Autorità Idrica Toscana

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1 Autorità Idrica Toscana Osservazioni e proposte al documento 290/2012/R/IDR Consultazione pubblica per l adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO

2 PREMESSA Si riportano nel seguito alcune osservazioni e proposte al documento 290/2012/R/IDR relativo al metodo tariffario transitorio: in particolare, si è preferito concentrare l'attenzione solo su alcuni quesiti posti e solo su quelli per i quali si evidenziano elementi di non accordo con la posizione dell'autorità o suggerimenti modificativi/integrativi di quanto proposto dall'autorità stessa. A livello generale, appare importante che l Autorità fin d ora precisi quali fra i meccanismi contenuti nel metodo transitorio troveranno conferma anche nel metodo definitivo, in modo da fornire elementi certi alle AATO, ai gestori e ai potenziali finanziatori. In particolare, nel caso dei gestori che hanno già un finanziamento strutturato, tra i quali figurano molti gestori toscani, si evidenzia che esistono alcuni obblighi informativi verso le banche finanziatrici, tra i quali l aggiornamento semestrale di modelli matematico-finanziari che dimostrino la capacità dell'azienda di rispettare, per tutti i semestri fino alla scadenza della concessione e/o del finanziamento, gli indici economici e finanziari previsti dal contratto di finanziamento. La metodologia transitoria definitiva può permettere ai gestori di effettuare proiezioni economicofinanziarie per il periodo transitorio, ma resterebbe comunque il problema di sviluppare proiezioni a lungo termine (2021 o 2026). In caso di difficoltà o impossibilità di avere proiezioni giudicate attendibili dai finanziatori, questi potrebbero sospendere l utilizzo delle linee di credito, compromettendo fin da subito la possibilità di finanziare interventi strutturali ai beni concessi in uso e la realizzazione di nuove opere. Come detto, per scongiurare tale eventualità sarebbe quindi auspicabile avere quanto prima alcune certezze sul metodo tariffario definitivo. Si nota, inoltre, che nel DCO 204/2012 ai punti 7.25, 7.27 e 7.30 si faceva riferimento al ricorso ad una revisione straordinaria dei piani tariffari e dei piani economico-finanziari. L Autorità, nella stesura del provvedimento transitorio, dovrebbe chiaramente esplicitare le tempistiche di tale revisione straordinaria e comunque dare indicazioni alle AATO per una verifica dei piani economico-finanziari a lungo termine. Anche in questo caso il timore è che, qualora il tema della verifica dei piani economico finanziari non venga chiarito nel provvedimento provvisorio, si possa registrare l'inaccessibilità alle fonti finanziarie già disponibili per la realizzazione di investimenti. Infine stante la necessità, evidenziata anche dall Autorità nel precedente documento di consultazione, di favorire gli investimenti ed in particolare quelli necessari a scongiurare le sanzioni da parte dell Unione Europea entro la scadenza del 2015, è necessario che i gestori già nella seconda parte del 2012 e nel 2013 siano incentivati a realizzare tali tipologie di investimenti. Appare quindi importante conoscere quale sarà nel metodo definitivo a partire dal 2014 il trattamento degli investimenti realizzati nel periodo transitorio, individuando da subito quali tipologie saranno incentivate, in che modo e per quanto tempo, in analogia a quanto effettuato dall Autorità negli altri settori. Pagina 2 di 9

3 Q1. Si condividono le proposte dell Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. Si condivide la proposta di cui al punto 1.5 del documento purché vengano conteggiate anche le partite relative all anno 2011 considerando come avallo istituzionale le deliberazioni dell'autorità di Ambito o, in mancanza di queste, la richiesta ufficiale da parte del/dei gestore/i all Autorità di Ambito, ove questa non abbia risposto entro i termini previsti dalla convenzione in vigore e salvo conguagli da definire in sede di revisione tariffaria. Pertanto tra le partite pregresse dovranno essere conteggiate anche le situazioni di disequilibrio economico-finanziario pregresse che, pur tempestivamente segnalate dal Gestore, non sono state oggetto di specifico intervento di revisione del Piano di Ambito, pur essendo tale adempimento previsto dalla Convenzione di affidamento. Q2. Si condivide la proposta dell Autorità, in ottemperanza del d.p.r. n. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente all adeguata remunerazione del capitale, come quantificata e applicata ai sensi del presente documento? Fermo restando l obbligo di adempiere all esito referendario si evidenzia come esistano interpretazioni e pareri legali, espressi da fonti autorevoli, assai diversi tra loro. L interpretazione integralmente retroattiva assunta dall Autorità risulta controversa dal punto di vista giuridico, anche perché applica l abrogazione della remunerazione del capitale sul totale degli investimenti realizzati anche precedentemente alla data di entrata in vigore del referendum. Nel caso si volesse comunque propendere per una qualche retroattività dell'eliminazione della remunerazione del capitale investito, sembrerebbe sicuramente più appropriato che il recupero della remunerazione del capitale avvenisse sui soli investimenti effettuati (RAB) nel periodo luglio-dicembre In aggiunta, anche al fine di legittimare le modalità di calcolo degli oneri finanziari proposta dall Autorità per il metodo transitorio, sarebbe a nostro giudizio opportuno che lo stesso meccanismo fosse applicato anche per il periodo 21 luglio 31 dicembre Si evidenzia infine che la formula proposta dall AEEG non sembra coerente con l orientamento dell AEEG di garantire, anche attraverso la metodologia transitoria, la copertura integrale dei costi di investimento del gestore (compresa la componente di capitale proprio, rappresentata dal parametro CnS). La formula dovrebbe infatti considerare, oltre agli oneri finanziari sui finanziamenti, anche una componente figurativa di rendimento del capitale proprio del gestore. Per inciso facciamo notare che paradossalmente la formula risulta più penalizzante per i gestori che hanno realizzato maggiori investimenti e per quelli che hanno minori costi del personale. Q4. Stante questa ricostruzione quali altri aspetti dovrebbe essere evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. Non viene affrontata la problematica generale della Sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, inerente il rimborso della tariffa depurazione ai clienti che non risultano forniti del servizio: in proposito sarebbe necessario definire i principi sulle modalità di reperimento delle risorse, oltre all aspetto legato al periodo di prescrizione previsto dal D.M. 30 settembre 2009 ed indicato in cinque anni. Si fa presente che laddove la tariffa depurazione è stata percepita ante sentenza CC n. 335 da clienti non serviti da depurazione e accantonata nel fondo vincolato per la realizzazione degli investimenti come prescritto dal vigente dlgs 152/99 e dlgs 152/06, le disponibilità residue del fondo non sono comunque sufficienti per operare i rimborsi in quanto già utilizzate per la maggior parte per la realizzazione di investimenti in depurazione ovvero per avviare i rimborsi. Si renderà quindi necessario un intervento di Pagina 3 di 9

4 adeguamento tariffario che dovrebbe essere considerato in questa sede oltre al rischio di contenzioso conseguente all incertezza sul periodo di prescrizione del diritto al rimborso. Q9. Si condivide l ipotesi, proposta dall Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la propria risposta. Si condivide l ipotesi di fare riferimento ai dati 2011 che sono gli ultimi per i quali si ha a disposizione un bilancio approvato, salvo quanto già osservato al Q1 con riferimento alle partite pregresse non conteggiate per motivi indipendenti dal Gestore del servizio. Si rileva peraltro che per quanto riguarda l anno 2013 la proposta dell Autorità, di calcolare il valore delle immobilizzazioni sulle quali valutare gli oneri finanziari a partire dal valore 2012 aggiornato per il deflatore e dedotta la quota di ammortamento 2012, determini una consistente diminuzione degli oneri finanziari riconosciuti, in quanto sembrerebbe che da una parte vengano dedotti gli ammortamenti e dall altra non vengano incrementate le nuove immobilizzazioni. Anche relativamente agli ammortamenti sembrerebbe di capire che decrescano dato che una parte delle immobilizzazioni termina la sua vita