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1 Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano 1/2 Agenti anno XI gennaio-febbraio marzo-aprile 2006 Pubblicazione bimestrale del Sindacato Nazionale di Assicurazione Sentenze a pagina 8 Sentenza su SSN e FGSV della Corte di Appello di Torino Sindacato a pagina 18 Art. 117 del Codice: separazione patrimoniale News Sindacato a pagina 20 Il nuovo Codice delle assicurazioni private

2 On-Line Il nostro sito è La nostra è Ove potrai trovare: news continuamente aggiornate, rassegna stampa, contratto dipendenti, l Accordo imprese agenti, la legge 48 sull albo nazionale, il codice deontologico della categoria, gli indirizzi utili delle sezioni provinciali, il sito associativo interno, riservato ai soli iscritti Sna, in cui potranno consultarsi in tempo reale circolari su tutte le tematiche di interesse per la nostra categoria (fiscale, legale, lavoro, privacy, sicurezza sul lavoro, previdenza). Sede di Milano: tel. 02/ fax 02/ sna@snaservice.it I NOSTRI SERVIZI Direzione Generale Dott. Domenico Fumagalli: tel. 02/ fumagalli@snaservice.it Ufficio lavoro/contratti dipendenti Dott.a Patrizia Colombini: tel. 02/ colombini@snaservice.it Ufficio Legale/Sindacale Dott. Alberto Tradigo: tel. 02/ tradigo@snaservice.it Ufficio Legale/Sindacale Dott. Stefano Salvi: tel. 02/ salvi@snaservice.it Ufficio Fiscale Dott. Andrea Bonfanti: tel. 02/ bonfanti@snaservice.it Ufficio Contabilità Rag. Luigi Villantieri villantieri@snaservice.it Sig. Salvatore Battaglia battaglia@snaservice.it tel. 02/ FILO DIRETTO REVOCHE In caso di linee occupate usare la mail Segreteria e Albo Agenti Sig.a Carla Arcangeli arcangeli@snaservice.it Sig.a Vania Tocci tocci@snaservice.it Ufficio Organizzazione Sig.a Lina Caruso: tel. 02/ caruso@snaservice.it Sig.a Antonietta Cipriani: tel. 02/ cipriani@snaservice.it Sig. Fabio Fornaro fornaro@snaservice.it Ufficio Sviluppo Sig.a Paola Ghizzoni ghizzoni@snaservice.it Sig.a Maria Novella Crespi crespi@snaservice.it 02/ sna@snaservice.it Segreteria Sig.a Patrizia D Asta: tel. 02/ d asta@snaservice.it Delegazione di Roma: tel. 06/ fax 06/ snadelegroma@snaservice.it

3 Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale di Roberto Bianchi* Alla comunicazione è affidata la continua riqualificazione dell immagine Nella nostra società post moderna, dal retrogusto marcatamente mediatico, parlare di comunicazione rischia di apparire quasi scontato e comunque di annoiare il lettore, disorientato dall overdose di messaggi che lo travolgono quotidianamente. Eppure, nel caso di una categoria come quella degli agenti di assicurazione, che ha dovuto sgomitare a lungo nel tentativo di conquistare lo spazio che le compete nei palinsesti dei mass media, fare comunicazione significa scrollarsi di dosso la polvere che decenni di sudditanza culturale nei confronti delle imprese ha depositato sulla consapevolezza della sua funzione sociale e del suo profilo imprenditoriale. Sebbene il codice delle assicurazioni private abbia stipato grossolanamente all interno dello stesso contenitore le diverse tipologie di intermediari, gli agenti rimangono infatti i veri professionisti dell assicurazione ed è bene che il sindacato si faccia carico di riproporre, con forza, questa evidenza all attenzione dell opinione pubblica. Alla comunicazione esterna vanno affidati messaggi chiari, orientati alla continua riqualificazione dell immagine professionale e del ruolo che la categoria si appresta a ricoprire in un quadro di graduale, quanto inesorabile, corrosione dello stato assistenziale, all informazione interna il compito di sviluppare un costante confronto delle idee dedicate alla tutela degli interessi corporativi dell impresa agenzia. Stabilire un proficuo rapporto con le testate di settore e fare della nostra rivista uno strumento di riflessione e di approfondimento, sono le direttrici ideali del nuovo comitato di redazione, attento a non imboccare la scorciatoia dell autoreferenzialità che non porterebbe da nessuna parte. Nell articolato, ma anche complesso scenario in cui si muove il settore stampa, L Agente di Assicurazione, giunto ormai al suo undicesimo anno di pubblicazione, dovrà progressivamente assumere lo spessore di un appuntamento, al quale nessun iscritto possa più mancare. Ed è proprio questo il nostro principale obiettivo. *Responsabile della Stampa 1

4 Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Cagliari, sede del Convegno. 1 EDITORIALE Alla comunicazione è affidata la continua riqualificazione dell immagine di Roberto Bianchi 3 SINDACATO Credito al consumo presso le agenzie d assicurazioni: un rischio o un opportunità? di Vincenzo Cirasola 4 Organismi professionali del Sindacato 12 Cresce l importanza degli agenti ma cala la redditività di Giovanni Cozzarizza 15 La rappresentanza commerciale di Luigi Pacella 18 Alcune compagnie interpretano (male) l articolo 117 del codice delle assicurazioni 29 Sezioni provinciali Sna attive in tutta Italia ANNO XI - N 1-2 GENNAIO / FEBBRAIO 2006 MARZO / APRILE 2006 Pubblicazione bimestrale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Milano Via Lanzone, 2 Tel. 02/ r.a. - Fax 02/ ROMA - Delegazione 06/ (tel. e fax) sna@snaservice.it Direttore responsabile: Domenico FUMAGALLI Coordinamento redazionale: Elisabetta Guidotti Redazione: Via Lanzone, MILANO Fotocomposizione e Stampa: Àncora Arti Grafiche Via B. Crespi, Milano Aut. Trib. di Milano n. 380 del 10/6/96. Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano Anno XI n. 1-2/2006 Riproduzione vietata Chiuso in Redazione il giorno 16/05/2006 Associato all Unione periodica Italiana 20 NEWS SINDACATO Il nuovo Codice delle assicurazioni private di Filippo Guttadauro 6 COMITATO DI REDAZIONE Il nostro Presidente: La nuova stampa deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante di Alessandra Schofield 8 SENTENZE Argomentata sentenza della Corte di Appello di Torino sulla provvigionabilità dei premi al SSN e FGVS di Gianluca Ubertini 10 Sentenza su Servizio Sanitario Nazionale e Fondo Garanzie Vittime della Strada 14 RIFLESSIONI A VOCE ALTA Immagine di Geri Villaroel 16 ATTUALITÀ Consigli utili al consumatore: guardar bene prima le condizioni di Vincenzo Cirasola 28 Riforma del settore dell autotrasporto. Responsabilità civile del vettore stradale. Decreto legislativo n. 286 di Filippo Guttadauro 30 CONVEGNI Gli assicuratori: con il plurimandato maggiore concorrenza per le compagnie di Paolo Bullegas 32 GRUPPO AGENTI AXA Gli agenti AXA costituiscono l associazione europea dei gruppi aziendali 33 BIPAR 34 La redazione segnala 2 36 L OPINIONE Responsabilità e autonomia di Roberto Bianchi

