NUOVE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Artt. 9-18, 44 D. Lgs , n Mess. Inps , n Circ. Inps , n.

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1 PRASSI INPS SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI INTEGRAZIONI SALARIALI PROCEDIMENTO NUOVE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Artt. 9-18, 44 D. Lgs , n Mess. Inps , n Circ. Inps , n. 197 Il D. Lgs. 148/2015 ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie unificando in un unica disciplina le abrogate disposizioni relative ai settori dell industria e dell edilizia e lapidei, per i quali, comunque, sono mantenute le relative specificità. Viceversa, per il settore agricolo, restano in vigore le disposizioni di cui agli artt. 8 e segg. della L , n. 457, per quanto compatibili con il D. Lgs. 148/2015. La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma ( ). Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con nota , n. 5359, l ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l avvenuta abrogazione dell art. 3 del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato , n. 869, riportante l elencazione delle imprese escluse dall applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato art. 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell art. 3 L. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal D. Lgs. 148/2015. DECORRENZA SCHEMA DI SINTESI La nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal , anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell anzianità di effettivo lavoro e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina. Continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (quindi fino al ), anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data. GESTIONE DI APPARTENENZA I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l Inps (art. 24 L. 88/1989), che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali. La gestione evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale. CAMPO DI APPLICAZIONE a) Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali (ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970); c) imprese dell industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA Soggetti coinvolti Causali (1) Dipendenti delle imprese, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto. Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Situazioni temporanee di mercato. Nota (1) Le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma, che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l attività produttiva, nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all art. 2, c. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato (). Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

2 INPS INTEGRAZIONI SALARIALI DURATA Periodo massimo Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. Conferma della preesistente disciplina normativa. Calcolo Nuova domanda Periodi non consecutivi Eventi oggettivamente non evitabili Limite Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al , non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti fini si applica la circolare Inps , n. 58 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni. Qualora l impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio (esclusi edili e lapidei). Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, l Inps ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. La caratteristica di evento oggettivamente non evitabile è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nei limiti di durata definiti, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell integrazione salariale. Art. 12 D. Lgs. 148/2015 Numero di lavoratori Riepilogo limiti Con riferimento all unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell orario di lavoro, nella domanda di concessione dell integrazione salariale l impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Oltre i suddetti limiti, sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all art. 4 e quindi, riassumendo, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:.. non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile;.. ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda;.. non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. I trattamenti richiesti prima dell entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. ESEMPI DI CALCOLO Esempio n. 1 Domanda CIGO presentata il Periodo autorizzato: / :.. limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l intero periodo rientra nel computo;.. limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal ;.. limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l intero periodo. Esempio n. 2 Domanda CIGO presentata il Periodo autorizzato: / :.. limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l intero periodo rientra nel computo;.. limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal ;.. limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo / RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

3 PRASSI INPS CONTRIBUZIONE Contributo ordinario a carico azienda In materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell effettivo utilizzo. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell industria e artigianato edile. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell industria e artigianato lapidei. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Decorrenza Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le nuove aliquote di contribuzione ordinaria. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la in uso. Apprendisti Limite di dipendenti Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza (settembre 2015). I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare Inps di prossima emanazione. Il limite è determinato, con effetto dal 1.01 di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell anno precedente dichiarato dall impresa. Per le imprese costituite nel corso dell anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del 1 mese di attività. L impresa è tenuta a fornire all Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite. Agli effetti del calcolo sono da comprendersi tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all interno che all esterno dell azienda. Art. 13 D. Lgs. 148/2015 Contributo addizionale per imprese che presentano la domanda a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui alla lett. a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lett. b), in un quinquennio mobile. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

4 INPS INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE Novità Per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali. Tuttavia, l art. 14 c. 1 della riforma non richiama esplicitamente l associazione territoriale cui l impresa aderisce in materia di consultazione aziendale. L Inps ritiene che pur nella nuova formulazione la norma non precluda all impresa di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza. Comunicazione preventiva Nei casi di sospensione o riduzione dell attività produttiva, l impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:.. le cause di sospensione o di riduzione dell orario di lavoro;.. l entità e la durata prevedibile;.. il numero dei lavoratori interessati. Esame della situazione Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell impresa. L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Eventi oggettivamente non evitabili Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell attività produttiva, l impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali:.. la durata prevedibile della sospensione o riduzione;.. il numero dei lavoratori interessati. Sospensione oltre 16 ore settimanali Quando la sospensione o riduzione dell orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta dell impresa o delle rappresentanze sindacali, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. Edilizia Per le imprese dell industria e dell artigianato edile e dell industria e dell artigianato lapidei, le disposizioni si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. Art. 14 D. Lgs. 148/2015 Indicazione dell esecuzione degli adempimenti All atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell esecuzione degli adempimenti richiesti dalla norma. 20 RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

