METTERSI IN PROPRIO PROFESSIONISTA CON SUCCESSO

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1 METTERSI IN PROPRIO PROFESSIONISTA CON SUCCESSO Consulenza fiscale e contributiva per professionisti, agenti e freelancer. Inizia con successo la tua professione. di Angela Amato Dottore Commercialista e Revisore Legale 2

2 Prefazione 4 Chi è il Libero professionista? 6 ASPETTO FISCALE 7 Regime semplificato (regime naturale) 8 Regime ordinario per opzione 9 Il Regime forfettario dal Hai scelto il regime forfettario. Devi comunicarlo? 16 Non hai scelto il regime forfettario anche se ne hai le caratteristiche. Cosa accade? Start-Up: le nuove attività 18 Cosa è previsto per le nuove attività iniziate nel 2015? 19 Il Forfettario: limite dei ricavi e agevolazioni fiscali 24 Regime dei minimi: come si applica dal I contribuenti minimi che hanno scelto questo regime prima del 2015 come dovranno comportarsi? Sei in regime dei minimi e vorresti valutare la convenienza del forfettario? ASPETTO PREVIDENZIALE PREFAZIONE I motivi che portano alla scelta di mettersi in proprio al giorno d oggi sono diversi. La crisi economica che non permette un veloce turn over lavorativo, la voglia di realizzare da soli una propria attività in cui ci si è specializzati, trasformare il proprio hobby in un lavoro remunerativo oppure esercitare la libera professione dopo anni di studio e pratica professionale. Vuoi intraprendere una tua attività ma non sai da dove partire? Questo e-book ti chiarirà le idee. Ti offro una consulenza fiscale e contributiva a costo zero che ti aiuterà a chiarire i numerosi dubbi che normalmente sorgono prima di iniziare una tua attività. In un unico manuale troverai ciò che ti serve perché ti aiuteremo a: Capire quale sia il regime fiscale che fa al caso tuo Chi può usufruire delle agevolazione Inps 39 potendo scegliere tra tre tipologie attualmente in vigore conoscere le novità del nuovo regime forfettario 2016 Gli artigiani e i commercianti che hanno avviato l attività nel 2015 col forfettario e scegliendo l Inps agevolata, come devono comportarsi? 41 sapere come i contribuenti minimi devono comportarsi dal 2016 e verificare la convenienza nel passaggio al nuovo forfettario del 2016 Come si determina la base imponibile previdenziale? 42 conoscere le agevolazioni contributive Inps che garantisce il nuovo regime forfettario

3 leggere tanti esempi pratici che ti faranno cogliere con semplicità la normativa fiscale ed il costo annuale dell'attività autonoma Questo è solo uno dei primi steps da affrontare durante il tuo lungo percorso da autonomo e che ti farà percepire la consulenza fiscale e contributiva competente, elargita da Commercialisti iscritti all Albo, come un solido aiuto per intraprendere un lungo percorso fatto di successi. Un consiglio: affidati sempre a Professionisti esperti che sappiano applicare la normativa con un approccio specifico che fa al caso tuo e tralascia la consulenza fai da te o low cost che potrebbe portarti solo molta confusione e richieste fiscali future ben più esose. Con questo e-book percorreremo insieme gli adempimenti dettati da fisco (Agenzia delle Entrate) e previdenza (Inps e Inail) necessari per il corretto avvio di un attività autonoma e delle differenze relative al settore in cui si intende operare. Sei hai già intrapreso la tua attività, il manuale potrà spiegarti l'evoluzione della normativa, comprenderla con semplici casi pratici e capire quali scelte fare e come farle. Cominciamo! 5 Chi è il Libero professionista? Il libero professionista, dopo uno specifico percorso di studi acquisisce una professionalità e la pone al servizio dei propri clienti sotto forma di prestazioni professionali senza porre in essere con essi rapporti di lavoro subordinato. Il libero professionista è un lavoratore autonomo dotato di partita IVA che esercita una professione intellettuale. Esistono delle professioni che per essere esercitate necessitano dell'iscrizione in specifici albi professionali (per esempio Dottori Commercialisti, i Consulenti del Lavoro, gli Architetti ecc.) a cui si può accedere dopo il conseguimento di una laurea, del compimento della pratica professionale ed il superamento di un Esame di Stato. Il lavoratore autonomo o Freelancer è un soggetto che effettua un'attività assimilabile a quella del libero professionista, non essendo però qualificato come tale. Il termine è impiegato spesso in generale, indipendentemente dal settore specifico di attività. Il primo passo da fare verso il tuo nuovo lavoro è l'apertura della partita iva entro 30 giorni dall'inizio attività. Operazione di per sé semplice da poter fare anche da soli ma il mio consiglio è quello di farti assistere da un Commercialista che ti assisterà nella scelta del regime fiscale su misura per la tua attività valutandone i pro ed i 6

