Lo scatto anticipato di Classe in caso di nascita di un figlio

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1 Spunti sul trattamento economico e previdenziale del magistrato a partire dalla lettura della busta paga Abstract Nella prima parte di questo articolo si illustrano le varie voci della busta paga, dalle quali si prende spunto per evidenziare gli istituti economici che influenzano la quantificazione dello stipendio mensile, il c.d. netto in busta, quali lo scatto anticipato in caso di nascita di un figlio, i casi in cui viene decurtata l indennità del personale giudiziario, le trattenute di categoria, le indennità extra che spettano ai M.O.T. destinati fuori sede. Nella seconda parte si illustrerà la parte della busta paga dedicata alla ritenute fiscali e previdenziali ed il modo in cui verrà calcolata la pensione contributiva. La posizione giuridico-economica p. 1 La Qualifica prevede cinque 5 posizioni, che corrispondono alle seguenti sigle: HH3 Magistrati Ordinari, HH4 Magistrati alla 1^ valutazione, HH5 alla 3^ valutazione + 1 anno (ex Appello), HH6 alla 5^ valutazione (ex Cassazione), HH7 alla 7^ valutazione (ex Direttivo superiore) La Classe o Fascia è un aumento che scatta ogni 2 anni La posizione giuridico-economica p. 1 La Qualifica prevede cinque 5 posizioni, che corrispondono alle seguenti sigle: HH3 Magistrati Ordinari, HH4 Magistrati alla 1^ valutazione, HH5 alla 3^ valutazione + 1 anno (ex Appello), HH6 alla 5^ valutazione (ex Cassazione), HH7 alla 7^ valutazione (ex Direttivo superiore) La Classe o Fascia è un aumento che scatta ogni 2 anni Lo scatto anticipato di Classe in caso di nascita di un figlio Nota bene ai sensi dell art. 22 l. n. 1/1939 è previsto l anticipo della classe stipendiale dalla nascita di figlio rispetto al momento in cui dovrebbe maturare. Si riporta di seguito il testo di legge e un tipo di istanza (da verificare l Ufficio competente).

2 «Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1 del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1 del mese successivo. «Agli insegnanti elementari straordinari e' concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario. «Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico e' concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo. «Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari. «Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facolta' di scelta del trattamento piu' favorevole. «In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati. «I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo. «Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianita' di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1 comma del presente articolo, e' concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto. «La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti». Al Ministero della Giustizia Direzione Generale Magistrati Ufficio II Reparto VII Il/La sottoscritto/a, dott. ---, nato/a a ---, cod. fisc. ---, n. partita ---, magistrato in servizio presso il - --, chiede l attribuzione dell aumento stipendiale per la nascita del/la proprio/a figlio/a, ---, come tempestivamente comunicato all Ufficio per la variazione matricolare, ai sensi dell art. 22 l. 1/1939, ove non si sia già provveduto. Chiede, altresì, qualora non si sia già provveduto, la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione sulla somma spettante e di essere contatto, se necessario, ai seguenti recapiti: nome.cognome@giustizia.it (cell) (fax ufficio) (telefono ufficio) Ossequi. Città, data Firma

3 Le componenti dello stipendio e le ritenute p. 1 I dati di dettaglio p. 2 La voce Indennità Personale Giudiziario L indennità del personale giudiziario è legata all esercizio effettivo delle funzioni per cui, salvo il caso di congedo ordinario, viene decurtata pro-quota dallo stipendio ogni volta che non si è in servizio. I casi più ricorrente sono la malattia, la gravidanza, la licenza matrimoniale. È in discussione la questione per il caso di assistenza al coniuge ed i permessi ex l. n. 104/1992 di cui il magistrato fruisca personalmente. I termini del problema sono ben riassunti nel seguente parere fornito dell Ufficio Sindacale dell A.N.M. per il caso dell assenza motivata dalla donazione del sangue. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sui permessi per donazione di sangue (quesito del dott. Luigi Petrucci). Roma, 5 giugno 2015 E stato chiesto di sapere se spetti ai magistrati il giorno di riposo a seguito di donazione di sangue e, in caso affermativo, se vi siano trattenute sullo stipendio e quale procedimento vada seguito. Abstract: in caso di donazione di sangue, i magistrati hanno diritto ad un giorno di riposo retribuito, a condizione che il prelievo avvenga a titolo gratuito, consista in almeno 250 mm di

