INFORTUNISTICA STRADALE

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1 REGIONE PIEMONTE Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale INFORTUNISTICA STRADALE Riedizione aggiornata QUADERNI PUBBLICATI: N. 1 - IL COMMERCIO AMBULANTE* N. 2 - INFORTUNISTICA STRADALE* N. 3 - LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA* N. 4 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO* N. 5 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI* N. 6 - FARE EDUCAZIONE STRADALE* N. 7 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI N. 8 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* N. 9 - VENDITE FALLIMENTARI, SALDI FINE STAGIONE ECC...* N INQUINAMENTI, RIFIUTI, TRASPORTI E DISCARICHE* N EDILIZIA E PREVENZIONE INFORTUNI* N L ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA* N I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI - Riedizione* N OLTRE L ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE - Atti* N NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - Atti* N LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI - Riedizione* N ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO* N COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S..* N COMMENTO AL NUOVO C.D.S.. N LA RESPONSABILITA DELL OPERATORE DI P.M. NELL AMBITO DELLA P. A.* N IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE* N INFORTUNISTICA STRADALE* N IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO* N LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA NELL ATTIVITA DI POLIZIA MUNICIPALE* N LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITA DI POLIZIA MUNICIPALE* N LA NUOVA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E STRANIERI: IL RUOLO OPERATIVO DELLA P. M* N IL REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI LOCALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI* N. 28 I NOMADI ED IL RUOLO DELLA P.M. * N. 29 IL COMMERCIO AL DETTAGLIO* N. 30 MODIFICHE AL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D AUTORE* N. 31 MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI* N. 32 LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA* N. 33 DIZIONARIO DEI TERMINI PIÙ RICORRENTI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE* N. 34 LA TUTELA DEGLI ANIMALI: PROBLEMATICHE D INTERESSE DELLA POLIZIA MUNICIPALE* N. 35 LA VIGLIANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE* N L ATTIVITÁ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI: FORME, MODALITÁ E TUTELA DELLA RISERVATEZZA* N. 37 L AUTOTRASPORTO MERCI* N. 38 COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA TITOLI I - II - III (DALL ART. 1 ALL ART. 114) *PARTE PRIMA N. 38 COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA TITOLI IV - V - VI - VII (DALL ART. 115 ALL ART. 240) PARTE SECONDA N. 38 COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA TITOLI IV - V - VI - VII (DALL ART. 115 ALL ART. 240) - AGGIORNAMENTO N. 39 LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - RIEDIZIONE N. 40 LE NOVITA INTRODOTTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA N. 41 LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA NELL ATTIVITA DELLA P.M. RIEDIZIONE AGGIORNATA N. 42 IL SERVIZIO AUTOMONTATO. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER IL PERSONALE ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE N COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - TITOLI II - IV - V - VI *Copie esaurite Infortunistica Stradale REGIONE PIEMONTE 44 Assessorato alla Promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale INFORTUNISTICA STRADALE - Riedizione aggiornata - 44 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale

2 Comitato di Redazione: Ermenegilda ALOI Comandante Corpo di P.M. PINEROLO Alberto BASSANI Commissario Corpo di P.M. ALESSANDRIA Stefano BELLEZZA Dirigente Settore Sicurezza e Polizia locale REGIONE PIEMONTE Stefania BOSIO Comandante Corpo di P.M. CUNEO Alberto CESTE Funzionario in P.O. Settore Sicurezza e Polizia Locale REGIONE PIEMONTE Ignazio CIANCIOLO Comandante Corpo di P.M. VERBANIA Paolo CORTESE Comandante Corpo di P.M. NOVARA Mauro FAMIGLI Comandante Corpo di P.M. TORINO Anna MAGGIO Comandante Corpo di P.M. GRUGLIASCO Ivana MEDINA Comandante Corpo di P.M. TRECATE Maria Pina MUSIO Comandante Corpo di P.M. SETTIMO TORINESE Marco ODASSO Comandante Corpo di P.M. SAVIGLIANO Rino PAGIN Comandante Corpo di P.M. NICHELINO Andrea RAMONDETTI Comandante Corpo di P.M. VALENZA Riccardo SARACCO Comandante Corpo di P.M. ASTI Giorgio SPALLA Comandante Corpo di P.M. VERCELLI Mauro TABA Comandante Corpo di P.M. BRA Enzo VARETTO Funzionario in A.P. Settore Sicurezza e Polizia Locale REGIONE PIEMONTE La riedizione aggiornata dello studio è stata curata da: Dr. Rino PAGIN Comandante Corpo di P.M. NICHELINO, rielaborando ed integrando il quaderno di aggiornamento n. 22 della presente collana cui collaborarono: Avv. Giorgio SPALLA -Comandante Corpo di P.M. VERCELLI, Elio NEBIOLO - già Ispettore Capo del Corpo di P. M. TORINO, Michele ACCORNERO già Ispettore Capo del Corpo di P.M. TORINO e Paolo CALABRESE già Comandante Corpo di P.M. di Settimo Torinese. Il Capitolo 10 Nozioni di primo soccorso è tratto dalla pubblicazione Scenari di soccorso, IV edizione, curato dall A.N.P.A.S. / Comitato Regionale Piemonte, cui va un vivo ringraziamento per aver gentilmente concesso l autorizzazione alla riproduzione parziale. Gli schemi descrittivi delle parti dei veicoli, riportati al par , sono stati curati da: Maurizio BACCARO - Agente del Corpo di P.M. NICHELINO Le modulistica del presente quaderno è stata curata da: Lucia AUDDINO - Agente Scelto del Corpo di P.M. NICHELINO Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO COMMERCIO e FIERE, POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE della SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE Curata da: Dr. Stefano BELLEZZA Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte Hanno collaborato a questo numero: Gino SPAMPATTI e Enzo VARETTO del Settore Scurezza e Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Regione Piemonte, 2010 È VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE REGIONALE. VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. VIETATA LA VENDITA srl F.lli Scaravaglio & C. - Industria Grafica ed Editoriale Torino - Via Cardinal Massaia, 106

