LA GIUNTA COMUNALE. Visto l articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data n. 267; D E L I B E R A
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1 LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'ufficio Patrimonio, relativa al seguente oggetto: UFFICIO PATRIMONIO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASSEGNATARI. ASSEGNAZIONE DI FONDO PARTICELLARE IN ZONA APRA ALL ASSOCIAZIONE ORTI URBANI. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI AFFITTO. Ritenuto di dover provvedere in merito; Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/ il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica; Visto l articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data n. 267; Con votazione unanime, palesemente espressa; D E L I B E R A Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto: UFFICIO PATRIMONIO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASSEGNATARI. ASSEGNAZIONE DI FONDO PARTICELLARE IN ZONA APRA ALL ASSOCIAZIONE ORTI URBANI. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI AFFITTO. Successivamente, la Giunta Comunale, con votazione unanime, palesemente espressa, D E L I B E R A Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data n ***** 1
2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO: UFFICIO PATRIMONIO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASSEGNATARI. ASSEGNAZIONE DI FONDO PARTICELLARE IN ZONA APRA ALL ASSOCIAZIONE ORTI URBANI. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI AFFITTO. Premesso: che dall Inventario dei beni immobili d uso pubblico per natura risulta, nella scheda n.133, un fondo particellare adibito ad orti urbani; che il fondo particellare, di cui trattasi, risulta in Catasto Terreni alla partita foglio 12 - numero 56 - superficie mq (foglio allegato in copia ed evidenziato in arancione il fondo particellare); che il fondo particellare trova la sua ubicazione nella zona denominata Aprà e che la sua destinazione stabilito dall Amministrazione comunale con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92 del e n. 126 del era di orti unifamiliari e constava di n. 50 lotti di mq. 50 circa. che tale destinazione nella sostanza è stata mantenuta dall attuale Amministrazione comunale, che ha variato il termine aggiornandolo all attuale terminologia di Orti Urbani (art. 5) ed ha pure variato la sua organizzazione (art. 5.4) come risulta nel Regolamento di Gestione del Patrimonio Immobiliare - Mobiliare adottato con deliberazione Consiliare n. 28 del 22 aprile 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 maggio Preso atto che in data 12 aprile 1999 è stato emanato il bando di concorso pubblico (allegato in copia ) per l assegnazione del fondo particellare in zona Aprà suddiviso in lotti uguali. I moduli delle domande (in copia allegato) prevedeva tra l altro l autocertificazione relativamente alla situazione del nucleo familiare ed alla situazione reddituale del nucleo. Dato atto che sono pervenute n. 83 (ottantatre) moduli di domande regolarmente protocollate dall Ufficio protocollo entro la data di scadenza del bando e precisamente il 14 maggio 1999 e pertanto in numero superiore al numero dei lotti disponibili 50; Dato atto altresì che si è reso necessario procedere a redigere una graduatoria prendendo in considerazione la situazione reddituale del nucleo familiare per individuare i primi cinquanta richiedenti ed aventi diritto. Considerato che dall analisi delle domande è emerso che un consistente numero di partecipanti non dichiaravano il reddito o non lo precisavano ed è stato quindi necessario invitarli, con nota del prot. n (in copia allegata), a documentarlo ; Preso atto che successivamente è emerso, che solo 56 partecipanti hanno documentato la situazione reddituale, mentre 27 di essi o non hanno documentato (nonostante la nota di sollecito inviata il prot. n allegata in copia), o hanno cambiato residenza (trasferendosi in altro Comune), o hanno semplicemente rinunciato non rispondendo agli inviti. Tutto ciò premesso, l Ufficio Patrimonio ha provveduto quindi, a redigere la graduatoria provvisoria (allegato in copia) sulla base del reddito del nucleo familiare precisato sul modulo di domanda ed allegato al presente provvedimento e con nota del prot. n (allegato in copia); 2
3 Considerato che i 56 concorrenti sono stati invitati a visionare detta graduatoria entro il con la facoltà di poter presentare eventuali osservazioni o ricorsi in forma scritta. Verificata l assenza di ricorsi, in forma scritta, entro la data indicata, si è confermata la graduatoria provvisoria in definitiva. Verificato, inoltre, che a seguito della stilata graduatoria, gli assegnatari hanno dato vita all associazione Orti Urbani (in allegato copia dello Statuto), rispondendo così all esigenza dell Amministrazione comunale, evidenziato nel citato bando di concorso, di interloquire con un unico soggetto e non con i singoli soggetti assegnatari dei lotti di terreno in quanto la precedente esperienza è risultata negativa. Ritenuto, pertanto, opportuno per soddisfare le domande pervenute a seguito del bando di concorso pubblico emanato il 12 aprile 1999 procedere all assegnazione dei lotti ed all approvazione del relativo contratto ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n. 203 ( Norme sui contratti agrari ). Richiamato il Regolamento di Gestione del Patrimonio Immobiliare-mobiliare adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 aprile 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 maggio Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000, n Vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203 ( Norme sui contratti agrari ). SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R I 1) - Di approvare la graduatoria degli assegnatari, a seguito del bando di concorso pubblico emanato il 12 aprile 1999, dei lotti di terreno ubicati sul fondo particellare di proprietà comunale in Zona Aprà sul territorio del Comune di Alpignano, predisposta dall Ufficio Patrimonio (allegato in copia). 2) - Di prendere atto che i partecipanti rientranti nella graduatoria hanno dato vita all Associazione Orti Urbani (in allegato copia dello Statuto). 3) - Di assegnare all Associazione Orti Urbani il fondo particellare suddiviso il lotti uguali (mq. 50 circa ) in Zona Aprà sul territorio del Comune di Alpignano. 4) - Di approvare la bozza del contratto di affitto del fondo particellare, allegato al presente provvedimento. 5) - Di demandare la preparazione degli atti contrattuali all Ufficio Contratti. 6) - Di demandare a successivo atto dirigenziale la determinazione del canone di affitto e la durata contrattuale. 7) - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000, n ***** 3
