Aspetti fiscali del finanziamento di progetti fotovoltaici: il project finance ed il leasing

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aspetti fiscali del finanziamento di progetti fotovoltaici: il project finance ed il leasing"

Transcript

1 Approfondimenti monografici di Giacomo Albano Aspetti fiscali del finanziamento di progetti fotovoltaici: il project finance ed il leasing Premessa Il mercato della produzione di energia da fonte solare-fotovoltaica in Italia è stato oggetto, negli ultimi anni, di una crescita esponenziale, anche (e soprattutto) grazie alla predisposizione di un meccanismo incentivante a carico dello Stato, il c.d. Conto Energia, che garantisce agli operatori del settore una certa redditività dell investimento, che potrebbe altrimenti risultare perfino antieconomico. La redditività garantita dal Conto Energia ha attirato in Italia numerosi operatori, che hanno realizzato importanti investimenti nel settore, finanziandoli in parte tramite risorse proprie, ma soprattutto attraverso il massiccio ricorso alla leva finanziaria. Uno dei nodi cruciali per chi si occupa di progettazione e di gestione di impianti in campo fotovoltaico è infatti rappresentato dall individuazione e reperimento delle ingenti risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell investimento. È pertanto opportuno analizzare le principali criticità di carattere fiscale associate alle modalità di finanziamento maggiormente utilizzate per i progetti nel settore delle energie alternative (in relazione agli impianti di medie e grandi dimensioni), ovvero il project finance ed il leasing. Il project finance Il project finance rappresenta quella forma di finanziamento strutturato, rimborsabile attraverso il cash-flow generato dal progetto finanziato, concesso ad una società veicolo (detta project company o special purpose vehicle - SPV), la cui esclusiva finalità è la realizzazione e la gestione del progetto stesso. Il rimborso del finanziamento avviene attraverso lo sfruttamento economico dell investimento realizzato, che viene quindi posto a garanzia del rimborso stesso, attraverso un adeguato pacchetto di garanzie (c.d. security package). La società veicolo (SPV) che beneficia del finanziamento è, a tutti gli effetti, un entità giuridicamente distinta dai promotori del progetto, con la conseguenza che i flussi di cassa generati dal progetto sono del tutto separati da quelli relativi alle altre attività dei promotori. Questa netta separazione, detta ring fencing, si concretizza nel collocamento fuori bilancio (off-balance sheet financing) del progetto, rispetto alle altre attività dei promotori/azionisti della SPV, consentendo di isolare i rischi specifici rispetto ai rischi riguardanti le ulteriori attività dei promotori/soci della SPV. L implementazione della SPV è parimenti fondamentale anche per i soggetti finanziatori, poiché consente loro l applicazione di formule di controllo molto stringenti e l imposizione di vincoli contrattuali e societari necessari alla strutturazione di un'operazione di project financing. Quest ultima, infatti, richiede, oltre alla costituzione della SPV, la sottoscrizione di un security package tra la SPV, i soci e gli istituti finanziatori. Il security package prevede tipicamente, sempre al fine di assicurare l attuazione del ring fencing, la sottoscrizione da parte della SPV dei contratti: di cessione di crediti (crediti Iva che sorgono nella fase di costruzione e crediti vantati verso il gestore a regime); 34