5 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato di Vincenzo Cirasola* Credito al consumo presso le agenzie d assicurazioni: un rischio o un opportunità? Intendo dare alcune informazioni su un argomento che oggi, come già avviene da tempo in numerose altre attività commerciali, sta diventando un utile strumento per facilitare la vendita, anche presso le agenzie di assicurazioni. Mi riferisco all attività di collocamento di credito al consumo vale a dire un finanziamento finalizzato al pagamento dei premi d assicurazione a rate (c.d. carta revolving) compreso quello RCA, che oggi più che mai, incide parecchio sul bilancio di una famiglia, dove in molti casi esistono più di un auto da assicurare. Senza entrare nel merito dei contenuti della lettera di incarico per l offerta di prodotti e servizi bancari, che la compagnia deve preventivamente far sottoscrivere all agente interessato ad offrire questo servizio, in queste righe intendo occuparmi degli eventuali rischi inerenti alle operazioni amministrative (collegamento via internet al sito della Banca per la richiesta del finanziamento e per il rilascio della carta di credito) quando queste vengono effettuate in agenzia direttamente dalle impiegate amministrative. Alcuni nostri iscritti, infatti, preoccupati da questa nuova attività lavorativa, hanno posto il seguente quesito: gli agenti di assicurazioni, a seguito di questa attività parabancaria svolta in agenzia, possono rischiare la rivendicazione da parte dei propri dipendenti, dell applicazione del CCNL dei bancari, che è più oneroso rispetto a quello dei dipendenti di agenzia di assicurazione? Vi ricordo che su una questione analoga ero personalmente già intervenuto, con una circolare e vari articoli pubblicati nell anno 2000 quando alcune Compagnie sollecitavano gli agenti, fissando addirittura anche ulteriori budget, per l apertura dei conti correnti bancari in agenzia. Come in quell occasione, nel ribadirvi che politicamente lo SNA ritiene che ogni attività diversa da quella assicurativa, deve essere una libera scelta dell agente e non un imposizione da parte dell impresa mandante, sotto l aspetto tecnico-giuridico, secondo il parere dei nostri consulenti anche per il presente quesito, Vi ricordo che la prevalente giurisprudenza, in base all art del c.c., sostiene che, qualora le attività siano molteplici, i contratti collettivi applicabili, siano quelli corrispondenti alle singole attività, purché esse abbiano carattere autonomo e distinto, mentre nel caso di attività connesse e complementari ad un attività principale, si applicherà il contratto collettivo corrispondente a quest ultima. Nel 2000, non avendo un dato certo per valutare se l attività parabancaria svolta in agenzia poteva considerarsi con carattere autonomo e distinto oppure attività connessa e complementare fu concordato insieme alle Organizzazioni Sindacali dei nostri dipendenti di inserire una nota a verbale nel CCNL, che prevedeva l istituzione di un apposita Commissione Paritetica Nazionale, avente i compiti di dover monitorare il fenomeno. Questa Commissione, che doveva insediarsi entro trenta giorni dalla stipula del rinnovo contrattuale, in realtà non si è mai costituita, poiché la vendita di servizi parabancari presso le agenzie di assicurazioni è risultato di subito, un fenomeno del tutto marginale e come tale oggi possiamo affermare che si tratta di un attività connessa e complementare all attività principale di agenzia di assicurazione in gestione libera. Tanto è vero che alla ripresa delle trattative per il rinnovo delle CCNL, la cui parte normativa è scaduta il , lo SNA proporrà l abrogazione, senza alcun seguito, di quella nota a verbale. In relazione, pertanto, alla questione qui discussa, la risposta al succitato quesito è che gli agenti di assicurazione che collocano finanziamenti per il credito al consumo NON RI- SCHIANO ALCUNA RIVENDICAZIO- NE, da parte dei propri dipendenti, perché: L appartenenza alla categoria professionale, in linea di principio, si determina secondo l attività prevalente esercitata; In ogni caso, per gli iscritti allo SNA, si applica il CCNL tra gli agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti. * Vicepresidente nazionale/responsabile Area Finanza e Credito 3

6 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Organismi Nazionali del Sindacato ESECUTIVO NAZIONALE Presidente Nazionale TRISTANO GHIRONI Rapporti istituzionali e relazioni esterne Stampa e comunicazione Commissione rapporto Broker (delega V. Zenith) Commissione IFR e provvigioni (delega V. Zenith) Accordo Nazionale Impresa Agenti (delega G.B. Cataldo) Amministrazione Vice Presidente Nazionale Vicario GIOVANNI METTI Lavoro e rinnovo CCLN Commissione rinnovo accordo (delega E. Andrei) Rapporti personale SNA Riforma Statuto Vice Presidente Nazionale VINCENZO CIRASOLA Vita e Previdenza Credito e Finanza Rami danni non auto Componente EMILIO GAETA Commissione accordi integrativi GA Commissione verifica mandati Azioni sindacali Componente ANGELO GREGORIO Commissione fusioni e incorporazioni Area meridionale RC professionale e Fondo Nazionale cauzione agenti Componente ORESTE MASOLA DI TRENTOLA Convenzione e servizi iscritti Fondo pensione e CPA Commissione grandine ed agricoltura (delega G.F. Cavallotto) Componente PIETRO MELIS Ufficio studi e ricerche (delega R. Curti) Area analisi distribuzione Commissione recupero redditività Componente JEAN FRANCOIS MOSSINO Area internazionale e Bipar Area fiscale Sistemi informativi Ag. e tecnologie (delega A. Ciccacci) Componente FRANCESCO PAVANELLO Rapporti Confcommercio (delega A. Matteocci) Commissione nuovi iscritti Area consumerismo Componente ALFONSO PECCIO Area Territorio Area NAS Area legale e polizza Arag (delega V. Zenith) Componente SERGIO RISOLO Formazione professionale Area Subagenti Formazione quadri sindacali (delega R. Curti) Componente STEFANO VACCA MAGGIOLINI Sito internet e immagine Commissione RCA Commissione sinistri e indennizzo diretto (delega D. Castoldi) 4

7 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Abruzzo - Emilio Montebello - Il Duomo Basilicata - Venezia Angelo - Unipol Calabria - Salvatore Rose - Carige Assicurazioni Campania - Luigi Pacella - Ras Emilia Romagna - Sauro Vincenzi - Itas Friuli Venezia Giulia - Battaglia Danilo - Il Duomo Lazio - Angelo Ciccacci - Italiana Assicurazioni Liguria - Rota Sergio - II Sezione Lombardia - Romano Boccolari - II Sezione Marche - Lanfranco Angerà - Gan Italia Molise - Giglio Michele- Aurora Piemonte/Valle D Aosta - Ezio Genero - Generali Puglia - Cafagna Gennarino - Milano Sardegna - Paolo Bullegas - Aurora Sicilia - Giovanni Borsellino - Claris Vita Toscana - Pieri Arnaldo - Zurigo Trentino Alto Adige - NN Umbria - Marco Moretti - Milano Veneto - Manzoni Pierluigi - Milano Div. La Previdente COMMISSIONE NAZIONALE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Enzo Andrei Walter Clemencigh Andrea Giagheddu Gianluigi Malandrino Giancarlo Parenti SUPPLENTI COLLEGIO PROBIVIRI Salvatore Galfo Andrea Rossi Antonio Mario Sias COMITATO GRUPPI AZIENDALI SUPPLENTI COMMISSIONE NAZIONALE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Ubaldo Baldi Alessandro Dei Giovanni Volpi COLLEGIO PROBIVIRI Orazio Modroni Valter Ciampi Paolo Martinello Antonio Marchese Stefano Querinuzzi Roberto Cecchini Milano Assicurazioni Letterio Munafò Carige Assicurazioni Onelio Amenta Italiana Assicurazioni Jean Francois Mossino Fondiaria Sai Div. Sai Maurizio Pacchioni Aurora Assicurazioni Giuseppe Polino Lloyd Adriatico Assicurazioni Roberto Salvi Toro Assicurazioni Francesco Saporito Unipol Assicurazioni 5