utile nel Inoltre andrebbe chiarita la data in cui sarà reso noto il deflatore da applicare. In generale si segnala che l applicazione delle formule relative al calcolo degli ammortamenti 2012 e 2013 riconosciuti in tariffa non è chiara. Al riguardo si evidenzia che non si comprende come possa avvenire il riconoscimento in tariffa della quota ammortamento intera per gli investimenti realizzati nel 2011 come riportato nel DCO punto 3.18 (nel precedente documento 204, l argomento era trattato al punto 6.52) visto che né la formula dell ammortamento punto 3.58, né le specifiche del VRG al punto 3.80 contengono tale partita. Q10. L Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei progetti di finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali obiezioni esistono rispetto a questa posizione? Motivare le proprie obiezioni. Si ritiene che i costi iniziali relativi al reperimento di finanziamenti a medio/lungo termine sul mercato (spese legali, consulenze, up front fee, participation fee etc.) dovrebbero essere ammortizzati nel periodo di durata del finanziamento anziché essere compresi nei costi finanziari. La motivazione di questa scelta è legata al fatto che il loro ammontare non è proporzionale a quello del finanziamento ma ha una consistente componente fissa. Infine tale decisione potrebbe comportare dei disallineamenti nei bilanci dei gestori che hanno un finanziamento strutturato ed hanno già iscritto nelle immobilizzazioni i costi sostenuti per la strutturazione. I costi in questione, che prescindono dalla durata del finanziamento, possono aggirarsi nell intorno del 5% del valore del finanziamento. Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi? In generale sarebbe a nostro giudizio più corretto parlare di cespiti non realizzati dal gestore tramite la tariffa del SII piuttosto che di cespiti di proprietà di altri soggetti, in quanto anche i beni realizzati dal gestore non sono propriamente di proprietà dello stesso. Per quanto riguarda il caso di beni assegnati in comodato gratuito ed anche concessi in forma gratuita ai quali non viene fatto riferimento nel DCO (a meno che non siano considerati assimilati a quelli conferiti), Pagina 4 di 9

5 appare condivisibile riconoscere in tariffa la quota di ammortamento come nel caso di beni finanziati a fondo perduto in quanto il gestore è tenuto ad assicurarne il mantenimento. Rientrano in questa casistica sia gli investimenti realizzati con finanziamento pubblico (es. estensioni di rete acquedotto/fognatura) sia le opere finanziate e/o realizzate da privati, in particolare i lavori fatti a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Tutte queste opere, una volta collaudate, su disposizione dell Autorità di Ambito, sono affidate al gestore il quale provvede alla loro manutenzione attraverso la tariffa. Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni le opere sopra descritte possono essere suddivise in due macro categorie: A) Realizzate direttamente dal Gestore con finanziamenti di Enti o Privati B) Realizzate direttamente da Terzi (Enti e/o Privati) Per la prima tipologia il valore storico e l anno di entrata in funzione (almeno per le opere realizzate a partire dall anno dell affidamento al Gestore Unico) possono essere ottenuti dai dati contabili dell Azienda. Nel caso invece di opere realizzate da Terzi (ad es. privati che eseguono lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione) la documentazione contabile non è in possesso del gestore e quindi la stessa dovrebbe essere reperita presso i Comuni o presso chi ha effettivamente eseguito le opere. Trattandosi di opere eseguite da privati, esiste il concreto rischio che il dato trasmesso possa essere poco attendibile, in quanto, almeno fino al 2006, la contabilità dei lavori poteva essere redatta in forma non regolamentata ed inoltre i costi riportati nei libri contabili dei Comuni rappresentano la totalità delle opere dell urbanizzazione (strade, marciapiedi, pubblica illuminazione, reti gas etc.) e non solo quelle del servizio idrico integrato. La data di entrata in funzione ed i dati tecnici dell intervento sono invece già nella disponibilità del gestore che ha provveduto a prendere in consegna le opere inserendole sulla propria cartografia e nel data base delle infrastrutture. Di fronte alla difficoltà concreta di reperire i dati contabili si propone come metodo per la valorizzazione di utilizzare un valore parametrico, definito secondo metodologie indicate dall Autorità, fermo restando che le opere in questione potranno essere inserite nelle immobilizzazioni di cui riconoscere in tariffa la quota di ammortamento solo quando il gestore può esibire il Progetto e il Collaudo delle opere stesse. Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti, proposto dall Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo restando i principi che le immobilizzazioni devo essere quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro valore? Per le opere realizzate da terzi a partire dall anno 2002 si rimanda alla risposta del quesito precedente. Per quanto riguarda invece i canoni di concessione, riconosciuti ai proprietari dei beni che rientrano in accordi precedenti al D.Lgs. 152/06 e nei limiti esistenti a tale data, l Autorità indica che saranno integralmente riconosciuti, per cui si ritiene oltremodo oneroso procedere alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti anche considerando la numerosità dei soggetti che si sono succeduti nelle gestioni successive e soprattutto per la difficoltà di risalire al primo proprietario. Si segnala la difficoltà di ricostruire il valore del patrimonio gestito e realizzato dalle precedenti amministrazioni, per quanto attiene al reperimento dei documenti delle fonti contabili obbligatorie. Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative. Pagina 5 di 9

6 Quanto al rapporto CS/CnS, risulta condivisibile l orientamento di non fare riferimento, nella fissazione del relativo valore, alla struttura finanziaria effettiva delle imprese attive nel settore del SII, individuando un riferimento standard. Non si condivide invece l indicazione per cui gli effetti del referendum tenderanno a spostare la leva verso rapporti superiori a 1, in quanto sarà prima necessario superare l attuale diffidenza di investitori/finanziatori verso un settore poco maturo dal punto di vista regolamentare e della finanziabilità. Per questo motivo, anche per coerenza con quanto applicato dall AEEG per la definizione delle tariffe nel settore dell elettricità e dello stoccaggio di gas naturale, si ritiene auspicabile che sia adottato un valore non superiore a 1 anche per il settore del SII. Il rendimento del 5,24% assunto per il BTP 10 è pari alla media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevati dalla Banca d Italia nei 12 mesi precedenti la deliberazione di dicembre 2011 con cui è stato fissato il tasso di remunerazione del capitale per i servizi elettrici (il periodo di riferimento per il calcolo del parametro BTP 10 è dicembre 2010-novembre 2011). Sarebbe opportuno che il valore da applicare per la determinazione tariffaria 2012 per il settore del SII fosse calcolato con riferimento al periodo gennaio dicembre 2011 (rendimento medio del 5,36%) e che in ogni caso, anche considerata l attuale situazione dei mercati finanziari, il valore da applicare per il calcolo della tariffa per l anno 2013 fosse ricalcolato a fine 2012 (il rendimento attuale del BTP decennale è pari al 6,44% e il rendimento medio da inizio 2012 ad oggi è pari al 5,76%). L AEEG ha confermato di considerare, nella quantificazione del costo del debito (parametro K d), uno spread di 45 bps sul BTP 10. Tale spread non risulterebbe di per sé sufficiente ad attrarre un investitore a finanziare il settore del SII, rispetto all alternativa di investire in BTP decennali (che risultano, anche esulando da valutazioni di rischio, più liquidi). Si ritiene tale spread inadeguato anche considerato che, secondo l orientamento dell AEEG, esso dovrebbe tenere conto anche dei costi di strutturazione dei finanziamenti. (Alla luce della generale riduzione della vita media dei finanziamenti, si segnala che i costi di strutturazione upfront potrebbero essere sostenuti più volte nell arco di una stessa concessione). Si segnala inoltre che gli stessi finanziamenti a carattere istituzionale (il DCO menziona in particolare i finanziamenti di CdP, BEI e fondi rotativi ), laddove presenti, sono generalmente regolati a condizioni di mercato e in ogni caso superiori