BOZZA DI LETTERA DI INCARICO
|
|
- Niccolina Cristina Pesce
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BOZZA DI LETTERA DI INCARICO In relazione alle intese intercorse, Vi confermiamo, con la presente, l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione, per nostro conto, di contratti di vendita dei prodotti specificati in dettaglio nel successivo punto 1. Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato ma unicamente un rapporto di agenzia, che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art e segg.), dalle clausole di seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di incarico, dalle disposizioni dell'accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale 20 marzo 2002 e sue successive modifiche e variazioni. 1) Oggetto e zona E' Vostro compito quello di promuovere per nostro conto contratti di vendita dei seguenti prodotti.. L'elenco dei prodotti sopra riportato potrà essere da noi ridotto o ampliato, in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze della nostra organizzazione ed alle condizioni del mercato. La Vostra attività dovrà essere esplicata nella zona di seguito specificata. [Eventuale clausola per clienti "direzionali" : "Non rientrano nelle Vostre competenze i clienti di cui all'elenco allegato, che ci riserviamo di seguire direttamente".] [Eventuale clausola per clienti ubicati in più zone : "Nel caso di clienti con pluralità di sedi, si avrà riguardo alla località dove si trova l'ufficio acquisiti del cliente".] I limiti di detta zona potranno essere da noi variati, in qualunque momento, secondo le modalità di cui all'art. 2 del vigente a.e.c. Non potrete svolgere la Vostra attività al di fuori dei limiti della zona assegnatavi; per gli ordini assunti oltre detti limiti non saremo tenuti a corrispondervi alcuna provvigione. 2) Svolgimento dell'incarico Il presente incarico ha carattere strettamente personale: non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il nostro consenso. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza, essendo Voi libero di organizzare la Vostra attività in piena autonomia e nei modi che riterrete più opportuni. La nostra ditta resta, pertanto, estranea ai rapporti di qualunque natura che porrete in essere con terzi.
2 2 Potrete avvalervi dell'opera di subagenti o di sostituti solo previa nostra espressa autorizzazione restando, comunque, inteso che saranno a Vostro carico i compensi da corrispondere a detti subagenti o sostituti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato. 3) Esclusiva E' fatto obbligo esplicito di astenervi sia dall'assumere altri incarichi di vendita per prodotti similari o concorrenti di quelli elencati al precedente punto 1, sia dall'acquistare in proprio o per conto terzi, per rivenderli, i prodotti stessi. [Nel caso di esclusiva per una sola ditta (cd. "agente monomandatario"), la clausola può essere così formulata: "E' fatto obbligo esplicito di astenervi dall'assumere altri incarichi di vendita, anche da ditte non concorrenti"]. Nella zona a Voi assegnata non ci avvarremo dell'opera di altri agenti: resta, peraltro, inteso che potremo in detta zona procedere direttamente alla conclusione di contratti di vendita. [N.B. -Ove non si intenda conferire l'esclusiva, le clausole di di cui sopra andranno sostituite dalla seguente: "Il presente incarico è conferito senza vincolo di esclusiva. Pertanto, potremo avvalerci nella Vostra zona dell'opera di altri venditori o provvedere direttamente alle vendite, così come da parte Vostra siete libero di assumere incarichi per conto di altre aziende"]. 4) Obblighi dell'agente Vi impegnate espressamente a visitare con la dovuta frequenza la clientela e ad informare con regolarità la preponente sulle condizioni di mercato della Vostra zona e su ogni altro elemento utile per valutare la convenienza di singoli affari. In particolare, siete tenuti ad accertare la solvibilità dei clienti dei quali trasmettete gli ordini ed a fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari. In mancanza di comunicazioni, considereremo la Vostra proposta come espressione del Vostro parere favorevole. Nel reciproco interesse, almeno trimestralmente, invierete un rapporto sulla clientela, sulle tendenze del mercato e della concorrenza nella Vostra zona. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla Vostra volontà, non foste in grado di eseguire l'incarico, ne darete immediata notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che Vi impedisca di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, ne darete tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo. Qualora si verifichi una qualunque ragione di impedimento, sia temporanea, sia duratura, senza che ci abbiate informato, il contratto si considererà automaticamente
