PRINCIPALI NOVITA FISCALI 2015

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1 PRINCIPALI NOVITA FISCALI 2015 Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23/12/2014, in vigore dal 01/01/2015) Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n.175 del 21/11/2014 pubblicato in G.U. n.277 del 28/11/2014) Decreto Sblocca Italia (D. L. n.133 del 12/09/2014 convertito dalla Legge n.164/2014) Decreto Renzi (D. L. n.66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n.89/2014) Decreto Competitività (D. L. n.91 del 24/06/2014 convertito dalla Legge n.116/2014) MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015

2 ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 2

3 Sommario PRINCIPALI NOVITA FISCALI... 5 SPLIT PAYMENT PER FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI... 5 ESTENSIONE REVERSE CHARGE... 9 ESTENSIONE REGIME IVA ROTTAMI ALLA CESSIONE DEI PALLET PROROGA DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PROROGHE DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE PROROGA DETRAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO PROROGA DETRAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI CEDUTI DA IMPRESE PROROGA DETRAZIONE PER L ACQUISTO BOX - POSTI AUTO PERTINENZIALI PROROGA DETRAZIONE SPESE PER L ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE PROROGA DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI AGEVOLAZIONE IRPEF ACQUISTO / COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE INDIVIDUAZIONE ABITAZIONI NON DI LUSSO ABOLIZIONE RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE APPALTI RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE/TRIMESTRALE) NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO CANCELLAZIONE SOCIETA E RESPONSABILITA LIQUIDATORI MODIFICA DISCIPLINA SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA NOVITA IRAP MODIFICHE ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PRIVATI ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 3

4 AUMENTO TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE, CAPITAL GAIN E DIVIDENDI AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI (TREMONTI QUATER) MORATORIA PAGAMENTO MUTUI/FINANZIAMENTI RIFINANZIAMENTO SABATINI BIS NOTE DI ACCREDITO IVA PER CREDITI VERSO PROCEDURE CONCORSUALI TRATTAMENTO IVA OMAGGI MODIFICHE CODICE CIVILE IN MATERIA SOCIETARIA (COLLEGIO SINDACALE) ALTRI ARGOMENTI DI INTERESSE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO IMPOSTE DIRETTE: DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO : BREVE SINTESI TASSO D INTERESSE LEGALE Aggiornato al 9 febbraio 2015 ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 4

5 PRINCIPALI NOVITA FISCALI SPLIT PAYMENT PER FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 629 lett. b e c ) È stato introdotto un nuovo meccanismo per il versamento dell IVA all Erario, c.d. Split Payment, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici. Questo nuovo meccanismo prevede che l IVA addebitata in fattura, per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici, sia versata dallo stesso Ente Pubblico direttamente all Erario, anziché al fornitore. Si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a decorrere dal 01/01/2015. SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT Il nuovo meccanismo interessa le fatture emesse nei confronti dello: Stato Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica Enti Pubblici territoriali e rispettivi consorzi CCIAA Istituti universitari ASL ed enti ospedalieri Enti Pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza, beneficenza e di previdenza Si tratta in pratica degli stessi enti già destinatari delle norme in materia di IVA ad esigibilità differita di cui all articolo 6, 5 comma, DPR 633/1972. Trattandosi di un elencazione tassativa, lo split payment non è applicabile nei confronti altri soggetti diversi da quelli sopra elencati (quali, ad esempio le società a prevalente partecipazione pubblica, etc.). ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 5

6 Per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina la circolare del 09/02/2015 n.1/e ha suggerito di avvalersi dell ausilio dell indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile al seguente indirizzo: Tale meccanismo si applica a tutti gli acquisti effettuati dai suddetti enti sia che agiscano nella loro veste istituzionale (quindi, senza soggettività passiva IVA), che in quella commerciale (come soggetti passivi IVA, al pari delle imprese). ESCLUSIONI Il nuovo meccanismo non si applica alle fatture emesse da: lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta IRPEF; fornitori che effettuano operazioni soggette al meccanismo del reverse charge. ASPETTI OPERATIVI La fattura dovrà continuare ad esporre l IVA e dovrà recare l annotazione "Scissione dei pagamenti, come evidenziate nel fac-simile di fattura sotto riportato. XYZ srl Spett.le Comune di Verona Fattura n x del 07/01/2015 Imponibile: Euro Iva (10%): Euro Totale fattura: Euro IVA versata dall Ente Pubblico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Euro Netto a pagare Euro Operazione con scissione dei pagamenti In sintesi: Il fornitore: emette fattura all Ente Pubblico con addebito dell IVA. In fattura va inserita la seguente pagamenti ; annotazione Scissione dei ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 6

