PAOLO MONTEFAMEGLIO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 21/2006
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1 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Bologna, 28 luglio CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 21/2006 LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE BILANCIO AL DL 223/2006 APPROVATO IL 25 LUGLIO DAL SENATO In data 25 luglio 2006 il Senato della Repubblica, dopo ampio lavoro della commissione al bilancio a seguito degli innumerevoli emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall opposizione, ha provveduto ad approvare con voto di fiducia il testo emendato dell ormai famigerato Decreto Legge n. 223/2006. (decreto Visco-Bersani/manovrina bis). Il testo così approvato dal Senato dovrà ora ritornare alla Camera per la definitiva conversione in legge; è ragionevole supporre che la Camera non effettuerà ulteriori cambianti e modifiche al testo così giunto dal Senato, talchè risulta utile analizzare tempestivamente le ulteriori novità introdotte che entreranno in vigore con la conversione in legge e la relativa pubblicazione in G.U. (si suppone per il giorno 2 agosto 2006). A mero titolo indicativo si ricorda che sino alla definitiva conversione in legge del Decreto risultano valide ed operanti tutte le disposizioni contenute nel D.L. n. 223 del 04/07/2006. PROFESSIONISTI 1. Sale a mille euro il limite al di sopra del quale per i professionisti scatta l obbligo di tracciare le operazioni finanziarie. La disposizione avrà effetto dal giorno seguente alla pubblicazione in << Gazzetta Ufficiale>> della legge di conversione fino al 30 giugno Dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008, il limite scenderà a 500,00 euro, mentre dal 1 luglio 2008 tornerà al valore iniziale di 100,00 euro. Si sottolinea che il limite all incasso delle somme in danaro liquido per i professionisti non elimina comunque l obbligo di far transitare tutte le somme incassate su conto corrente bancario o postale; pertanto anche una fattura da euro 80,00, se incassata in contanti, dovrà successivamente essere versata sul c/c. 2. Novità per la professione di avvocato: è stato sostituito il terzo comma dell articolo 2233 del Codice civile con il seguente testo << Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati e i
2 loro clienti che stabiliscono i compensi professionali>>. Tale previsione integra le pattuizioni relative all eliminazione delle tariffe minime. ASSICURAZIONI 1. Per l offerta di contratti relativi all assicurazione r.c. auto, l intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L informazione è affissa nei locali in cui l intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. 2. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. IMMOBILI 1. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all ammontare del mutuo o finanziamento erogato. Con tale previsione si è voluto eliminare la possibilità di stipulare mutui ipotecari per un importo superiore a quanto dichiarato all atto del rogito d acquisto. In realtà risulta ancora possibile stipulare mutui di importo superiore, ma con la conseguenza che, laddove l importo erogato sia superiore al prezzo dell immobile acquistato, automaticamente subentra la presunzione che il prezzo pagato sia pari al mutuo erogato, con conseguenti sanzioni e maggiorazioni d imposte di registro e catastali da applicare sulla differenza. 2. È prorogata per l anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º ottobre dal 1º gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono deducibili per un importo non superiore ad euro per ciascuna annualità». Gli emendamenti approvati dal Senato attengono altresì alla fiscalità relativa alla compravendita e locazione di immobili non abitativi. Onde evitare infatti particolari aggravi d imposta per imprenditori, società di leasing, società immobiliari ed investitori in immobili in genere, è stata eliminata la norma che
3 imponeva l esenzione Iva delle locazioni non abitative, con conseguente rettifica dell Iva dedotta sull acquisto del bene. Nel nuovo testo è stata introdotta una opzione onerosa per chi volesse rimanere nell ambito di applicazione dell imposta sul valore aggiunto, quantificata in una imposta suppletiva ipotecaria/catastale pari al 4% del valore dell immobile acquistato (2% per società di leasing e fondi immobiliari). I contratti di locazione di immobili strumentali dovranno altresì essere assoggettati ad imposta di registro pari all 1% ancorchè si sia optato per l imponibilità Iva. In sostanza la nuova aliquota si applica a qualsiasi cessione di fabbricato strumentale fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente che di operazione cui l Iva si applica inevece ordinariamente. Ne consegue che, in caso di cessione di fabbricato fatta da un soggetto Iva, l acquirente riceverebbe una fattura con Iva al 20% e dovrebbe scontare l imposta di registro in misura fissa, oltre all imposta ipotecaria al 3% e a quella catastale all 1%. Mentre, se si trattasse di cessione di fabbricato strumentale esente da Iva, si applicherebbe l imposta di registro del 7%, l imposta catastale dell 1% e, anche qui, l imposta ipotecaria del 3%, per un totale dell 11%. Infine, le somme corrisposte dal 1 gennaio 2007 al mediatore per il cui tramite si concluda un contratto di acquisto di abitazione principale, diverranno detraibili per il 19%, ma per un importo non superiore a mille euro per ogni anno. Con una nuova norma sulla rettifica della dichiarazione Iva, si stabilisce che il valore del mutuo, contratto per finanziare l acquisto di un immobile, si intende come indice presuntivo del valore normale del bene: in altri termini, sarà così sconsigliabile vendere per 100 ciò che l acquirente compra finanziandosi con un mutuo di 120. LAVORI EDILIZI: spese legate alla casa Irpef, detrazioni del 36% e dell Iva agevolata per le spese di ristrutturazione immobiliare. Per il periodo che va dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di detrazione Irpef è fissato entro il limite di ,00 di spesa per ogni abitazione. A decorrere dal 1 ottobre 2006 si introduce altresì una variazione molto importante: il tenore letterale della norma, infatti, espressamente fa riferimento a un limite di spesa di 48 mila euro per ogni singola abitazione. Questo molto semplicemente significa che la detrazione non sarà più calcolata per ogni contribuente avente diritto entro il limite individuale predetto, ma lo stesso limite diventa complessivo in relazione all immobile e va suddiviso tra i soggetti che possono potenzialmente detrarre. In pratica, se per le spese eseguite fino al 30 settembre, nel caso di due proprietari, ognuno aveva diritto a calcolare una detrazione pari al 41% delle stesse e fino a un limite di 48 mila euro ciascuno ( ossia un complessivo 96 mila euro), dal 1 ottobre, di fatto, gli stessi due proprietari ( se al 50%), avranno un limite di 24 mila euro ciascuno con riferimento al 36% della spesa sostenuta. Per ottenere la detrazione Irpef bisogna inviare comunicazione al Centro operativo di Pescara prima dell inizio lavori.
4 Per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2006 è stata reintrodotta l Iva agevolata del 10% sulle spese di ristrutturazione immobiliare. CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO Il parlamento ha modificato anche la norma trasnitoria per i contratti di locazione in corso suggerita dall emendamento, estendendone opportunamente l applicazione anche a quelli aventi per oggetto fabbricati abitativi. E ora stabilito che, al fine dell applicazione dell imposta proporzionale di registro di cui all art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati a Iva, le parti devono presentare una dichiarazione per la registrazione, nella quale può essere esercitata, in relazione ai fabbricati strumentali, l eventuale opzione per l imponibilità, con effetto dalla data predetta. Modalità e termini dell adempimento e del versamento dell imposta saranno fissati con apposito provvedimento dell Agenzia delle entrate entro il 15 settembre ADEMPIMENTI DEI DETTAGLIANTI Il testo del decreto legge, come emendato dal senato, non prevede più la soppressione esplicita, a decorrere dal 1 gennaio 2007, dell obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all art. 12 della legge n. 413/91 e al Dpr n. 696/96. Il contenuto del comme 35 dell art. 37, che disponeva in tal senso, risulta infatti completamente modificato: nella nuova versione, la norma concede un credito di imposta di 100 euro ai contribuenti che adattano il misuratore fiscale per poterlo utilizzare al fine di trasmettere telematicamente all Agenzia delle entrate l importo dei corrispettivi giornalieri. CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L ACQUISTO DI AUTOVETTURE Nell articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. Tale norma dispone che per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli a deducibilità parziale i contratti di leasing devono essere stipulati per una durata minima di almento mesi 48 (prima 24).
5 CONTRATTI CALCIATORI PROFESSIONISTI Al fine di contrastare l evasione e l elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche redidenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. FARMACI E sancita la presenza obbligatoria di farmacisti abilitati in caso di vendita di farmaci nei supermercati. Se si acquista una farmacia a titolo di successione di una partecipazione in società o in caso di vendita da parte degli aventi causa, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2 dell articolo 7 della l. 362/91 l avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall acquisto. Le società possono essere titolari di non più di quattro farmacie in una provincia. TAXI Il governo passa ai comuni la patata bollente della liberalizzazioni dei taxi. Gli enti potranno assegnare licenze temporanee, fissare turni integrativi, bandire concorsi, prevedere l utilizzo di veicoli sostitutivi, fissare tariffe predeterminate per concorsi standard, monitorare la qualità del servizio. PROVENTI ILLECITI In deroga all articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi. In attesa di fornire più dettagliate chiarificazioni in merito a seguito della imminente conversione in legge del Decreto in oggetto e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti. Dott. Paolo Montefameglio
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