4 CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO PARTICELLARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALPIGNANO Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del Premesso che il Signor... nato il... a... residente a... C.F.... nella sua qualità di Presidente dell Associazione Orti Urbani, ha ottenuto con delibera di Giunta Comunale n.... del... esecutiva il... l'assegnazione di un fondo particellare suddiviso in lotti uguali in Zona Aprà, censito al Catasto Terreni alla partita foglio 12 - numero 56 della superficie di mq TRA Il Comune di Alpignano in persona del... il quale nel presente atto, a nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto C.F.... ed in esecuzione del citato provvedimento - E il predetto Signor... SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 - IL CANONE - Il canone di affitto del fondo particellare suddiviso in lotti uguali e convenuto in.... annue (a fronte di piccoli miglioramenti fondiari, in particolare: manutenzione e miglioramenti fondiari. Quanto dovuto a titolo di affitto del fondo particellare dovrà essere pagato in una sola rata anticipata, entro e non oltre il quinto giorno del mese di gennaio di ogni hanno, mediante versamento alla Tesoreria Comunale - Banca Cassa di Risparmio di Torino - Agenzia di Alpignano Via Mazzini n. 38. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione e dà luogo all'automatica costituzione in mora dell'affittuario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo del ritardo, senza necessità di diffida. Il pagamento non può essere sospeso, nè ritardato, nè eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. L'affitto sarà aggiornato nella misura pari al 75% dell'indice ISTAT. ART. 2 - DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO - L'affitto avrà la durata di anni... con inizio dal... e sino alla data del... Il presente contratto si intenderà rinnovato per anni... previa adozione di provvedimento deliberativo, salvo che una delle 4
5 due parti abbia comunicato disdetta all'altra, tramite lettera raccomandata, almeno dodici mesi prima della scadenza. Per quanto attiene ai termini di preavviso per il rilascio del fondo particellare si applicano le prescrizioni di legge in materia, salvo vengano ravvisate le necessità di utilizzo per pubblica utilità, nel qual caso i termini di preavviso per il rilascio dello stesso sono ridotti ad un minimo di 15 (quindici) giorni e l'affittuario ha diritto ad un equo indennizzo. ART. 3 - USO DEL FONDO PARTICELLARE URBANO - Il fondo viene concesso ad uso esclusivo di orto urbano con espresso divieto di ogni diverso uso, ivi compreso la cessione o il subaffitto. Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno che il Comune ha subito. L'affittuario si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare il pericolo di incendi tenendo conto che è vietato: a) ingombrare la strada o le parti comuni con liquidi, immondizie ed in genere di fare alcuna cosa contraria alle vigenti leggi ed i regolamenti edilizi, di igiene e di polizia o che comunque possa arrecare danno o disturbo a terzi in genere; b) depositare sostanze esplosive od infiammabili, o comunque pericolose per le cose e l'altrui incolumità. L'affittuario si obbliga a rispettare e a far rispettare la normativa in materia di tutela ambientale. Sono a carico dell'affittuario gli eventuali danni che possono essere provocati ai confinanti con il fondo particellare. ART. 4 - DIVIETO DI SUBAFFITTO - E' fatto divieto all'affittuario di cedere il contratto o subaffittare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo il fondo particellare. Qualunque violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto. ART. 5 - RESPONSABILITA' - L'affittuario deve custodire il fondo particellare ed esonera espressamente l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti omissioni, dolosi o colposi, di altri affittuari dei lotti o di terzi in genere. L'affittuario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi, dei danni causati dai propri familiari, dipendenti e da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso al fondo particellare. E' escluso ogni diritto dell'affittuario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero rivendicazioni par altro fondo particellare rustico. ART. 6 - SPESE DI CONTRATTO - Le spese del presente contratto e quelle di quietanza dell'affitto sono a carico dell'affittuario. Le spese di registrazione del contratto stesso, delle sue rinnovazioni o proroghe sono ripartite in parti uguali tra il proprietario del fondo e l'affittuario, il quale dovrà rimborsare il Comune che si assume l'onere della registrazione. 5
6 ART. 7 - CLAUSOLE NON PREVISTE - Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto di affitto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, la Legge 203/82 e il Regolamento di gestione del patrimonio immobiliare del Comune. ART. 8 - INADEMPIENZA - L'inadempienza da parte del dell'affittuario delle presenti clausole contrattuali, comporterà, dopo una prima formale diffida scritta all'affittuario, decadenza dal contratto, con immediato passaggio di proprietà al Comune di tutti i miglioramenti, senza risarcimento alcuno. Le parti accettano espressamente quanto innanzi pattuito; per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile. Letto, confermato, sottoscritto. Alpignano... IL PROPRIETARIO L'AFFITTUARIO ***** 6
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Estratto web C O M U N E D I C A V A G N O L O P R O V I N C I A D I T O R I N O V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 41 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE
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