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1 Sull'individuazione della qualità di «consumatore", si prospettano le medesime perplessità ricorrenti nella normativa di cui agli artt hlv e 5S c.c. (ora trasfusi artt. 33 e ss. Codice del consumo), cioè se occorra aver riguardo alla nozione di consumatore in senso soggettivo (intenzioni del consumatorç), ovvero in senso oggctti~ vo (t.ipo di atto posto in essere). 1 ~~~IP'io di conf~,~~~] Importanza fondamentale, anzitutto, ha la configurazione nel nostro ordinamento del principio di conformità al contratto, che, consentendo la riconduzione di tutte le possibili difformità alla categoria normativa unitaria del difetto di conformità, determina il superamento della tradizionale distinzione tra vizi e mancanza di qualità. Infatti l'art ter, comma 1<) c.c., ora art. 129 codice del consumo, espressamente impone al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi alle paltuizioni contrattuali. Si ritiene che tale disposizione, introducendo espressamente tra le obbligazioni del venditore quella di consegnare cose esenti da vizi, comporti l'inapplicabilità dell'art. 1477, comma l, c.c. che impone al venditore di consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento del Ia consegna. Su tale obbligo, infatti, nella vendita dì beni di consumo prevale sicuramente quello di consegnare al consumatore un bene che al momento della con~ segna è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il comma 1 del successivo art. 130 codice del c()osumo sancisce la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In attuazione della direttiva comunitaria n. 44/199 n. 2472lJù;'hàiiìiiò,lotto una innovativa disciplina in tema di vendita e: ranzie dci beni di consumo, inserendo nel codice civile, subito dopo le dispos~~d" generali dedicate alla vendita, il nuovo l~bis (artl 1519 bl"'-nonies c.c.). Succ'ess vamcnte è stato prollluigato il decreto legislativo , n. 206 (Codice del COii per effetto del quale le norme del codice civile sono state abrogate'c«tr sfcritc,'l> nel nuovo codice. C:ome di consuet.o (si ricordi quanto si è detto a proposito delle clausole ve torie: v. cap. 21, par. 6), le novità riguardano soltanto i contratti conclusi dal c' sumato((~. inteso echnc persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività'i o professionale eventualmente svolta: dunque, per i contratticonè: sappiamo che in quest.a categoria debbono inquadrarsi i che gli imprenditori) o tra non-professionisti, continua a valere la disciplinage l'aie dettata dagli artl 1490 e ss. C.c [--Difett~.~-:,~-~f~-~~-itàJ Nella nozione dì «dljetto di conjòrmitù» del bene, si comprende ogni fattispecie di difetto del bene venduto, cioè, sia la presenza di vizi che la mancanza di qualità essenziali o promesse, sia la c.d. vendita di aliud pro alio, potendo, altresì, il difetto di conformità consistere nella deficienza o eccedenza quantitativa del bene, così come pure nei vizi di confezione o d'imballaggio del bene, qualora tale modalità sia stata convenuta o si tratti di beni usualmente venduti confezionati. Invero, la dottrina maggioritaria ritiene che non si possano far rientrare anche i vizi giuridici della cosa, quati ad esempio, l'altruità del bene, atteso che la normativa fa riferimento a rimedi che ùguardano soltanto le c<'lfatteristiche materiali del bene (quale la sostituzione o la riparazione) mentre vi possono ricadere le I11ere irregolarità giuridiche (quali, ad esempio, l'assenza di una autorizzazione o di una certificazione pertinente al bene). Ciò premesso, meritano di essere segnalati i seguenti profili di disciplina. ~i~~~~'~;'~j Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non siano confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica. Si ritiene che nel bene mobile di consumo rientri qualsiasi specie di bene, fun~. gibile o infungibile, consumabile o inconsumabile, esistente o non esistent.e al momento della conclusione del contratto. Può anche trattarsi di un bene mobile iscritto nei pubblici registri o di una universalità di mobili, come pure di prodotti naturali e di animali vivi. Non vi rientrano, invece, i beni immateriali c, secondo

