Minori e sostanze stupefacenti
|
|
- Camilla Massari
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Minori e sostanze stupefacenti Riferimenti normativi in materia di diagnosi e cura Alessandro RUDELLI febbraio 2009
2 E possibile sottoporre ad analisi le urine, la saliva e le matrici pilifere di un soggetto al fine di ricercare i metaboliti indicanti l assunzione di sostanze stupefacenti. Tali analisi, se correttamente eseguite (con riferimento alle modalit dalità di prelievo, di conservazione, di analisi del campione e di refertazione) ) mostrano un soddisfacente standard di attendibilità. Una metodica corretta per l analisi l delle urine comprende: 1. Prelievo delle urine a vista 2. Conservazione del reperto a temperatura compresa tra 4 4 C e 8 8 C 3. Ricerca associata degli indici di esclusione dei falsi negativi (creatinina,, peso specifico, nitriti, glutaraldeide, ph e ossidanti)
3 Il drug test effettuato nei confronti dei minorenni deve aver cura di salvaguardare due aspetti, uno di carattere tecnico e l altro l di carattere simbolico:
4 Dal punto di vista tecnico: necessita la ricerca di un ampio spettro di metaboliti, non dovendosi generalmente accertare la presenza di una sola sostanza d abuso, d ma dovendosi all opposto prevedere condotte di poliassunzione. Ciò comporta un innalzamento dei costi di refertazione e l invio l del campione ad un laboratorio adeguatamente attrezzato.
5 Dal punto di vista delle simbolizzazioni: deve riconoscere i pudori dell et età evolutiva riferiti alla esibizione delle proprie parti intime (stante la necessità del prelievo a vista) salvaguardando nel contempo dai rischi della ritualità identificativa (ovvero dal fatto che si possa favorire la strutturazione di una accogliente identità tossicomanica interpretata dal minore in fase evolutiva come occasione privilegiata per ricevere attenzioni)
6
7 L analisi gascromatografica delle matrici pilifere può verificare l assunzione l non occasionale o sporadica di sostanze stupefacenti in ragione della crescita media di 1 cm. al mese per i capelli e di una crescita decisamente inferiore per i peli pubici. Ha quindi valore di retroattività maggiore rispetto agli altri test ed è soggetta a costi decisamente più elevati. Come detto, l attendibilitl attendibilità di tale refertazione è alta nel caso di condotte assuntorie continuative; risulta invece decisamente ridotta nei casi di assunzioni intermittenti od occasionali.
8 Il Drug test può essere eseguito nelle seguenti circostanze: A. controlli diagnostici effettuati in relazione a prospettive di cura o di tutela della salute; B. controlli effettuati in ottemperanza a disposizioni emesse dall Autorit Autorità Giudiziaria; C. controlli effettuati in relazione ad esigenze educative o genitoriali richiamanti la necessità di verificare l attendibilitl attendibilità delle dichiarazioni del soggetto
9 Caso c.) Il risultato del test non ha alcun valore medico- legale o diagnostico. Il controllo può essere effettuato da chiunque utilizzando il kit urinario Instant technologies liberamente in vendita presso alcune farmacie. Il più delle volte è una pratica che si effettua in assenza di tutele per il soggetto sottoposto a controllo e mostra la presenza una rilevante problematica comunicativa, relazionale od educativa tra le parti in causa.
