Le fasi iniziali del processo esecutivo

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1 Capitolo 7 Le fasi iniziali del processo esecutivo Caso 7.1 Quale contenuto ha l elaborato peritale e quali controlli sono demandati alle parti? A norma dell art. 569, comma 1, c.p.c. il giudice, prima della data fissata per l autorizzazione alla vendita, deve convocare l esperto per procedere alla stima del bene sottoposto a pignoramento e determinare il prezzo base per la successiva vendita. Al perito nominato dal giudice sono attribuiti gli incarichi specificati dall art. 173 bis disp. att. c.p.c.; tale articolo fissa anche i termini per il deposito dell elaborato peritale e per la presentazione delle osservazioni alla perizia, facoltà attribuita alle parti. Prima di dar corso al procedimento esecutivo vero e proprio, il giudice deve procedere alla nomina dell esperto (art. 569 c.p.c.); il perito è convocato con il provvedimento che fissa la data dell udienza per l autorizzazione alla vendita, ma è chiamato a comparire per il conferimento dell incarico, prima della data dell udienza. L art. 569, comma 1, c.p.c., come riformulato dalla recente riforma del 2005, non richiede la fissazione di apposita udienza per il giuramento del consulente ed il conferimento dell incarico e consente, pertanto, che la convocazione del perito possa avvenire anche fuori udienza; così non è richiesta in questa fase la presenza delle parti. La norma dispone che la nomina del perito e la sua convocazione, sia fatta entro giorni 30 dal deposito dell istanza di vendita e che tra la data del provvedimento e la data di fissazione dell udienza non intercorrano più di 120 giorni; si tratta, tuttavia, di termini ordinatori. Il contenuto dell incarico è precisato all art. 173 bis c.p.c. Il perito, oltre a determinare il valore del bene, deve svolgere una ulteriore e diversa serie di attività di verifica e di controllo. L art. 173 bis disp. att. c.p.c., comma 2, dispone che il perito, prima di ogni attività (quindi prima di iniziare le verifiche e le attività affidatigli) deve segnalare al giudice la eventuale incompletezza ed

2 Esecuzioni immobiliari inidoneità dei documenti ipo-catastali depositati dal creditore procedente (art. 567, comma 2 c.p.c.); la incompletezza della documentazione comporta che il giudice, relativamente agli immobili carenti della prescritta documentazione, dichiari la inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della esecuzione; si ritiene, tuttavia, che a seguito di tale segnalazione il giudice possa concedere alla parte il termine per completare la documentazione, come previsto al comma 2 dell art. 567 c.p.c. Nella relazione di stima il perito, oltre ad attribuire ai beni pignorati il valore di vendita, deve specificare ulteriori aspetti: deve identificare ogni bene con i confini ed i dati catastali, fornirne una sommaria descrizione, indicare lo stato di possesso del bene, specificando, se è occupato da terzi, il titolo della occupazione, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; deve, inoltre, dare atto dell esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; deve indicare l esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all acquirente; deve verificare la regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. Il legislatore della riforma, mosso dall intendimento di accelerare il processo esecutivo, concentrando le attività, per arrivare già alla prima udienza di comparizione parti alla emanazione del provvedimento di vendita o di assegnazione, ha previsto, al comma 4 dell art. 173 bis disp. att. c.p.c., una particolare procedura di controllo delle parti sulle risultanze della relazione peritale, da compiere prima di tale udienza. Dispone l art. 173 bis c.p.c. che il perito, almeno 45 giorni prima della data fissata per l udienza di comparizione parti, deve inviare al creditori procedenti o intervenuti e al debitore, la sua relazione di stima dell immobile. A seguito dell invio da parte del consulente della relazione, le parti, hanno facoltà di depositare note alla relazione che devono inviare al perito, almeno 15 giorni prima della data di udienza di comparizione avanti al giudice. A tale udienza interverrà il perito per rendere i necessari chiarimenti sulla base dei rilievi formulati dalle parti. I termini fissati dall art. 173bis disp.att. c.p.c. hanno natura ordinatoria. 120 In conclusione risposta a 7.1 Il giudice della esecuzione, prima della fissazione della udienza per la autorizzazione alla vendita, solitamente nel medesimo decreto di fissazione della udienza, designa e convoca il perito, confe-

