INPS Riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni

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1 INPS Riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni L INPS, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, fornisce le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n.148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nel riprodurre in allegato il testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti. DISPOSIZIONI GENERALI (Integrazione salariale ordinaria e straordinaria) Lavoratori beneficiari- requisiti soggettivi. I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi (con le specificità più avanti illustrate) gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, sempre che, alla data di presentazione della domanda di concessione, i lavoratori abbiano un anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l unità produttiva per cui si richiede l intervento. Tale condizione non è necessaria nei casi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (comprese anche le imprese industriali dell edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei). Sono esclusi: o i dirigenti, o i lavoratori a domicilio, o i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, dunque, a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015), rientrano fra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, con le seguenti specificità: o gli apprendisti dipendenti da imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; o gli apprendisti dipendenti da imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari soltanto di tale trattamento, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale; o gli apprendisti dipendenti da imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. In merito al requisito soggettivo della anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, l Istituto ha precisato: o per giornate di effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività, infortuni e per maternità obbligatoria (il requisito vale anche per le integrazioni salariali ordinarie); o nei casi di trasferimento di azienda ai sensi dell art del Codice civile e di successione negli appalti, l anzianità lavorativa di 90 giorni deve essere valutata tenendo conto dei periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese (trasferite o succedutesi). In considerazione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, l art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 148/2015, stabilisce che, alla ripresa dell attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Nei confronti degli apprendisti in discorso, sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi di cui possono beneficiare. Con una circolare esplicativa, l Istituto fornirà le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015 e difinirà gli adeguamenti da apportare alla struttura delle dichiarazioni contributive. MISURA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALE Il Decreto Legislativo n. 148/2015, conferma quanto già previsto dalla precedente normativa: il trattamento di integrazione salariale ammonta all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore ed il limite dell orario contrattuale.

2 L Istituto, dunque, precisa che l orario contrattuale può essere anche superiore a quaranta ore settimanali, fermi restando i relativi limiti di legge. L importo del trattamento: 1. è ridotto dell importo calcolato applicando l aliquota contributiva stabilita per gli apprendisti (5,84%); 2. non può superare, per l anno 2015, gli importi massimi mensili, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e possono essere concessi per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: a) , se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è pari o inferiore a euro ; b) 1.167,91, se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è superiore a euro Con effetto dal 1 gennaio di ciascuno anno, a decorrere dal 2016, gli importi dei massimali mensili, nonché della retribuzione mensile di riferimento, sono aumentati nella misura del 100% dell incremento derivante dalla variazione annuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le per le famiglie degli operai e degli impiegati. In relazione a quanto disposto dall art. 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli importi dei massimali mensili vengono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. L Istituto precisa che per controllare il suddetto limite nell ambito del quinquennio mobile, si procede in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della Cigo. In particolare: - si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile ); - se in tale arco temporale sono state già fruite 104 settimane (pari a ventiquattro mesi) di integrazione salariale, il trattamento richiesto non può essere riconosciuto, salvo quanto previsto Decreto Legislativo n. 148/2015, il quale prevede, all art. 22, che ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile. Oltre questo limite la durata di detti trattamenti viene computata per intero. Il conteggio sopra indicato deve essere nuovamente effettuato per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Ai soli fini della verifica della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prende in considerazione i periodi antecedenti al 24 settembre Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della Cigo e Cigs è stabilita in trenta mesi per ciascuna unità produttiva. NOZIONE DI UNITA PRODUTTIVA Il principio sul limite di durata massima delle funzioni di integrazione salariale, si basa sul concetto di unità produttiva. Tale concetto costituisce, come ribadito dalla circolare in commento, parametro di riferimento per la valutazione dei requisiti: 1. dell anzianità di effettivo lavoro dei soggetti destinatari; 2. del calcolo dei limiti temporali massimi dell utilizzo della Cigo; 3. della determinazione della misura del contributo addizionale in base a tali limiti temporali ; 4. dell individuazione delle Sedi INPS competenti per la trattazione delle domande. L Istituto precisa che, per unità produttiva, si intendono la sede legale, gli stabilimenti, le filiali ed i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. La verifica dell autonomia viene ricondotta ai seguenti indici: attività finalizzata a realizzare l intero ciclo produttivo o una fase completa del ciclo stesso, la presenza di lavoratori in forza in via continuativa e l indipendenza tecnica. Non rientrano in questa nozione i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro. Sul piano operativo, l INPS segnala che la comunicazione dei dati identificativi della unità produttiva deve essere effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito accedendo alla funzione Comunicazione unità operativa/accentramento contributivo dei Servizi per aziende e consulenti (sezione Aziende, consulenti e professionisti ). Il numero progressivo della unità produttiva rilasciato dovrà essere obbligatoriamente indicato nell elemento UnitaOperativa della sezione DatiIndividuali del flusso Uniemens. Nell ipotesi in cui vi sia un unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell apposito campo è uguale a 0 (zero).

