Aspetti fiscali del finanziamento di progetti fotovoltaici: il project finance ed il leasing
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- Annabella Salvatori
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1 Approfondimenti monografici di Giacomo Albano Aspetti fiscali del finanziamento di progetti fotovoltaici: il project finance ed il leasing Premessa Il mercato della produzione di energia da fonte solare-fotovoltaica in Italia è stato oggetto, negli ultimi anni, di una crescita esponenziale, anche (e soprattutto) grazie alla predisposizione di un meccanismo incentivante a carico dello Stato, il c.d. Conto Energia, che garantisce agli operatori del settore una certa redditività dell investimento, che potrebbe altrimenti risultare perfino antieconomico. La redditività garantita dal Conto Energia ha attirato in Italia numerosi operatori, che hanno realizzato importanti investimenti nel settore, finanziandoli in parte tramite risorse proprie, ma soprattutto attraverso il massiccio ricorso alla leva finanziaria. Uno dei nodi cruciali per chi si occupa di progettazione e di gestione di impianti in campo fotovoltaico è infatti rappresentato dall individuazione e reperimento delle ingenti risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell investimento. È pertanto opportuno analizzare le principali criticità di carattere fiscale associate alle modalità di finanziamento maggiormente utilizzate per i progetti nel settore delle energie alternative (in relazione agli impianti di medie e grandi dimensioni), ovvero il project finance ed il leasing. Il project finance Il project finance rappresenta quella forma di finanziamento strutturato, rimborsabile attraverso il cash-flow generato dal progetto finanziato, concesso ad una società veicolo (detta project company o special purpose vehicle - SPV), la cui esclusiva finalità è la realizzazione e la gestione del progetto stesso. Il rimborso del finanziamento avviene attraverso lo sfruttamento economico dell investimento realizzato, che viene quindi posto a garanzia del rimborso stesso, attraverso un adeguato pacchetto di garanzie (c.d. security package). La società veicolo (SPV) che beneficia del finanziamento è, a tutti gli effetti, un entità giuridicamente distinta dai promotori del progetto, con la conseguenza che i flussi di cassa generati dal progetto sono del tutto separati da quelli relativi alle altre attività dei promotori. Questa netta separazione, detta ring fencing, si concretizza nel collocamento fuori bilancio (off-balance sheet financing) del progetto, rispetto alle altre attività dei promotori/azionisti della SPV, consentendo di isolare i rischi specifici rispetto ai rischi riguardanti le ulteriori attività dei promotori/soci della SPV. L implementazione della SPV è parimenti fondamentale anche per i soggetti finanziatori, poiché consente loro l applicazione di formule di controllo molto stringenti e l imposizione di vincoli contrattuali e societari necessari alla strutturazione di un'operazione di project financing. Quest ultima, infatti, richiede, oltre alla costituzione della SPV, la sottoscrizione di un security package tra la SPV, i soci e gli istituti finanziatori. Il security package prevede tipicamente, sempre al fine di assicurare l attuazione del ring fencing, la sottoscrizione da parte della SPV dei contratti: di cessione di crediti (crediti Iva che sorgono nella fase di costruzione e crediti vantati verso il gestore a regime); 34
2 di pegno su conti correnti; di privilegio; e di ipoteca; nonché la concessione in pegno delle quote della SPV da parte dei soci della stessa. Sotto il profilo fiscale, la tendenza a massimizzare la leva finanziaria, tipicamente associata al finanziamento tramite project finance, può peraltro comportare l emersione di oneri finanziari fiscalmente indeducibili. Per le società di capitali, con l esclusione dei soggetti che svolgono attività finanziaria/assicurativa e quelli che svolgono attività specifiche normativamente individuate, è infatti applicabile l art.96 del Tuir, che vincola la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati (diversi da quelli capitalizzati), per l importo che eccede gli interessi attivi e i proventi assimilati, ad un plafond quantitativo pari al 30% del reddito operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. L eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati rispetto a quelli attivi e proventi assimilati può essere