REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO Deliberato dal C.C. del 15/3/1968 delibera N.70 approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 11/1/1969 n.455/7866 div.3 Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 28 del 1995; n.103 del 1996; n.87 del 2000; n.92 del 2001 n.18 del 2004 n. 61 del 28/07/2009

2 Disposizioni preliminari Art. 1 - Competenze e attribuzioni Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'interno e dell'autorità Giudiziaria. Pur considerato il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Art. 2. Organizzazione dei servizi Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia: a) la Ripartizione Demografica, per le incombenze d'ordine amministrativo e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici; b) l'ufficiale Sanitario, per la vigilanza igienico-sanitaria; c) il Medico Condotto, per le funzioni necroscopiche; d) la Ripartizione Tecnica, per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica sia sulle opere eseguite dal Comune sia su quelle eseguite dai privati; e) il Personale addetto al cimitero (custode, necrofori, seppellitori), per la polizia interna e la vigilanza generale. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal Regolamento Organico per il Personale del Comune. All'occorrenza, per particolari esigenze, il Sindaco si avvarrà anche del Corpo di Vigilanza Urbana. Art. 3. Servizi gratuiti e servizi a pagamento I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento. Sono gratuiti, per tutte le persone decedute nel territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico: visita necroscopica, servizio di osservazione, fossa comune decennale. Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro nelle forme più semplici. I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nelle apposite tariffe. Art. 4. Responsabilità verso terzi Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, ecc., come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette e loculi, ecc. Art. 5. Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, se in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi costituiti. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per trasferimenti, ecc. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti relativi alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. Art. 6. Provvedimenti nell'interesse del servizio In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può: a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo per altra sepoltura di pari grado e durata a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per

3 opere di carattere generale; b) ordinare d'ufficio l'inumazione di salme tumulate in loculi, quando si verifichino moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo che sia possibile l'intervento urgente degli interessati; c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante, collocati in violazione delle norme di regolamento e delle autorizzazioni date o pericolanti o in stato di abbandono o indecorosi. Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880). Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la Ripartizione Demografica - Ufficio Concessioni Cimiteriali: copia del presente regolamento l'elenco dei campi in scadenza nell'anno - l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza. Dichiarazione di morte e accertamento Art. 8. Dichiarazione di morte La morte di persona, nel territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'ufficio dello Stato Civile. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti e di rinvenimento di membra o di ossa umane. La dichiarazione è fatta su apposito modulo d'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio dello Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedale, ospizio, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. Art. 9. Adempimenti d'ufficio L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto, promuove la presentazione della denuncia del medico curante nonché l'accertamento necroscopico. Quindi, in possesso della denuncia predetta e del certificato necroscopico, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento dello Stato Civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), curando di esporre la salma sconosciuta e di rilevare, in quanto possibile, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento. Art Denuncia della causa di morte Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando anche l'apposita scheda dell'istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda stessa verrà poi trasmessa a cura del Comune. Tale scheda ha finalità sanitarie-statistiche; essa servirà anche come elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è necessario che sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede pure alla denuncia della causa presunta. Art. 11. Accertamento necroscopico Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità Giudiziaria, il medico condotto incaricato del servizio necroscopico provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non

4 prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte al fine del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato, che resta allegato al registro degli atti di morte, e, se del caso, avverte l'ufficiale Sanitario circa eventuali provvedimenti di sua competenza. Art. 12. Referto all'autorità Giudiziaria Il sanitario, che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontri diagnostici e ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto alla Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale. In tali casi a detta Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco fa rapporto all'autorità Giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra umane o di pezzi di cadavere o di ossa, previa visita dell Ufficiale Sanitario. All'inumazione potrà provvedersi soltanto dopo ottenuto il nulla-osta di detta Autorità. Osservazione dei cadaveri Art. 13. Termini Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte ritenuta apparente, la persona è considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, trattamento conservativo, conservazione in frigorifero, nè può essere inumata, tumulata, cremata, e neppure può essere soggetta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effige. Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'ufficiale Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione. Art Accorgimenti nel periodo d'osservazione Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione di cui all'articolo seguente. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte ne essere collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusa, l'ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso. Art. 15. Locali d'osservazione Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone: a) morte in abitazione nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente in luogo pubblico o sulla pubblica via; c) sconosciute, per le quali debba farsi esposizione per il riconoscimento; d) da sottoporsi ad autopsia. L'ammissione è disposta dal Sindaco, su proposta dell'ufficiale Sanitario o dell'autorità Giudiziaria. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee e degli stessi famigliari. Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospetta tale, sono tenute in osservazione in separato locale, al quale è vietato l'accesso.

5 Art. 16. Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento Salvo il nulla-osta di cui all'art. 12 del presente regolamento, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di prodotti del concepimento espulsi prima del settimo mese, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane. Quando viene data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica. Art. 17. Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità Giudiziaria, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effige devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti col controllo dell'ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo settimo del precitato Regolamento di Polizia Mortuaria. Art Riscontro diagnostico, rilascio cadaveri per studio, trapianto terapeutico Il riscontro delle diagnosi, il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. dal 34 al 41), modificato con legge n. 83, nonché del Regolamento municipale d'igiene. Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella denuncia di cui all'art. 10 del presente Regolamento devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della stessa. Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza. Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico deve essere compiuto nei limiti e nelle condizioni di cui alla legge n. 235 ed al regolamento relativo approvato con D.P.R n Feretri Art. 19. Obbligo del feretro individuale Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere racchiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro accuratamente rivestita con abiti e decentemente avviluppata in lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria n Art. 20 Chiusura del feretro (abrogato) Art Feretro gratuito Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente alla lettera a), per le salme di persone che risultano assolutamente povere e per le quali i famigliari non abbiano provveduto altrimenti. La condizione di assoluta povertà deve risultare da apposita motivata attestazione del Sindaco, non essendo a questo scopo sufficiente la dimostrazione di essere fra gli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita e di essere fra gli assistiti dall'ente Comunale di Assistenza. Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo d'omaggio o per sottoscrizione fra compagni di lavoro, consoci, coinquilini. Art Qualità e caratteristiche dei feretri La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, e cioè:

6 a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce stagionato, con le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2, confezionato solidamente, con buona tenuta, con testate e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di colore scuro; b) per inumazione in fossa ventennale: il feretro deve essere del tipo descritto alla lettera a), con le tavole dello spessore non superiore a cm. 3 e cerchiate con bandelle di lamiera, di larghezza non superiore a cm. 4 e di spessore non superiore a mm. 1, collocate a distanza fra loro non inferiore a cm. 40; c) per inumazione in fossa perpetua: il feretro deve essere del tipo previsto per la tumulazione, di cui alla seguente lettera d); d) per tumulazione in loculo o in cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di,cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942n. 1880; e) per salme da trasportare fuori Comune: è prescritta la duplice cassa come alla lettera d) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini di tempo dalla morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura e non si tratti di persona deceduta per malattia infettiva. Per tutti i tipi di feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera. Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza,. del feretro alle caratteristiche di cui sopra, secondo il tipo di sepoltura cui è destinato. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro. Art. 23. Fornitura feretri La fornitura dei feretri può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera non essendo ammesso nella fattispecie il diritto di privativa, sia da ditta privata in concorrenza. Art. 24. Apparecchi riduttori I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero (art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria precitato). Art. 25. Verifica feretri abrogato Art. 26. Piastrine di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, a cura di chi lo fornisce, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome e la data di morte del defunto. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina porterà la sola indicazione della data di morte e degli altri eventuali dati certi. Art. 27. Trasporto feretri Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto nelle ore più opportune con veicolo possibilmente coperto; il feretro deve comunque essere sottratto alla vista del pubblico con apposito telo, se trasportato con veicolo non coperto.

7 Trasporti funebri Art. 28. Esclusiva del servizio abrogato Art. 29. Eccezioni al diritto di privativa abrogato Art. 30. Consistenza del trasporto e percorso abrogato Art. 31. Trasporti gratuiti e a pagamento I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento. Sono gratuiti per le salme di persone assolutamente povere, morte nel territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune. A tal fine sono considerate persone assolutamente povere quelle di cui al precedente art. 21. Sono da effettuarsi gratuitamente anche i trasporti di salme abbandonate o comunque interessanti l'autorità Giudiziaria nonché i trasporti dei cadaveri dei contagiosi, di cui al successivo art. 37. Sono a pagamento i trasporti negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta. Art. 32. Categorie di vetture abrogato Art. 33. Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco. Entro tali limiti viene fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Ripartizione Demografica - Ufficio dello Stato Civile, secondo le richieste dei famigliari e compatibilmente con le esigenze del servizio. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la dichiarazione di morte. Le vetture devono trovarsi ai posti del servizio dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale. Art. 34. Compiti dei necrofori abrogato Art. 35. Riti religiosi I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla cerimonia religiosa delle esequie. Art. 36. Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale o altro istituto, il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, e subordinati al pagamento del diritto fissato in tariffa.

8 Art. 37. Deceduti per malattie infettive La salma di persona deceduta per malattia contagiosa. oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubbliche, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso ai locali di osservazione. come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre, col solo intervento dei più stretti parenti. Qualora siansi manifestati segni di avanzata putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella chiesa: ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario si fermi dinanzi all'ingresso per l'adempimento delle cerimonie religiose. Art. 38 Manutenzione delle vetture abrogato Art. 39. Ordine dei cortei funebri Normalmente, fatte salve contrarie e diverse disposizioni della Amministrazione per particolari circostanze, il corteo funebre procederà nel seguente ordine: 1) corpi musicali e corpi armati; 2) scolaresche e rappresentanze di istituti e associazioni; 3) ministri di culto; 4) carro funebre; 5) parenti del defunto; 6) rappresentanze diverse; 7) seguito; 8) autoveicoli. Tutte le persone che accompagnano il convoglio funebre devono astenersi da ogni canto lungo la via. Mentre sul feretro potranno essere collocati fiori, simboli, emblemi, onorificenze e stemmi di famiglia, all'esterno delle vetture potranno essere collocate corone che però non ostacolino le operazioni del servizio. Art. 40. Trasporto ai locali d'osservazione Il trasporto di cadavere ai locali d'osservazione per il prescritto periodo, di cui all'art. 15, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; pertanto il feretro, in furgone chiuso, deve restare aperto. Art. 41. Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni, per l'estero e dall'estero abrogato Art Norme generali per i trasporti e norme di capitolato d appalto abrogato Art. 43. Rimessa delle vetture funebri La rimessa delle vetture funebri deve essere ubicata in località appartata ed opportunamente attrezzata per i servizi di pulizia e disinfezione. L'esercizio della stessa è autorizzato secondo le vigenti disposizioni in materia, previo riconoscimento di idoneità da parte dell'ufficiale Sanitario. Art. 44. Trasporto di resti mortali e di ceneri Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria. e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro. Si applica anche per tali trasporti quanto disposto al precedente art. 41. Cimitero e sepolture Art Obbligatorietà del servizio Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune di Abbiategrasso provvede coi seguenti due cimiteri costituiti sul territorio comunale: Cimitero Maggiore e Cimitero di Castelletto. Nel Cimitero Maggiore vengono ordinariamente sepolti i cadaveri provenienti dalle circoscrizioni territoriali delle Parrocchie di S. Maria Nuova e di San Pietro, mentre nel Cimitero di Castelletto vengono ordinariamente sepolti i cadaveri provenienti dalla circoscrizione territoriale della Parrocchia di Sant'Antonio. Il Sindaco può disporre o concedere il seppellimento nell'uno o nell'altro cimitero indipendentemente dalle provenienze predette.