7 L Ente Pubblico: effettua 2 distinti pagamenti: 1) versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni/servizi senza IVA; 2) versa all Erario l IVA Nella contabilità generale, al fine di stornare l IVA a debito che dovrà essere versata dall Ente Pubblico si potrà procedere seguendo uno dei due metodi alternativi sotto riportati. METODO 1 Crediti verso Comune di Verona a Diversi Ricavi da servizi Iva (10%) split payment Storno dell iva contestualmente alla registrazione della fattura Crediti verso Comune di Iva (10%) split payment a Verona All atto del pagamento della fattura Banca c/c a Crediti verso Comune di Verona METODO 2 Diversi a Diversi Crediti verso Comune di Verona Storno Iva (10%) - split payment Ricavi da servizi Iva (10%) - split payment All atto del pagamento della fattura Banca c/c a Crediti verso Comune di Verona Ai fini delle registrazioni IVA: la fattura dovrà essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse. In sede di liquidazione periodica, l IVA addebitata in fattura e non incassata non dovrà concorrere alla determinazione del saldo IVA del periodo. L adeguamento dei software contabili faciliterà tali registrazioni. Sarà necessario un adeguamento dei software gestionali che dovranno prevedere apposita causale o codifica di registrazione. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 7

8 DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI Quanto sopra esaminato trova applicazione per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, pertanto rileva, ai fini dell applicazione dello split payment, la data di emissione della fattura. NON saranno quindi interessate dal provvedimento le fatture con IVA ad esigibilità differita emesse fino al 31/12/2014, anche se incassate successivamente al 01/01/2015. Fatture con IVA ad esigibilità differita emesse fino al 31/12/2014 Incasso fattura entro il 31/12/2014 IVA a debito in capo al fornitore (concorre al saldo della liquidazione Incasso fattura dal 01/01/2015 periodica) Fatture emesse dall 01/01/2015 IVA non corrisposta al fornitore ma versata all Erario dall Ente Pubblico RIMBORSO CREDITO IVA Per effetto di tale meccanismo, i soggetti che lavorano in via prevalente con gli Enti Pubblici - non incassando l IVA - subiranno un aumento strutturale del credito IVA verso l Erario. Per limitare tale situazione, è stato previsto l inclusione delle operazioni in esame tra quelle che consentono di richiedere il rimborso del credito IVA (annuale o trimestrale) in base al requisito dell aliquota media. È riconosciuto inoltre il rimborso in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. SANZIONI La circolare del 09/02/2015 n.1/e ha precisato che, in considerazione dell incertezza in materia possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente al 9 febbraio 2015 (data di emanazione della circolare). La medesima circolare ha inoltre chiarito che ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 8

9 modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l IVA relativa all operazione ricevuta. ESTENSIONE REVERSE CHARGE Legge di Stabilità 2015 (art. 1,commi 629 lett.a ) A decorrere dal sono state ampliate le casistiche delle operazioni soggette ad inversione contabile. Il reverse charge è stato esteso: alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici. Non è previsto che le prestazioni formino oggetto di contratto di subappalto, né che il committente sia un soggetto che opera nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR 633/1972). Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell Amministrazione Finanziaria; ad alcune prestazioni del settore energetico, fino al L estensione è stata inserita anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari ma per la loro applicazione serve il rilascio di un apposita autorizzazione UE. NUOVE FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Art. 17, c.6, DPR n.633/72 Decorrenza Operazioni interessate Lett. a-ter) Dall 01/01/2015 Prestazioni di servizi relative ad edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) Lett. d-bis Trasferimento di quote di emissioni di gas ad effetto serra Lett. d-ter) Trasferimenti di altre unità che possono Dall 01/01/2015 essere utilizzate dai gestori e di certificati al 31/12/2018 relativi a gas ed energia elettrica Lett. d-quater) Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore Lett. d- quinquies) Previa autorizzazione UE Cessioni di beni nei confronti di supermercati e discount alimentari ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 9

