P.I. / C.F.: / EFFETTO: ore 24. SCADENZA: ore 24
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- Geraldina Grandi
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1 CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 6 POLIZZA D ASSICURAZIONE INFORTUNI CONTRAENTE: COMUNE DI ARCOLA PIAZZA MUCCINI, Arcola (SP) P.I. / C.F.: / EFFETTO: ore 24 SCADENZA: ore 24 FRAZIONAMENTO: ANNUALE SCADENZA 1 RATA: Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 1 di 17
2 ASSICURATI PARTITA 1: PARTITA 2: PARTITA 3: PARTITA 4: PARTITA 5: AMMINISTRATORI DIPENDENTI IN MISSIONE LAVORATORI PRECARI (BORSE LAVORO) ASSISTENTI SOCIALI NONNI VIGILI CAPITALI ASSICURATI PARTITA 1: AMMINISTRATORI (Sindaco, Segretario, Assessori e Consiglieri) MORTE Euro ,00 INVALIDITA' PERMANENTE Euro ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE Euro ,00 PARTITA 2: DIPENDENTI IN MISSIONE MORTE Euro ,00 INVALIDITA' PERMANENTE Euro ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE Euro ,00 PARTITA 3: LAVORATORI PRECARI (BORSE LAVORO) MORTE Euro ,00 INVALIDITA' PERMANENTE Euro ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE Euro ,00 PARTITA 4: ASSISTENTI SOCIALI MORTE Euro ,00 INVALIDITA' PERMANENTE Euro ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE Euro ,00 Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 2 di 17
3 PARTITA 5: NONNI VIGILI MORTE Euro ,00 INVALIDITA' PERMANENTE Euro ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE Euro ,00 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che qui si devono intendere abrogate e prive d'effetto. Art. 1 - Definizioni Nel testo che segue s'intendono per: CONTRAENTE Comune di Arcola ASSICURATO il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione e pertanto le categorie indicate in polizza. SOCIETÀ l'impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici. BROKER JANUA B.&A. BROKER S.p.A. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. ASSICURAZIONE il contratto d'assicurazione. POLIZZA il documento che prova l'assicurazione. PREMIO la somma dovuta dalla Contraente alla Società. RISCHIO la probabilità che accada il sinistro e l entità dei danni che possano derivarne. SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. FRANCHIGIA la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico. SOMME ASSICURATE le somme che rappresentano il limite massimo dell indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito. MASSIMALE PER la massima esposizione della Società per ogni sinistro, SINISTRO qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo subito lesioni. INFORTUNIO qualunque evento fortuito, violento ed esterno che provochi una lesione corporale obiettivamente constatabile che abbia per conseguenza la morte od un'invalidità permanente totale o parziale. INVALIDITA PERMANENTE TOTALE la perdita o la diminuzione totale della capacità della persona Assicurata a svolgere in tutto o in parte un qualsiasi lavoro proficuo. INABILITA la perdita o la diminuzione parziale della capacità della Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 3 di 17
4 TEMPORANEA BENEFICIARIO ANNUALITA' ASSICURATIVA persona Assicurata a svolgere in tutto o in parte un qualsiasi lavoro proficuo. la persona, che può essere diversa dalla Contraente e dall Assicurato, alla quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita. il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente - Buona fede 2.1 Dichiarazioni inesatte del Contraente:Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e/o l errata interpretazione di norme o leggi da parte del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli del C.C. Tuttavia l omissione, le dimenticanze, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità della polizza, così come all atto della sottoscrizione della stessa o di appendici di variazione, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni e/o dimenticanze non siano frutto di dolo. 2.2 Deroga alle dichiarazioni del Contraente: il Contraente è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza. Art. 3 Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto d'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell articolo 1910 C.C. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 Decorrenza dell Assicurazione, pagamento e regolazione del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art del C.C., entro (60) sessanta giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 4 di 17
5 I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia, ovvero al Broker cui è assegnata la polizza. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. In merito alla partita 6 - Ludoteca e Centro d Aggregazione Giovanile non è prevista la regolazione premio. Art. 5 Durata dell Assicurazione Il presente contratto ha validità dalle ore del 31/12/2008 alle ore 24 del 31/12/2011, con frazionamento annuale senza tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno la facoltà di disdire anticipatamente il contratto con le seguenti modalità: - comunicazione scritta da inviare almeno 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza dell annualità. Alla scadenza contrattuale della polizza ovvero in caso d anticipato recesso, su richiesta del Contraente, la Società s impegna a prorogare la copertura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino a 180 giorni oltre la scadenza contrattualmente prevista, al fine di consentire all Istituto l espletamento delle necessarie procedure di gara. Art. 6 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 5 di 17