5 PRASSI INPS PROCEDIMENTO DOMANDA Presentazione Il procedimento di presentazione della domanda ha subito importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo. Per l ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, infatti, l impresa deve presentare in via telematica all Inps domanda di concessione nella quale devono essere indicati:.. oltre alla causa della sospensione o riduzione dell orario di lavoro e la presumibile durata;.. anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall Inps alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Termine Regime di decorrenza La domanda deve essere presentata entro il nuovo termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ossia dal lunedì della settimana precedente). Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. 148 ( ) e la data di pubblicazione della circolare Inps 197/2015 ( ) è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare Inps 197/2015 ( ). Esempio:.. data entrata in vigore decreto: ;.. data pubblicazione circolare: ;.. periodo neutralizzato: dal al ;.. sospensione/riduzione: dal al ;.. termine di scadenza per la presentazione dell istanza: Per gli eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa occorrenti dal , sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione la disciplina così come riformata dalla novella legislativa. Quindi i 15 giorni si computano dalla data di inizio dell evento di sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Art. 15 D. Lgs. 148/2015 Omessa o tardiva presentazione Per gli eventi iniziati precedentemente al restano confermate le precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell orario di lavoro). Esempio:.. data entrata in vigore decreto: ;.. data pubblicazione circolare: ;.. periodo neutralizzato: dal al ;.. sospensione/riduzione: dal al ;.. termine di scadenza per la presentazione dell istanza: Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. Peraltro, i limiti interni fissati nell ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull anzianità lavorativa, impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell unità produttiva interessata dalla CIGO. Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

6 INPS DOMANDA (Segue) Art. 15 D. Lgs. 148/2015 Periodo transitorio Decorrenza del trattamento In considerazione dell immediata entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l Inps consente l invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate. Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito Internet L istruttoria dell istanza da parte dell Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato. Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del decreto - per eventi successivi a tale data - dell elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma. In particolare, in attesa dell implementazione dei controlli automatizzati, la sede competente all istruttoria dovrà verificare il requisito dell anzianità di effettivo lavoro, per quei lavoratori che, in base ai dati forniti col predetto tracciato, risultino avere un anzianità nell unità produttiva inferiore al semestre. Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l azienda, ai fini dell osservanza dei termini perentori di presentazione dell istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione. CONCESSIONE Artt. 16 e 17 D. Lgs. 148/2015 Inps Modalità Ricorsi A decorrere dal le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell Inps territorialmente competente. Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti. Con decreto del Ministro del Lavoro saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell Inps, al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 25 L. 88/1989). SETTORE AGRICOLO Art. 18 D. Lgs. 148/2015 Disposizioni applicabili Limite non applicabile Restano in vigore le disposizioni che prevedono l integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e il trattamento speciale ai lavoratori agricoli a tempo determinato di cui agli artt. 8 e seguenti della L , n. 457, per quanto compatibili con la nuova disciplina. Ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo non si applica la disposizione che prevede importi massimi delle prestazioni. ENTRATA IN VIGORE Art. 44, c. 1 D. Lgs. 148/2015 Le disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

7 PRASSI INPS SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: DISPOSIZIONI COMUNI Artt. 1-8 D. Lgs , n C.M. Lavoro , n Circ. Inps , n. 197 Il D. Lgs , n. 148 contiene la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Le disposizioni generali, inserite nel titolo I, capo I, valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti: l estensione della tutela per l apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata, l aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio. La circolare Inps 197/2015 fornisce le prime istruzioni al riguardo. SCHEMA DI SINTESI INTEGRAZIONE SALARIALE Ordinaria. Straordinaria. BENEFICIARI Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. ESCLUSIONI Dirigenti. Lavoratori a domicilio. Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. REQUISITO I lavoratori devono possedere, presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un anzianità di effettivo lavoro (1) di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. L anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa subentrante nell appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. MISURA CALCOLO DELL INTEGRAZIONE DURATA Il trattamento di integrazione salariale ammonta all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l integrazione è dovuta, nei limiti precedenti, sulla base della durata media settimanale dell orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (2). Per le imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti l attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo ovvero per le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. Contributo addizionale A carico dell impresa che presenta domanda di integrazione salariale. CONTRIBUZIONE Contributo figurativo Per i periodi di sospensione o riduzione dell orario di lavoro. Le somme sono versate al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. Note (1) Per giornate di effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale , n. 423, sono computati anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria. (2) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente, ad esclusione delle imprese edili e affini (art. 22 cc. 5 e 6). Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