2 -' id! \.J\C I..'., l... l.."'" j "'--', ",~, n'--"~ <"...--", parte della dc)t!rina, nemmeno le alienazioni di sofhi/ares. In relazione ai beni da assemblare, si ritiene che occorra avcr riguardo non al complesso dci beni costi~ tucntiil bene- assemblate> ma ai singoli componenti dello stesso di guisa che, per csempi(), il rimedio della riparazione o sostituzione potrà concernere solo il singo~ lo «)mponente difett()so, L.'art. 129,2" comma, codice dci consumo, fonda una presunzione (semplice).di conformità al contratto sulla compresenza di una serie di indici, tra i quali assume. un particolare rilievo l'inedita previsione della sussistenza «della qualità e delle prestazioni abituali di un bene del/o stes,\"o tipo, che il consrunatore può ragionevol~ mentc aspe[[arsi, tenuto conro della tultura del belle e, se del caso, delle dichiarazi()~' ni pubblici\(' sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al n'guardo dal venditore,' dal produfrore, dal suo agente o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblim cirà o,lul!'erù:hcttatw'o" (Jett. c: il venditore non è però vincolato ove riesca a prom varc una delle circostanze liberatorie previste dal comma 4<'\ art. 129 codice del consumo), Cìli altri segnali della c(hlformità sono: l'idoneità all'uso al quale serv()~, no abitualmente beni dello stesso tipo, la conformità alla descrizione del bene faf la dal venditore o al modello o campione presentato al consumatore e,. l'idoneità all'uso particolare volut() dal consumatore, conosciuto cd accettato che perfàcra coru':lw.ù'>ntia dal venditore. Secondo l'orientamento dolninante in dottrina, affiché possa operare la sunzione cii conformità occorre. che le circostanze indicate nell'art comma del codice del consumo debbano, in linea di principio, essere tutte presenti. Tutt via., si ammette, altresì, che in relazione alle caratteristiche del bene venduto,u,. o più delle circostanze indicate possa non essere considerata, e ciò, anche seguenza di una espressa pattuizione delle parti in tal senso. La rilcvanza del difetto di conformità è esclusa se, al momento della conclu~j( ne del contratto, il consumatore ne era a conoscenza o avrebbe dovuto usando l'ordinaria diligenza, oppure se il difetto è conseguenza di istruzioni o tcrialì forniti dallo stesso e()hsumatore. 1_..,~~X0~~~:--1 L'art. 130 del codice del consumo, incide profondamente sul quadro 4, rimedi a disposizione dci consumatore: questi, se il difetto di conformità sussi~ al rnomcnto della (:onsegna del bene (momento che, si noti, può non coindd, con quello del trasferimento della proprietà, dovendosi intendere il momento q l'effettivo ingresso del bene nella disponibilità materiale del consumatore), po in alternativa e senza spese a suo carico, chiederne al venditore: la riparazi (vale il dire, "il ripristino del bene per render/o conforme al contratto di oppure la sostituzione. In entrambe le ipotesi, si tratta di rimedi esperibili dal consumatore a dere dalla circostanza che il difetto di conformità sia dovuto a caso fortuitoo'v< ro ad una condotta dolosa o negligente del venditore, del produttore o di un Z(l. Analogamente, nel caso di difetti derivanti dall'imperfetta installazìone ne. Tuttavia, il diritto di scelta viene rneno nel caso in cui il rimedio prescelt oggettivamente impossibile. o, in rapporto all'altro, eccessi\'amente oneroso; t to conto dci naramctri indicati alle lett. a), b) e c) della medesima disposizi (commi 3 e 4 ). Se dunque la riparazione è impossibile o è da ritenersi eccessivam mente onerosa, il consumatore sarà costretto a,<ripiegare>). sulla sostituzione e vim ceversa. Ben può darsi che tanto la riparazione quanto la sostituzione siano entrambe impossibili o in se stesse ecct~ssivamenteonerose, oppure, che il venditore non abbia soddisfatto in un congruo tempo la richiesta fattagli; ancora, è possibile che, a seguito della riparazione o della sostituzione già eseguita, il consumatore abbia subito notevoli inconvenienti. In queste specifiche ipotesi, alla scelta tra riparazio~ ne e sostituzione, subentra quella tra congrua riduzione del prezzo e risoluzione del contratto (comma 7"). Si ritiene che il diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, costituiscano diritti potestativi esercitabili dal consumatore sia attraverso la proposizione di una domanda giudiziale sia mediante apposita dichiarazione stragiudizialc, senza che sussista alcun rapporto di tipo gerarchico sulla scelta tra i due rimedi. L.!:!.