CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI EUROPEI (F.B.E.)
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1 CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI EUROPEI (F.B.E.) ISTANBUL MAGGIO 2008
2 RELAZIONE DI SINTESI. INTERVENTI PRELIMINARI: 1 Intervento di saluto del Presidente dell Ordine di Istanbul In Turchia vi sono attualmente avvocati che operano su una legislazione impostata dal 1923 su un modello occidentale, soprattutto per quanto attiene al diritto penale. Sul tema del convegno il Relatore ne evidenzia il carattere di estrema attualità anche per il suo Paese, anche sulla spinta della classe imprenditoriale che ha un evidente interesse a stimolare la concorrenza tra i professionisti legali. 2 Intervento del Presidente uscente della F.B.E. (avv. Jaume Alonso-Cuevillas)dell Ordine di Barcellona. Sottolinea l importanza politica del congresso come forma di armonizzazione fra civiltà con tradizioni in parte anche fortemente diverse. Anticipando i temi che verranno dibattuti durante il convegno, si sofferma sulla c.d. Carte dei diritti del Cliente sottolineando comunque la necessità di non dimenticare i diritti e le prerogative dell avvocato. 3 Intervento del moderatore avv. Benichous, rappresentante dell Ordine di Marsiglia. Premette che siamo in una fase di globalizzazione del mercato giuridico non solo all interno dell E.U. Ma anche in ambito extraeuropeo. La pubblicità è quindi un argomento di estrema attualità e sottende quello di concorrenza tra gli studi legali. Evidenzia il fatto che molti regolamenti forensi nazionali contrastano con la normativa di indirizzo della Commissione Europea che stigmatizza un rapporto disarmonico e non trasparente tra l avvocato ed il cliente in danno di quest ultimo. Si pone quindi un problema di valutazione del servizio non solo a posteriori, ma anche in via preventiva, con particolare riferimento agli onorari e quindi al probabile costo del servizio stesso. Secondo la C.E. - continua il Relatore esistono di fatto dei monopoli del servizio legale che contrastano con i principi di concorrenza e quindi con i diritti del cliente-consumatore e si rende pertanto necessario aprire il mercato giuridico alla concorrenza; così come già previsto dall OCSE in base ad uno studio-relazione di prossima pubblicazione e che si basa su un
3 principio di libertà di concorrenza nel settore legale. Cita come esempio sia l Irlanda dove gli avvocati hanno il diritto di farsi pubblicità, indicando anche i prezzi da essi praticati, che la Spagna, paese in cui l apertura alla pubblicità è stata riconosciuta pur nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Deontologico; alla stregua, per altro, di molte altre nazioni europee. L Oratore si sofferma poi sul problema delle modalità di acquisizione della clientela, mettendone in rilievo gli aspetti più delicati ed intimamente funzionali con quelli della liberalizzazione pubblicitaria, relativi al controllo della correttezza e veridicità dell informazione promozionale e dei mezzi stessi di comunicazione. INTERVENTI DI MERITO: 1 Rappresentante Ordine turco ospitante: Come nel passato anche oggi in Turchia esistono limiti notevoli alla pubblicità in quanto questa è considerata come un sistema finalizzato esclusivamente ad ottenere un maggiore profitto mentre la professione forense deve essere al servizio del paese ossia un servizio pubblico. Il divieto di pubblicità è attualmente sancito a vari livelli legislativi. L art. 36 della Costituzione turca infatti pur prevedendo il diritto di tutti ad un equo processo, pone dei limiti all avvocato nella informativa circa la propria attività pur rappresentando quest ultima l unico strumento per consentire ai cittadini una scelta consapevole del legale a cui rivolgersi. La legge n. 1136/1971 ha integrato il contenuto dell art. 36 della Costituzione. In particolare l art. 55 prevede la possibilità per l avvocato di accaparrarsi la clientela ma soltanto nel rispetto