SEMINARIO INAIL e ASSOMUSICA

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1 SEMINARIO INAIL e ASSOMUSICA Il D.I e la Circ. n. 35/2014 Palchi e Fiere e Appunti di: Ing. Michele CANDREVA (1) Roma, 12 marzo 2015 [1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali, Presidente della Commissione DM e Presidente della Commissione DM [1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali, Presidente della Commissione DM , della Commissione Accordo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI" casa editrice EPC della Commissione DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI" LIBRI IIa edizione dicembre 2004 Il presente intervento, ai sensi della circ. del MLPS del 18/03/04, ha natura personale e non impegnativa casa editrice EPC LIBRI IIa edizione dicembre per la P.A..

2 Alcune riflessioni e un po di informazioni

3 Nel 2010 gli infortuni (c.ca ) sul lavoro sono costati all Italia (stima INAIL) c.ca 24 miliardi di Fonte dati: On. Luigi Abate Convegno ANCE tenutosi a Latina, 25 gennaio 2012

4 Investire in sicurezza ha un ritorno economico importante Per ogni euro investito oltre 2.2 euro guadagnati!!!... (Convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro organizzato da ILO e ISSA: Istambul, ) Il Direttore Generale dell INAIL al Convegno ACCREDIA-CENSIS-INAIL dell 8 giugno 2012:

5 E allora? Ben vengano: Ing. M. Candreva Le buone prassi e le linee guida Gli organismi paritetici La qualificazione delle imprese L informaz.ne-formaz.-addestramento I modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all art. 30 La certif/accredit e i sistemi di gestione

6 Ma soprattutto: L INFORMAZIONE La FORMAZIONE L ADDESTRAMENTO Che certamente contribuiscono a favorire la promozione della cultura della sicurezza se coniugata con la SEMPLIFICAZIONE

7 Decreto del fare e Jobs Act obiettivo semplificazione Semplificazione Chiarezza + = Sistematizzazione (razionalizzazione)

8 n.1 D.I. 9 sett POS, PSC, PSS e FO D.I del MLPS, MIT e MS, sentita la CCP e la CPSRePA, ex art. 104-bis del d.lgs. 81/08 ed ex art. 131, c. 2-bis del d.lgs. 163/06: Modelli semplificati per la redazione di: POS, PSC, PSS e FO.

9 D.I. 9 sett POS, PSC, PSS e FO Fermo restando l integrale applicazione degli obblighi previsti dal Titolo IV dei cantieri sono stati redatti 4 modelli semplificati relativamente a POS, PSC, PSS e FO, che se opportunamente compilati forniscono garanzia di aver adempiuto agli obblighi di legge.

10 D.I. 9 sett POS, PSC, PSS e FO Articolo 5 Si dispone che entro 24 mesi (cioè entro il ) dall entrata in vigore del decreto, si provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.

11 n.2 D.I. ex art.3, c.13-ter del D.Lgs Un GdL (MiLPS, MiPAAF, MS, INAIL e Regioni) tecnico sta lavorando per la Validazione degli STRUMENTI DI AUSILIO alle procedure semplificate di valutazione dei rischi in AGRICOLTURA ai sensi dell art. 3, c. 13-ter del D.Lgs

12 D.I. ex art.3, c.13-ter del D.Lgs NEL RISPETTO DEI LIVELLI GENERALI DI TUTELA DI CUI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, sarà emanato il D.I. del MiLPS e MiS di concerto con il MiPAAF, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la CPRSRePA, per definire misure di semplificazione degli adempimenti relativi all informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

13 n.3 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere D.I del MLPS e MS sentita la CCP, ex art. 88, c. 2-bis del d.lgs. 81/08: Salute e sicurezza degli operatori dello SPETTACOLO e delle MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

14 D.Lgs. 81/2008 Art. 88 Campo di applicazione (appunti del febbraio 2009) 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: (omissis) h) alle attività di montaggio e smontaggio di opere provvisionali (OP) destinate a manifestazioni sportive o di spettacolo, ad allestimenti fieristici, a parchi divertimento e simili. Le OP di cui sopra dovranno essere verificate prima di ogni utilizzo da parte di soggetti privati, al fine di garantire il corretto montaggio dell opera eseguito in conformità a specifici disegni esecutivi e piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). Con successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottato, sentito il Coordinamento tecnico delle Regioni, entro 18 mesi sono individuate le caratteristiche delle opere provvisionali di cui sopra ed i requisiti dei soggetti privati abilitati alle suddette verifiche.

