli immobili carenti della prescritta documentazione. A seguito di tale segnalazione, si ritiene, tuttavia, che il giudice possa concedere alla parte il termine per completare la documentazione, come previsto al comma 2 dell art. 567 c.p.c. PROCEDURA DI CONTROLLO SULLE RISULTANZE PERITALI Il legislatore della riforma, mosso dall intendimento di accelerare il processo esecutivo, concentrando le attività, per arrivare già alla prima udienza di comparizione parti alla emanazione del provvedimento di vendita o di assegnazione, ha previsto, al comma 4 dell art. 173 bis disp. att. c.p.c., una particolare procedura di controllo delle parti sulle risultanze della relazione peritale, da compiere prima di tale udienza. Il perito, almeno 45 giorni prima della data fissata per l udienza di comparizione parti, deve inviare ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore la sua relazione di stima dell immobile. A seguito dell invio da parte del consulente della relazione, le parti, hanno facoltà di depositare note alla relazione che devono inviare al perito, almeno 15 giorni prima della data di udienza di comparizione avanti al giudice. A tale udienza interverrà il perito per rendere i necessari chiarimenti sulla base dei rilievi formulati dalle parti. 60 In conclusione risposta a 4.1 Il giudice della esecuzione, prima della fissazione della udienza di comparizione delle parti avanti a sé, o nel medesimo decreto di fissazione della udienza, designa e convoca il perito, conferendogli l incarico di presentare una relazione di stima dell immobile, al fine di determinare il prezzo base per le vendite; la relazione deve inoltre contenere tutti gli elementi elencati ai nn. 1-6 del comma 1 dell art. 173 bis disp. att. c.p.c. Ma la norma prescrive al perito, prima di tali attività, di segnalare al giudice la eventuale incompletezza o inidoneità della documentazione ipo-catastale che il creditore deve depositare, perché provveda alla dichiarazione di inefficacia
3 4. Le fasi iniziali del processo esecutivo del pignoramento e all estinzione della procedura, relativamente agli immobili per i quali risulta carente la documentazione. Le parti, alle quali il perito deve inviare la relazione almeno 45 giorni prima dell udienza fissata dal giudice, potranno presentare i loro rilievi all elaborato peritale, inviandoli al perito entro i 15 giorni successivi; all udienza, alla quale comparirà il perito che fornirà i necessari chiarimenti, le osservazioni saranno valutate dal giudice. 61
4 Le esecuzioni immobiliari 62 Caso 4.2 Come si svolge l udienza di comparizioni parti (art. 569 c.p.c.) e quali provvedimenti assume il giudice? L inizio della prima fase del vero e proprio procedimento esecutivo, inizia con la udienza di comparizione avanti al giudice delle parti e dei creditori iscritti (art. 498). Il legislatore della riforma, perseguendo lo scopo di accelerare i tempi della procedura esecutiva alle parti ha espressamente previsto che l udienza sia fissata dal giudice entro 120 giorni dal deposito della istanza di vendita (termine peraltro non perentorio). Tale udienza costituisce il termine per le parti (creditore e debitore) per la presentazioni di istanze e opposizioni, fissate dalla norma in esame, ma anche da altre disposizioni. In tale udienza sono state concentrate una serie di attività, volte a consentire che alla stessa udienza possa essere emesso il provvedimento di autorizzazione alla vendita. Si è già visto che l udienza ex art. 569 c.p.c., secondo la nuova formulazione del comma 1, è stata preceduta dalla nomina del perito, dal deposito della relazione di stima e dalle eventuali osservazioni delle parti. All udienza le osservazioni sono valutate dal giudice, in contraddittorio tra le parti; la necessità di chiarire alcuni punti controversi, rilevanti al fine di emettere una ordinanza di vendita corretta, potrebbe determinare il rinvio dell udienza per consentire al perito le ulteriori verifiche necessarie per arrivare alla determinazione delle modalità di vendita. L eventuale rinvio della udienza non comporta lo slittamento del termine per le parti per proporre le istanze e le opposizioni che la disposizione in esame prescrive debbano essere presentate entro tale udienza. L art. 569 c.p.c., comma 2, precisa che a tale udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità di vendita e che, a pena di decadenza, devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi, dalle quali, ovviamente non siano già decadute. A norma di altre disposizioni, tale udienza segna il termine per ulteriori attività delle parti. Così il debitore, entro tale udienza, dovrà presentare la eventuale istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). I creditori non muniti di titolo esecutivo (sempre per le categorie previste dall art 499 c.p.c.) devono depositare l atto di intervento nella esecuzione, per essere considerati intervenuti tempestivi e per poter partecipare, in concorso con gli altri creditori, alla distribuzione della somma. A tale udienza il giudice, nel caso che oggetto del pignoramento sia la quota indivisa di un bene, provvederà ad istruire il giudizio di divisione immobiliare (art. 600 c.p.c.).