3 3 risolto per fatto e colpa Vostra, fermo restando il diritto della preponente al risarcimento del danno, ai sensi di quanto disposto dall'art c.c. Ci informerete inoltre, senza indugio, di ogni contestazione della clientela e, nel caso di mancato puntuale pagamento, presterete la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie. 5) Ordini Nell'assumere le commissioni della clientela dovrete attenervi alle istruzioni da noi impartite nonché ai prezzi di vendita contenuti nei nostri listini o segnalativi a parte per iscritto. Gli ordini debbono essere redatti chiaramente e contenere, oltre al Vostro nome, tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento nonché il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del cliente, da cui dovranno essere chiaramente sottoscritti per accettazione. Gli ordini debbono, in ogni caso, essere presi con la clausola "salvo approvazione della ditta": ci riserviamo, infatti, la facoltà di non accettare gli ordini la cui esecuzione, per ritardato arrivo degli stessi o per la loro imperfetta compilazione o per altri motivi, si rivelasse impossibile, onerosa o difficile. Ai sensi dell ultimo comma dell'art. 5 dell'a.e.c. 20 marzo 2002, le proposte d'ordine da Voi trasmesse e da noi non eseguite entro. mesi dal loro arrivo, si intendono rifiutate. [In alternativa: "Le proposte d'ordine da Voi trasmesse e da noi non rifiutate entro. mesi dal loro invio, si intendono accettate"]. Eventuali sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento possono da Voi essere concessi solo su nostra espressa autorizzazione. In caso contrario, essi resteranno a Vostro totale carico, salva ogni riserva per gli eventuali danni che dovessero derivare dal Vostro inadempimento. 6) Fatturazione e incassi La fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi. Non Vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto: gli incassi saranno curati direttamente da noi. Le somme che eccezionalmente fossero da Voi riscosse su nostra autorizzazione o che Vi dovessero pervenire, dovranno esserci rimesse, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro tre giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo. 7) Provvigioni A compenso dell'opera da Voi prestata, Vi sarà corrisposta una provvigione pari al % degli importi netti (oppure: al netto di abbuoni, premi, resi di merce, sconti e quant'altro sia in funzione di diminuzione dei prezzi di vendita) degli affari da Voi promossi
4 4 nella zona di Vostra competenza ed andati a buon fine. 1 Pertanto, ai sensi dell art. 1748, quarto comma, cod. civ., la provvigione Vi sarà riconosciuta dal momento del pagamento da parte del cliente della fornitura effettuata. La provvigione sarà liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture incassate nel trimestre stesso, al lordo delle trattenute e dei contributi posti a Vostro carico dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie. La somma risultante dalla liquidazione, detratto quanto eventualmente da Voi dovuto per qualsiasi titolo, Vi sarà inviata con il relativo conto, restando inteso che il conto stesso si considererà approvato se non verranno fatte contestazioni entro 30 giorni dal suo invio. A Vostra richiesta potranno esservi concessi, in costanza di rapporto, acconti mensili secondo uno dei due sistemi previsti nell'art. 7 dell'accordo economico collettivo. Non avrete comunque diritto ad anticipi nel caso in cui siate nostro debitore per altro titolo. 8) Inadempimento del terzo In casi particolari, potrà essere concordata la prestazione di apposita garanzia da parte Vostra per inadempimento del terzo, alle condizioni di cui all'art c.c. 9) Decorrenza e durata Il presente incarico decorre dal. e si intende costituito a tempo indeterminato. Il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini di preavviso e con le modalità di cui all art. 9 dell'a.e.c. 20 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni. Durante il periodo di preavviso siete tenuti a prestare la Vostra opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni. [Nel caso di contratto a tempo determinato, le clausole precedenti possono essere sostituite dalla seguente: "Il presente incarico decorre dal.. e durerà fino al. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti. mesi prima della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di uguale durata di quello iniziale (oppure: esso si intenderà a tempo indeterminato)] 1 La provvigione può essere stabilita anche in cifra: es. L. tot al Kg., alla bottiglia, al pezzo..
