CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA. autorizzato alla stipula del presente contratto in base alla deliberazione del Comitato

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1 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA Tra la Comunità delle Regole di Spinale e Manez con sede in Ragoli (TN) via Roma, 19 C.F P.IVA , in persona del Presidente pro tempore autorizzato alla stipula del presente contratto in base alla deliberazione del Comitato Amministrativo n di data. e la società XXXXXXXXXXXXXXX in persona del legale rappresentante XXXXXXXXXX cittadini XXXXXXXX PREMETTONO CHE 1. XXXXXXXXXXXXX, interviene esclusivamente in rappresentanza per conto ed interesse della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Ragoli (TN), via Roma n.19, nella sua qualità di Presidente pro tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto in base alla deliberazione del Comitato Amministrativo n.xxx del XX.XX.XXXX 2. XXXX XXXX interviene esclusivamente in rappresentanza per conto ed interesse della XXXXXX, con sede in XXXXXX, iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di XXXXXXX al numero XXXXXXXX, nella sua qualità di legale rappresentante,

2 3. la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'azienda Articoli di cartoleria, libri, articoli per turisti e profumeria situata a Ragoli frazione Madonna di Campiglio Piazzale Brenta. 4. che l'azienda è costituita dal sub 7 e sub 51 della p.ed.88 in C.C. Ragoli II parte, dagli impianti di esercizio, dagli arredi, dalle attrezzature occorrenti per l'attività di cui al punto che con provvedimento n.xxx di data XX.XX.XXXX, il Comitato amministrativo ha deliberato di procedere all affitto dell azienda come sopra descritta, mediante asta pubblica ai sensi dell art.19 della L.P. 23 del 19 luglio 1990, dal al , con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base di annui Euro 5.000,00.=- più IVA. 6. che in data.xx.xx.xxxx, è stata tenuta la predetta asta pubblica aggiudicando al XXXXXXXX. 7. che partecipando all asta XXXXXXXXXX ha accettato le condizioni tutte nella medesima stabilite compreso l impegno all attivazione della rivendita di giornali, riviste e tabacchi entro e non oltre il 01 gennaio 2013 e a mantenere la medesima per tutta la durata contrattuale. 8. che XXXXXXXX, nel dare atto di aver constatato e di condividere quanto in premessa, dichiara di voler ottenere in affitto il complesso aziendale Articoli di cartoleria, libri, articoli per turisti e profumeria situata a Ragoli frazione Madonna di Campiglio Piazzale Brenta, così come ora appare strutturato in opere edili ed in attrezzature. 9. che per quanto attiene specificatamente le attrezzature occorrenti ed adeguate per l'esercizio dell'attività inerente il presente contratto di affitto d'azienda,

3 nonché tutti gli altri beni, le stesse sono state definite tra le parti in apposito inventario che le parti medesime hanno già sottoscritto. 10. che alla effettiva consegna dell immobile, delle attrezzature e degli arredi verrà redatto apposito verbale di consegna appositamente sottoscritto dalle parti. Tutto ciò premesso, stabilito che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e su di esse le parti concordano pienamente si conviene di stipulare il contratto di affitto di azienda regolato dalle pattuizioni contrattuali seguenti. ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO La Comunità delle Regole di Spinale e Manez concede in affitto a XXXXXXXX, l'azienda Articoli di cartoleria, libri, articoli per turisti e profumeria situata a Ragoli frazione Madonna di Campiglio Piazzale Brenta quale precisata in premesse. L esercizio, individuato nella planimetria, ha una superficie totale di mq.46,80 di cui mq.35,80 spazio commerciale, 3,50 servizi igienici, e mq.7,50 deposito. La concessione della gestione dell esercizio s intende accordata sotto l osservanza delle disposizioni di legge e di quanto contemplato nel presente contratto. Nel contesto del presente atto le parti saranno rispettivamente identificate con i termini di proprietario o concedente la prima e "gestore o affittuario" la seconda. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto d affitto dell azienda ha decorrenza a far data dal 01 dicembre 2011 e fino al 30 aprile Alla scadenza fissata il contratto si deve intendere automaticamente ed irrevocabilmente scaduto senza bisogno di disdetta alcuna. ART. 3 CANONE D AFFITTO

