Minori e sostanze stupefacenti

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1 Minori e sostanze stupefacenti Riferimenti normativi in materia di diagnosi e cura Alessandro RUDELLI febbraio 2009

2 E possibile sottoporre ad analisi le urine, la saliva e le matrici pilifere di un soggetto al fine di ricercare i metaboliti indicanti l assunzione di sostanze stupefacenti. Tali analisi, se correttamente eseguite (con riferimento alle modalit dalità di prelievo, di conservazione, di analisi del campione e di refertazione) ) mostrano un soddisfacente standard di attendibilità. Una metodica corretta per l analisi l delle urine comprende: 1. Prelievo delle urine a vista 2. Conservazione del reperto a temperatura compresa tra 4 4 C e 8 8 C 3. Ricerca associata degli indici di esclusione dei falsi negativi (creatinina,, peso specifico, nitriti, glutaraldeide, ph e ossidanti)

3 Il drug test effettuato nei confronti dei minorenni deve aver cura di salvaguardare due aspetti, uno di carattere tecnico e l altro l di carattere simbolico:

4 Dal punto di vista tecnico: necessita la ricerca di un ampio spettro di metaboliti, non dovendosi generalmente accertare la presenza di una sola sostanza d abuso, d ma dovendosi all opposto prevedere condotte di poliassunzione. Ciò comporta un innalzamento dei costi di refertazione e l invio l del campione ad un laboratorio adeguatamente attrezzato.

5 Dal punto di vista delle simbolizzazioni: deve riconoscere i pudori dell et età evolutiva riferiti alla esibizione delle proprie parti intime (stante la necessità del prelievo a vista) salvaguardando nel contempo dai rischi della ritualità identificativa (ovvero dal fatto che si possa favorire la strutturazione di una accogliente identità tossicomanica interpretata dal minore in fase evolutiva come occasione privilegiata per ricevere attenzioni)

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7 L analisi gascromatografica delle matrici pilifere può verificare l assunzione l non occasionale o sporadica di sostanze stupefacenti in ragione della crescita media di 1 cm. al mese per i capelli e di una crescita decisamente inferiore per i peli pubici. Ha quindi valore di retroattività maggiore rispetto agli altri test ed è soggetta a costi decisamente più elevati. Come detto, l attendibilitl attendibilità di tale refertazione è alta nel caso di condotte assuntorie continuative; risulta invece decisamente ridotta nei casi di assunzioni intermittenti od occasionali.

8 Il Drug test può essere eseguito nelle seguenti circostanze: A. controlli diagnostici effettuati in relazione a prospettive di cura o di tutela della salute; B. controlli effettuati in ottemperanza a disposizioni emesse dall Autorit Autorità Giudiziaria; C. controlli effettuati in relazione ad esigenze educative o genitoriali richiamanti la necessità di verificare l attendibilitl attendibilità delle dichiarazioni del soggetto

9 Caso c.) Il risultato del test non ha alcun valore medico- legale o diagnostico. Il controllo può essere effettuato da chiunque utilizzando il kit urinario Instant technologies liberamente in vendita presso alcune farmacie. Il più delle volte è una pratica che si effettua in assenza di tutele per il soggetto sottoposto a controllo e mostra la presenza una rilevante problematica comunicativa, relazionale od educativa tra le parti in causa.

10 Caso b.) La legge disciplina con precisione i casi e le modalità nelle quali l Autoritl Autorità Giudiziaria può disporre tali controlli. In particolare: 1. Sostituzione della misura cautelare detentiva con arresti domiciliari o comunità terapeutica per tossicodipendenti (art. 89 D.P.R. 309/90); 2. Sospensione dell esecuzione esecuzione della pena detentiva per reati commessi in relazione alla condizione di tossicodipendente (artt( artt.. dal 90 al 93 D.P.R. 309/90);

11 3. Affidamento in prova come misura penale alternativa alla reclusione (art. 94 D.P.R. 309/90) 4. Revoca delle sanzioni amministrative emesse dal Prefetto (art. 75 D.P.R. 309/90); 5. Accertamenti richiesti su conducenti che si presume siano in stato di alterazione psico- fisica conseguente all uso di sostanze stupefacenti (art. 187 D. L.vo 285/92 e successive modifiche)