4 contro, per poi completare anche le altre comunicazioni necessarie. Di quali comunicazioni sto parlando? Eccoti una semplice tabella riepilogativa: Agenzia delle Entrate Apertura della partita iva Inps Iscrizione alla gestione separata Inps oppure Cassa Previdenziale dell Ordine di appartenenza (Cassa dei dottori Cassa di previdenza commercialisti, Cassa Geometri, Cassa Ingegneri e architetti, ecc) Se hai l intenzione di assumere dei Inail dipendenti Queste comunicazioni devono pervenire agli Enti entro 30 giorni dall inizio della tua attività tramite un unica comunicazione telematica. ASPETTO FISCALE I regimi contabili che da lavoratore autonomo potrai scegliere ad oggi sono tre: 1) il regime semplificato 2) il regime ordinario 7 2) il regime forfettario valido dal Il precedente regime agevolato dei Minimi è stato inglobato dal nuovo regime forfettario. Quali sono le differenze tra questi regimi fiscali? Regime semplificato (regime naturale) Per tutti i professionisti, agenti e freelancer è previsto come regime fiscale naturale quello della contabilità semplificata. Per i professionisti in contabilità semplificata sono obbligatorie le seguenti scritture: - registri degli incassi e dei pagamenti - registri Iva - libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. I requisiti e gli obblighi del regime semplificato sono i seguenti: compensi o valore dei beni strumentali o spese per dipendenti senza alcun limite di ammontare; assoggettamento iva (quindi liquidazione trimestrale o mensile) pagamento acconto iva entro fine anno, comunicazione Iva annuale) emissione delle fatture con il calcolo della ritenuta di acconto; tenuta della contabilità semplificata (oppure in opzione si può scegliere la contabilità ordinaria) 8

5 invio Telematico Dichiarazione dei Redditi (Unico) studi di settore Regime ordinario per opzione I professionisti, agenti e freelancer, indipendentemente dal volume d'affari conseguito nell anno precedente, potranno scegliere di adottare la contabilità ordinaria per opzione. L opzione ha una durata annuale ed è esercitata tramite il comportamento concreto che si manifesta attraverso la redazione dei registri obbligatori previsti per i professionisti in contabilità ordinaria. L opzione poi verrà formalizzata mediante apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate. Anche per i professionisti in contabilità ordinaria il reddito è altresì determinato sempre secondo il principio di cassa. I registri obbligatori che i professionisti dovranno redigere in contabilità ordinaria sono: - registro cronologico - registri Iva - libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. I requisiti e gli obblighi del regime ordinario per opzione sono i seguenti: compensi o valore dei beni strumentali o spese per dipendenti senza alcun limite di ammontare tenuta dei registri obbligatori assoggettamento iva (quindi liquidazione trimestrale o mensile) pagamento acconto iva entro fine anno, comunicazione Iva annuale) emissione delle fatture con il calcolo della ritenuta di acconto tenuta della contabilità ordinaria invio Telematico Dichiarazione dei Redditi (Unico) studi di settore Il Regime forfettario dal 2016 La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, il Regime Forfettario, destinato a sostituire i precedenti regimi agevolati previsti per soggetti di minori dimensioni. Difatti, il Forfettario è rimasto l unico regime agevolato che è possibile scegliere per opzione e che dal 2016 ingloberà anche il c.d. regime dei minimi. Le agevolazioni fiscali e previdenziali del regime forfettario dal 2016, sono le seguenti: diritto a fruire di una tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), che sostituisce Irap, Irpef e addizionali, sul un reddito calcolato forfettariamente; dal sesto anno in poi la tassazione sarà del 15%; 9 10

6 riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti per artigiani e commercianti; non soggezione agli Studi di Settore; nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture, certificare i corrispettivi e conservarli; sulle fatture non andrà addebitata l Iva, estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i euro non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese Questo regime fiscale può essere utilizzato da coloro che vogliano avviare ex novo un attività autonoma ma può essere adottato anche da chi già svolge attività di impresa, arte o professione. In entrambi i casi, per poter utilizzare il regime forfettario, nell anno solare precedente si devono possedere una serie di requisiti di seguito elencati: compensi annui dell attività non superiori a un determinato limite (vedi tabella Tipologia di attività ) 11 massimo euro di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori; costo complessivo dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20 mila euro; dal 2016: estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i euro (mentre nel 2015 i redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono superare quelli professionali, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei due tipi di reddito non supera i euro). Le fattispecie di esclusione dal regime forfettario valgono per i soggetti che: si avvalgono dei regimi speciali iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti nello Stato Italiano, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 12

