Credito d'imposta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero

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1 Manuale Operativo Credito d'imposta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero UR

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3 INDICE PREMESSA... 4 RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA... 5 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA... 6 GESTIONE DIPENDENTE... 7 ELABORAZIONE CEDOLINO... 9 CERTIFICAZIONE UNICA Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 3/10

4 PREMESSA Il credito d imposta per imposte assolte all estero, di cui all art. 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall applicazione del c.d. world-wide principle, secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti. L analisi della normativa italiana in materia di credito per imposte estere deve essere integrata sia con quella prevista dalla normativa convenzionale (articoli 23 o 24 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni), sia con quella prevista dall art. 23 del D.P.R. n. 600/73 che, consente al sostituto d imposta, in sede di conguaglio, il recupero del credito d imposta direttamente in busta paga. In ogni caso, le condizioni richieste dalla normativa per fruire del credito d imposta sono: il lavoratore dipendente deve qualificarsi fiscalmente residente in Italia; il reddito tassato all estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia; le imposte pagate all estero devono essere state assolte a titolo definitivo. Il comma 4 dell art. 165 del TUIR prevede che la detrazione per il credito d imposta deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all estero al quale si riferisce l imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito d imposta è, quindi, subordinato al carattere di definitività delle imposte estere, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e, quindi, non sono detraibili: l imposta versata in acconto o per la quale sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile, sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia. Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della documentazione probatoria di supporto (es. copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero, eventuale richiesta di rimborso delle imposte pagate all estero, ricevute o le distinte attestanti il versamento delle imposte pagate all estero). Inizio documento Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 4/10

5 RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA Per i lavoratori dipendenti il recupero delle imposte pagate all estero può avvenire per il tramite del sostituto d imposta, in sede di conguaglio, ai sensi dell art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, o nell ipotesi in cui le somme abbiano concorso a formare il reddito in periodi d imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato. Se concorrono, dunque, più redditi prodotti in più Stati esteri, il credito d imposta si calcola con riferimento a ciascuno Stato estero di produzione del reddito estero. Pertanto, al fine di alleggerire gli oneri dichiarativi gravanti sul lavoratore inviato all estero, il legislatore ha previsto che il datore di lavoro, come sostituto d imposta, possa riconoscere, direttamente in sede di conguaglio, il credito d imposta per le imposte pagate all estero, evitando al lavoratore di dover presentare la dichiarazione al solo scopo di fruire del credito di imposta. In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell imposta pagata all estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituito, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare. Infine, il recupero del credito non può avvenire in conguaglio se il lavoratore intrattiene un autonomo rapporto di lavoro con la società estera; in tal caso, il recupero potrà essere effettuato solo in sede di dichiarazione annuale. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 5/10

6 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Con il metodo del credito d imposta, quando l imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è: inferiore, occorre versare all Erario italiano la differenza; superiore, non si procede alla restituzione dell eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell imposta italiana relativa al reddito estero. L articolo 165, comma 1, del TUIR detta le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Si tratta del c.d. rapporto di detraibilità, che esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte d imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero e il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso. La formula del rapporto di detraibilità è la seguente: (Reddito estero : Reddito complessivo) x Imp. lorda italiana In particolare, le tre condizioni richieste dalla disposizione sono: la produzione di un reddito all estero; il concorso di quel reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. Il suddetto credito spetta nel limite dell imposta netta italiana relativa all anno di produzione del reddito estero. In presenza di redditi e relative imposte, pagate in più stati esteri nello stesso anno, viene determinato prima l'importo massimo detraibile per ciascuno stato estero come da formula precedente, poi viene determinato l'importo massimo complessivamente detraibile; tale importo, dato dalla sommatoria dei singoli crediti determinati in precedenza, non può superare l'imposta netta. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 6/10

7 GESTIONE DIPENDENTE Per i dipendenti interessati, accedere alla sezione[imposta estero] per inserire le informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta. Indicare l'anno fiscale relativo alle operazioni di conguaglio (es. 2015). Viene presentata la seguente videata: Un esempio Utilizzare il bottone per inserire lo stato estero, il reddito e la relativa imposta pagata. Per ogni stato estero viene richiesto l'anno a cui si riferisce il reddito prodotto e la rispettiva imposta pagata. E' possibile inserire per lo stesso stato estero più anni con le relative informazioni reddito prodotto ed imposta pagata. In caso di inserimento redditi prodotti all'estero in anni precedenti a quello relativo alle operazioni di conguaglio (es o antecedenti), nella tabella sottostante vengono richieste le informazioni relative ai redditi prodotti in Italia degli anni in oggetto: Un esempio In sede di conguaglio fiscale, saranno calcolati automaticamente gli importi: Importo credito d'imposta per imposte pagate all'estero ac (anno corrente) Importo credito d'imposta per imposte pagate all'estero ap (anno precedente) Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 7/10

8 Selezionando il campo è possibile inibire il calcolo automatico del credito d'imposta e forzare l'importo desiderato all'interno dell'apposito campo. Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 8/10

9 ELABORAZIONE CEDOLINO In sede di conguaglio fiscale, la procedura effettua il calcolo del credito d'imposta secondo le regole sopra descritte. La procedura espone i seguenti parametri di chiusura: Credito imposta estera AC Credito imposta estera AP Reddito estero Nel caso in cui, all'interno della sezione [Imposta estero] siano stati selezionati i campi viene inibito il calcolo automatico del credito d'imposta e nei parametri 398 e 399 vengono riportati gli importi indicati negli appositi campi presenti all'interno della sezione. L'importo dei parametri 398 e 399 viene sottratto dal parametro 7 - Rit.Fis. lorda annua determinata secondo le consuete modalità. L'importo del parametro 402 è un di cui del reddito annuo complessivo. In presenza di progressivi altra azienda, al fine di effettuare il conguaglio correttamente è necessario caricare l'accumulatore F402 con l'importo del reddito prodotto all'estero. Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 9/10

10 CERTIFICAZIONE UNICA La compilazione della certificazione unica avviene in automatico: Il punto 1 è comprensivo dei redditi prodotti all'estero Nel punto 114 (rif. CU2015) <Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero> viene riportato il credito d'imposta che è stato determinato in sede di conguaglio fiscale. Nei punti da 115 a 118 (rif. CU2015) <Codice stato estero>, <Anno>, <Reddito prodotto all'estero> e <Imposta estera definitiva>vengono riportati i dati inseriti nella sezione [Imposta estero] che sono stati utilizzati in sede di conguaglio. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Credito per le imposte pagate all'estero Pag. 10/10

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