di notevoli limiti e divieti quali quello di non usare giudizi o aggettivi negativi nei confronti dei colleghi. Anche la legge professionale del 1962 e il codice deontologico hanno trattato il tema della pubblicità. Attualmente in Turchia è vietata l affissione di insegne fuori dall ufficio, la pubblicità a mezzo internet., materiale stampato e attraverso la stampa con l unica eccezione per gli avvocati di nuova iscrizione o per coloro che hanno ripreso l attività dopo una sospensione di almeno 6 mesi che possono fare pubblicità sul luogo ove viene svolta l attività tramite la stampa, ma con l accortezza di non usare caratteri particolarmente evidenti. Anche l utilizzo di un timbro con caratteri diversi e particolari tali da distinguere un avvocato è considerata pubblicità non consentita Questi limiti si ricavano da ogni decisione del Consiglio di Stato che si è spesso occupato della pubblicità. Con la prospettiva dell ingresso della Turchia nella Unione Europea si sente la necessità di cambiare le regole. Attualmente infatti, nonostante gli investimenti di vari paesi
4 europei, in Turchia solo un ristretto numero di avvocati lavorano con le imprese internazionali e ciò è dovuto in particolare all impossibilità per gli avvocati di pubblicizzare all estero la propria attività senza incorrere in illeciti disciplinari e in concorrenza sleale. Si rende pertanto necessario adeguare le regole turche a quelle adottate dall Unione Europea che negli ultimi 20 anni ha consentito una sempre maggiore libertà agli avvocati nel pubblicizzare la propria attività rispetto al passato. 2 Intervento rappresentante italiano (avv. G. Meterangelis Ordine di Foggia e membro di una commissione F.B.E.) Evidenzia l attualità per gli Ordini italiani dell argomento trattato dal Congresso e ricorda come il ns. Codice Deontologico, recependo le novità anche transnazionali nel frattempo intervenute, sia passato da una disciplina rigida e tutto sommato refrattaria del problema, incardinata nel vecchio testo dell art.17 risalente al 1997, ad una maggiore e progressiva apertura che ha trovavo una prima collocazione normativa con la Delibera del Cons.Naz. Forense del 16/10/1998 che introduceva il principio della libertà di informazione, nel rispetto però dei principi cardine della professione (verità, dignità,probità, decoro), accompagnata da una possibilità di divulgazione anche attraverso brochure ed internet. Successivamente, nel 2001 il CNF proponeva una nuova disciplina dell offerta di servizi legali, meglio distinguendo tra contenuto dell informazione e mezzi di comunicazione. Si fece pertanto divieto di uso dei media classici (quali TV, radio, giornali) ivi compreso il volantinaggio e l uso indiscriminato di internet. Al contempo si apriva la possibilità di divulgazione dei titoli dell avvocato, delle attività prevalenti svolte, delle lingue estere conosciute, delle certificazioni ISO, dei loghi degli studi e di svolgere la consulenza on line; fermo però il divieto di informazione circa le percentuali delle cause vinte e l enfatizzazione dei meriti personali. Questa nuova impostazione del problema ha trovato la sua sede normativa nel 2006 con l introduzione nel Codice Deontologico dell art.17bis, approvato quasi in contemporanea con il c.d. Decreto Bersani, il quale,invece, apriva totalmente alla liberalizzazione dell informazione e quindi alla pubblicità per gli avvocati, imponendo allo stesso CNF di apportare conseguenti modifiche alle relative norme (art.17 e 17bis) del Codice Deontologico. A fronte di tale richiesta, il CNF per nome del suo presidente avv.prof. Guido Alpa, replicava che le invocate modifiche erano già state autonomamente attuate. Di talché, conclude l Oratore, ad oggi, (maggio 2008) la situazione italiana è caratterizzata da un principio di libertà di mezzi di informazione,così come auspicato anche dalla C.E.; mentre per quanto attiene ai contenuti del messaggio divulgativo, fermi gli obblighi di verità, correttezza, riservatezza, dignità e decoro, si distingue tra messaggi
