COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 ORIGINALE COMUNE DI BRESCELLO ROVINCIA DI REGGIO EMILIA Codice ente DELIBERAZIONE N. 21 DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: AROVAZIONE CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI BRESCELLO E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI REGGIO EMILIA ER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DEI RORIETRI DI ALLOGGI CHE AFFITTANO A CANONE CONCERTATO. L anno duemilanove addì undici del mese di marzo alle ore nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: VEZZANI GIUSEE GEMMA GABRIELE D'ANGELO GIOVANNA SICURI CARLO CANDELA FRANCESCO ADOVA FRANCO NASI TONINO ALLINI FABIO ARTONI MARIANNA GALVANI GIANNI INCERTI ZAMBELLI SILVANA SACCHI ALESSANDRO IGOZZI FRANCESCO FERRARONI RAFFAELLA BONDAVALLI ROLANDO BALLESTRI FRANCESCO MONICA AOLO A A A Totale presenti 14 Totale assenti 3 artecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT.STEFANO GANDELLINI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEE VEZZANI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

2 Il SINDACO-RESIDENTE: introduce l'argomento dicendo che approviamo lo schema di convenzione per aderire all'agenzia dell'affitto che è un'agenzia immobiliare pubblica che ricerca alloggi a canone calmierato sul mercato. L agenzia riesce ad individuare alloggi a canoni calmierati in quanto questa agenzia da garanzie ai proprietari. Il fondo viene costituito da risorse messe dal Comune, Acer e rovincia. I comuni mettono circa 500 euro ad alloggio che statisticamente sono sufficienti a garantire eventuali morosità. In questo modo si creano dei fondi di garanzia dei mutui e servono a pagare le prime rate in sostituzione dell inquilino in caso di morosità e danno la difesa legale per il recupero crediti o sfratto. Ci sono tre tipi di convenzione e una è stata scartata in quanto molto simile a quanto già facciamo con i nostri alloggi ed è relativa al sostituirsi totalmente, come ente, a quei soggetti che non pagano. Noi abbiamo già tanti alloggi nostri che non aveva senso aderire a questo ultimo tipo di convenzione. Abbiamo aderito alle altre due convenzioni dove il contratto viene fatto tra i due privati o il contratto viene stipulato tra agenzia e proprietario. Queste garanzie, che sono buone, hanno consentito di trovare sul mercato tanti alloggi in altri Comuni dove sono state sperimentate. Con questi strumenti si riescono a reperire alloggi a fasce intermedie, tra prezzo di mercato e canone sociale. I proprietari in questo modo sono più tranquilli. IL CONSIGLIERE IGOZZI: chiede come viene calcolato il canone calmierato. L ASSESSORE COFFRINI: dice che è sulla base della legge sull'equo canone ed hanno una durata di tre anni. Il SINDACO-RESIDENTE: dice che qualche tempo fa avevamo fatto un accordo con l'associazione inquilini e proprietari per fare contratti annuali e anche triennali in deroga ai soliti 4 più 4. Abbiamo parecchie famiglie che chiedono un alloggio ma al tempo stesso non riescono ad accedere all'edilizia popolare per via dell'isee e quindi lo strumento approvato stasera è molto utile. ensiamo di partire con 6 convenzioni. L ASSESSORE BENECCHI: dice che noi come comune per i nostri alloggi ci riferiamo ad un legale per recuperare i soldi e per evitare che tante persone ne approfittino. Spesso mettiamo a ruolo i debitori ma i tempi sono molto lunghi. Se l inquilino è un caso sociale si valuta persona per persona, ma alcuni pensano di fare i furbi che tanto paga sempre il comune ma non è così. Il SINDACO-RESIDENTE: dice che generalmente i nostri inquilini pagano tutti. NESSUN altro chiede la parola IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATATA la Legge Regionale N 24/2001 Disciplina generale dell intervento pubblico nel settore abitativo che all art. 41 comma 1, annovera tra i compiti istituzionali delle ACER l attività di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione;

