PPRROVINCIAPROVINCIA 1 LE DIMISSIONI E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA
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- Giuliana Baldi
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1 PPRROVINCIAPROVINCIA 1 LE DIMISSIONI E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA Art. 4, commi 16-26, L. 92/2012
2 LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 2 DI LAVORO La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire per: Recesso del datore = LICENZIAMENTO Recesso del lavoratore = DIMISSIONI Accordo parti = RISOLUZIONE CONSENSUA. Scadenza termine nel c. a tempo determ. Morte lavoratore e talvolta del datore Altri casi specificamente previsti legge
3 3 IL RECESSO: MODALITA TIPICA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO LAVORO Il recesso è un negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale si manifesta all altra parte la volontà di sciogliersi da un rapporto di durata. E la figura centrale della disciplina sulla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto è particolarmente in questo ambito che si esplica la fondamentale funzione di garanzia del diritto del lavoro caratterizzato, per l appunto, da norme imperative poste a favore del contraente più debole (inderogabili dalla autonomia neg. Individuale o collettiva).
4 4 I limiti al potere di recesso datoriale L ordinamento ha posto notevoli limiti al solo potere di recesso datoriale mentre nessun limite è stato posto al potere di recesso del lavoratore che ha soltanto l obbligo di dare il preavviso (art cc.) a meno che non sussista una giusta causa.
5 RISOLUZIONE CONSENSUALE 5 Si verifica quando le parti per mutuo consenso decidono di svincolarsi dal contratto di lavoro. Come per le dimissioni non opera la disciplina limitativa del licenziamento ponendo la necessità di verificare se sotto l apparente scioglimento consensuale del rapporto non vi sia la sostanza di un licenziamento.
6 LA FORMA 6 Il principio di libertà forma è stato tradizionalmente applicato alla dichiarazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto. Molti contratti collettivi hanno previsto l osservanza della forma scritta per tale dichiarazione di volontà e talora hanno anche disciplinato le relative modalità di comunicazione (es. raccomandata a/r).
7 PATOLOGIE DEL RECESSO: 7 I VIZI DELLA VOLONTA L esistenza di particolari vincoli al potere di licenziamento e la correlativa inesistenza di limiti al potere di recesso del lavoratore lascia intuire che non sempre il recesso è libero da condizionamenti psicologici o da fattori esterni. Le dimissioni possono, infatti, essere viziate da errore o estorte con violenza (annullabili ex art cc.).
8 LA SIMULAZIONE 8 Più spesso le dimissioni tendono a celare delle simulazioni in quanto la dichiarazione manifestata diverge dalla reale volontà di chi ne è autore (con tutte le difficoltà probatorie del caso ). Una classica fattispecie simulata è quella delle dimissioni rilasciate in bianco all atto dell assunzione e utilizzate dal datore di lavoro in un secondo momento per estinguere il rapporto a proprio piacimento.
9 LA TUTELA IN CASI SPECIFICI 9 In considerazione di ciò nel ns sistema giuridico sono in vigore da tempo speciali regole per le dimissioni del lavoratore/lavoratrice in casi ritenuti di maggiore debolezza: Dimissioni della lavoratrice presentate in occasione di matrimonio da confermarsi, a pena di nullità c/o DTL- art. 35 c.4 Dlgs. 198/06 Dimissioni dei genitori durante la gravidanza (madre) e il 1 anno vita bambino (entrambi) da convalidarsi c/o DTL art. 55 Dlgs. 151/01
10 10 LA RATIO DELL INTERVENTO NORMATIVO L. 92/2012 è intervenuta con lo scopo di (re)introdurre nel nostro sistema giuridico una disciplina di carattere generale finalizzata a combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco. Da ciò consegue un rafforzamento del regime preesistente caratterizzato da norme di tipo settoriale.
11 Il precedente tentativo.. 11 Il primo tentativo era stato compiuto dalla L. 188/2007 (Legge Damiano) che ha operato per un periodo brevissimo. Il regime di convalida della L. 188/07 ha riguardato le dimissioni rassegnate tra il 5/03/08 e il 25/06/2008, data di abrogazione della legge da parte del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08.