al riferimento proposto dall AEEG in termini di spread sul BTP 10. Il range proposto per il parametro β levered appare nella sostanza coerente con i valori assunti dall AEEG a fine 2011 per il servizio elettrico (0,53 con riferimento alle attività di trasmissione e 0,61 per la distribuzione/misura). Negli orientamenti finali di luglio 2010 relativi ai criteri per la determinazione delle tariffe per il settore dello stoccaggio di gas naturale l AEEG ha espresso invece un valore di β levered pari a 0,8. Considerato che (i) per il settore del SII risulta critico il superamento dell attuale diffidenza da parte degli investitori (diffidenza che si registra in misura molto inferiore negli altri settori regolati) e (ii) la metodologia transitoria proposta dall AEEG copre determinati rischi propri del settore del SII (p.e. il rischio morosità), non considerandone però altri (p.e. il rischio ambientale), almeno nei primi anni di applicazione della nuova regolamentazione sarebbe opportuno applicare al parametro β levered un valore più elevato di quello utilizzato in settori più maturi dal punto di vista della finanziabilità e della regolamentazione. Quanto al parametro ERP, il valore proposto per la tariffa transitoria presenta un incremento pari allo 0,5% rispetto al valore applicato negli ultimi anni dall AEEG (4%). Tuttavia, il valore del 4,5% risulta inferiore ai valori stimati da studi recenti sull ERP (5%-6%). Riteniamo infine che il tasso di inflazione da utilizzare per esprimere l interesse standard in termini reali dovrebbe coincidere con le stime contenute nell ultimo Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Governo. L ultimo DEF, approvato ad aprile 2012, individua un tasso di inflazione programmato pari all 1,5% sia nel 2012 che nel 2013 (p.e. negli anni in cui si applicherà la metodologia tariffaria transitoria). In assenza di meccanismi ulteriori, le proposte dell AEEG in tema di quote di ammortamento possono risultare critiche e limitare la finanziabilità degli investimenti nel settore del SII, anche considerato che per il settore in questione non è prevista una maggiorazione dell onere finanziario riconosciuto volta ad incentivare la realizzazione dei nuovi investimenti. Pagina 6 di 9

7 Si ritiene che la soluzione prospettata (p.e. diritto dei gestori uscenti a proseguire nella gestione, sostenendo gli investimenti, fino all avvenuto incasso delle somme dovute) sia condizione necessaria ma non sufficiente per favorire la finanziabilità dei progetti in questo settore. In un tale scenario, i finanziatori sarebbero infatti chiamati a mettere a disposizione affidamenti aventi durata potenzialmente indeterminata: ciò costituisce un fattore di forte impedimento all ottenimento di nuovi finanziamenti. L esigenza di effettuare investimenti in maniera continuativa lungo tutto l arco delle concessioni, tipica del SII, comporterebbe nella sostanza l impossibilità di giungere all ammortamento integrale del capitale investito, laddove ai gestori sia imposto di sostenere tali investimenti nel periodo successivo alla scadenza delle concessioni. Considerato che il mancato ammortamento integrale degli investimenti entro la scadenza delle concessioni può comportare che anche il debito che ha finanziato tali investimenti non sia integralmente ripagato, nel caso in cui per il rimborso completo del finanziamento sia necessario l indennizzo è opportuno prevedere che gli impegni di pagamento del gestore subentrante siano garantiti da un soggetto terzo, con merito di credito soddisfacente. Lo strumento di garanzia potrebbe essere simile al Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche della Cassa Depositi e Prestiti che, sebbene mai concretamente attivato, prevede l emissione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di garanzie nell ambito di progetti infrastrutturali che prevedano l obbligazione dell ente concedente di corrispondere al concessionario uscente, alla scadenza delle concessioni e in assenza di un gestore subentrante, il valore non ammortizzato degli investimenti. In alternativa al meccanismo di cui sopra, andrebbe prevista l'attivazione di un fondo gestito a livello centralizzato, da alimentare tramite addebito agli utenti di una componente tariffaria specifica. A