3 7. Le fasi iniziali del processo esecutivo rendogli l incarico di presentare una relazione di stima dell immobile, al fine di determinare il prezzo base per le vendite; la relazione deve inoltre contenere tutti gli elementi elencati ai nn. 1-6 del comma 1 dell art. 173 bis disp. att. c.p.c. Ma la norma prescrive al perito, prima di tali attività, di segnalare al giudice la eventuale incompletezza o inidoneità della documentazione ipo-catastale che il creditore deve depositare, perché provveda, in tal caso, alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento ed all estinzione della procedura, relativamente agli immobili per i quali risulta carente la documentazione. Le parti, alle quali il perito deve inviare la relazione almeno 45 giorni prima dell udienza fissata dal giudice, potranno presentare i loro rilievi all elaborato peritale, inviandoli al perito entro i 15 giorni successivi; all udienza, alla quale comparirà il perito fornirà i necessari chiarimenti; le osservazioni saranno valutate dal giudice, che potrà disporre una eventuale integrazione della perizia o disporre la vendita. 121

4 Esecuzioni immobiliari 122 Caso 7.2 Quali controlli ed adempimenti devono precedere l udienza per la fissazione della vendita ex art. 569 c.p.c.? L udienza fissata per l autorizzazione alla vendita, deve essere preceduta dal compimento delle verifiche e degli adempimenti richiesti dalla legge, volti sia a verificare che la procedura si è regolarmente instaurata, sia a garantire il regolare svolgimento del processo esecutivo, la cui prima fase inizia con l udienza disciplinata dall art. 569 c.p.c., di comparizione delle parti, come denominata dopo la riforma del Prima di fissare l udienza, disciplinata dall art. 569 c.p.c. (ed anche, di convocare, con il medesimo decreto il perito) il giudice deve verificare che la procedura si sia correttamente instaurata; verificherà, pertanto, l esistenza del titolo esecutivo e del precetto, la corretta notifica degli atti e dell avviso ai creditori iscritti, l esistenza di pignoramenti precedenti da riunire al primo. L udienza è definita di comparizione parti (non più di audizione delle parti); il legislatore della riforma, con tale modifica, ha ritenuto di porre l accento sul fatto che anche il processo esecutivo soggiace al principio del contraddittorio, seppur limitatamente alle modalità della esecuzione. L udienza deve svolgersi alla presenza del creditore e del debitore e di tutte le parti che sono coinvolte nel processo esecutivo; il decreto di fissazione dell udienza è loro comunicato dal cancelliere, come disposto dall art. 485, comma 2, c.p.c., per le esecuzioni in generale, nei luoghi indicati all art. 489 c.p.c. La mancata comunicazione è sanata dalla comparizione. Dispone ancora l art. 485, comma 3, c.p.c., che, qualora risulti che la mancata comparizione della parte è dipesa da un difetto di comunicazione, il giudice fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. La mancata notifica dell avviso al debitore non costituisce causa di nullità o irregolarità del procedimento; può essere dedotta solo dalla parte con opposizione agli atti esecutivi. Conforme: Cass., 25 agosto 2006, n Il debitore deve essere convocato per l udienza in cui il giudice dell esecuzione autorizza la vendita dell immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l opposizione agli atti esecutivi contro l ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest ultima, viziandola.