3 REMESSO che l Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) in collaborazione con la rovincia di Reggio Emilia stanno portando avanti un nuovo progetto denominato rogetto operativo Agenzia per l Affitto ; CHE obiettivo prioritario è incentivare il mercato delle locazioni calmierate agevolando l incontro tra domanda e offerta ed utilizzando gli strumenti normativi esistenti per favorire l accesso alla locazione dei soggetti che hanno redditi troppo alti per accedere all offerta ER e troppo bassi per sostenere gli attuali canoni di mercato; REMESSO che in data 28/03/2008 è stato condiviso e sottoscritto, un rotocollo d intesa per la realizzazione di un nuovo progetto denominato rogetto operativo Agenzia per l Affitto con lo scopo di individuare un canone concertato in particolare per lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati al di fuori degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica; RILEVATO che per la realizzazione del progetto e facilitare l incontro del bisogno con l offerta è stato istituito, grazie alla fattiva collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati che hanno aderito all iniziativa, un Fondo di Garanzia rovinciale che si pone come finalità principale la tutela dei proprietari dai rischi di morosità e di danneggiamento degli alloggi conferiti, a fronte di una riduzione del canone di locazione; CHE nella seduta della Conferenza degli Enti in data 26/05/2008 è stato approvato il Regolamento attuativo Agenzia per l Affitto che attua e definisce le linee guida del progetto e che individua nelle convenzioni da sottoscriversi con i singoli Comuni, lo strumento con cui Acer rende operativo il nuovo servizio, le modalità organizzative e di gestione del nuovo servizio che dei criteri di utilizzo del Fondo di Garanzia; CONSIDERATO pertanto che si rende necessario approvare le convenzioni, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e precisamente: Convenzione Tipo B (contratto diretto) Convenzione per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo a favore di lavoratori con famiglia o singoli, italiani o stranieri (non compresi nell ER e in emergenza abitativa) Convenzione Tipo C (Sublocazione) Convenzione per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo a favore di lavoratori con famiglia o singoli, italiani o stranieri (non compresi nell ER e in emergenza abitativa) VISTO l art. 42 comma 2 lettera f), del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000 del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del presente atto; CON voti 14 favorevoli, espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal residente; DELIBERA 1) Di approvare le convenzioni, tipo B e tipo C, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune dei Brescello e Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per la gestione del fondo di garanzia, per facilitare l incontro tra la domanda di alloggi in affitto da parte di nuclei familiari e/o persone per diverse ragioni discriminate ma

4 economicamente indipendenti e l offerta di immobili da parte dei proprietari, con la sottoscrizione, di contratti a canone concertato; 2) di incaricare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere le singole Convenzioni; 3) di dare atto che con apposita determinazione del Responsabile del Servizio interessato si provvederà ad imputare la conseguente spesa al bilancio 2009.