5 5 10) Clausola risolutiva espressa Il rapporto si intenderà automaticamente risolto in caso di gravi infrazioni alle clausole della presente lettera di incarico che non consentano la prosecuzione del rapporto; fra le infrazioni che giustificano il ricorso alla presente clausola si citano, solo a titolo esemplificativo, il trattenere somme riscosse per conto nostro, lo svolgimento diretto o indiretto di attività concorrente con quella da noi svolta, gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico. Con riferimento al precedente art. 4 (obblighi dell'agente), si conviene che sarà considerata grave violazione degli obblighi posti a carico dell'agente dal 1 comma dell'art c.c. il verificarsi di insolvenze da parte di clienti, che, per frequenza ed importanza risultino superiori al normale. In particolare, il verificarsi di insoluti in misura superiore al..% rispetto al volume complessivo degli ordini assunti dall'agente nell'anno solare di riferimento, ovvero attuati da un numero di clienti uguale o superiore al.% rispetto al numero complessivo dei clienti dell'anno solare di riferimento, sarà considerato giusta causa di recesso immediato. 11) Indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela In caso di risoluzione del rapporto, Vi sarà riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall'art del Codice Civile. L'importo complessivo di detta indennità sarà calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 dell'accordo economico collettivo del 20 marzo ) Restituzione documenti In caso di cessazione del rapporto siete tenuti a restituirci, senza indugi, oltre all'eventuale merce in Vostro possesso, i documenti che Vi sono stati affidati o comunque in Vostro possesso e relativi all'esecuzione del mandato (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario) nonché l'elenco aggiornato dei clienti, senza diritto alcuno di ritenzione o di far copie e/o fotocopie dei documenti stessi, fatta eccezione della documentazione che siete tenuti a conservare per legge e della quale Vi è comunque assolutamente vietato l'impiego a fini diversi da quelli di cui alle leggi in questione. 13) Controversie - Clausola compromissoria Ogni controversia sorta in relazione all'incarico di cui alla presente lettera, sarà rimessa per il tentativo di conciliazione sindacale alla Commissione paritetica costituita secondo i modi e le procedure di cui all'art. 19 dell'accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002.
6 6 14) Foro competente Qualora il tentativo di conciliazione previsto al punto precedente non riesca e la controversia venga rimessa all'autorità giudiziaria, si riconosce la competenza esclusiva del Foro di. (località sede della ditta), in relazione al luogo in cui il contratto si è perfezionato. 2 15) Clausole integrative Le disposizioni che precedono sono correlative ed inscindibile tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento; pertanto eventuali altri accordi precedenti tra noi esistenti debbono intendersi annullati. Resta inteso che qualora non ci valessimo di facoltà a noi riconosciute dalle clausole precedenti, tale nostro comportamento non dovrà essere interpretato come rinuncia per il futuro alle facoltà stesse. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente lettera, si fa rinvio alle norme dell'accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, stipulati in data 20 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile. ****************** Restiamo in attesa di ricevere l'unita copia della presente recante la Vostra firma per accettazione, da apporre sotto la seguente dichiarazione: Dichiaro di accettare le clausole di cui alla lettera di incarico sopra riportata; in particolare accetto espressamente le clausole di cui ai n. 8 (Inadempimento del terzo), 10 (clausola risolutiva espressa) e 13 (clausola compromissoria). 2 N.B. - La clausola può valere nel caso di rapporto da instaurarsi non con persone fisiche. Per le persone fisiche vale il foro di cui alla legge n. 128/1992.