2 di pegno su conti correnti; di privilegio; e di ipoteca; nonché la concessione in pegno delle quote della SPV da parte dei soci della stessa. Sotto il profilo fiscale, la tendenza a massimizzare la leva finanziaria, tipicamente associata al finanziamento tramite project finance, può peraltro comportare l emersione di oneri finanziari fiscalmente indeducibili. Per le società di capitali, con l esclusione dei soggetti che svolgono attività finanziaria/assicurativa e quelli che svolgono attività specifiche normativamente individuate, è infatti applicabile l art.96 del Tuir, che vincola la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati (diversi da quelli capitalizzati), per l importo che eccede gli interessi attivi e i proventi assimilati, ad un plafond quantitativo pari al 30% del reddito operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. L eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati rispetto a quelli attivi e proventi assimilati può essere dedotta, nei successivi esercizi (senza alcuna limitazione temporale), qualora la struttura finanziaria della società evidenzi un importo di interessi passivi inferiore al 30% del Rol dell anno (ai sensi del co.4 dell art.96 del Tuir) 6. La disciplina dell art.96 del Tuir, sopra sinteticamente descritta, potrebbe penalizzare le società che tendono a massimizzare la leva finanziaria, come tipicamente accade per le SPV, generando nella fase di realizzazione del progetto e nei primi anni di messa a reddito dello stesso (quando è maggiore il peso degli oneri finanziari) un ammontare di interessi passivi temporaneamente indeducibili. Una delle soluzioni, già sperimentate sul mercato, per evitare di incorrere nei limiti di deducibilità degli interessi passivi, è individuabile nella costituzione di società veicolo nella forma di società di persone. Per i soggetti Irpef, infatti, l art.61 del Tuir pone quale unico limite alla deducibilità degli oneri finanziari il pro rata generale, ovvero il rapporto tra l ammontare dei ricavi e proventi che concorrono alla formazione del reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e l ammontare di tutti i ricavi e proventi, consentendo in tal modo di evitare gli ostacoli fiscali associati alla massimizzazione della leva finanziaria. L utilizzo di società di persone nell ambito di un operazione di project finance configura una struttura che, pur presentando alcune varianti rispetto allo schema classico oramai acquisito dagli operatori e dagli istituti finanziatori (e che prevede la costituzione di SPV sotto forma di società di capitali, al fine di consentire il pegno sulle azioni/quote della SPV medesima), è stata sperimentata con successo sul mercato, anche grazie all intervento di istituti finanziari esteri. Evidentemente, al fine di assicurare il ring fencing, sarà in questo caso necessario operare con una struttura a due livelli, inserendo una (o più) holding pura sotto forma di società di capitali al di sopra della SPV, le cui azioni/quote saranno concesse in pegno agli istituti finanziatori, ovvero adottare ulteriori accorgimenti sotto il profilo delle garanzie contrattuali. L utilizzo delle società di persone, peraltro, può risultare fiscalmente vantaggioso solo a condizione che l integrale deducibilità degli interessi passivi non conduca la società veicolo in una situazione di perdita fiscale, da attribuire per trasparenza al socio. 6 L introduzione della regola del riporto in avanti degli oneri finanziari ha reso opportuno prevedere una specifica norma antielusiva, confluita nell art.172, co.7, del Tuir, finalizzata ad evitare che operazioni societarie straordinarie siano poste in essere allo scopo di subentrare nel diritto alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo. 35

3 Infatti, l art.101, co.6, del Tuir, così come modificato dalla Finanziaria 2008, prevede, proprio in ottica antielusiva, che le perdite attribuite per trasparenza da società di persone possano essere utilizzate dal socio società di capitali esclusivamente per abbattere i redditi attribuiti dalla medesima società che ha generato le perdite, escludendo la compensazione tra le perdite fiscali della società di persone con gli eventuali utili imponibili del socio società di capitali (ovvero con gli imponibili attribuiti per trasparenza da altre società di persone eventualmente partecipate). La finalità della norma è proprio quella di evitare la conversione di interessi altrimenti (temporaneamente) indeducibili in perdite immediatamente compensabili, attraverso l attribuzione del finanziamento alla società di persone anziché alla società di capitali partecipata partecipante La disposizione in commento, pertanto, non consente di anticipare la deducibilità degli interessi passivi in assenza di un reddito imponibile in capo alla società veicolo capiente per l assorbimento degli interessi medesimi. Il leasing Come accennato, una forma di finanziamento alternativa al project finance che si sta progressivamente imponendo all attenzione degli operatori è rappresentata dal leasing 7. Attraverso il contratto di leasing, una società finanziaria realizza, su indicazione dell utilizzatore, l impianto fotovoltaico (appaltandone la realizzazione ad un EPC contractor), sostenendone il costo ed acquisendone la proprietà, e recuperando l esborso finanziario tramite l addebito di canoni periodici rappresentativi del rimborso del capitale finanziato e degli interessi maturati sullo stesso. La proprietà giuridica del bene resta in capo alla società di leasing fino alla scadenza del contratto (e configura, in pratica, la garanzia del finanziamento erogato), a seguito della quale l utilizzatore può esercitare la propria opzione di acquisto al prezzo contrattualmente previsto acquisendo la proprietà del bene. Rispetto allo schema tradizionale del leasing, l utilizzo di questo strumento per il finanziamento di impianti fotovoltaici, soprattutto se di medio/grandi dimensioni, può presentare delle varianti, con particolare riferimento al livello di garanzie richieste dal finanziatore; nei finanziamenti di maggiori dimensioni, in effetti, il security package richiesto dalla società di leasing (costituzione di società veicolo, cessione dei crediti verso il gestore, garanzie da parte dei soci) si può avvicinare notevolmente a quello previsto nell ambito del project finance, tanto da configurarsi quale un vero e proprio project leasing. Sotto il profilo fiscale, va subito evidenziato come, giusta la previsione di cui all art.96, co.3 del Tuir, anche gli interessi passivi impliciti nel canone di leasing siano soggetti al limite di deducibilità del 30% del Rol, e pertanto le problematiche sopra evidenziate con riferimento all indeducibilità degli oneri finanziari (ed alle mitigazioni associate all utilizzo di società di persone) si ripresentano anche nell ambito del contratto di leasing. 7 Sulla base dei dati diffusi da Assilea, il tasso di penetrazione raggiunto dal leasing nel settore degli investimenti in impianti da fonte solare-fotovoltaica nel 2009 è superiore al 30% (cfr. Il Sole 24 ore del 14/04/10). 36