8 Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione di Alessandra Schofield* Il nostro Presidente: La nuova stampa deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante Come già anticipato nella Relazione del Comitato Esecutivo presentata durante l Assemblea di Riccione nel novembre 2005, il Sindacato ha deciso di rinnovare radicalmente tutta la propria stampa, per renderla più efficace, nell ambito di un più grande progetto che ha come obiettivo l implementazione dell Area Comunicazione. Due sono i piani su cui si sviluppa la divulgazione delle notizie sulle attività sindacali: la comunicazione interna, quella cioè che il lo Sna indirizza specificatamente agli Iscritti e che si sviluppa al di là dei documenti diramati ai presidenti provinciali e delle circolari agli Associati - attraverso il sito internet, Area Riservata e, naturalmente, questo house Organ L Agente di Assicurazione; la comunicazione esterna, ovvero quella che si rivolge ad un pubblico più vasto e si realizza attraverso la presenza su testate di settore e non e la diramazione di comunicati stampa. Il Sindacato sente fortemente l esigenza di migliorare e rendere più incisiva l informazione sulle proprie attività e la trasmissione della propria linea politica su entrambi i livelli e - per ottenere questo risultato - ha stabilito di dedicare alla comunicazione maggiori investimenti ed energie, tanto sul piano delle risorse umane (coinvolgendo un maggior numero di colleghi nei vari progetti dedicati) che economico, avvalendosi della collaborazione professionale di persone portatrici di esperienze a carattere giornalistico. Il primo passo in questo senso è stato la creazione di un apposito comitato di redazione. Il comitato - che si riunisce con regolare periodicità - ha il compito di raccogliere il materiale utile alla pubblicazione sugli organi di stampa interna ed esterna, sempre badando che gli articoli esprimano la linea politica dello Sna. La nuova stampa - ha sottolineato Ghironi - deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante. Il neonato comitato di redazione ha dunque un compito non facile da svolgere, tenendo anche conto del fatto che laddove la comunicazione interna è diretta agli addetti ai lavori - e si può pertanto avvalere di un linguaggio tecnico e diretto - la comunicazione esterna è destinata a portare l informazione sindacale oltre i confini della stampa di settore, cui sinora è stata quasi esclusivamente relegata, tenendo conto del fatto che il bacino di utenza è 6

9 Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di redazione Stampa e Comunicazione perlopiù composto da lettori che ignorano i meccanismi e le problematiche del settore assicurativo in genere e ancora troppo spesso poco consapevoli dell importanza che il servizio di elevata qualità professionale prestato dagli agenti riveste. Cosciente di ciò, il Sindacato ha stabilito di raddoppiare il numero di uscite annuali su Italia Oggi (la pagina sindacale è ora presente ogni quindici giorni), concordando anche - grazie all indispensabile contributo della provinciale di Bologna - con Il Resto del Carlino l apertura di una rubrica (L esperto risponde) a cadenza anch essa quindicinale, nella quale lo Sna si rende disponibile a rispondere alle domande dei lettori su quesiti di ambito assicurativo. Il comitato di redazione si propone - tra gli altri obiettivi - di instaurare una capillare rete di contatti con le varie pubblicazioni locali e spera in tal senso di poter contare sulla collaborazione degli organi regionali e provinciali del Sindacato, ritenendo così di poter contribuire a dissipare i pregiudizi che purtroppo condizionano ancora la maggioranza degli utenti nella percezione della figura Roberto Bianchi Responsabile Stampa (delega Presidente) Coordinatore pagina Italia Oggi Filippo Guttadauro Coordinatore de L Agente di Assicurazione Giovanni Cozzarizza Coordinatore pagine Stampa locale Lucio Moretti Coordinatore pagina Assicura Coordinatore pagina Ads Massimo Cingolani Coordinatore pagina Il Giornale delle Assicurazioni Coordinatore pagina Assinews Domenico Fumagalli Direttore SNA, Direttore responsabile de L Agente di Assicurazione Elisabetta Guidotti Giornalista free-lance, incaricata di seguire e coordinare tutte le attività legate alla stampa sindacale Alessandra Schofield Giornalista free-lance, con l incarico di seguire le attività, a livello istituzionale e sindacale, ed ogni altro avvenimento di interesse per la categoria sul territorio di Roma. dell agente di assicurazione. Il c.d.r. coglie qui l occasione per invitare chiunque lo desideri ad inviare un proprio contributo all indirizzo di posta elettronica redazione@snaservice.it, oppure a mandare un fax al numero *Giornalista Cdr Il Sindacato collabora con il Resto del Carlino Importante e prestigiosa iniziativa portata avanti e realizzata con successo dalla Sezione Provinciale dello Sna di Bologna. Grazie a un accordo con il quotidiano Il Resto del Carlino, uno fra i giornali più antichi e diffusi del centro Italia (nacque infatti a Bologna il 21 marzo del 1885 e, ad oggi, stampa circa 400 mila copie), ogni quindici giorni viene pubblicata, all interno delle pagine del giornale, una rubrica che porta il marchio Sna. L esperto risponde, questo il nome, è infatti un ampio spazio (metà pagina!), curato dagli agenti Sna di Bologna, che ogni due settimane, risponde ai quesiti dei lettori in materia di cultura assicurativa. Da come tutelarsi da un pedone distratto fino a come comportarsi in caso di un incidente con un auto non assicurata, gli agenti dello Sna sono in grado di chiarire qualsiasi tipo di dubbio, da quello più generale a quello strettamente tecnico. Una rubrica che è già diventata un appuntamento fisso per tantissimi lettori a giudicare dalle molte lettere che ogni settimana arrivano alla redazione del Carlino. Un iniziativa di grande valore che contribuisce ad avvicinare lo Sna alla gente e a diffondere nel nostro paese una corretta cultura assicurativa. Luglio/Ottobre