12 D.P.R. 309/90 e successive modifiche aggiornato a gennaio 2009 Art. 75 Condotte integranti illeciti amministrativi Comma 1 (ove sono disposte le sanzioni amministrative) Sospensione della patente o divieto di conseguirla Sospensione del porto d armi d o divieto di conseguirlo Sospensione del passaporto o divieto di conseguirlo Sospensione del permesso di soggiorno o divieto di conseguirlo Comma 2 L interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all articolo articolo 122 od altro programma educativo o informativo personalizzato in relazione alle proprie esigenze specifiche

13 Comma 5 Se l interessato l è persona di minore età,, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà,, li rende edotti delle circostanze di fatto e dàd loro notizia circa le strutture di cui al comma 2 Comma 9 Al decreto con il quale il Prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l invito l di cui al comma 2.. nel caso di minorenni può essere fatta opposizione innanzi al Tribunale per i Minorenni. Comma 11 Se risulta che l interessato l si sia sottoposto, con esito positivo,, al programma di cui al comma 2, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni.

14 Art. 75 bis Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica Comma 1 Qualora in relazione alle modalità o alle circostanze dell uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l interessato [.. già condannato anche non definitivamente, oppure sanzionato, oppure già sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza ], può essere inoltre sottoposto a una delle seguenti misure: Obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso la Polizia P di Stato o i Carabinieri; Obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro una determinata ora; Divieto di frequentare determinati locali pubblici; Divieto di allontanarsi dal comune di residenza; Obbligo di comparire innanzi agli organi di polizia negli orari di ingresso o uscita degli istituti scolastici; Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore Comma 7 Qualora l interessato l sia minorenne,, competente a provvedere è il Tribunale per i Minorenni.

15 Articolo 89 Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico Caratteristiche: soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere certificazione di tossicodipendenza prosecuzione o avvio di un programma terapeutico Sostituzione della misura cautelare detentiva con arresti domiciliari o comunità terapeutica e: il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l alcoldipendentel prosegua il programma di recupero

16 Articoli dal 90 al 93 Sospensione dell esecuzione esecuzione della pena detentiva Caratteristiche: reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente pena da scontare non superiore a sei anni

17 Articolo 94 Affidamento in prova in casi particolare Caratteristiche pena detentiva non superiore ai sei anni da eseguire nei confronti di tossicodipendente con programma in corso o in avvio possibilità di usufruire due volte della misura Ai sensi del successivo articolo 123 viene trasmessa all autorit autorità giudiziaria una relazione relativamente alla procedura con la quale q è stato accertato l uso l abituale di stupefacenti, all andamento andamento del programma e ai risultati conseguiti, disponendosi anche i controlli sulla tenuta del soggetto al programma. Competente è il Tribunale di Sorveglianza

18 Non esistono esplicite indicazioni normative riferite alla possibilit bilità di disporre drug test nell emissione emissione di ordinanze di sospensione del processo per messa alla prova. Secondo alcune fonti giurisprudenziali, la messa alla prova può essere equiparata ad una sorta di libertà vigilata nella quale sono fatti rientrare obblighi (ad esempio fare il controllo delle urine) determinati dalle esigenze di verifica dell andamento complessivo dell applicazione della misura; oppure la messa alla prova, stante l utilizzo l del termine prescrizioni impartite dal Giudice con l ordinanza l di sospensione, può essere associata difettivamente ad una misura cautelare implicita nella quale hanno rilevanza gli aspetti della sicurezza.

19 Secondo altre e prevalenti fonti, trattandosi di una sospensione del processo e non di una esecuzione penale o di una misura cautelare, e, con essa si può disporre l invio l ad un servizio diagnostico volto all avvio avvio di un programma terapeutico, senza con ciò determinare nel merito le metodiche sanitarie che saranno utilizzate, dovendosi valutare l evoluzione l complessiva della personalità del minore e non l applicazione l di specificati strumenti (così come quando è chiesto, ad esempio, un sostegno psicologico, non viene generalmente indicato l approccio l clinico da doversi utilizzare). Nell incertezza, i Tribunali per i Minorenni non hanno un orientamento unico e condiviso, ma si muovono a seconda dei casi nell uno o nell altro senso, accogliendo il più delle volte le richieste dei Servizi che, sovente, interpretano il controllo delle urine più nella sua forma del controllo educativo piuttosto che nella sua forma di atto sanitario.