7 i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del DL 331/93, convertito in L. n. 427/93; gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni (art. 5 del TUIR) ovvero a SRL in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR). Dal 2016 le nuove soglie di ricavi o compensi, stabilite per legge, divise per attività sono quelle esposte nella tabella seguente. Limite dei Limite dei Tipologia di attività Ricavi Ricavi Redditività Commercio (al dettaglio e % all ingrosso) Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti % e bevande Commercio ambulante non % alimentare Costruzioni e attività immobiliari % 13 Intermediari del commercio % Servizi di alloggio e di ristorazione % Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, % servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche % Industrie alimentari e delle % bevande Ti faccio un breve riassunto. - Se vuoi avviare una nuova attività da autonomo e vuoi usufruire del regime fiscale forfettario, dovrai rispettare le caratteristiche elencate in precedenza già nel tuo primo anno di attività; - Se sei già un autonomo e vorresti iniziare ad usufruire del regime fiscale forfettario perché più conveniente rispetto a quello optato, allora le caratteristiche che ti ho appena elencato dovranno essere state rispettate durante l anno d imposta precedente. Un libero professionista nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo ricavi per Per i professionisti il precedente limite dei ricavi era pari a mentre a seguito della nuova Stabilità 2016 il nuovo limite diventa Al il libero professionista verificherà di non aver 14

8 superato i limiti vigenti al prendendo in esame il periodo d imposta Il limite in vigore al corrisponde a ed il libero professionista avendo conseguito nel 2015 ricavi per può rimanere nel regime agevolato anche nel Il regime forfettario, così come il vecchio regime dei minimi, è un regime naturale qualora il lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1 gennaio, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. Conseguentemente il professionista che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare ad operare in tale regime senza alcuna comunicazione. È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l aliquota del 15 per cento. Hai scelto il regime forfettario. Devi comunicarlo? Per coloro che iniziano un attività ex novo e che rispettano i requisiti previsti dalla normativa per poter usufruire del regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività cioè con l apertura della partita iva. Tuttavia la mancata indicazione dell'utilizzo del regime nel suddetto modello AA9/11 non ti preclude l'applicazione dello stesso poiché va comunque considerato il comportamento concludente effettivamente tenuto cioè assumere un comportamento "fiscale" in linea con le prescrizioni del regime (ad esempio, non addebitando l'iva sulle fatture emesse e non detraendo quella sugli acquisti). I soggetti che hanno i presupposti per utilizzare il nuovo regime, ma non intendono fruirne, devono invece esercitare l'opzione per l'applicazione dell'iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Se sei un professionista/autonomo già in attività col regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario: non sei tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza dei requisiti il regime opera come regime naturale; devi adottare dall inizio dell anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per i forfettari

9 Non hai scelto il regime forfettario anche se ne hai le caratteristiche. Cosa accade? Coloro i quali siano in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfettario ma che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Fai attenzione: nella Legge di Stabilità 2015 l opzione per l ordinario avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino alla revoca! 2014 Ordinario 2014 Ordinario 2015 Ordinario perché non hai i 2015 Ordinario per opzione requisiti per l accesso al forfettario 2016 Cambio al Forfettario se hai i requisiti di accesso 2016 Ordinario perché l opzione è valida per tre anni Un libero professionista operava in regime ordinario nel 2014 e ha conseguito ricavi per euro Al non ha potuto accedere al regime forfettario in quanto non risultava soddisfatto il requisito del limite dei ricavi di Nel 2015 ha conseguito ancora euro di ricavi. Nel 2016 potrà accedere al regime forfettario in quanto il requisito dei ricavi è soddisfatto. Un libero professionista operava il regime ordinario nel 2014 e ha conseguito ricavi per euro Al presentava tutti i requisiti richiesti ma non è transitato al regime forfettario in quanto ha optato per quello ordinario. Nel 2015 ha conseguito ancora euro di ricavi. Nel 2016 non potrà accedere al regime forfettario in quanto l opzione per l ordinario effettuata nel 2015 è valida per tre anni. Start-Up: le nuove attività Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario e che intraprendono un attività nuova, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi (equivale ad applicare l aliquota del 10%)