10 Caso b.) La legge disciplina con precisione i casi e le modalità nelle quali l Autoritl Autorità Giudiziaria può disporre tali controlli. In particolare: 1. Sostituzione della misura cautelare detentiva con arresti domiciliari o comunità terapeutica per tossicodipendenti (art. 89 D.P.R. 309/90); 2. Sospensione dell esecuzione esecuzione della pena detentiva per reati commessi in relazione alla condizione di tossicodipendente (artt( artt.. dal 90 al 93 D.P.R. 309/90);
11 3. Affidamento in prova come misura penale alternativa alla reclusione (art. 94 D.P.R. 309/90) 4. Revoca delle sanzioni amministrative emesse dal Prefetto (art. 75 D.P.R. 309/90); 5. Accertamenti richiesti su conducenti che si presume siano in stato di alterazione psico- fisica conseguente all uso di sostanze stupefacenti (art. 187 D. L.vo 285/92 e successive modifiche)
12 D.P.R. 309/90 e successive modifiche aggiornato a gennaio 2009 Art. 75 Condotte integranti illeciti amministrativi Comma 1 (ove sono disposte le sanzioni amministrative) Sospensione della patente o divieto di conseguirla Sospensione del porto d armi d o divieto di conseguirlo Sospensione del passaporto o divieto di conseguirlo Sospensione del permesso di soggiorno o divieto di conseguirlo Comma 2 L interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all articolo articolo 122 od altro programma educativo o informativo personalizzato in relazione alle proprie esigenze specifiche
13 Comma 5 Se l interessato l è persona di minore età,, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà,, li rende edotti delle circostanze di fatto e dàd loro notizia circa le strutture di cui al comma 2 Comma 9 Al decreto con il quale il Prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l invito l di cui al comma 2.. nel caso di minorenni può essere fatta opposizione innanzi al Tribunale per i Minorenni. Comma 11 Se risulta che l interessato l si sia sottoposto, con esito positivo,, al programma di cui al comma 2, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni.
14 Art. 75 bis Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica Comma 1 Qualora in relazione alle modalità o alle circostanze dell uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l interessato [.. già condannato anche non definitivamente, oppure sanzionato, oppure già sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza ], può essere inoltre sottoposto a una delle seguenti misure: Obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso la Polizia P di Stato o i Carabinieri; Obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro una determinata ora; Divieto di frequentare determinati locali pubblici; Divieto di allontanarsi dal comune di residenza; Obbligo di comparire innanzi agli organi di polizia negli orari di ingresso o uscita degli istituti scolastici; Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore Comma 7 Qualora l interessato l sia minorenne,, competente a provvedere è il Tribunale per i Minorenni.
15 Articolo 89 Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico Caratteristiche: soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere certificazione di tossicodipendenza prosecuzione o avvio di un programma terapeutico Sostituzione della misura cautelare detentiva con arresti domiciliari o comunità terapeutica e: il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l alcoldipendentel prosegua il programma di recupero
16 Articoli dal 90 al 93 Sospensione dell esecuzione esecuzione della pena detentiva Caratteristiche: reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente pena da scontare non superiore a sei anni
17 Articolo 94 Affidamento in prova in casi particolare Caratteristiche pena detentiva non superiore ai sei anni da eseguire nei confronti di tossicodipendente con programma in corso o in avvio possibilità di usufruire due volte della misura Ai sensi del successivo articolo 123 viene trasmessa all autorit autorità giudiziaria una relazione relativamente alla procedura con la quale q è stato accertato l uso l abituale di stupefacenti, all andamento andamento del programma e ai risultati conseguiti, disponendosi anche i controlli sulla tenuta del soggetto al programma. Competente è il Tribunale di Sorveglianza
18 Non esistono esplicite indicazioni normative riferite alla possibilit bilità di disporre drug test nell emissione emissione di ordinanze di sospensione del processo per messa alla prova. Secondo alcune fonti giurisprudenziali, la messa alla prova può essere equiparata ad una sorta di libertà vigilata nella quale sono fatti rientrare obblighi (ad esempio fare il controllo delle urine) determinati dalle esigenze di verifica dell andamento complessivo dell applicazione della misura; oppure la messa alla prova, stante l utilizzo l del termine prescrizioni impartite dal Giudice con l ordinanza l di sospensione, può essere associata difettivamente ad una misura cautelare implicita nella quale hanno rilevanza gli aspetti della sicurezza.
19 Secondo altre e prevalenti fonti, trattandosi di una sospensione del processo e non di una esecuzione penale o di una misura cautelare, e, con essa si può disporre l invio l ad un servizio diagnostico volto all avvio avvio di un programma terapeutico, senza con ciò determinare nel merito le metodiche sanitarie che saranno utilizzate, dovendosi valutare l evoluzione l complessiva della personalità del minore e non l applicazione l di specificati strumenti (così come quando è chiesto, ad esempio, un sostegno psicologico, non viene generalmente indicato l approccio l clinico da doversi utilizzare). Nell incertezza, i Tribunali per i Minorenni non hanno un orientamento unico e condiviso, ma si muovono a seconda dei casi nell uno o nell altro senso, accogliendo il più delle volte le richieste dei Servizi che, sovente, interpretano il controllo delle urine più nella sua forma del controllo educativo piuttosto che nella sua forma di atto sanitario.