3 INFORTUNISTICA STRADALE - Riedizione aggiornata - n. 44 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale

4 REGIONE PIEMONTE - QUADERNI DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE - INFORTUNISTICA STRADALE

5 Presentazione Tra le attività operative della Polizia Locale, particolare importanza rivestono gli interventi di soccorso e di rilevazione in presenza di sinistri stradali. Non casualmente, uno dei primi lavori nell ambito della collana regionale Quaderni di aggiornamento per la polizia locale, fu l opuscolo n 2 a titolo, appunto, Infortunistica stradale, edito nell anno A quest opera, seguì nel 1997 la pubblicazione del Quaderno n 22 con titolo analogo. Il Quaderno n 22, le cui copie sono esaurite da tempo, è stato accolto con particolare favore dagli Operatori della Regione, i quali hanno manifestato interesse per una sua nuova pubblicazione. Si è perciò ritenuto necessario procedere alla riedizione del lavoro, apportandovi naturalmente gli aggiornamenti richiesti dalle modifiche normative sopravvenute. Il volume conserva l impianto della precedente edizione, della quale erano stati particolarmente apprezzati il taglio pratico e l impostazione manualistica nonché, naturalmente, la qualità dei contenuti Nel presente lavoro, alle parti teorico-concettuali si affiancano perciò contenuti manualisticooperativi, appendici terminologiche e giuridiche, nonché una cospicua modulistica specificamente concepita in funzione dell attività degli Organi di polizia nell ambito dell infortunistica stradale. Ci si augura che il lavoro costituisca, come i precedenti, valido supporto per l attività degli Operatori del settore. Agosto 2010 L Assessore Regionale alla Polizia Locale Elena MACCANTI

6 REGIONE PIEMONTE - QUADERNI DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE - INFORTUNISTICA STRADALE

7 CAPITOLO 1 Aspetti giuridici del sinistro stradale 1.1 Concetto e definizione di sinistro stradale Il sinistro costituisce il fenomeno correlato alla circolazione in senso lato, intendendo con tale espressione il movimento di mezzi di trasporto per superficie aria - acqua. In campo stradale il sinistro, come è comune esperienza della disciplina nota quale infortunistica stradale, consiste in un evento dannoso che trova la propria eziologia nella circolazione sulla strada, o comunque entro un area assoggettata alla regolamentazione del Codice della Strada. Il circoscrivere il sinistro stradale alla sola collisione veicolare si risolverebbe in una visione del fenomeno quantomeno riduttiva perchè, torna a ripetersi, la sinistrosità stradale va intesa in una accezione più ampia potendosi sinanco sussumere in tale espressione, e sotto il profilo concettuale, la caduta del pedone imputabile a sconnessure del manto stradale per difetti di manutenzione, o comunque altri fatti legati al circolare. Il sinistro stradale può, pertanto, essere definito come turbativa della circolazione dalla quale derivino lesioni a persone e/o danni alle cose. 1.2 Rilevanza giuridica del sinistro stradale Il sinistro stradale è fatto rilevante non soltanto sotto il profilo sociale; un tasso di sinistrosità assai elevato quale quello che caratterizza i tempi attuali connotati da una mobilità motorizzata in continuo incremento, importa inconfutabilmente costi che gravano sulla collettività, non ultime le spese di ospedalizzazione conseguenti a lesioni dovute ad accidenti della strada, ma è fatto rilevante sotto il profilo giuridico in quanto l incidente può riverberare effetti sia dal punto di vista penale che civile Il sinistro stradale nel diritto civile Il titolo del libro IV del Codice Civile, in materia di fatti illeciti, dopo aver affermato all art. 0 il generale obbligo di risarcimento dell ingiusto danno conseguente al verificarsi di fatto doloso o colposo, principio quest'ultimo che suole definirsi come responsabilità aquiliana già espressa dalla lex Aquilia de damno di romanistica memoria; all art. 0 enuncia: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. A cura dell Avv. Giorgio Spalla, Comandante del Corpo di P.M. della Città di Vercelli