10 Sulla base della nuova Legge di Stabilità 2016 si applicherà, invece, l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. Cosa è previsto per le nuove attività iniziate nel 2015? I contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di 1/3 del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al Al contrario il contribuente che nel 2015 ha optato per il regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l aliquota piena del 15%. L attività è considerata nuova, analogamente a quanto previsto per l adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni: 1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare. Detto periodo temporale va individuato con riguardo alla data, e non al periodo d imposta, a partire dalla quale si intende accedere al regime in esame. Il Sig. Rossi ha cessato un attività di consulente in data 31 novembre Qualora il Sig. Rossi intraprenda una nuova attività dal 1 dicembre 2015, a tale data sono decorsi tre anni, determinati in base al giorno di cessazione 19 dell attività precedente. Il contribuente può usufruire del nuovo regime dei forfettari. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l adozione del regime agevolato. Bisogna far riferimento all effettivo esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Se sei stato socio accomandante di S.a.s. o socio di S.r.l., potrai ugualmente usufruire del regime agevolato e quindi della riduzione della tassazione al 5% purché tu non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all interno della società. Devi aver conferito soltanto il capitale. Anche l associato in partecipazione di solo lavoro potrà accedere al nuovo regime posto che il relativo reddito non è qualificabile attività artistica o professionale. Un soggetto che apre per la prima volta la partita IVA, può avvalersi del citato regime fiscale agevolato, anche nel caso in cui abbia precedentemente svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale. La circostanza di aver svolto nell anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l accesso al regime in quanto le stesse costituiscono Redditi Diversi e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. 20

11 2. l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione. È fatto salvo il caso in cui l attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l accesso al regime. La mera prosecuzione è quella che presenta il carattere della novità esclusivamente sotto il profilo formale, essendo invece svolta sul piano sostanziale utilizzando gli stessi beni dell attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti. La verifica del carattere di novità dell attività esercitata va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Esempio pratico È il caso di un dipendente di un impresa di autotrasporti che intraprende la stessa attività, utilizzando lo stesso mezzo e continuando a servire la stessa clientela. L identico contenuto economico della nuova attività ed anche l utilizzo degli stessi mezzi presentano una situazione di mera prosecuzione. Caso opposto è quello del dipendente di un impresa edile in qualità di manovale, che intende avviare l attività di costruzione edile con i propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell ex datore di lavoro). Questa potrà essere considerata una nuova attività e beneficiare della riduzione del reddito. In presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, la verifica della mera prosecuzione va effettuata solamente se il contratto si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l inizio della nuova attività. Viceversa, non sussiste alcuna preclusione all accesso al nuovo regime. La verifica della mera prosecuzione va sempre effettuata anche in presenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o co.co.co. che si siano protratti per più di metà del triennio precedente. In tal caso va sempre verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze differenti, non è mai ravvisabile la mera prosecuzione. Il Sig. Rossi svolge l attività di contabile part-time a tempo 21 22

12 indeterminato in qualità di lavoratore dipendente. Lo stesso intende intraprendere l attività di musicista. In tal caso non si ravvisa la mera prosecuzione. Diversamente, se la precedente attività e la nuova attività sono svolte nello stesso ambito professionale e con riguardo al medesimo mercato di riferimento, l accesso al nuovo regime non è ammesso. Il Sig. Rossi svolge l attività di consulente fiscale come dipendente di uno studio di commercialisti. La stessa intende avviare un proprio studio di consulenza fiscale. Se l utenza è analoga a quella relativa all attività svolta come lavoratore dipendente ed i clienti sono i medesimi in precedenza assistiti nell ambito dell attività di lavoro dipendente, si ravvisa la mera prosecuzione. In determinati casi, ai fini dell accesso al regime in esame, non è richiesta la verifica del requisito della mancanza di mera prosecuzione di una precedente attività. I casi di cui si parla sono i seguenti: il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di un attività professionale le attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (pratica obbligatoria in alcuni settori dell artigianato); il praticante avvocato che svolge tale attività con partita IVA anziché in qualità di co.co.co., può possibile usufruire del regime forfettario con riduzione già al momento dell apertura della partita IVA e non dopo il superamento dell esame di abilitazione; il contribuente che ha svolto, in precedenza, prestazioni occasionali. Non ricorre l ipotesi di mera prosecuzione nel caso in cui un soggetto abbia prestato il proprio lavoro come collaboratore di impresa familiare. Difatti il collaboratore è soggetto diverso dal titolare dell impresa stessa che rimane l unico obbligato al versamento dell imposta sostitutiva. 3. qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. Il Forfettario: limite dei ricavi e agevolazioni fiscali Il Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfettario, prevede una determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; il reddito, così determinato, è assoggettato 23 24