9 E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti e secondo le modalità di utilizzazione e le misure delle fosse di cui al paragrafo nono ed agli artt. 88 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria più volte citato, distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni, ivi compresi i nati morti per i quali si compila l'atto di nascita. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 68 del Regolamento suddetto. Art Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori dello stesso Nell'interno del cimitero, a discrezione dell'amministrazione e previa autorizzazione prefettizia, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. Le spese maggiori per tali reparti - opere ed eventuale maggiore durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, per i quali non è da compilare l'atto di nascita, e per i prodotti del concepimento. Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private o in chiese, istituti, monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni previste negli articoli dal 79 all'83 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 47. Ammissione nel cimitero Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte debbono essere parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel Cimitero di sepoltura privata, nonché le salme dei defunti il cui coniuge, i figli, o i genitori hanno la residenza nel Comune di Abbiategrasso, ovvero sono già sepolti in uno dei locali cimiteri. Art. 48. Ammissione nel reparto dei nati morti Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione. Pertanto, anche nel caso in cui non è prescritta la dichiarazione di morte di cui all'art. 8, si fa obbligo della consegna per l'inumazione, previa autorizzazione del Sindaco. In tale reparto sono pure sepolte le membra e le ossa, di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e i resti anatomici che fossero consegnati da ospedali. Art. 49. Sepolture comuni e private Le sepolture si distinguono in comuni e private ed inoltre per inumazione e per tumulazione. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata e per maggior distinzione; possono essere temporanee o perpetue. Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti in speciale reparto, costituiscono oggetto di concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli articoli dal 68 al 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse comuni o private. Sono per tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o in cappella di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento su menzionato. Le sepolture per tumulazione sono solo private. In ogni caso, salva l'eccezione prevista all'art. 19 precedente, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati. Art. 50. Vari tipi di sepolture private Le sepolture private consistono: a) nell'uso temporaneo di 20 anni, dalla data di inumazione, di fosse in appositi campi e file per

10 inumazioni singole; b) nell'uso perpetuo di fosse, limitate nel numero alle già esistenti, in appositi campi e file per inumazioni singole, con opere murarie esigenti la duplice cassa, per cui si fa richiamo al precedente art lettera c); c) nell'uso quarantennale di loculi per tumulazioni singole predisposti dal Comune in apposite arcate; in caso di concessione in vita la durata quarantennale decorre dalla data di tumulazione 1 d) nell'uso sessantennale 2 e) di cellette predisposte dal Comune per la custodia di resti mortali;; f) nell'uso di novantanove anni 3 di sepolcri plurimi di famiglia per tumulazione, ricavati. in cappelle o in edicole aventi o non camera sotterranea e predisposte normalmente dal Comune. Apposito piano, predisposto dalla Ripartizione Tecnica Municipale, determina per le sepolture private l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, la numerazione progressiva. Art. 51. Deposito in loculi provvisori A cura del Comune possono essere costruiti loculi destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali, che si intendono poi tumulare o conservare in opere del Comune non ancora disponibili o in sepolcri di famiglia non ancora ultimati, nonché salme o resti mortali, che si intendono successivamente trasferire, e salme estumulate oppure resti mortali rimossi temporaneamente per la riparazione e la ricostruzione di opere. La concessione dei loculi per deposito provvisorio è della durata massima di due anni, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di costruzione o di ultimazione. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone mensile e della cauzione stabiliti in tariffa. La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni. Sui loculi provvisori non sono ammesse epigrafi stabili né ornamentazioni. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, previo consenso dei concessionari come previsto in appresso, versando però al Comune la metà del canone mensile fissato per i depositi provvisori e la cauzione stabilita in tariffa. Provveduto alla sistemazione definitiva della salma o dei resti mortali, già in loculo provvisorio, e corrisposte le mensilità dovute, la cauzione viene rimborsata o computata a titolo d'acconto nel pagamento della tariffa di concessione della sepoltura privata. Qualora alla scadenza o nel termine prefisso non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della medesima in campo comune, esigendo le mensilità dovute ed incamerando la cauzione versata. Art. 52. Cellette ossario - cinerarie I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette-ossario di durata sessantennale 4 rientranti nelle concessioni di cui all'art. 49. La concessione delle cellette ossario è fatta contestualmente alla disposizione di riduzioni in resti della salma 5 Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione rimane valida per la successiva esumazione. Le ossa destinate alle cellette-ossario sono riposte immediatamente dopo la esumazione o l'estumulazione alla presenza dei concessionari in una cassetta atta a raccogliere le ossa di un solo individuo, L'incisione delle generalità del defunto sul marmo esterno della celletta è fatta eseguire a cura del Comune onde garantirne l'uniformità. Le spese sono a carico del concessionario 6 E' proibito collocare fiori, lampade o altro, fatta eccezione di fotografie bene incastrate, di misura confacente, collocate a cura e spese dei concessionari, nonché di lampade elettriche come previsto all'art. 93 del presente Regolamento. Per gli Ossari ed i Cinerari del nuovo corpo l ornamentazione della lastrina è fatta eseguire a cura del