8 Il proprietario del veicolo o in sua vece, l usufruttuario l acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo". Si tratta di una evidente traduzione di responsabilità indiretta: il proprietario è infatti responsabile indirettamente in solido con il conducente anche se di fatto non fu egli a causare l evento dannoso. La norma appena ricordata contiene una presunzione di responsabilità che potrà essere vinta soltanto dalla prova contraria. L onere probatorio incombe dunque sul conducente; per esempio a fronte di un danno cagionato alla guida di un autoveicolo, il danneggiato si limiterà a provare il nocumento patito; il conducente dovrà invece provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il detrimento. Si chiede pertanto normativamente al conducente di adottare ogni cautela, provvidenza e misura atta a scongiurare l evento dannoso. Se nonostante l essersi attivato per tutto il possibile al fine di evitare il danno, quest ultimo si verifichi ugualmente, il conduttore non ne risponderà: "ad impossibilia nemo tenetur". Mette appena in conto rilevare che la prova liberatoria gravante sul conducente è tutt altro che semplice da fornire, di talché appare opportuno raccomandare la massima scrupolosità in tema di rilevamento di sinistri stradali. E infatti consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale che la presunzione di colpa concorsuale di cui all art. 0, c. Codice Civile assolva a una funzione meramente sussidiaria che viene meno laddove vi sia la possibilità di accertare la condotta casualmente imputabile al sinistro. In tal senso: Cass.Civ./IO/, e numerose altre. Si dovrà invece far ricorso alla presunzione cui è discorso stante l oggettiva impossibilità di ricostruzione della dinamica. A fronte di risultanze probatorie incerte non potrà infatti che trovare applicazione la presunzione legale di colpa concorrente. Il monito di rilevare i sinistri sia pur senza lesioni con la massima diligenza e attenzione, è tutt altro che ridondante: l aver individuato il nesso eziologico del sinistro nell inosservanza di norme di legge o di comune prudenza da parte di taluni conducenti è circostanza che travolge e supera la presunzione di responsabilità ai sensi dell art. 0 C.C. e l operato degli Agenti intervenuti sarà fondamentale ai fini della ricostruzione dei fatti; l accertamento di violazioni a norme in materia di circolazione stradale a carico di un dato conducente o pedone il più delle volte si risolve in circostanza sottendente pronunce giudiziali di condanna, donde il rinnovato invito al personale operante di non cedere a facili pressapochismi od a salomonici atteggiamenti, ma a vagliare con la dovuta precisione ogni utile elemento per la stesura della dinamica. Ancora in materia di responsabilità ai sensi dell art. 0 C.C. e segnatamente di responsabilità del proprietario, responsabilità che, come si è avuto cura di avvertire all inizio del presente paragrafo, è definita indiretta dalla migliore dottrina civilistica, va rilevato che il proprietario potrà liberarsi dalla sua qualità di coobbligato in solido con il conducente soltanto provando rigorosamente di essersi opposto alla circolazione del veicolo; opposizione che, per comune insegnamento giurisprudenziale, dovrà risultare dall aver adottato tutti gli accorgimenti e misure diretti a impedire la circolazione ad opera di terzi.