5 BOZZA CONVENZIONE ER LA ROMOZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO A FAVORE DI LAVORATORI CON FAMIGLIA O SINGOLI, ITALIANI O STRANIERI (NON COMRESI NELL ER E IN EMERGENZA ABITATIVA) Addì.., nella Sede di.. TRA L AZIENDA CASA EMILA ROMAGNA (ACER) con sede in Reggio Emilia via Costituzione 6, Codice Fiscale Ente nella persona del Dirigente Amm.vo Gestionale Dott. Mauro Bonacini nato a Reggio Emilia il 05/03/1954 e residente a Reggio Emilia in via Dodici Giungo N 4, domiciliato per la carica ricoperta in Reggio Emilia presso la sede dell ACER di Reggio Emilia; E Il COMUNE DI.. con sede in via. Codice Fiscale/artita IVA.., nella persona di. nato a..il.. e residente a, domiciliato per la carica ricoperta in presso la sede del Comune; REMESSO: - Che il sistema produttivo e il mercato del lavoro nella rovincia di Reggio Emilia fanno registrare da tempo la necessità di ricorrere a manodopera proveniente da altri bacini, con il conseguente problema della ricerca di una soluzione abitativa idonea alle proprie esigenze; - Che la questione abitativa è un problema in grado di costituire un pesante ostacolo alla maggiore domanda di mobilità geografica proveniente dal mondo del lavoro e dal sistema produttivo; - Che sul territorio provinciale risultano essere presenti numerosi alloggi sfitti; - Che dalle analisi svolte è emerso che uno dei principali fattori risolutivi del problema di che trattasi, di notevole rilevanza sociale, consiste nel fornire adeguate garanzie ai proprietari di alloggi in ordine all affidabilità degli inquilini; - Che il tema degli alloggi e quello dei posti letto per lavoratori e famiglie, ad oggi sottoposti ad evidenti attività speculative, può essere affrontato in modo efficace solo tramite il coinvolgimento e l impegno attivo delle istituzioni e delle categorie economiche e sindacali; RILEVATO pertanto che in data 28/03/2008 è stato condiviso e sottoscritto un rotocollo d intesa, con il coinvolgimento di 65 soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di un nuovo progetto denominato rogetto operativo Agenzia per l Affitto con lo scopo di individuare un nuovo strumento per aumentare l offerta di alloggi privati da locare a canone concertato, in particolare per lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati al di fuori degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica.

6 Che è stato istituito un Fondo rovinciale di Garanzia che si pone come finalità principale la tutela dei proprietari dai rischi di morosità e di danneggiamento degli alloggi conferiti, a fronte di una riduzione del canone di locazione. Che nella seduta della Conferenza degli Enti in data 28/03/2008 si è provveduto all approvazione del Regolamento di attuazione del rogetto con l individuazione sia delle modalità organizzative e di gestione del nuovo servizio che dei criteri di utilizzo del Fondo di Garanzia. Che con la presente Convenzione si vuole rendere concreta l attivazione del servizio facendo riferimento al modello gestionale in cui Acer svolge una duplice funzione di facilitatore nella conduzione della trattativa fra proprietario ed inquilino per la stipula del contratto e di garanzia per il rispetto delle clausole contrattuali. Il rapporto contrattuale di affittanza viene stipulato direttamente tra proprietario ed affittuario, mentre Acer assume il ruolo di gestore ed arbitro di tale rapporto. L Azienda promuove l incontro tra domanda e offerta, individuando per ogni nuovo affittuario un adeguata risposta alloggiativa sia per quanto riguarda i requisiti economici sia con riferimento alla durata desiderata del contratto d affitto. Successivamente gestisce il contratto in vece del proprietario riscuotendo il canone di locazione e retrocedendolo al proprietario stesso. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il presente accordo è finalizzato a promuovere l offerta in locazione di immobili ad uso abitativo in favore di lavoratori, singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati. Esso esula dagli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Il Comune di.., valutate le reali esigenze abitative che caratterizzano il proprio territorio, stima che per il periodo di validità della convenzione, Acer possa addivenire alla gestione complessiva di N. contratti. Il Comune pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, a contribuire con una disponibilità economica pari ad 500 per ogni contratto attivato. Detta somma verrà concretamente versata dal Comune di, a favore del Fondo rovinciale, al momento della positiva conclusione della trattativa e quindi con la sottoscrizione del contratto. Resta inteso che la quota versata dal Comune, e reperita sia in forma diretta che in forma indiretta, verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell ambito del proprio territorio. ART. 2 La Convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Annualmente si procederà a verifica in ordine all efficacia dell accordo. Esso potrà essere risolto integralmente o parzialmente, oltre che per accordo delle parti, anche mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminare avviso di almeno 12 mesi. Acer provvede: ART. 3 a) a reperire alloggi sul mercato da destinare alla locazione a lavoratori che ne facciano specifica richiesta b) a erogare servizi di assistenza, formazione ed affiancamento all utenza