5 facoltativi sopra elencati e quelli obbligatori (denominazione esatta dei componenti dello studio,indicazione dell Ordine di appartenenza, sedi principali,secondarie e recapiti). 3 intervento: Rappresentante Ordine inglese Oggi, grazie all evoluzione degli ultimi 50 anni, è possibile per l avvocatura inglese pubblicizzare i propri servizi. Per quanto riguarda i procuratori, dopo un divieto quasi assoluto di pubblicità fino al 1972, si è assistito ad una lenta evoluzione fino alla legge del 1987 che ha introdotto alcune regole. Dall anno 2001 si è poi assistita ad una vera e propria rivoluzione fino al 2007 quando la legge del 1987 è stata sostituita con un codice di disciplina che ha introdotto diverse forme di pubblicità compresa quella attraverso la televisione. Anche per quanto riguarda gli avvocati dall anno 1953 quando fu varato un codice di condotta che vietava ogni forma di pubblicità, la situazione si è evoluta fino all anno 1989 quando è stata tolta una serie di restrizioni consentendo la pubblicità a vari livelli. La materia della pubblicità è stata oggetto di una vera e propria liberalizzazione tanto che oggi è possibile l offerta dei servizi legali porta a porta o al supermercato ma è comunque vietato farsi pubblicità in modo ingannevole. La pubblicità è rivolta al pubblico in quanto l obiettivo è quello di rendere noto ai cittadini quali sono i migliori avvocati in determinati campi e materie. Le informazioni possono essere divulgate anche on line. A tale proposito viene presentato il sito takelegaladvice.com attraverso il quale gli avvocati rendono noto le materie che trattano e la tipologia di clienti a cui sono rivolti nonché i prezzi dei servizi che vengono offerti. Generalmente gli avvocati non fanno pubblicità direttamente ma utilizzano esperti ( dipartimenti del marketing) che si occupano della pubblicità per lavoro. Esiste comunque un controllo rigido sul comportamento degli avvocati e procuratori che viene fatto attraverso delle associazioni professionali a cui un recente regolamento ha dato il potere di applicare sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole imposte che possono consistere in sanzioni pecuniarie e arrivare fino a quella che nel nostro ordinamento corrisponde alla radiazione. Contro la pubblicità illegittima inoltre gli avvocati possono rivolgersi ai Consigli degli ordini degli Avvocati o alla Corte Costituzionale che ha emesso diverse pronunce in materia. 4 Rappresentante Ordine tedesco (Avv. Philip Moser). Esordisce dicendo che nel 1972, quando egli ebbe ad iniziare la sua professione, non era possibile alcuna forma di pubblicità e che solo
6 nel 1987 la Corte Costituzionale ha abrogato questo divieto-principio, pur entro limiti predeterminati. Al momento, la legislazione tedesca consente all avvocato di rendere informazioni sulle sue attività purchè in modo obiettivo, tenuto conto che la pubblicità mira al reperimento di una maggiore clientela: non si può quindi fare pubblicità sull ammontare del proprio fatturato o sui legami di natura professionale con altri studi e nemmeno parlare di specializzazioni. È possibile la divulgazione pubblicitaria con lettere, brochure, via internet, sui tram e sui bus, mediante lettere circolari (purchè obiettive e serie) dirette alla clientela acquisita e potenziale. Secondo l Oratore il problema attuale in Germania non è tanto quello di fare la pubblicità, ma bensì sul come farla. Al riguardo riferisce di una campagna pubblicitaria fatta dall Ordine degli avvocati tedeschi che ha cercato di evidenziare questo aspetto, puntando ad una promozione sia dell intera classe forense che del singolo professionista; tenuto conto che nel suo paese il mercato legale è caratterizzato da un numero crescente di avvocati, cui fa da contrappeso una crescente disistima della clientela nei loro confronti. L obiettivo cui si mira è quello di eliminare le residue