4 Va in proposito ricordato che: per le società veicolo che non adottano gli IAS e che quindi rappresentano contabilmente l operazione di leasing secondo il c.d. metodo patrimoniale l individuazione della quota interessi implicita nel canone dovrà avvenire secondo il c.d. metodo forfetario (ovvero ripartendo linearmente gli interessi contrattualmente dovuti sulla durata del contratto 8 ), come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n.8/e/09. Al contrario, per i soggetti IAS adopter che iscrivono il bene in leasing nel proprio bilancio e rilevano a Conto economico gli ammortamenti calcolati sulla base della vita utile del bene e gli interessi passivi effettivi inerenti ai singoli contratti (in conformità allo IAS 17) la determinazione degli interessi passivi afferenti il leasing avverrà sulla base delle risultanze del bilancio. Problematiche fiscali comuni: la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto Al di là del regime di deducibilità degli interessi passivi, una problematica comune alla gestione di impianti fotovoltaici, finanziati sia attraverso operazioni di project finance che in leasing, riguarda la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto stesso. La problematica trae origine dalla Risoluzione n.3/t del 6 novembre 2008 dell Agenzia del Territorio, che si è espressa sull iscrizione in catasto degli impianti fotovoltaici (ai fini dell applicazione dell Ici), affermando che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria D/1 - opifici, e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Secondo l Agenzia del Territorio, pertanto, gli impianti fotovoltaici vanno considerati unità immobiliari e come tali devono essere accatastati quali opifici (categoria D/1). Tale impostazione, oltre alla problematica specifica riguardante l Ici (sulla quale sono già in corso numerosi contenziosi tributari, i cui esiti finora non sono stati univoci), pone alcune criticità legate alla possibile estensione nell ambito delle imposte dirette ed indirette. Va in proposito premesso come, sia il codice civile che l Agenzia delle Entrate, sembrano qualificare i beni come mobili o immobili in base al criterio della fissità e amovibilità del bene dal suolo. In particolare, l art.812 c.c. distingue tra beni mobili ed immobili, definendo questi ultimi come: il suolo, le sorgenti e i corsi d acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificiosamente è incorporato al suolo ( ), mentre sono mobili tutti gli altri beni. La definizione codicistica conferisce, pertanto, rilevanza all incorporazione dei beni al suolo. 8 Il calcolo della quota capitale del canone di leasing, secondo la C.M. n.8/e, deve avvenire secondo la metodologia indicata dall abrogato D.M. del 24/04/98, ovvero rapportando il costo sostenuto dal concedente per i giorni di durata del contratto, e moltiplicando il rapporto per i giorni di durata del periodo d imposta. Dalla differenza tra il canone e la quota capitale si ottiene la quota interessi. 37