15 D.Lgs. 81/2008 Art. 88 Campo di applicazione Art. 89 Definizioni

16 Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all rt. 89, c 1, lett. a)

17 Il MLPS con nota DGAI n del 1 giugno 2012 che richiama le note: DGAI n del 9 febbraio 2012 e DGAI n del 27 febbraio 2012 forniva indicazioni circa: Attività di vigilanza relative ad eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo. Istruzioni operative. Precisazioni.

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21 Estratto nota ministeriale del

22 Gruppo di lavoro costituito da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Coordinamento tecnico delle regioni (VenetoFriuli-Lombardia-Piemonte-Toscana-Sicilia) Inail

23 Problematiche: Tempi di allestimento delle OT/spettacolo molto brevi Tempi di smontaggio molto brevi L evento si esaurisce in pochi giorni Molteplici le figure coinvolte: committente, imprese, lavoratori, ecc. Necessità di un progettista delle OT di notevole importanza e complessità Necessità di coordinamento Individuazione ed organizzazione delle disposizioni legislative esistenti

24 Documento in elaborazione nel 2012 e congelato al settembre 2013 Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l allestimento e la gestione delle opere provvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi simili

25 Decreto del fare La legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto all art. 88 (campo di applicazione), c. 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente TITOLO si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

26 Principi indicati dal legislatore del decreto del fare in relazione ai tre citati decreti NEL RISPETTO DEI LIVELLI GENERALI DI TUTELA DI CUI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA TENENDO CONTO DELLE PARTICOLARI ESIGENZE DI SETTORE FERMO RESTANDO L INTEGRALE APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI previsti dal Titolo IV dei cantieri sono stati redatti 4 modelli semplificati relativamente a POS, PSC, PSS e FO, che se opportunamente compilati forniscono garanzia di aver adempiuto agli obblighi di legge.

27 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere Capo I - Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito Palchi Capo II - Manifestazioni fieristiche di seguito Fiere Entrambi (per un totale di 10 articoli e 8 allegati), tenendo conto delle particolari esigenze di settore, contengono: campo di applicazione (art. 1 per i Palchi e art. 6 per le Fiere ) individuazione delle disposizioni (artt. 3 e 4 per i Palchi e artt. 8 e 9 per le Fiere ) del Titolo IV dei cantieri applicabili al settore di che trattasi

28 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Capo II Manifestazioni fieristiche Articolo 1 Campo di applicazione Articolo 5 Definizioni Articolo 6 Campo di applicazione Articolo 2 - Particolari esigenze Articolo 7 - Particolari esigenze Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008 Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del Articolo 8 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008 Articolo 9 - Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

29 Palchi (allegati al D.I.) Allegato I Informazioni minime sul sito di installazione dell opera temporanea Allegato II Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all articolo 3, comma 1, lettera f) Allegato III Contenuti minimi del PSC e del POS per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Allegato III.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto dell allegato XV del d.l.gs. 81/08

30 Fiere (allegati al D.I.) Allegato IV Informazioni minime sul quartiere fieristico Allegato V Contenuti minimi del DUVRI, di cui all articolo 26 del d.lgs. 81/08 per le manifestazioni fieristiche Allegato VI - Contenuti minimi del PSC e del POS per le manifestazioni fieristiche Allegato VI.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto

31 Articolo 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 (relativamente al Capo I del Titolo IV) e 4 (relativamente al Capo II del Titolo IV) del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

32 segue Articolo 1 Campo di applicazione 3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, NON OPERANO per le attività: a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente; b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

33 Non ci occupiamo del palco per la festa parrocchiale e neanche del palco per il concertino della scuola Slide ing. Renzo Simoni SCPSAL ASS 1 Triestina

34 anche questi palchi sono esclusi

35 ... anche questi sono esclusi Slide ing. Renzo Simoni SCPSAL ASS 1 Triestina

36 bensì ci occupiamo di questi... Slide ing. Renzo Simoni SCPSAL ASS 1 Triestina

37 o di questi.