10 NOVITA RIGUARDANTI IL SETTORE EDILE Dal 2015 l applicazione del reverse charge è stata estesa alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, rese a soggetti passivi IVA operanti in qualunque settore (art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR 633/1972). Fino al 2014 (in base all art. 17, comma 6, lett. a) DPR 633/1972) tali prestazioni erano soggette al reverse charge alle seguenti condizioni: doveva trattarsi di una prestazione di servizi edili resa nell ambito di un contratto di subappalto (non di appalto), sia su edifici che su altre strutture (strade, ponti, etc.); il settore edile era stato individuato (circolare n.37/e del 29/12/2006), con riferimento alle attività riconducibili ai codici previsti nella sezione F Costruzioni della tabella ATECOFIN (ATECO 2007); subappaltatore e appaltatore dovevano svolgere un attività riconducibile ad un codice ricompreso nel settore F Costruzioni della classificazione ATECO (non aveva rilievo l attività svolta dal committente). Ora, dal 01/01/2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, rese nei confronti di un soggetto passivo IVA, rientrano nel reverse charge a prescindere: dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto o contratto d opera); dalla tipologia di attività svolta dai soggetti che intervengono nell operazione. La nuova disposizione (lett. a-ter: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ) prevale rispetto alla precedente lett. a, comma 6, art. 17 relativa ai subappalti in edilizia. In pratica, sarà necessario esaminare prima se la prestazione è ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 10

11 assoggettabile al reverse charge in base al disposto della lett. a-ter); se non assoggettabile, si dovrà verificare se all operazione è applicabile il reverse charge previsto dalla lett. a) comma 6 dell art. 17 (subappalti edilizia) 1. Rimane inteso che, se tali prestazioni sono relative ad una struttura diversa dall edificio (ponti, strade, ecc.), il reverse charge è applicabile solo se la prestazione è resa in presenza di un contratto di subappalto (lett. a, comma 6, art. 17). Le prestazioni di servizi rientranti nella nuova lettera a- ter) fanno riferimento all edificio; sulla definizione di edificio si attendono le precisazioni da parte dell Amministrazione Finanziaria, così come si attendono i chiarimenti in merito all individuazione delle prestazioni di completamento. In mancanza di interpretazioni ufficiali da parte dell Agenzia delle Entrate, l ANCE ritiene che l individuazione delle singole prestazioni da assoggettare al nuovo reverse charge, possa essere desunta dalla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici. Sulla base di tali primi orientamenti si ritiene che le prestazioni interessate dalla nuova disposizione sono quelle riconducibili ai seguenti codici Ateco: 1 Art. 17 comma 6 DPR 633/1972 (testo in vigore dal 1 gennaio 2015) Le disposizioni di cui al quinto comma (leggi: reverse charge) si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 11

12 43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici PULIZIA Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali DEMOLIZIONE Demolizione Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione IMPIANTI Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, infissi, arredi, pareti mobili e simili COMPLETAMENTO Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili muratori Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Ad avviso dell ANCE, l applicazione del reverse charge sembrerebbe potersi escludere per le seguenti attività: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibile alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento); trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici); realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all attività di costruzione vera e propria); ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 12