barriere alla pubblicità, enfatizzando o mettendo in rilievo l importanza e le qualità della professione, riferendo che a tal proposito in questa campagna sono state utilizzate alcune frasi (ad esempio: La fiducia è ancora cosa buona, ma se c è un avvocato è meglio che riecheggia una simile di Lenin : La fiducia è cosa buona, ma il controllo è meglio ed ancora: Andare dall avvocato prima di essere obbligati a farlo ) che hanno avuto un certo positivo effetto sull opinione pubblica, la quale per altro è allettata dall offerta di servizi legali posta in essere dalle banche e dalle compagnie di assicurazione. Sempre in ordine a questa campagna promozionale, prorogata nel 2007 per altri due anni, riferisce che essa è stata realizzata con un ampio uso mediatico dei mezzi di comunicazione e che ciascun iscritto all Ordine da un contributo di circa 35 euro annui. Conclude dicendo che l immagine generale positiva sulla classe forense è aumentata di sei punti percentuali e che sul sito internet dell Ordine gli accessi si collocano intorno ai ,00 mensili. 5 :Rappresentante Ordine spagnolo In Spagna esiste una grande libertà per gli avvocati di farsi pubblicità anche se devono essere rispettate regole, in particolare formali, imposte con un codice di condotta introdotto nel Nel rispetto di tale codice di condotta la pubblicità deve essere sempre ispirata ai principi di veridicità onestà e dignità degli avvocati; la pubblicità non può essere comparativa e critica verso le altre professioni, devono essere rispettati i principi di riservatezza e segretezza, deve essere veritiera e se esercitata a livello internazionale devono essere
7 rispettate anche le regole del paese straniero a cui è rivolta. Nel rispetto del principio di trasparenza nella pubblicità devono sempre essere specificati i componenti dello studio legale e la loro specializzazione, nel caso in cui gli addetti agli studi legali non hanno particolari specializzazioni ciò deve essere specificato e reso noto. La pubblicità è finalizzata ad accaparrarsi i clienti e in tale prospettiva può essere effettuata attraverso siti web, pubblicazioni, organizzazioni di seminari e conferenze rivolte ad un pubblico ridotto. E stato inoltre creato un dipartimento di pubblicità con 40 addetti specialisti nei contatti con i mass-media e nella organizzazione di convegni.che controlla e riferisce sull operato degli avvocati. Negli ultimi 15 anni si è assistito ad una ulteriore liberalizzazione della pubblicità tanto che oggi si assiste alla pubblicità attraverso addirittura la sponsorizzazione di squadre sportive.esiste comunque un potere di controllo dei Consigli degli ordini a cui si rivolgono gli avvocati quando hanno dubbi da sciogliere sulla liceità del tipo di pubblicità che intendono fare. 6 Intervento: La questione vista dal punto di vista dei media. Parla un componente della rivista italiana di settore ( TOP LEGAL ) il quale esordisce operando un distinguo tra comunicazione e tutela dei diritti e delle aspettative della clientela. Mette in evidenza la progressiva specializzazione dell attività legale e la conseguente formazione di studi/imprese che sono fatti prodromici al fenomeno della pubblicità e quindi a quello della concorrenza. Distingue tra business developement e comunicazione e chiarisce che il giornalista agisce sempre come informatore obiettivo e non come indiretta cassa di risonanza pubblicitaria di questo o quello studio legale. Ribadisce il ruolo di tutela del mercato svolto dalla stampa specializzata che ne deve mettere in evidenza tanto le luci, quanto le ombre. Per quanto attiene al ruolo degli Ordini, evidenzia il fatto che essi devono svolgere anche una funzione di enti certificatori della qualità dei propri iscritti,oltre che di loro tutela. Distingue infine tra mera comunicazione del professionista ai media, spesso autobloccata per timore di reprimende da parte dell Ordine di appartenenza, dalla semplice pubblicità fine a se stessa. INTERVENTI DI COMMENTO E DIBATTITO: A) Sulla situazione francese: il sito internet è permesso e la pubblicità, vista come una esigenza necessaria per informare il pubblico, viene attuata facendo ricorso ai vari mezzi di comunicazione, compreso radio, televisione, in particolare sui canali