38 fasi di montaggio

39 fasi di montaggio

40 fasi di montaggio

41 fasi di montaggio >7m

42 fasi di montaggio Esempi di zavorra per palchi

43 Articolo 2 Particolari esigenze 1. Per le attività di cui all articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate: a) b) c) d) e) f) g) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

44 Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 Elementi di chiarezza e di semplificazione 1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che: a) per la definizione di cantiere di cui all articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all articolo 1, comma 2; b) per la definizione di committente di cui all articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all allegato I;

45 Allegato I Informazioni minime sul sito di installazione dell opera temporanea a) b) c) d) e) dimensioni del luogo di installazione dell opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l opera temporanea e le relative attrezzature; portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall opera temporanea; portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

46 Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008; (cioè: solo PSC - NO FO) e) ai fini dell articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo; (cioè: NON si indicano i nominativi del CSP e CSE nel cartello di cantiere) f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l idoneità tecnico professionale mediante l acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. NON trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) (chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo...) e c) (trasmette all amministrazione concedente. ) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all allegato II;

47 ALLEGATO II Allegato II Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all articolo 3, comma 1, lettera f) Il/La sottoscritto/a, cittadinanza nato/a, il e residente a, prov., indirizzo, individuato a mezzo documento:, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA: 1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente: nome, cognome e data e luogo di nascita ; 2. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa ; 3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa ; 4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle., li TIMBRO (O INDICAZIONE DELL AZIENDA) E FIRMA

48 Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 g) NON trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) (cioè: non si predispone il fascicolo dell opera -FO-) del d.lgs. n. 81/2008; h) ai fini degli articoli 89,comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del POS e del PSC sono definiti dall allegato III; i) ai fini dell articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, copia del PSC e del POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell inizio dei lavori; j) ai fini dell articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell articolo 49 del d.lgs. n. 81/2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

49 Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/ Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 1, comma 2: a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori; i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore FORMAZIONE, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro; i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l obbligo di formazione di cui all allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore FORMAZIONE, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro. b) c)

50 CAPO II MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Articolo 5 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) b) c) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico; Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica; Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica; Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive; Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell Espositore; Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell esposizione fieristica; Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito; Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati. d) e) f) g) h) i)

51 Articolo 6 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II (art. 8 per il Capo I del Titolo IV e art. 9 per il Capo II del Titolo IV) del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: a) strutture allestitive che abbiano un altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile; b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2; c) tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

52 Articolo 7 Particolari esigenze 1. Per le attività di cui all articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate: a) b) c) d) e) f) g) h) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

53 Articolo 8 "Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che: a) per la definizione di cantiere di cui all articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all articolo 6, comma 2; b) per la definizione di committente di cui all articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all articolo 6, comma 2, limitatamente all ambito di esplicazione dei richiamati poteri; c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all articolo 6, comma 2; d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;

54 Articolo 8 "Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 e) ai fini dell articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo; f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l idoneità tecnico professionale mediante l acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del d.lgs. n. 81del Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all allegato II; g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del PSC e del POS sono definiti dall allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell allegato V;

55 Articolo 8 "Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008; i) la recinzione di cantiere di cui all articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza; j) ai fini dell articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del PSC e copia del POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell inizio dei lavori; k) ai fini dell articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

56 Articolo 9 "Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

57 Articolo 10 Monitoraggio e pubblicazione Si dispone che entro 24 mesi (cioè entro il ) dall entrata in vigore del decreto, si provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.

58 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere Circolare applicativa 1.È stata predisposta la circolare n. 35/2014, recante Istruzioni operative tecnicoorganizzative per l allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di Palchi e Fiere, alla luce del D.I

59 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere Circolare applicativa Tra l altro si chiarisce che il committente è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di: a) montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; b) approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche.

60 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere Circolare applicativa Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente o del resp. dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei resp. dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101 (obblighi di trasmissione) del d.lgs. n. 81 del 2008.