13 43.99 noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. Sul punto, inoltre, occorre chiarire se nel concetto di installazione di impianti vada ricompresa anche la manutenzione e riparazione, così come indicato nei codici ATECO, oppure se debba prevalere un interpretazione letterale della lett. a-ter, del citato art.17, che prevede il reverse charge solo per l installazione degli impianti, senza menzionare anche le prestazioni di manutenzione e riparazione degli stessi. ESTENSIONE REGIME IVA ROTTAMI ALLA CESSIONE DEI PALLET Legge di Stabilità (art. 1,comma 629 lett.d) La legge di Stabilità, modificando il comma 7, dell art.74, DPR n. 633/1972, ha esteso anche alle cessioni dei bancali in legno (pallet), recuperati a cicli di utilizzo successivo al primo, il regime proprio della cessione dei rottami. Pertanto a decorrere dall 01/01/2015, tali cessioni sono imponibili IVA con applicazione dell imposta da parte dell acquirente mediante il meccanismo del reverse charge. PROROGA DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Legge di Stabilità (art. 1,comma 47 lett.a) Decreto Semplificazioni fiscali (art. 12) La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato al 31/12/2015 nella misura del 65% la detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche con riferimento alle spese relative ad interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari che compongono il condominio. Dal 01/01/2016 (salvo ulteriore proroghe) la detrazione fiscale prevista per i lavori di riqualificazione energetica spetterà nella misura ridotta del 36%. La medesima legge ha inoltre: esteso la detrazione IRPEF/IRES del 65% alle spese sostenute, dal 01/01/2015 al 31/12/2015, per: ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 13

14 - acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all allegato M del D.Lgs 311/2006, nel limite di (corrispondente ad un limite massimo di spesa di ); - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di (corrispondente ad un limite massimo di spesa di ); aumentato dal 4%all 8% la ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare all impresa che effettua i lavori. Inoltre, il Decreto Semplificazioni fiscali ha soppresso, dal 13/12/2014, l obbligo di inviare all Agenzia delle Entrate la comunicazione (modello IRE) relativa ai lavori che proseguono per più periodi di imposta, che doveva essere trasmessa entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Si rammenta che la detrazione compete in dieci rate annuali di pari importo. Il diritto alla detrazione di ciascuna rata annuale spetta nel limite dell imposta dovuta per l anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l imposta. Esempio: Anno 2015 Interventi agevolato: installazione pannelli solari Spesa sostenuta: Euro Detrazione IRPEF spettante: Euro x 65% = Rata annuale: Euro / 10 = IRPEF lorda 2015: Euro Rata annuale detrazione 65% = Euro L eccedenza della rata pari ad Euro NON potrà essere recuperata in alcun modo. Nella tabella che segue si riporta la tipologia di intervento e l ammontare massimo di spesa agevolata su cui calcolare la detrazione spettante. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 14

15 RISPARMIO ENERGETICO INTERVENTI AGEVOLABILI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite tabelle allegate al Provvedimento 19/2/2007 e, dal 2008, al Decreto 11/3/2008. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. È esclusa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e dal 2012 di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite tabelle. Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell allegato M del D.Lgs. n.311/2006 (solo per l anno 2015). Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l anno 2015). DETRAZIONE MASSIMA IRPEF/IRES FINO AL 31/12/2015 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 65% DAL 1/01/2016 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 36% ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 15

16 Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. Non sono quindi agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell immobile. PROROGHE DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 47, lett.b, nn. 1 e 3) La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato al 31/12/2015 nella misura del 50% la detrazione IRPEF per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16 bis, comma 1, TUIR. Lo stesso provvedimento ha previsto inoltre quanto segue: la proroga fino 31/12/2015 nella misura del 50% della detrazione IRPEF per l acquisto di mobili ed elettrodomestici nel limite di spesa di Euro ; la proroga fino al 31/12/2015 nella misura del 50% della detrazione IRPEF per l acquisto di immobili ristrutturati, ampliando, da 6 a 18 mesi, il termine decorrente dalla fine lavori per effettuare l acquisto agevolato; la proroga della maggior detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per gli interventi di prevenzione antisismica nelle zone ad alta pericolosità; l aumento dal 4% all 8% la ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare all impresa che effettua i lavori. Di seguito si analizzano in dettaglio gli interventi che godono del beneficio fiscale. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 16