20 Circolare n. 7 del 22 novembre 2007 Congiunta Direzioni Regionali e C.G.M. Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale L A.S.L. dovrà garantire il diritto dei minori alla fruizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie Caratteristiche dei progetti di messa alla prova: consensualità adeguatezza praticabilità e concretezza

21 Caso a.) Il controllo delle urine come atto sanitario D.P.R. 309/90 Articolo 116 Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell utente Comma 1 [ secondo i dettami della Costituzione ] deve essere tutelata la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

22 Agli articoli 120, 121 e 122 del D.P.R. 309/90 sono disciplinate le procedure di presa in carico, di avvio dei programmi diagnostico-terapeutici terapeutici e di segnalazione da parte dell autorit autorità giudiziaria al servizio socio-sanitario. sanitario.

23 Articolo 120 Terapia volontaria e anonimato Comma 1 Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti può chiedere al servizio pubblico o al privato convenzionato di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Comma 2 Qualora si tratti di minorenne la richiesta di intervento può essere sere fatta, oltre che dal diretto interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela. Comma 3 Gli interessati, a loro richiesta,, possono beneficiare dell anonimato nei rapporti con i servizi

24 Comma 7 Gli operatori del servizio pubblico per le tossico- dipendenze e delle strutture private autorizzate, salvo l obbligo l di segnalare all autorit autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione né davanti all autorit autorità giudiziaria nén davanti ad altra autorità.

25 Articolo 121 Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze Comma 2 L autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze Comma 3 Il servizio pubblico ha l obbligo l di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

26 Comma 1 Articolo 122 Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo [ ]] Nell ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottarsi metodologie di disassuefazione nonché trattamenti farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l attuazione l del programma da parte del tossicodipendente. Comma 2 Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro, di studio e delle condizioni di vita sociale e famigliare dell assuntore.

27 Le segnalazioni da parte dell Autorit Autorità Giudiziaria di cui al precedente comma 2 art.121 D.P.R. 309/90 non sono volte ad ottemperare ad esigenze investigative o di controllo, quanto piuttosto all attivazione attivazione di un servizio socio-sanitario sanitario specialistico a favore delle prospettive di diagnosi e cura per il soggetto.

28 La disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta del materiale biologico prelevato dall indagato od imputato sono infatti disciplinate dal Titolo III (Mezzi di prova) del Libro Terzo (Prove) Capo VI (Perizia) del Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all articolo articolo 224, nonchè all articolo articolo 349 per quanto attiene alle iniziative della polizia giudiziaria.

29 Tale disciplina è peraltro attualmente oggetto di ampio dibattito, anche a fronte della illegittimità dei prelievi coattivi dei materiali organici necessari per l espletamento l di una perizia; illegittimità rimossa solo parzialmente con la legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione del decreto-legge 144/2005 recante Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale )

30 e vista altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/1996 che ha dichiarato l illegittimitl illegittimità costituzionale dell art. 224 comma 2 del c.p.p.nella parte in cui consente che il giudice, nell ambito delle operazioni peritali, disponga misure che incidano sulla libertà personale dell indagato o dell imputato al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi della legge.

31 Circostanze tutte che hanno condotto alla presentazione del Disegno di Legge n.857n del 18 luglio 2007 ove sono enucleati i casi in cui può essere ordinata l effettuazione di prelievo di campione biologico anche senza il consenso dell interessato.

32 Legge regionale 34 del 14 dicembre 2004 Politiche regionali per i minori Articolo 6 Rete d offerta d socio sanitaria Comma c) Attività,, servizi ed interventi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l uso l di sostanze illecite

33 Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario Articolo 5 comma 1 punto d) Riferito alla prevenzione dell uso di sostanze illecite e alla realizzazione di programmi sociosanitari di reinserimento Articolo 6 Accesso alla rete accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sés stesse o esposte a rischio di emarginazione nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell autorit autorità giudiziaria. Accedono inoltre prioritariamente alle unità di offerta le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da dipendenza

34 Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2008 Articolo 7 Le persone che accedono alle unità di offerta sociosanitaria hanno diritto a: Scegliere liberamente le unità d offerta Esprimere il consenso sulle proposte di intervento che le riguardano Accedere alle prestazioni nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato Essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti Ricevere una valutazione globale,, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.

35 Linee di indirizzo per la gestione del consenso informato Ottobre 2006 Il processo di acquisizione del Consenso Informato deve essere adattato quando l atto l sanitario è rivolto a soggetto minorenne. L autonomia di una persona e il livello di protezione che le deve essere assicurato mutano per il minorenne in relazione alle diverse età. Necessita riconoscere rilevanza alla soggettività del minorenne e di conseguenza il genitore o il tutore o l amministratore l di sostegno non possono normare da soli o in modo illimitato il regime degli atti, ivi compresi quelli sanitari, da compiere nell interesse del loro rappresentato.