4 Il corrispettivo dell'affittanza viene stabilito ed accettato di comune accordo nel canone annuo complessivo di Euro XXXXXXXXX= + IVA diconsi Euro XXXXXXXXXXX/XX). A partire dal secondo anno di validità del contratto (01/12/2012) detto importo annuo verrà rivalutato con l indice ISTAT dell'anno precedente (100% dell'incremento nazionale del costo della vita con base il mese di settembre). Detto importo si riferisce: il 70% per l affitto dei locali e il 30% per l affitto dei mobili e delle attrezzature dell azienda. Il canone è soggetto ad IVA. L affittuario si obbliga a versare il canone in rate anticipate con le seguenti scadenze e modalità: per il primo anno entro il e (due rate di eguale importo pari, complessivamente, al prezzo di aggiudicazione +I.V.A.); per il secondo, terzo, quarto e quinto anno entro il e (due rate di eguale importo pari, complessivamente, all importo annuo corrisposto l anno precedente + aggiornamento ISTAT + I.V.A.); per i cinque mesi finali entro il (5/12 dell importo corrisposto l anno precedente comprensivo di nuovo aggiornamento ISTAT + I.V.A.). Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del conduttore di qualsiasi specie e natura. In caso di ritardo nei pagamenti ed indipendentemente dalla facoltà della Comunità di avvalersi delle clausola richiamata nelle clausole risolutive espresse come descritte in prosieguo, l affittuario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dall articolo 5 del D.Lgs.231/2002. L Amministrazione potrà, ove lo ritenga, prelevare i corrispettivi azionando la fidejussione di cui al presente contratto. L unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dal proprietario.

5 Trattandosi di affitto di azienda i canoni derivanti dal presente contratto dovranno essere fatturati e maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). ART. 4 GESTIONE DEL PERSONALE L affittuario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL vigente per le categorie impiegate, nonché ad adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi. L affittuario è impegnato all'osservanza, inoltre, delle norme e delle prescrizioni, oltre che del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L affittuario solleva il Proprietario da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno, di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In riferimento alle attrezzature presenti all interno dell azienda, e affittate nello stato di fatto in cui si trovano e ben conosciuto dall affittuario, spetterà al gestore la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; il gestore si assume fin da ora ogni conseguente responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori. ART. 5 GESTIONE DELL AZIENDA L'affittuario si impegna a gestire con il dovuto impegno l'azienda predetta, nonché a mantenerne l'efficienza e l'integrità di esercizio. L'affittuario assume l'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, l'azienda oggetto del presente contratto, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o

6 in parte, quanto forma oggetto del presente contratto, sotto forma alcuna incluso il mandato, né associare persona alcuna o ente nella gestione e a non procurare in alcun modo variazioni alle autorizzazioni, senza l'esplicita preventiva autorizzazione scritta del Comitato Amministrativo della Comunità. Parimenti l affittuario non potrà chiedere il trasferimento dell esercizio né la volturazione a terzi delle autorizzazioni, né rinunciare alle stesse. Se durante l affittanza, e previo consenso scritto del concedente, l affittuario dovesse ottenere l ampliamento delle autorizzazioni a lui temporaneamente intestate o la concessione di nuove autorizzazioni a fine affitto dovrà prestarsi a volturare sia le autorizzazioni ampliate che le nuove senza pretendere corrispettivo o indennità alcuna dal concedente. Le parti prendono atto che le clausole di cui ai precedenti commi del presente articolo costituiscono clausole essenziali la violazione delle quali comporta la risoluzione del contratto e il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al canone annuo d aggiudicazione a far valere sulla fideiussione presentata per la regolare esecuzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il gestore si obbliga a non apportare modifiche neppure parziali alla destinazione dell'azienda che è, e dovrà rimanere, quella di vendita di Articoli di cartoleria, libri, articoli per turisti e profumeria In deroga a quanto sopra previsto la Comunità delle Regole, per quanto di propria competenza, autorizza fin d ora l esercizio all interno dell azienda delle attività di vendita di giornali, riviste e tabacchi. ART. 6 SPESE E ONERI DI GESTIONE Tutte le spese di ordinaria manutenzione dell'azienda affittata rimangono a carico dell'affittuario. Sono a carico dell'affittuario, tra l'altro, anche le spese di pubblicità, le