5 4. Le fasi iniziali del processo esecutivo Se non vi sono contestazioni o nel caso si raggiunga un accordo, il giudice pronuncia ordinanza di vendita (o di delega della vendita al professionista ex art. 591 bis c.p.c.), fissando le modalità ed i termini per partecipare e procedere alla vendita, come dettagliatamente descritti al comma 3 dell art. 569 c.p.c. Con la medesima ordinanza assume un ulteriore serie di provvedimenti: sostituisce il custode, nominando, in vece del debitore, il delegato alla vendita o l Istituto Vendite Giudiziarie (art. 559, comma 4, c.p.c.); fisserà inoltre il termine al creditore procedente, che non vi abbia ancora provveduto, per la notifica dell avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. In ottemperanza alla disposizione di cui all art. 499 c.p.c., il giudice dovrà fissare apposita udienza per la convocazione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo (quali il sequestrante ed il creditore di una somma portata dalle scritture contabili) per procedere alla verifica dei crediti di tali intervenuti, mediante il riconoscimento o il disconoscimento da parte del debitore (art. 499, comma 4 e 5, c.p.c.). La mancata notifica dell avviso dell espropriazione ai creditori con privilegio sull immobile sottoposto ad esecuzione, non consente di procedere alla vendita. Ma è bene che il creditore procedente verifichi la regolarità di tale notifica, poiché le conseguenze della eventuale messa in vendita dell immobile, pur in mancanza di notifica dell avviso, possono comportare, a carico del creditore procedente il risarcimento dei danni subiti dai creditori iscritti non avvisati e, pertanto, non intervenuti a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conforme: Cass., 23 febbraio 2006, n L art. 498 c.p.c. che prescrive di avvertire dell espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell esecuzione di procedere all assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell art c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. In conclusione risposta a 4.2 La prima fase del procedimento esecutivo inizia con l udienza di comparizione ex art. 569 c.p.c. e si conclude con la ordinanza di vendita o di delega della vendita al professionista. In tale udienza sono raggruppate le attività e sono assunti i provvedimenti, volti alla regolare messa in vendita dell immobile. All udienza si valuteranno le eventuali osservazioni delle parti alla relazione del 63
6 Le esecuzioni immobiliari 64 perito. Ma tale udienza segna, soprattutto, il termine ultimo per le parti di proporre opposizioni agli atti esecutivi. Per il debitore segnerà il termine ultimo per presentare la istanza di conversione del pignoramento e per il creditore non munito di titolo esecutivo il termine per presentare un intervento tempestivo. All udienza devono essere convocate tutte le parti, così il debitore ed i creditori intervenuti, ai quali il decreto di fissazione è comunicato a cura del cancelliere; il debitore, a tale udienza è infatti chiamato a riconoscere o meno i crediti fatti valere dai creditori non muniti di titolo esecutivo. A conclusione di tale udienza, il giudice emetterà il provvedimento di autorizzazione alla vendita o di delega della vendita ai professionisti autorizzati, fissandone modalità, termini e tempi; disporrà, inoltre, che l ordinanza sia notificata agli eventuali creditori iscritti ai quali non sia stato notificato l avviso ex art. 498 c.p.c e che non siano comparsi.
