RADIOPROTEZIONE DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI. Giuseppe Scielzo. Giuseppe Scielzo
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1 RADIOPROTEZIONE DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI Giuseppe Scielzo Giuseppe Scielzo Ospedale Mauriziano Umberto I - IRCC
2 RADIAZIONI
3 Sorgenti radioattive Naturali Ra226 Rn222 Artificiali I131 Cs137 Tc99m C14
4 Sorgenti radioattive modalità d impiego A scopo medico MEDICINA NUCLEARE diagnostica/terapia Ricerca IMAGING MOLECOLARE
5 RICERCA IMAGING MOLECOLARE es. autoradiografia digitale L autoradiografia rappresenta una particolare tecnica di imaging estremamente diffusa nella ricerca biomedica: è utilizzata per indagini mediche, chimiche e microbiologiche al fine di ottenere immagini di campioni biologici o biochimici tramite marcatura con isotopi radioattivi. I radioisotopi (emettittori beta e gamma) maggiormente utilizzati sono P-32 C-14 S-35 H-3 I-125
6 Apparecchi generatori di radiazioni RX diagnostica Convenzionali TC Mammografi RX terapia Convenzionali Acceleratori lineari Ciclotroni
7 Quadro Normativo in materia di Radioprotezione D. Lgs /n 230: Protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti D. Lgs /n 241: recepimento Direttiva 96/29/EURATOM. Modifica la norma precedente e varie responsabilità, funzioni e procedure per garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori in cui vi siano pratiche con esposizione a radiazioni D. Lgs /n 187: recepimento Direttiva 97/43/EURATOM Modifica in modo sostanziale responsabilità, funzioni e procedure per garantire la protezione del paziente sottoposto ad attività medica con l impiego di radiazioni ionizzanti
8 D.Lgs. 241/2000 Protezione lavoratori e popolazione campo di applicazione la costruzione, l esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale (ad esempio macchine radiogene o radionuclidi) o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili le attività lavorative diverse dalle pratiche di cui sopra ma che implicano presenza di sorgenti naturali di cui al Capo III bis gli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un emergenza o di una pratica o di un attività lavorativa non più in atto
9 D. Lgs. 241/00 e D. Lgs. 257/01 : novità Concetti di pratica e intervento Regime autorizzativo - Impiego di Categoria A e B Grandezze dosimetriche operative Limiti di dose Interventi di emergenza
10 D.Lgs. 241/00 RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE Integra/modifica D.Lgs 230/95 Organi (funzioni ispettive) Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione Regime autorizzativo per installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi Protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione Emergenza nucleare Norme penali
11 ORGANI Art. 10 D.Lgs 230/95 (invariato) Funzioni ispettive Le funzioni ispettive sono attribuite all ANPA Gli ispettori possono richiedere: - dati/informazioni al personale addetto - tutta la documentazione attinente la sicurezza nucleare e la radioprotezione - dimostrazione di efficienza delle apparecchiature e possono procedere agli accertamenti necessari per garantire l osservanza delle norme tecniche e di prescrizioni particolari Devono rilasciare copia del verbale d ispezione
12 REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE Art. 9 D.Lgs 241/00 (sostituisce interamente art. 22 D.Lgs 230/95) Comunicazione preventiva di pratiche Comunicazione trenta giorni prima dell inizio della detenzione di sorgenti di radiazioni a: - Comando provinciale dei vigili del fuoco - Agli organi del Servizio sanitario nazionale e ove di loro competenza competenza a: - Ispettorato provinciale del lavoro - Al Comandante di Porto e all Ufficio di sanità marittima - Agenzie regionali e delle provincie autonome
13 REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE Comunicazione preventiva di pratiche All Allegato VII comma 3 vengono riportate le Modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni Variazioni o cessazioni di pratiche devono essere comunicate PREVENTIVAMENTE (commi 3.4 e 3.5) All Allegato VII comma 4 vengono indicate le Condizioni per l esenzione dalla comunicazione prenventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni
14 REGIME AUTORIZZATIVO PER INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI Arrtt. 28 e 29 D.Lgs 230/95 Impiego di categoria A - Impiego di categoria B (All Allegato IX del D.Lgs 241/00 vengono indicate le condizioni per la classificazione in Categoria A e B dell impiego delle sorgenti di radiazioni) -Categoria A:nulla osta preventivo da Ministero Industria e Commercio e Artigianato di concerto con. e l ANPA -Categoria B:Rinviate all emanazione di Leggi Regionali l individuazione delle autorità competenti e delle modalità di rilasci del nulla osta preventivo
15 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI Disciplinata al Capo VII del 230/95 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 241/00 Sorveglianza fisica (esperto qualificato) (classificazione aree e personale, norme di radioprotezione monitoraggio ambienti di lavoro e dosimetrico personale) Sorveglianza medica (medico autorizzato) (visite periodiche, libretto sanitario personale)