13 ad un imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 15%; non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese. Per la Legge di Stabilità 2015, ai fini del computo dell ammontare dei ricavi/compensi, non assumono rilevanza quelli connessi all eventuale adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Rileva, pertanto, solamente l ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle scritture contabili. Dall anno in cui si applica il nuovo regime forfettario, ai fini della verifica del superamento del limite di ricavi è necessario utilizzare il criterio di cassa, in quanto diventa rilevante l ammontare dei ricavi percepiti. Il legislatore, nell individuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle dimensioni dell attività svolta dal contribuente, per consentire l accesso al regime forfettario solo a realtà economiche di piccole dimensioni. Per i lavoratori autonomi non si pone alcun problema, in quanto sia per il periodo precedente l ingresso al nuovo regime, sia per i periodi successivi, assumono rilevanza i compensi percepiti valutati secondo il principio di cassa. Si precisa che i ricavi di competenza dell anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario. In caso di esercizio dell attività per periodi inferiori all anno, i ricavi conseguiti e/o i compensi percepiti vanno ragguagliati ad anno. Tale situazione interessa principalmente i contribuenti che hanno iniziato l attività in corso d anno ed intendono adottare nel periodo d imposta successivo il nuovo regime. Un consulente in materia di sicurezza ha iniziato la sua attività in data 15 ottobre 2015 ed ha percepito compensi per un importo pari a 5.000,00. Considerato che tali compensi, ragguagliati ad anno, sono pari a ,00 ( 5.000,00 x 365/77), nel 2016 il contribuente può accedere al regime forfettario, poiché non ha superato la soglia ( ) relativa alla sua attività economica. Un professionista esercente l attività di avvocato ha iniziato l attività il Per il superamento del limite dei compensi, il soggetto deve ragguagliare ad anno ,00 euro. Considerando che i giorni di esercizio dell attività nel 2016 sono stati 275 (dall al ), il limite dei compensi va così determinato: (30.000,00 275)/366 = ,98 euro

14 Pertanto, il contribuente, per poter confermare l accesso al regime anche dal 2017, deve verificare di non aver conseguito, nel 2016, compensi superiori a ,98 euro. In caso si svolgano più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Rappresentante di commercio di materiale elettrico, in presenza o meno di una seconda attività di vendita all ingrosso degli stessi prodotti. Agente di commercio soglia Commercio all ingrosso soglia Ricavi nel 2015 da agente di commercio: La soglia di riferimento è quella relativa agli intermediari del commercio ( ); pertanto il contribuente non può accedere al regime forfettario. Ricavi nel 2015 derivanti dal commercio all ingrosso prevalenti rispetto a quelli conseguiti come rappresentante di commercio: 1) da provvigioni ) da attività di commercio Totale La soglia di riferimento è quella relativa al commercio all ingrosso di perché più alta. Pertanto il contribuente potrà accedere al regime forfettario. In relazione all Iva sia in fase di accesso al regime a forfait sia durante il periodo di applicazione il rispetto del limite va verificato al netto dell imposta sul valore aggiunto anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione. Non vi è alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfettario, per cui lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle cause di esclusione. In tal caso, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. Anche l'accertamento divenuto definitivo che constati la perdita di uno o più requisiti, oppure il verificarsi di una causa di esclusione determina la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo. Pur mancando specifici chiarimenti sul punto è da interpretare che l'eventuale fuoriuscita dal regime forfettario (volontaria o obbligata per perdita dei requisiti) non impedisca di avvalersi nuovamente del regime (analogamente al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile), quando sono venute meno le cause impeditive. Il regime agevolato in esame viene determinato forfettizzando il reddito imponibile, calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi 27 28