dedotta, nei successivi esercizi (senza alcuna limitazione temporale), qualora la struttura finanziaria della società evidenzi un importo di interessi passivi inferiore al 30% del Rol dell anno (ai sensi del co.4 dell art.96 del Tuir) 6. La disciplina dell art.96 del Tuir, sopra sinteticamente descritta, potrebbe penalizzare le società che tendono a massimizzare la leva finanziaria, come tipicamente accade per le SPV, generando nella fase di realizzazione del progetto e nei primi anni di messa a reddito dello stesso (quando è maggiore il peso degli oneri finanziari) un ammontare di interessi passivi temporaneamente indeducibili. Una delle soluzioni, già sperimentate sul mercato, per evitare di incorrere nei limiti di deducibilità degli interessi passivi, è individuabile nella costituzione di società veicolo nella forma di società di persone. Per i soggetti Irpef, infatti, l art.61 del Tuir pone quale unico limite alla deducibilità degli oneri finanziari il pro rata generale, ovvero il rapporto tra l ammontare dei ricavi e proventi che concorrono alla formazione del reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e l ammontare di tutti i ricavi e proventi, consentendo in tal modo di evitare gli ostacoli fiscali associati alla massimizzazione della leva finanziaria. L utilizzo di società di persone nell ambito di un operazione di project finance configura una struttura che, pur presentando alcune varianti rispetto allo schema classico oramai acquisito dagli operatori e dagli istituti finanziatori (e che prevede la costituzione di SPV sotto forma di società di capitali, al fine di consentire il pegno sulle azioni/quote della SPV medesima), è stata sperimentata con successo sul mercato, anche grazie all intervento di istituti finanziari esteri. Evidentemente, al fine di assicurare il ring fencing, sarà in questo caso necessario operare con una struttura a due livelli, inserendo una (o più) holding pura sotto forma di società di capitali al di sopra della SPV, le cui azioni/quote saranno concesse in pegno agli istituti finanziatori, ovvero adottare ulteriori accorgimenti sotto il profilo delle garanzie contrattuali. L utilizzo delle società di persone, peraltro, può risultare fiscalmente vantaggioso solo a condizione che l integrale deducibilità degli interessi passivi non conduca la società veicolo in una situazione di perdita fiscale, da attribuire per trasparenza al socio. 6 L introduzione della regola del riporto in avanti degli oneri finanziari ha reso opportuno prevedere una specifica norma antielusiva, confluita nell art.172, co.7, del Tuir, finalizzata ad evitare che operazioni societarie straordinarie siano poste in essere allo scopo di subentrare nel diritto alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo. 35
3 Infatti, l art.101, co.6, del Tuir, così come modificato dalla Finanziaria 2008, prevede, proprio in ottica antielusiva, che le perdite attribuite per trasparenza da società di persone possano essere utilizzate dal socio società di capitali esclusivamente per abbattere i redditi attribuiti dalla medesima società che ha generato le perdite, escludendo la compensazione tra le perdite fiscali della società di persone con gli eventuali utili imponibili del socio società di capitali (ovvero con gli imponibili attribuiti per trasparenza da altre società di persone eventualmente partecipate). La finalità della norma è proprio quella di evitare la conversione di interessi altrimenti (temporaneamente) indeducibili in perdite immediatamente compensabili, attraverso l attribuzione del finanziamento alla società di persone anziché alla società di capitali partecipata partecipante La disposizione in commento, pertanto, non consente di anticipare la deducibilità degli interessi passivi in assenza di un reddito imponibile in capo alla società veicolo capiente per l assorbimento degli interessi medesimi. Il leasing Come accennato, una forma di finanziamento alternativa al project finance che si sta progressivamente imponendo all attenzione degli operatori è rappresentata dal leasing 7. Attraverso il contratto di leasing, una società finanziaria realizza, su indicazione dell utilizzatore, l impianto fotovoltaico (appaltandone la realizzazione ad un EPC contractor), sostenendone il costo ed acquisendone la proprietà, e recuperando l esborso finanziario tramite l addebito di canoni periodici rappresentativi del rimborso del capitale finanziato e degli interessi maturati