9 1.2.2 Il sinistro stradale nel diritto penale La rilevanza del sinistro stradale sotto il profilo giuridico non è circoscritta al solo diritto civile, ma assume connotazioni d interesse penalistico. La violazione di norme, in particolar modo quelle di comportamento, dettate in materia di circolazione stradale, si risolve frequentemente in causa di sinistro con pregiudizio per l incolumità fisica dei soggetti coinvolti. I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose sono spesso conseguenze imputabili ai fatti connessi al fenomeno della circolazione, si che sembra opportuno muovere qualche cenno relativamente a tali ipotesi criminose. Diverse per l oggetto materiale, le due fattispecie sono accomunate dall identità dell elemento soggettivo: la colpa. Entrambi i delitti sono aggravati se commessi con violazioni delle norme relative alla disciplina della circolazione stradale, art., c. Codice Penale e art.0, c. Codice Penale, di talché la colpa assume un non trascurabile rilievo sotto il profilo penalistico nell ambito di quei reati che si è soliti ontologicamente definire quali i c.d."reati stradali". Questione di notevole interesse, se non altro per i risvolti pratici strettamente correlati all aspetto teorico, è la rilevanza della generica imprudenza ai fini della sussistenza dell aggravante di cui agli art., c. C.P., 0, c. C.P., nel caso di omicidio o lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale. Al riguardo è utile avere ben chiaro il testo delle proposizioni normative: art., c. "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale...(omissis)...la pena è..."; art. 0, c.. "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (omissis) la pena è.". La violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale costituisce dunque circostanza aggravante, circostanza che secondo autorevole orientamento giurisprudenziale sussisterà ogni qual volta l evento mortale o lesivo sia conseguito a sinistro stradale ancorchè l eziologia di quest ultimo non sia da imputarsi a una specifica violazione di norma di comportamento, quanto alla trasgressione delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza che debbono sottendere ogni condotta di guida, e che trovano la loro più ampia consacrazione nella lettera di cui all art. 0 D.Lgs n. Cosi argomentando già sotto la vigenza del precedente codice della strada, la Corte di Cassazione (Cass.Pen.sez.IV /0/ n in Arch. Giu. Circol. Strad. anno XXXVI marzo 0), ha reputato sussistere l aggravante cui è discorso indipendentemente dalla violazione di specifica norma di comportamento essendo - bastevole, a tal fine, l imprudenza, la negligenza o l imperizia. L'aggravante ex art., c. C.P., 0, c. C.P. potrà poi concorrere con la circostanza aggravante di cui all art. n. C.P.: " l avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell evento". Ciò significa che l evento per quanto non voluto è tuttavia prevedibile; l automobilista che effettua una manovra di sorpasso in condizioni metereologiche caratterizzate da fitta nebbia in strada extraurbana a doppio senso di marcia e attraversante centro abitato, deve prevedere che verosimilmente dall effettuazione di tale manovra potrà verificarsi investimento di pedoni o ciclisti circolanti su strada.

10 Si ricorda la diversa procedibilità delle due fattispecie: l omicidio colposo è procedibile ad azione pubblica cioè d ufficio, mentre le lesioni colpose conseguenti a sinistro sono procedibili a querela di parte, prescindendo dalle gravità delle stesse. La correlazione tra sinistro stradale e reato, importa, a fronte di quest ultimo l obbligo di attivazione degli Agenti intervenuti, sotto il profilo dell attività di Polizia Giudiziaria. Dovranno così essere compiuti atti particolari quali l esecuzione degli accertamenti urgenti, l assunzione delle dichiarazioni sul luogo e nell immediatezza dei fatti e la formulazione della comunicazione della notizia di reato; dovere quest ultimo, che incombe obbligatoriamente alla Polizia Giudiziaria a fronte di un ipotesi criminosa. 1.3 Dovere di rilevazione del sinistro Ancora in tema di obblighi gravanti sulla Polizia Municipale in caso di sinistro stradale vi è quello della rilevazione dell incidente; ai sensi del combinato disposto dagli artt. e del D. Lgs. 0.0., n, e successive modificazioni, è potere-dovere della Polizia Municipale eseguire le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari. Ciò significa che l intervento della Polizia Municipale in materia di rilevazione non può ritenersi circoscritto ai soli casi di sinistro con lesioni, ma si estende in ogni caso al sinistro stradale del quale l Agente abbia preso contezza. Tali conclusioni sono suffragate da un duplice ordine di argomentazioni, in primo luogo l espressione "rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari" fa riferimento all attività giudiziaria, civile e penale; in secondo luogo poichè il sinistro stradale è quasi sempre correlato a una violazione di legge, donde l obbligo di attivazione dell Agente di Polizia Municipale a fronte di un illecito. Non si trascuri poi di ricordare che l intervento della Polizia Municipale, quale riconosciuto organo di Polizia Stradale, deve volgere alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere, giusto l'articolo comma D. Lgs n, nonchè in occasione di soccorso in occasione di privati infortuni ai sensi dell art. L.R.0// n. Impregiudicati ulteriori obblighi derivanti dai singoli regolamenti dei Corpi. In favore del generale obbligo di intervento sui sinistri, ancorché con soli danni materiali, soccorrono considerazioni di natura deontologica: l operatore della Polizia Municipale che interviene nel sinistro, per le competenze professionali e l imparzialità cui ciascun pubblico ufficiale deve informare il suo operato, assume la funzione di garante della obiettività dei fatti, delle dichiarazioni rese, dei comportamenti delle parti che, normalmente, si trovano in situazioni emotive poco controllabili e sono comunque portatori di interessi contrapposti. A sommesso parere di chi scrive, l unico limite spaziale all intervento della Polizia Municipale in materia di polizia stradale, è dato dal territorio del Comune. Atteso l interesse del presente paragrafo, circoscritto alla sola rilevanza del sinistro, sotto il profilo del diritto penale, si ometterà volutamente di considerare le singole figure dei cosiddetti reati stradali, ipotesi estrinsecantesi nella violazione delle norme penali in materia di circolazione stradale.

