REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. Adottato con delibera consiliare n. 5 del Modificato con delibera consiliare n. 16 del 23.4.
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1 REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI Adottato con delibera consiliare n. 5 del Modificato con delibera consiliare n. 16 del
2 TITOLO I: NORME DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Il Piano generale della pubblicità mediante impianti pubblicitari ha lo scopo di disciplinare l installazione di elementi pubblicitari nel territorio del Comune di Cava de Tirreni. Articolo 2 - Ambiti di intervento Ai fini del presente regolamento in funzione dell impatto che gli impianti producono sulla struttura urbana, il territorio comunale è ripartito, sulla base delle zone di PRG, nel seguente modo: Zona A (Centri Storici); Zona B e C (Residenziali, Commerciali); Zona D (Produttiva); Zona E (Agricola); Zone F e G (Attrezzature). Le possibilità di inserimenti pubblicitari nelle suddette zone è disciplinato dal presente regolamento, anche se trattasi di aree private. Articolo 3 Domanda Il soggetto, interessato all installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, deve presentare apposita domanda (in bollo) al Comune in cui indica la tipologia del manufatto ai sensi del presente regolamento, ed essa dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede. Insieme alla richiesta che dovrà contenere: generalità, residenza, codice fiscale del richiedente, dichiarazione dell attività autorizzata e recapito telefonico, da compilare secondo lo schema allegato, ad essa vanno allegati in triplice copia i seguenti documenti: 1. Certificazione tecnica che attesti che il manufatto è stato realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. 2. Bozzetto a colori ed elaborati tecnici del cartello con l indicazione della grafica del messaggio da esporre, nel caso che la domanda riguardi cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati bozzetti a colori di tutti i messaggi previsti. 3. Planimetria in scala non superiore a 1/2000 dalla quale risulti la posizione ove s intende collocare l impianto. 4. Pianta in scala 1:100 del luogo con distanza dai confini. 5. Rilievi fotografici formato minimo 12 x 9 dalla quale risulti la posizione ipotizzata in relazione all edificio specifico o dell ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l edificio stesso fa parte (fotografia d insieme). 6. Attestazione dell avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Queste verranno archiviate qualora l interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dalla richiesta. Le spese postali per eventuali comunicazioni che intercorreranno successivamente alla richiesta tra il Comune e il richiedente saranno poste a carico dello stesso. 2
3 Articolo 4 - Autorizzazione L autorizzazione ad apporre cartelli o altri mezzi pubblicitari su tutto il territorio comunale è rilasciata dal Comune, previa analoga autorizzazione o nulla osta tecnico all esterno dei centri abitati da parte dell Ente proprietario della strada se diverso dal Comune. Per le strade vicinali i poteri dell Ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso di installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo una strada, ma visibili da altra strada appartenente ad Ente diverso dal Comune, l autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell Ente proprietario della strada. Il I Settore (Affari generali, legali, economico-finanziario) è competente al rilascio delle autorizzazioni relative, previo pareri del V Settore (Pianificazione e tutela del territorio e dell ambiente) e del VI Settore 1. Contestualmente al rilascio dell autorizzazione dovranno essere versati i relativi tributi riguardanti la pubblicità e occupazione del suolo pubblico. L autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni e si intende tacitamente rinnovabile per i successivi tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell interessato o revoca anticipata da parte dell Amministrazione comunale in caso di interferenza con progetti comunali o segnaletica stradale. E prevista altresì la revoca ex art. 11 legge 241 per interesse pubblico salvo indennizzo. Il I Settore (Affari generali, legali, economico-finanziario) curerà la tenuta e l aggiornamento del Registro delle Autorizzazioni previsto dal comma 9 dell art. 53 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada 2. Articolo 5 - Obblighi del titolare dell autorizzazione La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi nonché la pulizia dello stesso. In mancanza, atteso vanamente cinque giorni dalla comunicazione notificata, si provvederà alla