8 INPS APPROFONDIMENTI LAVORATORI IN APPRENDISTATO Una novità introdotta dalla riforma è l estensione della platea di beneficiari che, dal , ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità. Trattamenti di integrazione applicabili Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Gli apprendisti alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, ma limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. Nei casi in cui l impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. Obblighi contributivi Nei riguardi degli apprendisti sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Alle contribuzioni non si applicano le disposizioni di cui all art. 22, c. 1 della L , n. 183 (sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto e aliquota del 10% per i periodi successivi). Art. 2 D. Lgs. 148/2015 Ripresa dell attività lavorativa Restano fermi gli obblighi di cui all art. 1, c. 773 della L. 296/2006. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, alla ripresa dell attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO Art. 1, c. 2, D. Lgs. 148/2015 Altra importante novità della riforma riguarda il requisito soggettivo dell anzianità di effettivo lavoro, ossia l anzianità di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità, sia il relativo campo di applicazione. L anzianità richiesta, infatti, è di effettivo lavoro : si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In analogia con quanto disposto dall art. 16, c. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione: pronunce n /2002 e n. 453/2003), anche i periodi di maternità obbligatoria. Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie. Trasferimento d azienda Appalto Eccezione In caso di trasferimento d azienda ai sensi dell art C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l imprenditore alienante. Nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un attività appaltata e nel corso dell appalto passi alle dipendenze di un altra impresa (subentrante nell appalto), l anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro. Per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità. 10 RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

9 PRASSI INPS TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE Misura Il trattamento di integrazione salariale ammonta all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. L orario contrattuale può dunque essere anche superiore a 40 ore settimanali, fermi restando i relativi limiti di legge. Circ. Inps 197/2015 Calcolo del trattamento Il trattamento si calcola tenendo conto dell orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l integrazione è dovuta, nei limiti previsti, sulla base della durata media settimanale dell orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l integrazione è dovuta entro i limiti dell 80%, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all orario normalmente praticato. L importo del trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all art. 26 della L. 41/1986. Riduzione delle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale in misura pari all importo derivante dall applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti. Indennità accessorie Lavoratori a cottimo Agli effetti dell integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l integrazione è dovuta. Ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) si applica la circolare Inps , n. 58 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni. Circ. Min. Lav. 24/2015 Art. 3 D. Lgs. 148/2015 Importi massimi mensili L importo del trattamento non può superare per l anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:.. 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a 2.102,24; ,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24. Con effetto dal 1.01 di ciascun anno, a decorrere dall anno 2016, i predetti importi del trattamento, nonché la retribuzione mensile di riferimento, sono aumentati nella misura del 100% dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice Istat. Imprese edili e lapidei Gli importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

10 INPS TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE (Segue) Art. 3 D. Lgs. 148/2015 Tavola riepilogativa 2015 Malattia Festività e assenze Assegno nucleo familiare Retribuzione ( ) Tetto Importo lordo ( ) Importo netto ( ) Trattamenti di integrazione salariale Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167, ,70 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166, ,95 Superiore a 2.102,24 Alto 1.401, ,64 Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l indennità giornaliera di malattia, nonché l eventuale integrazione contrattualmente prevista. Prevalenza della Cig sulla malattia Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l inizio della sospensione dell attività lavorativa si avranno due casi:.. se la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;.. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l indennità economica di malattia. L integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l assegno per il nucleo familiare. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. Rilevante novità è la previsione di un limite massimo complessivo:.. per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (fino al ) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data (art. 44, c. 2). Per controllare il limite anzidetto nell ambito del quinquennio mobile si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO:.. si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall art. 22, c. 5. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al Esempi:.. 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi mesi di CIGO + 24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi mesi di CIGS (es. crisi) + 24 mesi di CDS: ok 36 mesi mesi di CDS: ok... 6 mesi di CIGO + 12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS. Art. 4 D. Lgs. 148/2015 Edilizia e lapidei Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva. 12 RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