11 1.4 Cenni in materia di convenzioni internazionali La rilevanza del sinistro stradale non è limitata al solo diritto positivo statuale ma assurge a interesse anche sotto il profilo del diritto internazionale. Le violazioni alle normative in materia di circolazione stradale hanno destato motivo di preoccupazione in capo agli organismi comunitari in quanto, condotte in disprezzo delle normazioni sottendenti la circolazione nei vari paesi, si traducono in attentati alla salute, bene fondamentale dell uomo; donde convenzioni internazionali in "subiecta materia". A tale proposito mette in conto ricordare la Convenzione Europea per la repressione internazionale delle infrazioni stradali di Strasburgo del 0 novembre. Essa stabilisce che qualora una persona residente abitualmente nel territorio di una parte contraente abbia commesso un reato colposo o una grave trasgressione alle norme di comportamento nel territorio di un altra parte contraente, lo Stato del luogo "commissi delicti" possa richiedere allo Stato di residenza di iniziare procedimento contro il trasgressore o, nel caso di sentenza divenuta esecutiva, demandare allo Stato di residenza di procedere all esecuzione della sentenza. Un esempio chiarirà meglio la portata concettuale di quanto espresso. Si supponga che un cittadino dello Stato "A" e residente in quest ultimo si sia reso responsabile di omicidio colposo in occasione di sinistro verificatosi nel territorio dello Stato "B" e che entrambi gli Stati "A" e "B" abbiano sottoscritto la convenzione. In tal caso lo Stato "B" potrà chiedere allo Stato "A" di iniziare procedimento penale contro l'autore del reato. Si ricordi ancora la Convenzione Europea, per danni causati da veicoli a motore di Strasburgo del maggio. 1.5 Responsabilità da sinistro stradale. - La responsabilità civile della pubblica amministrazione. La letteratura giurisprudenziale annovera una cospicua quantità di pronunce in tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione in materia di sinistro stradale. In modo particolare la Pubblica Amministrazione sarà chiamata a rispondere per risarcimento derivante da danni relativi all'omessa o insufficiente manutenzione di opere pubbliche e segnatamente delle strade. Appare superfluo ricordare che si tratterà di una responsabilità civile e non penale che, come il lettore ben sa, la responsabilità penale non può essere altrimenti che personale. La norma dalla quale scaturisce la responsabilità cui è discorso è, come già si è avuto modo di accennare nel.., l art. 0 Codice Civile; norma che la giurisprudenza, per consolidato orientamento, reputa applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale è soggetta al generale principio del "neminem laedere", di cui la proposizione normativa ricordata altro non è se non immediata traduzione.

12 Il sinistro stradale, come già si è avuto modo di rilevare nei paragrafi precedenti, è fonte di danni, danni per i quali deriva, in capo all autore, l obbligo di risarcimento ancorché di essi sia responsabile la Pubblica Amministrazione. I casi nei quali si configura la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione sono molteplici e si riferiscono per lo più, come già si è avuto cura di avvertire, a risarcimenti conseguenti a sinistri verificatisi per difetti di esecuzione o manutenzione di opere pubbliche, per frane, per insidie stradali e per insufficiente e lacunosa segnaletica. E "ius receptum" che la Pubblica Amministrazione debba adottare ogni cautela atta a evitare danni ai diritti dei privati e che la conseguente attività risarcitoria si configuri in tutti i casi di insidia stradale, concretizzandosi quest ultima in una situazione di pericolo occulto che sia stata determinata, ovvero non sia stata eliminata, o alla quale non sia stato posto riparo da parte dell Ente che vi era tenuto, cioè, che sia stata determinata, una situazione diversa dall apparenza, sia per il carattere obbiettivo della non visibilità, sia per quello subiettivo della prevedibilità del medesimo". Cfr. Cass. ll//, C.A. Roma 0/ll/, Pret.Civ. Eboli ll/l/ e numerose altre. E quanto mai opportuno che in sede di rilevazione del sinistro causato da insidia, sia precisa e puntuale, da parte degli Agenti intervenuti, la descrizione della situazione costituente nesso causale; ciò al fine di fornire all organo giudicante gli elementi fattuali per verificare se lo stato di fatto possa concettualmente qualificarsi come insidia. Ancora in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per l aspetto di interesse mette in conto ricordare che ai sensi dell art. Costituzione "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L Ente di appartenenza può dunque essere chiamato a rispondere dei danni causati a terzi dal proprio dipendente, addetto alla conduzione veicolare, con conseguente diritto di rivalsa nei confronti del dipendente stesso la cui condotta sia soggettivamente qualificabile in termini di dolo o di colpa grave. 1.6 Il caso fortuito Particolare interesse ai fini della responsabilità conseguente a sinistro stradale riveste la configurazione del caso fortuito al quale l art. C.P. accomuna, sotto il profilo dell esclusione della possibilità, la forza maggiore. Invero, ai sensi della legge penale viene meno la punibilità dell autore di un reato qualora questi abbia commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore. E' noto come ciascun evento trovi la propria eziologia in una data causa, tuttavia il nesso causale o meglio il nesso di causalità materiale potrebbe non essere supportato da dolo o colpa del soggetto, e ciò vale a dire che l evento si è verificato senza che l autore lo abbia voluto o quantomeno abbia posto in essere una condotta colposa tale da averne permesso la realizzazione. La casistica venuta elaborandosi in letteratura giurisprudenziale relativamente al caso fortuito ha quale oggetto, almeno per buona parte, la circolazione stradale; essendo frequente in caso di sinistro l invocazione del caso fortuito per ottenere pronunce di esclusione della responsabilità. 10

