IL COSTO DEL LAVORO ART. 81, COMMA 3-BIS ABROGATO DA ART. 44, COMMA 2, L PAOLO LOTTI CONSIGLIERE DI STATO

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1 IL COSTO DEL LAVORO ART. 81, COMMA 3-BIS ABROGATO DA ART. 44, COMMA 2, L PAOLO LOTTI CONSIGLIERE DI STATO

2 Il costo del personale: il nuovo art. 81 del Codice «1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le stazioni appaltanti, scelgono, fra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3 3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto. 3-bis. L offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

4 RAPPORTO CON ART. 87 Il d.l. n. 70/2011 ha poi abrogato la lettera g) del comma 2 dell articolo 87 del Codice. 2. Le giustificazioni [di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,] possono riguardare, a titolo esemplificativo (2): [g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.] Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 2, lett. e-ter) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

5 [ e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro ] (3); Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6 L avvenuta abrogazione è certamente da condividere in quanto la disposizione stabiliva che le giustificazioni dell anomalia dell offerta potessero riguardare anche il costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7 Sarebbe come consentire ribassi ottenuti attraverso l impiego di lavoro nero o di manodopera non qualificata.

8 IMPORTANZA DELLA NORMA Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 giugno 2011, n. 3807, ha evidenziato l importanza dell elemento costo del lavoro, che travalica l ambito della gara di appalto in riferimento al quale è apprezzato ai fini della congruità dell offerta presentata, atteso che esso ha in realtà riguardo ai valori fondamentali di solidarietà, uguaglianza e libertà che si rinvengono nel principio di retribuzione adeguata e sufficiente di cui all articolo 36 della Costituzione.

9 COS E IL COSTO DEL LAVORO? Se si intende il costo complessivo del lavoro, la disposizione poteva ritenersi connessa alla produttività e quindi alla lettera a) dello stesso comma 2. a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

10 Problemi applicativi La determinazione del costo del personale in fase di indizione dei bandi di gara pone ulteriori notevoli problemi operativi in relazione a talune tipologie di appalti: non tutti i lavori e le forniture sono riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera conoscibile ex ante dalle stazioni appaltanti.

11 PRIMA DELLA RIFORMA Prima della novella normativa, la salvaguardia di tali valori era assicurata mediante una verifica ex post in un ottica giustificativa della sostenibilità dell offerta.

12 Come sostenuto dalle direttive comunitarie e dal Consiglio di Stato (Sezione V, 23 giugno 2011, n. 3807), l indagine sulla congruità dell offerta deve necessariamente coinvolgere non solo e non tanto gli aspetti logico-formali dell offerta e delle sue giustificazioni,

13 quanto piuttosto il concreto substrato materiale e organizzativo della struttura dell impresa aggiudicataria, onde accertare e verificare che effettivamente il costo del lavoro indicato nell offerta sia obiettivamente (e non solo soggettivamente) idoneo ad assicurare il pieno rispetto dei valori e dei principi costituzionali sopra indicati.

14 PRIMA LETTURA CONDIVISIBILE Il comma 3-bis dell articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretato come obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani: - una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente;

15 - una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta sempre sull aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell esclusione automatica.

16 Sullo stesso piano il costo del personale ed il costo della sicurezza La lettura della disposizione può prestarsi, in realtà, a due diverse interpretazioni: Secondo una prima interpretazione la stazione appaltante dovrebbe indicare ex ante nel bando di gara l importo del costo del lavoro. Di conseguenza l importo complessivo posto a base di gara dovrebbe essere suddiviso in tre parti: - una pari al costo del lavoro (tempo previsto per esecuzione del lavoro moltiplicato per i minimi salariali), - una pari al costo della sicurezza, - una pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali nonché all utile delle imprese.

17 Dal momento che sulle prime due parti la norma sembra non consentire ribassi, ne deriva che il confronto concorrenziale si svolge su una percentuale (molto ridotta per commesse ad alta intensità di lavoro) del costo complessivo con l effetto di incentivare le imprese a presentare ribassi maggiori al crescere della loro produttività;

18 TUTTAVIA tali ribassi non sarebbero verificabili in nessun modo se non con riferimento al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali nonché all utile.

19 Occorre inoltre domandarsi come possa funzionare il meccanismo di aggiudicazione qualora si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che implica necessariamente la presentazione da parte delle imprese di proposte progettuali o di proposte migliorative del progetto posto a base di gara.

20 Per i lavori, ai sensi dell articolo 53, comma 2, del Codice, a base di gara si può porre anche il solo progetto preliminare. Inoltre, va anche rammentato che i contratti di lavori pubblici vanno stipulati fondamentalmente a corpo (articolo 53, comma 4 del Codice) e l offerta va presentata mediante il criterio dell offerta a prezzi unitari: tale meccanismo di gara appare difficilmente conciliabile con la novella normativa.