5 7. Le fasi iniziali del processo esecutivo Il debitore che non compare all udienza, pur se ritualmente avvisato, non potrà eccepire la mancata o tardiva conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza. Conforme: Cass., 22 febbraio 2006, n In tema di espropriazione immobiliare, una volta che il debitore sia stato posto in condizioni di comparire all udienza di cui all art. 569 c.p.c., il termine per la opposizione della esecuzione agli atti esecutivi contro i provvedimenti emessi dal giudice nella stessa udienza decorre dalla data di essi e non da quella di effettiva conoscenza. Se pure, infatti, il debitore che ha ricevuto la comunicazione dell avviso di comparizione, non ha l obbligo di comparire alla detta udienza, lo stesso ha, tuttavia, l onere di essere presente, onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni, mentre l omessa comparizione implica senz altro la applicazione del principio generale di cui all art. 176 c.p.c., a mente del quale la parte volontariamente assente nel processo imputet sibi ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalla mancata conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza. La mancata comparizione di tutte le parti alla udienza fissata ed a quella successiva, fissata ai sensi dell art. 631, comma 2, comporta la estinzione del processo esecutivo, che è dichiarata dal giudice dell esecuzione con ordinanza. All udienza è, inoltre, necessario che sia presente almeno il creditore procedente, o un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, legittimati a promuovere gli atti del processo esecutivo e, pertanto, legittimati a chiedere la fissazione della vendita; in difetto troverà applicazione la disposizione prevista dall art. 631 c.p.c. per inattività delle parti nel proseguimento del processo esecutivo, che prevede la dichiarazione di estinzione del procedimento, anche d ufficio (nuovo comma 2 dell art. 630 c.p.c., come modificato dalla l , n. 69). L ordinanza di estinzione di cui all art. 631 c.p.c. è, analogamente a quella di cui all art. 630 c.p.c. reclamabile, entro 20 giorni dall udienza in cui è pronunciata o dalla sua notifica. In conclusione risposta a 7.2 Prima di emettere il decreto di fissazione dell udienza di autorizzazione alla vendita (con contestuale nomina del perito e sua convocazione per il conferimento dell incarico), il giudice deve verificare che il procedimento si sia regolarmente instaurato, che nel fascicolo siano depositati tutti gli atti, ritualmente notificati, che siano stati effettuati tutti gli avvisi prescritti. Il decreto di fissazione deve essere comunicato alle parti del procedimento, chiamate a partecipare all udienza. La mancata partecipazione di tutte le parti a due consecutive udienze fissate dal giudice, ai sensi dell art. 631 c.p.c., comporta la estinzione del processo esecutivo. Quando all udienza non è, tuttavia, presente il creditore procedente o un creditore intervenuto titolato, che a questo si sostituisca nella richiesta di vendita, il processo si estingue, per inattività delle parti, ai sensi dell art. 630 c.p.c., con ordinanza pronunciata anche d ufficio dal giudice. 123

6 Esecuzioni immobiliari 124 Caso 7.3 Come si svolge l udienza di comparizione parti (art. 569 c.p.c.) e quali provvedimenti assume il giudice? La prima fase del vero e proprio procedimento esecutivo, inizia con l udienza di comparizione delle parti e dei creditori iscritti avanti al giudice. Il legislatore, perseguendo lo scopo di accelerare i tempi della procedura esecutiva, ha espressamente previsto che l udienza sia fissata dal giudice entro 120 giorni dal deposito della istanza di vendita (termine peraltro non perentorio). Tale udienza costituisce il termine per le parti (creditore e debitore) per proporre le istanze e le opposizioni, non solo fissate dalla norma in esame, ma anche da altre disposizioni di legge. In tale udienza sono state concentrate una serie di attività, volte a consentire l emissione del provvedimento di autorizzazione alla vendita, all udienza stessa. L udienza fissata ai sensi dell art. 569 c.p.c., assume nell ambito della procedura esecutiva fondamentale rilevanza; tale udienza non segna solo l inizio del vero e proprio processo esecutivo, ma anche il termine ultimo entro il quale, per espressa previsione della norma in esame o di altre disposizioni legislative, le parti possono fare osservazioni, proporre opposizioni, presentare istanze. Si è già visto che l udienza ex art. 569 c.p.c., comma 1, è stata preceduta dalla nomina del perito, dal deposito della relazione di stima e dall invio al perito delle eventuali osservazioni delle parti alla risultanze peritali. All udienza le osservazioni sono valutate dal giudice, in contraddittorio tra le parti; qualora il giudice ritenga necessario chiarire alcuni punti controversi, rilevanti al fine di emettere una ordinanza di vendita corretta, può disporre il rinvio dell udienza, per consentire al perito le ulteriori verifiche necessarie per arrivare alla determinazione delle modalità di vendita. Le osservazioni delle parti possono riguardare il valore dell immobile, la convenienza di vendere i beni in un unico o in più lotti, l opportunità di delegare la vendita al professionista; è, inoltre, la sede in cui rilevare eventuali errori nell indicazione dei privilegi e delle trascrizioni riportate in perizia. Le osservazioni non hanno valore vincolante per il giudice che le decide, con l ordinanza con la quale autorizza la vendita. L art. 569 c.p.c., comma 2, precisa, inoltre, che le parti, entro tale udienza, devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi, dalle quali, ovviamente non siano già decadute. Con tale decadenza il legislatore ha inteso depurare il processo esecutivo da ogni nullità, relativa alla fase propedeutica ed iniziale del processo esecutivo; dopo tale udienza le parti possono far valere unicamente nullità originate da atti successivamente compiuti.