36 Nelle situazioni in cui il minore non convive con i genitori, per r l acquisizione l del Consenso Informato valgono le seguenti procedure: Minorenne in affidamento, in comunità o in istituto penale: l affidatario (cui sono assimilati i responsabili della comunità o dell Istituto) esercita i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie,, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (articolo 5 legge 184/83), pertanto il medico può procedere all atto atto sanitario con il loro consenso. Nelle altre tipologie di atti sanitari è necessario chiedere il consenso dei genitori o del tutore oppure segnalare il caso alla Procura della a Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i Minorenni per un provvedimento. Minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato: occorre segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i Minorenni per un provvedimento autorizzativi urgente. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l apertura l di tutela e la nomina di un tutore.

37 Quando il minorenne abbia una sufficiente capacità di discernimento, il medico deve ricerca l adesione l alle terapie e alle procedure diagnostiche,, preceduta da un attivit attività di informazione correlata all et età del soggetto. In presenza di un dissenso del minorenne rispetto alla proposta diagnostica o terapeutica,, malgrado il consenso degli esercenti la patria potestà,, bisogna considerare il dissenso del minore come ostativo al trattamento sanitario. Nell ipotesi che per la gravità della situazione sanitaria il trattamento proposto sia necessario e indifferibile occorre segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni per l eventuale l iniziativa di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.

38 Per alcuni atti sanitari è escluso l obbligo l di acquisire consenso dei genitori o del tutore e il medico, su richiesta del minorenne, può p procedere all atto atto sanitario a prescindere dal consenso o dall informativa ai genitori: Accertamenti diagnostici relativi a malattie sessualmente trasmesse sse Prescrizioni mediche e somministrazioni in ordine alla procreazione one responsabile Interruzione di gravidanza nel caso in cui il giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a decidere a prescindere dal consenso dei d genitori o del tutore Accertamenti diagnostici e interventi terapeutico-riabilitativi riabilitativi al minore utilizzatore di sostanze stupefacenti (art. 120 D.P.R. 309/90): il minore può, mantenendo l anonimatol anonimato,, accedere personalmente ai servizi per le tossicodipendenze, ottenere dei trattamenti terapeutici eutici e consentire al controllo delle urine o del capello.

39 Ciò malgrado, le buone prassi cliniche indicano che, non trattandosi generalmente di procedure indifferibili, gli accertamenti diagnostici e l avvio del percorso riabilitativo devono prevedere il coinvolgimento attivo e il sostegno genitoriali,, prefigurandosi questa condizione come obiettivo primario precedente l avvio l di un efficace programma di disassuefazione.

40 Giovanni Serpelloni Direttore Osservatorio Regionale Dipendenze Veneto Da anni stiamo sviluppando una serie di studi sulla validità del testing come forma di prevenzione dall uso di droghe e dalla conseguente possibile dipendenza: siamo oggi convinti che questi strumenti siano validi soltanto se eseguiti in contesti di counseling e di specializzazione. Il testing non va usato certo come strumento repressivo e contro il volere dell interessato (necessitano consenso informato, autorizzazione dell esecente esecente la potestà genitoriale o del tutore, rispetto della normativa sulla privacy), ma in un contesto sanitario definito per valutare se i ragazzi minorenni hanno un problema, se essi possono avere o no un rischio di malattia aumentato, nel mentre si deve favorire l avvio l di un rapporto terapeutico."

41 Costituzione Italiana Art. 32 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

42 Riepilogando: Correttamente intesi, il controllo delle urine e l analisi l del capello sono metodiche sanitarie di accertamento diagnostico. Come tali, esse devono effettuarsi in un ambito di tutela del soggetto, previo consenso informato e nel rispetto della volontà del minorenne, dovendosi tra l altro l correlare ad un programma terapeutico o riabilitativo che necessita anch esso dell adesione del destinatario. A tali condizioni si può derogare in termini di legge soltanto nel n caso in cui vi siano provvedimenti dell autorit autorità giudiziaria in relazione all emissione di misure cautelari alternative alla detenzione o nel caso in cui sia s stata disposta l esecuzione l penale esterna in affidamento o la sospensione della pena detentiva, queste ultime di pertinenza del Tribunale di Sorveglianza su certificazione di tossicodipendenza e richiesta di programma terapeutico da parte del soggetto. Non è facile e univoca la collocazione della messa alla prova, ferma restando che se in un ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova è esplicitamente formulata l indicazione l di eseguire drug test, i Servizi sono tenuti ad assolvere tale richiesta.

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