5 Tale impostazione, basata sul livello di fissità del bene al suolo, è stata adottata anche dall Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.46/e/07, nell ambito dei chiarimenti resi in merito alla disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, ove si è fatto espresso riferimento ai beni utilizzati per la costruzione degli impianti fotovoltaici come beni mobili, al fine di definire il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile. Se si fa leva sulla definizione codicistica e sull interpretazione fornita nella citata C.M. n.46/e, pertanto, sembrerebbe chiaro che gli impianti fotovoltaici che: possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento vadano considerati quali beni mobili, nonostante l eventuale accatastamento. Ciò posto, la principale criticità derivante dalla qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto fotovoltaico riguarda il periodo di ammortamento dell impianto stesso. Infatti, se anteriormente alla risoluzione 3/T sembrava pacifico che l aliquota di ammortamento applicabile agli impianti fotovoltaici detenuti in proprietà (ovvero finanziati attraverso il project finance) fosse pari al 9% 9, così come espressamente indicato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella C.M. n.46/e, viene ora da domandarsi se tale impostazione resti valida a seguito dell accatastamento dell impianto come opificio, ovvero se al contrario l impianto non vada assoggettato ad ammortamento con l aliquota del 4% prevista per i fabbricati utilizzati nell ambito dell industria termoelettrica. In altri termini, è necessario chiarire se la classificazione immobiliare dell impianto operata dall Agenzia del Territorio abbia effetti anche nel settore delle imposte sui redditi, superando in tal modo la posizione assunta dall Agenzia delle Entrate nella citata C.M. n.46/e. Ulteriore conseguenza della qualificazione dell impianto come mobile ovvero immobile riguarderebbe la durata minima del contratto di leasing di impianti fotovoltaici. Come noto, ai sensi dell art.102 co.7 del Tuir, per i beni concessi in locazione finanziaria: per l impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all attività esercitata dall impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici ovvero pari almeno a diciotto anni. In tal senso: qualora si ritenga che l operazione di leasing su impianti fotovoltaici si caratterizzi come leasing mobiliare, la durata minima del contratto richiesta per consentire la deduzione dei canoni all utilizzatore 10 dovrebbe essere pari a 89 mesi, ovvero a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario calcolato in base all aliquota del 9% sopra citata 11 ; qualora, al contrario, si accedesse alla tesi della qualificazione generalizzata del leasing di impianti fotovoltaici come leasing immobiliare, il contratto dovrebbe avere una durata minima di 200 mesi (2/3 di 25 anni), pena l integrale indeducibilità dei canoni di leasing Si tratta del coefficiente applicabile alle Centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati, secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell energia elettrica del gas e dell acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica). Si fa riferimento all utilizzatore non IAS adopter. L utilizzatore IAS, come già accennato in precedenza, contabilizza a Conto economico in conformità allo IAS 17 la quota di ammortamento del bene e gli interessi passivi maturati sullo stesso, e pertanto ai fini fiscali potrà dedurre gli ammortamenti nei limiti dei coefficienti tabellari. Ci si limita, ovviamente, a considerare gli effetti per i locatari che redigono il bilancio d esercizio in base ai principi contabili nazionali. 38