7 7. Le fasi iniziali del processo esecutivo Tale norma è espressione della particolare struttura che caratterizza il processo esecutivo, come una successione di subprocedimenti autonomi. Conforme: Cass., 20 giugno 2008, n Il procedimento esecutivo è strutturato come una successione di subprocedimenti, ossia di fasi autonome, strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile solo se è attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del medesimo. Conforme: Trib. Ragusa, 20 febbraio 2008 Nell ipotesi di espropriazione immobiliare che è costituita dall insieme di più subprocedimenti, gli eventuali vizi radicali suscettibili di contestazione ex art. 617 c.p.c., che si ravvisano nel corso di ciascuno di essi, se non eccepiti, sono di volta in volta sanati dalla conclusione del subprocedimento a cui si riferiscono. Conforme: Cass., 16 gennaio 2007, n. 837 Risolvendosi l opposizione a norma dell art. 617 c.p.c. in una contestazione relativa a singoli atti che la legge ritiene indipendenti l uno dall altro, alla quale pertanto è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall art. 159 c.p.c., un tale principio trova applicazione anche con riguardo alle cosiddette nullità insanabili quali quelle attinenti al difetto dello ius postulandi o al difetto di rappresentanza o della capacità di agire che devono anche essere fatte valere nel termine fissato dalla norma anzidetta. Ciò perché la finalità del processo esecutivo di giungere a una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza. La struttura del processo esecutivo, infatti, non è assimilabile a un normale processo di cognizione posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, e cioè una serie di atti ordinati e distinti provvedimenti successivi. Conforme: Trib. Reggio Calabria, 1 luglio 2006 Avuto riguardo alla particolare conformazione del processo esecutivo, che si presenta strutturato non come una sequenza di atti preordinati all unico provvedimento finale secondo lo schema proprio del processo di cognizione ma come una successione di subprocedimenti, cioè come serie autonome di atti preordinati a successivi provvedimenti (atti esecutivi essi stessi), la portata precettiva dell art c.c. è limitata agli atti anteriori alla fase della vendita, che va dall ordinanza che dispone la vendita al decreto di trasferimento: onde ne rimane esclusa l ipotesi in cui la nullità riguardi la vendita stessa (intesa come fase o subprocedimento), risultando in tal caso il vizio comunque opponibile al terzo acquirente del bene espropriato. 125