10 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze di Gianluca Ubertini* Argomentata sentenza della Corte di Appello di Torino sulla provvigionabilità dei premi al SSN e FGVS Ulteriore conferma delle tesi rivendicate dalla nostra associazione La Corte di Appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 714/05 del , radicalmente riformando pronuncia di primo grado favorevole ad una nota Compagnia Assicuratrice, ha riconosciuto il diritto dell agente a vedersi calcolate le provvigioni spettanti per il settore della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti tenuto anche conto delle quote relative ai contributi al SSN e al FGVS. L importanza dell arresto ora richiamato deve essere valutato con particolare attenzione costituendo uno dei primi interventi di una corte di merito di secondo grado sul complesso tema sopra indicato, ed ancor più rilevante poiché interviene tenendo ben a mente sia i discordanti precedenti giurisprudenziali (contra ex multis Trib. Trento , Trib. Vicenza , Corte di Appello Roma , a favore Trib. Roma e Trib. Milano n /2004) sia le tesi proposte dalle compagnie. La Corte torinese ha infatti avuto modo di esaminare le suggestive argomentazioni ritualmente proposte al fine di negare la provvigionabilità dei premi comprensivi delle quote destinate a contributi per il SSN ed il FGVS confutandole punto per punto e proponendo altres una tesi innovativa. Giova ricordare che il rifiuto opposto alla pretesa di vedere calcolati i premi al lordo di detti accessori viene fondato su una interpretazione estensiva dell art. 3 dell Accordo Nazionale Agenti (ANA) sia del 1981 che del 1994 laddove testualmente si prevede che con il termine premi si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse e imposte sino a ricomprendervi i contributi forfetari de quo in considerazione delle particolari finalità pubblicistiche che li caratterizzerebbero. In particolare rilevando come il contributo al SSN fosse stato introdotto con l art. 8 della legge 526/1982 al fine specifico di sostituire le azioni di rivalsa spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni che fanno carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell assicuratore, del responsabile del sinistro e dell impresa designata per la liquidazione dell indennizzo a carico del FGVS per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli, con l introduzione del contributo a percentuale fissa sull importo di polizza, il rapporto tra somme erogato a questo titolo dall assicuratore e, sinistro e indennizzo sarebbe venuto meno, con l effetto di trasformarlo per le compagnie in una mera partita di giro. L obbligo di indicarlo distintamente in polizza e nelle quietanze introdotto con l art. 126 della legge 175/1995 secondo le imprese assicuratrici - avrebbe dovuto rendere ancor più evidente che il contributo non faceva parte del premio e, quindi, non avrebbe potuto essere computato nella base provvigionabile. La natura di contributo finalizzato a finanziare enti di diritto pubblico per il perseguimento di fini sociali sarebbe stata ancor più evidente per il contributo al FGVS istituito con l art. 19 della legge 990/1969 con lo scopo di risarcire danni non altrimenti coperti o perché rimasto ignoto il veicolo danneggiante, o per essere questo privo di assicurazione o, infine, in caso di insolvenza dell assicuratore. Come il precedente, non risultando connesso in alcun modo al rischio ed alla probabilità della sua verificazione, ad esso contributo non avrebbe potuto attribuirsi natura di premio assicurativo dovendo invece essere qualificato come una imposta o una tassa in considerazione delle finalità sociali che lo contraddistinguono. La Corte piemontese ha dapprima ricordato come si versi in ipotesi di un accordo collettivo dove le parti contraenti, liberamente esercitando la loro capacità negoziale, sono state chiare nel definire la nozione di premio determinando di escluderne dalla base le sole tasse ed imposte e che non esistono valide ragioni, nella chiarezza del dato letterale, di includere tra gli elementi esclusi per la determinazione del premio anche contributi diversi da quelli e ad essi non assimilabili. Partendo quindi dai concetti di tassa ed imposta offerti dalla stessa compagnia assicuratrice negli atti di causa ha evidenziato come i contributi de quo, cos come definiti nei testi normativi che li regolano, pur sussumibili ad un ampia 8

11 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze gamma di imposizioni, non sono classificabili né nel concetto di tasse, prestazioni dovute a fonte di un attività specifica e diretta dell ente pubblico nei confronti del soggetto che le corrisponde, né in quello di imposte, prestazioni pecuniarie giustificate dalla capacità contributiva e correlate anche nel loro ammontare a determinate manifestazioni di ricchezza a prescindere da uno specifico collegamento ad una qualche controprestazione da parte del pubblico. Con riferimento al contributo al SSN ha cos evidenziato come le nuove e diverse modalità di calcolo a percentuale fissa non valgono a snaturare lo scopo e la natura del medesimo traendo invece ragione in esigenze di certezza e predeterminazione nell an e nel quantum delle spese sostenuto al servizio sanitario. Ancora è stato rilevato come esso costituisce precisa componente del prezzo della copertura assicurativa attenendo non già ad una generica attività di impresa posta in essere dalle società assicuratrice ma alla prestazione sottesa al contratto. Interessante notare come l argomentazione che vorrebbe dare rilevanza alla indicazione distinta in polizza del contributo sia stata respinta sia per essere stata introdotta da norma successiva alla conclusione dell accordo collettivo non potendo quindi valere ad interpretare la volontà comune dei contraenti, sia perché è stato ritenuto che il contributo non può che rientrare nel concetto di premio facendo parte delle somme versate dall assicurato all assicuratore, sia perché il mancato utilizzo dei concetti di premio puro o premio netto, di natura più tecnica, ma sicuramente nella disponibilità delle parti al momento della formazione dell ANA, non poteva essere stata determinato da una mera svista, ma costituiva il frutto di una precisa e consapevole scelta in sede di contrattazione collettiva. Quanto invece al contributo al Fondo Garanzia Vittime della strada, il Giudice di secondo grado non ha mancato di rilevare come a mente del disposto dell art. 31 L. 990/69 esso sia strutturato in modo tale da dover essere determinato in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto, non accedendo quindi al premio già quantificato, ma costituendone componente essenziale pur sempre con destinazione predeterminata. L aspetto caratterizzante la sentenza in oggetto è tuttavia rappresentato dal deciso rifiuto della operazione interpretativa proposta dalla Compagnia. Di fronte a quella che è stata definita formula quanto più chiara e netta dal punto di vista letterale che non da alcun segnale di una volontà comune estesa in modo consapevole anche a componenti del premio diverse, i profili ermeneutici proposti a sostegno della tesi delle imprese assicurative sono stati ritenuti contraddittori e comunque insufficienti. In particolare, con riferimento ai pareri pro veritate elaborati da due eminenti maestri del diritto delle assicurazioni e del diritto tributario, è stato notato come in un caso, pur dandosi atto della impossibilità di comprendere i contributi in questione nel concetto di tasse ed imposte, se ne sosteneva la provvigionabilità sulla scorta della ratio comune con quelle facendo inammissibilmente uso dello strumento interpretativo dell analogia, nell altro si pervenisse a medesimo risultato attribuendo ai contributi essenza sostanziale di imposta a mezzo di alquanto disinvolto superamento della tradizionale quadripartizione delle entrate tributarie sulla scorta di una nozione residuale di imposta non riconducibile né alla categoria della tasse, ne a quella di contributo in senso tipico né a quella di monopolio. Significativo infine il fatto che sia stata data rilevanza alle considerazione svolte dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 200 del 1988 che, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 8 della legge 526/1982 (che istitu il contributo al SSN) in relazione agli art. 3 e 23 della Cost., affermava con chiarezza che tale disposizione di legge non concretasse una imposizione di una contribuzione non determinata con legge e quindi lesiva dell art. 23, ma si limitasse a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa e che il contributo al SSN non fosse una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all assicurato. bens una mera componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio Sanitario Nazionale, sentita l organizzazione sindacale di categoria degli assicuratori. A fronte di dati normativi e di fatto inequivoci è stato conclusivamente evidenziato come la materia sia regolata specificamente da un contratto collettivo rispetto alla cui interpretazione non è consentito il ricorso all analogia ma debba in primo luogo essere ricercata la volontà delle parti secondo i criteri di cui agli artt c.c. potendo il giudice, quindi, estendere il patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato solo previa verifica di una comune volontà diretta in termini univoci in tal direzione, nella fattispecie ritenuta insussistente. Ecco dunque riconosciuto nuovamente e da autorevole Corte d Appello il diritto dell agente a richiedere le provvigioni maturate sui contributi al SSN e FGVS per il periodo di cinque anni antecedente alla messa in mora che- si ricorda dovrà essere posta in essere a mezzo raccomandata r.r. da inviare alla propria Compagnia. Deve, per concludersi, essere evidenziata la necessità, ai fini di probatori, di quantificare i premi incassati per il ramo RC auto per gli anni in contestazione. A tal fine, in difetto di una puntuale produzione documentale, si segnala la possibilità che sia lo stesso Tribunale come avvenuto nel caso di specie per alcuna annualità più risalenti nel tempo ad ordinare alla Compagnia l esibizione in giudizio dei prospetti attestanti i premi incassati. Concluso il procedimento di appello con la condanna definitiva, resta da verificare la strategia che vorrà seguire l impresa assicuratrice. *Avvocato del Foro di Verbania 9