11 PRASSI INPS NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA Parametro Caratteri Esclusioni Aspetti operativi Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva. Questo concetto organizzativo è adottato come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti:.. per definire il requisito soggettivo dell anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni;.. per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);.. per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l incremento del contributo addizionale;.. per radicare la competenza delle sedi Inps per la trattazione delle istanze. L unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un attività idonea a realizzare l intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell attività produttiva aziendale. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l installazione di impianti. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell Inps, accedendo alla funzione Comunicazione unità operativa/accentramento contributivo dei Servizi per aziende e consulenti (sezione Aziende, consulenti e professionisti ). Il numero progressivo dell unità produttiva rilasciato dall Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Nell ipotesi in cui vi sia un unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell apposito campo sarà uguale a 0 (zero). A partire dalla data di emanazione della circolare 197/2015 ( ), pertanto, l apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell elemento <UnitaOperativa>. Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell elemento <UnitaOperativa>. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori dell Inps. In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche apportate, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall azienda nella domanda di concessione della CIG. Con successivo messaggio l Inps fornirà le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento alla validazione e all esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS. Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

12 INPS CONTRIBUZIONI Contribuzione addizionale A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, non più commisurato all organico dell impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. La misura del contributo è pari a:.. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;.. 12% oltre il limite di cui al punto precedente e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;.. 15% oltre il limite di cui al punto precedente, in un quinquennio mobile. La rimodulazione del contributo addizionale va posta in collegamento con quanto è previsto in merito alla riduzione della contribuzione ordinaria. Esclusioni Tale contributo non è dovuto:.. per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili;.. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale (come già previsto dall art. 8, c. 8-bis, L , n. 160);.. dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all art. 7, c. 10-ter del D.L , n. 148;.. dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal , al trattamento di CIGS. Infatti, l art. 8, c. 8-bis, L. 160/88 nell individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a procedura concorsuale. Con separata circolare dell Inps saranno disciplinate le modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riguardo alla sua decorrenza. Artt. 5, 6 D. Lgs. 148/2015 Contribuzione figurativa I periodi di sospensione o riduzione dell orario di lavoro per i quali è ammessa l integrazione salariale danno diritto all accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. 14 RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

13 PRASSI INPS EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Pagamento diretto Come già in passato, di regola, si prevede che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L impresa provvederà a porre a conguaglio l importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l azienda potrà richiedere il rimborso mediante l invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all ultimo mese di attività. Termine di richiesta C.M. Lavoro 24/2015 Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 148 ( ) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi a tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o della data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima del , i 6 mesi decorrono da tale data. Tale nuova previsione di decadenza rende non più attuali i chiarimenti diramati dall Inps con circ. n. 155/2002, punto 1, e mess. n. 49 del Provvedimento di concessione Per provvedimento di concessione si intende la delibera dell Inps territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte della sede INPS, un unica autorizzazione relativa all intero periodo per ogni unità produttiva interessata. Art. 7 D. Lgs. 148/2015 Esemplificazioni Entrata in vigore del decreto: Esempio n. 1 Esempio n. 2 Esempio n. 3 Periodo autorizzazione CIGO: dal al Data delibera Inps: Termine di decadenza: Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre Data decorrenza 6 mesi: (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione). Periodo autorizzazione CIGO: dal al Data delibera Inps: Termine di decadenza: Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre Data decorrenza 6 mesi: (data del provvedimento di concessione). Periodo autorizzazione CIGO: dal al Data delibera Inps: Termine di decadenza Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo Data decorrenza 6 mesi: (data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015). In sintesi, i 6 mesi decorrono dalla data posteriore tra:.. data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 ( );.. data del provvedimento di concessione (delibera Inps o decreto CIGS);.. fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione. Aggiornato al RATIOLavoro N. 1 /