8 Esecuzioni immobiliari Tale udienza, costituisce, inoltre, il termine per le parti per far valere nella procedura le facoltà ed i diritti loro riconosciuti. Il debitore, entro tale udienza, dovrà presentare, a pena di decadenza, l eventuale istanza di conversione del pignoramento, come espressamente sancito dall art. 495, comma 1, c.p.c. L udienza costituisce, inoltre, il termine ultimo entro il quale i creditori devono depositare l atto d intervento nella procedura esecutiva, per essere considerati intervenuti tempestivi e per poter partecipare, in concorso con gli altri creditori, alla distribuzione della somma. L udienza ha come scopo principale quello di disporre la vendita dei beni pignorati, con l emanazione dell ordinanza, prevista al comma 3, dell art. 569 c.p.c.: se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita. Il contenuto dell ordinanza di vendita, le modalità ed i termini per procedere e partecipare alla vendita, sono dettagliatamente descritti al comma 3 dell art. 569 c.p.c. (argomento trattato più compiutamente al successivo capitolo 8). Con l ordinanza con cui provvede sulla istanza di vendita, il giudice può delegare la vendita, con le medesime modalità descritte all art. 569, comma 3, c.p.c., ai professionisti indicati all art. 591 bis c.p.c. Con la medesima ordinanza il giudice nomina, inoltre, custode, in sostituzione del debitore, il delegato alla vendita o l Istituto Vendite Giudiziarie (art. 559, comma 4, c.p.c.). In ottemperanza alla disposizione di cui all art. 499 c.p.c., il giudice, se ne ricorrono le ipotesi, dovrà fissare anche apposita udienza per la convocazione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo (quali il sequestrante ed il creditore di una somma portata dalle scritture contabili), per procedere alla verifica dei crediti di tali intervenuti, mediante il riconoscimento o il disconoscimento da parte del debitore (art. 499, comma 4 e 5, c.p.c.). Con l ordinanza di vendita il giudice fissa, inoltre, al creditore procedente, che non vi abbia ancora provveduto, il termine per la notifica dell avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.; in mancanza di tale notifica, infatti, non si può dare corso alla vendita e l eventuale messa in vendita dell immobile, pur in mancanza di notifica dell avviso, può comportare, a carico del creditore procedente, il risarcimento dei danni subiti dai creditori iscritti non avvisati e, pertanto, non intervenuti a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita. 126

9 Conforme: Cass., 23 febbraio 2006, n Le fasi iniziali del processo esecutivo L art. 498 c.p.c. che prescrive di avvertire dell espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell esecuzione di procedere all assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell art c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. L ultimo comma dell art. 569 c.p.c., dispone che la ordinanza di vendita debba essere notificata ai creditori iscritti non presenti all udienza; la mancata notifica dell ordinanza, come già quella dell avviso ex art. 498 c.p.c., espone il creditore procedente al rischio di dover rispondere dei danni nei confronti del creditore iscritto, che per tale irregolarità, non ha potuto partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita. In conclusione risposta a 7.3 La prima fase del procedimento esecutivo inizia con l udienza di comparizione ex art. 569 c.p.c. e si conclude con la ordinanza di vendita o di delega della vendita al professionista. In tale udienza sono raggruppate le attività e sono assunti i provvedimenti, volti alla regolare messa in vendita dell immobile. All udienza si valuteranno le eventuali osservazioni delle parti alla relazione del perito. Ma tale udienza segna, soprattutto, il termine ultimo per le parti di proporre opposizioni agli atti esecutivi. Per il debitore segnerà il termine ultimo per presentare la istanza di conversione del pignoramento e per il creditore non munito di titolo esecutivo il termine per presentare un intervento tempestivo. All udienza devono essere convocate tutte le parti, così il debitore ed i creditori intervenuti, ai quali il decreto di fissazione è comunicato a cura del cancelliere. Con l ordinanza che dispone la vendita, il giudice fissa le modalità, i tempi ed i modi della vendita; disporrà che l ordinanza sia notificata agli eventuali creditori iscritti ai quali non sia stato notificato l avviso ex art. 498 c.p.c. e che non siano comparsi e fisserà l udienza, ex art. 499, comma 5, per il riconoscimento, da parte del debitore, dei crediti fatti valere dai creditori intervenuti, non muniti di titolo, sequestranti, ipotecari o creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili. Il giudice con l ordinanza, fissa al creditore il termine per la notifica ai creditori iscritti non presenti all udienza. 127