8 televisivi locali meno su quelli nazionali,, giornali, manifesti anche sui mezzi di trasporto pubblici. In genere questo fenomeno è ben controllato da un punto di vista deontologico, anche se non sono mancati episodi di vera e propria concorrenza sleale. B) Sulla situazione belga: (occorre ricordare che in Belgio vi sono due Ordini distinti e separati, quello di madre lingua francese-vallona con circa iscritti e quello di lingua fiamminga, con circa iscritti). Un rappresentante dell Ordine (francofono) di Bruxelles riferisce che da circa venti anni è venuto meno il divieto assoluto di pubblicità individuale e che attualmente questo è possibile, ma non utilizzando giornali, radio e tv. Non è possibile fornire al pubblico i nomi dei propri clienti ed è esclusa la pubblicità comparativa. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell Ordine di appartenenza che può intervenire in caso di problemi e applicare sanzioni. C) Sulla situazione olandese: L Oratore spiega che in poco meno di trenta anni si è passati da un divieto di promozione (per altro allora non sentita come necessità dagli Iscritti) ad un odierno sistema in cui essa è lecitamente praticata all interno dei limiti imposti dal Codice Deontologico. Diviene quindi importante il ruolo svolto dagli Ordini, i quali però si limitano a svolgere funzioni di mero controllo e non anche propositive, in quanto l iniziativa è lasciata ai singoli studi, alcuni dei quali molto interessati in quanto composti da molti associati e con interessi sovranazionali. D) Sulla situazione tedesca: Viene sottolineato il rilievo e quindi la preminenza che l Ordine deve svolgere nella materia pubblicitaria rispetto al singolo avvocato, al fine di garantire non solo una trasparenza ed imparzialità del messaggio, ma anche una sua maggiore autorevolezza. Si ricorda che l Ordine tedesco si è rivolto ad agenzie specializzate di marketing, coinvolgendo in modo positivo i singoli iscritti ed il risultato conferma che la Clientela è orientata verso avvocati caratterizzati da competenza, affidabilità, precisione e puntualità. E) Sulla situazione spagnola: L Oratore conferma che nel suo paese, salvo i limiti stabiliti dagli Ordini locali e dalla Legge, ogni avvocato è libero di pubblicizzare la sua attività, riferendo anche i nomi dei propri clienti, ovviamente con il loro consenso. Lo stesso dicasi per quatto attiene ai mezzi di comunicazione che vanno da internet agli altri media tradizionali (radio, stampa, tv)
9 F) Sulla situazione italiana: un primo oratore (avv. Laura Bruno di Lecce) si domanda, un pò provocatoriamente, se l effetto della pubblicità individuale sia quello di promuovere l aumento di clientela a fronte di reali esigenze sino a quel momento non espresse o comprese, ovvero se sia quello di sollecitare nuovi mezzi per promuovere cause inutili. L avv.maurizio De Tilla (Ordine di Napoli) ricorda che nella normativa comunitaria sono state prese delle delibere che ribadiscono la differenza tra attività imprenditoriale professionale, pur nel rispetto delle legislazioni locali. Vi sono quindi, a suo giudizio, due diversi modi di qualificare, anche per il futuro, la professione legale e cioè il modello anglosassone, da una parte, e quello latino o continentale, dall altra. Osserva come questa divergenza concettuale e pratica si rifletta anche all interno del F.B.E. con conseguente stravolgimento dell anima dell avvocatura e che si traduce nel fatto che chi ha più mezzi economici, può fare più pubblicità acquisendo in tal modo un maggior numero di clienti G) Sulla situazione in Inghilterra: L Oratore prende spunto dalle osservazioni polemiche dell avv. De Tilla per spiegare che nel