~~ozlabi'll'tà] 11 legislatore consente alla concorde volontà delle parti di negoziare la sofuzione che preferiscono. Infatti, dopo che il consumatore abbia denunziato il difetto di conformità, il venditorc è libero dì proporre qualsiasi rimedio disponibile (al riguardo si noti che l'art. 134, del codice del Consumo commina la nullità che può essere fatta valere solo dal consumatore e rilevata d'ufficio dal giudice ~_ di qua+ lunque patto anteriore alla denunzia, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti del consumatore). Se il consumatore ha già richiesto uno specifico rimedio secondo le regole descritte, la sua adesione alla proposta avrà l'effetto di sollevare il venditore dall'obbligo di attuarlo. Se invece il consumatore si è limitato alla denuncia e non ha ancora manifestato alcuna delle opzioni che la legge gli con~ sente, dovrà accettare la proposta oppure respingerla scegliendo un altro rimedio, ai sensi dell'art. 130, comma 9", del codice del consumo). Come abbiamo detto, la normativa in esame accoglie un concetto unitario di difformità del bene: il consumatore può reagire, secondo le regole descritte, quali che siano il tipo c la gravitù del difetto di conformità. Tuttavia, in coerenza con il principio generale dell'art c.c., neppure al consumatore è riconosciuto il diritto alla risoluzione quando tale difl~tto sia di lieve entità e non è stato possibile o eccessivamente oneroso ottenere la riparazione o la sostituzione del bene; in tam ipotesi, pertanto, il consumatore si dovrà accontentare della riduzione del prezzo (art. 130, comma 9, del Codice del consumo). ~~_i~.ij Il difetto di conformità del bene determina la responsabilità del vendim,tore soltanto se si manifesta entro due anni dalla consegna (oril, art. 132 del Codie del consumo). Il termine biennale può essere ridotto su accordo delle parti nel aso di beni usati, ma in ogni caso per un periodo di tempo non inferiore all'anno art. 134, comma 2, del Codice del consumo). Inoltre, il consumatore decade dala tutela se non denunzia il vizio entro due m(~si dalla scoperta; tuttavia, la denunm :ia non è necessaria e, dunque, la decadenza non opera se il venditore ha riconom iuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato (art. 132, commi 2 e 3, del Codice el consumo; v. anche l'art. 1495, comma 2, c.c.). L'azione si prescrive nel termine di ventisci mesi dalla consegna del bene; tutil consumatore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre

3 722 CAP_ 25_ I CONTRATTI DI AL.IENAZIONE far valere i diritti di cui all'art. 130 codice del consumo, purché abbia tempestiva..:: mente denunciato i difetti (entro due mesi dalla scoperta) e prima del decorso del termine di nhh,(ti/inrw ~! ~.~~,I,i,~~:i~~_~_J Infine, si deve ricordare che l'intera disciplina che si è de; applicabile il qualsiasi tipo dì vendita, ad efficacia reale, obbligatoria, ad efficacia reale differita, con patto di riscatto o di riservato dominio; inoltre, tale disciplina è estesa anche ai contratti di permuta e di somministrazione, nonché 'a quelli di appalto (e,cccttuati quei contratti di appalto diretti alla mera prestazione di di opera ed a «tutti gli altri contratti colnunque finalizzati alla forni/urli di beni di consumo da fàbbricare o produrr!>) (l'art. 128 del codice del consumo). In relazione alla distinzione tra beni di consumo da fabbricare o da produrre, autorevc)]mentc sostenuto che nei primi ricadono quei beni futuri realizzati la atti-vitù dell'uonlo, mentre i secondi. sono quei beni che derivano dalla spc-tte) ai quali l'attività dell'uomo è solo strumentale al loro conseguimento. In trina si discute circa l'applicabilità di tale disciplina alleasing finanziario ed al dì godimento, Diritti cd obblighi particolari sono disposti per per altri contratti) nel contesto dei contratti Ilcg fuori dai )otali tommerciali (d. 19s. 15 gennaio 1992, n. 50 ora trasfuso nel corll del consumo, art1. 