16 Protezioni Fisse Mobili Individuali TL FILM A LETTURA DIRETTA Dosimetria personale ed ambientale
17 PREVENZIONE Monitoraggio individuale misure ambientali - carichi di lavoro dosimetri individuali misure di contaminazione (nel caso di sorgenti non sigillate)
18 ZONE Regolamentazione degli accessi segnaletica indicatori acustici e luminosi norme di radioprotezione
19 Classificazione delle zone e dei lavoratori CARICO di LAVORO Zona controllata Zona Sorvegliata Categoria A Categoria B Non esposti
20 LIMITI DI DOSE (D. LGS. 241/00) Dose efficace Lavoratori Popolazione 20 msv/anno 1 msv/anno Dose equivalente Cristallino 150 msv/anno 15 msv/anno Cute 500 msv/anno 50 msv/anno Mani - piedi 500 msv/anno ----
21 SERVIZIO TIPO RADIODIAGNOSTICA
22 Apparecchio convenzionale
23 SERVIZIO SERVIZIO TIPO TIPO MEDICINA MEDICINA NUCLEARE NUCLEARE
24 Indumenti protettivi (camici, scarpe, ecc.) utilizzati unicamente nella zona calda.
25 L uscita dei lavoratori deve prevedere un percorso obbligato tale per cui essi transitino per un punto di controllo per la verifica della contaminazione di mani, abiti, calzature
26 DEPOSITO RIFIUTI RADIOATTIVI SOLIDI E/O LIQUIDI SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI RADIOATTIVI LIQUIDI
27 SISTEMA DI CONTROLLO:
28 CAMERE di DEGENZA PROTETTA: SONDE DI MISURA DELL ATTIVITA 100 Attività (%) tempo (ore)
29 SERVIZIO TIPO: RADIOTERAPIA
30 Acceleratore lineare
31 BRACHITERAPIA: 192 Ir
32 D.Lgs. 241/00 Allegato XI Determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione delle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. SCHEDE DOSIMETRICHE DOCUMENTO SANITARIO REGISTRO
33 D.Lgs. 187/2000 Protezione del paziente esposizione di pazienti nell ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; esposizione di persone nell ambito della sorveglianza sanitaria professionale; esposizione di persone nell ambito di programmi di screening sanitario; esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; esposizione di persone nell ambito di procedure medicolegali; esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche. (art. 1 comma 2 e 3)
34 D.Lgs. 187/00 RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE -novità - Giustificazione delle procedure Ottimizzazione delle procedure Funzioni e responsabilità Formazione
35 PRATICHE NON GIUSTIFICATE Dosi insufficienti Esame non diagnostico Dosi elevate per esame più bello Nessun ulteriore contributo all informazione diagnostica
36 PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE [Art.4 D.Lgs 187/00] Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali.
37 PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE [Art.4 D.Lgs 187/00] Il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente.
38 PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE [Art.4 D.Lgs 187/00] Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR).
39 Responsabilità : garanzia e controllo di qualità Responsabile Impianto Radiologico Esperto in Fisica Medica Esperto in Fisica Medica TSRM Misure
40 GIUSTIFICAZIONE Scelta tipo esame OTTIMIZZAZIONE Idoneità apparecchiatura Parametri di esposizione
41 GARANZIA DELLA QUALITA PROCEDURE CONTROLLO DI QUALITA GARANZIA DELLA QUALITA ORGANIZZAZIONE REPARTO
42 APPARECCHIATURA -TECNICA D ESAME Uno strumento utile per valutare se i parametri di esposizione scelti per una determinata indagine e per l apparecchiatura specifica garantiscono l applicazione del principio di guistificazione sono I LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO
43 APPARECCHIATURA -TECNICA D ESAME I livelli diagnostici di riferimento sono indicati dalla legge solo per alcune tipologie di esami. COME COMPORTARSI PER GLI ALTRI ESAMI? 1. Confrontare le dosi associate alla stessa tecnica per differenti apparecchiature 2. Confrontare i propri risultati con i dati di letteratura
44 IDONEITA APPARECCHIATURA prove di accettazione (apprecchiatura nuova) verifica criteri minimi di accettabilita (apparecchiatura già in uso) controllo di qualità (prove di stato e costanza)
45 MANUALE DELLA QUALITA Modalità d utilizzo delle apparecchiature Controllo di qualità e verifica criteri minimi di accettabilità Protocolli d esame standard (con LDR)
46 Manuale di qualità (Rif. Linee guida Regione Piemonte) Indice Obiettivi e standard di qualità dell UO Organizzazione UO Struttura e responsabilità del personale medico e paramedico Identificazione e responsabilità del personale coinvolto
47 Manuale di qualità (Rif. Linee guida Regione Piemonte) Riferimenti a procedure che attuano il sistema di qualità Norme e documenti tecnici di riferimento Modalità applicazione principio di giustificazione Descrizione controlli di qualità (prove accettazione, stato e costanza)
48 Manuale di qualità (Rif. Linee guida Regione Piemonte) Verifica criteri di accettabilità Modalità esecuzione valutazioni dosimetriche: bambini, screening, procedure alte dosi Verifica LDR Valutazione e verifica dosi RT Modalità conservazione allegati
49 D.Lgs. 187/00 Art. 7 (formazione) 5. Le attivita' dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonche' ai controlli di qualita' degli impianti radiologici Il controllo di qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), puo' essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica.