12 12 COSA PREVEDEVA la Legge 188/2007? REGIME CONVALIDA PER LE SOLE DIMISSIONI LAV. SUBORDINATI E PRESTAT. D OPERA RISPETTO FORMA SCRITTA A PENA NULLITA TRAMITE MODULI NON CONTRAFFABILI ACCESSIBILI IN VIA TELEMATICA ATTREVERSO IL SITO MDL VALIDITA DI SOLI 15 GG. SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL MODULO CARTACEO AL DATORE PER DETERMINARE L EFFETTO ESTINTIVO
13 LE PROBLEMATICHE EMERSE 13 LA BREVE ESPERIENZA OPERATIVA DELLA L. 188/07 AVEVA EVIDENZIATO ALCUNE CRITICITA DEL SISTEMA INTRODOTTO: LACUNA NORMATIVA DOVUTA ALLA MANCATA PREVISIONE DEL REGIME DI CONVALIDA IN CASO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE (APPARIVANO IN CRESCITA) DISAGI CONNESSI ALL OBBLIGO DI RICORRERE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
14 L. 92/2012 art. 4 co. da17 a INTRODUCE PROCEDURA DI CONVALIDA RIGUARDANTE LA GENERALITA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI, TUTELANDO ENTRAMBI I GENERI (COME L. 188) EQUIPARA LA RISOLUZIONE CONSENSUALE ALLE DIMISSIONI AI FINI DELLA CONVALIDA ISTITUISCE UNA PLULARITA DI SEDI DI CONVALIDA (CENTRI PER L IMPIEGO, DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO, SEDI PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE)
15 SEGUE 15 SUBORDINA L EFFICACIA DELLE DIMISSIONI/RISOLUZIONE ALLA CONVALIDA(CONDIZIONE SOSPENSIVA) RICONOSCE AL LAVORATORE/LAVORATRICE UN DIRITTO DI RIPENSAMENTO (REVOCA) CONSENTE AL DATORE DI REAGIRE DI FRONTE ALL INERZIA DELLA CONTROPARTE
16 16 Qual è l ambito di applicazione del nuovo regime di convalida? L art. 4, comma 17, fa riferimento alle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e alla risoluzione consensuale del rapporto. Applicabile in tutte le tipologie di lavoro subordinato, e stante la genericità della norma, non parrebbero esclusi quei rapporti di lavoro di natura autonoma ai quali le dimissioni/risoluzione si attagliano (v. il nuovo comma 2 art. 67 Dlgs. 276/2003 co.co.pro c. associazione in partecipazione).
17 Quali tipologie di dimissioni? 17 Non ci sono elementi per escludere nessun tipo di dimissioni al di fuori di quelle ipotesi previste dalla legge (art. 35 cod. PO e art. 55 TU maternità) che, per il loro carattere di specialità seguono il proprio regime ad hoc. Il nuovo regime si applica, per esempio, anche alle dimissioni per giusta causa vale a dire quelle che consentono l accesso alle prestazioni di sostegno al reddito per perdita involontaria dell occupazione. (Corte Costituzionale sentenza 269/2002 e Circolare Inps 93/2003: varie fattispecie)
18 18 Quali accordi di risoluzione di risoluzione consensuale? QUANDO L ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSULAE DEL RAPPORTO E RAGGIUNTO O FORMALIZZATO IN SEDE SINDACALE (ART. 411 CPC) O IN SEDE AMMINISTRATIVA (ART. 410 CPC) DEVE ESSRE CONVALIDATO? LA CIRCOLARE MDL 18/2012 ESCLUDE LA NECESSITA DI CONVALIDARE LE RISOLOUZIONI CONSENSULI SCATURANTI DA TRANSAZIONI EX ARTT. 410,411 e 420. PARIMENTI E A DIRSI PER QUELLE ALL ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 7 L. 604/66 N.T.