6 Art. 7 Diminuzione del rischio A parziale deroga dell articolo 1897 del C.C., nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato. Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di novanta giorni; in tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello della sede legale de Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 Estensione territoriale La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. Art. 13 Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte d'assicurazione. Si conviene pure che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli al Contraente/Assicurato. Art. 14 Intermediazione La Contraente dichiara di aver affidato la gestione e l esecuzione del presente contratto, in qualità di broker ai sensi del D. Lgs n. 209/2005, alla Janua B. & A. Broker S.p.A. (Via XX Settembre, 33/ GENOVA - Tel Fax ) che le Imprese accettano e riconoscono. Si precisa che le commissioni d uso sono a carico delle Compagnie e/o Agenzie di Assicurazione che saranno designate per la stipulazione del contratto e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per la Contraente. Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto della Contraente dalla Janua B. & A. Broker S.p.A., la quale tratterà con l Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 6 di 17
7 Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto della Contraente alla Compagnia, s intenderà come fatta dalla Contraente stessa. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker, s intenderà come fatta alla Compagnia. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte della Contraente e della Delegataria. Art. 15 Coassicurazione e delega Qualora risulti dalla polizza che l assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni d'assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Ogni comunicazione inerente al contratto s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richiede una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposito prospetto inserito in polizza. La presente polizza vale per le categorie di Assicurati ed i capitali più sotto riportati ed alle condizioni di seguito specificate: OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO Partita 1: AMMINISTRATORI (Sindaco, Segretario, Assessori e Consiglieri) Capitali assicurati per persona: Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Rimborso spese mediche Euro ,00 L'assicurazione è prestata a favore degli Amministratori della Contraente per gli infortuni professionali derivanti esclusivamente dall'espletamento di qualsivoglia attività, esterna e/o interna, connessa all'esercizio della carica ricoperta in seno alla Contraente stessa. Sono compresi gli infortuni verificatisi durante gli spostamenti ed i trasferimenti resi necessari dallo svolgimento della funzione predetta, compreso il "rischio in itinere", effettuati a piedi o con l'uso dei normali mezzi di comunicazione sia pubblici sia privati, aerei compresi. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 7 di 17
8 Partita 2: DIPENDENTI IN MISSIONE Capitali assicurati per persona: Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Rimborso spese mediche Euro ,00 L'assicurazione è prestata contro le conseguenze degli infortuni sofferti dai dipendenti, collaboratori e volontari mentre si trovano alla guida di veicoli propri e/o di terzi o su di essi trasportati, esclusivamente per ragioni di servizio ed a ciò esplicitamente autorizzati. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni necessarie per la ripresa della marcia, in caso di fermo del veicolo dovuto a guasto meccanico od avaria durante la circolazione. Sono assicurati: a) i dipendenti, collaboratori e volontari autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio del proprio veicolo e/o in uso agli stessi, sia come conducenti sia come trasportati, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio; b) i dipendenti, collaboratori e volontari che si trovano sui veicoli di proprietà e/o in uso alla Contraente, in qualità sia di conducenti sia di trasportati. Partita 3: LAVORATORI PRECARI (BORSE LAVORO) Capitali assicurati per persona: Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Rimborso spese mediche Euro ,00 L assicurazione è prestata a favore delle persone che prestano la loro opera e/o frequentano gli uffici o le strutture di proprietà o gestite dall Ente allo scopo di soddisfare un servizio e/o per apprendimento, a titolo esemplificativo e non limitativo come militari in servizio civile, giovani per praticantato, esecutori di Borse Lavoro ed attività similari di cui alla partita in oggetto per gli infortuni riportati esclusivamente durante lo svolgimento di tutte le attività interne ed esterne connesse all esercizio del proprio incarico svolto in seno alla Contraente stessa. Sono compresi gli infortuni verificatisi durante gli spostamenti ed i trasferimenti resi necessari dallo svolgimento delle suddette attività, compreso il "rischio in itinere", effettuati a piedi o con l'uso dei normali mezzi di comunicazione sia pubblici sia privati, aerei compresi. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 8 di 17