50 D.Lgs. 187/00 Art. 8 (attrezzature) 3. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualita', predispone il protocollo di esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il proprio giudizio di idoneita'.
51 D.Lgs. 187/00 Art. 8 (attrezzature) 2. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'esperto in fisica medica, provvede: a) a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' di valutazione della dose o dell'attivita' somministrata ai pazienti; b) a che siano effettuate prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile dell'impianto esprime il giudizio di idoneita' all'uso clinico delle attrezzature.
52 controllo di qualità Prove di accettazione (o di collaudo) Prove di funzionamento (o di stato) Prove di costanza Esperto in Fisica Medica Esperto in Fisica Medica Esperto in Fisica Medica o TSRM
53 Controllo di qualità RADIODIAGNOSTICA generale Generatore HV Tensione, tempo, corrente Tubo RX Fuoco, filtrazione, Output Sistema centratura e collimazione Accessori Coincidenza, ortogonalità, DFP, CAE, cassette, schermi, sviluppo, camera oscura, condizioni osservazione
54 Controllo di qualità RADIODIAGNOSTICA specialistica Dentali Dimensione campo RX, DFP, Mammografi CAE, compressione, Angiografi Immagine, dose/frame, TC Immagine (numero TC, uniformità, rumore), spessore fetta, CTDI,
55 MISURA PARAMETRI FISICI Dosimetri - Multimetri Tensione, kv Tempo, s SEV, mmal K aria = f (kv, s, ma), mgy
56 STRUMENTAZIONE CQ SISTEMI DI SVILUPPO Sensitometro Densitometro Termometro digitale
57 VERIFICHE QUALITATIVE Oggetti test
58 QUALITA DELL IMMAGINE IN RAPPORTO ALLA DOSE Nella scelta dei protocolli d esame occorre SEMPRE tener presente il PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE secondo il quale tutte le dosi dovute ad esposizione mediche devono essere mantenute al livello PIU BASSO ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell informazione diagnostica richiesta
59 LIVELLI DIAGNOSTICI di RIFERIMENTO Definizione [Art.2] Livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attività, per esami tipici, per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard, per tipi di attrezzatura ampiamente definiti.