6 Ad avviso di chi scrive, la posizione assunta dell Agenzia del Territorio non può avere effetti nel comparto delle imposte sui redditi, ed in particolare non può essere idonea a superare la precedente interpretazione dell Agenzia delle Entrate in materia, peraltro sicuramente più aderente alla definizione di beni immobili fornita dal codice civile, in virtù delle caratteristiche strutturali degli impianti fotovoltaici. Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come opifici ai fini dell applicazione dell Imposta Comunale sugli Immobili, gli stessi dovrebbero essere considerati alla stregua di beni mobili ai fini della procedura di ammortamento, ovviamente a condizione che l impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento. Conseguentemente, aderendo a tale impostazione: nel caso di impianto fotovoltaico finanziato attraverso il project finance l aliquota di ammortamento applicabile sarà quella del 9% applicabile alle Centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati, secondo la tabella allegata al D.M. del 31/12/88 (Gruppo XVII - Industrie dell energia elettrica del gas e dell acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica ); nel caso di impianto fotovoltaico finanziato in leasing la durata minima del contratto sarà pari a 89 mesi. Anche per quanto concerne le imposte indirette, la qualificazione dell impianto come mobile o immobile potrebbe avere rilevanti conseguenze sul regime Iva applicabile ai servizi di progettazione, sviluppo e costruzione dell impianto fotovoltaico, e le vicende relative alla sua acquisizione, sia in project financing che in leasing. Si pensi alla territorialità delle operazioni svolte dagli operatori (sviluppatori ed appaltatori) nella fase preliminare di progettazione e localizzazione dell impianto, alle attività di engineering, procurement, di mantenimento delle relazioni con banche e società finanziarie e con le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni necessarie. Si tratta molto spesso di un unica prestazione complessa, che potrebbe qualificarsi come prestazione di servizi generici, soggetti alle disposizioni di cui all art.7-ter del DPR n.633/72 12, laddove l impianto si consideri un bene mobile, ovvero come un servizio relativo ad immobili localizzati in Italia, e pertanto soggetto ad Iva indipendentemente dalla nazionalità del committente, in caso contrario. Con specifico riferimento al leasing, la diversa qualificazione dell impianto avrebbe un impatto rilevante anche in termini di fatturazione dei canoni da parte del concedente. Al leasing immobiliare tornerebbero, infatti, applicabili le disposizioni di cui all art.10, n.8 e 8-bis del DPR n.633/72, come modificato dalla L. n.248/06 di conversione al D.L. n.223/06, rendendo necessaria l espressa opzione in contratto per l imponibilità ai fini Iva. Viceversa, se il leasing fosse qualificato come leasing mobiliare, non occorrerebbe l opzione per l imposizione al regime Iva in quanto i canoni di locazione finanziaria di beni diversi dagli immobili sono disciplinati dall art.3, co.2, n.1), del DPR n.633/72, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi, imponibili a Iva, le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili. Viceversa, per quanto concerne l aliquota applicabile, sia con riferimento ai lavori di progettazione/costruzione dell impianto realizzato nell ambito del project finance, che con riferimento ai canoni di leasing, si può ritenere comunque applicabile l aliquota ridotta del 10% di cui al n.127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/ La prestazione rileverebbe pertanto solo se resa a soggetti passivi residenti o domiciliati in Italia, o a stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti. 39

7 La tabella, infatti, nel riconoscere l aliquota agevolata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, sembra prescindere dalla natura mobiliare ed immobiliare degli stessi e, pertanto, la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto sembra irrilevante ai fini dell agevolazione. Infine: qualificare il leasing come immobiliare ne comporterebbe l obbligatoria registrazione, ed il pagamento di un imposta di registro dell 1% sui canoni pagati per tutta la durata del contratto, ai sensi del combinato disposto dell art.40, co.1-bis e dell art.5, Tariffa, parte I del DPR n.131/86; viceversa, qualora si dovesse ritenere che il contratto abbia ad oggetto beni mobili, lo stesso sarebbe soggetto ad Iva in base alle disposizioni di cui all art.3 del DPR n.633/72, e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi del citato art.40 del DPR n.131/ Peraltro, in presenza di accatastamento dell impianto in categoria catastale D (Opifici), non si può sottovalutare il costante orientamento dell Agenzia delle Entrate, a partire dalla C.M. n.27/06, volto a fare riferimento in maniera piuttosto rigida alla classificazione catastale dei fabbricati (o presunti tali) ai fini del loro inquadramento tributario. 40

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Lo scorporo dei terreni nel leasing immobiliare e altri aspetti operativi. Gianluca De Candia Assilea Associazione Italiana Leasing

Lo scorporo dei terreni nel leasing immobiliare e altri aspetti operativi. Gianluca De Candia Assilea Associazione Italiana Leasing Lo scorporo dei terreni nel leasing immobiliare e altri aspetti operativi Gianluca De Candia Assilea Associazione Italiana Leasing AGENDA Novità per imprese utilizzatrici Ammortamento terreni (regole generali)

Dettagli

! contratti ALLEGATO 1. garanzie collaterali. Contratto di Finanziamento. Contratto. rimborsi, interessi. assicurativi. Capitalizz.

! contratti ALLEGATO 1. garanzie collaterali. Contratto di Finanziamento. Contratto. rimborsi, interessi. assicurativi. Capitalizz. ALLEGATO 1 garanzie collaterali rimborsi, interessi Contratto di Finanziamento dividendi Contratto di Capitalizz.! contratti assicurativi perfomance perfomance, canoni concessione Contratto di O&M! beni,

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013

Dettagli

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Dettagli

PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06. Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera

PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06. Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06 Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera 1 NOZIONE Il Project Financing (PF) è un operazione di finanziamento tesa

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Perugia, 23.03.2010 Approfondimento n. 1/2010 RISERVATO ALLE SOCIETA DI CAPITALI E DI PERSONE