9 Partita 4: ASSISTENTI SOCIALI Capitali assicurati per persona: Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Rimborso spese mediche Euro ,00 L assicurazione è prestata a favore delle persone che prestano la loro opera e/o frequentano gli uffici o le strutture di proprietà o gestite dall Ente come assistenti sociali allo scopo di soddisfare il servizio prestato di cui alla partita in oggetto per gli infortuni riportati esclusivamente durante lo svolgimento di tutte le attività interne ed esterne connesse all esercizio del proprio incarico svolto in seno alla Contraente stessa. Sono compresi gli infortuni verificatisi durante gli spostamenti ed i trasferimenti resi necessari dallo svolgimento delle suddette attività, compreso il "rischio in itinere", effettuati a piedi o con l'uso dei normali mezzi di comunicazione sia pubblici sia privati, aerei compresi. Partita 5: NONNI VIGILI Capitali assicurati per persona: Morte Euro ,00 Invalidità permanente Euro ,00 Rimborso spese mediche Euro ,00 L assicurazione è prestata per gli infortuni subiti durante il servizio di vigilanza stradale degli alunni, sorveglianza di edifici pubblici, parchi, giardini, assistenza handicappati, per conto del Comune contraente. PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE CATEGORIE DI ASSICURATI La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per la cui identificazione si fa riferimento alle risultanze degli atti amministrativi della Contraente, documenti che la stessa s'impegna a fornire alla Società in caso di controlli ed accertamenti relativi all'esecuzione della presente polizza. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 9 di 17
10 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art. 1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro la Contraente e \ o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso per iscritto alla Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia dell infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell evento e sarà corredata, possibilmente da certificato medico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. L Assicurato o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. Art. 2 - Gestione dei sinistri La Compagnia Delegataria s'impegna ad inviare ogni sei mesi alla Contraente l'elenco dei sinistri denunciati, con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva. Art. 3 Criteri d'indennizzabilità Gli Assicuratori corrispondono l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali di cui all art. 14 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 4 Modalità di valutazione del danno Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dal successivo articolo 8 sono demandate per iscritto ed un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede d Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuno delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 10 di 17
11 Art. 5 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art C.C., verso i terzi responsabili dell infortunio. ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L OPERATIVITA DEL CONTRATTO Art. 6 Oggetto dell'assicurazione E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nell espletamento delle attività professionali, dichiarate in polizza. Art. 7 - Morte L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo è liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parte uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte se superiore a quello già pagato per invalidità. Art. 8 Invalidità permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali della tabella allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte degli Assicuratori all applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l intesa che l indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un arto o di un organo è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100 % della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 11 di 17