3 Di conseguenza, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento, 2 dicembre 2015, l apertura di unità produttiva dovrà essere valorizzata nell elemento UnitaOperativa sulla base delle indicazioni contenute nella circolare stessa e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell allegato tecnico. I datori di lavoro dovranno verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori presso le stesse distribuiti, ai fini della nuova valorizzazione dell elemento UnitaOperativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, nell attesa della completa implementazione delle modifiche di cui sopra, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, vengono considerate unità produttive quelle dichiarate dall azienda nella domanda di concessione della Cassa Integrazione Guadagni. Con successivo messaggio, l Istituto diramerà le istruzioni circa la completa gestione delle unità produttive, dal censimento alla validazione ed alla esposizione nelle domande di concessione della Cassa Integrazione Guadagni e dei flussi Uniemens. CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE Il contributo addizionale dovuto dalle imprese che richiedono l intervento della Cassa Integrazione Guadagni non è più commisurato all organico dell impresa ma è connesso all effettivo utilizzo dell ammortizzatore sociale. La misura del contributo, quindi, aumenta in relazione al crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, il contributo addizionale è pari al: o 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all interno di uno o più interventi concessi sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; o 12% oltre il suddetto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; o 15% oltre 104 settimane in un quinquennio mobile. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Non è altresì dovuto dalle imprese: 1. sottoposte a procedura concorsuale (come già previsto dall art. 8, comma 8-bis, della Legge 20 maggio 1988, n. 160); 2. commissariate in base alla Legge 3 aprile 1979, n. 95, che ricorrono ai trattamenti di cui all art. 7, comma 10-ter, della Legge 19 luglio 1993, n. 236; 3. sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell esercizio di impresa che, sussistendone i presupposti, potranno accedere, a decorrere dal 1 gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le causali indicate dal Decreto Legislativo n. 148/2015. Con separata circolare, l INPS comunicherà le modalità applicative ed il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche per quanto concerne la sua decorrenza. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA La nuova disciplina conferma che i periodi di sospensione o riduzione dell orario di lavoro per i quali è autorizzata l integrazione salariale danno diritto all accredito della contribuzione figurativa e sono utili ai fini sia del diritto che della misura della pensione di vecchiaia o anticipata. Per questi periodi i contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l integrazione salariale. MODALITA DI EROGAZIONE E TERMINE PER I CONGUAGLI ED IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dalla impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L importo anticipato viene posto poi a conguaglio dall impresa nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività, l azienda può richiedere il rimborso mediante l invio di un flusso Uniemens regolarizzatore, riferito all ultimo mese di attività. Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti prima, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio (data di presentazione del flusso Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima del 24 settembre 2015 il termine dei sei mesi decorre da tale data. Per provvedimento di concessione si intende la delibera della Sede INPS territorialmente competente per quanto concerne le integrazioni salariali ordinarie ed il decreto del Ministero del Lavoro per le integrazioni salariali straordinarie. Ad ogni istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o ad ogni decreto ministeriale di concessione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria deve corrispondere, da parte della Sede INPS, un unica autorizzazione relativa all intero periodo per ogni unità produttiva interessata.