14 INPS EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (Segue) Art. 7 D. Lgs. 148/2015 Integrazioni salariali ordinarie Integrazioni salariali straordinarie Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell impresa, su espressa richiesta di questa. Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell impresa tramite la presentazione, alla competente sede Inps, di apposita documentazione [allegato 2 della circ. Inps 197/2015 ( )]. Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41). Modello SR41 I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all Inps; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall azienda. Nel campo data di assunzione del quadro B del suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell unità produttiva ai fini della verifica del requisito dell anzianità di effettivo lavoro (art. 1, c. 2 D. Lgs. 148/2015). Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del Lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell Inps, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. CONDIZIONALITÀ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Sospensione o riduzione superiore al 50% dell orario di lavoro I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali sia programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all art. 22 D. Lgs , n I lavoratori devono essere convocati dal Centro per l Impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato. Art. 8 D. Lgs. 148/2015 Svolgimento di attività lavorativa Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di cumulo (esplicantesi secondo le varie forme dell incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell Inps dello svolgimento dell attività lavorativa. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro, comprese le comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), valide quindi anch esse ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali. ABROGAZIONI Con il D. Lgs. 148/2015 sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui:.. L , n. 164 ( Provvedimenti per la garanzia del salario );.. L , n. 427 ( Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell edilizia e affini );.. L , n. 223 ( Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro );.. L , n. 92 ( Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ). 16 RATIOLavoro N. 1 / Aggiornato al

15 PRASSI INPS SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DISCIPLINA DEI FONDI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Circ. Inps , n L , n D. Lgs , n L , n. 92 Decreto Interministeriale , n Circ. Inps , n Circ. Inps , n. 203 Circ. Inps , n Circ. Inps , n Mess. Inps , n Mess. Inps , n Nota M. Lavoro , n Nota M. Lavoro , n Nota M. Lavoro , n Mess. Inps , n Mess. Inps , n Mess. Inps , n. 981 Ai fini della razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale, il legislatore ha previsto una revisione dell ambito di applicazione, tra l altro, dei Fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dalla legge Fornero. In attuazione della legge delega è stato emanato il D. Lgs. 148/2015, entrato in vigore il , che ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, abrogando contestualmente ogni disposizione contraria o incompatibile, e ha dedicato il titolo II (artt. da 26 a 40) alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali. L Inps, con la circolare 201/2015, ha illustrato le novità e le conseguenti istruzioni operative relative all assegno ordinario, con la circolare 203/2015 ha illustrato le modalità per la presentazione on-line delle domande di accesso all assegno emergenziale e, con la circolare 22/2016, ha fornito le prime istruzioni sull operatività del Fondo di integrazione salariale; ora, con la circolare 30/2016, l Istituto illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali. SCHEMA DI SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ DEL D. LGS. 148/2015 Ampliamento del campo di applicazione dei fondi, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) che ha la stessa funzione del precedente Fondo residuale e del quale prosegue la gestione, nel quale confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori senza accordi per l attivazione di un Fondo di solidarietà specifico, o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo e che non rientrano nell ambito di applicazione della Cigo e della Cigs. Obbligo, per i fondi costituiti ai sensi dell art 3, c. 4, L. 92/2012 e per i fondi adeguati a norma dell art. 3, cc. 42 e 45, L. 92/2012, di adeguarsi entro il alle disposizioni del D. Lgs. 148/2015: in mancanza i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo FIS. Istituzione di una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita a decorrere dal dal FIS, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. Obbligo per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di fornire alternativamente una tra le seguenti prestazioni: assegno ordinario e assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata. Durata massima dell assegno ordinario stabilita dai fondi di solidarietà bilaterali in misura non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste in materia di Cigo e Cigs e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile. Istituzione di fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per i soli settori dell artigianato e della somministrazione di lavoro che, al , hanno adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell art. 26, c. 1, D. Lgs. 148/2015. Revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria a decorrere dal :.. per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale;.. per il Fondo di integrazione salariale 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15 dipendenti. A decorrere dal , per i fondi facoltativi, 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della Cig (c.d. fondi facoltativi) per assicurare le finalità di cui all art. 26, c. 9, D. Lgs. 148/2015. Previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all assegno ordinario, che devono essere presentate non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Aggiornato al RATIOLavoro N. 4 /

