Helvetia Diaria da Ricovero

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1 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Diaria da Ricovero Contratto di assicurazione, che prevede la corresponsione di una diaria a seguito di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o malattia. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1DDR Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. mod. FI/1DDR Ed. 12/2010 Proteggi ciò che ti sta a cuore

2 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA DIARIA DA RICOVERO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto DIARIA DA RICOVERO, che prevede la corresponsione di una diaria a seguito di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o malattia. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 74,6 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 183,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, fermo quanto previsto dall Art. 7 Recesso in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L assicurazione prevede la corresponsione di una diaria a seguito di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o malattia, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 100 giorni per evento e per anno assicurativo (il giorno di entrata e di dimissione dall Ospedale o dall Istituto di cura vengono considerati, ai fini liquidativi, un giorno di ricovero). E poi possibile prestare la garanzia Helvetia Assistance in abbinamento al contratto. Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto Diaria da ricovero e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Altre garanzie prestate Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento - Day Hospital - Diaria supplementare post ricovero per convalescenza Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; Per il dettaglio di quanto sopra si rimanda all Art. 18 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione in generale, alla garanzia Day Hospital indicata sul frontespizio di polizza. Si segnala che l assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi. Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 1 di 6

3 che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato a norma dell Art del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio al netto dell imposta già pagata, e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nel caso di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro come previsto dall Art. 6 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. La garanzia vale in tutto in mondo. Relativamente alla garanzia Day Hospital, la Società corrisponde la diaria assicurata in misura ridotta del 50% per ogni giorno di degenza e per una durata di trenta giorni per evento e per anno assicurativo. Ad esempio: Tipologia di evento: Ricovero in day hospital per 5 giorni consecutivi Diaria pattuita: 78,00 al giorno Limite di indennizzo: 50% della diaria pattuita (pari ad 39,00) Importo liquidato: 156,00 (pari ad 39,00 moltiplicato per 4 giorni in quanto i giorni di entrata e uscita vengono considerati come unica giornata) Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni offerte da tale garanzia ed i limiti di indennizzo sono i seguenti: Prestazioni fornite 24 ore su 24 ovunque si trovi l assicurato Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro Consulenza medica === Invio di un medico generico in casi d urgenza in Italia (dalle alle nei giorni feriali - Senza limitazione oraria nei giorni festivi) === Invio di un infermiere al domicilio 100,00 Invio di un fisioterapista a domicilio 200,00 Trasporto in autoambulanza in Italia === Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 100,00 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato === Rientro dal centro ospedaliero attrezzato === Informazioni sanitarie specialistiche (dalle alle esclusi i festivi) === Prestazioni fornite 24 ore su 24 quando l assicurato si trovi ad oltre 50 km. dal suo comune di residenza Garanzie prestate Garanzia Helvetia Assistance Limite di indennizzo per sinistro Interprete a disposizione all estero Max 8 ore lavorative Invio di medicinali urgenti === Anticipo spese mediche 250,00 Rientro sanitario === Rientro con un familiare === Viaggio di un familiare 250,00 Rientro anticipato === Accompagnamento minori === Autista a disposizione === Rientro salma 3.000,00 Ciascuna delle suddette prestazioni non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione dedicata alla garanzia Helvetia Assistance paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla: Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde telefonando dall estero numero di Milano 0039.(0) Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 2 di 6

4 Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio Helvetia Assistance ed all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Periodi di carenza contrattuale Premesso che la polizza prevede un periodo di carenza, ovvero, il tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia, l assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del: giorno di perfezionamento della polizza per gli infortuni; trentesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per la malattia; trecentosessantesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per il parto cesareo, l aborto non volontario e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante lo stesso Assicurato, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso di uno stesso contratto. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale ). E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente/Assicurato dichiara di non avere difetti fisici, malattie croniche o che comportino l assunzione di una terapia farmacologica continuativa, menomazioni o subito infortuni con residuate gravi invalidità permanenti o avuto polizze infortuni o malattia annullate per sinistro. Si segnala che l assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie preesistenti alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi. La polizza Diaria da ricovero non prevede la compilazione preventiva del questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Codice Civile). 7. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. E previsto, infine, a norma dell art del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate e il premio annuo lordo della sezione Diaria da Ricovero, con esclusione quindi delle prestazioni Helvetia Assistance, salvo specifica rinuncia del Contraente/Assicurato (che deve essere indicata in polizza), sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all Art. 13 Indicizzazione delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 3 di 6