4 E confermata la possibilità di richiedere alla Sede INPS territorialmente competente, in caso di Cigo, o al Ministero del Lavoro, in caso di Cigs, l autorizzazione al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale al lavoratore da parte dell Istituto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell impresa, fatta salva la successiva revoca laddove venga accertata l assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie: 1. può essere concesso soltanto quando vengono comprovate le difficoltà finanziarie dell impresa mediante la presentazione, alla competente Sede INPS, della documentazione riportata nell Allegato 2 alla circolare in commento; 2. può essere richiesto dalla azienda anche al momento della presentazione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni e autorizzato nello stesso provvedimento di concessione, salvo il successivo invio della relativa modulistica (Mod. SR41). I modelli SR41 devono essere trasmessi per via telematica all Istituto. Tali modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni (in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati) e conservati agli atti dall azienda medesima. A partire dal 2 dicembre 2015 (data di pubblicazione della circolare in discorso), nel campo data di assunzione del quadro B del suddetto Modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nella unità produttiva ai fini della verifica del requisito dell anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni. INDENNITA DI MALATTIA DURANTE I PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI L Istituto conferma i chiarimenti già forniti in passato: 1. se lo stato di malattia insorge durante la sospensione dal lavoro (Cassa Integrazione Guadagni a zero ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. L attività lavorativa è, infatti, totalmente sospesa e non sussiste l obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali; 2. se l insorgenza dello stato di malattia precede l inizio della sospensione dell attività lavorativa: - nei casi in cui sia sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili, ai quali il lavoratore appartiene, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cassa Integrazione Guadagni dalla data di inizio della medesima; - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili, cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Laddove l intervento di Cassa Integrazione Guadagni sia invece relativo ad una contrazione dell attività lavorativa, e quindi coinvolga dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l indennità economica di malattia. CONDIZIONALITA E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all art. 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n L Istituto, a tal proposito, comunica che verrà creata una apposita sezione nella Banca dati percettori (BDP) per la condivisione dei dati con le altre amministrazioni interessate. Infatti, i predetti lavoratori dovranno essere convocati dal Centro per l impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. il lavoratore il quale svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo, esplicantesi secondo le varie forme della incumulabilità parziale o assoluta si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in Cassa Integrazione. Nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva notizia alla Sede territoriale dell INPS sullo svolgimento delle anzidette attività, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale. In riferimento a tale norma, Le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro e quelle a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM) sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti a far data dal 24 settembre In particolare, la nuova disciplina si applica a tutte le domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. In queste ipotesi, tuttavia, non è richiesto il requisito della anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate dalla precedente disciplina.

5 Le disposizioni della previgente normativa continuano a trovare applicazione relativamente ai trattamenti già richiesti prima del 24 settembre 2015, anche con riferimento ai periodi di integrazione salariale ordinaria successivi a tale data. AZIENDE DESTINATARIE La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi continuano a trovare applicazione nei confronti delle: 1. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell energia, acqua e gas; 2. cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602; 3. imprese dell industria boschiva, forestale e del tabacco; 4. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 9. imprese addette all armamento ferroviario; 10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 11. imprese industriali e artigiane dell edilizia ed affini; 12. imprese industriali esercenti l attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. CAUSALI DI INTERVENTO L integrazione salariale ordinaria viene corrisposta ai dipendenti delle imprese sopra individuate qualora siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, in presenza di: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili alla impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b. situazioni temporanee di mercato. La circolare in esame sottolinea che la Cigo è un ammortizzatore riferibile soltanto a crisi di breve durata e di natura transitoria, in vista della ripresa della normale attività lavorativa. Un maggiore approfondimento sulle causali ed i relativi indici di valutazione sarà contenuto nel decreto del Ministero del Lavoro che, ai sensi dell art. 16, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, guiderà le Sedi dell Istituto nell azione concessiva della Cigo, a seguito dell abolizione delle Commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio Nelle more della emanazione di tale decreto ministeriale, le predette Commissioni continueranno a decidere le istanze di integrazione salariale ordinaria secondo i principi e le casistiche previste dalla precedente disciplina. LIMITI DI DURATA DEL TRATTAMENTO La durata massima della Cigo è soggetta a tre limiti temporali: Come già previsto dalla precedente disciplina, le integrazioni salariali ordinarie possono essere corrisposte per un periodo massimo di 52 settimane in un biennio mobile. In particolare, l Istituto precisa che per il computo del limite temporale in discorso (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina relativa al biennio mobile. Ai suddetti fini continua a trovare applicazione la circolare n. 58 del 28 aprile 2009, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni I periodi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili (cioè determinati da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore) non sono considerati nel computo delle 52 settimane del biennio (ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese appartenenti ai settori edilizio e lapideo). Tali periodi, invece, secondo la nuova normativa, rilevano ai fini della valutazione del limite complessivo dei ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, in quanto la regola di computo sopra richiamata è contenuta in una disposizione derogatoria relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della Cigo. Entro i limiti massimi di durata della Cigo, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori della unità produttiva mediamente occupati nell unità produttiva nel semestre precedente la domanda di concessione della integrazione salariale. A questo fine, con riferimento alla unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell orario di lavoro, nella domanda di concessione della integrazione salariale l impresa deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