rimozione coattiva con spese a carico dell inadempiente. Tutti i danni a cose e persone derivanti dai cartelli ed altri mezzi pubblicitari sono a carico del titolare dell autorizzazione. Il titolare dell autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei cartelli o degli altri mezzi pubblicitari, nel caso di decadenza o revoca dell autorizzazione, d insussistenza delle condizioni di sicurezza, nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell Ente proprietario della strada, e nel caso di cessazione dell attività cui è riferito. Articolo 6 - Prescrizioni tecniche E vietato collocare lungo le strade o in vista delle stesse, vale a dire nelle loro immediate vicinanze o in loro prossimità, in modo, comunque, da poter essere visibili dalla pubblica via, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colore, disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e l efficacia. La sagoma dei cartelli o altri mezzi pubblicitari dovrà essere regolare. In particolare lungo le strade o visibili da esse sono vietati cartelli o altri mezzi pubblicitari: a) Di forma triangolare o di cerchio, b) Di colore rosso, fatta eccezione per i marchi depositati e in ogni caso il rosso deve essere inferiore al 20% dell intera superficie, 1 Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del
4 c) Rifrangenti o abbaglianti, d) A luce intermittente o a luce rossa o di luminosità superiore a 150 candele per mq, e) A luce verde (esclusivamente in prossimità delle intersezioni). Su ogni cartello o mezzo pubblicitario dovrà essere apposto a cura e spese del titolare dell autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione visibile, su cui siano indicati i suddetti dati: amministrazione rilasciante l autorizzazione, estremi dell autorizzazione, data di scadenza della stessa, per gli elementi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l applicazione della predetta targhetta è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni variazione dei suddetti dati. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici preferendo elementi in ceramica artigianale. E vietato l uso del cartone e del legno, i metalli costituenti l impianto dovranno essere dovranno essere zincati e attintati con vernici ferromicacee a colorazione verde bandiera, o con altri sistemi che verranno di volta in volta prescritti nel rilascio dell autorizzazione. I supporti, in caso di sezione circolare dovranno essere dotati di dispositivo antirotazione sia per il cartello che per l ancoraggio al terreno. I plinti d ancoraggio dovranno essere realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensione e sezione opportunamente calcolati per sopportare la struttura stessa. In caso d intervento su pavimentazioni, queste dovranno essere ripristinate a regola d arte utilizzando i materiali preesistenti. Articolo 7 - Ubicazioni fuori dal centro abitato Per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade fuori dai centri abitati si fa riferimento alle vigenti norme in materia ed in particolare l art. 51 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento esecuzione codice della strada e successive modificazioni. Articolo 8 - Ubicazione degli impianti pubblicitari nel centro abitato Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade all interno del centro abitato si determinano le seguanti distanze. Distanza Dal confine stradale, ovvero marciapiedi m 1,50 Da altri impianti pubblicitari m 20 Da segnali stradali di pericolo e prescrizione m 25 Da curve, gallerie, cunette e dossi m 30 Da intersezioni regolate da impianti semaforici m 50 Monumenti, edifici storici, opere d arte A discrezione dell ufficio preposto al rilascio dell autorizzazione Articolo 9 - Occupazione dei marciapiedi L eventuale occupazione potrà essere consentita previo pagamento della tassa relativa. L installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. E vietata l installazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. 4
5 TITOLO II: CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Articolo 10 - Mezzi pubblicitari non durevoli La pubblicità esterna non durevole, non affissionistica, consentita nel territorio del Comune è di norma esercitata a mezzo di: Preinsegne, Insegne d esercizio, Cartelli, Impianti a messaggio variabile, Megaposter, Pensiline, Palina trasporto pubblico, Impianti di informazione territoriale (piantine toponomastiche, mappe ecc..), Totem, Per la definizione delle caratteristiche delle strutture di cui al presente articolo e per la individuazione delle zone nelle quali sono autorizzabili, si fa riferimento all allegato del presente regolamento che costituisce parte integrante dello stesso. Articolo 11 - Mezzi pubblicitari provvisori La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente a mezzo di: Striscioni, Stendardi, Palloni frenati. Tale pubblicità è consentita, ad esclusiva discrezionalità del Sindaco, in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche, ricreative, di spettacoli viaggianti ed in altre manifestazioni di interesse collettivo. L esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzata ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada. Articolo 12 Impianti pubblicitari abusivi E da considerarsi abusiva la pubblicità esterna, non affissionistica, esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle condizioni e prescrizioni stabilite dall autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensione, sistemazione ed ubicazione. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera. Il Comune, nell esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere la pubblicità esterna non affissionistica con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, danni causati eventualmente alla sede stradale, delle spese sostenute per la rimozione, e l eventuale ripristino dello stato dei luoghi. L avvenuto pagamento dell imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall obbligo di premunirsi dell autorizzazione relativa. Articolo 13 - Norme transitorie Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle vigenti leggi, per tutti i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale, che siano difformi o in contrasto con il presente regolamento, è previsto un termine di 5
6 sei mesi dall entrata in vigore dello stesso entro il quale i titolari dovranno uniformarsi senza incorrere in sanzioni amministrative così come previste dall art. 23 del Codice della strada D. lgs 285/92 e delle leggi urbanistiche vigenti. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all art. 23 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada, ed al relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n L Amministrazione comunale si riserva di bandire concorsi di idee per la realizzazione degli elementi di arredo urbano trattati dal presente regolamento ed eventuali concessioni a tempo determinato. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate: a) la delibera di C.C. del n. 115 recante norme di indirizzo in materia di segnaletica ed insegne pubblicitarie ; b) la delibera di C.C. del n. 7 approvazione regolamento impianti pubblicitari ; c) la delibera di C.C. dell 11 luglio 1994 n. 68 nei seguenti articoli: art. 6 commi 1, 3, 4; artt. 7 e 8; art. 9 comma 1, lett. c, comma 2 secondo capoverso, comma 4, comma 6 lett. a, lett. c; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13 commi 2, 3, 4, 5 e 6; art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 5; art. 28 comma 1 ottenuta l autorizzazione prevista dall art. 11. Si ritengono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento. 6
7 ALLEGATO a) STRISCIONE Lo striscione è un elemento bifacciale, realizzato in qualsiasi materiale non rigido, mancante di superficie di appoggio o non aderente alla stessa. Deve essere collocato ad altezza minima di cm 510 dal suolo ed ancorato saldamente a pali, balconi, murature, previa autorizzazione dei proprietari delle strutture stesse. L apposizione dello striscione viene autorizzata esclusivamente per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo patrocinate da enti pubblici, o per spettacoli viaggianti in alternativa alla pubblicità affissionistica. Lo striscione è autorizzabile esclusivamente per il periodo della manifestazione alla quale si riferiscono e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni, e deve essere rimosso nelle 24 ore successive il termine della manifestazione. Periodi superiori ai 15 giorni potranno essere autorizzati esclusivamente su istanza motivata ed esclusivamente per manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative e politiche. Nel caso in cui lo striscione sia realizzato dall A.C. per iniziative da essa promosse non è necessaria alcuna autorizzazione. Lo striscione è ammesso in tutte le zone di P.R.G. I richiedenti, fatta eccezione dell A.C., dovranno depositare una cauzione a garanzia della rimozione nella misura di 150,00 a striscione per la rimozione in danno in caso di inadempienza. b) STENDARDO Lo stendardo è un elemento bifacciale, realizzato in qualsiasi materiale non rigido dalle dimensioni massime di cm 100 x cm 150, mancante di superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa. Deve essere collocato ad un altezza minima dal suolo di m 3.00 ed ancorato a pali pubblici previa autorizzazione del proprietario dei pali senza arrecare danno agli stessi. Lo stendardo