60 LDR definiti dal D.Lgs.187/2000 RADIODIAGNOSTICA tradizionale: Dose d ingresso (ESD), mgy Tomografia computerizzata: Indice di dose tomografica pesata (CTDI w ), mgy Prodotto dose-lunghezza (DLP), mgy cm
61 Valutazione DOSE D INGRESSO, mgy (rif. Commissione europea EUR 16260) Misura diretta Esempio:TLD + STD man Valutazione indiretta: K aria d 2 B Dosimetro Paziente o fantoccio
62 Valutazione INDICE DI DOSE PESATO, mgy (rif. Commissione europea EUR 16262) CDTI 1 2 = CTDI 100,c CTDI 3 3 W + 100, p Head: CTDI c CTDI Body: p CTDI c <CTDI p
63 Valutazione DLP, mgy cm DLP 1 = p CTDI W L Stesse condizioni operative MA pitch diverso DLP pitch=2 = 0.5 DLP pitch=1
64 MEDICINA NUCLEARE Assicurazione di qualità e controlli di qualità Radioprotezione e normativa specifica Disposizioni particolari per i pazienti portatori di radioattività
65 Controllo di qualità Medicina Nucleare γ-camera Uniformità e risoluzione spaziale (planare e tomografica), sensibilità sistema, centro rotazione, Calibratore di dose Fondo, precisione, linearità,
66 STRUMENTAZIONE CQ Test qualitativi
67 LDR Valutazione ATTIVITA SOMMINISTRATA, MBq Valutazioni su campione di pazienti per ogni tipologia d esame: - selezione dei pazienti di corporatura standard (60 70 kg) - analisi statistica delle attività somministrate - confronto con LDR - analisi critica dei risultati
68 Acceleratore lineare, roentgenterapia, telecobaltoterapia Controllo di qualità RADIOTERAPIA Test meccanici, geometrici e ottici (sicurezze, telemetro, laser, movimenti, campo luce, isocentro,..) Test dosimetrici (omogeneità, simmetria, taratura cgy/um, linearità, rendimento, precisione, stabilità.) Brachiterapia hdr Simulatore Attività sorgente, meccanismo di trasporto, temporizzatore, accuratezza posizionamento, sicurezze Test meccanici, geometrici e ottici (in analogia ad acceleratore lineare) Test fisici (come RX tradizionale)
69 STRUMENTAZIONE CQ DOSIMETRICI
70 STRUMENTAZIONE CQ DOSIMETRICI
71 CQ in BRACHITERAPIA
72 CQ per RADIOCHIRURGIA STEREOTASSICA
73 Dosimetria in vivo simulazione con fantoccio antropomorfo
74 EVOLUZIONE TECNICA APPARECCHIATURE & NUOVE PRATICHE Nuovi CONTROLLI DI QUALITA
75 D.Lgs. 187/00 Radioprotezione del paziente e della popolazione Art. 12 Valutazione delle dosi alla popolazione Art. 9 Pratiche speciali
76 Art. 12 Valutazione delle dosi alla popolazione L esercente ed il responsabile dell impianto radiologico,. provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica. Registrazione parametri di esposizione
77 Art. 9 - Pratiche speciali Il responsabile dell impianto radiologico,. per le esposizioni che riguardano bambini, programmi di screening e procedure comportanti alte dosi quali la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata. provvede affinché un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche. Calcolo della dose - Dosimetria in vivo
78 DOSE MISURATA QUALI STRUMENTI UTILIZZIAMO PER VALUTARE LA DOSE AL PAZIENTE IN VIVO?
79 DOSIMETRI A TERMOLUMINESCENZA Carica (nc) Dose (mgy)
80 PELLICOLE RADIOCROMICHE Light Source + CCD Densità ottica Software di analisi MICRO Dose (mgy)
81 SKIN DOSE MONITOR Carica (nc) Dose (mgy)
82 DAP (prodotto dose per area) Questa grandezza può far risalire solo indirettamente alla dose-cute. Il radiologo interventista riceve informazioni in DAP e non in ESD. Interventi di scopia di e oltre roentgenterapia superficiale
83 CAMERA A TRASMISSIONE
84 D.Lgs. 187/00 Art. 9 (pratiche speciali) 4. Nelle attivita' di radioterapia il responsabile dell'impianto radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione.
85 CRITERI DI ACCETTABILITA DELLE APPARECCHIATURE Allegato V D.Lgs. 187/00 Rif. documento Radioprotezione 91 - Commissione europea. Scopo del presente documento è di specificare le caratteristiche di funzionamento minime. I criteri qui presentati devono considerarsi "livelli correttivi.. É opportuno notare che i criteri proposti non sono da usarsi come valori raccomandati per scopi di controllo di qualità
86 LE ATTUALI GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE Dose Assorbita Dose Equivalente Dose Efficace Gray 1 J/kg Sievert 1 J/kg Sievert 1 J/kg
87 DOSE ASSORBITA (D) Energia assorbita per unità di massa cioè l energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico di massa dm. D = de/dm [Gy]
88 DOSE EQUIVALENTE (H T ) (nell organo T) H T = W r * D T [Sv] Dove: D T è la dose assorbita nell organo T W r è il fattore di ponderazione della radiazione (dipende dal LET)
89 Tipo ed intervallo di energia W r Fotoni - tutte energie 1 Elettroni, muoni - tutte energie 1 Neutroni: energie < 10 KeV kev 10 > 100 kev - 2 MeV 20 > 2 MeV - 20 MeV 10 > 20 MeV 5 Protoni 5 Particelle alfa, ecc. 20
90 DOSE EFFICACE (E) E = Σ T W T * H T [Sv] La relazione tra possibilità di effetti stocastici e dose equivalente dipende anche dall organo o tessuto irradiato. Si introduce il fattore peso W T per calcolare la dose su tutto il corpo.