20 Circolare n. 7 del 22 novembre 2007 Congiunta Direzioni Regionali e C.G.M. Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale L A.S.L. dovrà garantire il diritto dei minori alla fruizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie Caratteristiche dei progetti di messa alla prova: consensualità adeguatezza praticabilità e concretezza
21 Caso a.) Il controllo delle urine come atto sanitario D.P.R. 309/90 Articolo 116 Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell utente Comma 1 [ secondo i dettami della Costituzione ] deve essere tutelata la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
22 Agli articoli 120, 121 e 122 del D.P.R. 309/90 sono disciplinate le procedure di presa in carico, di avvio dei programmi diagnostico-terapeutici terapeutici e di segnalazione da parte dell autorit autorità giudiziaria al servizio socio-sanitario. sanitario.
23 Articolo 120 Terapia volontaria e anonimato Comma 1 Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti può chiedere al servizio pubblico o al privato convenzionato di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Comma 2 Qualora si tratti di minorenne la richiesta di intervento può essere sere fatta, oltre che dal diretto interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela. Comma 3 Gli interessati, a loro richiesta,, possono beneficiare dell anonimato nei rapporti con i servizi
24 Comma 7 Gli operatori del servizio pubblico per le tossico- dipendenze e delle strutture private autorizzate, salvo l obbligo l di segnalare all autorit autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione né davanti all autorit autorità giudiziaria nén davanti ad altra autorità.
25 Articolo 121 Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze Comma 2 L autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze Comma 3 Il servizio pubblico ha l obbligo l di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
26 Comma 1 Articolo 122 Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo [ ]] Nell ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottarsi metodologie di disassuefazione nonché trattamenti farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l attuazione l del programma da parte del tossicodipendente. Comma 2 Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro, di studio e delle condizioni di vita sociale e famigliare dell assuntore.
27 Le segnalazioni da parte dell Autorit Autorità Giudiziaria di cui al precedente comma 2 art.121 D.P.R. 309/90 non sono volte ad ottemperare ad esigenze investigative o di controllo, quanto piuttosto all attivazione attivazione di un servizio socio-sanitario sanitario specialistico a favore delle prospettive di diagnosi e cura per il soggetto.
28 La disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta del materiale biologico prelevato dall indagato od imputato sono infatti disciplinate dal Titolo III (Mezzi di prova) del Libro Terzo (Prove) Capo VI (Perizia) del Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all articolo articolo 224, nonchè all articolo articolo 349 per quanto attiene alle iniziative della polizia giudiziaria.
29 Tale disciplina è peraltro attualmente oggetto di ampio dibattito, anche a fronte della illegittimità dei prelievi coattivi dei materiali organici necessari per l espletamento l di una perizia; illegittimità rimossa solo parzialmente con la legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione del decreto-legge 144/2005 recante Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale )
30 e vista altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/1996 che ha dichiarato l illegittimitl illegittimità costituzionale dell art. 224 comma 2 del c.p.p.nella parte in cui consente che il giudice, nell ambito delle operazioni peritali, disponga misure che incidano sulla libertà personale dell indagato o dell imputato al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi della legge.
31 Circostanze tutte che hanno condotto alla presentazione del Disegno di Legge n.857n del 18 luglio 2007 ove sono enucleati i casi in cui può essere ordinata l effettuazione di prelievo di campione biologico anche senza il consenso dell interessato.
32 Legge regionale 34 del 14 dicembre 2004 Politiche regionali per i minori Articolo 6 Rete d offerta d socio sanitaria Comma c) Attività,, servizi ed interventi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l uso l di sostanze illecite
33 Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario Articolo 5 comma 1 punto d) Riferito alla prevenzione dell uso di sostanze illecite e alla realizzazione di programmi sociosanitari di reinserimento Articolo 6 Accesso alla rete accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sés stesse o esposte a rischio di emarginazione nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell autorit autorità giudiziaria. Accedono inoltre prioritariamente alle unità di offerta le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da dipendenza
34 Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2008 Articolo 7 Le persone che accedono alle unità di offerta sociosanitaria hanno diritto a: Scegliere liberamente le unità d offerta Esprimere il consenso sulle proposte di intervento che le riguardano Accedere alle prestazioni nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato Essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti Ricevere una valutazione globale,, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.