7 c) a svolgere attività di consulenza ed accompagnamento nella fase di predisposizione, stipula e registrazione dei contratti d) a verificare l esistenza dei requisiti richiesti agli inquilini e) a compiere, alle condizioni indicate nel presente accordo, tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione degli alloggi f) a gestire un fondo di garanzia per la morosità e il risarcimento degli eventuali danni agli immobili g) a rendicontare annualmente al Comune di in ordine alla gestione economica e finanziaria dell attività svolta h) a svolgere attività di mediazione e gestione delle situazioni conflittuali connesse alle problematiche dell abitare in comunità. Acer inoltre in applicazione del presente accordo: i) accerta il grado di incidenza del canone di locazione sul reddito familiare per garantire la solvibilità del medesimo j) accerta la consistenza e lo stato di conservazione degli alloggi dandone atto in appositi verbali k) cura la riscossione dei canoni dai conduttori di alloggio, registrando i relativi incassi. l) acquisisce la documentazione necessaria per l addebito diretto del canone di affitto in busta paga e la dichiarazione, sottoscritta anche dal datore di lavoro, della disponibilità a garantire, in caso di morosità, il pagamento del canone attraverso la trattenuta sullo stipendio m) corrisponde il canone pattuito per la locazione n) vigila sulla corretta tenuta degli immobili o) cura ogni e qualsiasi azione, anche nelle competenti sedi giudiziarie, occorrente per la riscossione dei crediti, per la risoluzione dei contratti di locazione nei casi di morosità o, comunque, di inadempienza degli inquilini alle clausole contrattuali o regolamentari. p) offre servizi aggiuntivi che per la loro particolarità possono essere richiesti ed erogati direttamente dal proprietario o dall inquilino dietro versamento di adeguato compenso di seguito specificati al successivo art. 5 ART. 4 Non sono a carico di Acer gli obblighi non espressamente richiamati nel precedente articolo, che sono da attribuire pertanto al proprietario o al conduttore secondo i principi generali dell ordinamento. ART. 5 Acer è in grado di offrire servizi aggiuntivi che per la loro particolarità possono essere richiesti dal proprietario o dall inquilino dietro versamento di adeguato compenso e che agevolano la gestione del contratto: registrazione contratto e imposta di registro annuale aggiornamenti annuali del canone di locazione (adeguamenti Istat) attività di controllo e sorveglianza sulla buona conduzione e sul regolare utilizzo dell alloggio locato e degli eventuali arredi in esso contenuto verifica sulla consistenza del nucleo familiare e sulla regolarità degli inquilini insediati nell appartamento

8 ART. 6 L individuazione dell utenza destinataria dell attività di Acer e la successiva assegnazione degli alloggi deve avvenire con modalità riconducibili alla gestione di bando aperto/elenco domande/graduatoria, redatti in collaborazione e su specifica indicazione del Comune. Allo scopo di favorire i processi di integrazione e sostenibilità sociale, l abbinamento tra proprietario ed inquilino viene effettuato da Acer, d intesa con il proprietario, secondo i requisiti e le esigenze degli inquilini e secondo criteri di sostenibilità dell affitto rispetto al reddito del richiedente. ART. 7 Le tariffe che Acer applica per l attività di intermediazione e gestione del servizio, a copertura dei costi di gestione, sono: - per attività di intermediazione a carico dei proprietari a carico degli inquilini 250,00 a contratto (IVA esclusa) 50% di una mensilità (IVA esclusa) - per gestione incassi e rendiconti 3% mensile sul canone a carico del proprietario (IVA esclusa) I suddetti importi saranno aggiornati in linea con l aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati comunicato dall ISTAT. ART. 8 I requisiti minimi richiesti per poter accedere al servizio, che debbono essere posseduti dal richiedente un alloggio alla data di presentazione della domanda e che devono sussistere anche al momento dell assegnazione dell alloggio, sono : avere la residenza nell ambito del Comune o svolgere un attività lavorativa nell ambito del Comune medesimo o avere comprovate necessità di prossimità familiare non essere proprietari di immobili e non essere titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione (in forma totalitaria) su immobili ubicati nell ambito comunale. Non costituisce criterio di esclusione la proprietà di alloggi non abitabili o non adeguati alle esigenze del nucleo familiare non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di altri diritti reali su immobili essere disponibili a consentire l addebito diretto del canone di locazione sullo stipendio mensile o la trattenuta sulla busta paga. non risultare con sfratto in corso per morosità ad esclusione di quei casi in cui l alloggio a canone concordato consenta all inquilino di rientrare nei parametri di sostenibilità del canone e quindi ripianare il debito pregresso. ART. 9 Alla stipula del contratto agli inquilini è richiesta l erogazione del deposito cauzionale con il versamento dell importo massimo di due mensilità. Tali somme andranno versate sul Fondo di gestione e concorreranno ad autofinanziare il fondo medesimo.