61 D.I. 22 luglio 2014 Palchi e Fiere Circolare applicativa Si evidenzia che l Allegato III x i Palchi (e l Allegato IV x le Fiere) del D.I. elenca i contenuti minimi dei PSC e dei POS in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all Allegato III trovano applicazione i modelli semplificati del POS e del PSC di cui al D.I. 9 settembre Nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all articolo 1, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all articolo 26 del d.lgs. n. 81 del Nel caso in cui le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all articolo 6, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.

62 Gruppo di lavoro costituito da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Coordinamento tecnico delle regioni (VenetoFriuli-Lombardia-Piemonte-Toscana-Sicilia) Inail Partendo da documento in elaborazione nel 2012 e congelato subito dopo la pubblicazione del c.d. decreto del fare

63 Documento in elaborazione ad oggi Allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del D.I INDIRIZZI OPERATIVI TECNICO-ORGANIZZATIVI

64 INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Terminologia e definizioni 3. Disposizioni legislative e normative applicabili 4. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità 5. Requisiti formativi 6. Luogo/sito dello spettacolo/evento o simili 7. Tipologie di opere provvisionali 8. Progettazione 9. Individuazione delle fasi di realizzazione dell evento, figure coinvolte, criticità e interferenze, misure di protezione e prevenzione 10. Attività di controllo degli elementi delle opere provvisionali, delle attrezzature e degli impianti. 11. Utilizzo dell opera provvisionale durante lo spettacolo o eventi simili 12. Impiego di attrezzature ed impianti 13. Gestione delle emergenze durante il montaggio, smontaggio durante lo spettacolo o eventi simili 14. Allegati: POS e PSC Modelli semplificati ed esempi 15. Bibliografia

65 Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono pubblicati nella sezione: sicurezza nel lavoro del sito del MLPS Grazie per l attenzione e buon lavoro

66 1 TOMMASO DE NICOLA (Vice Direttore Centrale Prevenzione Inail) INTERVENTO SEMINARIO NAZIONALE La sicurezza sul lavoro nell organizzazione dei grandi eventi di spettacolo ROMA, 12 MARZO 2015 Nel corso degli ultimi anni i compiti dell Inail sono stati rimodulati ed ampliati: l Istituto, da soggetto erogatore di prestazioni assicurative, è divenuto soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela integrale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attraverso l attivazione di quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale. Il d.lgs 81/2008 ha altresì confermato e rafforzato il ruolo dell INAIL quale soggetto istituzionale primario nel sistema prevenzionale italiano ed in tale ambito l attività svolta ha subito un ulteriore sviluppo a seguito dell incorporazione dell ex Ispesl e dell ex Ipsema (avvenuta nel 2010) e delle relative funzioni di ricerca e di tutela del settore marittimo. Di fatto, si è inteso affidare all Istituto la mission di diffondere in modo capillare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzata ad una riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. L Inail, quindi, è oggi al centro di un modello partecipativo che coinvolge le Aziende, le Istituzioni, le Parti Sociali, gli altri Enti e Organismi che si occupano di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l obiettivo comune di favorire una significativa riduzione del costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rappresentano per i singoli lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del Paese. Nell ambito dei compiti demandati dal d.lgs. 81/2008 l Inail, in qualità di Ente pubblico nazionale, è quindi destinatario di concerto con le altre Istituzioni (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Organismi paritetici e Enti di Patronato) dei compiti di formazione, informazione, consulenza, assistenza per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzare anche mediante convenzioni, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro. L Istituto svolge tali compiti, consapevole che un efficace attività di prevenzione si concretizza innanzitutto attraverso la sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori sui temi della sicurezza e, dunque, nella promozione e divulgazione di appropriati modelli culturali, ed in tal senso si prodiga nel sostenere anche economicamente - le imprese nel progressivo