12 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenza su SSN e FGVS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Marco BUZANO PRESIDENTE Dott.ssa Clotilde FIERRO CONSIGLIERE Dott.ssa Rita SALORENZO CONSIGLIERE Rel Ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa di lavoro iscritta al n.. promossa da:, residente in rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Ubertini e Gianluca Ubertini del foro di Verbania giusta delega a margine del presente atto comprensiva di elezione di domicilio in Torino, via Confidenza15, presso lo studio dell avv. Cristiano Felisio. APPELLANTE CONTRO FONDIARIA SAI SPA, con sede a Firenze, P.zza della Libertà 6, in persona dell avv. Luigi Tessore giusta procura a rogito not. G. Morone di Torino del ) doc.1 prodotto i primo grado) ed elett.te domic. A Torino in C.so Duca degli Abruzzi 15, presso l avv. Gianantonio Dionisio che la rappresenta e assiste, per procura speciale in data a margine della comparsa di risposta di primo grado, estensiva a questo grado di giudizio. APPELLATA Oggetto: Rapporto di agenzia CONCLUSIONI Per l appellante: - in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell impugnata sentenza - accertato il mancato pagamento da parte della SAI Assicurazioni s.p.a., ora Fondiaria-Sai S.p.a, delle provvigioni dovute per i titoli di cui in premessa, condannarla al pagamento della somma di lire pari a, per gli anni , o la maggiore o minore risultante nel corso del procedimento, ed a quella accertando per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Per l appellata: Voglia la Corte d Appello Ill.ma respingere l appello ex adverso proposto, con favore delle spese e onorari di questo grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il presso la cancelleria del tribunale di ha evocato in giudizio la S.p.a. Fondiaria-Sai, per la quale aveva operato in qualità di agente generale per l Agenzia di, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore a titolo di differenze provvigionali sulle polizze per RC. Automobili, dell importo di in relazione agli anni 1996/2000, nonché dell ulteriore importo ad accertarsi previa esibizione da parte della convenuta dei prospetti relativi ai contratti stipulati, per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo. 10

13 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze A sostegno della propria pretesa, l attore esponeva che sin dall inizio del rapporto di agenzia era stato pattuito per il settore r.c. autoveicoli, un trattamento provvigionale secondo aliquote del 3% e del 10% (rispettivamente per l acquisto e per l incasso); che l accordo nazionale Imprese Agenti di Assicurazione stipulato nel 1981, che appunto regolava il rapporto agenziale, prevedeva all art. 3 che.. con il termine premi si intendono i premi al netto di imposte e tasse ; che la preponente aveva sempre proceduto al computo delle provvigioni al netto non solo di tasse ed imposte, ma altresì delle quote relative ai contributi obbligatori da versarsi al Servizio Sanitario Nazionale, nonché al Fondo di garanzia, per le vittime della strada; che tale metodo di calcolo era illegittimo, in quanto peggiorativo rispetto alla previsione dell Accordo Nazionale; che pertanto egli aveva diritto a percepire gli importi rivendicati sulla base dei titoli esposti. Costituitasi regolarmente la convenuta, con sentenza del il tribunale di, ritenuto superfluo ogni adempimento istruttorio, ha respinto le domande avanzate, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite. Contro tale decisione ha proposto appello il Sig., per chiedere l accoglimento delle pretese inizialmente formulate. Si è regolarmente costituita la società appellata, ribadendo le proprie difese. All udienza del , in esito alla discussione, la corte ha deciso in via definitiva la controversia, dichiarando il diritto dell appellante al pagamento delle provvigioni sulla base dell importo dei premi comprensivo delle quote di contributo SSN e FGV dal ; con separata ordinanza, ha disposto ctu tecnico contabile per la quantificazione degli importi spettanti per i titoli di cui alla sentenza. Depositata la relazione scritta, all udienza del la corte ha deciso in via definitiva la controversia come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ctu nominato, ha così risposto al quesito affidatogli: Competono a a titolo di provvigioni per il ramo R.C. Auto per il periodo / complessivi ; tenuto conto di quanto percepito nello stesso periodo, residuano a suo credito complessivi, di cui per capitale, per rivalutazione monetaria e per interessi. Tali conclusioni risultano coerenti rispetto ad uno sviluppo contabile pienamente logico e trasparente. Non sono state sollevate obiezioni di sorta, né nel corso delle operazioni peritali né in sede di discussione finale, quanto all operato del ctu. In definitiva, in riforma dell originaria sentenza, la domanda deve essere accolta nei termini di cui al dispositivo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell appellata soccombente: le stesse si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dell appellata. P.Q.M. Visto l art. 437 c.p.c. decidendo definitivamente ed in parziale accoglimento dell appello, condanna la spa Fondiaria Sai al pagamento in favore dell appellante di euro oltre interessi e rivalutazione dal 1 ottobre 2005; condanna l appellata a rimborsare i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro e per il presente in euro di cui per onorari e per i diritti oltre Iva e Cpa; pone le spese di ctu a carico dell appellata. Così deciso all udienza del IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita SANLORENZO Dott. Marco BUZANO Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il