10 Esecuzioni immobiliari 128 Caso 7.4 Quali soggetti rivestono la funzione di custode e con quali compiti? L art. 559 c.p.c. prevede che i beni pignorati siano conservati da un custode; prevede, quale regola generale, che sino alla ordinanza che autorizza la vendita custode dell immobile pignorato sia il debitore che lo abita; disposta la vendita il giudice deve sostituire il custode, nominandone altro. I modi della custodia, i poteri e gli obblighi del custode e le disposizioni sulla cessazione della custodia, sono disciplinate dall art. 560 c.p.c. La disciplina della custodia, è in linea generale dettata dall articolo 560 c.p.c. che recita: la conservazione e l amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode quando la legge non dispone altrimenti. L art. 559 c.p.c., comma 1, dispone che col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Il legislatore, anche dopo la riforma (l. 80/2005), ha confermato la regola che fa ricadere sul debitore gli obblighi di custodia, successivi al pignoramento. Tale regola è, tuttavia, valida solo per tutta la fase anteriore all udienza di fissazione della vendita; la regola non trova, tuttavia, applicazione neppure in tale fase iniziale, in tre ipotesi, previste ai commi 2 e 3 dell art. 559 c.p.c.: il giudice potrà sostituire il custode-debitore, su espressa richiesta di uno dei creditori (pignoranti o intervenuti); disporrà la sua sostituzione, d ufficio, nel caso in cui il debitore non occupi l immobile pignorato o anche, se lo ritiene opportuno, quando abbia conoscenza che il debitore non adempie ai suoi obblighi. Obbligatoria è la sostituzione del debitore con altro custode, in sede di autorizzazione della vendita o di delega delle relative operazioni; il giudice provvederà ad affidare la custodia al soggetto delegato alla vendita o all Istituto Vendite Giudiziarie. Anche tale regola trova un eccezione nell ipotesi, prevista al comma 4 di detto articolo, per il caso in cui il giudice per la particolare natura dei beni ritenga che la sostituzione non abbia utilità. Tale ipotesi, tuttavia, troverà applicazione, si ritiene, solo in casi sporadici, quando, ad esempio, il giudice ritenga un costo inutile nominare un custode diverso dal debitore, per beni di poco valore o che non abbiano rendite o, ancora, per i quali non si pongono particolari esigenze di conservazione e amministrazione; infatti, mentre l attività di custode del debito-

11 7. Le fasi iniziali del processo esecutivo re è gratuita, per i soggetti terzi è previsto il riconoscimento di un compenso, liquidato dal giudice a carico del creditore che ha richiesto la vendita. Nei casi di sostituzione del custode, ai sensi dell art. 559, comma 2, c.p.c., la scelta della persona diversa da nominare, è demandata alla scelta discrezionale del giudice; la scelta del custode, al momento della autorizzazione alla vendita deve, invece, ricadere su uno dei soggetti, indicati al comma 4 del citato articolo: sul professionista delegato alla vendita o sull istituto vendite giudiziarie. Il debitore non ha alcun potere di opporsi alle scelte del giudice; è, unicamente, previsto che il debitore debba essere sentito, quando la richiesta di sostituzione sia avanzata dal creditore pignorante o da un creditore intervenuto, prima del provvedimento di autorizzazione alla vendita (comma 2 della norma in commento). Il debitore, pertanto, non ha alcun potere di concreto intervento in tale decisione. Conforme: Trib. Monza, 7 ottobre 2002 Il debitore proprietario di bene immobile pignorato non è titolare di un interesse qualificato a svolgere la funzione di custode e ad utilizzare l immobile, essendo ogni valutazione al riguardo rimessa alla discrezionalità del giudice dell esecuzione, senza possibilità di alcun sindacato di merito da parte del debitore. Le determinazioni degli organi della procedura in ordine alle modalità di conservazione dell immobile pignorato e segnatamente il provvedimento che sostituisce il debitore come custode dell immobile e gli ordina di consegnarlo al nuovo custode, sono atti interni alla procedura esecutiva, di per sè esecutivi, senza necessità per la loro attuazione di ottenere altri accertamenti giurisdizionali. L art. 559, ultimo comma, c.p.c., sancisce, inoltre, espressamente, la non impugnabilità dell ordinanza con la quale il giudice dispone la sostituzione e sceglie il custode. Non impugnabili sono anche i provvedimenti assunti con ordinanza dal giudice dell esecuzione, previsti al successivo art. 560 c.p.c., che disciplina vari aspetti della custodia. La norma, confermando la regola che consente al debitore di abitare l immobile, prevede che tale autorizzazione possa essere revocata in ogni momento e sempre a seguito del decreto di trasferimento del bene all aggiudicatario; all ordinanza che dispone la liberazione dell immobile è attribuita efficacia di titolo esecutivo per il rilascio. 129