35 Linee di indirizzo per la gestione del consenso informato Ottobre 2006 Il processo di acquisizione del Consenso Informato deve essere adattato quando l atto l sanitario è rivolto a soggetto minorenne. L autonomia di una persona e il livello di protezione che le deve essere assicurato mutano per il minorenne in relazione alle diverse età. Necessita riconoscere rilevanza alla soggettività del minorenne e di conseguenza il genitore o il tutore o l amministratore l di sostegno non possono normare da soli o in modo illimitato il regime degli atti, ivi compresi quelli sanitari, da compiere nell interesse del loro rappresentato.
36 Nelle situazioni in cui il minore non convive con i genitori, per r l acquisizione l del Consenso Informato valgono le seguenti procedure: Minorenne in affidamento, in comunità o in istituto penale: l affidatario (cui sono assimilati i responsabili della comunità o dell Istituto) esercita i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie,, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (articolo 5 legge 184/83), pertanto il medico può procedere all atto atto sanitario con il loro consenso. Nelle altre tipologie di atti sanitari è necessario chiedere il consenso dei genitori o del tutore oppure segnalare il caso alla Procura della a Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i Minorenni per un provvedimento. Minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato: occorre segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i Minorenni per un provvedimento autorizzativi urgente. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l apertura l di tutela e la nomina di un tutore.
37 Quando il minorenne abbia una sufficiente capacità di discernimento, il medico deve ricerca l adesione l alle terapie e alle procedure diagnostiche,, preceduta da un attivit attività di informazione correlata all et età del soggetto. In presenza di un dissenso del minorenne rispetto alla proposta diagnostica o terapeutica,, malgrado il consenso degli esercenti la patria potestà,, bisogna considerare il dissenso del minore come ostativo al trattamento sanitario. Nell ipotesi che per la gravità della situazione sanitaria il trattamento proposto sia necessario e indifferibile occorre segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni per l eventuale l iniziativa di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
38 Per alcuni atti sanitari è escluso l obbligo l di acquisire consenso dei genitori o del tutore e il medico, su richiesta del minorenne, può p procedere all atto atto sanitario a prescindere dal consenso o dall informativa ai genitori: Accertamenti diagnostici relativi a malattie sessualmente trasmesse sse Prescrizioni mediche e somministrazioni in ordine alla procreazione one responsabile Interruzione di gravidanza nel caso in cui il giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a decidere a prescindere dal consenso dei d genitori o del tutore Accertamenti diagnostici e interventi terapeutico-riabilitativi riabilitativi al minore utilizzatore di sostanze stupefacenti (art. 120 D.P.R. 309/90): il minore può, mantenendo l anonimatol anonimato,, accedere personalmente ai servizi per le tossicodipendenze, ottenere dei trattamenti terapeutici eutici e consentire al controllo delle urine o del capello.
39 Ciò malgrado, le buone prassi cliniche indicano che, non trattandosi generalmente di procedure indifferibili, gli accertamenti diagnostici e l avvio del percorso riabilitativo devono prevedere il coinvolgimento attivo e il sostegno genitoriali,, prefigurandosi questa condizione come obiettivo primario precedente l avvio l di un efficace programma di disassuefazione.
40 Giovanni Serpelloni Direttore Osservatorio Regionale Dipendenze Veneto Da anni stiamo sviluppando una serie di studi sulla validità del testing come forma di prevenzione dall uso di droghe e dalla conseguente possibile dipendenza: siamo oggi convinti che questi strumenti siano validi soltanto se eseguiti in contesti di counseling e di specializzazione. Il testing non va usato certo come strumento repressivo e contro il volere dell interessato (necessitano consenso informato, autorizzazione dell esecente esecente la potestà genitoriale o del tutore, rispetto della normativa sulla privacy), ma in un contesto sanitario definito per valutare se i ragazzi minorenni hanno un problema, se essi possono avere o no un rischio di malattia aumentato, nel mentre si deve favorire l avvio l di un rapporto terapeutico."