5 9. Rivalse In caso di ricovero conseguente ad infortunio, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall art del Codice Civile. 10. Diritto di recesso Diritto di recesso per il Contraente In caso di polizza con durata poliennale, il Contraente può recedere dal contratto ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata. In caso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. In questo caso, a sua richiesta, la polizza si intende annullata dalle ore del giorno di invio della comunicazione alla Società oppure dalla successiva scadenza anniversaria come previsto dall art. 7 Recesso in caso di sinistro. Diritto di recesso per la Società La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. La polizza si intende annullata alla prima scadenza anniversaria o, se la comunicazione è stata fatta meno di 60 giorni prima della stessa, dalla scadenza annuale successiva. Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto della polizza, salvo quanto previsto dall Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dall Art. 14 Persone non assicurabili, come indicato nell art. 7 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 14. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Premesso che per Sinistro si intende il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital, garantiti dal contratto assicurativo a seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici). Per i ricoveri avvenuti all estero, la diaria verrà corrisposta in Italia in Euro. 16. Assistenza diretta Convenzioni La polizza Diaria da ricovero non prevede alcuna forma di convenzionamento con Istituti di Cura. 17. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 4 di 6

6 Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 18. Arbitrato In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Assicurato: Assicurazione: Contraente Day Hospital Indennizzo Infortunio Istituto di cura Malattia Malattia preesistente Polizza Premio Recesso Ricovero Sinistro Società Struttura Organizzativa il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella clinica --- dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell Assicurato nell Istituto di cura --- per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedano, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società per l Assicurazione, dovuta per intero indipendentemente dal frazionamento pattuito in polizza. scioglimento del vincolo contrattuale. degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento in Istituto di cura. il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital a seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza. l Impresa assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l Assicurato, all organizzazione e erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Compagnia. Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 5 di 6

7 SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31DDR Ed. 12/2010 Nota Informativa polizza Diaria da ricovero Pagina 6 di 6

8 Helvetia Diaria da Ricovero Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1DDR Ed. 12/2010. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, Milano tel (20 linee) telefax direzione@helvetia.it Anno di fondazione Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

9 Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo inerente la Polizza Helvetia Diaria da Ricovero. Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in data 25/11/2010 n. 7506/3996 del suo repertorio.

10 DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Contraente Day Hospital Indennizzo Infortunio Istituto di cura Malattia Malattia preesistente Polizza Premio Recesso il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella clinica --- dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell Assicurato nell Istituto di cura --- per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedano, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società per l Assicurazione, dovuta per intero indipendentemente dal frazionamento pattuito in polizza. scioglimento del vincolo contrattuale. Ricovero degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento in Istituto di cura. Sinistro il verificarsi del ricovero in Istituto di cura o della degenza in Day Hospital a seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza. Società l Impresa assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l Assicurato, all organizzazione e erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Compagnia. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 1 di 16

11 GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale) Bimestre (bimestrale) Età assicurativa Mese (mensile) periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Poliennale (durata) periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Quadrimestre (quadrimestrale) Quinquennio (quinquennale) Semestre (semestrale) Settimana (settimanale) Trimestre (trimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 2 di 16

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13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ). Art. 2 - Altre assicurazioni Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo la rispettiva polizza autonomamente considerata, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 3 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le modifiche contrattuali devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Cod. Civ.). Art. 6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato L Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro. Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente/Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società o all Agenzia entro 3 giorni da quando ne ha avuto possibilità (art del Cod. Civ.), con certificato medico, da cui risulti la diagnosi circostanziata. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Cod. Civ.). Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 4 di 16

14 Tuttavia, se è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a Sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione dell assicurazione, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto della polizza, salvo quanto previsto dall art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dall art Persone non assicurabili delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale. Art. 8 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 7 - Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale. Art. 9 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente. Art Foro competente Valgono le Norme di legge. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Prova L Assicurato é esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla garanzia. Art Indicizzazione Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione della polizza con quello del mese di settembre dell anno anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento della base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Art Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 5 di 16