7 Caso Le fasi iniziali del processo esecutivo Quali soggetti rivestono la funzione di custode e con quali compiti? Prima della riforma, a seguito del pignoramento, diveniva custode dei beni e degli accessori, ex lege, il debitore; questi poteva essere sostituito dal giudice, su istanza del creditore procedente o intervenuto o anche d ufficio. Il legislatore della riforma, con la l. 80/2005, ha rinnovato la figura del custode giudiziario, potenziandola ed apportando modifiche agli artt. 559 e 560 c.p.c. Anche nel nuovo testo dell art. 559 c.p.c., il legislatore ha confermato la regola che, gli obblighi di custodia, a seguito del pignoramento, ricadano sul debitore. Tale regola è ancora valida per tutta la fase anteriore all udienza di fissazione della vendita. In tale prima fase dell esecuzione, la modifica del comma 2 dell art. 559 c.p.c., prevede, tuttavia, che il giudice possa sostituire il custode-debitore, su espressa richiesta di uno dei creditori (pignoranti o intervenuti); tale sostituzione è disposta dal giudice d ufficio nel caso in cui il debitore non occupi l immobile pignorato o anche, se ritiene, quando abbia conoscenza che il debitore non adempie ai suoi obblighi. Obbligatoria è invece divenuta, a seguito della riforma, la sostituzione del debitore con altro custode, in sede di autorizzazione della vendita o di delega delle relative operazioni; il giudice provvederà ad affidare la custodia al soggetto delegato alla vendita o all Istituto Vendite Giudiziarie. Unica eccezione, prevista dalla norma, a tale regola, è l ipotesi che il giudice per la particolare natura dei beni ritenga che la sostituzione non abbia utilità. Tale ipotesi, tuttavia, troverà applicazione, si ritiene, solo in casi sporadici, quando, ad esempio, il giudice ritenga un costo inutile nominare un custode diverso dal debitore, per beni di poco valore o che non abbiano rendite; infatti, mentre l attività di custode del debitore è gratuita, per i soggetti diversi è previsto un compenso. L art. 559 c.p.c. è stato interessato dalla riforma anche con l aggiunta dell ultimo comma che sancisce la non impugnabilità dei provvedimenti di sostituzione presi dal giudice con ordinanza. 65
8 Le esecuzioni immobiliari MODO DELLA CUSTODIA Il successivo art. 560 c.p.c. disciplina, invece, il modo della custodia. Invariata è rimasta la previsione dell obbligo per il custode, sia esso il debitore o soggetto diverso, di presentare in cancelleria, nel termine fissato dal giudice, ed in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, il conto della gestione depositando le rendite (si richiama l art. 593 c.p.c. in materia di amministrazione giudiziaria). Al custode inoltre è fatto divieto di dare in dotazione l immobile senza autorizzazione del giudice. La riforma, è invece, intervenuta sull art. 560 c.p.c., sostituendo i precedenti commi 3 e 4 con i nuovi commi 3, 4 e 5. L attuale comma 3 prevede quale regola generale, che l immobile sia liberato; solo quale alternativa, prevede che il giudice autorizzi il debitore a continuare ad abitarlo. Rilevanti sono le disposizioni contenute nel successivo comma 4, dell art. 560 c.p.c., nella parte in cui sancisce che i provvedimenti di liberazione dell immobile emessi dal giudice in ogni fase, anche quando provveda alla aggiudicazione o alla assegnazione, non siano impugnabili e che costituiscano titolo per il rilascio che è eseguito a cura del custode. Il nuovo comma 5 affida al custode il compito di adoperarsi affinché gli interessati all acquisto esaminino i beni in vendita e, con l autorizzazione del giudice, a intraprendere le azioni per conseguire la disponibilità dell immobile. L AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA La custodia disciplinata dagli artt c.p.c. si distingue dall istituto dell amministrazione giudiziaria, prevista dall art. 591 c.p.c. e regolata dagli artt c.p.c.; i due istituti hanno aspetti in comune con riferimento agli obblighi che competono al custode ed all amministratore giudiziario. L amministrazione giudiziaria è un istituto volto alla conservazione del valore di mercato dell immobile e può essere disposta dal giudice, quando non vi siano state offerte per la vendita e non vi siano state domande di assegnazione, o il giudice ritenga di non accoglierle. L amministrazione non può essere concessa oltre i tre anni e può essere affidata ad uno più creditori o all Istituto autorizzato, così anche al debitore se vi è il consenso di tutti i creditori. I compiti dell amministratore giudiziario sono analoghi a quelli già riferiti propri del custode, per il richiamo all art. 593 c.p.c. (relativo alla amministrazione giudiziaria), fatto dall art. 560 c.p.c. in materia di custodia. 66
9 In conclusione risposta a Le fasi iniziali del processo esecutivo Anche successivamente alla riforma, custode del bene, dopo il pignoramento, è ex lege il debitore, che può essere sostituito su richiesta dei creditori o su disposizione del giudice, in caso di inosservanza degli obblighi di custodia e quando l immobile non sia occupato dal debitore stesso. La sostituzione del custode-debitore con altro soggetto (persona incaricata della vendita o l Istituto Vendite Giudiziarie), è obbligatoriamente disposta dal giudice con l ordinanza non impugnabile con cui autorizza la vendita o dispone la delega delle relative operazioni. Il giudice quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l immobile pignorato, quando revochi detta autorizzazione o quando provveda alla aggiudicazione o all assegnazione dell immobile, pronuncia il provvedimento di liberazione che costituisce titolo esecutivo; il provvedimento è eseguito dal custode. Diverso è l istituto della amministrazione giudiziaria che viene disposta dal giudice, quando il bene rimanga invenduto e non vi siano offerte di assegnazione, per conservare il valore del mercato dell immobile e riscuotere le eventuali rendite. 67
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Le fasi iniziali del processo esecutivo
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