21 ALTRE PROBLEAMTICHE Le imprese concorrenti possono in diversi casi applicare del tutto legittimamente CCNL diversi tra loro, pur operando nel medesimo settore o comparto merceologico. Occorre considerare anche l articolo 8 del recentissimo decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che attribuisce alla contrattazione aziendale il potere di derogare ad ogni norma di legge o di contrattazione collettiva nazionale: come si può scorporare nel bando di gara un importo unico a priori valevole per tutti i casi e per tutte le imprese candidate o concorrenti alle gare?

22 Le imprese godono di agevolazioni fiscali, contributive e previdenziali legate a fattori contingenti non di certo facilmente quantificabili (si pensi alle percentuali INAIL o INPS, agli sgravi contributivi per determinate agevolazioni di carattere sociale, etc): come è possibile individuare tutte queste variabili e riportarle in bando un importo unico a priori valevole per tutti i casi e per tutte le imprese candidate o concorrenti alle gare?

23 BANDI ITACA (ISTITUTO PER L INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE) In base a tale interpretazione della norma, sono state fornite puntuali indicazioni sulla redazione dei progetti e dei bandi di gara nel documento Prime indicazioni per l applicazione delle modificazioni introdotte all art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del dl 70/2011, redatto dal gruppo di lavoro interregionale Codice contratti operante presso ITACA, scaricabile dal sito

24 IMPOSSIBILE QUANTIFICARE EX ANTE I COSTI Quindi è impossibile interpretare la norma nel senso che la stessa pone l obbligo per le stazioni appaltanti di indicare ex ante nel bando di gara, oltre agli oneri per la sicurezza specifica, anche il costo del personale e gli oneri per la sicurezza generica. Di conseguenza, preso atto della grande confusione creatasi e dei tanti bandi di gara recentemente pubblicati basati su tale pessima interpretazione, occorre urgentemente un intervento del legislatore per chiarire la reale portata della novella.

25 PROBLEMI PER LA STAZIONE APPALTANTE Se per i lavori pubblici si potrebbe risalire al costo del personale in fase di progettazione sulla base delle analisi dei prezzi in base alle quali si redigono gli elenchi prezzi ed in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell articolo 39 del dpr n. 207 in merito alla tabella della incidenza della manodopera,

26 per molti servizi (per esempio i servizi di progettazione, i servizi informatici, i servizi assistenziali) e per le forniture (che possono essere prodotte anche in paesi esteri) è del tutto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o della fornitura in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti non hanno.

27 Normalmente, in questi casi gli importi posti a base di gara sono individuati ai sensi dell articolo 89, comma 1, del Codice con riferimento al miglior prezzo di mercato trattandosi in generale di servizi o forniture standard, ma il miglior prezzo di mercato non specifica il costo del personale.

28 ART. 89, COMMA 1 CODICE ( 1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile ).

29 COSTO ORARIO E NUMERO DI ORE Inoltre, è evidente come la quantificazione del costo del personale dipenda anche, qualitativamente e quantitativamente, dalle prestazioni offerte nella proposta progettuale qualora la gara si svolga sulla base del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, criterio considerato da molti come il migliore per l aggiudicazione delle commesse pubbliche.

30 Se per costo del personale si intende la somma complessiva dei corrispettivi pagati al personale per eseguire una prestazione qualsiasi sia la sua natura (lavoro, servizio o fornitura), esso è connesso a due elementi: il costo orario del personale ed il numero di ore per cui è utilizzato. La disposizione si fa carico di uno solo dei due elementi, quello del costo orario, stabilendo che non può essere inferiore al minimo salariale.

31 Del resto il tempo di impiego del personale dipende dalla natura della prestazione e dalla organizzazione dell impresa. L esecuzione di una stessa prestazione, quindi, può comportare fra due imprese la necessità di impiegare manodopera per un tempo diverso a causa di una differente organizzazione produttiva e/o di una diversa attrezzatura impiegata.

32 SECONDA INTERPRETAZIONE Occorre una diversa interpretazione, nel rispetto degli obiettivi che si è posto il legislatore: contrastare il lavoro nero ed il lavoro sottopagato. A parere dell Autorità, questo obiettivo verrebbe perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della normativa sulla manodopera, nella fase di esecuzione delle commesse. A tale scopo soccorre la normativa sul documento unico di regolarità contributiva. (articolo 6, del dpr n. 207/2010).

33 Finora il costo del lavoro è sempre stato inteso come costo complessivo della manodopera e la verifica della correttezza del costo del lavoro era parte della verifica di congruità dell offerta. In sostanza, fermo restando che il costo orario era quello dei minimi salariali, la verifica riguardava la produttività (tempi e organizzazione) del personale proposta dal concorrente. In realtà ciò avveniva ex comma 2, lettera a), dell articolo 87 del Codice.