17 PROROGA DETRAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO La detrazione IRPEF nella misura del 50% relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16 bis, comma 1, TUIR, prorogata fino al 31/12/2015, spetta per un limite massimo di spesa di Euro per unità immobiliare. Dal 01/01/2016 (salvo ulteriore proroghe) tale detrazione fiscale spetterà nella misura ridotta del 36%, con un limite massimo di spesa di Euro La detrazione compete in dieci rate annuali di pari importo. Anche in questo caso, il diritto alla detrazione di ciascuna rata annuale spetta nel limite dell imposta dovuta per l anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l imposta. In sintesi, si riepilogano di seguito gli interventi di cui all art. 16 bis, comma 1, TUIR per i quali spetta la detrazione, per ciascuna riportando eventuali chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate. Sono ammesse al beneficio della detrazione fiscale le spese sostenute per: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni di condomini residenziali (lett. a), b), c) e d) dell articolo 3 del DPR n. 380/2001); b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze (lett. b), c) e d) dell articolo 3 del DPR n. 380/2001 Testo unico in materia edilizia). Si precisa che dal 21/08/2013, in conseguenza della modifica apportata al Testo Unico in materia di edilizia, nella definizione di ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente» senza che sia necessario ricostruire l'immobile con la stessa sagoma, come ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 17

18 prevedeva la normativa precedente. Pertanto spetta la detrazione sulla spesa per interventi di demolizione e ricostruzione in cui sia rispettata la volumetria dell edificio preesistente ma non necessariamente la sagoma. Sempre con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti: - per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione, - se la ristrutturazione avviene senza demolire l edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Risoluzione Agenzia Entrate del 4/01/2011 n. 4/E). Pertanto nelle fatture dovranno essere distintamente indicate le spese inerenti la ristrutturazione e quelle relative all ampliamento; c) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti interventi non rientrano nelle categorie di lavori indicati nelle precedenti lettere a) e b) e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; d) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; e) i lavori finalizzati: - all eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione); - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 18

19 all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna; f) gli interventi relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione porte blindate o rinforzate apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti apposizione di saracinesche tapparelle metalliche con bloccaggi vetri antisfondamento casseforti a muro fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; g) gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico; h) gli interventi relativi al conseguimento di risparmi energetici. Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull impiego della fonte solare e, quindi, sull impiego di fonti rinnovabili di energia (Risoluzione Agenzia Entrate del 2/04/2013 n. 22/E). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell abitazione (cioè per usi domestici, di ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 19

20 illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell abitazione; i) gli interventi per l adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici; l) gli interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili ma un acquisto. L agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas). Tra le opere agevolabili rientrano: l installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio l installazione del corrimano; PROROGA DETRAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI CEDUTI DA IMPRESE E stato ampliato, da 6 a 18 mesi, il periodo dopo la fine lavori, entro il quale l impresa ristrutturatrice/cooperativa può cedere/assegnare l unità immobiliare, consentendo all acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF. Tale detrazione spetta nella misura del 50%, entro l importo massimo di euro, sulle spese per l acquisto dell immobile sostenute fino al 31/12/2015, e compete in dieci rate annuali di pari importo. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 20

21 Dal 01/01/2016 (salvo ulteriori proroghe) tale detrazione fiscale spetterà nella misura ridotta del 36%, con un limite massimo di spesa di Euro La detrazione del 50% dovrà essere calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell abitazione. Ad esempio Il 07/04/2015 un contribuente acquista un abitazione al prezzo di Il costo forfetario di ristrutturazione è di (25% di euro). La detrazione sarà pari a (50% di euro), da recuperarsi in dieci anni. La detrazione Irpef spetta alle seguenti condizioni: l acquisto o l assegnazione dell unità abitativa (rogito notarile) deve avvenire entro il termine di 18 mesi dalla fine lavori; l unità abitativa acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l intero edificio e non solo una parte di esso, anche se rilevante; oggetto dell agevolazione è la singola unità immobiliare e l agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione. Per beneficiare di questa agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. PROROGA DETRAZIONE PER L ACQUISTO BOX - POSTI AUTO PERTINENZIALI La detrazione spetta, oltre che per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse e posti auto, anche per l acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 21