19 Come si convalida? 19 Occorre innanzitutto che vi sia stata una prima manifestazione di volontà da parte della lavoratrice/lavoratore DIMISSIONI RISOLUZIONE CONSENSUALE
20 SEGUE 20 OCCORRE CHE LA LAVORATRICE/LAVORATORE MANIFESTI NUOVAMENTE LA VOLONTÀ DI RISOLVERE IL RAPPORTO PRESSO LE SEDI DI CONVALIDA (DTL,C.I. ETC.) POICHE L EFFICACIA DELL ATTO RISOLUTIVO È SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALLA CONVALIDA
21 21 IL MODELLO DEI CENTRI PER L IMPIEGO
22 LA MODALITA ALTERNATIVA 22 SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE/LAVORATORE IN CALCE ALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO (UNILAV). N.B. LA FIRMA NON BASTA OCCORRE UNA DICHIARAZIONE
23 23 IN CASO DI INERZIA DEL LAVORATORE ENTRO 30 GIORNI DALL'ATTO RISOLUTIVO IL DATORE DI LAVORO DEVE INVITARE LA LAVORATRICE/LAVORATORE CON UNA COMUNICAZIONE SCRITTA AL DOMICILIO PREVISTO IN CONTRATTO A PRESENTARSI C/O SEDE DI CONVALIDA OVVERO A SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONE In mancanza dell'invito l'atto risolutivo non produce l'effetto estintivo (art. 4, comma 22)
24 POSSIBILI ESITI 24 Entro sette giorni dall'invito, la lavoratrice/lavoratore può: REVOCARE il rapporto prosegue CONFERMARE il rapporto si risolve RESTARE INERTE il rapporto si risolve
25 IN CASO DI INERZIA DATORE 25 SE IL DATORE RIMANE INERTE RISPETTO ALL ATTO RISOLUTIVO, VALE A DIRE SE NON EFFETTUA ENTRO 30GG L INVITO A CONVALIDARLO, LE DIMISSIONI SONO PRIVE DI EFFETTO (NESSUNA MENZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE).
26 REVOCA art.4, co A FORMA LIBERA - (..) può essere comunicata in forma scritta.. (v. contra Circolare MdL nr 18/2012) NON E RICHIESTA UNA MOTIVAZIONE VA COMUNICATA NEI 7 GG DALL INVITO DATORE CONSENTE PROSECUZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA RAPPORTO DIMISSIONI NON PR. EFFETTI NESSUN DIRITTO A RETRIBUZIONE SE LA PRESTAZIONE NON E STATA SVOLTA OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI QUANTO PERCEPITO IN VIRTU ATTO DI RECESSO (ES. INCENTIVO ESODO)
27 27 QUANDO SI VERIFICA L EFFETTO ESTINTIVO? LA CONVALIDA HA EFFETTO RETROATTIVO CIOE L EFFETTO ESTINTIVO SI DETERMINA DALLA DATA PREVISTA DALL ATTO RISOLUTIVO. AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE IN CASO DI DIMISSIONI/RIS.CONSENSUALE I 5 GG. DECORRONO DALLA DATA IN CUI LE PARTI INTENDONO FAR DETERMINARE L EFFETTO RISOLUTIVO. IN CASO DI REVOCA, SE IL DATORE HA GIA COMUNICATO AL C.I. LA CESSAZIONE, DEVE EFFETTUARE UNA NUOVA COMUNICAZIONE DI REVOCA DELLA PRECEDENTE. ( Ministero Lavoro nota nr del 12/10/2012)
28 COMPETENZA TERRITORIALE 28 L INDIVIDUAZIONE DELA DTL O DEL CENTRO PER L IMPIEGO AVVIENE SULLA BASE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (LUOGO DI LAVORO CUI E ADDETTO IL DIMISSIONARIO). AL RIGUARDO E AUSPICABILE UN INTERVENTO, ANCHE INTERPRETATIVO, DI SEMPLIFICAZIONE DI QUESTO ADEMPIMENTO CHE VALGA A RENDERLO POSSIBILE ANCHE NEL LUOGO DI RESIDENZA DELL INTERESSATO NELL OTTICA DI RENDERE UN SERVIZI AI CITTADINI.
29 LE PRIME RILEVAZIONI DAI CI Elaborazione Osservatorio Provinciale Mercato del Lavoro su dati IDOL 29 Dal 18 Luglio 2012 ad oggi sono state registrate nel Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Pistoia nr comunicazioni di cessazione. Le dimissioni costituiscono il motivo della cessazione in comunicazioni (20% del totale). Le dimissioni convalidate presso i Centri per l Impiego sono state 280: 139 donne e 141 uomini (circa 50%). Le dimissioni convalidate presso la DTL sono state nr 108.
30 ANDAMENTO DELLE DIMISSIONI Elaborazione Osservatorio Provinciale Mercato del Lavoro su dati IDOL Nel 2011 le cessazioni sono state , di queste sono dimissioni. La diminuzione rispetto al 2008 è del 16% (la contrazione degli avviamenti è stata del 21%). M F TOT Nel periodo le dimissioni rappresentano il motivo della cessazione del rapporto di lavoro per una quota intorno al 43-44% delle comunicazioni totali.