67 2 miglioramento dei processi produttivi e dell organizzazione del lavoro attraverso la diffusione di soluzioni organizzative e tecniche aziendali. Come detto, nell ambito della consulenza e assistenza, l Inail svolge la sua attività anche attraverso lo sviluppo di Accordi quadro di collaborazione con le Associazioni più rappresentative, nella consapevolezza che tale impegno può contribuire a contrastare i rischi connessi alle attività lavorative svolte nei Settori d interesse. Gli Accordi, infatti, costituiscono uno dei principali strumenti per instaurare tra le Parti uno scambio di conoscenze nell ambito dei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, e ciò rappresenta una modalità funzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolari settori lavorativi esposti a livelli di rischio più accentuati. Ed è in ottemperanza a tale policy che l Istituto ha ritenuto di particolare interesse la sottoscrizione dell Accordo quadro di collaborazione con Assomusica, anche a seguito della recente emanazione del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute (cosiddetto decreto palchi ), con il quale sono state individuate, all art. 88, comma 2 bis, del richiamato D.lgs. n. 81/2008, a sua volta introdotto dal cd. Decreto del Fare convertito con legge n. 98/2013, le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività. All elaborazione del citato Decreto, come peraltro alla stesura delle successive Istruzioni operative tecnico-organizzative rilasciate dal Ministero del Lavoro con Circolare 35/2014, ha collaborato il gruppo di lavoro opportunamente istituito presso il Ministero del lavoro, composto da rappresentanti dello stesso dicastero, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'inail. Il citato gruppo di lavoro sta proseguendo nella redazione di un ulteriore documento dal titolo: Allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio INDIRIZZI OPERATIVI TECNICOORGANIZZATIVI. In merito al settore in esame, non si può che evidenziare le peculiarità delle relative attività lavorative. Si tratta, infatti, dell operato di più imprese esecutrici che prestano la loro attività in spazi ristretti, con la compresenza di un elevato numero di lavoratori, sia autonomi che dipendenti, nonché artisti e personale di supporto logistico e tecnico, con mansioni diverse e per di più spesso anche di nazionalità differenti. Senza dimenticare che le attività in questione devono svolgersi in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli spettacoli ed in contesti di vincoli ambientali

68 3 o architettonici, con l aggravante di eventuali rischi aggiuntivi derivanti da particolari condizioni meteorologiche e ambientali. Va anche ricordato che la continua ricerca della spettacolarizzazione degli eventi, sempre più ricchi di effetti speciali, fa sì che piccole o grandi produzioni prevedano l organizzazione del lavoro di tante e diverse figure professionali. Attività diverse significa anche diverso rischio di infortunarsi sul lavoro. Ad esempio il montaggio e smontaggio di palchi e impalcature metalliche in occasioni di concerti o spettacoli vari è un attività particolarmente esposta al rischio di incidenti purtroppo talvolta anche con esiti gravi o mortali. Tale complessità si ripercuote inevitabilmente sulla individuazione e classificazione degli infortuni sul lavoro avvenuti in tali ambiti, a causa appunto della commistione di più figure professionali inquadrate con le codifiche in uso in molteplici e diverse attività. (N.B. Si forniscono delle tavole con dati statistici sul fenomeno infortunistico fonte Open data. L estrazione dei dati forniti è stata fatta considerando tutte le denunce di infortunio con anno evento compreso tra il 2009 e il 2013 relative alle previste voci delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo quanto previsto dal DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre I casi estratti con le condizioni su indicate sono stati poi ulteriormente filtrati in base alla qualifica professionale dichiarata in denuncia al fine di ottenere dei numeri il più possibile realistici per rappresentare il fenomeno degli infortuni sul lavoro che accadono nelle operazioni di montaggio e smontaggio palchi). Delle denunce di infortunio registrate nel 2013 (pari a 518) circa l 89% è avvenuto in occasione di lavoro, mentre il restante 11% in itinere. Nel complesso, le denunce nel 2013 sono diminuite rispetto al 2012 di circa il 9% e del 19% circa rispetto al I casi mortali denunciati ammontano a 8 nel quinquennio considerato Il 75% circa degli infortuni accertati positivi in questo periodo non ha comportato menomazioni permanenti, il 13% ha comportato un grado di menomazione compreso nella classe 1-5, il 10% un grado compreso tra 6 e 15 e solo il restante 2% un grado oltre il 16. Passando all analisi degli infortuni per modalità di accadimento (variabili Esaw/3): - per la variabile Esaw/3 Deviazione, quella più importante dal punto di vista prevenzionale perché spiega la causa che deviando dalla norma porta all infortunio, si evince che le principali deviazioni sono: 1) Scivolamento o inciampamento con caduta di persona principalmente Caduta di persona dall alto in primis da scale e scale mobili e Scivolamento o inciampamento con caduta di persona allo stesso livello ;