13 Significative sono alcune massime in materia che si reputa opportuno segnalare all attenzione del lettore. "Ai fini della configurabilità del caso fortuito di cui all art. 45 C.P., è necessario che la condotta del conducente del veicolo sia stata, prima del verificarsi del fatto che si accampa come caso fortuito, prudente, diligente e osservante delle norme che disciplinano la circolazione stradale, di modo che l evento prodotto possa ritenersi del tutto estraneo alla volontà dell agente e a lui non imputabile nemmeno a titolo di colpa" (Cass.Pen.sez.IV /O/ n.0 in arch. Giu. Circol. Strad. La Tribuna). L evento dunque si è verificato, ma alla sua configurazione il soggetto chiamato a risponderne è del tutto estraneo, in quanto allo stesso non si possono addebitare condotte dolose o colpose. La prova del fatto fortuito non è certo semplice da offrire e deve essere fornita dall interessato. Frequente è l invocazione del caso fortuito dovuto a colpo di sonno. La giurisprudenza, sul punto, distingue il colpo di sonno imputabile a cause fisiologiche dal colpo di sonno imputabile a cause patologiche. Soltanto il secondo può essere sussunto nel caso fortuito, ma non già il primo. Ne deriva che in caso di sinistro verificatosi per colpo di sonno del conducente dovuto a stanchezza, consumazione di pasti, ingestione di bevande, non potrà fondamentalmente essere invocata esclusione di responsabilità ai sensi dell art. C.P.. In tali circostanze non può non configurarsi una condotta colposa del conducente; deve verosimilmente prevedersi che la stanchezza fisica, la consumazione di pasti o l ingestione di bevande alcoliche possano riverberare effetti pregiudizievoli in capo all efficienza psicofisica del conducente; previsione che la persona di ordinaria diligenza deve essere in grado di formulare, donde la censurabilità in termini colposi del comportamento di chi permetta tale previsione e si metta ugualmente alla guida causando poi il sinistro. Diversamente, se il colpo di sonno fosse riconducibile a cause patologiche del tutto impreviste e imprevedibili. E' ovvio che il sonno patologico quale esimente della responsabilità penale dovrà essere comprovato univocamente e circostanziatamente, soccorrendo al Giudice l attività del perito medico legale. Sull'esclusione del sonno fisiologico ai fini della sussistenza del caso fortuito vedasi Cass. Pen. /0/ n. 0 e numerose altre. Ulteriore aspetto di interesse giurisprudenziale sempre riferito al caso fortuito è la rilevanza del malore improvviso. Costituisce orientamento consolidato che l adduzione da parte dell interessato di un malore improvviso non è di per sè sufficiente a far ritenere sussistente il caso fortuito. Occorre che l interessato alleghi "elementi specifici che rendano possibile al Giudice l indagine per l accertamento delle condizioni di salute che determinarono il malore improvviso". (Cass. Pen. sez. IV 0/0/ n. e numerose altre). In altri termini: il Giudice deve essere posto in grado di valutare l imprevedibilità del malore che, come il colpo di sonno potrebbe trovare la propria causa efficiente in particolari condizioni e contingenze. Si ponga mente al caso di chi abbia consapevolezza di essere affetto da una particolare malattia e, nonostante sussistano condizioni tali da sconsigliarne l affaticamento, si metta parimenti alla guida di un autovettura. 0 11