11 Comune onde garantire l uniformità delle realizzazioni. E facoltà del Concessionario far applicare sulle lastre oltre le generalità del defunto e il portafotografie anche la lampada votiva e/o il vasetto portafiori o in alternativa un fiore o un ramo anch esso in color bronzo. La spesa dei relativi ornamenti, a seconda della tipologia composizione realizzata, è a carico del Concessionario. Art Ossario comune Nel cimitero sono istituiti, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento di Polizia Mortuaria, uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'articolo precedente, nonché delle ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimitero soppresso. Art. 54. Camera mortuaria Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o delle salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro in quest'ultimo caso sia in buone condizioni. Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 94 e 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Art Modalità per le inumazioni nelle fosse comuni Le inumazioni avranno luogo in fosse separate disposte in linee parallele. Per il tracciamento delle fosse si potrà usare un telaio in ferro a regoli mobili, affinché le medesime vengano esattamente delineate tanto in lunghezza che in larghezza con le dimensioni prescritte (paragrafo nono del Regolamento di Polizia Mortuaria precitato). Il seppellimento seguirà in ordine alternato per ciascuna fila, cominciando dalla prima fila a sinistra di ciascun reparto, e continuerà senza interruzione sino all'ultima fila. Dell'inizio e della fine di ogni reparto o campo sarà tenuta apposita nota contenente il numero d'ordine del campo e la data della prima e dell'ultima inumazione. Art. 56. Segni funerari sulle fosse comuni Sulle sepolture comuni verranno collocati a cura e spese del Comune segni funerari uniformi portanti un numero d'ordine nonché il cognome e nome del defunto. Chi intendesse invece collocarvi segni funerari distinti, dovrà versare la tassa stabilita ed osservare le prescrizioni che gli saranno indicate. La collocazione di segni funerari provvisori per il periodo massimo di un anno, in attesa della predisposizione di segni distinti, è pure soggetta al pagamento della tassa apposita stabilita in tariffa. I segni funerari distinti, sia definitivi che provvisori, dovranno essere di pietra o marmo, essendo assolutamente vietato l'uso di legno, cemento. ferro. Trascorsi sei mesi dalla data della concessione del collocamento di segno funerario distinto definitivo senza che vi si sia provveduto, la concessione stessa si intenderà decaduta e, per riottenerla, occorrerà ripetere la domanda e pagare altra tassa. Art. 57. Manutenzione dei segni funerari sulle fosse comuni Allorché un segno funerario distinto o qualche parte di esso vengano a sconnettersi, a spostarsi, a cadere ed a guastarsi in qualsiasi modo, contrariamente alle esigenze del decoro del cimitero ed ai diritti dei concessionari di segni circostanti, il concessionario o i suoi eredi saranno diffidati dal Sindaco ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo ogni cosa allo stato normale. Non ottemperando essi a tale obbligo nel termine assegnato, sarà in facoltà del Comune di fare

12 direttamente eseguire le riparazioni verso il rimborso delle spese nei modi di legge oppure di fare asportare il segno nelle parti guaste o totalmente. Art. 58. Scadenza del decennio di sepoltura comune Alla scadenza del decennio per le sepolture comuni o comunque all'atto della esumazione, si procederà anche alla rimozione dei segni funerari e dei loro accessori, che rimarranno di proprietà comunale, fatta salva la possibilità di concedere, previo pagamento della prevista tassa, la loro riutilizzazione immediata per sepolture di parenti o affini del defunto, il cui cadavere è stato esumato, sino al quarto grado e per la sepoltura del coniuge non passato a seconde nozze. Art. 59. Soppressione di cimitero Il cimitero, che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e adeguata costruzione. Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. Le concessioni di sepolture perpetue nel cimitero soppresso si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Morturia; se la concessione riguarda aree ancora senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso previsto in prosieguo da questo stesso Regolamento. Il concessionario che, avuta nel nuovo cimitero l'area corrispondente in superficie a quella già concedutagli nel vecchio cimitero, non provvede alle nuove opere nel termine di cui all'art. 75 seguente, decade dalla concessione. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione. Art. 60. Costruzione e ampliamento di cimitero La costruzione di cimitero e così l'eventuale suo ampliamento sono deliberati dal Consiglio Comunale. Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali, meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli articoli 228 e 338 del T.U. delle leggi sanitarie e loro successive modificazioni e dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D n Esumazioni ed estumulazioni Art. 61. Esumazioni ordinarie Le salme sepolte in fossa sono esumabili: a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune; b) non prima della scadenza di 20 anni dalla concessione, se in sepoltura privata temporanea a sistema d'inumazione, di cui alla lettera a) dell'art. 50. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Ripartizione Demografica d'intesa con la Ripartizione Tecnica e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultino indecomposte sono trasferite in apposito campo o in campo in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo in esumazione, a cura e spese del Comune e con possibilità di reimpiego del segno funerario distinto o del monumentino. Art Avvisi di scadenza Alla scadenza delle sepolture comuni, all'ingresso del cimitero deve essere pubblicato un avviso

13 indicante tale scadenza e la data d'inizio delle operazioni di esumazione. Quando trattasi di sepolture private temporanee, occorre invece avvertire i concessionari, se reperibili. A tale scopo questi devono preoccuparsi di tenere aggiornato il proprio recapito presso l'ufficio Concessioni Cimiteriali, anche tramite il custode del cimitero. Art Esumazioni straordinarie L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine normale di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'ufficiale Sanitario. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura privata dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, nei limiti ed alle condizioni di legge nonché col versamento della prevista tassa. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'ufficiale Sanitario o di un suo delegato. Per i feretri che racchiudono salme da trasferire fuori Comune si richiama il precedente art. 22. Art Estumulazioni Le salme tumulate in tombe di cui alla lettera b) dell'art. 50, in loculi o in cripte, si possono estumulare, in via straordinaria, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, previo assenso dell'ufficiale Sanitario, quando di esse si disponga altra sistemazione e quando sia versata la prescritta tassa. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente art. 63. Le estumulazioni ai fini della raccolta dei resti mortali si possono effettuare solamente dopo 30 anni dalla data di seppellimento. Se eventualmente la salma risultasse indecomposta, occorre provvedere alla chiusura e al ripristino della sepoltura allo stato normale, a spese dei concessionari. Art Incenerimento materiali e ricupero oggetti Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito luogo appartato, nell'interno del cimitero. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma e di indumenti od oggetti, ad eccezione dell'autorità Giudiziaria. I familiari, i quali ritengono che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono ricuperare, devono dame avviso all'ufficio Concessioni Cimiteriali prima dell'inizio delle operazioni e possibilmente assistervi. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti, devono dagli addetti al cimitero essere consegnati all'ufficio Economato Municipale, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione e dietro autorizzazione del Sindaco; se non richiesti, seguono i resti, qualora questi vengano conservati in ossario privato, mentre sono consegnati all'ufficio predetto per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve in ogni caso consegnare all'ufficio Economato. Art. 66. Disponibilità di materiali Venendo a scadere le sepolture comuni o private a tempo determinato, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere al caso impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso e di miglioramento dei campi comuni. I materiali, che non possono essere reimpiegati come sopra detto, sono alienati a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero. L'importo relativo è utilizzato come al comma precedente. Come già accennato all'art. 58 e all'art. 61, può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al quarto grado del defunto, il cui cadavere è stato esumato o estumulato, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Sono conservati a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere e gli oggetti di pregio artistico o storico. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia,