41 Costituzione Italiana Art. 32 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
42 Riepilogando: Correttamente intesi, il controllo delle urine e l analisi l del capello sono metodiche sanitarie di accertamento diagnostico. Come tali, esse devono effettuarsi in un ambito di tutela del soggetto, previo consenso informato e nel rispetto della volontà del minorenne, dovendosi tra l altro l correlare ad un programma terapeutico o riabilitativo che necessita anch esso dell adesione del destinatario. A tali condizioni si può derogare in termini di legge soltanto nel n caso in cui vi siano provvedimenti dell autorit autorità giudiziaria in relazione all emissione di misure cautelari alternative alla detenzione o nel caso in cui sia s stata disposta l esecuzione l penale esterna in affidamento o la sospensione della pena detentiva, queste ultime di pertinenza del Tribunale di Sorveglianza su certificazione di tossicodipendenza e richiesta di programma terapeutico da parte del soggetto. Non è facile e univoca la collocazione della messa alla prova, ferma restando che se in un ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova è esplicitamente formulata l indicazione l di eseguire drug test, i Servizi sono tenuti ad assolvere tale richiesta.
II.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliCittà di Ispica Prov. di Ragusa
Città di Ispica Prov. di Ragusa REGOLAMENTO SULL AFFIDO FAMILIARE DI MINORI Art. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 10 del 14/07/2009 PRINCIPI GENERALI Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria
DettagliLegge 5 dicembre 2005, n. 251
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
DettagliL affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali
L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliCOMUNE DI BONITO Provincia di Avellino
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliREGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE 2000 Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29 settembre ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI L affido è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliIl Preposto nella scuola
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania DIREZIONE GENERALE Organismo Paritetico Regionale ex art. 51 D. lgs. 81/2008 Il Preposto nella scuola
Dettagli2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE
B1 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 dati comuni Gentile Signore/a, Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la
DettagliAssociazione Comunità IL GABBIANO ONLUS
Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4-26854 Pieve Fissiraga (LO) Cod.Fisc. 07124640157 Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11-23100 Sondrio - 0342-200844 Fax 0342-216702
DettagliACCORDI OPERATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE. Dipartimento Dipendenze Patologiche Ser.T. Carceri S.s.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE ISTITUTO PENALE PER MINORENNI Cesare Beccaria Dipartimento Dipendenze Patologiche Ser.T. Carceri S.s. Minori ACCORDI OPERATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliComune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale
DettagliD.P.R. 309/90 COME INNOVATO DALLA LEGGE N.49/06
Prefettura di Massa Carrara Ufficio territoriale del Governo DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI 10 domande per conoscere cosa Ti puç accadere se vieni trovato in possesso di modiche quantité di sostanze stupefacenti
DettagliCOMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -
Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell 11.02.2012 Il Segretario Comunale COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
DettagliATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali
Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone
DettagliRegolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento
DettagliComune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza
Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliREGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE Premessa L affidamento etero-familiare consiste nell inserire un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per un tempo determinato. È un esperienza di accoglienza
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE L.R. n.18 del 19 luglio 2013 Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all attività sportiva agonistica Integrazioni alla Legge Regionale n. 26 del 9 agosto
DettagliRICHIESTA SCELTA MEDICO IN DEROGA ALLA RESIDENZA. nato/a a (prov. ) il residente in (prov. ) via/piazza n.civico indirizzo mail.
NDRIA RICHIESTA SCELTA MEDICO IN DEROGA ALLA RESIDENZA Ai sensi della L. 833/78 DPR 314/90 - Accordo Conferenza Stato Regioni 8/5/2003 - ACN 23/3/2005 e successive modifiche Il/la sottoscritto/a nato/a
DettagliConsenso Informato e Privacy
Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliCRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni
CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze
Dettagli********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
DettagliTutela della privacy
Tutela della privacy Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento
DettagliMinori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti?