14 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato proprio agente). Non è un segno di efficienza. Piuttosto è la riprova di un mercato bloccato. Se solo il 10% degli utenti cambia compagnia è dovuto principalmente a una colossale, onerosa, estenuante e capillare azione supplenza da parte degli agenti. Una ricerca Databank di qualche tempo fa, pubblicata su Il Sole 24 ore, evidenziava che l assicurato ha sostanzialmente più fiducia dell agente (85%) che della compagnia (65%) e che solo il 55% manifestava soddisfazione per il rapporto premi/servizi (delle compagnie). Si può annotare, inoltre, che le assicurazioni telefoniche, pur a basso costo, riscuotono scarso successo e non riescono a fare quadrare i conti. Anche questo è segno che quando non c è la presenza vigile e competente dell agente ci si sviluppa poco, e il rapporto premi/sinistri è disastroso poiché non si fa selezione. In conclusione, è evidente che l agente è una figura strategica, il vero fattore di successo delle compagnie. Non ha caso l Ania ha ammesso che la professionalità deldi Giovanni Cozzarizza* Cresce l importanza degli agenti ma cala la redditività Per la raccolta premi le Compagnie puntano sulla rete agenziale, ma tagliano le provvigioni La qualità complessiva del servizio reso agli utenti delle compagnie assicurative non è aumentata in questi anni. Anzi, la chiusura degli uffici sinistri presso le agenzie e la creazione (pochi) centri di liquidazione ha portato a un peggioramento. A questi ultimi, ormai presenti in numero esiguo, è difficile accedervi, spesso causa della posizione periferica o per gli orari limitati. Ciò va ad aggiungersi al fatto che questi uffici sono talvolta irraggiungibili persino al telefono, per le solite penose trafile dei call center. Nemmeno i prodotti sono migliorati. Sul fronte della trasparenza delle clausole, poi, non sono certo stati fatti grandi passi avanti e nemmeno le tariffe sembrano condizionate dalla concorrenza. Non è bastata la liberalizzazione dei premi RC per creare una vera concorrenza e la sottostante cultura competitiva. Ciò a causa, probabilmente, di un mercato già concentrato che, dopo il 1994, si è ulteriormente Concentrato per fusioni e incorporazioni: pochi gruppi controllano cata dall esclusiva. È proprio questo, forse, il vero cartello attuato dalle compagnie. Prima hanno ingessato gli agenti, poi le polizze e conseguentemente l intero sistema. Nonostante ciò, dalle statistiche risulta che quasi il 90% degli italiani resta fedele alla propria assicurazione (o meglio dire fedele al gran parte del mercato. A proposito di concorrenza, però, fa ben sperare la notizia che un centinaio di compagnie straniere hanno chiesto di operare in Italia e attendono le autorizzazioni. Tuttavia, appena otterranno le licenze avranno enormi difficoltà a trovare gli agenti, categoria bloc- 12

15 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato l agente e la sua capacità di offrire un servizio d alto livello costituiscono una delle leve competitive fondamentali per lo sviluppo del mercato assicurativo. A questo punto è singolare che siano state tagliate le provvigioni alle agenzie, le galline dalle uova d oro delle compagnie. Tali riduzioni stanno minando il futuro degli agenti e sono state adottate in modo generalizzato. A questo proposito, il nostro presidente Tristano Ghironi ha fatto presente alle compagnie che la decisione di ridurre la remunerazione assume il significato politico di una specie di intesa, giacchè si è mostrato come una azione tra loro concertata data l univocità delle loro posizioni a riguardo. Si tratta quindi di un azione discutibile e permeata da connotati d illegittimità. Per di più è una condotta che produce un effetto boomerang, perché in questo modo le compagnie deprimono la capacità penetrativa del loro braccio operativo più fedele e importante. Ora giunto il momento di porre come prioritario il problema di recupero della redditività, perché il sistema è al collasso. Peraltro, a suo tempo, i tagli delle provvigioni erano stati motivati dalle compagnie dal fatto che si stavano attraversando periodi di vacche magre e che gli agenti dovevano in qualche modo condividere tale fase. Guardando i bilanci di questi anni, non è immaginabile che le compagnie pensino di poter chiedere agli agenti di condividere solo la miseria e che la ricchezza debba restare sempre ed unicamente a loro esclusivo appannaggio. * Del comitato di redazione e segretario sezione SNA di Pordenone 13

16 Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta di Geri Villaroel* Dio creò l uomo a sua immagine e somiglianza! Non a caso, il sostantivo immagine occupa spazi di ogni tipo, adusato nelle circostanze più disparate, cioè in senso concreto, fisico, reale, virtuale Quale sinonimo di figura è stato adottato dal Sindacato Agenti, che ha istituito una Commissione, per la tutela dell immagine del singolo iscritto e dell intera Categoria. Un adeguata cura, però, richiede un farmaco adatto, per individuare l origine del male, altrimenti, come in medicina, l organismo continuerà a debilitarsi. Nel caso specifico, più che alla configurazione e all esaltazione del termine, bisogna badare al discredito e alle concause che lo scatenano. Non avrebbe ragione, altrimenti, la necessità dell attenzione, l eventuale bisogno di correre ai ripari. La Commissione in altri termini più che tutelare, prevaricando le opportune sedi giudiziarie, deve prevenire. In sostanza bisogna raccogliere una serie di dati concernenti stati di disagio, che intanto fanno scricchiolare l immagine, anche per situazioni di vecchia memoria e incancrenite dall abitudine d approfittarne. Esplorare, per esempio, i casi in cui il prodotto imposto dall Impresa rechi grave nocumento al venditore, che perfino ad utile zero deve prendersi i pesci in faccia dai consumatori. La Rca è un serio motivo di crisi con la clientela. Non giova a nulla il braccio di ferro con la Mandante, che decide aumenti anche sul rinnovo di polizze non sinistrate. Assumere in permanenza posizione di difesa non serve, comporta l indebolimento dell immagine. Bisogna tracciare determinati limiti oltre i quali non c è trattativa, ma rivolta. Essere concilianti è inutile, anzi crea asservimenti a discapito della dignità professionale! Sono troppe le insidie che prevaricano il rapporto, su cui aleggia Immagine l anatema della revoca. Il ruolo dell Agente è sconvolto in continuazione da provvedimenti iniqui, sempre più pressanti ed avvilenti. Gli adempimenti sono come il gioco dell oca, pieni d insidie e intoppi. La produzione scarseggia? Perché la colpa è sempre imputabile alla rete esterna e mai a polizze fuori mercato e di qualità inadeguata al prezzo? Anche le zone più povere, per i soloni della materia, sono piene di risorse. Alla faccia dell esclusiva (unilaterale) si saturano di punti vendita con assoluta mancanza d assistenza tecnica in loco. Ispettori ingessati sono utilizzati soltanto per la riconsegna dell Agenzia. Va di moda anche costituire Agenzie a più Mandati, cos cresce il panico dei disperati, che nella speranza di attenzione, passano da rassegnati a stati di supina obbedienza! L andamento del (2) rapporto sinistri/premi, che s aggiunge ai capi d accusa a carico, è un altra spada di Damocle. L evento dannoso non si capisce perché dovrebbe pesare sulla gestione agenziale! Arroganza? Monito? O più semplicemente un motivo in più per rescindere il rapporto, tenendo il soggetto in perenne scacco matto? Nel contesto in esame come si fa a salvaguardare l immagine? Forse il plurimandato potrebbe ristabilire un certo equilibrio, ridare speranza di par condicio, fugare l incombente mobbing!! Alle Imprese, però, quest argomento non conviene, forse perché ancora una volta e in tutti i sensi vogliono decidere sulle sorti dell Agente! Un tempo era il cambio generazionale a rinnovare il presente, ma nella fattispecie, dopo la luna di miele iniziale, si torna peggio di prima. Si registrano addirittura casi, che sembrano usciti dal capolavoro del Manzoni, dove novelli don Rodrigo si lasciano prendere da puerili passioni! In barba al mondo degli affari, si permettono il lusso di soffrire di simpatia e antipatia, sfasciano Agenzie consolidate, per crearne a loro piacimento di nuove, scorporano portafogli, agevolano i loro protetti e trattano i disobbedienti come fossero pupi! La tutela dell immagine indurrà a denunciare, senza indugio, simili casi limite, che nel 2006 non possono avere cittadinanza. Sarà necessario chiamare in causa l Ania, che troppo ha lasciato fare alle sue consociate con conseguente approdo agli scandali in atto. Un risveglio dovrà essere suonato alle Associazioni dei consumatori, ai sindacati dei dipendenti e soprattutto ai politici, che tra un elezione e l altra, querelle su chi è più bravo, dovrebbero dedicare maggiore cura ad un settore cos vitale per l economia. La Categoria deve conoscere quale sarà il destino che l attende, tra canali alternativi e stravolgimenti della professione. Il mestiere dell Assicuratore si vorrebbe sempre più bancario. I ricavi dovrebbero essere tratti da volumi d affari vertiginosi anche in zone povere, però superaffollate da punti vendita! C è da dire, che i Gruppi Agenti dovrebbero intervenire energicamente su programmi e progetti, dettati dall umore di manager costosi e cervellotici. In alcuni casi, per l immagine del settore, bisognerebbe arrivare prima della magistratura! La Nazione ha necessità di rigenerare l economia. Bisognerebbe far capire ai responsabili di banche e assicurazioni, che sarebbe l ora di smetterla di giocare a chi conta di più e che l Europa non è condensata nella loro stanza dei bottoni! * Ex segretario Nazionale Sna 14