14 con la procedura di cui all'articolo precedente. Concessione di sepolture private Art Concetto e limiti della concessione Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo o perpetuo, su una determinata opera costruita dal Comune o su una determinata area del cimitero da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile; solo per le cappelle di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui in appresso, una limitata cessione dei diritti d'uso. Le sepolture private individuali, temporanee e perpetue, sono invece vincolate alla salma indicata nell'atto di concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri. Il concessionario può usare, coi vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area, senza alcun diritto a che siano conservati le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, modificare ed impiegare per esigenze di servizio, purché non ne venga compromesso l'uso. La concessione, sia a tempo determinato che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di interesse pubblico, come dettato all'art. 6; a decadenza nei casi specificatamente previsti in questo stesso regolamento; a rinuncia. Art Doveri dei concessionari Le sepolture private possono essere concesse, secondo la disponibilità, anche per salme di persone prive di residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune. La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta ed è conservata, subordinatamente da parte del concessionario all'osservanza delle norme di legge e regolamentari e al pagamento delle tariffe attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché all'osservanza delle disposizioni particolari relative alle singole speci di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando soprattutto di fame oggetto di lucro e di speculazione da parte dei concessionari. Art. 69. Vigilanza del Sindaco Nessuna operazione può compiersi sulle sepolture private da parte dei concessionari se non autorizzata dal Sindaco. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria ma anche ai fini dell'esercizio dei diritti d'uso. In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, secondo il carattere del sepolcro, risultanti dalle norme di legge e dagli atti di concessione. Art. 70. Modalità di concessione di sepoltura individuale La sepoltura individuale temporanea, di cui all art lettera a), può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata. senza facoltà di rinnovo della concessione, ed è assegnata in ordine progressivo di numero per fila, esclusa qualsiasi concessione saltuaria, onde consentire l esumazione ordinaria contemporanea di un intera fila alla scadenza della concessione dell ultima fossa. La sepoltura sessantennale, di cui all art. 50 lettera b) può concedersi invece anche in vita della persona cui è destinata ed è assegnata secondo le disponibilità. Tale sepoltura può essere semplice o doppia sovrapposta ma sempre individuale per ogni posto; le sue opere murarie sono costruite a cura del Comune. Possono essere concesse anche due sepolture contigue per il collocamento di una sola lapide o di un solo monumento. La sepoltura individuale privata in loculo di cui di cui all articolo 50 lettera c) può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata; può concedersi in vita nei seguenti casi e condizioni: a tariffa ordinaria e per la durata di 40 anni, decorrenti dalla data della tumulazione, alle persone residenti in caso di realizzazione di manufatti con il sistema dell autofinanziamento da parte dei concessionari

15 a tariffa ordinaria e per la durata di 40 anni a persone che, ancorché non residenti, chiedano la concessione per la traslazione di un feretro che risulti tumulato in regime di provvisorietà nel Cimitero del comune o che intendano traslare il feretro di un famigliare tumulato in altre tombe del cimitero a tariffa maggiorata del 100% e per la durata di 40 anni, decorrenti dalla data della tumulazione, ai non residenti in caso di realizzazione di manufatti con il sistema dell autofinanziamento da parte dei concessionari La sepoltura privata in loculo è strettamente riservata alla salma della persona indicata all atto della concessione e non può essere trasferita ad altri soggetti. Il manufatto in concessione non può essere utilizzato per sepolture provvisorie A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione previo pagamento delle tariffe vigenti al momento. 7 Il contratto di concessione deve essere stipulato dal Concessionario. Nella ipotesi di totale infermità del richiedente, accertata con certificato medico, si concede ai parenti la facoltà di stipulare il relativo contratto nel seguente ordine di preferenze: l coniuge 2 ascendenti congiuntamente 3 discendenti congiuntamente 4 collaterali, di secondo grado congiuntamente. Una o più persone tra gli aventi titolo possono dichiarare presso l ufficio di Stato Civile di incaricare altro parente che ne ha facoltà. In alternativa alla dichiarazione possono trasmettere un atto sostitutivo di notorietà. Se non sussiste infermità mentale ma solo impossibilità di deambulazione. i sottoscrittori della concessione devono munirsi di procura notarile. Art. 71. Oneri relativi alle sepolture private individuali. Decadenza Quando la sepoltura non consta di opera già completata a cura del Comune, il concessionario deve dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro diciotto mesi dal seppellimento definitivo. Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria, sia per le tombe temporanee che per quelle concesse in perpetuità, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore. In ogni caso la Ripartizione Tecnica Municipale deve vistare i progetti di sistemazione e l'autorizzazione alla loro attuazione viene rilasciata dall'ufficio Concessioni Cimiteriali, previo pagamento della relativa tassa. Il collocamento di segni funerari provvisori, in attesa della sistemazione definitiva, è pure soggetta ad autorizzazione. In quanto applicabili si richiamano le norme di cui ai precedenti artt. 56 e 57. Pronunciata la decadenza per l'inottemperanza di quanto sopra disposto, il Comune provvede all'esumazione o alla estumulazione della salma, inumando la stessa in campo comune e avocando a se la libera disponibilità della sepoltura, senza nulla rifondere al concessionario inadempiente. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della Giunta Municipale, previa diffida agli interessati, se reperibili. La decadenza viene pronunciata anche nel caso che la sepoltura risulti in stato di completo abbandono; in tal caso, se i concessionari o gli aventi causa non sono reperibili, all'ingresso del cimitero deve essere pubblicato consecutivamente per un anno l'elenco delle sepolture per le quali s'è iniziata la procedura di decadenza per abbandono. Decorso l'anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, che non dà luogo a rimborso alcuno bensì alla esumazione o alla estumulazione con il collocamento della salma o dei resti, a seconda dei casi, in fossa od ossario comuni. I concessionari delle sepolture suddette sono obbligati alla manutenzione delle medesime. In caso di mancanza o di rifiuto alle relative riparazioni nel termine di mesi sei dalla diffida del Sindaco, sarà in facoltà del Comune di curarne l'esecuzione d'ufficio verso il rimborso delle spese nei modi di legge, come previsto anche all'art. 57, oppure di avocarsi la libera disponibilità della sepoltura con le modalità di cui ai precedenti comma, come se si trattasse di tomba in stato di abbandono. Art. 72. Ornamentazioni dei loculi. Sui loculi di cu i a l l art. 50 lettera c) i l cognome ed il nome del defunto, devono risultare da lettere applicate e/o incise di cm. 5 d altezza, mentre le eventuali diciture aggiuntive dovranno limitarsi ad