sullo stesso. La proprietà giuridica del bene resta in capo alla società di leasing fino alla scadenza del contratto (e configura, in pratica, la garanzia del finanziamento erogato), a seguito della quale l utilizzatore può esercitare la propria opzione di acquisto al prezzo contrattualmente previsto acquisendo la proprietà del bene. Rispetto allo schema tradizionale del leasing, l utilizzo di questo strumento per il finanziamento di impianti fotovoltaici, soprattutto se di medio/grandi dimensioni, può presentare delle varianti, con particolare riferimento al livello di garanzie richieste dal finanziatore; nei finanziamenti di maggiori dimensioni, in effetti, il security package richiesto dalla società di leasing (costituzione di società veicolo, cessione dei crediti verso il gestore, garanzie da parte dei soci) si può avvicinare notevolmente a quello previsto nell ambito del project finance, tanto da configurarsi quale un vero e proprio project leasing. Sotto il profilo fiscale, va subito evidenziato come, giusta la previsione di cui all art.96, co.3 del Tuir, anche gli interessi passivi impliciti nel canone di leasing siano soggetti al limite di deducibilità del 30% del Rol, e pertanto le problematiche sopra evidenziate con riferimento all indeducibilità degli oneri finanziari (ed alle mitigazioni associate all utilizzo di società di persone) si ripresentano anche nell ambito del contratto di leasing. 7 Sulla base dei dati diffusi da Assilea, il tasso di penetrazione raggiunto dal leasing nel settore degli investimenti in impianti da fonte solare-fotovoltaica nel 2009 è superiore al 30% (cfr. Il Sole 24 ore del 14/04/10). 36
4 Va in proposito ricordato che: per le società veicolo che non adottano gli IAS e che quindi rappresentano contabilmente l operazione di leasing secondo il c.d. metodo patrimoniale l individuazione della quota interessi implicita nel canone dovrà avvenire secondo il c.d. metodo forfetario (ovvero ripartendo linearmente gli interessi contrattualmente dovuti sulla durata del contratto 8 ), come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n.8/e/09. Al contrario, per i soggetti IAS adopter che iscrivono il bene in leasing nel proprio bilancio e rilevano a Conto economico gli ammortamenti calcolati sulla base della vita utile del bene e gli interessi passivi effettivi inerenti ai singoli contratti (in conformità allo IAS 17) la determinazione degli interessi passivi afferenti il leasing avverrà sulla base delle risultanze del bilancio. Problematiche fiscali comuni: la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto Al di là del regime di deducibilità degli interessi passivi, una problematica comune alla gestione di impianti fotovoltaici, finanziati sia attraverso operazioni di project finance che in leasing, riguarda la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto stesso. La problematica trae origine dalla Risoluzione n.3/t del 6 novembre 2008 dell Agenzia del Territorio, che si è espressa sull iscrizione in catasto degli impianti fotovoltaici (ai fini dell applicazione dell Ici), affermando che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria D/1 - opifici, e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Secondo l Agenzia del Territorio, pertanto, gli impianti fotovoltaici vanno considerati unità immobiliari e come tali devono essere accatastati quali opifici (categoria D/1). Tale impostazione, oltre alla problematica specifica riguardante l Ici (sulla quale sono già in corso numerosi contenziosi tributari, i cui esiti finora non sono stati univoci), pone alcune criticità legate alla possibile estensione nell ambito delle imposte dirette ed indirette. Va in proposito premesso come, sia il codice civile che l Agenzia delle Entrate, sembrano qualificare i beni come mobili o immobili in base al criterio della fissità e amovibilità del bene dal suolo. In particolare, l art.812 c.c. distingue tra beni mobili ed immobili, definendo questi ultimi come: il suolo, le sorgenti e i corsi d acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificiosamente è incorporato al suolo ( ), mentre sono mobili tutti gli altri beni. La definizione codicistica conferisce, pertanto, rilevanza all incorporazione dei beni al suolo. 8 Il calcolo della quota capitale del canone di leasing, secondo la C.M. n.8/e, deve avvenire secondo la metodologia indicata dall abrogato D.M. del 24/04/98, ovvero rapportando il costo sostenuto dal concedente per i giorni di durata del contratto, e moltiplicando il rapporto per i giorni di durata del periodo d imposta. Dalla differenza tra il canone e la quota capitale si ottiene la quota interessi. 37