17 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato di Luigi Pacella* La rappresentanza commerciale Gli agenti non sono una rete proprietaria delle imprese di assicurazione Le compagnie straniere e l impresa agenzia L articolo di Roberto Bianchi pubblicato nel numero di giovedì 13 aprile di Italia Oggi, può riavviare il confronto su un argomento che sente il peso di una proposizione ormai decennale e che rischia di essere trascurato nel momento in cui l evoluzione del mercato e l affermarsi di logiche comunitarie dovrebbero renderlo più possibile. Ci muoviamo infatti, oggi, in uno scenario decisamente stravolto rispetto a quel lontano 1996 in cui fu celebrato il Convegno da cui prese avvio il disegno di legge sul plurimandato. La minaccia, allora vista come dirompente delle compagnie telefoniche, è da considerarsi ormai una bazzecola, una pinzillacchera come direbbe Totò, a confronto con i canali distributivi oggi utilizzati dalle compagnie di assicurazione in alternativa alla rete agenziale. Oggi, complice anche il nuovo Codice delle Assicurazioni Private, hanno avuto legittimazione, quali reti distributive, le banche e le poste, con i loro innumerevoli punti vendita e addetti. Analogamente, in futuro sarà per supermercati e grande distribuzione. Tutti questi soggetti, all apparenza cos eterogenei, hanno però qualcosa in comune. Un elemento decisivo: la rete di distribuzione è proprietaria. La stessa definizione che viene usata dalle compagnie per definire anche la rete agenziale. C è quindi da chiedersi, seguendo il ragionamento di Bianchi, a chi si rivolgerebbero eventuali imprese giapponesi o americane per trattare le prestazioni di una rete per la distribuzione dei propri prodotti? Ai vertici delle poste, a quelli di una banca, alla proprietà di una catena di supermercati? Tutti soggetti, questi, in grado di garantire il numero di sportelli reclamati. In tal caso ad essere tagliata fuori sarebbe ancora una volta la rete di distribuzione agenziale in grado, è vero, di garantire professionalità, cultura assicurativa, presenza sul territorio e strutture adeguate, ma rappresentata da chi al tavolo di una ipotetica trattativa? Esiste oggi un soggetto economico che possa avere tale prerogativa? Possono considerarsi tali gli attuali gruppi aziendali agenti e lo stesso sindacato? Evidentemente no, almeno non con le attuali strutture, statuti e finalità. È dunque forse il momento di affrontare questa tematica, sulla rappresentanza commerciale ed industriale della rete di vendita agenziale, se realmente pensiamo di poter evolvere la nostra attività nel senso di un plurimandato che non sia la somma di tanti vincoli di tante mandanti. Un nostro silenzio rischierebbe di lasciare la rappresentanza della rete agenziale a chi la considera una rete proprietaria. * Coordinatore regionale Sna - Campania 15

18 Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità di Vincenzo Cirasola* Consigli utili al consumatore: guardar bene prima le condizioni In Italia il passaggio alle polizze via web non è ancora avvenuto Il mercato delle assicurazioni on-line nel nostro paese non ha ancora raggiunto dimensioni significative. Le compagnie assicurative italiane hanno, infatti, scoperto il Web con un certo ritardo rispetto ai concorrenti europei ma, una volta uscite dai blocchi di partenza, si sono lanciate nella rincorsa. Nonostante la forte crescita fatta registrare negli ultimi anni l Italia ha comunque ancora molta strada da fare, soprattutto se si guarda alla situazione di Paesi come Gran Bretagna e Germania. Nel 2004 (i dati per il 2005 non sono ancora disponibili) le assicurazioni online in Italia hanno raccolto premi per 706 milioni di euro, pari al 3,9% del mercato assicurativo. Gli agenti di assicurazione invece, continuano a raccogliere circa l 85% del mercato danni ed il 95% delle polizze RCAuto Il motivo per cui il passaggio al Web fino ad oggi non è ancora avvenuto, a mio avviso dipende prevalentemente dal fatto che la qualità del prodotto e sopratutto del servizio post vendita offerta dal sistema assicurativo del nostro Paese, è assai lontana dagli standard dei principali Paesi Europei. L assicurato italiano, in caso di sinistro ha timore a trovarsi solo, ed ha bisogno della consulenza e l assistenza di una persona di fiducia, come può essere appunto il proprio agente, con il quale è possibile instaurare un contatto umano, che certamente non può offrire un operatore del call-center o internet. Non a caso la percentuale del contenzioso legale è molto più elevata per i clienti assicurati con le compagnie online, rispetto agli assicurati presso la rete agenziale tradizionale. Il ritardo italiano rispetto ad altri Paesi europei non è però dettato esclusivamente dai comportamenti delle compagnie ma anche da una questione culturale poiché l italiano medio è cliente a cui piace essere servito e riverito ed è poco predisposto al fai da te. Basta guardare l utilizzo del self-service per l erogazione del carburante, dove siamo indietro rispetto alla Spagna e Grecia, come anche per l organizzazione di un viaggio, dove preferiamo rivolgerci all agenzia di fiducia per avere consigli sui servizi a terra prenotando prevalentemente alberghi da tre stelle in su. In ogni modo, bisogna prendere atto che sono sempre più in Italia gli utenti che scelgono di stipulare online l assicurazione per il proprio veicolo. Di fronte ad offerte così variegate, il problema principale per l utenza resta quello di trovare la tariffa RCA più adatta e conveniente alle proprie necessità personali. Il dubbio di aver compiuto la scelta giusta può restare anche dopo aver stipulato il contratto assicurativo. In un mercato di potenziali utenti che si trova a dover operare delle scelte, non sempre consapevoli, in un settore dove regna sovrana occorrerà ammetterlo - una notevole confusione, riteniamo assai rischioso che la scelta ricada unicamente sulla polizza che costa meno, senza essere consapevoli delle limitazioni di rischio. Alcune responsabilità riteniamo vadano attribuite anche ad alcune Associazioni dei Consumatori, le quali hanno concentrato la loro valutazione e comparazione dell offerta prevalentemente sulla differenza di prezzo. Mi sembra che su questo punto, almeno, alcune di esse abbiano potuto rimeditare, ammettendo 16