45 ss.) come la vendita per corrispondenza e la venditaport 4 porta: si ricordi il diritto di 1"('('eS80 del compratore e il dovere di informazione, venditore (sopra, cap. 22. par. 1, fine). Occorre, infine avvertire che per i contratti di vendi tra. soggeltl che abbiano sede d'affari in Stati diversi, vige un diritto, urf,i~!ne stabilito attraverso convenzioni internazionali (ora la Convenzione di Vi'è' dell'li aprile ratificata con l. n. 765 del 1985 ed entrata in vigore il lo," naio J988), La Convenzione disciplina tutti gli aspetti della vendita internazi(): dalla formazione del contratto alle obbligazioni delle parti, dai rimedi pcr',;~ al passaggio del rischio: si tratta dunque di un vero e proprio '" parallelo, che sotto diversi aspetti si discosta delle regole proprie al diritto ìll1iano (cfc per la giurisdizione Casso s.u., , n. 2983). Una clausola particolare del contratto di compi", diritto di riscatto da parte del venditore (vendit: patto di riscatto: artt ss. c.c.): il venditore, cioè, si riserva il potere di stare la proprietà della cosa, mediante a) una dichiarazione unilaterale (recetrizia) comunicata al compratore un termine fissato (art c.c.), che non può essere maggiore di due ann:o vendita di mobili e di cinque anni nella vendita di immobili (art c.c.). parti stabiliscono un tennine maggiore, esso si riduce a quello legale. IL-te stabilito dalla legge è perentorio c non si può prorogare, mentre si ritiene termine cclilvenzionale si possa prorogare ma sempre entro il termine L LA VENDITA gale. Nella vendita di immobili, la dichiarazione di riscatto, richiede la forma scritta a pena di nullità. b) la restituzione de! prezzo pagato, oltre ai rimborsi per spese e riparazioni necessarie () utili (artt. 1500, 1502 c.c.); ogni patto che preveda la restituzione di una somma superiore è nullo per la parte eccedente. Se, tuttavia, il compratore ri~ fiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di ri~ scatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (art. 1503,2 comma c,c.). Il patto di riscatto deve essere stipulato contempcjr<lneamente alla vendita, pur potendo essere contenuto in un atto separato (Cass., n ), e deve rivestire la stessa forma prescritta per la vendita. t soggetto a trascrizione ai fini dell'apponibilità ai terzi nell'ipotesi di vendita di immobili o beni mobili registrati. [Natur~,,":"~.~ffettì ] Controversa è la natura giuridica della vendita con patto di riscatto. La giurisprudenza prevalente e parte della dottrina ritengono che si tratti di una vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa con applicabilità degli afll C.c. (Cass., n. 1611/1989; Cass., IL ). Secondo questa impostazione, quindi, la dichiarazione di riscatto rileva come un mero fatto del venditore che risolve il contratto con effetto retroattivo anche verso i terzi aventi causa dal compratore. Diversamente, secondo un altro orientamento, l'esercizio del riscatto si qualifica come diriuo pote.ytativo di reces.)'() rispetto al quale il compra~ tore è in posizione di mcra soggezione. In tale prospettiva, la dichiarazione di re~ cesso si configura quale negozio unilaterale recettizio cui si applica la disciplina generale relativa ai requisiti di capacità e legittimazione (Cass.. n. 812/1992). Qua~ le diritto di natura personale, si ritiene che il riscatto non sia esercitabile in via surrogatoria dai creditori dell'alienante; inoltre non può essere ceduto a terzi senza il consenso del compratore. L'efficacia reale del riscatto si desume dalla disposizione di cui all'art c.c.: il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilasci() delja cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile. Nel caso di immobili o mobili registrati l'opponibijità del riscatto ai subacquirenti si ottiene tramite la trascrizione del patto e della dichiarazione di riscatto. Nel caso di beni mobili, invece, l'opponibilità ai terzi incontra il limite dell'acquisto del diritto ex art c.c. Il venditore che ha esercitato il riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle Jpoteche da cui sia stata gravata ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza ~ode se hanno data certa e sono state convenute per un tempo non superiore ai tre anni. Autorevole dottrina, ritiene, che anche le locazioni convenute senza frope ma per un tempo superiore ai tre anni rimangono opponibili al venditore nel limite del triennio. L!!iscatt~-di'p~:!:..~ndl~ìsa] Il codice civile prevede poi la disciplina del riscatto nel ca "'so di vendita di cosa indivisa. Se oggetto della vendita è la parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede ;Ua divisione deve proporre la domanda anche nei confronti del venditore affinché costui possa esercitare il riscatto e divenire titolare della quota in sede di divisione. Se 723 ~ j

4 724 (:Al', 25. l CONTRATI] DI ALiENAZIONF la cosa non è divisibile, si fa luogo alla vendita all'incanto c il venditore che non ha esercitato il riscatto prima dell'aggiudicazione decade da tale diritto anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore (art c.c.). Se, più persone hanno venduto congiuntamente mediante un solo contratto una cosa indivisa, o se il venditore ha lasciato più eredi, ciascuno può esercitare il riscatto relativamente illla propria quota. In tali casi, tuttavia, il compratore può esigere che tutti i venditori o tutti gli credi esercitino congiuntamente il riscatto dell'intera cosa" In mancanza di accordo, ìl riscatto può essere esercitato soltanto da parte di coluio coloro che offrono dì riscattare la cosa per intero (art c.c.). Il potere del compratore di esigere il riscatto congiuntivo è escluso nel caso incu~ ciascun com!'lroprìetario abbia alìenato la sua quota separatam ente (art c.c,). Per 1'inotcsi del riscatto contro gli eredi del compratore, cfr. l'art c.c. Il meccanismo descritto, distingue la vendita con patto scatto retrovendita, che è in sostanza il patto con cui compratore':~ venditore (o uno solo dei due) assumono l'obbligo di contrarre una nuova che faccia riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta; Ouest'ultimo patto va rieondotto alla figura del contratto preliminare rale con efficacia solo obbligatoria, per cui non è apponibile ai terzi acquirenti.' caso di inadempimento, quindi, il venditore potrà agire solo per il risarcimç, del danno nei confhlilti dell'acquirente. Perché la proprietà torni a chi l'ha ali*1' w, occorre dunque la stipulazione di un nuovo contratto, che può essere sostit anche da una sentenza costitutiva a norma dell'art c,c. r;attispecie analoga al patto di retrovendita, è il patto diric, pea, con si obbliga a riacquistare il bene nel caso in cui il c' pratore decid,:l di acquistare un altro bene dal medesimo venditore o da r"'p; ;!i~,,~~~~!.{i~~tj~~] ra I}enitenzial(~, Si distingue, invece. il paclutn displicentiae o,"'endita 'c; nella quale ciascun contraente si riserva il diritto di receder, contrano perdendo la caparra prestata o restituendo il doppio di quella dci Tale ipotesi, vc-,rificabile solo prima del prodursi degli effetti traslativi, concr, un diritto di recesso rc,golato dall'art c.c. La vendita con patto di riscatto è talvolta usata'a po di garanzw al UllC Ul luh::lare il creditore in presenza di un contratto di,m Può accadere, Ìnfatti, chc contestualmente alla conclusione di un contratto tuo. il Illutuatario venda al mutuante un proprio bene con patto di riscatto corrispettivo che rappresenta!'importo del mutuo erogato (con gli intere spese). In tale ipotesi, il l1lutualario se, nel termine fissato per la restituzioi} somma mutuata, sarù in grado di restituirla, eserciterà il riscatto, altrimclltii'; rimarrà in proprietà del mutuante. Questo uso del patto di riscatto può tuttavia L r c'::u ::n::::c:"~':ls::' ( ) é~:::;,.:.: ;:: : ;~:: ;:..1 in quanto sia diretto a eludere il divieto coj1l1ni5sorio: cioè di (luci patto tra un creditore e un debitore con il quale lisce che un!)ene passi in propriet~l del creditore nel caso in cui il debito 1. LA V[:.ND1T'A ga pagato (art c.c,). Sul punto la giurisprudenza è concorde nell'nffennare la nullità per illiceità della causa della vendita con patto di riscatto (anche del preliminare di vendita, cfr. Cass., n /1999), stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponde all'intento delle parti di costituire una garanzia con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore (Cass., /1996; Cass., ; Cass., (11994). [Vend~ta ~~~~~r~~~~~~p~!~] Un discorso a parte merita la vendita a rate con riserva di proprietà, regolata agli arti e ss. c.c., i cui caratteri essenziali si possono puntuaiizzare nel modo seguente: a) concluso il contratto, la proprietà non passa immediatamente al compratore, ma rimane al venditore fino al pagamento dell'ultùna rata di prezzo: si tratta di una eccezione al principio consensuaiistico, secondo cui la proprietà passa con il consenso; b) la cosa viene però consegnata al compratore, ii quale ne acquista immediatamente il godimento; c) il rischio per il perimento fortuito della cosa, anziché essere a carico del proprietario, secondo la regola generale, è collegato con la detenzione: il compratore lo sopporta fin dal momento della conse.gna benché la cosa non sia ancora sua. Quindi, se io per esempio compero a rate un televisore, che viene distrutto senza mia colpa, dovrò continuare a pagare il prezzo fino llll'ultima rata. ) Natur~ Discussa è la natura del contratto. Secondo un certo orientamento SI tratta di un contratto sottoposto alj.a condizione sospensiva del pagamento deil'ul* lima rata del prezzo (Ca,s., n ; Cass.. IL J ; Cass., / 1999); per altri, invece, di una vendita obbligatoria, ovvero, come sembra prcferibile, di un negozio collegato ad uno scopo di garanz.ia, in ragione del quale il ven* ditore conserva sul bene un diritto reale tipico di garanzia (c.d. «riservato dominio»), mentre la proprietà passa in capo all'acquirente già al momento deila conclusione del contratto (BIANCA). In ogni ('(lso, la legislazione fiscale considera tale fattispecie come se la titolarità del diritto sul bene si trasferisce immediatamente in capo al compratore con tutte le conseguenze in ordine ai poteri e facoltà non ~hé agli adempimenti di natura fiscale (Cass., n. 5075/1998). Si ritiene che oggetto pel contratto possano essere anche beni immol'jili (Cass., n. 3415/1999) e mobili Iegistrati, nonché, per la giurisprudenza, l'azienda. Incerta appare, invece, l'appli~ cabilità della disciplina nell'ipotesi di cose consumabili. opp~nibili;àl La cosa, si è detto, non è di proprietà dci compratore, e quindi non -_._,~ vrebbe essere pignorabi1e dai suoi creditori; ma c'è un problema di opponibili- : la legge lo risolve disponendo che la riserva della proprietà sia opponibile ai editori solo se stipulata con atto avente data certa (v. sopra, cap. 7, par. 6) anteore al pignoramento (art c.c.). Attenta dottrina ha chiarito come l'atto :ritto richiesto dalla citata norma ai fini dell'opponibilitù della riserva di proprieai creditori del compratore possa consistere sia nella scrittura contenente le diiarazioni negoziali originarie sia in un documento, successivo alla vendita, in 'ado di accertare l'avvenuta stipulazione delia riserva, contestualmente alla venla (Cas,.. IL )

5 726 (>\1'. 25.! CONl'RA11'1 DI ALIENAZIONE L'inadempimente) del compratore, che non paga le rate, determina dc! conrraucl. A tutela del compratore, la legge st<lbilisce che il man~ cato pagamento di WUI sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo. non è causa di risoluzione (art c.c.): la norma si riferisce all'inadempimento di una sola rata. con la consegucnza che essa non si applica nel caso di mancato pagamente) di più rate che non superino l'ottava parte del prezzo. La giurisprudenza reputa che tale norma non sia estensibile per analogia ad altre ipotesi contrattuali n. 9:356/2000: ('ass., Il. 2347/1995: Cass.. n. 3925/1988). In ogni caso, si ritiene che verifi(:atosi l'inadempimento di una sola rata superiore airottava parte del prezzo, la risoluzione del contratto (così come la decadenza dal beneficio del ter~ non segua automaticamente, ma sia subordinata alla verifica del1'importan~ ZiI dcilinadempimcnto ex art c.c, Si ricorda che è nullo il patto contrario. La risoluzione determina l'obbligo del venditore di restituire le rate, salvo il di~ ritt() a un equo compenso per l'uso deua cosa, oltre al risarcimento del danno. Ptù) accadere che nel contra.tro sia stabilito che il venditore trattenga, a tltolo etl indennità. le rate riscosse (c.d. patto di confisca): il ridurre, anche d'ufficio, l'indennità convenuta (art. 1526, l e 2 infine, l'ultimo comma dell'art c.c. preved~ slessa. applichi al caso in cui il contratto sia COIlfìguratoco~ mc locazione (c.d. vendita in jònna di {m'azione), e sia convenuto che al termin~ di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamen; h) dei canoni na.ttuiti. Vendita in forma di locazione Non futte le vendite a rate sonocon va eh pnlpncla: questa mo(lama ueud vendita non è implicita nella rateazione prcll.o, ma deve essere espressamente stipulata. Se, per csempi<), io mi accordo con un negoziante per comperare un viando il pagalnento di una parte del prezzo a due scadenze successive, se non la riserva di prc)prietù, io acquisto immediatamente la proprietà del televiso e viene differita sello l'csigibilitù di una parte del prezzo tramite due termini a favore, Se io lhhì pago. valgono le normali re2:oje sulla risoluzione del contratto. Questo tipo di vendita, a efficacia reale immediata e con pagamento rateizza' si applica spesso agli inunobili e ai mobili registrati. in cui il venditore si sce per il pa.gamcnto delle rate tramite una ipoteca. 2. La somministrazione. per un() parte si Distinto dalla vendita, e in particolare dalla vendita obbliga, assomiglia, è il contratto di sonuninistrazione, con il qli; verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore deli tra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art c.c.). Un esempio è il contratto di fornitura periodica dci gasolio per il riscaldamento; o la fornitura pe~ riodica di gas o energia elettrica. Si ritiene chc l'oggetto della prestazione dci somministrante debba consistere in una certa quantità di cose generiche, di regola mobili, poiché solo in tal caso è possibile la dazione reitcrata c continua delle stesse. Segnatamente, trova applicazione la disciplina propria del trasferimento, in proprietà o in godimento, di cose determinate solo nel genere (artt, 1178 e 1378 c.c.). ~~~,;~~~~~~~~:-] L,a somministrazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori e a forma libera (Cass., n. 393(11998). La dottrina prevalente è solita distinguere la somministrazione di consumo dalla sonuninistrazione d'uso. Nella ma. il somministrato acquista la proprietà della cosa oggetto dci contratto; nella seconda, invece, il somministrato acquista s()lo un diritto personale di godimento sulla cosa, dovendo restituire la stessa al termine del suo impiego. Nella vita di ogni giorno il termine,<somministrazionc>)- vicne spesso sostituito con altri, come appunto d()rnitunv>, «abbonamento» o anche, ultimamente,<.cateringl>. Quest'ultimo termine in particolare indica s()stanzìalmcnte un cihltratto di somministrazione, che ha per oggetto la fornitura di pasti preconfezionati e di alimenti in genere. ~i~~ Scopo del contratto di somministrazione è di soddisfare un fabbisogno periodico o continuato nel tempo. Perciò, la determinazione dell'oggetto segue regole particolari: il primo comma dell'art c.c. prevede che qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intcnde pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto. In giurisprudenza, si ritiene che tale norma trovi applicazione solo ave il fabbisogno sia obiettivamente accertabile, dovendo, diversamente, considerarsi nullo il contratto per indeterminabilità dell'oggetto. [SOm~~~i~t;~~.~on~~::~:~_I~'~;~~] In ogni caso il somministrato non può richiedere una fornitura inferiore, né superiore, a quella corrisp(hldente al suo reale fabbisogno, di guisa che costituisce ipotesi particolare c distinta di'il 1(} comma, la c.d. somministrazione a piacere, nella quale il somministrante è obbligato su richiesta discrezionale del somministrato alla prestazione dedotta. Se, poi, le parti hanno stabilito solo il limite massimo e quello minimo, spetta all'avente diritto nei limiti indicati, stabilire il quantitativo dovuto (art. 1560,2 cornma c.c.). [!~~~o] Il prezzo, nella somministrazione acarattere periodico, è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, mentre nel contratto a carattere continuativo, è pagato secondo le scadenze d'uso (art c.c.). La nonna, tuttavia, ha carattere dispositivo, per cui le parti possono stabilire che il pagamento del prezzo avvenga in un momento diverso (anticipato o posticida quello della consegna effettiva della cosa.

6 nn C:Al'. 25. l CONTRAITI DI ALIENAZIONE Risoluzione Regole particolari disciplinano l'ipotesi di risoluzione del contratto di rlyrì;;iìù,ùàziorlc: l'art c.c. consente a ciascuna delle parti di avvalersi del rimedio dc quo solo nel caso in cui l'inadempimento relativo a singole prestazioni abbia una notevole importanza (dr..!a "non scarsa importanza>:. di cui all'art c.c,) e sia tale da 111(.',oomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Sospensione dell'esecuzione Nel caso in cui l'avente diritto alla somministrazione e sia di lieve entità, il somministrante non può chiedere la ris()luzionc del contratto, ma solo sospendere l'esecuzione previo COllgruo preavviso (art c.c.). Si tratta di una particolare applicazione del princidi cui all'art c.c., che qui opera anche in caso di inadempimento di lieve Di particolare interesse è la previsione del c.d. patto di prefercn,:a, con Il quale l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la prefe~ renza al somministrante nella stipulazionc dì un successivo contratto per lo stesso oggctt(lf~sso è valido purché la durata non ecceda il termine, ritenuto tassativo, di CiIH,IUC (:tnni (art c.c.). La dollrina c la giurisprudenza maggioritaria ritengono che il patto in esame integri un contratto prc!irninare unilaterale dal quale discende l'obbligo dell'avente diritto alla solllillinislrazione di concludere il contratto con il promittente. In tal senso, la c()]llljnicazione prescritta dal comma secondo dell'articolo menzionato, vale come proposta conlrattuale, che, se accettata, conduce direttamente alla conclusione del contratto di somminislrazionc. Si ritiene che tale patto rientri tra quelli limitativi deua concorrenza per i quali l'art c.c. richiede la forma scritta ad probationem, Distinto dal patto di preferenza, è il patto di esclusiva, previsto c 1568 c.c., rispettivamente a favore del somministrante e dell'cri/ente diritto aua somministrazione. La funzìone di tale accordo è quella di limìtare la (:oncorrenza nei confronti dei terzi contraenti (restrizione c.d. verticale), e di tutelare!'interesse dei contraenti alla continuità della somministrazione. Si ritiene che l'efficacia della clausola di c,sclusiva possa eccedere la durata massima dì anni prevista dall'art C.c., potendo, altresì, risultare indeterminata, qualora il contratto sia a tempo indeterminato (cfr. art c.c.). La giurisprudcnlil tuuavia, ha precisato che, qualora detta clausola assuma, nell'economia del negc)zio, una aulonorna funzione rcgolatrice della concorrenza, diventi applicabile la discinlin:l. dcll'art 2596 c.c. (C:ass., n. 1238/2(00). 2. LA SOMMINISTRAZIONE sto tipo di vendita si applicano le norme che valgono anche per i contratti a esecuzione differita (es. artt c s$. c.c.). [c~~~e,~~~ne di v~,~~~ Viene in genere riportati) al contratto di somministrazione anche la concessione di vendita, contratto atipico e di scambio, con il quale una parte (concessionario) acquista, continuativamente o periodicamente i prodotti (es. automobili) di un impresa (concedente) con l'obbligo di promuoverne la vendita, di regola in regime di esclusiva. La concessione di vendita si sostanzia, in genere, in un contratto nonnativo, dal quale discende l'obbligazione di stipulare i singoli contratti di compravendita alle condi~ zioni indicate nell'accordo iniziale (Cass., Il ), In tal caso, la giurisprudenza ha precisato come la previsione del patto di riservato dominio nel contratto nor~ illativo, comporti l'obbligo per le parti di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, in quanto tale clausola non può ritenersi implicitamente riprodotta nei contratti per il solo fatto che fa parte dell'impegno programmatico (Cass., n. 7275/2005; Cass., n ). [Ri'~'~~ L'art: c.c, prevede una disposizione di chiusura secondo la quale si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili, anche le regole del con~ tratto a cui corrispondono le singole prestazioni. Così alla soil1ministrazione di consumo, si applicano alcune disposizioni in materia di vendita e appalto (per la distinzione con l'appalto, cfr. Cass., n /2(03), mentre alla somministrazione d'uso, alcune relative al contratto di comodato c locazione (sul punto, cfr. Cass.. n ; Cass., Il /2000). Circa la particolare disciplina relativa ai contratti negoziati fuori dei locali com" merciali v. sopra, cap. 22, par ( SOnlmìnistrazione e vendita a conseqne differite i La somministrazione va distinta dalla per esempio, nel mercato librario qwhh!o si vende un 'opera in molti volumi in preparazione (vendita di cosa futura) e si pattuisce che saril consegnato un volume ogni due mesi lungo lin tempo di tre anni. Oui la pcriodicitiì è solo un modo di esecuzione; funzione del contratto è lo scamljio fra!'intera cosa venduta e un prezzo globale, e non la soddisfazione di un abbisogno che sì proietta nel tempo, Perciò, solo alla somministrazìone si appli~ canc) te norme sui contraui di durata (es. art. 1458, l comma c.c.); mentre a que- l' ~uo~., '><c. '''',~ mo "

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