16 INPS DISCIPLINA DEI FONDI PRINCIPI GENERALI Oltre a quanto evidenziato, il D. Lgs 148/2015 replica quanto già previsto dall art. 3, c. 4 e ss., L. 92/2012, descritto nella circ. Inps 99/2014. I decreti istitutivi determinano l ambito di applicazione dei fondi, con riferimento al peculiare settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. La finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della cigo e della cigs mediante due diverse forme di sostegno al reddito: l assegno ordinario e l assegno di solidarietà. I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, quindi devono costituire specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili. I fondi hanno l obbligo di presentazione di bilanci di previsione ad 8 anni, sulla base dei quali il comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreto direttoriale anche in mancanza di proposta del comitato, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio o di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare o d inadempienza del comitato; in assenza dell adeguamento contributivo, l Inps non eroga le prestazioni in eccedenza. Le disposizioni del decreto, se non diversamente indicato, si applicano ai trattamenti richiesti dal anche se hanno ad oggetto eventi antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Ai fini del calcolo della durata massima della prestazione, i trattamenti richiesti prima del si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Sono stabilite le seguenti abrogazioni:.. dal : art. 3, cc. 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, L. 92/2012;.. dal : art. 3, cc. 20, 20-bis e 21, L. 92/2012 e D.M. Lavoro 79141/2014, istitutivo del Fondo residuale. Per attuare le novità i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative del punto 1.4 della circ. Inps 197/2015 e al mess. Inps 7336/2015, in merito alla nozione di unità produttiva e alla conseguente valorizzazione dell informazione nell Uniemens. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Istituzione e scopo Beneficiari Adeguamento Finalità ulteriori I fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti con decreto ministeriale sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cigo o della cigs, per offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa per le causali previste in tema di cigo o cigs. L istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell ambito di applicazione del Titolo I (cassa integrazione guadagni), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. I fondi già istituiti o adeguati alla L. 92/2012 dovevano, se difformi, adeguarsi alle disposizioni dell art. 26, c. 7 del D. Lgs. 148/2015 entro il ; in caso contrario, dal , i datori di lavoro del relativo settore con più di 5 dipendenti confluiscono nel FIS e i contributi già versati o dovuti ai fondi non adeguati sono trasferiti al FIS. I fondi possono assicurare anche le seguenti ulteriori finalità:.. tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;.. assegni straordinari nell ambito di processi di agevolazione all esodo;.. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell UE. 14 RATIOLavoro N. 4 / Aggiornato al

17 PRASSI INPS FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI Peculiarità Ai settori dell artigianato e della somministrazione di lavoro che hanno già adeguato al la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell art. 26, c. 1, si applicano le disposizioni dell art. 27 D. Lgs. 148/2015. Si tratta di quei fondi che, in costanza della previgente disciplina, hanno adeguato le proprie fonti normative prevedendo misure tese ad assicurare ai lavoratori una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa. Prestazioni I fondi alternativi assicurano almeno una delle seguenti prestazioni, adeguandosi entro il :.. assegno ordinario di durata e misura pari a quello ordinario;.. assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. Se non adeguati i datori con più di 5 dipendenti medi confluiscono al FIS, con accesso alle prestazioni per eventi verificatisi dal Finalità ulteriori I fondi alternativi possono erogare anche prestazioni con le seguenti finalità, purché previsto negli accordi o contratti collettivi di adeguamento:.. prestazioni integrative, in termini di importi o durate, di quelle pubbliche previste in caso di cessazione di attività lavorativa; in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale;.. assegni straordinari per il sostegno al reddito per agevolare l esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Gli accordi devono fissare un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale dal , pena la confluenza nel FIS dalla medesima data e possibilità di ottenere le prestazioni dal FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE Operatività Ha operato fino al per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali, che non rientrano nel campo di applicazione della cigo o della cigs e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 o fondi alternativi ex art. 27 D. Lgs. 148/2015. Con messaggio 7637/2015, l Inps ha fornito le indicazioni relative all operatività del Fondo, specificando che le domande di accesso all assegno ordinario garantito dal Fondo residuale potevano essere inoltrate fino al Opting out Se siano conclusi accordi per la costituzione di fondi bilaterali ex art. 26, in settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale se non per la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e i contributi già versati o dovuti rimangono nella disponibilità del Fondo residuale. Salva la facoltà del Comitato amministratore di proporre il mantenimento dell obbligo di corrispondere la contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti a seguito dell opting out, devono garantire l assegno ordinario, o comunque le prestazioni ex art. 26 D. Lgs. 148/2015, e prevedere un aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il FIS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti e, quindi, di importo non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Prestazioni Il Fondo garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale, ridotto del 5,84%, per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, sempre trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di 9 mesi in un biennio mobile. Non possono essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione. Aggiornato al RATIOLavoro N. 4 /