15 percepiti nel periodo d'imposta secondo i coefficienti di redditività riportati nella tabella presente più sopra. Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi. Si applica il principio di cassa per cui rilevano, solo i ricavi o compensi che hanno avuto manifestazione numeraria nel periodo soggetto al regime agevolato. Per la determinazione del reddito, l'applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo. Un monitoraggio delle spese sostenute deve comunque essere effettuato, poiché le stese devono comunque essere conservate per verificare l'eventuale superamento dei limiti per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario: spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori ad 5.000,00; beni strumentali non superiori ad ,00 euro, al lordo degli ammortamenti (dato di stock). I contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico (art. 12 del TUIR) sono deducibili dal reddito forfettario. 29 In aggiunta va detto che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, sono recuperabili secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Sul reddito imponibile determinato a forfait secondo i coefficienti indicati si applica un'imposta sostitutiva dell'irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'irap pari al 15%, o del 5% per le start up per i primi cinque anni di attività. In ipotesi di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore I ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione (da inserire in fattura) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. In pratica come ormai noto in fattura si dovrà indicare il riferimento alla Legge 190/2014 a seguito della quale per l appunto il contribuente è autorizzato a non subire la ritenuta d acconto da parte del sostituto. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 30

16 Ai fini delle imposte indirette i contribuenti che optano per il regime agevolato non debbono addebitare l Iva sulle cessioni o prestazioni di servizi; al contempo non possono detrarre l Iva sugli acquisti Il reddito di cui al regime forfettario in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente (non fa cumulo). Inoltre il reddito dell'attività soggetta al regime forfettario: rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 co. 2 del TUIR; non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, come sopra esaminato, sono deducibili dal reddito determinato a forfait. Gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR (salvo quanto è stato detto per i contributi previdenziali) e per fruire delle detrazioni dall'irpef lorda di cui agli artt. 12 e 15 del TUIR (per carichi di famiglia e per oneri), il contribuente deve possedere redditi da assoggettare ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi), ulteriori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva. 31 L'utilizzo del regime forfettario consente di beneficiare di determinate semplificazioni. La prima semplificazione concerne l esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Per espressa previsione dell'art. 1 co. 69 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt ) del D.P.R. 600/73 sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e sulle provvigioni. In dichiarazione dei redditi sono però tenuti, ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Vi è inoltre l esonero dall'applicazione di studi di settore e parametri contabili, nonché dallo spesometro e dal modello black list. Regime dei minimi: come si applica dal 2016 Dal 2016 il regime forfettario resterà l unico regime fiscale agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l aliquota del 5% per i primi 5 anni. Non è prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del 32

17 regime dei minimi. Si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza, compreso il prolungamento fino al 35 anno di età. Secondo la vecchia previsione dettata dalla Legge di Stabilità 2015, per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso e le fattispecie di esclusione per il regime forfettario e che intraprendono un attività nuova, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi (equivale ad applicare l aliquota del 10%). Sulla base della nuova Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece, l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. Per coloro i quali abbiano intrapreso una nuova attività nel 2015 in regime forfettario avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito, qualora volessero passare al nuovo regime forfettario, possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al La Legge di Stabilità 2016 ripropone la disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche 33 negli anni successivi, applicando, però, l aliquota del 15 per cento. Nel 2015 è stata sancita l abrogazione dei regimi di favore precedenti (regime fiscale di vantaggio (c.d. dei minimi) nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (c.d. ex minimi)). Per le attività già intraprese al 31/12/2014 fruendo del regime dei minimi sono state, però, salvaguardate. Questi contribuenti minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. In sede di conversione del c.d. Milleproroghe è stata poi introdotta, la proroga del regime dei minimi consentendone la relativa scelta nel corso dell anno I contribuenti minimi che hanno scelto questo regime prima del 2015 come dovranno comportarsi? I contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime possono continuare a fruirne fino alla scadenza del quinquennio e al compimento del 35 anno di età (si beneficia dell agevolazione per l intero anno e non fino al compimento dei 35 anni). I soggetti che cessano di applicare il regime agevolato non possono più avvalersene, 34