4 sangue e sia effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Sanità, i quali devono rilasciare un certificato medico che deve essere poi consegnato al datore di lavoro. Per il giorno di riposo, la legge prevede il diritto alla normale retribuzione, la quale però, per i magistrati, potrebbe essere decurtata dell indennità giudiziaria di cui all art. 3 della legge n. 27 del 1981, la quale, per legge, è strettamente connessa all effettiva prestazione del servizio. 1. I magistrati, come tutti gli altri dipendenti pubblici e privati, in caso di donazione di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l intera giornata lavorativa (art. 1, legge n. 584 del 1967). Il diritto alla giornata di riposo, che è computata in 24 ore a partire dal momento in cui lavoratore si è assentato dal lavoro per l operazione del prelievo del sangue (art. 3 del D.M. 8 aprile 1968), è riconosciuto a condizione che il prelievo avvenga a titolo gratuito, consista in almeno 250 mm di sangue e sia effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Sanità (artt. 1 e 2 del D.M. 8 aprile 1968). Al fine di consentire il finanziamento previdenziale della retribuzione per il giorno di riposo, la normativa prevede che il lavoratore, dopo aver effettuato il prelievo, debba: rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione nella quale attesta di aver fruito della giornata di riposo per donazione di sangue a titolo gratuito; consegnare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo. Tali condizioni sono applicabili anche ai magistrati, i quali, dunque, per fruire del permesso retribuito per donazione di sangue, devono: comunicare al dirigente dell ufficio il giorno nel quale intendono assentarsi per la donazione di sangue; e, successivamente al prelievo, consegnare al dirigente dell ufficio giudiziario la dichiarazione e il certificato medico sopra indicati. 2. Con riguardo al trattamento economico spettante per la giornata di riposo in questione, come visto, la normativa prevede il diritto alla normale retribuzione. Onde, il trattamento spettante ai magistrati sembrerebbe dover comprendere lo stipendio tabellare, l indennità integrativa speciale, così come l indennità giudiziaria, che forma parte integrante della loro retribuzione (sulla natura retributiva dell indennità, si veda ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, 30 luglio 1996, n. 923). Tuttavia, con riguardo all indennità giudiziaria, occorre considerare che essa, per legge, è dovuta in relazione agli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività (art. 3 della legge n. 27 del 1981); il che sembrerebbe escluderne la spettanza laddove il servizio non venga effettivamente prestato, come nel caso del riposo per donazione di sangue. Tale collegamento tra l indennità giudiziaria e l effettivo espletamento del servizio è stato ribadito, in modo rigoroso, dalla costante giurisprudenza, soprattutto della Corte costituzionale, che in più occasioni ha affermato che la norma citata pone una correlazione necessaria tra la corresponsione dell indennità e il concreto esercizio delle funzioni e che l insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato (C. cost., sent. n. 407/1996; nello stesso senso, cfr. C. cost., ord. n. 106/1997; sent. n. 287/2006; ord. n. 290/2006; ord. n. 302/2006; ord. n. 137/2008; ord. n. 346/2008; nella giurisprudenza di merito, si veda, da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 2301).

5 In base a tale principio, la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ritenuto che la disciplina dell indennità giudiziaria è conforme alla Costituzione anche laddove esclude la spettanza dell indennità in caso di congedo per maternità e di congedo o aspettativa per malattia. 3. Ciò posto, non si conosce quale sia l orientamento seguito dal Ministero della Giustizia e dalla Ragioneria dello Stato con riguardo al computo dell indennità giudiziaria nel trattamento per i riposi per donazione di sangue. E, però, verosimile che l indennità giudiziaria sia esclusa da tale trattamento, al pari di quanto accade per gli altri permessi per i quali la legge, analogamente, prevede il diritto all intera retribuzione (ad esempio i permessi per l assistenza ai familiari di disabili di cui alla legge n. 104 del 1992). Tale impostazione, come si è detto, è fondata sulla valorizzazione della necessaria correlazione della indennità giudiziaria con l effettiva prestazione del servizio, affermata dalla costante giurisprudenza. Tuttavia, l opposta soluzione potrebbe essere fondata sia sull interpretazione testuale dell art. 3 della legge n. 27 del 1981 (laddove esclude l indennità giudiziaria per le ipotesi di congedo, aspettativa, astensione per maternità o paternità, sospensione dal servizio, tra le quali non è testualmente ricompreso il riposo per donazione di sangue), sia sulla valorizzazione della specialità delle disposizioni sulla donazione di sangue, le quali potrebbero essere interpretate nel senso di voler accordare una speciale tutela ad un comportamento ispirato ad altruismo e solidarietà, anche attraverso la previsione dell inesistenza di penalizzazioni retributive (e contributive) per chi lo compie. Avv. Guido Rossi La ritenuta 800/300 è quella prevista per la mutualità fra magistrati, che sovviene vedove ed orfani di magistrati e dà qualche borsa di studio ai figli dei magistrati. Le altre due ritenute sono quelle relative all A.N.M. ed alla corrente (nel caso di specie Unicost). LE INDENNITÀ EXTRA PER I MAGISTRATI IN TIROCINIO DESTINATI FUORI SEDE Si riporta un utile informazione per i M.O.T. destinati fuori sede dal sito di Magistratura Indipendente, che è molto aggiornato su tutte le problematiche di carattere economico. ( Le riforme Castelli e Mastella non hanno eliminato il trattamento di prima sistemazione per i magistrati destinati ad una prima sede diversa dalla loro residenza. Sono tuttora vigenti, quindi, le leggi nn. 836/1973, 417/1978, 97/1979 e 27/1981 che disciplinano il trattamento per la destinazione di ufficio dei magistrati alla prima sede. L art. 51 d. lgs. n. 160/2006, peraltro, menziona espressamente tra le norme ancora vigenti le leggi nn. 97/1979 e 27/1981 NORMA BASE L art. 13 della legge n. 97/1979, come sostituito dall art. 6 della legge 27/1981, prevede che per l assegnazione alla prima sede ai magistrati in tirocinio spettino: 1) l indennità di assegnazione per un anno (100% per 6 mesi e 50% per altri 6 mesi); 2) l indennità di prima sistemazione una tantum;