valere su tale fondo sarebbero emesse le garanzie sul pagamento dei valori di subentro dovuti ai gestori uscenti al termine delle concessioni. Q18. Si condivide l ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi all istituzione del fondo esistono. È positivo che l AEEG intenda riconoscere gli ammortamenti sui beni finanziati a fondo perduto, in ottica di costo di sostituzione. L importante è che il fondo poi sia reso disponibile in generale per tutti gli interventi di sostituzione e non solo ed esclusivamente per i cespiti oggetto del finanziamento a fondo perduto. Ci sembra coerente con l impostazione generale l applicazione del deflatore. Per quanto riguarda i costi per ammortamenti (punti del DCO 290), appare esclusa la possibilità di imputare in tariffa ammortamenti con il criterio finanziario. A questo proposito, si segnala che, a parità di altre condizioni, il mancato ammortamento integrale degli investimenti entro la scadenza delle concessioni potrà comportare che anche il debito che ha finanziato tali investimenti non sia integralmente rimborsato entro la scadenza, e quindi: 1. il disequilibrio economico finanziario delle gestioni che hanno già acceso contratti di finanziamento su base project (ad es. Acque spa, Nuove Acque spa, etc.); potrebbe essere opportuno prevedere opportuni meccanismi di mitigazione di tale rischio, al fine di evitare possibili azioni di revoca da parte degli enti finanziatori; 2. un rilevante elemento di rischiosità, in termini di valutazione degli investimenti futuri nel S.I.I. da parte degli operatori finanziari; infatti, se pur mitigato dal diritto dei gestori uscenti a proseguire nella gestione (a sua volta fortemente indebolito dall'onere di continuare a realizzare gli investimenti), in un tale scenario, i finanziatori potrebbero percepire il rischio di erogare finanziamenti aventi durata potenzialmente indeterminata; tale rischio potrebbe determinare una forte riduzione dell'attività del S.I.I. da parte dei soggetti finanziatori; potrebbe essere necessario Pagina 7 di 9

8 prevedere la creazione di appositi meccanismi di garanzia da parte di soggetti terzi con opportuno merito creditizio (es. costituzione di un Fondo di Garanzia ad hoc per il S.I.I..). Q19. Si condivide l ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore? La proposta relativa alla costituzione del fondo di riserva può essere ritenuta condivisibile, ed è sicuramente opportuno che tale fondo sia lasciato nella disponibilità dei gestori. La gestione del fondo dovrebbe inoltre essere lasciata nella piena discrezionalità dei gestori una volta definite alcune regole base sulla possibilità di utilizzo. Q22. Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai costi operativi per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere proposte? In linea generale si ritiene condivisibile una metodologia finalizzata a far convergere gli operatori verso situazioni di efficienza standard di settore. In tale ottica si ritiene corretto penalizzare gli operatori inefficienti e chiedergli di intraprendere politiche di razionalizzazione ed ottimizzazione operativogestionale, mentre per i gestori efficienti è indispensabile che un eventuale ulteriore efficientamento non si traduca esclusivamente in riduzione dei costi a scapito della qualità del servizio reso all utenza. Fermo restando quanto sopra, l applicazione del punto 3.68 non è chiara ed inoltre il metodo sembra già definire i costi che verranno riconosciuti per i prossimi otto anni, sottintendendo quindi che tale metodologia sarebbe già quella del metodo definitivo. Si suggerisce inoltre di chiarire l esatto significato del parametro CO 2011, che non sembra essere definito nel DCO 290 (paragrafo 3.80). Relativamente alla formulazione matematica, si fa riferimento alla formula indicata nell'errata corrige al DCO approvata con delibera del 2/8/2012. Tale formulazione non appare del tutto condivisibile, per le considerazioni esposte di seguito. Per semplicità abbiamo definito: gestori non efficienti : gestori che presentano costi da bilancio maggiori dei costi di riferimento. gestori neutri : gestori che presentano costi da bilancio uguali ai costi di riferimento. gestori efficienti : gestori che presentano costi da bilancio inferiori