16 avere un'altezza massima di cm. 3 rispettando sempre un bordo perimetrale non inferiore a cm. 7. E permesso, un solo porta fiori per loculo ed un portalampada, purché la sporgenza non superi i cm. 10; è pure permesso un porta ritratto per ogni loculo. Le applicazioni e/o incisioni di cui al comma 1 sono fatte a e spese dei concessionari e devono essere in acciaio inox ed in bronzo per le lettere applicate, mentre quelle incise devono essere in oro oppure smaltate con vernici protettive. Le ornamentazioni di cui al comma 2 sono fatte a cura e spese dei concessionari. i materiali utilizzati devono essere l acciaio, il bronzo, il marmo ed il granito. Art Ornamentazione Loculi Colombari (escluso nuovo comparto) Sui Loculi di cui all art. 50 lettera c) il cognome e il nome del defunto devono risultare da lettere applicate e/o incise di cm. 5 d altezza, mentre le eventuali diciture aggiuntive dovranno limitarsi ad avere una altezza massima di cm. 3 rispettando sempre un bordo perimetrale non inferire a cm. 7. E permesso un solo portafiori per Loculo ed un portalampada, purché la sporgenza non superi i cm. 10; è pure permesso un porta ritratto per ogni loculo. Le applicazioni e/o incisioni di cui al comma 1 sono fatte a spese dei Concessionari e devono essere in acciaio inox ed in bronzo per le lettere applicate, mentre quelle incise devono essere in oro oppure smaltate con vernici protettive. Le ornamentazioni di cui al comma 2 sono fatte a cura e spese dei Concessionari. I materiali utilizzati devono essere l acciaio, il bronzo, il marmo ed il granito. Art Ornamentazione Loculi nuovo corpo Colombari Sulle lastre di chiusura dei Colombari, andranno collocate i seguenti arredi: il portafotografie, l epigrafe riportante il nome ed il cognome (eventuale secondo cognome), data nascita e di morte in forma completa o indicando solo l anno. Potranno altresì essere collocati a discrezione del dolente i seguenti ornamenti: vasetto portafiori o in alternativa un fiore di bronzo, lampada votiva, croce e l eventuale stemma di appartenenza ad associazioni. Art Caratteristiche delle Ornamentazioni Il portafoto. Dovrà avere la cornice ovale o rettangolare in color bronzo, liscia senza nervature o rilievi di ogni genere o inserti di diverso materiale e/o colore, di dimensione 11x15 cm., per la soluzione con tre salme le dimensioni di 7x9 cm., per la soluzione con all interno doppia foto le dimensioni 13x18 cm. e comunque secondo lo schema allegato. I portafoto posti in ultima fila potranno essere inclinati verso il basso. Fotografie. I soggetti rappresentati nelle fotografie dovranno essere in numero eguale alle salme deposte all interno del loculo. L epigrafe riportante il nome ed il cognome del defunto dovrà essere su un unica riga, su due o tre righe nel caso di doppio cognome o nominativo particolarmente esteso. Su una ulteriore riga potrà essere indicata la data per esteso o con unicamente l anno di nascita e di morte. Dimensioni: 4 cm. per il nome e cognome e di 2,5 cm. per le date. Qualora venisse utilizzato un unico portafotografie posizionato in modo orizzontale con all interno una doppia foto (coniugi) potrà essere aggiunta la scritta coniugi e si potrà altresì indicare solo i due cognomi con sotto riportate le date di nascita e di morte di entrambi, oppure per esteso i nomi e i cognomi con le relative date di nascita e di morte per esteso o indicante unicamente l anno utilizzando i caratteri da 2,5 cm. Nel caso della soluzione con tre salme e corredate di portafoto, lampada, ecc., le scritte andranno realizzate con carattere 2,5 cm. Le scritte comunque non potranno sbordare dall area individuata per apporre l epigrafe ed evidenziata nel disegno allegato. Tutte le scritte dovranno essere in carattere Romano color bronzo da fissare alla lastra mediante apposito mastice. Il vaso portafiori posto sulla parte sinistra della lastra, in color bronzo, liscio senza nervature o rilievi di ogni genere o inserti di diverso materiale e/o colore. Dimensioni h 20 cm. x 12 cm., sporgenza