6 Per quanto riguarda il limite di cui trattasi, si computano esclusivamente le ore autorizzate relative al periodo di sospensione decorrente dal 24 settembre Per ciascuna unità produttiva non possono essere superati i ventiquattro (o trenta per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile, considerati anche eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria. Come accennato, i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. CONTRIBUZIONE ORDINARIA A CARICO DELLA IMPRESA Per la contribuzione ordinaria, il Decreto prevede una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi, nonché una definizione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell effettivo utilizzo. Aliquote contribuzione ordinaria CIGO: o 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; o 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; o 4,70% per gli operai delle imprese dell industria ed artigianato edile; o 3,30% per gli operai delle imprese dell industria ed artigianato lapidei; o 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria ed artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; o 2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria ed artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, operano le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall articolo 13 del predetto decreto. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE L art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015, non prevede esplicitamente la possibilità, per l azienda, di effettuare la comunicazione di avvio della procedura di consultazione sindacale anche per il tramite dell associazione territoriale cui aderisca o conferisca mandato. La normanno preclude all impresa la possibilità di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE La domanda di integrazione salariale ordinaria deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. I limiti interni fissati nell ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l autorizzazione, 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile ed il controllo sulla anzianità lavorativa, richiedono informazioni dettagliate sui lavoratori della unità produttiva interessata dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. Pertanto, in considerazione della immediata entrata in vigore della nuova disciplina, l INPS consente l invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV, contenente le informazioni relative ai lavoratori. Tale allegato, in via transitoria, può essere trasmesso anche dopo l invio della domanda e deve essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito Peraltro, l istruttoria dell istanza da parte dell Istituto potrà avere inizio solamente dopo la ricezione del suddetto allegato. Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015, per eventi successivi a tale data, dell elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma. In particolare, nelle more dell implementazione dei controlli automatizzati, la Sede INPS competente all istruttoria dovrà verificare il requisito della anzianità di effettivo lavoro secondo i criteri descritti nella circolare in commento, per quei lavoratori che, in base ai dati forniti con il predetto tracciato, risultino avere un anzianità nella unità produttiva inferiore al semestre. MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata in via esclusivamente telematica all INPS, entro il termine di quindici giorni dall inizio della sospensione o riduzione della attività lavorativa. Nel computo del predetto termine si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

7 In attesa della implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento è considerato il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l azienda, ai fini dell osservanza dei termini perentori di presentazione della istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione. L Istituto rende altresì noto che, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 24 settembre 2015 e la data di pubblicazione della circolare in commento (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Pertanto, per gli eventi intervenuti nel suddetto periodo neutralizzato, i quindici giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare. Nei casi di tardiva presentazione della domanda, l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodo anteriore di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda deriva, a danno dei lavoratori, la perdita totale o parziale del diritto all integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente alla integrazione salariale non percepita. COMPETENZA A DECIDERE CIRCA LA CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE A decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla Sede INPS territorialmente competente. Di conseguenza, a partire dalla suddetta data, i Direttori di Sede (o dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti. RICORSI L art. 17 del Decreto Legislativo n. 148/2015 conferma in capo al Comitato amministratore della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell INPS la competenza per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE L INPS fa rinvio alle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015, per quanto concerne le aziende destinatarie, le causali integrabili, il rimborso del TFR per i periodi di integrazione salariale straordinaria, la durata delle integrazioni, la disciplina della contribuzione, nonché il procedimento di concessione. Sotto l aspetto degli obblighi contributivi, l Istituto pone in rilievo che: 1. l aliquota di contribuzione ordinaria è stata confermata nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie (di cui 0,60% a carico della impresa e 0,30% a carico del lavoratore); 2. a carico delle imprese che richiedono l intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria è inoltre dovuto il contributo addizionale nelle nuove misure percentuali stabilite dall art. 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015. La disciplina attuativa dell estensione dell obbligo contributivo per la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale riferito a tutti i beneficiari verrà definita dall Istituto con apposita circolare. Servizio Previdenziale 15/12/2015

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