31 31 LA CONVALIDA DIMISSIONI/RISOLUZIONE DEI GENITORI Rafforzamento del regime esistente attraverso una modifica all art. 55, comma 4, TU in materia di sostegno alla maternità e alla paternità Dlgs. 151/2001. Disciplina informata all indirizzo giurisprudenziale circa la presunzione di non spontaneità dimissioni lavoratrice madre
32 Cosa prevedeva già il TU 32 maternità CONVALIDA PER LE SOLE DIMISSIONI: - lavoratrice in periodo di gravidanza -lavoratrice/lavoratore nel 1 anno di vita del bambino di accoglienza del minore CONVALIDA c/o Servizio Ispettivo (DTL)
33 COSA E CAMBIATO 33 Si equiparano le dimissioni alla risoluzione consensuale Esteso a 3 ANNI dalla nascita/affidamento il termine vigenza OBBLIGO CONVALIDA c/o DTL Divieto di risoluzione riferito anche al PADRE (anche se non ha fruito del congedo parentale) Efficacia risoluzione sospensivamente condizionata convalida Istituito ILLECITO AMMINISTRATIVO ABUSO FOGLIO FIRMATO IN BIANCO con sanzione da ad , salvo che il fatto costituisca reato (competenza DTL)
34 IL DATO LOCALE 34 Fasce di età fino a 18 anni da 19 a 25 anni da 26 a 35 anni da 36 a 45 anni oltre 45 anni numero numero F numero M Italiani Cittadini UE Extraco munitari TOTALE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l'attività ispettiva Monitoraggio DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE PADRE (ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001) ANNO 2011 Sesso Nazionalità Anzianità di servizio Figli Ampiezza aziendale fino a 3 anni da 4 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni oltre 20 anni numero numero numero numero numero fino a Agricoltura 6 a da 16 a Industria 20 a da 51 a Commercio 36 a > 2 5 da 101 a Settore produttivo Credito e Assicurazioni Motivazione dimissioni 7 b 18 2 oltre Servizi 37 c 19 d 15 e f DIMISSIONI NON CONVALIDATE N. a1 -incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per mancato accoglimento al nido a2 -incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per assenza parenti di supporto a3 - elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (es. asilo nido o baby sitter) b - passaggio ad altra azienda c - mancata concessione del part-time/orario flessibile/modifica turni di lavoro d - desiderio di cura della prole in maniera esclusiva e - cambio residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro/ricongiungimento al coniuge
35 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA 35 L art. 4, comma 24, prevede IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI AL FINE DI PROMUOVERE UNA CULTURA DI MAGGIORE CONDIVISIONE DEI COMPITI DI CURA DEI FIGLI ALL INTERNO DELLA COPPIA
36 IL CONGEDO PATERNO 36 SPETTA AL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE il quale ha: OBBLIGO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER 1 GIORNO ENTRO 5 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO FACOLTA DI ASTENERSI PER ULTERIORI 2 GIORNI, ANCHE CONTINUATIVI E IN SOSTITUZIONE DELLA MADRE, DURANTE IL CONGEDO OBBLIGATORIO MATERNO
37 DA NON CONFONDERE 37 CONGEDO PATERNO ex art. 28 T.U. maternità/paternità che riconosce al padre il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (3 mesi post-partum o residua parte) che sarebbe spettato alla madre in caso di: MORTE/GRAVE INFERMITA DELLA MADRE, ABBANDONO O AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE
38 38 Il congedo spetta ai padri affidatari e adottivi? La legge non menziona l affidamento o l adozione ma è evidente che la lacuna normativa debba essere colmata possibilmente anche in via interpretativa - in virtù della disparità di trattamento che l omissione determina.
39 INDENNITA 39 LA LEGGE 92/2012 HA PREVISTO UN INDENNITA GIORNALIERA A CARICO DELL INPS PARI AL 100% DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA: QUANTO AL GIORNO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN AGGIUNTA A QUELLA EVENTUALMENTE SPETTANTE ALLA MADRE QUANTO AI 2 GIORNI DI ASTENSIONE FACOLTATIVA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA MATERNA
40 COME SI ATTIVA IL CONGEDO 40 PATERNO? IL LAVORATORE DEVE FORNIRE AL PROPRIO DATORE UNA COMUNICAZIONE SCRITTA DEI GIORNI PRESCELTI PER ASTENERSI ALMENO 15 GIORNI PRIMA IN VIGORE DALL 1/01/2013
41 VOUCHER DI CURA 41 DISCIPLINATO PER LEGGE COME ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE DESTINATARIA LA LAVORATRICE-MADRE PERIODO FRUIZIONE 11 MESI DAL CONGEDO OBBLIGATORIO RIGUARDANTI SERVIZI BABY-SITTING
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