9 ART. 10 Le condizioni richieste ai proprietari immobiliari che intendono mettere a disposizione propri alloggi da affittare con l attività dell Agenzia, sono: l alloggio si deve presentare in buono stato deve essere garantita la conformità degli impianti elettrici e termoidraulici alle normative vigenti deve emergere la disponibilità a sottoscrivere un contratto a canone concertato ai sensi della Legge 431/98 ART. 11 I cittadini che si renderanno disponibili a locare alloggi di loro proprietà a canone concordato potranno usufruire delle garanzie e dei benefici previsti rispettivamente all art. 5 e 11 del Regolamento di attuazione. ART. 12 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, da registrarsi in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2) Titolo I del DR 131/10 sono a carico del Comune di.. ART. 13 In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMUNE DI. ACER REGGIO EMILIA

10 BOZZA CONVENZIONE ER LA ROMOZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO A FAVORE DI LAVORATORI CON FAMIGLIA O SINGOLI ITALIANI O STRANIERI (NON COMRESI NELL ER E IN EMERGENZA ABITATIVA) Addì.., nella Sede di.. TRA L AZIENDA CASA EMILA ROMAGNA (ACER) con sede in Reggio Emilia via Costituzione 6, Codice Fiscale Ente nella persona del Dirigente Amm.vo Gestionale Dott. Mauro Bonacini nato a Reggio Emilia il 05/03/1954 e residente a Reggio Emilia in via Dodici Giungo N 4, domiciliato per la carica ricoperta in Reggio Emilia presso la sede dell ACER di Reggio Emilia; E Il COMUNE DI.. con sede in via. Codice Fiscale/artita IVA.., nella persona di. nato a..il.. e residente a, domiciliato per la carica ricoperta in presso la sede del Comune; REMESSO: - Che il sistema produttivo e il mercato del lavoro nella rovincia di Reggio Emilia fanno registrare da tempo la necessità di ricorrere a manodopera proveniente da altri bacini, con il conseguente problema della ricerca di una soluzione abitativa idonea alle proprie esigenze; - Che la questione abitativa è un problema in grado di costituire un pesante ostacolo alla maggiore domanda di mobilità geografica proveniente dal mondo del lavoro e dal sistema produttivo; - Che sul territorio provinciale risultano essere presenti numerosi alloggi sfitti; - Che dalle analisi svolte è emerso che uno dei principali fattori risolutivi del problema di che trattasi, di notevole rilevanza sociale, consiste nel fornire adeguate garanzie ai proprietari di alloggi in ordine all affidabilità degli inquilini; - Che il tema degli alloggi e quello dei posti letto per lavoratori e famiglie, ad oggi sottoposti ad evidenti attività speculative, può essere affrontato in modo efficace solo tramite il coinvolgimento e l impegno attivo delle istituzioni e delle categorie economiche e sindacali; RILEVATO pertanto che in data 28/03/2008 è stato condiviso e sottoscritto un rotocollo d intesa, con il coinvolgimento di 65 soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di un nuovo progetto denominato rogetto operativo Agenzia per l Affitto con lo scopo di individuare un nuovo strumento per aumentare l offerta di alloggi privati da locare a canone concertato, in particolare per lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati al di fuori degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica. Che è stato istituito un Fondo rovinciale di Garanzia che si pone come finalità principale