7 imposte per la gestione del locale, le spese per il personale, asporto di immondizie, riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizia e gestione parti comuni dell edificio. L'affittuario dovrà intestare a sé medesimo, a proprie spese, i contratti per l'approvvigionamento di luce e per il telefono. Le spese di straordinaria manutenzione rimangono a carico del proprietario. Il gestore si impegna, su richiesta della Comunità, a consentire l'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per il rispetto di disposizioni normative relative alla messa a norma dell edificio e dei suoi impianti, senza pretendere indennizzi o rimborsi comunque denominati per i disagi conseguenti. Il medesimo gestore si impegna a consentire i lavori di miglioria eventualmente decisi dalla Comunità, senza anche in questo caso poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno. La Comunità delle Regole, s impegna fin d ora, a svolgere eventuali lavori di miglioria dell immobile esclusivamente nei mesi primaverili e/o autunnali. Qualora il gestore ritenga di effettuare direttamente lavori, innovazioni o addizioni di qualsiasi natura che ritenga utili o necessari al di fuori dell ordinaria manutenzione, dovrà, per effettuarli, disporre del relativo permesso scritto del proprietario. In tali casi, salvo specifiche e diverse convenzioni che fossero concordate al momento, la spesa farà carico esclusivamente all affittuario e le opere e le innovazioni resteranno, al termine dell'affitto, a beneficio del proprietario con rinuncia espressa da parte dell affittuario, alla pretesa di refusione e indennizzo per qualsiasi titolo o ragione al riguardo; resta ferma per il proprietario la possibilità di far rimuovere a spese dell affittuario le opere e le innovazioni non autorizzate. E' proibito all'affittuario di compiere mutamenti nella destinazione degli ambienti che costituiscono l'esercizio affittato, o la chiusura stabile di porte e finestre, senza il consenso scritto del proprietario. L'affittuario dovrà dare immediata comunicazione

8 scritta al proprietario di eventuali opere anche urgenti da eseguire, dei danni verificatisi e di quant'altro possa arrecare pregiudizio ai beni affittati. Il proprietario ha la facoltà, poiché le parti contraenti considerano essenziali le pattuizioni di cui sopra, di controllare la regolarità degli adempimenti qui indicati e di chiederne la esecuzione, con diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata comunicazione entro 8 giorni dall'evento, di danni di notevole entità che rechino pregiudizio ai beni affittati. ART. 7 INVENTARIO DEI BENI La Comunità delle Regole e il gestore danno atto che è stato controfirmato apposito inventario relativo alle attrezzature ed arredi presenti nell immobile. Fra la Comunità delle Regole e il gestore viene convenuto che alla consegna dell immobile, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto apposito verbale di consegna appositamente sottoscritto delle parti. L inventario verrà costantemente aggiornato e controfirmato dalle parti anche in occasione della riconsegna del locale. Eventuali attrezzature mobili che l'affittuario ritenesse opportuno immettere, resteranno di proprietà dello stesso salvo espresso accordo contrario al termine dell'affitto. ART. 8 CONTROLLI DA PARTE DEL PROPRIETARIO E riconosciuto al concedente il più ampio diritto di controllo in ordine alla consistenza e manutenzione dell Azienda affittata. A tale scopo il concedente si riserva il diritto di visitare o far visitare in ogni momento da persone di sua fiducia i locali ceduti in gestione e farvi eseguire direttamente, a spese dell affittuario, previa diffida scritta e decorso il termine di giorni 30, tutte quelle opere a carico dell affittuario ai sensi del presente contratto, che non siano state eseguite