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti? Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte Pisa, 30 gennaio 2015 La tutela internazionale del
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliCOMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA Cap 06060 P.zza della Repubblica n. 4 P.IVA 00436320543 Tel. 075.830186 e-mail: info@comune.paciano.pg.it fax. 075.830447 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO
DettagliLe misure alternative alla detenzione Concas Alessandra. Diritto.it
Le misure alternative alla detenzione Concas Alessandra Diritto.it Le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, le misure alternative
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliCODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI
CODICE DEONTOLOGICO L Associato ANAP esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme
DettagliAllegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE
Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliSUMMER SCHOOL 2012 CARCERE E DROGHE
SUMMER SCHOOL 2012 CARCERE E DROGHE TRA RETORICA SECURITARIA E BUONE PRATICHE DI ACCOGLIENZA MISURE ALTERNATIVE: norme, attori, soggetti deboli DIPENDENZE E MISURE ALTERNATIVE EFFETTORE GIUDIZIARIO - EFFETTORE
DettagliL ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI
L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com LA RESIDENZA COME DIRITTO La
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
Dettagli(Provincia di Perugia) Zona Sociale n. 4 REGOLAMENTO AFFIDO ETERO-FAMILIARE E SOSTEGNO FAMILIARE
(Provincia di Perugia) Zona Sociale n. 4 REGOLAMENTO AFFIDO ETERO-FAMILIARE E SOSTEGNO FAMILIARE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 28/09/2011 Art. 1 Oggetto L affido familiare
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliRisoluzione n. 153829 del 10.6.2011
Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
DettagliTrattamento dei dati personali
Trattamento dei dati personali CODICE DELLA PRIVACY II 1 GENNAIO 2004 E ENTRATO IN VIGORE IL D.Lgs. N.196 DEL 30 GIUGNO 2003. TALE DECRETO E IL NUOVO TESTO UNICO PER LA PRIVACY. IL NUOVO CODICE IN MATERIA
DettagliServizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano
Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliLa Convenzione sui diritti dell infanzia
NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliPARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA
DettagliNOTA INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA PER I LAVORATORI
NOTA INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA PER I LAVORATORI Premessa La presente informarla che, sulla base delle recenti normative (Schema di intesa 1 in materia di accertamenti
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliLe principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro Avv. Daniele Tanoni Confindustria Pesaro Urbino Pesaro, 30 settembre 2009 Il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliMANIFESTAZIONE D INTERESSE PERCORSI DI SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Allegato A) MANIFESTAZIONE D INTERESSE PERCORSI DI SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE Domanda di partecipazione Il/la sottoscritto/a nato/a Il e residente in prov CAP via/piazza n, in qualità
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliCOMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
DettagliAntiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)
Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento
DettagliCOMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza
REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente
DettagliDelitti contro l attività giudiziaria
Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliNOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio
NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto
Dettaglisu proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;
LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) Il sottoscritto, nato a (prov. ) il e residente a in Via
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliSOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5
SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI
Dettagli>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido
>> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI
REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in
DettagliPROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni
DettagliDOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione
DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione Componenti : Buono Scuola, Disabilità, Integrazione al reddito Destinatari Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
DettagliNOI E L AUTISMO: GLI INTERVENTI E LA CONTINUITA DI CURA
NOI E L AUTISMO: GLI INTERVENTI E LA CONTINUITA DI CURA Il Disturbo autistico è un disordine dello sviluppo che compromette il funzionamento globale e si traduce in un funzionamento cognitivo atipico.
DettagliAGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16
TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
DettagliConcetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro
kiker Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE IL D.LGS.81/2008: TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO L evoluzione Normativa
Dettagliproposta di legge n. 15
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliRegolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008
Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni
DettagliPROTOCOLLO D INTESA PER L INSERIMENTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI NELLE RSA e NEI CDI
PROTOCOLLO D INTESA PER L INSERIMENTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI NELLE RSA e NEI CDI Indice : 1. Scopo del protocollo 2. Invio 3. Verifiche 2.1 tipologia dell utenza 2.2 procedura segnalazione 2.3 procedura
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI
COMUNE DI CANINO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI ART. 1 Oggetto, finalità ed elementi
Dettagli