69 4 2) Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto, di un animale 3) Movimento del corpo con o senza sforzo fisico principalmente Movimenti scoordinati, gesti intempestivi, inopportuni ; - per la variabile Esaw/3 contatto che indica invece come si sia fatto male il lavoratore, cioè la modalità della lesione, si evince che i principali contatti sono: 1) "Cadute, urti, collisioni" principalmente Movimento verticale, schiacciamento su/contro (risultato di caduta) e Urto da parte di oggetto in caduta ; 2) Con agente contundente principalmente Contatto con agente materiale duro o abrasivo e Contatto con agente materiale tagliente (coltello/lama) ; 3) Sforzi psicofisici esclusivamente Sforzo fisico a carico del sistema muscolo-scheletrico. In relazione a tutto quanto sopra rappresentato, l Istituto come detto è quanto mai impegnato nello sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro. La non sicurezza, infatti, oltre a rappresentare un disvalore etico, si concretizza in un rilevante costo economico e sociale. Gli infortuni e le MP, infatti, valgono oltre il 3% del PIL nazionale, oltre 50 mld di euro, dei quali la metà restano a carico delle imprese ove l'evento infortunistico si verifica (in termini di perdita di produzione, danneggiamenti a strutture e materiali, insoddisfazione dei clienti, danno di immagine, spese legali ed oneri giudiziari, ecc.). La riduzione dei costi della non sicurezza può rappresentare per le imprese anche il modo per recuperare competitività. L'Inail è impegnato da anni a sostenere l'adeguamento ed il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza attraverso ISI, il bando a graduatoria e l OT 24. Tra le iniziative intraprese dall Istituto a sostegno delle aziende, si possono annoverare, infatti, i progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, sistemi di gestione della SSL e modelli di organizzazione e di gestione. In aggiunta ai bandi ISI, grazie ai quali l INAIL ha messo a dispossizione delle imprese italiane dal 2010 ad oggi oltre 1 miliardo di euro, va segnalata l emissione di un bando a graduatoria, nel luglio 2014 (cd. FIPIT), per l erogazione di finanziamenti pari complessivamente a 30 milioni di euro a

70 5 sostegno delle piccole e micro imprese appartenenti ai settori dell agricoltura, dell edilizia e dell estrazione dei lapidei, settori a più alto indice infortunistico, in logica di coerenza con il Piano Nazionale di prevenzione recentemente approvato dal Ministero della salute e con gli indirizzi della Commissione Consultiva Permanente. Per di più, le imprese possono utilizzare lo strumento del modello OT24, e quindi ottenere uno sconto sul pagamento del premio, attraverso l applicazione volontaria di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza, secondo le linee di indirizzo realizzate nell ambito degli Accordi e reperibili nel modello stesso. L Inail infatti, applica ormai da più di un decennio uno sconto per le imprese che scelgono di investire in attività di prevenzione superando i meri adempimenti di legge, lo sconto per prevenzione, appunto il modello OT24, in modo da valorizzare al meglio quest opportunità e incentivare l adozione di modalità di lavoro sicure, nell ottica di una riduzione strutturale non tanto e non solo degli eventi infortunistici cioè del numero di infortuni, ma quanto in particolare dei rischi effettivamente ancor oggi presenti nei nostri ambienti di lavoro e nel nostro sistema produttivo nazionale.

71 I REQUISITI DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI GdL SICUREZZA Ing. Rocco Luigi Sassone, GdL Sicurezza Consiglio Nazionale Ingegneri VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI I REQUISITI SICUREZZA DELLE GdL STRUTTURE LE LA OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI Ing. Rocco L. DI Sassone, Componente SicurezzaCOSTITUENTI CNI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

72 LE STRUTTURE COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE UTILIZZATE DURANTE LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO CHE NECESSITANO DI VERIFICHE DI SICUREZZA E COLLAUDO DA PARTE DI TECNICI ABILITATI SONO PRESSOCHE ILLIMITATE Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