5 Tale impostazione, basata sul livello di fissità del bene al suolo, è stata adottata anche dall Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.46/e/07, nell ambito dei chiarimenti resi in merito alla disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, ove si è fatto espresso riferimento ai beni utilizzati per la costruzione degli impianti fotovoltaici come beni mobili, al fine di definire il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile. Se si fa leva sulla definizione codicistica e sull interpretazione fornita nella citata C.M. n.46/e, pertanto, sembrerebbe chiaro che gli impianti fotovoltaici che: possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento vadano considerati quali beni mobili, nonostante l eventuale accatastamento. Ciò posto, la principale criticità derivante dalla qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto fotovoltaico riguarda il periodo di ammortamento dell impianto stesso. Infatti, se anteriormente alla risoluzione 3/T sembrava pacifico che l aliquota di ammortamento applicabile agli impianti fotovoltaici detenuti in proprietà (ovvero finanziati attraverso il project finance) fosse pari al 9% 9, così come espressamente indicato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella C.M. n.46/e, viene ora da domandarsi se tale impostazione resti valida a seguito dell accatastamento dell impianto come opificio, ovvero se al contrario l impianto non vada assoggettato ad ammortamento con l aliquota del 4% prevista per i fabbricati utilizzati nell ambito dell industria termoelettrica. In altri termini, è necessario chiarire se la classificazione immobiliare dell impianto operata dall Agenzia del Territorio abbia effetti anche nel settore delle imposte sui redditi, superando in tal modo la posizione assunta dall Agenzia delle Entrate nella citata C.M. n.46/e. Ulteriore conseguenza della qualificazione dell impianto come mobile ovvero immobile riguarderebbe la durata minima del contratto di leasing di impianti fotovoltaici. Come noto, ai sensi dell art.102 co.7 del Tuir, per i beni concessi in locazione finanziaria: per l impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all attività esercitata dall impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici ovvero pari almeno a diciotto anni. In tal senso: qualora si ritenga che l operazione di leasing su impianti fotovoltaici si caratterizzi come leasing mobiliare, la durata minima del contratto richiesta per consentire la deduzione dei canoni all utilizzatore 10 dovrebbe essere pari a 89 mesi, ovvero a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario calcolato in base all aliquota del 9% sopra citata 11 ; qualora, al contrario, si accedesse alla tesi della qualificazione generalizzata del leasing di impianti fotovoltaici come leasing immobiliare, il contratto dovrebbe avere una durata minima di 200 mesi (2/3 di 25 anni), pena l integrale indeducibilità dei canoni di leasing Si tratta del coefficiente applicabile alle Centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati, secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell energia elettrica del gas e dell acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica). Si fa riferimento all utilizzatore non IAS adopter. L utilizzatore IAS, come già accennato in precedenza, contabilizza a Conto economico in conformità allo IAS 17 la quota di ammortamento del bene e gli interessi passivi maturati sullo stesso, e pertanto ai fini fiscali potrà dedurre gli ammortamenti nei limiti dei coefficienti tabellari. Ci si limita, ovviamente, a considerare gli effetti per i locatari che redigono il bilancio d esercizio in base ai principi contabili nazionali. 38