9 tempestivamente; a tal fine il concedente potrà avvalersi della fideiussione prevista ai sensi del presente contratto. Il proprietario, in casi d urgenza, a fronte dell inerzia dell affittuario, potrà far eseguire direttamente, a spese dell affittuario, tutte quelle opere a carico dell affittuario ai sensi del presente contratto, che non siano state eseguite tempestivamente; a tal fine il concedente potrà avvalersi della fideiussione prevista ai sensi del presente contratto. ART. 9 RICONSEGNA AL TERMINE DEL CONTRATTO Al termine del contratto il gestore dovrà riconsegnare al proprietario l'immobile libero da persone e cose con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimenti di sorta. In caso di mancata riconsegna dell'azienda e delle licenze nei termini previsti dal presente contratto, il proprietario incamererà a titolo di penale l'importo della fideiussione, ferma restando la risarcibilità degli ulteriori danni che dovessero manifestarsi in relazione alla mancata riconsegna nei termini. Il gestore dovrà riconsegnare, gli impianti, gli arredi e le attrezzature e più in genere tutto quanto afferente l'azienda affittata, nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione, di funzionamento, di impiego ed uso, salvo il normale deperimento dovuto all'utilizzo corretto degli stessi, riconoscendo il gestore di averli ricevuti dal proprietario in tale stato a norma dell'art C.C. L'affittuario si obbliga, infine, per la riconsegna, a risolvere tutti i rapporti di lavoro nell'azienda e ad effettuare tutti i pagamenti delle indennità di anzianità dovute, delle utenze elettriche e telefoniche e di ogni altra spesa corrente fino alla data della riconsegna, sollevando il concedente in affitto da ogni responsabilità sia nei confronti di terzi sia nei confronti del personale dipendente dallo stesso affittuario. ART. 10 RESPONSABILITA CONTRATTUALI

10 L affittuario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare all affittuario e/o a terzi. L'affittuario si obbliga a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività con adeguata polizza assicurativa, la cui idoneità dovrà essere approvata dal Presidente della Comunità. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al concedente prima dell inizio della gestione. ART. 12 SICUREZZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE L affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare dal dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), effettuando anche la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. ART. 12 AUTORIZZAZIONI Il proprietario rinuncia, per il tramite del presente atto, alla titolarità delle autorizzazioni a favore dell'affittuario, il quale si impegna a far volturare, per la durata del contratto, a proprio nome e spese le predette autorizzazioni, alle quali rinuncerà allo scadere del presente contratto. L'affittuario si obbliga a presentarsi tempestivamente per la rivolturazione delle autorizzazioni (oltre che delle utenze di acqua, luce e telefono), pratiche necessitate dalla cessazione dell'affitto, esplicitamente volendosi ed intendendosi che esse sono congiunte e connesse ai locali ed attrezzature per la loro specifica destinazione. ART AVVIAMENTO Le parti si danno atto reciprocamente che nella stipulazione del presente contratto non si è tenuto conto alcuno dell'avviamento essendo questo connesso

11 esclusivamente e sostanzialmente alla parte cedente in affitto ed essendo ovviamente destinato a restare di titolarità della stessa, così come l'azienda affittata. Per converso nella definizione del canone si è tenuto specialmente in considerazione l'eventuale concorso ad un incremento di avviamento, attribuibile all'attività dell'affittuario. In conseguenza di quanto sopra nulla sarà dovuto all'affittuario, all'atto della cessazione del presente contratto di affitto di azienda, quale corrispettivo dell'eventuale incremento di avviamento. ART. 14 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE Costituiscono clausole risolutive espresse del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art C.C.: il mancato pagamento anche di una sola rata del corrispettivo entro il termine di quindici giorni dalle scadenze previste; la sospensione della normale gestione dell'azienda, se protratta ingiustificatamente oltre 10 giorni, a qualunque causa dovuta; il fallimento, procedure concorsuali o insolvenza dell'affittuario; il ritiro, la sospensione o il mancato rinnovo delle autorizzazioni di esercizio imputabili all'affittuario. l omessa conservazione da parte del gestore dei requisiti morali o professionali previsti ai sensi di legge, o dichiarati in fase di gara e richiesti per la partecipazione alla gara. la violazione dell'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, l'azienda oggetto del presente contratto, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto del presente contratto, sotto forma alcuna incluso il mandato, ed il divieto di associare persona alcuna o ente nella gestione nonché dall obbligo di non procurare in alcun modo variazioni alle