suo paese la facoltà di avvalersi dell informazione pubblicitaria non è affatto senza regole, ma deve invece rispettare i limiti previsti dalla Legge. Osserva però che questo sistema aperto circa la veicolazione promozionale della professione legale ha dato e sta dando ottimi risultati in Inghilterra, dove evidentemente il sistema è più consono a recepire questo indirizzo; senza però pretendere che esso possa automaticamente valere per le altre realtà nazionali. Pone comunque in evidenza che esistono anche in G.B. degli eccessi, da lui personalmente deprecati, quali quello (proposto da una catena di supermercati) di fornire dei servizi legali ai propri clienti, alla stregua di una qualsiasi altra merce o prodotto. L oratore procede inoltre alla presentazione del sito takelegaladvice.com rendendo noto che in Inghilterra i clienti scelgono con sempre maggiore frequenza gli avvocati attraverso Internet nei quali ogni avvocato deve specificare il campo di attività e i prezzi dei servizi. Oggi sono circa i clienti che si rivolgono al sito anche se sono ancora pochi gli studi legali che vi fanno ricorso. H) Svizzera- Ordine di Zurigo presentazione di Avofinder : progetto per una piattaforma attivata sulla rete a cui si rivolgono coloro che hanno necessità di reperire un avvocato. Il potenziale cliente rende note le sue esigenze e la richiesta viene inviata a tutti gli avvocati che fanno parte del sistema cercando in tal modo di consentire un collegamento tra il cliente e l avvocato più adatto a risolvere le problematiche esposte. Gli avvocati si registrano gratuitamente indicando in modo specifico le materie di loro competenza e pagano solo dopo l acquisizione del cliente. La
10 piattaforma è attiva da due anni e da una indagine è emersa soddisfazione sia da parte dei clienti che da parte degli avvocati tanto che, considerato il successo, la Finder sta cercando di estendere l esperienza anche a nuovi ordini. I) la carta dei diritti dei clienti: è un documento destinato ai consumatori che ha avuto una grande diffusione ( è stata tradotta in 6 lingue) ed è rappresentata come uno strumento per far fronte alle opinioni negative che vengono espresse nei confronti dell attività degli avvocati accusati spesso di slealtà e di essere privilegiati. Viene evidenziato come il contenuto della carta dei diritti dei clienti consista in principi generali a difesa di questi ultimi stigmatizzati negli articoli che la compongono: art. da 1 a 4 - tutela della riservatezza e della segretezza; art. 5 - lealtà reciproca tra cliente e avvocato; art. 6 e 7 - indipendenza dell avvocato; art. 8 responsabilità dell avvocato nel rappresentare il cliente; art. 9 competenza dell avvocato; art. 10 diritto del cliente ad essere informato; art. da 11 a 13 notula dettagliata sull attività svolta e altri principi in tema di onorari; art. l4 patrocinio a spese dello Stato art diritto al rimborso delle spese legali in caso di errore. I principi di cui alla carta dei diritti dei clienti sono stati recepiti parzialmente da alcuni paesi europei. Per esempio in Olanda sono stati recepiti i primi tre articoli ma non è stato recepito l art. 15 in quanto qui i clienti affrontano le spese legali indipendentemente dal risultato della causa e solo in caso di vittoria hanno diritto ad un rimborso dalla parte soccombente nella misura del 10-15%. In Svizzera invece è stato inserito un regolamento che consentiva all avvocato di riferire i segreti dei clienti anche senza il loro consenso. Tale principio è stato notevolmente discusso ed è considerato generalmente inaccettabile. Solo in caso di consenso del cliente si ritiene che sia possibile derogare all art. 3 della carta dei diritti dei clienti. La carta dei diritti dell uomo oltre a recepire integralmente i primi tre articoli riconosce come diritto fondamentale dell uomo quello ad essere assistito da un avvocato pagato dallo Stato previsto dall art. 14.
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