14 La Suprema Corte con pronuncia l/0/ n. ebbe a escludere il caso fortuito nell ipotesi di chi, pur consapevole di avere un alto tasso glicemico, si mise alla guida di un autoveicolo in stato di stanchezza in giornata estiva particolarmente afosa, provocando poi un sinistro con conseguenze letali per terzi, dovuto a malore. Al tempo stesso si è esclusa la configurabilità del caso fortuito in presenza di avverse condizioni meteorologiche: manto stradale con strati di ghiaccio, strada sdrucciolevole per pioggia, abbagliamento da raggi solari e cosi via. La ragione alla stregua della quale la giurisprudenza non ha ritenuto invocabile l esimente di punibilità di cui all art. C.P. nei casi in questione è facilmente intuibile: in tutte tali ipotesi debbono soccorrere gli ordinari criteri di prudenza e diligenza; criteri che debbono imporre al conducente sinanco di interrompere la marcia o di adottare ogni cautela idonea a scongiurare eventi dannosi. Può sussistere il caso fortuito e consequenzialmente l esclusione della responsabilità penale ai sensi dell art. C.P., qualora si verifichi uno scoppio improvviso dei pneumatici. Sotto tale profilo la giurisprudenza di merito: Tribunale di Brindisi sez. II O/0/ n., ha ritenuto configurabile il caso fortuito sempreché lo scoppio improvviso del pneumatico sia stata la sola causa efficiente del sinistro, non rilevando a tal fine elementi concorsuali quali l'elevata andatura di marcia o lo stato di usura del pneumatico stesso. Sentenza che ancora una volta non si pone in soluzione di continuità con un orientamento ormai consolidatosi nel tempo: soltanto ed esclusivamente il fatto che si sia innestato imprevedibilmente nell azione umana, non voluta e immune da colpa è tale da consentire la configurazione del caso fortuito. Il prevedibile non potrà mai essere invocato a tal fine. Non può che derivarne, alla stregua delle considerazioni mosse, il rinnovato monito rivolto agli agenti di attenersi alla massima scrupolosità nell attività di rilevazione di sinistri stradali, avendo cura di porre in evidenza e di ricercare tutti quegli elementi atti a facilitare il Giudice nel giudicare. 12

15 CAPITOLO 2 Classificazione, conseguenze e fasi dei sinistri stradali 2.1 Esiti dei sinistri Premesso che in queste pagine si intende trattare esclusivamente degli incidenti stradali classici, cioè colposi, mentre si tralasciano quelli dolosi da ritenersi assolutamente eccezionali, ci si può trovare al cospetto di sinistri che abbiano provocato: danni alle cose o agli animali; lesioni personali (lievissime, lievi, gravi, gravissime); la morte di una o più persone. Ognuno dei suddetti incidenti ha rilevanza civile; in più, quelli che hanno provocato lesioni personali o la morte di persone hanno anche rilevanza penale, per cui ai protagonisti può essere attribuita responsabilità civile e/o penale a seconda degli interessi giuridici turbati o lesi dalla loro condotta durante la circolazione. La responsabilità civile riguarda i danni causati sia alle persone sia alle cose; la responsabilità penale che deriva dalla circolazione può essere delittuosa o contravvenzionale, in relazione alla suddivisione dei reati in delitti e contravvenzioni. Per la perseguibilità del responsabile e quindi per l'applicazione delle relative sanzioni nei suoi confronti, è indispensabile considerare la classificazione e la distinzione delle lesioni personali secondo la legge penale. 2.2 Classificazione dei sinistri Come anticipato nel capitolo precedente, per incidente stradale o sinistro stradale si intende in genere qualsiasi evento accidentale, comunque prodottosi su area o strada pubblica, dal quale sia derivato un danno alle persone, agli animali o alle cose. L incidente stradale può verificarsi con il concorso di una o più persone (attori). I casi più frequenti e caratteristici di conflitto fra due veicoli, tenuto conto delle traiettorie seguite dai veicoli coinvolti (veicoli antagonisti), vengono così denominati: collisione frontale o scontro: quando i veicoli antagonisti hanno senso di marcia opposto e si sono urtati FRONTALMENTE o fra le rispettive parti anteriori; A cura di Elio Nebiolo, Già Ispettore Capo del Corpo di P.M. della Città di Torino, integrato da Rino Pagin. 13

16 collisione laterale: quando le direzioni di marcia sono perpendicolari o quasi, in modo che la collisione si verifica tra la parte anteriore di un veicolo e la fiancata a dell'altro; tamponamento o urto da tergo: quando le traiettorie dei veicoli hanno lo stesso senso di marcia e la collisione si verifica tra la parte posteriore del veicolo che precede e la parte anteriore del veicolo che segue. Queste le denominazioni più proprie quando le direzioni di marcia sono opposte, perpendicolari o nello stesso senso. Quando invece per effetto di sterzata tendente a divergere le traiettorie dei veicoli l urto avviene di striscio, cioè con angolature dissimili da quelle precedentemente descritte, si avranno lo scontro, la collisione laterale, il tamponamento "di striscio". investimento: nel caso di urto fra veicoli a quattro ruote e veicoli a due ruote; il termine generico di "investimento" (alle spalle, di fianco, di fronte) sarà usato a prescindere dalla dinamica, anche nel caso in cui fosse il veicolo a due ruote a collidere con l autoveicolo. Pure di investimento si tratterà, ovviamente, quando siano coinvolti nel sinistro pedoni o animali. Vi possono essere altri tipi di incidenti nei quali in genere è interessato un solo veicolo. Tali incidenti assumono la denominazione di: 14