7 7 *********** CLAUSOLE ALTERNATIVE O AGGIUNTIVE A. Conferimento della rappresentanza. Qualora si voglia conferire all'agente anche la rappresentanza della ditta e cioè autorizzarlo, oltre che a promuovere, anche a concludere in nome e per conto della ditta contratti di vendita dei prodotti oggetto del mandato, il primo periodo della premessa ed il primo comma del punto 1 della lettera vanno così modificati: Premessa: Punto 1: " In relazione alle intese intercorse Vi confermiamo con la presente l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione e di concludere in nome e per conto nostro contratti di vendita dei prodotti specificati in dettaglio al successivo punto "E' Vostro compito di promuovere nonché concludere in nome e per conto nostro contratti di vendita dei seguenti prodotti.. B. Deposito delle merci. Qualora si proceda anche alla costituzione presso l'agente di un deposito delle merci oggetto del mandato, occorrerà aggiungere al punto 1 la seguente clausola: "Secondo quanto convenuto, Vi impegnate a istituire un deposito per le merci di cui siete incaricati di promuovere la vendita. Di tali merci, che restano in ogni caso di nostra proprietà fino alla vendita, dovrete curare diligentemente la buona conservazione e la custodia, fino al loro ritiro da parte dell'acquirente o da parte nostra, a norma di quanto previsto dall'art del Codice Civile. Ai fini di quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovrete tenere per le merci da Voi detenute in deposito un apposito registro da cui dovrà risultare la data di entrata e quella di uscita delle merci stesse. Dovrete, inoltre, provvedere ad annotare, presso l'ufficio Iva competente, la presente lettera subito dopo l'avvenuta accettazione. Dell'avvenuta annotazione ci darete conferma onde consentirci di inviarvi le merci da tenere in deposito". C. Attività di incasso. Qualora si conferisca all'agente l'incarico continuativo di riscuotere, per conto della casa, con responsabilità per errore contabile, la seconda parte del punto 6 può essere così sostituita: Punto 6: "Siete autorizzati ad incassare le somme dovute dai clienti per le forniture effettuate in esecuzione degli affari conclusi nella Vostra zona (oppure: per tutte le forniture effettuate nella Vostra zona). Le somme comunque riscosse dovranno essere rimesse con la massima
8 8 sollecitudine ed, in ogni caso, entro tre giorni dalla riscossione. Non potrete trattenere per nessun motivo, né in tutto né in parte, dette somme salvo nostra esplicita autorizzazione scritta". "A compenso dell'incarico di riscuotere per conto nostro Vi sarà corrisposta una provvigione del.. % [eventualmente: degli incassi effettuati (oppure: degli importi netti degli affari ai quali si riferisce la riscossione")]. D. Rimborso spese. Qualora si intenda riconoscere all'agente un rimborso delle spese di agenzia o di deposito, occorre aggiungere, al punto 6, i seguenti commi: "Oltre alla provvigione, Vi è riconosciuto il rimborso delle seguenti spese (di agenzia e/o deposito), nella seguente misura. A tal fine ci presenterete, alla fine di ogni trimestre, apposite note spese debitamente documentate e da Voi sottoscritte. I relativi rimborsi saranno da noi effettuati, in via di massima, insieme al pagamento delle provvigioni relative al trimestre precedente". E. Provvigioni dopo la cessazione del rapporto. Ove si voglia regolare esplicitamente la fattispecie del riconoscimento delle provvigioni su affari eseguiti dopo la cessazione del rapporto di agenzia (art. 1748, 3 co., Cod. Civ.), può essere inserita una clausola del seguente tenore: " Potrà esservi riconosciuta la provvigione anche su affari eseguiti dopo la cessazione del rapporto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da Voi svolta. A tal fine, sarete tenuti, all'atto della cessazione del rapporto, a presentare una relazione dettagliata sulle trattative commerciali in corso con i clienti della Vostra zona, non concluse per l'intervenuto scioglimento del contratto d'agenzia. In tale relazione dovrete precisare: nominativo e sede del cliente; tipologia e quantità dei prodotti per i quali erano in corso le trattative; prezzi e termini di consegna. Qualora, nell'arco di. (giorni /mesi) dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, per effetto del nostro intervento, nei termini di cui sopra, Vi sarà riconosciuta la relativa provvigione, che verrà liquidata con la consueta periodicità trimestrale. Decorso il termine temporale di.(giorni/mesi) sopra precisato, la conclusione di ogni eventuale affare corrispondente o meno a quelli da Voi inseriti nella relazione presentata, non sarà più considerata conseguenza dell'attività da Voi svolta. Fermi restando termini e condizioni di cui ai commi precedenti, se la proposta d'ordine è raccolta dall'agente subentrato, la provvigione sarà suddivisa in parti uguali tra Voi ed il nuovo agente di zona". F. Patto di non concorrenza. Ove si ritenga essenziale o comunque necessario limitare una possibile attività concorrenziale dell'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia (art bis Cod.Civ.), può essere prevista una clausola del seguente tenore:
9 9 "Ai sensi dell'art bis C.C., si conviene che per (mesi o anni: max due anni) successivi alla cessazione del rapporto, Voi non potrete assumere incarichi per ditte e/o per prodotti concorrenti, nella zona di Vostra competenza. A fronte di tale Vostro impegno di non concorrenza, Vi sarà riconosciuta una indennità calcolata secondo misura, termini e condizioni, di cui all art. 14 dell accordo economico collettivo del 20 marzo In caso di violazione da parte Vostra del patto di non concorrenza, fermo restando il meccanismo della penale convenzionale di cui al sesto comma dell art. 14 dell AEC 20 marzo 2002, resta comunque salva la possibilità del risarcimento del danno ulteriore, a sensi dell art cod. civ. G. Nel caso di contratti di agenzia stipulati con agenti all'estero, è opportuno inserire nella lettera d'incarico le seguenti clausole: Legge regolatrice del rapporto. Il presente rapporto è regolato dalle norme di legge italiane, nonché dalle disposizioni degli Accordi Economici Collettivi italiani, in quanto espressamente richiamati. Foro competente. [Sostituisce la clausola del punto 14 della lettera d'incarico]. In caso di controversia sorta sull'applicazione del presente contratto, si riconosce la competenza esclusiva della giurisdizione italiana. Il Foro competente sarà quello di. (località sede della ditta). Testo originale. A tutti gli effetti, in caso di difformità fra i due testi contrattuali, farà prova esclusivamente il testo redatto in lingua italiana. *********** H. Clausola specifica in tema di responsabilità dell'agente per l'inadempimento del terzo. " In relazione all'ordine da Voi inviato.., considerata la particolarità dello stesso [per natura del prodotto, per caratteristiche del cliente, per il valore economico e/o le quantità dell'ordine, ecc.] si conviene, ai sensi dell'art. 1746, 3 co. secondo periodo, che da parte Vostra verrà garantito il regolare pagamento della fornitura in questione. A fronte di tale garanzia, Vi sarà riconosciuta una provvigione aggiuntiva dell'..,%, che Vi sarà liquidata al buon fine dell'affare. In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, da parte Vostra sarà a noi dovuta una somma pari all'importo della provvigione normale che Vi sarebbe spettata in caso di buon fine". ATTENZIONE : La clausola di cui sopra va concordata di volta in volta, nei casi eccezionali in cui si intenda responsabilizzare l'agente per l'inadempimento del terzo, ai sensi dell'art c.c.
LETTERA D INCARICO D AGENZIA. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in. (di seguito denominata PREPONENTE) o
LETTERA D INCARICO D AGENZIA Tra le seguenti parti: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in (di seguito denominata PREPONENTE) o E P.IVA: (di seguito denominato AGENTE) l agente
DettagliContratto tipo di Agenzia
Contratto tipo di Agenzia LETTERA D INCARICO D AGENZIA 1 In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti
DettagliLettera di Incarico d Agenzia
La seguente lettera di incarico si conclude tra: OnyxNail S.r.l. - Via L. Montegani 7/a 20141 Milano P.IVA e C.F. IT 07706750960 Email amministrazione@onyxnail.it ed Lettera di Incarico d Agenzia il Sig./Sig.ra,
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliContratto tipo di Agenzia
Contratto tipo di Agenzia Contratto tipo di agenzia Introduzione Nonostante siano trascorsi diversi decenni dalla sua originaria configurazione legislativa, il contratto di agenzia continua ancora oggi
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se
Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare
DettagliAEC 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE
26 SETTEMBRE CENTRO CONGRESSI LE TERRAZZE AEC 30 LUGLIO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE LE NOVITÀ USARCI TREVISO Avv.
DettagliCREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliLa disciplina del contratto di agenzia
La disciplina del contratto di agenzia 1 Disciplina contratto agenzia Articoli da 1742 a 1752 codice civile Direttiva Cee n. 653/1986 - Adeguamento: D.Lgs. 10.9.1991, n. 303 (dal 5.10.1991) D.Lgs. 15.2.1999,
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliDISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliCONTRATTO TIPO DI AGENZIA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA CONTRATTO TIPO DI AGENZIA Servizio di Regolazione del Mercato Presentazione Nonostante siano trascorsi diversi decenni dalla sua originaria
DettagliCommissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.
Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it
DettagliAEC Industria. Le novità dell Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria
Le novità dell Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria VECCHIO ACCORDO Decorrenza 20 marzo 2002 Scadenza 31 marzo 2005 NUOVO ACCORDO Decorrenza 1 settembre 2014
DettagliAREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliMODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliIl contratto di agenzia in Europa
Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al
DettagliCONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE
CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO
Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliSCRITTURA PRIVATA * * * * * * * * Fra. La, con sede in () via, n., P.IVA, in persona del legale rappresentante protempore
SCRITTURA PRIVATA * * * * * * * * Fra La, con sede in () via, n., P.IVA, in persona del legale rappresentante protempore sig...(di seguito denominata PREPONENTE ) e Il Sig., residente in () P.IVA (o CF),
DettagliMANDATO DI AGENZIA. 2). ZONA, SUE EVENTUALI VARIAZIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA. Il presente mandato viene conferito per la seguente zona:
Tra la Ditta... in persona dell'amministratore Sig... con Sede in Via Città P. IVA (PREPONENTE) Ed Il Sig.... residente in Via..... Città... P. IVA... iscritto nel Ruolo Agenti e/o Rappresentanti di Commercio
DettagliStudio Legale Robazza & Associati
Studio Legale Robazza & Associati IL CONTRATTO DI AGENZIA art 1742 Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA SENZA DEPOSITO
CONTRATTO DI AGENZIA SENZA DEPOSITO 1) Ruolo degli agenti di commercio Per il conferimento del mandato di agenzia senza deposito, bisogna essere iscritti al ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204,
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE D ISTRUZIONE Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra: l I.C G.Bertolotti rappresentato dalla Prof.ssa Maurizia Di
DettagliCondizioni di Vendita
Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni
DettagliL Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese
ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliContratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto
Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI eprice s.r.l. con Socio Unico (di seguito denominata "SITONLINE") con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, 20123 - Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliPROVINCIA DI BRINDISI
$//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed
DettagliSCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il
DettagliTITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori
TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori CAPITOLO 1 USI BANCARI ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965 b) Approvazione della Giunta: deliberazione
DettagliCOMUNE DI POGGIO A CAIANO
COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliPROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n. 104280/15.4/2013/1 ***** TRA
PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO Atti n. 104280/15.4/2013/1 ***** TRA PROVINCIA DI MILANO con sede legale in Milano alla Via Vivaio n. 1 C.F. e P.IVA 02120090150 rappresentata ai sensi del
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliEnasarco: Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2015
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 14 14 MARZO 2015 Enasarco: Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
Dettagliwww.finpiemonteonline.it
www.finpiemonteonline.it MICROCREDITO CONVENZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Questo documento è stato strutturato per essere compilato direttamente a video, con l applicativo Word di Microsoft Office.
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA CON ESCLUSIVA
CONTRATTO DI AGENZIA CON ESCLUSIVA L anno e questo giorno del mese di in con la presente scrittura da valere e tenere nella forma di legge tra BT and Sons Limited con sede in 27, Old Gloucester Street
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello
DettagliCOMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO
COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE internet: www.pasian.it SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO INDICE Articolo 1 Affidamento del servizio pagina 2 Articolo
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliDUAL Ambiente e Sicurezza
DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione
DettagliCondizioni generali di acquisto
Condizioni generali di acquisto 1. Generalità 1.1 Ogni ordine è valido solo se recante la firma del Committente 1.2 L'evasione dell ordine comporta l'esplicita accettazione delle presenti condizioni di
DettagliPARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA
DettagliALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI
ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per
DettagliCITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO
CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA
DettagliI DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO
I DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO 1)ART. 1751 CODICE CIVILE (in recepimento della Direttiva CEE 86/653)
DettagliDISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL
Reg. inc. n. Pordenone, lì DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL PERIODO GIUGNO 2014 DICEMBRE
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliFORM CLIENTI / FORNITORI
FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliRegolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate
Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del
DettagliSUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -
SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo
Dettaglitra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato
SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito
DettagliCASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. CASSA CONTINUA Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo
Dettagli!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE Avellino, IL PRESIDENTE f.to dott. Michele
DettagliAVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:
AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI
DettagliAddendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft
Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna
DettagliINFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA
INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,
DettagliANTICIPAZIONI BANCARIE
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. ANTICIPAZIONI BANCARIE Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito
DettagliAggiornati i minimali e massimali Enasarco
PERIODICO INFORMATIVO N. 29/2010 Aggiornati i minimali e massimali Enasarco Sono stati aggiornati i minimali contributivi ed i massimali provvigionali Enasarco per il biennio 2010 2011. Le nuove misure
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliCONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del
CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre in Prato in un locale della Sede legale
DettagliCittà di Manfredonia Provincia di Foggia
Città di Manfredonia Provincia di Foggia Convenzione per incarico di supporto al 3 settore per l espletamento di attività connesse alla materia specialistica fiscale. L anno duemilaquindici, il giorno
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
Dettagli