22 L agevolazione spetta limitatamente alle spese sostenute dall impresa costruttrice per la realizzazione degli stessi (quindi al netto del valore del terreno) e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dall impresa medesima. La condizione essenziale per usufruire dell agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l abitazione e il box. In proposito l Amministrazione Finanziaria ha fornito le seguenti precisazioni: nell ipotesi in cui l atto notarile di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione spetta, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, solo se è stato regolarmente registrato un preliminare di compravendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l edificio abitativo e il box; in assenza del preliminare di compravendita registrato, i pagamenti effettuati con bonifico prima del rogito di acquisto, non sono agevolabili. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l atto notarile di acquisto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 13/01/2011 n. 7/E); per gli acquisti contemporanei di abitazione e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con l abitazione, l acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate. Anche per questa agevolazione i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o la partita IVA dell impresa beneficiaria del pagamento. ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 22

23 La detrazione spetta nella misura del 50% (36% dal 2016) nel limite di spesa massimo di Euro (Euro dal 2016), in dieci rate annuali di pari importo. PROROGA DETRAZIONE SPESE PER L ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE È stata prorogata al 31/12/2015 la maggior detrazione IRPEF/IRES del 65% per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione, da calcolare su un importo complessivo massimo di spesa di Euro per unità immobiliare, è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Tale agevolazione può essere richiesta se: l intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Per costruzioni adibite ad attività produttive s intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di servizi e beni, commerciali o non commerciali; l immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (Zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 20/3/2003. Di seguito si riporta l elenco dei Comuni della provincia di Verona classificati nella zona 2 1 Badia Calavena 2 Brenzone 3 San Mauro di Saline 4 San Zeno di Montagna 5 Torri del Benaco 6 Tregnago 7 Vestenanova L elenco completo dei comuni di cui alle zone 1 e 2 è reperibile al seguente indirizzo internet: ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 23

24 PROROGA DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI È prorogata al solo per i soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16 bis, comma 1, TUIR - la detrazione IRPEF del 50%, delle spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) ed apparecchiature per le quali è prevista l etichetta energetica (ossia apparecchi a basso consumo). L agevolazione spetta un importo massimo di spesa di Euro per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, ed è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. I pagamenti dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per gli interventi di recupero fiscalmente agevolati, ossia esclusivamente tramite bonifico bancario/postale. E consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta dell operazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Si precisa la detrazione in esame è riservata solo ai soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio vale a dire per: gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali; gli interventi di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 24

25 interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruttrici o ristrutturatrici e da cooperative edilizie che entro sei (ora 18) mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l immobile. Per quanto concerne gli interventi sulle parti condominiali di edifici residenziali, la detrazione spetta ai singoli condòmini, in base alla propria quota millesimale, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse parti condominali (esempio guardiole, appartamento del portiere ecc.). L agevolazione non compete, invece, per l acquisto di beni per arredare il proprio immobile, salvo che siano state sostenute spese per interventi di recupero edilizio sulla propria unità immobiliare. Per usufruire della detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario che la data di inizio lavori dell intervento edilizio sia precedente a quella in cui sono sostenute le spese di acquisto dei mobili. La data di inizio lavori può essere dimostrata da eventuali titoli abilitativi amministrativi o comunicazioni all ASL; qualora per l intervento edilizio non siano obbligatorie abilitazioni amministrative, la data di inizio lavori potrà essere certificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; non è indispensabile che le spese relative all intervento edilizio siano sostenute (pagate) prima di quelle per l arredo dell abitazione. La detrazione spetta, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, per l acquisto di: mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E escluso l acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo; grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 25

26 energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Rientrano nell agevolazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. L acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. AGEVOLAZIONE IRPEF ACQUISTO / COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE Decreto Sblocca Italia (articolo 21) E stata introdotta, in favore delle persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), una deduzione dal reddito complessivo IRPEF per gli acquisti, effettuati dal 1/1/2014 al 31/12/2017, di unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione. Le modalità attuative per richiedere l agevolazione saranno definite con apposito decreto ministeriale. L agevolazione spetta con riferimento: alle spese di acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data del 12/11/2014 (data di entrata vigore della legge di conversione del decreto); alla spese di acquisto di unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001; ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 26