12 Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l arto superiore destro valgono per l arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65%, sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato. Art. 9 Precisazioni di garanzia Sono considerati infortuni: l asfissia, il contatto con sostanze tossiche, nocive e/o corrosive; gli avvelenamenti da ingestione di cibo e/o bevande e/o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o congelamento; colpi di sole o di calore; la folgorazione da scariche elettriche e fulmini; le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e aracnidi con esclusione di malaria e carbonchio; le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzo. Sono inoltre compresi: le lesioni conseguenti ad atti di eroismo e di solidarietà umana; gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza e quelli subiti per effetto di vertigini; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi e colpa grave; gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine; gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, attentati, atti di terrorismo e vandalismo, tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; gli infortuni derivanti dall uso, in qualità di passeggero, di velivoli nei limiti e nei termini di quanto disposto all art delle Condizioni Particolari; ernie e lesioni muscolari come di seguito regolamentati. Art. 10 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, salvo che per legittima difesa, compreso il suicidio o tentato suicidio; c) dalla partecipazione a corse o gare e relative prove comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 12 di 17
13 d) dall abuso di psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni; e) da guerra e guerra civile, salvo quanto previsto dall art delle Condizioni Particolari; f) da trasmutazione del nucleo dell atomo come pure da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a raggi ionizzanti. Sono infine esclusi gli infarti e le ernie non traumatiche e le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. Si conferma che sono in ogni caso escluse le malattie non conseguenti ad infortunio. Art. 11 Limiti di età L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale della polizza. L eventuale proroga dell assicurazione potrà essere pattuita con l Assicuratore, previa presentazione di certificato di buona salute. Art. 12 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima manifestazione. Art. 13 Condizioni particolari 13.1 Rischio volo L Assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi effettuati come passeggero (ma non come pilota od altro membro dell equipaggio) su velivoli ed elicotteri: in servizio pubblico di linee aeree regolari; eserciti da società che effettuano voli charter o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali; privati, purché plurimotori (escluse le trasvolate oceaniche). In ogni caso gli Assicuratori non corrisponderanno un importo superiore ad Euro ,00 per il numero totale delle persone che viaggiano sullo stesso aereo al momento del sinistro. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano l importo sopraindicato le indennità spettanti saranno adeguate, in caso di sinistro con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 13 di 17
14 13.2 Ernie e lesioni muscolari determinate da sforzi Fermi i criteri d'indennizzabilità di cui all articolo 3 delle norme operanti in caso di sinistro, l assicurazione è estesa limitatamente al caso d'invalidità permanente, alle ernie traumatiche ed alle lesioni muscolari determinate da sforzi, con l intesa che: qualora l ernia non sia operabile secondo parere medico, sarà corrisposta solamente un indennità non superiore al 10%; qualora l ernia sia operabile sarà corrisposta solamente l indennità assicurata per il caso d'inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 150 giorni; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all articolo 8 delle norme operanti in caso di sinistro Esposizione agli elementi Gli Assicuratori in occasione d'arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e d'invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell infortunio, ma, in conseguenza della zona, del clima o d'altre situazioni concomitanti (come ad esempio la perdita d'orientamento), l Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti Rimborso spese mediche La garanzia vale per il rimborso delle spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, sostenute: - durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato; - per intervento chirurgico anche ambulatoriale; - per visite mediche specialistiche ed acquisto di medicinali; - per applicazione d'apparecchi gessati, bendaggi e docce d'immobilizzazione; - per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica e operativa; - per terapie fisiche anche specialistiche; - per presidi ortopedici, limitatamente alla prima applicazione di: corsetti ortopedici per scogliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; - protesi oculari e dentarie; - per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato; - per spese di trasporto in ambulanza o auto pubblica dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura. - per acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell infortunio e sempre che la relativa spesa sia sostenuta entro un anno dal giorno dell infortunio stesso. Per i soggetti già portatori di lenti, varranno le spese di cui al presente paragrafo unicamente dovute al maggior pregiudizio subito. Fermo l'obbligo della denuncia di cui alle "Norme", la corresponsione dell'indennizzo avverrà a guarigione clinica avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale o della clinica, ecc.). Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 14 di 17