ai costi di riferimento. X Le formule sembrano penalizzare fortemente i gestori che hanno già operato un notevole efficientamento negli anni e hanno costi operativi inferiori ai costi operativi di riferimento. ret 2011 Facciamo in questo 2* caso COl ipotesi di rettifiche per il punto 3.64 pari a 0. X i i CO CO rett ( CO r, r,2011 rett CO 2011 ) Al termine degli 8 anni al gestore non efficiente e a quello neutro vengono riconosciuti i CO r mentre al gestore efficiente sono riconosciuti i suoi CO 2011 che sono minori dei CO r quindi i tre gestori non si sono allineati, il tutto favorendo il gestore neutro e quello non efficiente. Nel caso di rettifiche per il punto 3.64 maggiori di zero il disallineamento si aggrava ulteriormente dato che al gestore efficiente viene chiesto di efficientare nella stessa misura detti costi pertanto dopo gli 8 anni verrebbero riconosciuti costi notevolmente minori di quelli che aveva nel Pagina 8 di 9

9 Concludendo, a nostro avviso le formule andrebbero riviste cercando di rispettare due principi: al termine di un determinato periodo temporale (8 anni ci sembra un periodo adeguato) a tutti e tre i gestori ( efficiente, neutro non efficiente ) andrebbero riconosciuti gli stessi costi operativi a parità di costi di riferimento; l efficientamento non deve esser applicato ai costi del punto Infatti applicare un efficientamento ai costi delle voci A2, A3, A4 non sembra ragionevole come pure applicare un efficientamento uguale a quello chiesto al SII per tutti i costi della Tabella 5. A nostro avviso l Autorità in questa prima fase dovrebbe definire l efficientamento per i soli anni 2012 e 2013, successivamente dovrebbe definire un benchmark dei costi operativi. Con la metodologia definitiva potrebbe applicare formule che nei successivi 6 anni portino tutti i gestori verso quel benchmark non escludendo quindi a priori la possibilità che ad un gestore vengano riconosciuti costi operativi superiori a quelli che aveva nel Relativamente al parametro Y appare condivisibile che nella formula di aggiornamento annuale dei costi operativi (paragrafo 3.66) l AEEG faccia rientrare tale parametro volto a tenere conto del verificarsi di eventi straordinari (quali p.e. i maggiori costi operativi legati all'emergenza idrica) o di mutamenti del quadro normativo che comportino una variazione dei costi operativi. Y dovrebbe coprire anche eventuali incrementi dei costi operativi dei gestori per effetto di nuovi investimenti/nuove immobilizzazioni entrate in esercizio. Nel parametro Y andrebbero altresì inseriti i costi derivanti dagli eventuali nuovi obblighi che saranno previsti dall Autorità (p.e. unbundling). Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero inferiori a quelli standard, gli algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle maggiori efficienze registrate vada a vantaggio degli utenti della rete e che il rimanente 50%, lasciato in capo all impresa, venga riassorbito in un periodo successivo di 8 anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte. I principi e la metodologia proposta risultano condivisibili. Q34. Si condivide l approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l utenza domestica? Non si condivide tale impostazione, si ritiene invece che per favorire le cosiddette utenze deboli, ovvero quelle caratterizzate da difficoltà economiche, sia preferibile prevedere sconti percentuali sulla bolletta totale in base al loro ISEE, come attualmente fatto da molte AATO. Il mancato ricavo può essere recuperato tramite la bollettazione di tutte le residue utenze di qualunque tipologia esse siano. Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? Non esistendo la certezza del ricevimento della bolletta in tempi adeguati non è possibile, a nostro avviso, definire cattivo pagatore l utente che paga in ritardo rispetto alla scadenza indicata in bolletta. Appare invece preferibile definire "cattivo pagatore" l'utente che paga in ritardo rispetto al termine indicato nella notifica di messa in mora, per la quale si ha la certezza del ricevimento (raccomandata A.R.) e comunque secondo le indicazioni contenute nella Carta del Servizio per l individuazione dell utente moroso. Pagina 9 di 9

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