18 INPS FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE (Segue) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) DAL 2016 Regole Al Fondo si applicano i seguenti artt. del titolo I, capo I, D. Lgs. 148/2015:.. art. 1, cc. 2 e 3 (requisito di un anzianità di effettivo lavoro del beneficiario di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento);.. art. 2, c. 1 (inclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante);.. art. 2, c. 4 (proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite);.. art. 4, c. 1 (il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare per ciascuna unità produttiva 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta salva l ipotesi di ricorso alla causale del contratto di solidarietà);.. art. 7, cc. da 1 a 4 (modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni);.. art. 8 (condizionalità e politiche attive). Causali L intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa, in relazione ad una delle seguenti causali:.. eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti;.. situazioni temporanee di mercato;.. riorganizzazione aziendale;.. crisi aziendale;.. contratto di solidarietà;.. procedure concorsuali (fino al ). Il Fondo residuale, dal , assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e la disciplina del preesistente Fondo residuale è adeguata, con decreto ministeriale, alle disposizioni del D. Lgs. 148/2015. Destinatari Sono esclusi dall intervento i casi di cessazione, anche parziale, di attività lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova disciplina del FIS, in attesa dell adozione del decreto ex art. 28, c. 4, D. Lgs. 148/2015, si applica:.. dal , ai datori di lavoro già iscritti al Fondo residuale (datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cigo e cigs per i quali, al , non sono stati istituti Fondi bilaterali o alternativi) che possono accedere alle prestazioni per gli eventi decorrenti dal e sono tenuti a versare dalla stessa data le nuove aliquote contributive;.. ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti e ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale solo dopo l adozione del decreto e gli stessi verseranno i contributi dovuti, con decorrenza , solo dopo l entrata in vigore decreto. Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, inclusi gli apprendisti, appartenenti a settori, tipologie di datori e classi dimensionali non rientranti nell ambito di applicazione della normativa in materia di cigo o cigs e per i quali non siano stati costituiti un fondo di solidarietà bilaterale o fondi di solidarietà alternativi. L ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa. L Inps individuerà i soggetti tenuti al versamento del contributo al FIS. Qualora fossero istituiti fondi specifici per datori di lavoro già coperti dal FIS, dalla decorrenza del nuovo fondo cesserà la soggezione alla disciplina del FIS ma i contributi già dovuti o versati restano acquisiti al FIS. Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti con contratto professionalizzante, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, con anzianità presso l unità produttiva di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda del trattamento. Apprendisti Appalti Il D.M è stato emanato ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il FIS, pertanto, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cigo e cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Alla ripresa dell attività lavorativa il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale. L anzianità del lavoratore che passi alle dipendenze dell impresa subentrante nell appalto si computa tenendo conto del periodo di impiego nell attività appaltata. 16 RATIOLavoro N. 4 / Aggiornato al

19 PRASSI INPS FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) DAL 2016 (Segue) Apprendisti ed UniEmens Prestazioni Il Ministero del Lavoro ha reso noto che per i soggetti cui le nuove regole si applicano dal , valgono anche le disposizioni che prevedono l inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale: pertanto, dalla mensilità febbraio 2016, la procedura UniEmens inserisce gli apprendisti nel computo della media occupazionale del semestre precedente e i datori di lavoro che a gennaio 2016 sono risultati destinatari dell obbligo di contribuzione al FIS solo in virtù del calcolo degli apprendisti nella media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro maggio 2016, valorizzando - all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:.. in <CausaleADebito> il codice M131 ;.. in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;.. in <SommaADebito> l importo del contributo, pari allo 0,65% dell imponibile. Il fondo garantisce due prestazioni:.. l assegno di solidarietà ex art. 31, D. Lgs. 148/2015 che può essere autorizzato per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal , in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti o per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal , in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti;.. per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l assegno ordinario ex art. 30 D. Lgs. 148/2015 per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cigo, ad eccezione delle intemperie stagionali, e cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono quindi pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale, ridotti del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo. Per assicurare il pareggio di bilancio, il fondo eroga le prestazioni nei limiti delle risorse acquisite e, in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che, a regime, per l anno 2022, sono determinati in misura non superiore a 4 volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione del Fondo, tenuto conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda. Per consentire l erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, tale limite, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore di lavoro, è così determinato:.. nessun limite per le prestazioni erogate nel 2016;.. 10 volte la contribuzione ordinaria dovuta, per il 2017;.. 8 volte la contribuzione ordinaria dovuta, per il 2018;.. 7 volte la contribuzione ordinaria dovuta, per il 2019;.. 6 volte la contribuzione ordinaria dovuta, per il 2020;.. 5 volte la contribuzione ordinaria dovuta, per il Rispetto a quanto previsto per il Fondo residuale, i trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati con provvedimento della struttura territoriale Inps competente in relazione all unità produttiva. Assegno di solidarietà È garantito a fronte della stipula di accordi collettivi aziendali con le OO.SS. comparativamente più rappresentative che stabiliscano una riduzione di orario per:.. evitare o ridurre le eccedenze di personale nella procedura ex art. 24 L. 223/1991 o.. evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Può essere corrisposto per massimo 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione di orario media non può superare il 60% dell orario e per ciascun lavoratore il 70% nell arco del periodo. Aggiornato al RATIOLavoro N. 4 /