27 alle spese per prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto, sostenute per la costruzione di unità immobiliari residenziali su aree edificabili possedute prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. MISURA DELLA DEDUZIONE La deduzione spetta nella misura del 20% del prezzo di acquisto o delle spese di costruzione attestate dall impresa, fino ad un ammontare massimo di Euro Pertanto la massima deduzione spettante ammonta ad Euro Tale deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo dall anno in cui è stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese. Per maggior chiarezza si precisa che l effettivo risparmio di imposta IRPEF dipende dallo scaglione di reddito del contribuente. Esempio: - persona fisica (privato) con reddito imponibile di aliquota IRPEF 41% per scaglione di reddito da ad costo acquisto appartamento: CALCOLO DELLA DEDUZIONE Deduzione complessiva: x 20% = Deduzione annua: /8 = CALCOLO RISPARMIO IRPEF Reddito: Deduzione annua: Reddito imponibile IRPEF: Minor IRPEF x 41 = CALCOLO IMPOSTE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DELL APPARTAMENTO Canone locazione annuo (450x12) = Tassazione ordinaria (no cedolare secca) Canone imponibile (5.400x95%) = IRPEF su canone annuo (41%) Tassazione con opzione cedolare secca (10%) Canone annuo 5.400x10% = 540 RISPARMIO IRPEF COMPLESSIVO Minor IRPEF per effetto della deduzione: Minor IRPEF su locazione per opzione cedolare ( )= Risparmio complessivo 2015: ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 27

28 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DEDUZIONE Per usufruire della deduzione occorre che l unità immobiliare sia: a destinazione residenziale non di lusso, ossia appartenente al gruppo catastale A, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9; non sia localizzata in parti del territorio destinate ad usi agricoli; con prestazioni energetiche di classe A o B; destinata, entro 6 mesi dall acquisto/ultimazione dei lavori, alla locazione per almeno 8 anni. La locazione deve avere carattere continuativo con la sola eccezione che se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto si risolve prima degli 8 anni, entro un anno venga stipulato un altro contratto; E necessario inoltre che: non vi siano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario (esempio di parentela di primo grado: padre e figlio); il canone di locazione non sia superiore a quello: o definito ai sensi dell art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 (cd. canone concordato ); o indicato nella convenzione tipo di cui all art.18 DPR n. 380/2001 (cd. canone convenzionato ); o stabilito ai sensi dell art.3, comma 114, Legge n. 350/2003 (cd. canone speciale ). Il canone, quindi, non è libero ed è in generale, inferiore a quello di mercato. È possibile fruire dell agevolazione anche in caso di acquisto/realizzazione di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando l ammontare massimo complessivo di spesa di Euro INDIVIDUAZIONE ABITAZIONI NON DI LUSSO Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 33) Sono stati modificati, con decorrenza 13/12/2014, i criteri da utilizzare ai fini IVA per l individuazione delle abitazioni non di lusso per le quali è ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 28

29 possibile usufruire dell agevolazione prima casa (aliquota 4%), allineandoli a quelli previsti per l imposta di registro. In particolare ora, per effetto di tale modifiche, anche ai fini dell IVA 2, l agevolazione prima casa, ricorrendo le ulteriori condizioni soggettive previste dalla legge, spetta per l acquisto di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile), cat. A/8 (abitazioni in ville), cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Ne consegue che, l applicazione dell aliquota IVA agevolata prima casa è vincolata alla categoria catastale dell immobile, non assumendo dunque, più rilievo i criteri dettati per l individuazione degli immobili di lusso dal D.M. 2/8/1969. L Agenzia delle Entrate (circolare del 30/12/2014 n. 31/E) ha precisato che: a decorrere dal 13/12/2014 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni), nell atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull abitazione per il quale si intende fruire dell aliquota IVA del 4%, deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell immobile nelle categorie che possono beneficiare dell agevolazione: - cat. A/2 (abitazioni di tipo civile), - cat. A/3 (abitazioni di tipo economico), - cat. A/4 (abitazioni di tipo popolare), - cat. A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), 2 Di fatto è stata modificata la tabella A, parte II, n. 21 allegata al DPR 633/72 che ora risulta essere la seguente: 21)case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 29