15 Qualora l'assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente garanzia da parte d'altri enti (S.S.N., compagnie d'assicurazione), questa garanzia assumerà carattere integrativo, quindi la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza e fino alla concorrenza del massimale assicurato Morte presunta Qualora a seguito d'infortunio indennizzabile, il corpo dell Assicurato non sia ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori pagheranno ai beneficiari designati o, in difetto agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte. In caso di scomparsa dell Assicurato il pagamento del predetto capitale, avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (art. 60 n. 3 e 62 del Codice Civile), mentre in caso d'affondamento o naufragio oppure in caso di caduta d'aeromobili, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell Assicurato e quest ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che se dopo il pagamento dell indennizzo risulterà che l Assicurato è vivo, gli Assicuratori avranno diritto alla restituzione della somma pagata e a restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivatigli dalla polizza Atti di terrorismo Atti di terrorismo A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologice o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l Assicurato abbia partecipato in modo volontario. E definita atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico Rischio guerra L assicurazione vale anche per gli infortuni all estero derivanti da atti di guerra (dichiarata e non) o d'insurrezione popolare per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o dell insurrezione, nel caso in cui l Assicurato sia sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, in un paese sino allora in pace ed a condizione che non vi abbia preso parte attiva Responsabilità della Contraente Qualora l infortunato o i diversi beneficiari non accettino a completa tacitazione dell infortunato l indennità dovuta ai sensi del presente contratto ed avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento di danni per responsabilità civile, detta Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 15 di 17
16 indennità è accantonata in accordo con la Contraente per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza. In nessun caso una tale sentenza o transazione potrà incrementare l indennità dovuta ai sensi del presente contratto o potrà influire sui termini, le condizioni o le esclusioni di questo contratto. Tanto meno in nessun caso l indennità dovuta potrà eccedere la somma assicurata per il caso d'invalidità Permanente o Morte della persona assicurata in questione come evidenziato nel modulo. Qualora l infortunato o i diversi beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese da Lui sostenute per resistere alla loro azione Assicurazioni Cumulative Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che la loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile Nuove Inclusioni Alla Contraente è concessa la facoltà di includere in garanzia ulteriori gruppi di assicurati. A parità di mansioni svolte, si applicherà il tasso convenuto per gli attuali Assicurati. Art. 14 Calcolo del premio annuo Il premio annuo, comprensivo d accessori ed imposte, è conteggiato sulla base dei seguenti parametri: Part. 1 Amministratori Nr. 18 Premio lordo cadauno Euro = Euro Part. 2 a) Dipendenti in missione Nr. Km Premio lordo per Km. Euro b) Conducenti e trasportati sui veicoli della Contraente Euro Nr. veicoli 10 Premio lordo cadauno = Euro = Euro Part. 3 Lavoratori Precari Lavoro) Nr. 18 (Borse Premio lordo cadauno Euro = Euro Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 16 di 17
17 Part. 4 Assistenti Sociali Nr. 1 Premio lordo cadauno Euro = Euro Part. 5 Nonni Vigili Nr. 2 Premio lordo cadauno Euro = Euro Premio alla firma per il periodo assicurativo dal al Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale Rate successive a decorrere dal Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale Art Informativa pre contrattuale Con la sottoscrizione della nota informativa pre contrattuale allegata e con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente dichiara di aver preso atto degli obblighi degli Assicuratori in ottemperanza e nel rispetto dell Art. 123 del D.Lgs. n 175 del 17/03/1995, in attuazione della Direttiva CEE n 92/49 del 18/06/1992 e delle circolari ISVAP n 303 del 02/06/1997 e n. 518/D del 21/11/2003. Il Contraente La Società Ai fini degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 8 Art. 10 Dichiarazioni del Contraente Buona fede. Altre assicurazioni. Decorrenza dell Assicurazione, pagamento e regolazione del premio. Recesso in caso di sinistro. Foro competente. Il Contraente Il pagamento del premio per l'importo di Euro È avvenuto fatto in data L'incaricato Janua B.&A. Broker Spa Comune di Arcola - Infortuni Janua B.&A. S.p.A. Ed Pagina 17 di 17
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