12 Esecuzioni immobiliari 130 Conforme: Trib. Napoli, 30 ottobre 2007 Deve essere dichiarata inammissibile la domanda cautelare proposta in via d urgenza dal custode giudiziario dell immobile pignorato finalizzata ad ottenere la liberazione immediata del bene staggito in vista delle operazioni di vendita dell immobile e della sua successiva consegna all aggiudicatario. In tale ipotesi, infatti, il custode ben può chiedere al G.E. l adozione del provvedimento di liberazione dell immobile ex art. 560 comma 3 c.p.c. provvedimento al quale è attribuita espressamente efficacia di titolo esecutivo per il rilascio dell immobile. L art. 560 c.p.c. definisce anche i compiti del custode, i suoi poteri ed i suoi obblighi. Il custode, sia esso il debitore o soggetto diverso, ha il potere dell amministrazione e gestione del bene, è tenuto a riscuotere i proventi delle cose pignorate, provvedendo al loro deposito fruttifero, con la diligenza del buon padre di famiglia; di tale gestione sarà tenuto a dare conto, presentando il rendiconto in cancelleria, nel termine fissato dal giudice, ed in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, secondo le modalità prescritte dall art. 593 c.p.c., in materia di amministrazione giudiziaria. Conforme: Trib. Nocera Inferiore, 9 novembre 2005 Il custode dei beni pignorati è tenuto a custodire gli stessi, ai sensi dell art. 67 c.p.c., con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni subiti dal proprietario del bene anche per colpa lieve. Conforme: Cass., 3 ottobre 2005, n Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene, per effetto del quale la proprietà del bene e dei frutti si trasferisce all aggiudicatario. Pertanto qualora il locatore venga nominato custode dell immobile pignorato, mutando il titolo del possesso del bene, può richiedere il pagamento dei canoni solo nell esercizio del potere di amministrazione e gestione del bene. A tal fine, intrapresa dal locatore, dopo il pignoramento, azione per il pagamento dei canoni, per economia dei giudizi e in forza del principio di conservazione degli atti processuali, gli è consentito dichiarare in sede di appello, modificando la veste assunta, di agire in qualità di custode, ufficio comunicato al conduttore all atto della notifica del pignoramento contenente la relativa nomina. Per l esercizio di tale potere processuale non è necessaria l autorizzazione del giudice dell esecuzione, trattandosi di esplicazione di compiti di ordinaria amministrazione nella gestione dell immobile pignorato, ai cui frutti si estende il pignoramento. Un espresso limite al potere di gestione del custode è posto dall art. 560, comma 2, c.p.c.: il divieto di dare in locazione l immobile pignorato se non autorizzati dal