15 dell Assicurato a norma dell art del Cod. Civ., senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto dell imposta già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Termine di Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Art Controversie - Arbitrato Irrituale In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o in caso contrario dal Consiglio dell Ordine dei medici, avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale; nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DIARIA DA RICOVERO Art Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa L assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24: del giorno del perfezionamento della polizza per gli infortuni; del 30 (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie; del 360 (trecentosessantesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto cesareo, l aborto non volontario, le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest ultima previsti; dal giorno di effetto della presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa polizza. Art Esclusioni L assicurazione non è operante per ricoveri relativi a: a) infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi; b) cure o interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici e/o malformazioni congenite preesistenti alla stipulazione della polizza; c) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 6 di 16

16 d) conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool e/o di psicofarmaci, nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza e il parto naturale (non cesareo); f) conseguenze di azioni dolose compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; g) prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, resi necessari da infortunio; h) cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del paradonto, non rese necessarie da infortunio; i) eliminazione e/o correzione dei difetti di rifrazione quali la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia. j) malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n 1124 e successive modifiche; k) prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M del 08/11/91 pubblicato sulla G.U n 262 e successive modifiche); l) degenze dovute alla necessità dell Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza, quando le degenze e i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; m) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali; n) terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, nonché terapie della sterilità acquisita e/o dell impotenza dei singoli partner della coppia; o) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni e assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; p) interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni; q) infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerea; r) infortuni derivanti dall uso e guida di mezzi di locomozione subacquea; s) infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per uso non privato e in ogni caso, se il conducente Assicurato é privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi in stato di ubriachezza; t) infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (ultraleggeri, deltaplani, parapendio); u) infortuni derivanti dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove; v) infortuni derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; w) infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni, sempreché l Assicurato Vi abbia preso parte attiva; z) infortuni derivanti da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso della polizza, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 7 di 16

17 Art Pagamento Indennizzo Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici). Per i ricoveri avvenuti all estero, la diaria verrà corrisposta in Italia in Euro. Art Validità territoriale dell assicurazione L assicurazione vale per il mondo intero. Art Rinuncia della Società all azione di rivalsa La Società, in caso di ricovero conseguente ad infortunio, rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall art del Codice Civile. HELVETIA ASSISTANCE (valida solo se espressamente richiamata mediante crocettatura nel frontespizio della polizza Diaria da Ricovero - Mod. C/15) ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde telefonando dall estero numero di Milano 02/ Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento Milano L Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa: il tipo di assistenza di cui necessita; il proprio nome, cognome e domicilio; il numero della polizza preceduto dalla sigla ELCO; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 8 di 16

18 DEFINIZIONI Assicurato Effetto e durata Estensione Territoriale Helvetia Assistance Infortunio Malattia Malattia Preesistente Gli Assicurati che hanno stipulato la polizza Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. Mondo intero. è il servizio di pronta assistenza, organizzato dall Helvetia Assicurazioni in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche preesistenti alla sottoscrizione della polizza. Malattia Improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. Prestazioni sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato. Sinistro il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Società Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l Assicurato, all organizzazione e erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Compagnia. Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 9 di 16

19 Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 10 di 16

20 PRESTAZIONI HELVETIA ASSISTANCE PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L ASSICURATO. Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. 1. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in Suo favore. 2. Invio di un medico generico in casi d urgenza in Italia Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 3. Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l onorario fino ad un massimo di 100,00 per sinistro. 4. Invio di un fisioterapista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell Assicurato un fisioterapista, assumendone la Società l onorario fino ad un massimo di 200,00 per sinistro. 5. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 100 km di percorso complessivo (andata/ritorno). 6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dall istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un autoambulanza oppure un taxi per permettere all Assicurato e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 100,00 per sinistro. 7. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato sia ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per curare l Assicurato; - ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo in base alle condizioni del paziente mediante: aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Italia); aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; Mod. C/16 Ed. 12/2010 Pagina 11 di 16

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