6 3) il rimborso delle spese di viaggio e trasloco per raggiungere la nuova sede. 1) L INDENNITA DI ASSEGNAZIONE L indennità di assegnazione per i magistrati ordinari destinati di ufficio alla prima sede è pari ad 20,50 lordi al giorno, ossia a circa 615 lordi al mese, ed è corrisposta al 100% per il primo semestre dopo la destinazione alla nuova sede ed al 50% per il secondo semestre. L importo mensile netto, perciò, è di circa 400 per il primo semestre e di circa 200 per il secondo semestre. L indennità viene corrisposta d ufficio dal ministero della giustizia in occasione della prima destinazione del magistrato ordinario. Si tratta di un indennità speciale che richiama la soppressa indennità di missione solo per il quantum e va corrisposta a prescindere dallo spostamento della residenza nella nuova sede. Mentre l indennità di missione propriamente detta (legata al trasferimento ad oltre dieci chilometri dalla sede di servizio) è stata soppressa dalla finanziaria 2006, quella speciale dell art. 13 l. n. 97/1979 è stata fatta salva proprio perché è legata ad un altro presupposto, ossia alla destinazione di ufficio del magistrato in sé, a prescindere dallo spostamento. 2) L INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE L indennità di prima sistemazione è prevista dall articolo 12, primo e secondo comma, della legge n. 417/1978 ed ammonta ad 87,80 aumentati di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento (ad oggi. 877 mensili lordi). L indennità di prima sistemazione, perciò, è pari ad 2.718,80 lordi [ 87,80 + ( 877 x 3)], corrispondenti a circa 1.750,00 netti. Questa indennità viene corrisposta una tantum solo a domanda, da presentarsi presso la Corte d appello di destinazione. Essa spetta per intero solo a chi sposta nella nuova sede anche il nucleo familiare. Per chi non sposta la famiglia o è single l indennità spetta al 50% (circa 825). Per il pagamento dell indennità è necessario che la nuova sede non coincida con la residenza di provenienza. 3) LE SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO È previsto il rimborso una tantum delle spese di viaggio per raggiungere la sede di destinazione (biglietto di 1^ classe del treno o della nave). Va richiesta l autorizzazione alla Corte di appello di destinazione per l aereo (biglietto in classe economy) o l autovettura (1/5 del prezzo della benzina per ogni km. e pedaggio autostradale). Per le spese di trasloco viene pagata un indennità chilometrica per ogni quintale (max 40 q.li). L indennità è di 0,066 se il percorso è assistito da ferrovia, altrimenti è di 0,160. L importo complessivo è pari a: 0,066 (o 0,160) X km. percorsi X q.li trasportati. Il peso dei mobili va certificato dalla pesa pubblica del comune di arrivo e la distanza chilometrica dall ACI. va prodotta la fattura dell impresa che effettua il trasporto. Chi non cambia residenza non ha diritto a nulla. Il rimborso va chiesto alla Corte di appello di destinazione. Il sito fornisce la certificazione da allegare. Sommario Abstract... 1 La posizione giuridico-economica p Lo scatto anticipato di Classe in caso di nascita di un figlio... 1 Le componenti dello stipendio e le ritenute p La voce Indennità Personale Giudiziario... 3 LE INDENNITÀ EXTRA PER I MAGISTRATI IN TIROCINIO DESTINATI FUORI SEDE. 5

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