18 anche se tornano in possesso dei requisiti entro il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età. Alla naturale scadenza del regime agevolato: i contribuenti minimi (5 anno o 35 anno di età); i forfettari start up (termine del quinquennio); potranno: - passare, al regime forfettario, applicando l ordinaria aliquota del 15%, senza limiti di tempo, qualora continuino a sussistere i relativi presupposti; - optare per il regime ordinario. I professionisti/autonomi che cessano di applicare il regime agevolato (per opzione o per mancato rispetto dei requisiti) non possono più avvalersene, anche se nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età, tornino in possesso dei requisiti. Un soggetto inizia l attività nel 2012 aderendo al regime dei minimi. In questo caso, il quinquennio potenzialmente agevolabile si conclude con il 2016 (quarto anno successivo al periodo d imposta di inizio attività). Nel corso del 2014 il soggetto percepisce ricavi per , superando il limite previsto dalla norma ( ); di conseguenza esce dal regime a partire dall anno successivo (2015). Anche se, per ipotesi, nel 2015 i ricavi scendessero a (inferiori al limite previsto), il contribuente non può rientrare nel regime agevolato dall anno Sei in regime dei minimi e vorresti valutare la convenienza del forfettario? Per quanto riguarda i calcoli di convenienza legati all ingresso nel nuovo regime forfettario, per i professionisti/autonomi che intraprendono una nuova attività in assenza di elevati costi presenti in contabilità, la cui mancata detrazione dell Iva potrebbe effettivamente rappresentare un problema, il regime a forfait si fa di gran lunga preferire. In questi casi il beneficio rappresentato dall aliquota fiscale al 5% è di gran lunga superiore rispetto a tutti gli altri possibili vantaggi riscontrabili negli altri regimi contabili ordinari. Per i professionisti/autonomi già in attività il nuovo regime è tanto più vantaggioso quanto più si è vicini alla nuova soglia dei ricavi Anche qui fa la differenza la struttura dei costi, per cui il regime diventa sempre più favorevole al diminuire delle spese, la cui mancata detrazione Iva, come già detto potrebbe effettivamente rappresentare un problema. Il tutto senza dimenticare che il 35 36

19 forfettario comporta anche una serie di opportunità in termini di minori adempimenti, con notevoli risparmi sotto il profilo amministrativo poiché non si presentano, né la dichiarazione Iva, né gli studi di settore e si è esonerati anche da comunicazioni, come tra l altro, spesometro e black list, con l ulteriore vantaggio di eliminare alla radice la problematica legata all assoggettabilità o meno all Irap che per il regime forfettario viene esclusa per norma. Il regime dei minimi e il regime forfettario presentano caratteristiche abbastanza simili. La grossa differenza è data dalla determinazione di un reddito forfettario oppure analitico. Considerato che la percentuale di costi forfettariamente riconosciuta è variabile in relazione all attività economica, per ciascuna posizione va verificata l incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfettaria. È chiaro che, per chi ha molti costi ed un attività quasi in perdita, sarà più conveniente il regime dei minimi, per cui il reddito è ricavi meno costi ; al contrario, per chi ha poche spese può essere più utile il forfettario, con un coefficiente che decurta il reddito, a prescindere dai costi effettivi. Per gli artigiani e commercianti sarà poi necessario tenere contro anche dell onere contributivo ridotto del 35%. Di seguito presentiamo degli esempi pratici. 37 1) Libero professionista (78% forfait) che ipotizza la seguente situazione per il 2016: compensi ; spese 3.000; contributi previdenziali Dal confronto emerge che: reddito lavoro autonomo : minimi ( ); regime forfettario start up ( x 78% ). Imposta sostitutiva: minimi 5% 250; regime forfettario start up 5% 290. Per il contribuente risulta più conveniente il regime dei minimi. 2) Attività piccolo imprenditore coefficiente redditività 67% Situazione per il 2016: Ricavi Costi Altri redditi 0 Contributi previdenziali Contributi previdenziali regime agevolato Regime forfettario: Base imponibile ( x 67% 2.275) Imposta sostitutiva 5% di = 422,25 38

20 Contributi previdenziali Regime dei minimi: Base imponibile ( ) Imposta sostitutiva 5% di = 475 Contributi previdenziali In questo secondo esempio il carico fiscale ed il carico contributivo risulta più elevato con l applicazione del regime dei minimi. ASPETTO PREVIDENZIALE Gli Oneri Previdenziali variano a seconda che esista o meno una Cassa di Previdenza Specifica. Nel caso in cui esista la Cassa Previdenziale, il professionista è assoggettato alla contribuzione prevista da quest'ultima. Nella seconda ipotesi, invece, si applica la contribuzione previdenziale prevista dalla Gestione Separata Inps. E' previsto anche un caso intermedio in cui il Professionista svolga sia lavoro autonomo sia lavoro dipendente. Chi può usufruire delle agevolazione Inps Ebbene si, la Legge di Stabilità 2015, insieme al regime forfettario ha introdotto una misura agevolativa anche in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento Inps artigiani e commercianti. Questo significa che ai soli contribuenti esercenti attività d impresa che hanno optato il regime forfettario, dal possono usufruire di un agevolazione Inps che consiste nel non applicare il minimale contributivo. Il resto dei lavoratori autonomi, professionisti, agenti e freelancer non rientrano in tale sgravio contributivo. Il regime fiscale agevolato, nella precedente versione, consentiva ad artigiani e commercianti di determinare, opzionalmente, i contributi previdenziali in relazione al reddito effettivamente dichiarato. In sostanza vi era la possibilità, di non versare la cosiddetta quota fissa per intero, ma al contrario era possibile commisurarla al reddito effettivo dichiarato dal contribuente. In conseguenza di ciò contribuenti che avevano optato per questo regime non effettuavano i versamenti dei contributi alle canoniche scadenze trimestrali in corso d anno, bensì solo in acconto e a saldo, in relazione ai termini previsti per la dichiarazione dei redditi. In questo modo però il contribuente maturava un montante contributivo inferiore al minimale annuo previsto che pertanto era destinato a essere ridotto, proporzionalmente in base alla somma effettivamente versata. Con la Legge di Stabilità 2016, questa agevolazione è stata cambiata e si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività fissate per legge, la contribuzione minimale dovuta ai fini 40