19 Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità che stipulare una polizza RCA online, non si tratta di un semplice scelta al ribasso, bens dell acquisizione di un prodotto diverso da quello distribuito generalmente dal canale tradizionale. Il costante invito che rivolgiamo ai consumatori è quello a guardar bene le condizioni, prima di sottoscrivere una polizza online. Ed è bene che tali valutazioni vengano oculatamente fatte, visto che la cosiddetta personalizzazione della polizza è uno strumento largamente adottato dalle polizze telefoniche e presenta, insieme con i vantaggi dell applicata riduzione del premio, anche i pericoli tutt altro che eventuali che le numerose dichiarazioni raccolte in sede di stipulazione e in qualche modo incidenti sulla determinazione del premio, siano poi utilizzate ai fini delle eccezioni di cui agli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile. Una spada di Damocle che sarà sempre incombente e che costringerà ad un riesame costante ed attento della situazione originariamente dichiarata. Eguali considerazioni potrebbero essere fatte di fronte alla previsione delle franchigie o degli scoperti che in caso di sinistro rimangono a carico dell assicurato. Insomma, tutto ciò mi ricorda la storia del lenzuolo corto che lascia fuori i piedi e che purtuttavia ognuno è padronissimo di scegliere. Basta saperlo. Stesso discorso vale anche per l offerta online delle assicurazioni danni retail, prevalentemente polizze infortuni e globale abitazione che è possibile stipularle direttamente dal proprio computer, senza l apporto della consulenza professionale dell intermediario tradizionale. Questa nuova tendenza, fu intrapresa qualche anno fa, prima da alcune Banche e in seguito anche dalle Poste Italiane, le quali, persuase dal successo ottenuto nel ramo vita, decisero di lanciarsi nel business multirischi abitazioni. L amministratore delegato delle Poste nel 2003 dichiarò di coprire in 2 o 3 anni il 5% del comparto che attualmente vale 2 miliardi di euro. Lo SNA, a firma del sottoscritto, proprio su queste pagine, criticò quelle affermazioni ed espresse forte scetticismo sul successo di tale operazione. Oggi, possiamo affermare che avevamo ragione, infatti, dopo 3 anni i risultati conseguiti da Poste Assicura sono assai lontani da quelli auspicati. Questo per il semplice motivo che la gestione del ramo danni è assai diversa da quella relativa al ramo vita. Oggi, pur considerando che nel mercato multirischio abitazioni c è molto spazio, infatti, solo il 30% delle case è coperto da questo tipo di polizze, sono propenso di ritenere che anche per le compagnie via web, come già avvenuto per le Banche e le Poste, i risultati saranno assai deludenti e pertanto mi auspico che i top manager delle blasonate compagnie che controllano quelle telefoniche, prelevano le risorse finanziarie destinate alle polizze via web per destinarle ad investimenti a favore della propria rete agenziale, semmai usando il sito web come vetrina dei prodotti, invitando però il consumatore a rivolgersi all agenzia più vicina per una consulenza personalizzata. Noi, infatti, non abbiamo mai pensato che assicurare la casa, vale a dire il bene più importante di ogni famiglia, sia una cosa semplice. Tanto da limitarci a chiedere al cliente solo pochi dati e un programma di software provvede a calcolare la polizza. Noi assicuratori tradizionali siamo sempre stati convinti che assicurare non vuol dire vendere un prodotto, bens vendere un servizio che si svolge in tre fasi: il prima, il durante e il dopo. Di conseguenza, ai manager di Genertel (gruppo Generali), di Genialloyd (gruppo RasAllianz), di Linear (gruppo Unipol), di DirectLine (della britannica Royal Bank of Scotland) ci corre l obbligo di chiedere: chi supporterà il cliente nella determinazione dei giusti valori da assicurare per il fabbricato e il suo contenuto? Chi illustrerà al cliente la portata reale del rischio assicurato al fine di evitare aspettative che vadano oltre la copertura stessa o il non utilizzo di quanto acquistato? Chi supporterà il cliente nella redazione della denuncia in caso di danno? Chi si farà punto d ordine per dirimere eventuali incomprensioni o controversie con periti e liquidatori? Così come altrettanto doveroso riteniamo che il consumatore prima di stipulare una polizza per telefono o via web si faccia dare le risposte a tutte le domande da noi sottoposte al management aziendale. Raccomodando loro di tenere sempre presente il vecchio adagio: a ciascuno il proprio mestiere. Per Noi agenti di assicurazione la sicurezza del cliente è il nostro punto di partenza. Salvaguardare il patrimonio dei consumatori e dare garanzie certe al futuro delle famiglie italiane sono i presupposti indispensabili del nostro mestiere. * Vicepresidente Nazionale SNA -responsabile Area Danni 17

20 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Alcune compagnie interpretano (male) l art. 117 del Codice delle Assicurazioni FAX - E MAIL Milano, 14 marzo 2006 Oggetto: Separazione Patrimoniale ex art. 117 Codice delle Assicurazioni Ai Sigg.: - Presidenti Proviniciali - Coordinatori Regionali - Componenti Comitato GAA - Componenti Consulta GAA e p.c. LORO SEDI - All ANIA - Al Ministero delle Attività Produttive - All ISVAP Facciamo seguito alla precedente Circolare della Federazione del 3 gennaio 2006 (ved. e per comunicare ulteriori e più precise indicazioni in merito agli effetti dell art. 117 del Codice delle Assicurazioni Separazione patrimoniale, entrata in vigore il 1 gennaio Tali indicazioni si rendono oltremodo necessarie a seguito del proliferare di circolari, istruzioni e nuove regole operative inviate agli Agenti da parte delle Imprese. 1) L art. 5 della Direttiva 2002/92, che costituisce il presupposto che legittima l art. 117 del nuovo Codice delle Assicurazioni, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l incapacità dell intermediario assicurativo di trasferire i premi all impresa di assicurazione o di trasferire all assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. In particolare il punto c) di tale norma stabilisce che le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori. 2) L art. 117 del D.Lgs. 209/2005 stabilisce che i risarcimenti dovuti ed i pagamenti effettuati dagli assicurati debbano essere versati dall intermediario su un conto separato di cui può essere titolare l intermediario espressamente in tale qualità; tali somme (premi e risarcimenti e/o altri importi dovuti dalle Compagnie agli assicurati) costituiscono un patrimonio autonomo, separato da quello dell intermediario. Sul conto separato non sono ammesse azioni esecutive che non siano quelle dell assicurato o delle Compagnie per i propri crediti. Sul conto non è ammessa l azione neppure compensativa da parte dell istituto depositario. 3) Alla stregua di tali premesse normative alcune Imprese pretendono di imporre agli Agenti conti bancari con delega operativa alle medesime Compagnie ed altre regole innovative che non possono essere assolutamente condivise ed accettate. Fermo restando quindi il diritto dell impresa di pretendere quanto spettante, riteniamo che ogni informazione inerente il conto, debba avvenire nel rispetto 18

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