Dettagli

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro

Dettagli

INTERESSI PASSIVI. 1) Primo elemento di valutazione: Individuazione interessi passivi e oneri assimilati

INTERESSI PASSIVI. 1) Primo elemento di valutazione: Individuazione interessi passivi e oneri assimilati L art. 96 del TUIR prevede, per i soggetti IRES (diversi da banche e assicurazioni), che: 1. gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; 2. l eccedenza

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

MINIBOND e QUOTAZIONE all AIM ASPETTI FISCALI dott. Giuliano Saccardi

MINIBOND e QUOTAZIONE all AIM ASPETTI FISCALI dott. Giuliano Saccardi MINIBOND e QUOTAZIONE all AIM ASPETTI FISCALI dott. Giuliano Saccardi 12/11/2014 Saccardi & Associati Normativa e Prassi Per i minibond: Art. 32 comma 8, 9, 13 e 26 del DL 83/2012 Decreto sviluppo/crescita

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti

Dettagli

Impianti fotovoltaici Novità in materia di ammortamento

Impianti fotovoltaici Novità in materia di ammortamento Studio Tributario e Societario Impianti fotovoltaici Novità in materia di ammortamento Dott. Paolo Caprotti Partner Studio Tributario e Societario Asset Management Day, Politecnico di Milano, 3 aprile

Dettagli

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Giugno 2013 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Gabriella Antonaci, Studio Legale e Tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE

L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - Se il terreno viene acquistato autonomamente, e successivamente la società di leasing procede

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 50 27.05.2015 Spese di manutenzione e riparazione Profili contabili e compilazione modello Unico Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Reti d impresa - Profili fiscali

Reti d impresa - Profili fiscali Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

B) partner nello svolgimento del progetto

B) partner nello svolgimento del progetto L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

RISOLUZIONE n. 222/E. Roma, 5 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE n. 222/E. Roma, 5 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE n. 222/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 dicembre 2003 Oggetto: Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione. Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Nuova disciplina della tassazione dei dividendi

Nuova disciplina della tassazione dei dividendi L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Nuova disciplina della tassazione dei dividendi Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati

Dettagli

Leasing su impianti fotovoltaici

Leasing su impianti fotovoltaici Leasing su impianti fotovoltaici Giacomo Albano Milano, 17 Settembre 2009 o immobiliare degli impianti fotovoltaici Nel settore dell energia solare l esatto inquadramento tributario della natura degli

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

La compilazione del quadro RF per gli interessi passivi. dott. Gianluca Odetto. Eutekne Tutti i diritti riservati

La compilazione del quadro RF per gli interessi passivi. dott. Gianluca Odetto. Eutekne Tutti i diritti riservati La compilazione del quadro RF per gli interessi passivi dott. Gianluca Odetto Eutekne Tutti i diritti riservati Interessi passivi soggetti a monitoraggio AMBITO OGGETTIVO Tutti gli interessi passivi sostenuti

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Finanziare lo sviluppo con i Minibond Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI Milano 12 marzo 2013 Fedart Relatore: Dott. Ferruccio Dal Lin Determinazione Base Imponibile Trattamento delle ritenute sui frutti di capitale Ace Altre considerazioni

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 07 11.02.2014 Il leasing per le auto A cura di Devis Nucibella Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La disposizione di riferimento per l individuazione

Dettagli

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards. IAS 23 Oneri finanziari

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards. IAS 23 Oneri finanziari IAS 23 Oneri finanziari SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ANALISI DETTAGLIATA FINALITA' DEFINIZIONI TRATTAMENTO CONTABILE TRATTAMENTO CONTABILE DI RIFERIMENTO SIC 2 TRATTAMENTO CONTABILE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Lezione nona. L Ires e la tassazione dei redditi d impresa

Lezione nona. L Ires e la tassazione dei redditi d impresa Lezione nona L Ires e la tassazione dei redditi d impresa 1 TASSAZIONE REDDITI D IMPRESA PROFITTI = R C AM - IP Imprese individuali e società di persone Gli utili, a prescindere dalla loro distribuzione,

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 182 183 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto Economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 22 luglio 2009

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 22 luglio 2009 CIRCOLARE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 luglio 2009 OGGETTO: Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa Articolo 96 del TUIR.

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente PREMESSA

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli