Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 1

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1 Bollettino Settimanale Anno XXII - n. 1 Pubblicato sul sito il 23 gennaio 2012

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3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C11070B - FINIFAST/5 AREE DI SERVIZIO "CALAGGIO SUD"-"CAMPAGNOLA EST"-"SESIA EST"- "VALLE SCRIVIA"-"ARDA EST" Provvedimento n C CHARGER HOLDING/PHYSIO-CONTROL INTERNATIONAL Provvedimento n C CARREFOUR PROPERTY ITALIA/GALLARATE HOLDINGS-SAN GIULIANO HOLDINGS Provvedimento n C SVILUPPO DISCOUNT/RAMO DI AZIENDA DI MAMA ORTOFRUTTA Provvedimento n C EUROSPIN LAZIO/QUATTRO DITTE INDIVIDUALI Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 27 AS904 - REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLE RETI DI NUOVA GENERAZIONE 27 AS905 - SERVIZI TECNICO-NAUTICI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE NEI PORTI ITALIANI AS906 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA REGIONE SICILIA 33 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 35 PS SI.PRE.VOLANTINO DEPURAZIONE ACQUA POTABILE Provvedimento n PS MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n PS ACEA ATO 2-ACEA ENERGIA - CHIUSURA ESTIVA SPORTELLI COMMERCIALI Provvedimento n IP114 - MEGAMONDO-METODO FRANCHISING Provvedimento n IP128 - MAZDA PUBBLICITÀ PICK-UP Provvedimento n IP138 - ALITALIA-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n PS TISCALI-MANCATA ATTIVAZIONE ADSL Provvedimento n PS Provvedimento n PS NO SMOKE-ZERO DIET-VIGOR - INTEGRATORI ALIMENTARI Provvedimento n PS H3G-IPHONE 4 NO LOCK Provvedimento n PS SMS BIZ MESSAGGI IN SEGRETERIA -899 DA CONTATTARE Provvedimento n PS MAGGIORE-PROMOZIONE AMICO BLU Provvedimento n PS TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n

4 PS GRUPPO PAPINO-FINANZIAMENTI A TASSO ZERO Provvedimento n PS FINIBLEA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTO Provvedimento n PS FASTWEB-PROMOZIONE DO NOT DISTURB Provvedimento n PS SICURITALIA-OSTACOLI AL RECESSO Provvedimento n PS WINDJET-DIRITTI AMMINISTRATIVI Provvedimento n

5 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C11070B - FINIFAST/5 AREE DI SERVIZIO "CALAGGIO SUD"-"CAMPAGNOLA EST"-"SESIA EST"-"VALLE SCRIVIA"-"ARDA EST" Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la comunicazione della società Mesagne Sviluppo S.r.l., pervenuta in data 16 maggio 2011; VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata alla società Mesagne Sviluppo S.r.l. l 8 giugno 2011 con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTE le informazioni integrative della società Mesagne Sviluppo S.r.l., pervenute in data 28 giugno 2011; VISTA la propria delibera del 19 luglio 2011, notificata in data 4 agosto 2011, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Finifast S.p.A. per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in relazione alle acquisizioni, effettuate da Finifast S.p.A. nel corso del 2008, delle sub-concessioni per lo svolgimento del servizio di ristorazione e market nelle aree di servizio autostradale: 1) AdS Calaggio Sud; 2) AdS Campagnola Est; 3) AdS Sesia Est; 4) AdS Valle Scrivia; 5) AdS Arda Est; VISTA la memoria difensiva della società Finifast S.p.A., pervenuta in data 31 agosto 2011, nel rispetto dei termini di cui all articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81; VISTO il provvedimento del 18 ottobre 2011 di proroga di 60 giorni del termine finale del procedimento, in precedenza fissato al 2 novembre 2011, con cui è stato, altresì, esteso oggettivamente il procedimento C11070B con riferimento all operazione di concentrazione consistente nella sottoscrizione, nel marzo 2011, da parte di Finifast S.p.A., della convenzione relativa all area di servizio autostradale La Rustica Sud di futura realizzazione, a seguito

6 6 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 dell aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l affidamento dei servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, da erogarsi nell aerea di servizio citata e in precedenza non comunicata da parte di Finifast S.p.A., secondo quanto disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Finifast S.p.A. (di seguito, Finifast) è una società attiva nella gestione di punti di ristoro e attività commerciali situati presso aree di servizio autostradali ed opera, altresì, in misura marginale, per il tramite della propria controllata BK Project S.r.l., nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso esercizi commerciali ubicati fuori dalla rete autostradale. Nel 2007 e nel 2010 il fatturato realizzato a livello nazionale da Finifast è stato, rispettivamente, di circa [47-100] 1 milioni di euro e [47-100] milioni di euro. Finifast, nel periodo interessato dal provvedimento di cui si tratta, era soggetta al controllo congiunto di San Paolo Imi Fondi Chiusi SGR S.p.A. (di seguito, IMI), di Focus Gestioni SGR S.p.A. (di seguito, Focus) e di Mesagne Sviluppo S.r.l. (di seguito, Mesagne) 2. Nel 2007 il Gruppo Intesa San Paolo ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa 58 miliardi di euro, di cui quasi [40-50] miliardi di euro conseguiti in Italia, da considerarsi ai sensi dell articolo 16, commi 1 e 2 della legge n. 287/90. Nello stesso anno, il fatturato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Banca delle Marche a cui appartiene Focus, è stato di circa [1-2] miliardi di euro, quasi interamente realizzato in Italia, da considerarsi ai sensi dell articolo 16, commi 1 e 2 della legge n. 287/90. Nel 2007 Mesagne ha realizzato un fatturato per vendite in Italia [inferiore a 1 milione di ] euro e nel 2010 [inferiore a 1 milione di] euro. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2 Cfr provv. n del 19 luglio 2007, C San Paolo Imi Fondi Chiusi Sgr-Focus Gestioni Sgr-Mesagne Sviluppo /Finifast, in Boll. n. 29/07. Con comunicazione del 16 maggio 2011, integrata in data 28 giugno 2011, Mesagne Sviluppo Sr.l. ha notificato l acquisizione del controllo esclusivo su Finifast operazione C11070 Mesagne Sviluppo/Finifast, in relazione alla quale l Autorità nel corso dell adunanza del 19 luglio 2011, ha deliberato di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/9, con provv n del 19 luglio 2011, in Boll. n. 29/11.

7 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO Oggetto di acquisizione da parte di Finifast, nel 2008, sono stati 5 rami d azienda consistenti in 5 punti vendita per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nelle seguenti aree di servizio, gestiti in forza delle sub-concessioni di seguito citate: Punto ristoro Finifast N. rami d azienda Data stipula contratto Data scadenza concessione Soggetto concedente la sub-concessione 1) AdS Calaggio Sud 1 22/09/ /12/2018 Autostrade per l Italia 2) AdS Campagnola Est 1 01/08/ /06/2013 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 3) AdS Sesia Est 1 09/12/ /12/2013 Autostrade per l Italia 4) AdS Valle Scrivia 1 22/09/ /12/2020 Autostrade per l Italia 5) AdS Arda Est 1 22/09/ /12/2018 Autostrade per l Italia Tab. n. 1 Prospetto delle operazioni. Inoltre, nel marzo 2011, Finifast ha acquisito un asset produttivo mediante la sottoscrizione di una Convenzione con Strada dei Parchi S.p.A. relativa al servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi nella nuova area di servizio La Rustica Sud, in corso di realizzazione. II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI Nel 2008 Finifast ha acquisito la gestione dei 5 rami d azienda descritti in forza delle subconcessioni sopra individuate. In particolare, ad esito dello svolgimento di procedure competitive ad evidenza pubblica, organizzate e gestite da parte della società Roland Berger Strategy Consultants S.r.l. su incarico di Autostrade per l Italia S.p.A. ( di seguito ASPI), nel 2008 Finifast si è aggiudicata 4 sub-concessioni per lo svolgimento dei servizi di ristoro nelle aree Calaggio Sud, Sesia Est, Valle Scrivia Ovest e Arda Est e sempre nel medesimo anno, si è aggiudicata una subconcessione per lo svolgimento dei servizi di ristoro nell area di Campagnola Est a seguito delle procedure competitive indette dalla società Autostrada Brescia,Verona, Vicenza, Padova S.p.A.. Infine, nel marzo 2011, ha stipulato una convenzione con Strada dei Parchi S.p.A., ad esito dell aggiudicazione di una gara per l affidamento del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande relativo alla nuova area di servizio La Rustica Sud, la cui realizzazione è prevista per il III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI Tutte le operazioni sopra descritte, 5 realizzate nel 2008 e una nel marzo del 2011, non presentano alcun legame di condizionalità reciproca tale da poter ritenere che l una non sarebbe stata realizzata senza le altre. Pertanto, le operazioni citate, non collegate da nessi di interdipendenza funzionale, poiché hanno comportato l acquisizione, da parte di Finifast, del controllo di parti di imprese, costituiscono concentrazioni ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

8 8 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 Tali operazioni rientravano nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed erano soggette all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia, di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni stesse (472 milioni di euro dal 2010 e 440 milioni di euro dal giugno 2008). Le operazioni di cui trattasi non sono state oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità la quale ne ha avuto conoscenza indiretta soltanto successivamente alla loro realizzazione, in occasione della comunicazione effettuata da Mesagne Sviluppo S.r.l. in data 16 maggio 2011 (integrata il 28 giugno 2011), relativa all operazione di concentrazione C11070 Mesagne Sviluppo/Finifast e, con particolare riferimento all operazione del marzo 2011, nell ambito della memoria difensiva della società Finifast S.p.A., pervenuta in data 31 agosto IV. LA POSIZIONE DELLA PARTE Le principali argomentazioni addotte da Finifast in merito all omessa comunicazione preventiva delle operazioni in esame, contenute nella memoria difensiva del 31 agosto 2011, vengono di seguiro illustrate. Sull elemento soggettivo dell infrazione In relazione alle omissioni contestate, la Parte esclude profili di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità. Il comportamento della società è stato ispirato, invero, alla massima buona fede e ciò è comprovato dal fatto che il socio della società, Mesagne Sviluppo S.r.l., ha provveduto, nell ambito dell operazione di concentrazione comunicata il 16 maggio 2011, ad informare indirettamente l Autorità delle cinque operazioni concluse da Finifast nel In tal senso assume rilievo anche la spontaneità della comunicazione tardiva, relativa all ulteriore acquisizione di un asset produttivo, effettuata da Finifast nel marzo 2011, di cui l Autorità non aveva notizia, ed intervenuta non appena la Parte si è resa conto della sua necessità. In particolare, secondo quanto rappresentato da Finifast, l omessa comunicazione preventiva delle operazioni in esame è da imputare ad un erronea valutazione circa la liceità della propria condotta da imputare alla mancata previsione, da parte delle stazioni appaltanti, all interno delle sollecitazioni alla domanda di partecipazione relative alle gare sopra individuate, dell obbligo di preventiva comunicazione all Autorità delle operazioni di concentrazione. Sugli effetti concorrenziali dell operazione In relazione all eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, la Parte sottolinea come le operazioni non siano idonee a determinare alcuna significativa alterazione della struttura concorrenziale dei mercati interessati, non avendo mutato sostanzialmente, in senso restrittivo, le condizioni concorrenziali ivi esistenti. Sulla gravità ed unicità dell eventuale violazione e sul trattamento sanzionatorio In ragione degli elementi sopraesposti, Finifast ritiene che non sussistano le condizioni minime per l erogazione di una sanzione, peraltro, prevista solo come eventuale dall articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90. In particolare, la società ritiene che in relazione alla fattispecie contestata, vi siano elementi idonei a configurare un ipotesi di errore scusabile: infatti, la mancata espressa

9 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO previsione, nella Sollecitazione alla domanda di partecipazione alle procedure concorsuali citate di alcun obbligo d informazione preventiva all Autorità costituisce il c.d. elemento positivo estraneo all autore, idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nella denegata ipotesi in cui tale interpretazione non venga accolta, la Parte auspica, comunque, l applicazione della sanzione nel minimo edittale, tenuto conto che si tratterebbe di violazioni plurime di un medesimo obbligo, verificatesi in un ristretto arco temporale, da considerarsi, pertanto, come un unica violazione. V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLE OMESSE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Dagli atti del procedimento risulta che le operazioni di concentrazione sono state realizzate in momenti precedenti a quelli in cui l Autorità ne ha avuto notizia, cosicché i menzionati obblighi di comunicazione preventiva sono stati violati. In generale, si osserva che l obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese o delle parti di imprese interessate dall operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame, la responsabilità delle mancate comunicazioni deve essere attribuita alla società Finifast. Sull elemento soggettivo delle infrazioni Con riguardo all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. D altra parte, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre, infatti, solo in presenza o dell impossibilità materiale di conoscere la fonte normativa o di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo a ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nel caso di specie, le omesse comunicazioni sono invece interamente imputabili ad una manchevolezza da parte di Finifast, non potendosi invocare l impossibilità materiale di conoscere la fonte normativa e non potendo individuarsi l elemento positivo sopra citato nella mancata indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, nella Sollecitazione alla domanda di partecipazione, della sussistenza di un obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. La colpevolezza delle omissioni non può, pertanto, essere esclusa sulla base di una semplice mancata conoscenza degli obblighi previsti dalla legge n. 287/90, peraltro in vigore già da tempo. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81 che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Sull elemento oggettivo delle infrazioni La Parte ha sottolineato, in particolare, come le operazioni di concentrazione non appaiano idonee a determinare significativi mutamenti degli assetti concorrenziali dei mercati interessati. Tali considerazioni non possono, comunque, rilevare né ai fini dell accertamento delle violazioni dell obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell applicabilità delle relative sanzioni, ma

10 10 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 solo relativamente alla quantificazione delle stesse. In effetti, le disposizioni di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal Legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione. Irrogazione delle sanzioni e sue determinazioni Pertanto, accertate le violazioni dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 imputabili alla società Finifast, si ritiene di dover procedere all irrogazione delle sanzioni come previsto dall articolo 19, comma 2, della medesima legge. A tal fine, secondo l articolo 11 Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge n. 689/81 recante Modifiche al sistema penale, occorre fare riferimento alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La gravità dell'infrazione va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali delle operazioni che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi. In merito all azione riparatrice svolta dal responsabile dell infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione dell operazione di concentrazione relativa all area di servizio La Rustica Sud, effettuata nell ambito della memoria difensiva presentata dalla Parte. Quanto alla durata dell infrazione, nel caso di specie, essa risulta diversa per ogni operazione ed in ogni caso non eccessivamente elevata in quanto sempre inferiore a due anni e otto mesi. Numero delle operazioni per cui viene irrogata la sanzione Dalla documentazione in atti emerge che ciascuna delle acquisizioni dei rami d azienda sopra descritti va considerata come un operazione di concentrazione a sé stante. In relazione a ciascuna delle sei operazioni citate, pertanto, Finifast ha posto in essere una violazione del disposto dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, omettendo di comunicare preventivamente le operazioni in esame. Le omesse comunicazioni si riferiscono, segnatamente, alle cinque operazioni di concentrazione realizzate nel 2008 e all operazione di concentrazione realizzata nel 2011 da Finifast, per la cui esatta individuazione si rinvia a quanto riportato in precedenza. In conclusione, la sanzione viene dunque irrogata relativamente a sei operazioni non comunicate preventivamente. VI. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto L operazione in esame interessa essenzialmente il mercato della ristorazione autostradale. L attività di ristorazione autostradale è costituita dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla fornitura, in modo complementare, di un insieme di altri servizi, quali la vendita di generi alimentari e non alimentari e la vendita di giornali e di generi di monopolio agli utenti delle autostrade che sostano presso le aree di servizio.

11 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO L Autorità ha più volte avuto modo di rilevare 3 che la ristorazione autostradale costituisce un mercato del prodotto a sé stante, distinto all interno del più ampio settore della ristorazione commerciale. L attività in esame è caratterizzata da barriere all entrata di carattere amministrativo in quanto l esercizio della ristorazione autostradale richiede un titolo giuridico di utilizzazione dell area di servizio il quale può essere diretto (concessorio) o indiretto (contrattuale). In passato, pochi operatori hanno goduto di titoli diretti, mentre la modalità prevalente di ingresso nel mercato è stata l affidamento indiretto, per il tramite delle società petrolifere titolari delle concessioni sulle aree. In entrambi i casi, però, l operatore cui affidare i servizi di ristorazione non veniva, in genere, scelto all esito di procedure concorsuali trasparenti e competitive. Le società autostradali stanno, tuttavia, mutando atteggiamento, a favore dell individuazione diretta di un sub-concessionario attraverso gare pubbliche. In generale, l attività di ristorazione autostradale si caratterizza per la presenza di aziende grandi e specializzate, organizzate in catene di punti di ristoro, che beneficiano di rilevanti economie di scala e sono caratterizzate da uniformità di marchio, di standard qualitativi e di gamma di prodotti offerti. Secondo il consolidato orientamento dell'autorità, l estensione geografica del mercato della ristorazione autostradale è individuata da percorsi - lungo le tratte autostradali e nella stessa direzione di marcia - di raggio corrispondente a circa 150 chilometri rispetto al punto nel quale si trova il punto di ristoro oggetto di acquisizione. I mercati rilevanti all interno dei quali devono essere valutate le operazioni di concentrazione in esame sono, pertanto, rappresentati dalle attività di ristorazione autostradale svolte in un ambito costituito dai segmenti autostradali di raggio non superiore a 150 km circostanti le aree di servizio interessate dalle operazioni citate. In particolare, Finifast è risultata affidataria, a seguito del perfezionamento delle acquisizioni citate, delle sub-concessioni di ristoro relative a 6 aree di servizio: 1) Arda Est A1, Km 680 direzione Napoli; 2) Calaggio Sud A16, Km 106 direzione Napoli; 3) Campagnola Est A4, Km 236 direzione Sud; 4) Sesia Est A26 Km 108 direzione Gravellona; 5) Valle Scrivia A7, Km 92 direzione Genova; 6) La Rustica Sud A24, Km 0,800 direzione Est; Per la valutazione dei mercati relativi alle attività di ristorazione autostradale svolte in un ambito costituito dai segmenti autostradali di raggio non superiore a 150 Km circostanti le aree di servizio di cui ai numeri da 1) a 5), si rinvia alla valutazione effettuata dall Autorità nel provvedimento n del 19 luglio 2011, in Boll. n. 29/11, con cui è stato deliberato il non avvio dell istruttoria relativamente all operazione di concentrazione C che ha interessato anche i mercati citati. Con riferimento specifico all attività di somministrazione da esercitarsi nell area di servizio di futura costruzione La Rustica Sud, si osserva che nel mercato di riferimento sono presenti altre 6 aree di servizio, di cui due sul tronco di penetrazione urbana di Roma, e che nessuna delle aree di 3 Cfr., ex multis, provv. n del 24 luglio 2002, C AUTOGRILL/ RISTOP, in Boll. n. 29/02.

12 12 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 servizio citate è stata affidata a Finifast. Si osserva che anche in tale mercato il principale concorrente è Autogrill. Alla luce di quanto sopra evidenziato si osserva, dunque, che le operazioni in esame non appaiono in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sui mercati interessati. CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni sopra individuate, in quanto comportavano l acquisizione del controllo di parti di imprese, costituivano concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate, per ciascuna delle operazioni di cui trattasi, è stato superiore alla soglia prevista all articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che tali operazioni, realizzate nel 2008 e nel 2011, non sono state preventivamente comunicate, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; CONSIDERATO che le concentrazioni non sono state comunicate preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO, in ordine all individuazione del soggetto responsabile delle infrazioni contestate, che le operazioni sono consistite nell acquisizione del controllo esclusivo di parti di imprese da parte della società Finifast S.p.A.; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Finifast S.p.A. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, in relazione a ciascuna delle sei operazioni di concentrazione individuate in precedenza; CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, i seguenti elementi: i) l'assenza di dolo da parte dell'agente; ii) la mancanza di effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati interessati; iii) la sollecitudine della società Finifast S.p.A. nel fornire la documentazione e le informazioni richieste dall Autorità ed il comportamento collaborativo da essa tenuto nel corso del procedimento; RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Finifast S.p.A. nella misura di (cinquemila euro) per ciascuna delle sei operazioni sopra citate non comunicate preventivamente, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale delle operazioni di concentrazione in esame, che le stesse non sono state suscettibili di determinare, ai sensi

13 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA alla società Finifast S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma complessiva di (trentamila euro) per la mancata comunicazione preventiva delle sei operazioni di concentrazione interessate dal presente provvedimento, consistenti nelle acquisizioni, da parte di Finifast S.p.A., delle sub-concessioni per lo svolgimento del servizio di ristorazione e market nelle aree di servizio autostradale: 1) AdS Calaggio Sud; 2) AdS Campagnola Est; 3) AdS Sesia Est; 4) AdS Valle Scrivia; 5) AdS Arda Est; e 6) AdS La rustica Sud. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento la società Finifast S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

14 14 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

15 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO C CHARGER HOLDING/PHYSIO-CONTROL INTERNATIONAL Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Bain Capital Investors, LLC, pervenuta in data 12 dicembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Bain Capital Investors, LLC (di seguito, Bain Capital Investors) è una società di diritto statunitense parte del gruppo Bain Capital (di seguito, Bain Capital). Bain Capital è una società di investimento in private equity e Bain Capital Investors controlla i fondi di investimento di Bain Capital. Bain Capital investe in svariati settori, tra i quali i beni di consumo e la finanza. Nel 2010, Bain Capital Investors ha realizzato un fatturato pari a circa [30-40] 1 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [7-8] miliardi di euro per vendite nell Unione Europea e circa [ ] milioni di euro per vendite in Italia. Physio-Control International, Inc. (di seguito, Physio-Control) è una società di diritto statunitense che offre soluzioni per la gestione dell emergenza cardiologica sia in ambito intraospedaliero che extraospedaliero. I suoi prodotti principali sono rappresentati dai defibrillatori esterni automatici, utilizzabili anche da personale laico non qualificato o solo parzialmente qualificato, e dai defibrillatori e monitor manuali per il soccorso avanzato da parte di personale qualificato. Il capitale sociale di Physio-Control è attualmente detenuto nella misura del 100% da Medtronic, Inc. (di seguito, Medtronic), società di diritto statunitense attiva nel campo delle tecnologie medico-terapeutiche, della ricerca, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di sistemi biomedicali. Nel 2010, Physio-Control ha realizzato un fatturato pari a circa [ ] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [47-100] milioni di euro per vendite nell Unione Europea e circa [1-10] milioni di euro per vendite in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione da parte di Bain Capital Investors, tramite la propria società controllata Charger Holding Corp (di seguito, Charger), dell intero capitale sociale e della totalità dei diritti di voto di Physio-Control. Ai sensi dello Stock Purchase Agreement (di seguito, il Contratto) sono disciplinati il patto di nonconcorrenza e il patto di astensione. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

16 16 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 In particolare, il Contratto contiene un patto di non concorrenza in base al quale Medtronic e le sue controllate si impegnano, salvo alcune eccezioni concordate con l acquirente, per un periodo di 5 anni dalla realizzazione della presente operazione, direttamente o indirettamente, a non possedere, gestire, essere attive, controllare o partecipare in attività che siano in concorrenza con quelle di Physio-Control (di seguito, Attività riservate). Inoltre, il Contratto disciplina il patto con cui Medtronic si impegna ad astenersi dal contattare a fini di assunzione e dall assumere personale chiave di Charger o delle sue controllate per un periodo di 18 mesi dalla realizzazione della presente operazione. A tale proposito le parti rilevano che Charger è una società veicolo il cui unico fine è quello di acquisire il controllo di Physio- Control e delle sue controllate. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all area d attività dell impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di tre anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere partecipazioni a soli fini di investimento finanziario 2. Quanto all obbligo di non sollecitazione, questo può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell impresa acquisita 3. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Da un punto di vista merceologico, in considerazione dell attività della società acquisita Physio- Control, l operazione interessa il mercato della produzione e commercializzazione di defibrillatori esterni e monitor. L Autorità ha già avuto modo di identificare come autonomo mercato rilevante quello dei defibrillatori, quali macchinari necessari per la gestione e regolarizzazione del battito cardiaco 4. 2 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo Ibidem. 4 Cfr. provv. n del 12 novembre 2009, C Mittel-Equinox Two/Sorin, in Boll. n. 45/09.

17 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO Il mercato geografico Per quanto riguarda la rilevanza geografica, il mercato può ritenersi di rilevanza nazionale principalmente in considerazione di esigenze di prossimità spazio-temporale 5. Le società fornitrici di apparecchi medicali di questa categoria (defibrillatori), infatti, sono tenute a garantire con una certa tempestività alle strutture sanitarie localizzate sul territorio nazionale (da cui proviene la domanda di tali apparecchi) anche i relativi servizi di assistenza tecnica. Effetti dell operazione Nel mercato della produzione e commercializzazione di defibrillatori esterni e monitor, Physio- Control detiene una quota pari a [25-30%] circa a livello nazionale, mentre Bain Capital Investors non è attiva né in tale mercato, né in mercati a monte di esso, né in mercati a valle di esso, né a livello nazionale, né a livello di Spazio Economico Europeo. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. In virtù di quanto considerato, l operazione in questione non comporterà alcuna modificazione della struttura concorrenziale del mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella 5 Cfr. provv. C10317, cit..

18 18 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 C CARREFOUR PROPERTY ITALIA/GALLARATE HOLDINGS-SAN GIULIANO HOLDINGS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Carrefour Property Italia S.r.l. del 12 dicembre 2012, integrata in data 16 dicembre 2012; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Carrefour Property Italia S.r.l. (di seguito, Carrefour Property) è una società attiva nel settore dell acquisto, vendita, permuta, locazione, amministrazione e gestione beni immobili. Carrefour Property è una società parte del gruppo Carrefour uno dei principali gruppi attivi in ambito internazionale nel settore della distribuzione commerciale. Nel 2010, il fatturato complessivo realizzato dal gruppo Carrefour a livello mondiale è stato pari a circa 90 miliardi di euro, di cui circa 60 miliardi di euro realizzati in Europa e 6 miliardi di euro realizzati in Italia. Le società oggetto di acquisizione sono San Giuliano Holdings e Gallarate Holdings, entrambe appartenenti al gruppo APN European Retail Property Group, un trust di investimenti immobiliari quotato presso l Australian Stock Exchange. San Giuliano Holdings è una holding non operativa che controlla Investimenti Commerciali San Giuliano S.r.l. (di seguito, ICSG), società attiva nel settore immobiliare e proprietaria di una porzione di una galleria commerciale situata in San Giuliano Milanese, S.S. Emilia, Km 315. Il fatturato, realizzato interamente in Italia da ICSG è pari a [inferiore a 1 milione di] 1 euro. Gallarate Holdings è una holding non operativa la quale controlla Investimenti Commerciali Gallarate S.r.l. (di seguito, ICG), società attiva nel settore immobiliare e proprietaria di una porzione di una galleria commerciale situata a Gallarate, Viale Milano 163. Il fatturato, realizzato interamente in Italia da ICG è pari a [inferiore a 1 milione di] euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame riguarda l acquisizione, da parte di Carrefour Property, di San Giuliano Holdings e Gallarate Holdings, con conseguente acquisizione anche delle società controllate e dei locali commerciali di proprietà delle stesse. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza nelle informazioni

19 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO Le parti non sono obbligate a procedere con il closing relativo all acquisto di una delle due società acquisite nel caso in cui non si proceda contestualmente al closing relativo all altra acquisizione. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE Preliminarmente, si osserva che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un unica operazione. L'operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di due imprese ed è soddisfatto il requisito dell interdipendenza, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate dall operazione stessa è stato superiore a 468 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione interessa il settore immobiliare e, nello specifico, l amministrazione e la gestione di immobili destinati ad uso commerciale. La dimensione geografica del mercato sembra essere locale anche se, in funzione delle esigenze della domanda, non si esclude possa essere estesa a livello nazionale 2. Nel caso in esame, peraltro, non appare necessario pervenire ad una definizione più puntuale del mercato rilevante del prodotto mentre, con riferimento all area geografica, la stessa è costituita dalle province di Milano, in cui è situata la galleria commerciale di proprietà di ICSG, e Varese, in cui è situata la galleria commerciale di ICG. Nelle province di riferimento Carrefour detiene una quota di mercato pari al [1-5%] (Milano) e [1-5%] (Varese). L esigua quota di mercato delle target determinerà che, all esito della concentrazione, sia nella provincia di Milano che in quella di Varese la quota post merger di Carrefour nel mercato di riferimento sarà compresa tra l 1 e il 5%. L operazione in esame non comporterà, pertanto, variazioni significative degli assetti competitivi nel mercato analizzato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 2 Cfr. caso C KLÉPIERRE/IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI, provv. n del 5 novembre 2009, in Boll. n. 44/09.

20 20 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

21 BOLLETTINO N. 1 DEL 23 GENNAIO C SVILUPPO DISCOUNT/RAMO DI AZIENDA DI MAMA ORTOFRUTTA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società SVILUPPO DISCOUNT S.p.A., pervenuta in data 12 dicembre 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI SVILUPPO DISCOUNT S.p.A. (di seguito, Sviluppo Discount), con sede legale a Milano, è una società attiva nella vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari di largo consumo, attraverso una rete di punti vendita della tipologia discount ad insegna Dico. Il capitale sociale di Sviluppo Discount è detenuto da varie società aderenti al sistema Coop Italia, e segnatamente da: Coop Adriatica Soc. coop., Coop Estense Soc. coop., Nova Coop Soc. coop., Coop Lombardia Soc. coop., Coop Liguria Soc. coop., Coop Consumatori Nord-Est Soc. coop. e Unicoop Tirreno Soc. coop.. Il fatturato realizzato da Sviluppo Discount, in Italia, è stato nel 2010 pari a circa 574 milioni di euro. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda, di proprietà della società Mama Ortofrutta S.r.l., sito nel comune di Treviso, autorizzato all esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari di largo consumo, avente una superficie di 221 m2, costituito in particolare da: - beni mobili, arredi, attrezzature e impianti; - avviamento; - licenza commerciale. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisto, da parte di Sviluppo Discount, del suddetto ramo d azienda. Nel contratto di acquisizione del ramo di azienda è altresì previsto un patto di non concorrenza, in virtù del quale è fatto divieto alla parte venditrice, ai suoi soci ed ai suoi amministratori di esercitare nel Comune di Treviso, per cinque anni, attività di vendita al dettaglio di ortofrutta all interno di strutture di vendita complesse assimilabili a quelle condotte dalla società acquirente. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

22 22 BOLLETTINO N. 1 DEL 2 3 G E N NAIO 2012 Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro. Il patto di non concorrenza, precedentemente descritto a carico della società venditrice, costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore del ramo d azienda acquisito, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni. 1 IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. All interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano tra di loro per dimensione, ampiezza (numero prodotti) e profondità (numero di referenze per ogni prodotto) degli assortimenti, caratteristiche espositive, posizionamento di prezzo, presenza di banchi per i prodotti freschi, disponibilità di parcheggi e ulteriori servizi resi al consumatore. Secondo quanto stabilito dall Autorità 2 la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità. Sviluppo Discount opera nel settore della distribuzione moderna mediante punti vendita gestiti secondo la formula discount. Sulla base di quanto stabilito dall Autorità 3, con riferimento ai punti vendita gestiti secondo la formula discount, risulta definita un ampia catena di rapporti di sostituibilità, che va dagli hard discount ai soft discount fino a tutti gli altri punti vendita della distribuzione moderna. Nel caso in esame, considerato che l operazione risulta finalizzata all acquisizione di un ramo di azienda avente un area di vendita di 221 m2, il mercato rilevante dal punto di vista del prodotto risulta essere quello delle superette, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a m2. Il mercato geografico Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere 1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 5/3/ Cfr provv. n del 18 giugno 1998, C Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 25/98. 3 Cfr. provv. n del 28 giugno 2000, I397 - Sviluppo Discount/Gestione Discount, in Boll. n. 26/00.

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