17 massima cm. 10. In alternativa al vaso portafiori, sarà possibile collocare nella stessa posizione un fiore anch esso in color bronzo da applicare mediante apposito mastice alla lastra con una sporgenza dal filo della stessa non superiore a 5 cm. La lampada posta sulla parte destra della lastra, in color bronzo, liscia senza nervature o rilievi di ogni genere o inserti di diverso materiale e/o colore con sovrastante vetro paralampadina a forma di fiamma. Dimensione h 20 cm. x 12 cm., sporgenza massima cm. 10. La croce in color bronzo, liscia senza nervature o rilievi di ogni genere o inserti di diverso materiale e/o colore di dimensioni cm. 20 x 10 posta centralmente sulla lastra tra il vaso portafiori e la lampada. Lo stemma di appartenenza ad associazioni, armi ecc. potrà essere apposto a destra della fotografia. Art Posizionamento delle Ornamentazioni Il posizionamento delle varie ornamentazioni dovrà seguire gli schemi allegati. Sarà data facoltà di realizzare, nel caso di più salme, soluzioni intermedie che prevedano composizione parziale della lastra. Art Difformità delle Ornamentazioni Penali Nel caso di posa di ornamentazioni difformi da quanto previsto nei precedenti paragrafi l ufficio competente invierà al concessionario ed impresa esecutrice dell ornamentazione una lettera nella quale verrà concesso un congruo periodo di tempo per la realizzazione della lastra. Sia al Concessionario che all impresa verrà erogata una sanzione pari a Euro ciascuno. Trascorso tale periodo senza alcun intervento atto alla modifica delle difformità la lastra verrà rimossa e depositata presso i locali del Cimitero. Sia il concessionario che l impresa dovranno pagare entrambi un ulteriore sanzione pari a 100,00 Euro, più 3,00 Euro al giorno dopo il settimo giorno, per poter ritirare la lastra, apportare le opportune modifiche e ricollocarla sull avello. Nel caso in cui anche uno dei due soggetti, non paghi la sanzione sopra prevista, la lastra verrà rimossa e depositata nei locali del Cimitero. Art Posa di lastra ornamentata in assenza di permesso Nel caso di posa di ornamentazioni in assenza di permesso verrà applicata sia al Concessionario che all impresa una sanzione pari a 500,00 Euro. Il mancato pagamento nei termini previsti di detta sanzione comporterà la rimozione della lastra ornamentata. Per poter ritirare la lastra rimossa, sia il Concessionario che l impresa dovranno pagare entrambi un ulteriore sanzione pari a 100,00 euro, più 3,00 Euro al giorno dopo il settimo giorno. Dovrà comunque essere presentata la richiesta di ornamentazione della lastra al fine di regolarizzarne la posa. Art Rinunce di sepolture individuali La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale privata è ammessa solo quando la stessa non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa destinazione o per tumulazione, nello stesso cimitero, in altra sepoltura. La rinuncia dà luogo ai seguente trattamento: 1) per le sepolture ventennali, rimborso, limitatamente al primo biennio dalla concessione, del 50% della tariffa corrisposta al momento della stipulazione del contratto; 2) per le sepolture perpetue di qualsiasi tipo e per le ce1lette-ossario, rimborso di una quota pari al 25% della tariffa corrisposta. Se nella tomba o nel loculo non sono state tumu1ate salme il rimborso è pari al 75% della concessione pagata.

18 Art Modalità di concessione di cappelle di famiglia La sepoltura di famiglia, di cui all'art lettera e), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due o più famiglie congiuntamente, fissando nell'atto formale le rispettive quote. Le cappelle di famiglia sono costruite normalmente, nelle loro strutture murarie e architettoniche, a cura del Comune, con identica forma e misura, e sono concesse con apposito atto, previo versamento della somma prevista in tariffa. Entro tre anni dalla data di concessione devono essere convenientemente decorate dai concessionari, previo progetto approvato dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia. Anche la sistemazione dei loculi, nel numero prescritto e secondo le norme di cui al presente regolamento ed al Regolamento generale di Polizia Morturia, deve essere effettuata a cura e spese dei concessionari e sotto il controllo della Ripartizione Tecnica Municipale. Se entro i tre anni la cappella non venisse convenientemente decorata e se alla susseguente diffida del Sindaco non si ottemperasse nel termine fissato, il Comune si avocherà la libera disponibilità della stessa, restituendo al concessionario la metà della somma di tariffa pagata, dedotte le eventuali spese per rimozione di salme e di resti mortali da collocarsi in fossa e ossario comuni, se non verrà provveduto per diversa sistemazione da parte della famiglia. Art Concessione di aree per costruzione di sepolture di famiglia A parte la concessione di cappelle costruite a cura del Comune, di cui al precedente articolo, possono concedersi aree per la costruzione di cappelle ed edicole per sepolcri di famiglia in uso perpetuo. L'atto di concessione deve essere preceduto da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il prezzo dell'area, il numero dei loculi da ricavare e l'ammontare del deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dell'opera e per il risarcimento di eventuali danni: deposito che viene poi restituito a seguito del collaudo dell'opera da parte della Ripartizione Tecnica Municipale. La concessione dell'area impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative, entro tre anni dalla data dell'atto di concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest ultimo termine decorre dalla data di effettiva consegna dell'area medesima. Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa al termine predetto una proroga di sei mesi. La costruzione delle opere, anche in sottosuolo, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Art. 76. Doveri in ordine alla manutenzione delle sepolture di famiglia Il concessionario e i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative nonché ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene. Sono tenuti altresì a rimuovere abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi. si provvede, se del caso, ai sensi dell art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale , n. 148 e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza. Il Comune, quando trattasi di manutenzioni ordinarie o straordinarie interessanti tutte o parte delle cappelle, di cui all'art. 74, è in facoltà di eseguire direttamente i lavori necessari e di esigere il rimborso della spesa incontrata, ripartita equamente fra i diversi concessionari interessati. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito cauzionale di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione d'ufficio delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede nel termine prefissatogli. Il Sindaco sospende altresì la tumulazione di salme nel caso che non sia stato effettuato il rimborso di cui al precedente comma. Art Gruppo familiare 8 Il diritto d uso delle sepolture di famiglia, nel limite dei posti disponibili, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Ai fini dell applicazione dell art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta: jure sanguinis fra gli ascendenti e discendenti in linea retta del primo concessionario