34 Di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da un organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale. Questa interpretazione trova fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE) che afferma: Se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell offerta in questione. Tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice.

35 QUINDI COME DETTO Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3- bis dell articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani: - una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; - una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta sempre sull aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell esclusione automatica.

36 Art. 86, comma 3-bis Il secondo periodo del comma 3-bis dell articolo 86 del Codice, non toccato dalla novella normativa, precisa che il costo del lavoro è quello determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, quindi, si riferiva ai minimi salariali. Il comma 3-bis dell articolo 81 fa invece riferimento ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Dunque, in sede di anomalia resta necessario valutare il rispetto del costo del lavoro, atteso che è rimasto in vigore l art. 86, co. 3-bis, codice.

37 QUADRO DI INCIDENZA PER LAVORI PUBBLICI Il legislatore ha previsto, all articolo 33, comma 1, lettera f), del dpr n. 207/2010, confermando quanto previsto dall articolo 35, comma 1, lettera l) del dpr n. 554/1999, la redazione del quadro di incidenza della manodopera.

38 All articolo 39, comma 3, del dpr n. 207/2010 si stabilisce che Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l opera o il lavoro. Tale disposizione non sussiste per i servizi e per le forniture.

39 PROGETTO DEFINITIVO L articolo 32, comma 1, del dpr n. 207/2010, con riferimento al progetto definitivo, dispone: Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell area interessata.

40 Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell articolo 53, comma 2, lettera b del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

41 PROGETTO ESECUTIVO Parimenti l articolo 42, comma 2, del d.pr n. 207/2010, con riferimento al progetto esecutivo, dispone: Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

42 L unica soluzione possibile sembra essere che l elenco dei prezzi unitari in base al quale si redige il computo metrico indichi, oltre al costo della lavorazione, anche la percentuale di manodopera necessaria per l esecuzione della quantità unitaria della lavorazione cui si riferisce il prezzo unitario in modo che sulla base dei computi metrici si possa individuare l incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l opera o il lavoro.

43 Tale incidenza è determinata sulla base di analisi dei prezzi delle singole lavorazioni che prevedono una specifica produttività ritenuta corretta dai redattori degli elenchi. Va osservato che da tempo alcuni prezzari regionali prevedono l incidenza della manodopera per ogni prezzo unitario.

44 Spesso, non solo i prezzi unitari di una stessa lavorazione sono diversi nei prezzari regionali ma sono diverse anche le incidenze della manodopera. Questo non sempre trova adeguate giustificazioni.

45 ART. 196 REGOLAMENTO Quanto illustrato consente una corretta applicazione della disposizione di cui all art. 196 (Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) del dpr 207/2010 che ha la finalità di verificare il rispetto nei cantieri della normativa in materia di lavoro che è l obiettivo della novella.

46 ART. 196 REGOLAMENTO 1. Le casse edili, in base all accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all incidenza della mano d opera riferita all esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all articolo 6, comma 3, lettera e).

47 La norma comporta che il direttore dei lavori indichi quale deve essere l incidenza della manodopera per quel contratto e che la Cassa edile verifichi che tale percentuale è stata rispettata.

48 Il direttore dei lavori determinare i dati: a) qualora il contratto ha ad oggetto, ai sensi del articolo 53, comma 2, del codice, lettera a), la sola esecuzione dei lavori, sulla base del quadro dell incidenza della manodopera di cui all articolo 39, comma 3 (Regolamento), revisionato sulla base dell incidenza della manodopera prevista nell analisi dei prezzi presentate dall esecutore, ai sensi dell articolo 88, comma 1, del Codice, in sede di verifica della congruità delle offerta;

49 b) qualora il contratto abbia ad oggetto, ai sensi del articolo 53, comma 2, del Codice, lettera a), la sola esecuzione dei lavori e sia stato aggiudicato con la procedura dell esclusione automatica, sulla base del quadro dell incidenza della manodopera di cu all articolo 39, comma 3, revisionato sulla base di valutazioni tecniche connesse al ribasso di aggiudicazione;

50 c) qualora il contratto abbia ad oggetto, ai sensi del articolo 53, comma 2, del Codice, lettere b) e c) la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori sulla base del quadro dell incidenza della manodopera di cui all articolo 39, comma 3, allegato al progetto esecutivo redatto dall esecutore.

51 QUINDI In tutti e tre i casi l incidenza della mano d opera indicata dal concorrente (costruita con le stessa procedura con cui è stata costruita quella del progetto) consente in sede di verifica della congruità di ritenere anomala l offerta se l incidenza è molto diversa da quella prevista nella tabella posta a base di gara o non risulta sufficientemente giustificata. Ciò conduce il concorrente a fornire dati che può giustificare e lo obbliga in sede di esecuzione a rispettare quelle incidenze indicate in sede di offerta.