17 sbandamento: quando si verifica quel fenomeno naturale cui va soggetto un veicolo che percorre una curva a velocità eccessiva, quando cioè il veicolo, per effetto della forza centrifuga, riceve una spinta verso l esterno della curva che ne provoca anche l uscita di strada. In questo caso il guidatore non riesce quasi mai a mantenere la padronanza del mezzo e perde la possibilità di effettuare quelle manovre di emergenza che lo aiuterebbero ad evitare il punto critico venutosi a determinare. ribaltamento: (quasi sempre conseguente allo sbandamento): quando il veicolo per effetto dello spostamento del suo baricentro esce dalle sue basi di appoggio. Entrambi i suddetti fenomeni accidentali possono essere originati da cause anche non dipendenti dalla volontà del guidatore, come lo scoppio improvviso di pneumatici, cedimento del suolo, urto ricevuto, ecc.. slittamento: quando avviene lo scivolamento laterale del veicolo in senso trasversale all asse stradale. pattinaggio: quando avviene lo scivolamento o slittamento in senso normale all asse stradale. Entrambi i fenomeni suddetti si verificano quando le forze contrarie che agiscono sul veicolo determinano una forza risultante superiore all aderenza. urto di ostacolo (fisso o mobile): quando il veicolo collide contro un ostacolo fisso esterno alla carreggiata, ovvero contro un oggetto posto sulla carreggiata. caduta da veicolo: quando si verifica la caduta di carico o di persona da un veicolo (nell ultimo caso, solitamente veicolo a due ruote). 15

18 2.3 Classificazione delle lesioni personali In base alle previsioni degli artt. e del Codice Penale, le lesioni si definiscono : lievissime lievi gravi gravissime mortali quando hanno durata non superiore a 0 giorni quando hanno durata compresa tra e 0 giorni. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se dal fatto deriva:. una malattia certamente o probabilmente insanabile;. la perdita di un senso;. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; quando provocano la morte della persona. Può verificarsi il caso che un medico non possa esprimere un giudizio sul probabile decorso della malattia: non sia cioè in grado di dire se il ferito vivrà o morirà. In questi casi il medico rilascia un referto di prognosi riservata e, finché la riserva non verrà sciolta, l incidente stradale dovrà essere considerato e trattato come "mortale". 2.4 Fasi del sinistro stradale Ogni sinistro stradale è costituito da tre fasi: a fase iniziale (o fase preparatoria), durante la quale si determinano le cause dell incidente; fase culminante (o centrale), coincidente con l istante dell urto; fase terminale (o di quiete), durante la quale i veicoli assumono la posizione di quiete dopo l urto. Tali fasi si susseguono in ordine di tempo nello spazio fisico chiamato "campo del sinistro", cioè nel luogo in cui l evento è maturato e si è compiuto. Gli aggettivi grave e gravissima sono consacrati dall art. C.P.; gli aggettivi lievissima, lieve e mortale non sono invece esplicitamente espressi, ma si desumono dal contesto degli artt. e C.P., e vengono correntemente impiegati. 16

19 La fase culminante coincide con l attimo dell urto, e si identifica anche come il "momento zero", dal quale momento, agli effetti della ricostruzione del sinistro, si misurano le altre due fasi. Andando a ritroso nel tempo e nello spazio sulle traiettorie degli antagonisti, si ripercorre in senso inverso la fase iniziale: più importante delle altre poiché attraverso l esame delle dinamiche è possibile stabilire le posizioni dei protagonisti in ogni momento del loro avvicinamento al campo del sinistro. Gli elementi più importanti da considerare, come determinanti l evento, sono: - la velocità; - la posizione dei veicoli al momento del reciproco avvistamento; - le manovre diversive (deviazioni, frenate, accelerazioni, ecc... ). L esame della dinamica della fase iniziale ha lo scopo di permettere pertanto la ricostruzione della posizione degli antagonisti al momento dell urto, nonché di stabilire quale fu il comportamento degli stessi, ai fini dell individuazione delle responsabilità. In ordine di tempo si considerano quindi: - la fase che precede l istante dell urto, di durata più o meno lunga (pochi secondi in genere) in relazione alle circostanze del fatto (iniziale); - la fase istantanea dell urto (culminante); - la fase successiva all urto che dura finché i veicoli coinvolti nel fatto non si sono fermati (terminale). Quando più soggetti hanno concorso al verificarsi dell evento si giunge in genere a stabilire che l azione di uno di questi ha costituito la causa iniziale. In tal caso, il protagonista o il veicolo predetto è definito perturbatore, in quanto è assai improbabile (anche se non impossibile) che più persone commettano contemporaneamente nello stesso spazio e nello stesso tempo violazioni alle norme della circolazione stradale, o che tengano una condotta imprudente. Perciò è sommamente importante riuscire e stabilire chi sia stato il turbatore iniziale che può avere indotto, con la sua azione illecita, imprudente o imperita, gli altri utenti stradali ad compiere manovre irregolari. 17

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