21 previdenziali sia ridotta del 35 per cento. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente. Pertanto, a partire dal 2016 gli artigiani e i commercianti in regime forfettario che volessero usufruire del regime Inps agevolato torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d anno alle normali scadenze trimestrali nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento. Gli artigiani e i commercianti che hanno avviato l attività nel 2015 col forfettario e scegliendo l Inps agevolata, come devono comportarsi? Al riguardo dovrà essere chiarito se i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per la contribuzione inps ridotta, versione Stabilità 2015, siano automaticamente attratti dalle nuove modalità di versamento oppure se si debba in qualche modo confermare l opzione. Si aspettano le istruzioni da parte dell Inps. Al di fuori della misura agevolativa, ciascun lavoratore autonomo osserva le disposizioni previste dalla legge in via ordinaria e pertanto è tenuto a versare i contributi: alle gestione INPS dei commercianti o degli artigiani, in relazione alla categoria di appartenenza; alle gestione separata INPS, se si tratta di un lavoratore autonomo privo di altra copertura previdenziale; alla cassa di previdenza di categoria, secondo le specifiche disposizioni individuate da ciascuna cassa di previdenza. Come si determina la base imponibile previdenziale? Il reddito da considerare ai fini della determinazione della base imponibile contributiva deve essere assunto al lordo dei contributi dedotti nel periodo d imposta. Difatti è la medesima base di calcolo assunta dai contribuenti minimi. Un programmatore (professionista senza cassa) inizia l attività nel 2015 in regime forfettario. L aliquota contributiva prevista per tale anno (Gestione Separata INPS) è pari a 27,72%. Nel 2015 presenta un reddito di lavoro autonomo, determinato forfettariamente, pari a I contributi previdenziali relativi all anno 2015, da versare nel 2016, risultano pari a ( x 27,72%). Per l anno 2016 l aliquota prevista è pari al 28,72%; nel 2016 il contribuente presenta la seguente situazione: base imp. contributiva ,00 contributi previd. versati 2.772,00 reddito di lav. autonomo forfetario 7.928,00 I contributi previdenziali per il 2016 risultano pari a 3.159,20 ( x 28,72%)

22 Bene Ti ho spiegato cosa fare per iniziare la tua professione ed approfondito ogni aspetto normativo fiscale e contributivo. La decisione finale è nelle tue mani. Inizia bene e punta al successo! Se pensi che la nostra consulenza ti possa aiutare in questo percorso di crescita, contattaci collegandoti su Noi ti diamo degli ottimi motivi per garantirti una solida professionalità in campo fiscale e tributario anche on line. Leggi anche il nostro articolo e capirai il perché. Dal 2016 inizia la tua attività! Istruttore di golf, consulente, avvocato, architetto, personal trainer, pittore, ingegnere, medico, formatore, web designer, agente di commercio, procacciatore d'affari... L AUTORE Sono Angela Amato, mi sono laureata in Management Aziendale Internazionale e, superato l esame di abilitazione, sono divenuta Dottore Commercialista con Studio a Siracusa. Sono focalizzata sulla consulenza aziendale per professionisti, autonomi, freelance e commercio online. Il sito Ilcommercialistasulweb.it è il riferimento di quanti vogliono avere un servizio di consulenza competente, professionale ed al passo coi tempi con articoli che riportano aggiornamenti normativi su lavoro, fisco e tributi. INFO COPYRIGHT Il copyright di questo e-book appartiene all autore, che è l unico responsabile del contenuto. Il testo si può stampare, riprenderne alcune purché ci sia un link al sito dell e-book e che si riporti il nome dell autore. Non si possono commercializzare i contenuti in alcun modo

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