12 autorizzazioni, senza l'esplicito preventivo consenso scritta del Comitato Amministrativo della Comunità. la violazione dell obbligo di non chiedere il trasferimento dell esercizio, la volturazione a terzi delle autorizzazioni, la rinuncia alle stesse. l inosservanza dell impegno ad attivare entro e non oltre il 01 gennaio 2013 e mantenere per tutta la durata contrattuale la rivendita giornali, riviste e tabacchi. E fatta salva oggettiva impossibilità o l eventualità che nel medesimo termine (01 gennaio 2013) venga attivata a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte da soggetto diverso la rivendita giornali, riviste e tabacchi. l omessa comunicazione entro 8 giorni dall'evento, di danni di notevole entità che arrechino pregiudizio ai beni affittati. l'inosservanza degli obblighi o la violazione dei divieti da parte dell'affittuario, anche ulteriori rispetto a quelli sopra elencati, sanciti dal presente contratto con tale conseguenza; In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all affittuario, questi sarà obbligato a corrispondere al proprietario, a titolo di penale, una somma pari all importo del canone annuo d aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore e con rinuncia da parte dell affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale. ART. 15 REVOCA DELLA GESTIONE In considerazione dei propri compiti connessi alla tutela del valore socio-economico del bene oggetto del presente contratto, la Comunità si riserva il diritto, a proprio giudizio insindacabile, di revocare la gestione in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, di mancato rispetto di clausole

13 contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto e raccomandato di mesi tre. In ogni caso le Regole si riservano la facoltà, indipendentemente dalla scadenza pattuita, di pretendere il rilascio del bene immobile ricompreso nell Azienda affittata per esigenze dipendenti dai vincoli cui, ai sensi della L.P.12/1960 e dello Statuto, il predetto immobile è sottoposto, senza che in tal caso l affittuario possa accampare diritti ad indennità o risarcimenti a titolo alcuno per la conseguente anticipata risoluzione del contratto d affitto d Azienda. ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi contrattuali ad esso derivanti l'affittuario rilascia nelle mani del cedente fidejussione dell importo di Euro XXXXXX.= (XXXXXXX/XX), pari a due annualità del canone d aggiudicazione (IVA compresa), contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta da parte della Comunità e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale; a tal fine la fideiussione avrà scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del presente contratto. La fideiussione dovrà garantire il corretto adempimento da parte dell affittuario di ogni obbligo e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell affittuario stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez in conseguenza della risoluzione del contratto. Qualora nel corso del rapporto il concedente, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto,

14 dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte della Comunità. Lo svincolo della fideiussione avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte dell'affittuario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza del contratto e previa sottoscrizione dell'inventario conclusivo ad opera delle parti. ART. 17 CONTROVERSIE Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, oppure tra essi ed i loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto ed i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, il Foro competente sarà quello del proprietario, mentre l affittuario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto. ART. 18 MODIFICHE AL CONTRATTO Tutte le modifiche al presente contratto si ritengono valide ed operanti se apportate per iscritto e controfirmate dalle parti. ART. 19 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI Tutte le spese, oneri ed adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, incluse quelli notarili e di registro, sono a carico dell affittuario. Sono altresì a carico dell affittuario l IVA sulle fatturazioni dei canoni, le imposte e tasse dirette e indirette di esercizio dell attività, nonché tutte le spese inerenti e riflesse. Le parti dichiarano di optare, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 35 commi 8 e 10 della L 248 del 04/08/2006, per l'assoggettamento ad IVA, ed all'imposta di registro proporzionale, nella misura annua dell'1% (uno per cento), trattandosi di bene strumentale per natura con valore della componente immobiliare superiore al

15 50% (cinquanta per cento) del valore totale. L'imposta di registro derivante dall'opzione rimane e rimarrà ad esclusivo carico della parte conduttrice, e verrà corrisposta in unica soluzione per l'intero periodo in occasione della registrazione del presente atto. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1% (uno per cento), nonché dell'iscrizione del presente atto nel registro notarile, le parti dichiarano che l'ammontare dei canoni convenuti per tutta la durata del rapporto attualmente ammonta a complessivi Euro (XXXXX). Viene delegato ad espletare gli adempimenti al Registro delle Imprese competente il dott. Notaio in. Letto, accettato e sottoscritto Luogo e data IL PROPRIETARIO L'AFFITTUARIO I sottoscritti contraenti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole del presente contratto, e di averle specificatamente approvate anche ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile. Luogo e data IL PROPRIETARIO L'AFFITTUARIO

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