11 la tutela dei proprietari dai rischi di morosità e di danneggiamento degli alloggi conferiti, a fronte di una riduzione del canone di locazione. Che nella seduta della Conferenza degli Enti in data si è provveduto all approvazione del Regolamento di attuazione del rogetto con l individuazione sia delle modalità organizzative e di gestione del nuovo servizio che dei criteri di utilizzo del Fondo di Garanzia. Che con la presente Convenzione si vuole rendere concreta l attivazione del servizio facendo riferimento alla modalità gestionale in cui Acer assume direttamente il contratto di locazione con i proprietari prevedendone sotto propria responsabilità il sub-affitto all inquilino. Tale modello gestionale assume due differenti obblighi giuridici, uno tra proprietario e Acer e uno tra Acer e affittuario. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il presente accordo è finalizzato a promuovere l offerta in locazione di immobili ad uso abitativo in favore di lavoratori, singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati. Esso esula dagli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Il Comune di.., valutate le reali esigenze abitative che caratterizzano il proprio territorio, stima che per il periodo di validità della convenzione, Acer possa addivenire alla gestione complessiva di N. contratti. Il Comune pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, a contribuire con una disponibilità economica pari ad 500 per ogni contratto attivato. Detta somma verrà concretamente versata dal Comune di, a favore del Fondo rovinciale, al momento della positiva conclusione della trattativa e quindi con la sottoscrizione del contratto di sub-locazione Resta inteso che la quota versata dal Comune, e reperita sia in forma diretta che in forma indiretta, verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell ambito del proprio territorio. ART. 2 La Convenzione avrà durata di anni 5 con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Annualmente si procederà a verifica in ordine all efficacia dell accordo. Esso potrà essere risolto integralmente o parzialmente, oltre che per accordo delle parti, anche mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminare avviso di almeno 12 mesi. In caso di disdetta anticipata da parte del Comune, lo stesso si farà carico di tutte le spese che l Acer dovrà sostenere per la durata dei contratti di sublocazione stipulati, salvo accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di sublocazione tra conduttore e subconduttore. ART. 3 L Agenzia provvede: q) a reperire alloggi sul mercato da destinare alla locazione a lavoratori che ne facciano richiesta r) a erogare servizi di assistenza, formazione ed affiancamento all utenza s) a verificare l esistenza dei requisiti richiesti agli inquilini t) a compiere, alle condizioni indicate nel presente accordo, tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione degli alloggi

12 u) ad assumere, la conduzione diretta dell alloggio per poi cederlo in sublocazione agli aventi diritto v) a gestire un fondo di garanzia per la morosità e il risarcimento degli eventuali danni agli immobili w) a rendicontare annualmente al Comune di. in ordine alla gestione economica e finanziaria dell attività svolta x) a svolgere attività di mediazione e gestione delle situazioni conflittuali connesse alle problematiche dell abitare in comunità. L Agenzia inoltre in applicazione del presente accordo: y) accerta il grado di incidenza del canone di locazione sul reddito familiare per garantire la solvibilità del medesimo z) accerta la consistenza e lo stato di conservazione degli alloggi dandone atto in appositi verbali aa) provvede alla consegna degli immobili bb) cura la riscossione dei canoni dai conduttori di alloggio, registrando i relativi incassi. cc) acquisisce la documentazione necessaria per l addebito diretto del canone di affitto in busta paga o la dichiarazione, sottoscritta anche dal datore di lavoro, della disponibilità a garantire, in caso di morosità, il pagamento del canone attraverso la trattenuta sullo stipendio dd) corrisponde il canone pattuito per la locazione ee) vigila sulla corretta tenuta degli immobili ff) cura ogni e qualsiasi azione, anche nelle competenti sedi giudiziarie, occorrente per la riscossione dei crediti, per la risoluzione dei contratti di locazione nei casi di morosità o, comunque, di inadempienza degli inquilini alle clausole contrattuali o regolamentari. gg) sottoscrive eventuale polizza assicurativa a copertura degli alloggi assunti in locazione direttamente dall Agenzia, anche mediante subentro, in quanto possibile, nelle polizze già in essere. ART. 4 Non sono a carico di Acer gli obblighi non espressamente richiamati nel precedente articolo, che sono da attribuire pertanto al proprietario o al conduttore secondo i principi generali dell ordinamento. ART. 5 L individuazione dell utenza destinataria dell attività di Acer e la successiva assegnazione degli alloggi deve avvenire con modalità riconducibili alla gestione di bando aperto/elenco domande/graduatoria, redatti in collaborazione e su specifica indicazione del Comune. Allo scopo di favorire i processi di integrazione e sostenibilità sociale, l abbinamento tra proprietario ed inquilino viene effettuato da Acer, d intesa con il proprietario, secondo i requisiti e le esigenze degli inquilini e secondo criteri di sostenibilità dell affitto rispetto al reddito del richiedente. ART. 6 Le tariffe che Acer applica per l attività di intermediazione e gestione del servizio, a copertura dei costi di gestione, sono:

13 - per attività di intermediazione a carico dei proprietari a carico degli inquilini 250,00 a contratto (IVA esclusa) 50% di una mensilità (IVA esclusa) - per gestione incassi e rendiconti 3% mensile sul canone a carico del proprietario (IVA esclusa) I suddetti importi saranno aggiornati in linea con l aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati comunicato dall ISTAT. La presente convenzione, prevedendo due rapporti contrattuali per ogni assegnazione, espone Acer nella condizione di trovarsi a gestire, anche se per breve tempo, degli alloggi vuoti. I costi derivanti dal mancato introito dei canoni di affitto devono essere riconosciuti e rimborsati dal Comune. ART. 7 I requisiti minimi richiesti per poter accedere al servizio, che debbono essere posseduti dal richiedente un alloggio alla data di presentazione della domanda e che devono sussistere anche al momento dell assegnazione dell alloggio, sono : avere la residenza nell ambito del Comune o svolgere un attività lavorativa nell ambito del Comune medesimo o avere comprovate necessità di prossimità familiare non essere proprietari di immobili e non essere titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione (in forma totalitaria) su immobili ubicati nell ambito comunale. Non costituisce criterio di esclusione la proprietà di alloggi non abitabili o non adeguati alle esigenze del nucleo familiare non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di altri diritti reali su immobili essere disponibili a consentire l addebito diretto del canone di locazione sullo stipendio mensile o la trattenuta sulla busta paga. non risultare con sfratto in corso per morosità ad esclusione di quei casi in cui l alloggio a canone concordato consenta all inquilino di rientrare nei parametri di sostenibilità del canone e quindi ripianare il debito pregresso. ART. 8 Alla stipula del contratto agli inquilini è richiesta l erogazione del deposito cauzionale con il versamento dell importo massimo di due mensilità. Tali somme andranno versate sul Fondo di gestione e concorreranno ad autofinanziare il fondo medesimo. ART. 9 Le condizioni richieste ai proprietari immobiliari che intendono mettere a disposizione propri alloggi da affittare con l attività dell Agenzia, sono: l alloggio si deve presentare in buono stato deve essere garantita la conformità degli impianti elettrici e termoidraulici alle normative vigenti deve emergere la disponibilità a sottoscrivere un contratto a canone concertato ai sensi della Legge 431/98

14 deve risultare la possibilità per l Agenzia di procedere all eventuale sub-locazione ART. 10 I cittadini che si renderanno disponibili a locare alloggi di loro proprietà a canone concordato potranno usufruire delle garanzie e dei benefici previsti rispettivamente all art. 5 e 11 del Regolamento di attuazione. ART. 11 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, da registrarsi in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2) Titolo I del DR 131/10 sono a carico del Comune di.. ART. 12 In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMUNE DI. ACER REGGIO EMILIA

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