non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta, e non può sporgere sulla sede stradale. L apposizione di stendardi può essere autorizzata per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative, politiche, per la pubblicizzazione di spettacoli viaggianti, in alternativa alla pubblicità affissionistica. Sono autorizzabili per la durata della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni, e deve essere rimosso nelle 24 ore successive il termine della manifestazione. Esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative è consentita un autorizzazione per periodi più lunghi. Per le iniziative promosse dall A.C. non è necessaria alcun autorizzazione. Lo stendardo è ammesso a tutte le zone di P.R.G., con esclusione delle zone A, ad eccezione della pubblicizzazione di manifestazioni organizzate dall Amministrazione Comunale e/o da essa patrocinate. E ammesso nelle zone F, limitatamente ad iniziative relative al parco o ad attività che in esso si verificano. I richiedenti, fatta eccezione dell A.C. dovranno depositare una cauzione a garanzia della rimozione nella misura di 26,00 a stendardo per la rimozione in danno in caso di inadempienza. c) PALLONE FRENATO Il pallone frenato è un elemento tridimensionale, saldamente ancorato al suolo, dal diametro massimo di cm 500. Il pallone frenato è autorizzabile esclusivamente per manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, politiche, per spettacoli viaggianti, manifestazioni commerciali. 7
8 L autorizzazione non può superare la durata di 7 giorni. Il pallone frenato è ammesso in tutte le zone di P.R.G. con esclusione delle zone A, nelle zone F sono ammessi esclusivamente palloni pubblicitari di iniziative legate al parco. d) INSEGNE Scritte alfanumeriche, completate eventualmente da simboli e marchi, realizzate su supporti e materiali di qualsiasi natura, installate sulle sedi delle attività cui fanno riferimento o nelle aree private accessorie delle stesse, su palo ma che non devono sporgere con la proiezione della stessa su suolo pubblico. Possono essere luminose per luce propria o indiretta. Le insegne sono ammesse in tutte le zone di P.R.G. e devono essere realizzate in aderenza alle facciate dei fabbricati e in sintonia con le linee architettoniche del fabbricato e con l estetica della città. Le insegne a bandiera sono ammesse solo nella zona industriale ed artigianale e non deve comunque sporgere sulla sede stradale. L insegna a bandiera se ammessa non deve comunque sporgere sulla sede stradale. e) PREINSEGNE Si definiscono preinsegne le scritte in carattere alfanumerici, eventualmente con simboli e marchi, completate da frecce di orientamento, realizzate su supporto bifacciale o monofacciale, utilizzabili su una o entrambe le facce, collocate su idonei supporti di pali, la dimensione ammessa è di cm 125 x 25. Possono essere collocate in raggio massimo di 500 metri dall esercizio o attività cui si riferiscono. Non possono essere luminose. Sono ammesse in tutte le zone di P.R.G. ma nella salvaguardia dell estetica della città. E ammesso l abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. f) CARTELLO E una struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve avere lo spazio di dimensioni massime cm 10x5 per la targhetta su cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell autorizzazione. Le dimensioni dei cartelli per lato sono di cm 600 x 300, anche in presenza di impianti bifacciali. Il cartello deve essere installato ad un altezza minima da terra di m 2,50 se è posizionato su marciapiedi o altre banchine transitabili. I cartelli sono ammessi sulla via G. Maiori, e nei luoghi individuati nella planimetria allegata al presente regolamento 3. Il titolare dell autorizzazione è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere causati a terzi dal mezzo pubblicitario, nonché deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l esatto adempimento degli obblighi e delle garanzie. 3 Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del