6 Ad avviso di chi scrive, la posizione assunta dell Agenzia del Territorio non può avere effetti nel comparto delle imposte sui redditi, ed in particolare non può essere idonea a superare la precedente interpretazione dell Agenzia delle Entrate in materia, peraltro sicuramente più aderente alla definizione di beni immobili fornita dal codice civile, in virtù delle caratteristiche strutturali degli impianti fotovoltaici. Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come opifici ai fini dell applicazione dell Imposta Comunale sugli Immobili, gli stessi dovrebbero essere considerati alla stregua di beni mobili ai fini della procedura di ammortamento, ovviamente a condizione che l impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento. Conseguentemente, aderendo a tale impostazione: nel caso di impianto fotovoltaico finanziato attraverso il project finance l aliquota di ammortamento applicabile sarà quella del 9% applicabile alle Centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati, secondo la tabella allegata al D.M. del 31/12/88 (Gruppo XVII - Industrie dell energia elettrica del gas e dell acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica ); nel caso di impianto fotovoltaico finanziato in leasing la durata minima del contratto sarà pari a 89 mesi. Anche per quanto concerne le imposte indirette, la qualificazione dell impianto come mobile o immobile potrebbe avere rilevanti conseguenze sul regime Iva applicabile ai servizi di progettazione, sviluppo e costruzione dell impianto fotovoltaico, e le vicende relative alla sua acquisizione, sia in project financing che in leasing. Si pensi alla territorialità delle operazioni svolte dagli operatori (sviluppatori ed appaltatori) nella fase preliminare di progettazione e localizzazione dell impianto, alle attività di engineering, procurement, di mantenimento delle relazioni con banche e società finanziarie e con le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni necessarie. Si tratta molto spesso di un unica prestazione complessa, che potrebbe qualificarsi come prestazione di servizi generici, soggetti alle disposizioni di cui all art.7-ter del DPR n.633/72 12, laddove l impianto si consideri un bene mobile, ovvero come un servizio relativo ad immobili localizzati in Italia, e pertanto soggetto ad Iva indipendentemente dalla nazionalità del committente, in caso contrario. Con specifico riferimento al leasing, la diversa qualificazione dell impianto avrebbe un impatto rilevante anche in termini di fatturazione dei canoni da parte del concedente. Al leasing immobiliare tornerebbero, infatti, applicabili le disposizioni di cui all art.10, n.8 e 8-bis del DPR n.633/72, come modificato dalla L. n.248/06 di conversione al D.L. n.223/06, rendendo necessaria l espressa opzione in contratto per l imponibilità ai fini Iva. Viceversa, se il leasing fosse qualificato come leasing mobiliare, non occorrerebbe l opzione per l imposizione al regime Iva in quanto i canoni di locazione finanziaria di beni diversi dagli immobili sono disciplinati dall art.3, co.2, n.1), del DPR n.633/72, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi, imponibili a Iva, le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili. Viceversa, per quanto concerne l aliquota applicabile, sia con riferimento ai lavori di progettazione/costruzione dell impianto realizzato nell ambito del project finance, che con riferimento ai canoni di leasing, si può ritenere comunque applicabile l aliquota ridotta del 10% di cui al n.127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/ La prestazione rileverebbe pertanto solo se resa a soggetti passivi residenti o domiciliati in Italia, o a stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti. 39
7 La tabella, infatti, nel riconoscere l aliquota agevolata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, sembra prescindere dalla natura mobiliare ed immobiliare degli stessi e, pertanto, la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto sembra irrilevante ai fini dell agevolazione. Infine: qualificare il leasing come immobiliare ne comporterebbe l obbligatoria registrazione, ed il pagamento di un imposta di registro dell 1% sui canoni pagati per tutta la durata del contratto, ai sensi del combinato disposto dell art.40, co.1-bis e dell art.5, Tariffa, parte I del DPR n.131/86; viceversa, qualora si dovesse ritenere che il contratto abbia ad oggetto beni mobili, lo stesso sarebbe soggetto ad Iva in base alle disposizioni di cui all art.3 del DPR n.633/72, e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi del citato art.40 del DPR n.131/ Peraltro, in presenza di accatastamento dell impianto in categoria catastale D (Opifici), non si può sottovalutare il costante orientamento dell Agenzia delle Entrate, a partire dalla C.M. n.27/06, volto a fare riferimento in maniera piuttosto rigida alla classificazione catastale dei fabbricati (o presunti tali) ai fini del loro inquadramento tributario. 40
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