91 Tessuto od organo Fattore peso W T Gonadi 0.20 Midollo osseo (rosso) 0.12 Colon 0.12 Polmone 0.12 Stomaco 0.12 Vescica, Mammella Fegato, Esofago, Tiroide 0.05 Superfici ossee 0.01 Altri tessuti 0.05
92
93 Propagazione del radon
94 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (capo III-bis) L art. 10-bis prende in considerazione tra l altro le attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei In questi luoghi di lavoro devono essere effettuate misurazioni di concentrazione di gas radon a cura degli esercenti
95 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Le misure devono essere effettuate secondo linee guida emanate dalla sezione speciale della Commissione tecnica (artt. 10 ter e 10- septies) Per le misurazioni, l esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell art. 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati (art. 10 ter)
96 Temi affrontati nelle linee guida Definizione di luogo di lavoro sotterraneo (regolamenti edilizi comunali) Protocollo per le misure (linee guida UK, Svezia, Irlanda) Requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure (norme ISO 17025)
97 Luogo di lavoro sotterraneo Deroga all art. 8 del DPR 303/56 SOTTERRANEO: locale o ambiente con almeno 3 pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano o no a diretto contatto con il terreno circostante LUOGO DI LAVORO: locale dove il personale trascorre una frazione di tempo significativa 10 ore mensili (no locali di servizio, spogliatoi, ambienti di passaggio)
98 ADEMPIMENTI PER L ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Entro 24 mesi dall inizio attività l esercente effettua una campagna di misurazioni (con l ausilio di un organismo riconosciuto) documentandole con una relazione finale. Posto il Livello di azione a 500 Bq/m3 di attività di Radon media in un anno: Se la misura è inferiore all 80% del livello di azione (400 Bq/m3) l obbligo è risolto e bisognerà ripetere le valutazioni con cadenza triennale o al variare delle condizioni di lavoro. Se la misura è tra l 80% ed il 100% del livello di azione ( Bq/m3) l obbligo si risolve con la ripetizione annuale della misura. Se la misura supera il livello di azione (>500 Bq/m3) si dovrà: 1.Spedire agli Organi di controllo la relazione di misura 2.Incaricare un Esperto Qualificato per valutare la dose efficace 3.Verifica della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori
99 ADEMPIMENTI PER L ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Se la dose efficace è inferiore a 3mSv/anno l obbligo si risolve con la ripetizione della misura con cadenza annuale. Se la dose efficace è superiore o uguale a 3mSv/anno: 1. L Esperto qualificato effettua la valutazione del rischio 2. L esercente predispone le azioni di rimedio e, al termine delle stesse, ripete la misura Se anche la nuova misura fornisce valori superiori a 3mSv/anno l esercente è tenuto a mettere i lavoratori sotto protezione sanitaria, quindi a: 1. Incaricare l Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica 2. Incaricare il Medico per la sorveglianza medica dei lavoratori 3. Predisporre ulteriori azioni di rimedio, quindi ripetere la misura
100 Protocollo di misura N. PUNTI DI MISURA a) ambienti separati di dimensioni limitate 1 punto di misura per ogni locale oppure giustificata riduzione del numero di misure in caso elevato numero di ambienti analoghi b) ambienti di medie e grandi dimensioni 1 misura per ogni 100 m² di superficie
101 Protocollo di misura PERIODO DI MISURA Copertura dell intero anno solare, suddiviso anche in più periodi di esposizione Il valore medio è costituito dalla media pesata semplice sui diversi periodi di esposizione La concentrazione media annua comprende sia il periodo diurno che quello notturno L attuale conoscenza sui fattori di correzione stagionali non consente di utilizzare misure
102 Protocollo di misura TECNICA DI MISURA tecniche passive: rivelatori a tracce nucleari, rivelatori a elettrete (no carbone attivo) sistemi noti alla comunità scientifica (per esempio quelli che hanno partecipato agli ultimi interconfronti NRPB taratura del metodo e controllo di qualità dei dati vanno posti alla base della affidabilità e riproducibilità
103 Livelli di radon in Italia
104 Situazione in Lombardia
105 Situazione in Lombardia
106 Situazione in Lombardia
107 Mappatura radon
108
109 p γ X RADIAZIONI IONIZZANTI β α n
MASTER di PRIMO LIVELLO
MASTER di PRIMO LIVELLO VERIFICHE DI QUALITA IN RADIODIAGNOSTICA, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA CONTROLLI delle PRESTAZIONI delle APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE e RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE Parte I
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