19 così come definita dallo stesso concessionario con l indicazione dei soggetti anche terzi, purchè espressamente e nominativamente indicati, ai quali è riconosciuto il diritto di sepoltura Per i conviventi, i collaterali e gli affini del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi legittimi, in caso di decesso del primo concessionario, con una apposita dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 L eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Rimangono tassativamente escluse dal diritto all uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione previo pagamento delle tariffe vigenti al momento Art. 78. Ammissione in sepoltura di famiglia Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi le salme, i resti e le ceneri delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso quando sorga dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie per diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Nella sepoltura di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, salvo quanto disposto dall'articolo che segue. Nella sepoltura di famiglia, previa autorizzazione, il concessionario o il designato fra gli aventi diritto ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti e di collocare ricordi. In essa si possono ricordare anche defunti, aventi diritto, sepolti altrove, facendo rilevare nell'iscrizione tale circostanza. Art. 79. Estumulazione da sepoltura di famiglia Nella sepoltura gentilizia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre dei loculi, per salme di altri aventi diritto, quando siano decorsi almeno 40 anni dalla tumulazione, previo parere favorevole dell'ufficiale Sanitario. I resti sono conservati nella cappella stessa in singole cassette. Art Trasmissione dei diritti d'uso I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis. Pertanto tali diritti non possono mai cedersi nè permutarsi ne comunque donarsi od ipotecarsi tra i privati, e nemmeno trasmettersi in morte ad eredi estranei al gruppo familiare. Venendo ad estinguersi il gruppo familiare nei suoi discendenti aventi diritto o venendo ad essere soppresso o disciolto l'ente o la comunità concessionari, s'intende cessato senz'altro ogni corrispondente diritto di sepoltura. Può permettersi la cessione per rinuncia dei diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della cappella, quando ricorrano giustificate ragioni familiari da valutare a giudizio dell'amministrazione, con esclusione di intenti di speculazione e sempre che siano rispettate le salme già accoltevi, le quali devono essere conservate nella sepoltura stessa e, se estumulabili per decorso quarantennio di tumulazione, devono avere i propri resti pure ivi conservati in singole cassette. L'atto di nuova concessione è subordinato al versamento della tassa a termine di tariffa, in misura intera se la cessione per rinuncia dei diritti d'uso è riferita a tutta la cappella, in misura proporzionata se la cessione per rinuncia è invece riferita a parte della cappella. La rinuncia deve essere debitamente documentata e di essa prende atto, con apposita deliberazione, la Giunta Municipale.

20 Art. 81. Rinuncia di sepoltura di famiglia Il concessionario di area per la costruzione di cappella gentilizia sulla quale non siano state erette opere, salvo decadenza di cui è detto all'art. 75, può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso degli 8/10 del prezzo pagato ma non quello del deposito cauzionale, purché la rinuncia avvenga non oltre i tre anni dalla data dell'atto di concessione o della effettiva consegna dell'area. Eccezionalmente, previo nulla-osta dell'amministrazione e sempre nel termine suddetto dei tre anni, si può ammettere, con modifica dell'atto di concessione, di associare altre famiglie, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere non oltre i successivi sei mesi, pena la decadenza. Se il concessionario non intende portare a compimento la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al primo comma, impegnandosi il concessionario al ripristino dell'area libera da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. Previo nulla-osta dell'amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere a terzi, che a loro volta chiedano in concessione l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti all'art. 75. La rinuncia ai diritti d'uso della cappella di famiglia è regolamentata come al precedente art. 80, con diritto però di prelazione da parte del Comune, che in questo caso rimborserà una quota pari al 25% della tariffa in vigore, da ridursi proporzionalmente in ragione dei posti da mantenere occupati da salme già tumulate o da resti mortali. La rinuncia di sepoltura di famiglia con più titolari deve essere fatta con la adesione delle singole parti. Art Decadenza di sepoltura di famiglia La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta dal Consiglio Comunale: 1) per inadempienza ai doveri di cui agli artt. 74, 75 e 76 in ordine ai termini per la esecuzione delle opere, alle condizioni di cui allo stesso art. 74 e con rimborso della metà del prezzo pagato nonché con incameramento del deposito cauzionale; 2) per soppressione del cimitero; 3) per abbandono dipendente da incuria o dalla scomparsa degli aventi diritto. La decadenza per abbandono è adottata con la procedura e alle condizioni di cui al precedente art. 71; la pubblicazione dell'avviso all'ingresso del cimitero deve però essere protratta per due anni consecutivi. In ogni caso e per qualunque titolo la decadenza è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale. Ai fine della pronuncia di decadenza per abbandono, di cui al n. 3), alla scadenza di ogni quarantennio di concessione della sepoltura di famiglia, gli interessati dovranno chiederne conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono della sepoltura e di vane ricerche per il rintraccio degli interessati, per cui verrà iniziata la procedura di decadenza. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della concessione stessa verrà accordata sempre e gratuitamente. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno del quarantennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la cappella ad altri richiedenti previo versamento della tariffa in vigore, dopo aver provveduto a raccogliere i resti in ossario nella sepoltura gentilizia stessa e con l'obbligo ai subentranti di conservarli in perpetuo così come consegnati, insieme alle salme eventualmente non ancora estumulabili; parimenti si farà obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della cappella, il nome del primo concessionario. Se la cappella è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue e delle salme non ancora decomposte in loculi per deposito provvisorio per il tempo necessario. Art. 83. Consensi e divisioni I concessionari di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, possono consentire che in essa siano sepolte, in via provvisoria, salme di persone estranee al gruppo familiare, come previsto all'art. 51. Per il consenso si richiede una dichiarazione di tutti i concessionari in competente bollo. Più concessionari di una cappella, se d'accordo, con atto reso dinanzi al Segretario Comunale, possono procedere alla divisione dei vari posti, purché si stabilisca a chi devono fare carico gli oneri

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