52 COSTI DELLA SICUREZZA L aggiudicazione avviene al netto degli oneri di sicurezza: non si capisce se quelli generali (relativi agli oneri di sicurezza interni all impresa) o quelli della sicurezza specifica (quelli del piano di sicurezza o del DUVRI )

53 COSTI PER LA SICUREZZA SPECIFICI Necessari per l eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo le indicazioni dell allegato XV ed in particolare del punto 4;

54 Costi della sicurezza generica (costi indiretti) Afferenti l esercizio dell attività svolta da ciascuna impresa (rischi propri dell appaltatore), strumentali all esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni ma non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, quali i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc., contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti l impresa precedente art. 34 del D.P.R. n. 554/1999).

55 Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008). Questi costi devono essere tenuti distinti dall importo soggetto a ribasso d asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. Di conseguenza, tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

56 I costi per la sicurezza generica afferenti all esercizio dell attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità rispetto all entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006. Tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui all art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo regolamento d attuazione del Codice dei contratti pubblici), quale componente del costo sicurezza proprio dell appaltatore.

57 ART. 32 REGOLAMENTO Tale quota, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, secondo le previsioni dell art. 131 del d.lgs. n. 163/2006, ma un costo che il progettista è tenuto ad indicare separatamente nel Quadro Economico di progetto rispetto alla quota attinente l esecuzione dei lavori (ai sensi del ex art. 17 del D.P.R. n. 554/1999, ora art. 16 del D.P.R. n. 207/2010). Al contrario tali oneri della sicurezza generica, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo dell opera, risultando, come sopra già richiamato, secondo i disposti della normativa in vigore, un di cui delle spese generali stesse.

58 TESI PIU CONDIVISIBILE (molto rumore per nulla ) Si può affermare che il comma 3-bis dell art. 81 è norma destinata unicamente agli operatori economici, i quali nel formulare la loro offerta economica dovranno evidenziare dettagliatamente i costi del loro personale e della sicurezza generica, sulla base della contrattazione collettiva di riferimento e di tutte le restanti componenti che rappresentano delle variabili assolutamente soggettive e non certo generalizzabili per tutti gli operatori economici interessati alla procedura di gara:

59 tipologia di lavoratori coinvolti nell appalto, contrattazione collettiva o aziendale di riferimento, inquadramento professionale, percentuali INPS, INAIL, Cassa edile applicabili, sgravi contributivi o fiscali particolari (ad es. per alcune cooperative), tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali (ad es. per i lavoratori disabili o in mobilità), misure di sicurezza aziendali, etc..

60 Resta inteso che l individuazione della soglia di anomalia sarà comunque fatta considerando l offerta economica nel suo complesso, ovvero comprensiva anche delle spese di personale e degli oneri della sicurezza generica.

61 Dunque, la novella in esame non comporta, anche se scritta male, che la componente costo del personale e sicurezza generica debba sfuggire a qualsivoglia controllo; infatti, l art. 86, comma 3 bis, prevede che Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. (comma introdotto dall articolo 1, comma 909, lettera a), della legge n. 296/2006, poi così sostituito dall articolo 8, comma 1, della legge n. 123/2007).

62 Il fatto che il decreto sviluppo abbia eliminato la lettera g) del comma 2 dell art. 87 del Codice, ciò in quanto mera ripetizione del citato art. 86, comma 3, bis. Inoltre, per una più coerente ed ordinata esposizione delle norme, il legislatore del decreto sviluppo avrebbe dovuto abrogare anche il comma 3 dell art. 87 del Codice, che prevede che Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o meglio ancora avrebbe dovuto spostare tale inciso nel citato art. 86, comma 3 bis.

63 PRONTUARIO 1) la stazione appaltante fissa l importo a base di gara evidenziando solo gli oneri della sicurezza specifica (piano di sicurezza e DUVRI) non soggetti a ribasso, senza nettare le componenti costo del personale ed altri oneri di sicurezza generica ;

64 2) gli operatori economici presentano l offerta al netto del costo del personale e degli altri oneri di sicurezza generica, ai sensi dell art. 81, comma 3-bis, evidenziandoli comunque nella stessa offerta;

65 3) la stazione appaltante tiene conto dell intera offerta così prodotta ai fini dell aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia, sulla base del fatto che la parola altresì non ha introdotto un terzo criterio di aggiudicazione ma vuole molto più semplicemente costringere gli operatori economici ad evidenziare fin da subito la componente costo del personale ed oneri della sicurezza generica;

66 4) se necessario, la stazione appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa al costo del personale e degli altri oneri di sicurezza generica evidenziati dagli operatori economici. Se così non fosse, ci troveremo di fronte ad offerte non confrontabili

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