30 - cat. A/6 (abitazioni di tipo rurale), - cat. A/7 ( abitazioni in villini), - cat. A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive prescritte per usufruire dell agevolazione prima casa ; qualora in sede di stipula di un contratto preliminare di vendita, l abitazione sia stata classificata come immobile di lusso ai sensi del D.M. 2/8/1969, con conseguente fatturazione degli acconti con aliquota IVA superiore al 4%, è possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, rettificare le relative fatture mediante note di accredito (art. 26 DPR 633/72), al fine di applicare la minor aliquota IVA del 4% sull intero corrispettivo dovuto. L Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che ai fini dell applicazione delle aliquote IVA ridotte di cui al n.127 undecies) della tabella A parte III DPR 633/1972 (cessioni di abitazioni non di lusso diverse dalla prima casa o fabbricati Tupini ceduti da imprese costruttrici); n.39) della tabella A parte II DPR 633/1972 (appalti relativi alla costruzione di fabbricati Tupini nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o appalti per la costruzione della prima casa ), l individuazione delle abitazioni non lusso deve effettuarsi, non più secondo i criteri di cui al DM. 2/8/1969 (anche se ancora richiamati dalle norme) ma soltanto in base alla classificazione catastale dell immobile. Conseguentemente, devono essere considerate case di abitazione non di lusso quelle classificate o classificabili catastalmente in categorie diverse dalle cat. A/1, A/8 e A/9. Per quanto sopra esposto, a decorrere dal 13/12/2014: alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati Tupini, effettuate nei confronti di: - soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 30

31 - soggetti per i quali ricorrono le condizioni prima casa, si applica l aliquota IVA ridotta del 4% a condizione che gli immobili siano classificati o classificabili in categorie catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9; alle cessioni di case di abitazione (anche in corso di costruzione) prive dei requisiti prima casa ovvero alle cessioni di fabbricati Tupini classificati o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9, si applica l aliquota IVA del 10%. Ne consegue che, sempre con decorrenza 13/12/2014, alla cessione o alla costruzione di abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 si applica l aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto considerate abitazioni di lusso. Si riportano di seguito tabelle riepilogative: ABITAZIONI NON DI LUSSO (cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) CESSIONI OGGETTO ALIQUOTA RIFERIMENTO NORMATIVO DA INDICARE IN FATTURA Case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, purché rimanga l originaria destinazione, quando l acquirente è in possesso dei requisiti prima casa (1) (2) 4% n. 21 Tab. A, Parte II Allegata al D.P.R. 633/72 Case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, purché rimanga l originaria destinazione, quando l acquirente NON è in possesso dei requisiti prima casa ANCE Verona e Studio Marangoni & Associati 31 10% Assegnazione in proprietà od in godimento di case di abitazione non di lusso da parte di cooperative edilizie e loro consorzi a soci in possesso dei requisiti prima casa (1) (2) 4% Assegnazione in proprietà od in godimento di case di abitazione non di lusso da parte di cooperative edilizie e loro consorzi a soci NON in possesso dei requisiti prima casa 10% n. 127 undecies Tab. A, Parte III Allegata al D.P.R. 633/72 n. 26 Tab. A, Parte II Allegata al D.P.R. 633/72 n. 127 undecies Tab. A, Parte III Allegata al D.P.R. 633/72 (1) PRELIMINARE L'agevolazione compete anche per gli acconti versati dall'acquirente, purché la dichiarazione di possesso dei requisiti "prima casa", anche con riferimento al momento del rogito, venga rilasciata in sede di contratto preliminare. (2) PERTINENZE Le stesse agevolazioni competono per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile. Sono ricomprese tra le pertinenze agevolabili, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

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