20 INPS FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI FACOLTATIVI I fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cigo e cigs per le seguenti finalità:.. assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative in termini di solo importo, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;.. prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, nell ambito di processi di agevolazione all esodo nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;.. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell UE. FONDO INTERSETTORIALE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Le province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo disposizioni diverse, si applica la disciplina dei fondi di solidarietà di cui all art. 26 e 35 del D. Lgs. 148/2015. Sono soggetti alla disciplina del Fondo i datori di lavoro che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle citate province autonome, se appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell ambito di applicazione della normativa in materia di cigo o cigs. I datori di lavoro con i requisiti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale o del FIS, dalla data di istituzione del Fondo territoriale non sono più soggetti alla disciplina dei fondi di provenienza, così come quelli che aderiscono ad un fondo di solidarietà costituito dopo la data di istituzione del Fondo territoriale. Hanno, invece, facoltà di aderire al Fondo territoriale quei datori di lavoro che, occupando sempre almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno già aderito a fondi di solidarietà prima della data di istituzione del Fondo territoriale: dalla data di adesione al fondo territoriale non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza. Ha natura territoriale e deve prevedere un aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45%. FONDO TRASPORTO AEREO La disciplina del Fondo Trasporto Aereo è adeguata con decreto ministeriale alle norme del decreto 148/2015, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. ALTRI FONDI Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n /2015 (circ. Inps 27/2016). Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal D.I. n /2015 (circ. Inps 28/2016). Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell occupazione per il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Decreto interministeriale n /2015 (circ. Inps 208/2015). 18 RATIOLavoro N. 4 / Aggiornato al

21 LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DISCIPLINA RIFORMA DELL INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA Artt D. Lgs , n C.M. Lavoro , n C.M. Lavoro , n. 30 Nota Min. Lav , prot. 28/ Circ. Inps , n. 197 Il D. Lgs. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali, è entrato in vigore il L art. 44, c. 1, dispone che, quando non diversamente indicato, la nuova normativa si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Pertanto, ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal , si applicano le nuove disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria recate dal D. Lgs. 148/2015, non incidendo i precedenti interventi di CIGS sull applicazione della nuova normativa, fatto salvo quanto previsto con riferimento alla fattispecie della crisi aziendale. Il Ministero del lavoro, con le circolari n. 24 e n. 30 del 2015, ha fornito le prime istruzioni operative. L Inps, nell ambito della circolare , n. 197, ha anticipato che la disciplina attuativa dell estensione dell obbligo contributivo CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale riferito a tutti i beneficiari sarà definita con apposita circolare, nell ambito della quale verranno fissate, fra l altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive. SCHEMA DI SINTESI SEMPLIFICAZIONI Procedure di consultazione sindacale Procedure di autorizzazione All atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l obbligo per l impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione. Per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l intervento. Sono abrogate le norme sulla rotazione e relative sanzioni. Le sanzioni si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell esame congiunto. Sarà possibile richiedere CIGS per 24 mesi per riorganizzazione e per 12 mesi per crisi aziendale. Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi in presenza di determinate condizioni. Tempistica La CIGS decorre 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal ). Controlli Sarà effettuato un unico controllo 3 mesi prima della fine del periodo di cassa. Riorganizzazione aziendale Riassorbe le precedenti causali di ristrutturazione e conversione aziendale di cui al previgente art. 1 L. 223/1991, nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile. CAUSALI DI CONCESSIONE Crisi aziendale Contratto di solidarietà Nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal , non può più essere concessa la Cigs nei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa. Sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo A, previsti per le imprese rientranti nell ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. INCUMULABILITÀ ENTRATA IN VIGORE L impresa non può richiedere l intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l intervento ordinario. Quando non diversamente indicato, le disposizioni del decreto di riforma si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore ( ). Aggiornato al RATIOLavoro N. 2 /

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