13 7. Le fasi iniziali del processo esecutivo giudice dell esecuzione ; tale autorizzazione è necessaria anche se il custode intende procedere al rinnovo di un contratto già in essere prima del pignoramento. Conforme: Cass., 13 dicembre 2007, n Anche se la locazione dell immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l autorizzazione del giudice dell esecuzione, in forza dell art. 560, comma 2, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell art. 3 cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto comma 2 dell art. 560 c.p.c.. In relazione a tali poteri di conservazione ed amministrazione dei beni pignorati, il custode detiene corrispondenti poteri sul piano della legittimazione processuale; al solo custode è, infatti, riconosciuta la legittimazione per le azioni concernenti in genere la conservazione e l amministrazione dei beni. Conforme: Trib. Roma, 18 ottobre 2006 Il pignoramento immobiliare produce non soltanto l effetto di determinare l inefficacia degli atti di alienazione nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell esecuzione (art c.c.), ma anche l ulteriore effetto, pratico ed immediato, di privare il proprietario del potere di godere della cosa, facendone propri i frutti e le altre utilità, in quanto, salvo che la legge disponga altrimenti, la conservazione e l amministrazione dei beni pignorati o sequestrati spetta al custode, il quale, unitamente a poteri di carattere strettamente sostanziale, detiene altresì corrispondenti poteri sul piano della legittimazione processuale. Il custode è, così, l unico legittimato alla riscossione dei canoni dovuti in forza del contratto di locazione maturati successivamente al pignoramento e di quanto dovuto a titolo di danno e maggior danno ai sensi dell articolo 1591 c.c., nonché della penale per le controversie relative ai rapporti concernenti i beni sottoposti a sequestro giudiziario; così spetta unicamente al custode procedere con l azione di rilascio nei confronti nei confronti dell occupante sine titulo, ed alla liberazione dell immobile dopo la aggiudicazione. Conforme: Trib. Roma, 18 ottobre 2006 Il proprietario di un immobile pignorato non è legittimato attivamente a promuovere alcun giudizio di rilascio nei confronti di terzi, né di accertamento della inefficacia del contratto di 131

14 Esecuzioni immobiliari 132 locazione stipulato nella veste di locatore da persona diversa dal proprietario, in quanto tale legittimazione spetta esclusivamente al custode. La custodia disciplinata dagli artt c.p.c. si distingue dall istituto dell amministrazione giudiziaria, prevista dall art. 591 c.p.c. e regolata dagli artt c.p.c.; i due istituti hanno aspetti in comune con riferimento agli obblighi che competono al custode ed all amministratore giudiziario. L amministrazione giudiziaria è un istituto volto alla conservazione del valore di mercato dell immobile e può essere disposta dal giudice, quando non vi siano state offerte per la vendita e non vi siano state domande di assegnazione, o il giudice ritenga di non accoglierle. L amministrazione non può essere concessa oltre i tre anni e può essere affidata ad uno più creditori o all Istituto autorizzato, così anche al debitore se vi è il consenso di tutti i creditori. I compiti dell amministratore giudiziario sono analoghi a quelli già riferiti propri del custode, per il richiamo all art. 593 c.p.c. (relativo all amministrazione giudiziaria), fatto dall art. 560 c.p.c. in materia di custodia. In conclusione risposta a 7.4 Custode del bene, dopo il pignoramento, è ex lege il debitore, che può essere sostituito su richiesta dei creditori o su disposizione del giudice, in caso di inosservanza degli obblighi di custodia o quando l immobile non sia occupato dal debitore stesso. La sostituzione del custode-debitore con altro soggetto (persona incaricata della vendita o l Istituto Vendite Giudiziarie), è obbligatoriamente disposta dal giudice con l ordinanza non impugnabile con cui autorizza la vendita o dispone la delega delle relative operazioni. Il giudice pronuncia ordinanza, non impugnabile, di liberazione dell immobile, quando ritiene di non autorizzare il debitore a continuare ad abitare l immobile pignorato, se revoca detta autorizzazione e quando provvede all aggiudicazione o all assegnazione dell immobile; l ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita dal custode. Il custode ha la legittimazione processuale per tutte le azioni inerenti i poteri sostanziali di gestione ed amministrazione che gli competeno; provvede alla riscossione dei frutti ed al loro deposito fruttifero, con obbligo di rendiconto al giudice della esecuzione, di cui è ausiliario ed a cui deve richiedere la autorizzazione per determinati atti di gestione: così necessita espressamente della autorizzazione per dare in locazione l immobile pignorato. Diverso dalla custodia è l istituto della amministrazione giudiziaria che viene disposta dal giudice, quando il bene rimanga invenduto e non vi siano offerte di assegnazione, per conservare il valore del mercato dell immobile e riscuotere le eventuali rendite; la disciplina della amministrazione giudiziaria è richiamata dall art 560 c.p.c., unicamente con riferimento all obbligo ed alle modalità di rendiconto.

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