9 In deroga l Amministrazione comunale può, su propria progettazione, indire gara per la realizzazione e l eventuale gestione. g) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali o formali, idoneo all esposizione di messaggi pubblicitari variabili eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a cm 50. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime cm 10x15 per la targhetta in cui vengono riportati la proprietà del manufatto e gli estremi dell autorizzazione. La superficie massima ammessa per facciata è di mq 9, sono consentiti impianti bifacciali di superficie massima pari a mq 18. Se l impianto attraversa la sede stradale deve essere posto ad un altezza minima di m 5,10, se è posizionato su marciapiedi o altre banchine transitabili ad un altezza minima di m 2,50. Sono ammissibili in tutte le zone di P.R.G., in luoghi individuati insindacabilmente dall amministrazione comunale. Il titolare dell autorizzazione è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere causati a terzi dal mezzo pubblicitario, nonché deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l esatto adempimento degli obblighi e delle garanzie. In deroga l Amministrazione comunale può, su propria progettazione, indire gara per la realizzazione e l eventuale gestione. h) MEGAPOSTER Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (superiore a mq 18), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E consentito esclusivamente su ponteggi di edifici in costruzione e/o in ristrutturazione. Può essere eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime cm 30x10 per l apposizione di una targhetta in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell autorizzazione. Sono ammessi in tutte le zone P.R.G. i) PENSILINE Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata di spazi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari. La struttura può essere completata di impianto di illuminazione diretto o indiretto. La pubblicità è ammessa solo su un lato (posteriore). Sono ammesse in tutte le zone di P.R.G., l elemento dovrà essere proposto all Amministrazione comunale o eseguito su progetto dell A.C. con materiali e tipologie consoni al tessuto urbano. j) PALINE TRASPORTO PUBBLICO Cartello mono o bifacciale luminoso o non luminoso destinato a fornire notizie sulle linee e orari dei trasporti pubblici. La dimensione massima del cartello per lato è di cm 50x70, la superficie massima pubblicitaria ammessa per lato è del 30%. Sono ammesse in tutte le zone di P.R.G., l elemento dovrà essere proposto all Amministrazione comunale o eseguito su progetto dell A.C. con materiali e tipologie consoni al tessuto urbano. 9
10 k) IMPIANTO DI INFORMAZIONE TERRITORIALE Cartello mono o bifacciale luminoso o non luminoso, destinato a fornire informazioni turistiche o toponomastiche sulla città o su zone della stessa. La dimensione massima ammessa per lato è di cm 300, la superficie massima ammessa per la pubblicità sarà determinata discrezionalmente dal Comune. E ammesso in tutte le zone del P.R.G. ma i luoghi individuati dal Sindaco al fine di incidere esaustivamente nella finalità a cui l impianto è destinato. l) TOTEM I totem devono avere di norma forma cilindrica o prismatica ed essere costituiti da una base per supportare i telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari. Il lato superiore dei telai può essere completato da un elemento di copertura. Ogni singolo telaio deve avere una profondità non superiore ai 10 cm ed essere completato da una cornice; questa, dal semplice disegno, deve essere caratterizzata dall assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l esposizione del messaggio pubblicitario: Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o ceramica artigianale. Il telaio deve essere solidamente vincolato sia alla base che all elemento di copertura. I colori ammessi sono: grigio o verde bandiera ferromicaceo; vari colori se in materiale ceramico. I totem possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere prevalentemente diretti (sistema interno al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L illuminazione non può essere intermittente e l intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq e, comunque, non deve provocare abbagliamento. Sono ammessi in tutte le zone di P.R.G. esclusivamente all interno dei perimetri del condominio pubblicizzanti le attività in essi contenute o, ove possibile, ad angolo tra una strada principale e quella secondaria, esclusivamente per pubblicizzare gli esercizi operanti nella strada, anche in deroga all art. 8 del presente regolamento. 10
11 INDICE TITOLO I: NORME DI CARATTERE GENERALE... 2 Articolo Articolo 2 - Ambiti di intervento... 2 Articolo 3 Domanda... 2 Articolo 4 - Autorizzazione... 3 Articolo 5 - Obblighi del titolare dell autorizzazione... 3 Articolo 6 - Prescrizioni tecniche... 3 Articolo 7 - Ubicazioni fuori dal centro abitato...4 Articolo 8 - Ubicazione degli impianti pubblicitari nel centro abitato...4 Articolo 9 - Occupazione dei marciapiedi...4 TITOLO II: CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI... 5 Articolo 10 - Mezzi pubblicitari non durevoli... 5 Articolo 11 - Mezzi pubblicitari provvisori... 5 Articolo 12 Impianti pubblicitari abusivi... 5 Articolo 13 - Norme transitorie... 5 ALLEGATO
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