73 OBIETTIVO DELL INTERVENTO: PRESENTARE NORME E MODALITA UTILI A ESEGUIRE EFFICACEMENTE LE VERIFICHE DI SICUREZZA NECESSARIE AD ATTESTARE L AGIBILITA DELLE OPERE REALIZZATE NELL AMBITO DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, OVE SPESSO EMERGONO GRAVI CARENZE DI SICUREZZA Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

74 SIGNIFICATO DI «VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E STABILITA» VALUTAZIONE TECNICA DEL MANUFATTO COSTITUENTE L OPERA NEL SUO COMPLESSO, RISPETTO ALLE AZIONI ESTERNE CUI SARA SOGGETTO IN FUNZIONE DELLA FUTURA DESTINAZIONE D USO. IN TALE OTTICA LE PRINCIPALI AZIONI DA CONSIDERARE SONO LE FORZE PERMANENTI DI NATURA GRAVITAZIONALE, QUELLE INERZIALI DOVUTE ALL EFFETTO DI SOLLECITAZIONI ESTERNE, OLTRE AI PREVEDIBILI CARICHI E SOVRACCARICHI AGENTI. ALLEGATO IV TUSL Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI NTC 2008 LEGGE 1086/71 LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

75 COME SI CONDUCONO LE VERIFICHE: LE VERIFICHE DI SICUREZZA SONO COMUNEMENTE CONDOTTE MEDIANTE ANALISI E CALCOLAZIONI CHE PRESUPPONGONO LA VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELLE FORZE STATICHE E DELLE AZIONI DINAMICHE CHE SOLLECITERANNO L OPERA. IN TALE SCENARIO LE RESISTENZE DI PROGETTO DEI MATERIALI DELLE STRUTTURE COSTITUENTI I MANUFATTI, DEVONO ESSERE CALCOLATI AL FINE DI GARANTIRE: LA CAPACITA PORTANTE LA SOLIDITA E STABILITA AL SUOLO Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA SICUREZZA GLOBALE DELL OPERA LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

76 LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE OPERE-MANUFATTI REALIZZATI, CONDUCE ALL EMISSIONE DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO: CERTIFICAZIONE DI IDONEITA STATICA DELLE STRUTTURE PORTANTI CERTIFICAZIONE DELL IDONEITA DI ISTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI APPESI E NON PORTANTI CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE DELL OPERA PER OGNI STRUTTURA PERMANENTE O TEMPORANEA OVE E PREVISTO STAZIONAMENTO DI PUBBLICO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CARICO APPESO SIA STATICO CHE DINAMICO PER QUALSIASI TIPOLOGIA STRUTTURALE COLLAUDATA O CON CERTIFICATO DI IDONEITA DATATO PIU DI 10 ANNI Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

77 TIPOLOGIE DI OPERE REALIZZABILI PERMANENTI TEMPORANEE LE STRUTTURE TEMPORANEE AL CONTRARIO DI QUELLE PERMANENTI, NON HANNO L'OBBLIGO DI EFFETTUARE IL DEPOSITO DEL PROGETTO DELLE STRUTTURE E ACQUISIRE IL COLLAUDO. ULTERIORE DISTINZIONE RIGUARDA LA FATTISPECIE DI STRUTTURA TEMPORANEA ISOLATA O IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE VERIFICA IDONEITA DELLA STRUTTURA PREESISTENTE A RICEVERE LE SOLLECITAZIONI DI QUELLA TEMPORANEA Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

78 STRUTTURA TEMPORANEA ISOLATA DOVRANNO ESSERE PRODOTTI E VERIFICATI GLI ELABORATI PROGETTUALI STRUTTURALI REDATTI DA TECNICO ABILITATO, IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. SE L'OPERA È STATA PRODOTTA DA PIÙ DI 10 ANNI, AL FINE DI VALUTARE IL SUO STATO DI CONSERVAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO DI IDONEA CONSERVAZIONE DELL'OPERA E IDONEITA STATICA DEGLI ELEMENTI APPESI. LE VALUTAZIONI TECNICHE POTRANNO ATTRAVERSO PROVE E SONDAGGI. Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI RINVENIRE ANCHE LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

79 STRUTTURA TEMPORANEA IN COLLEGAMENTO AD UNA PRESISTENTE QUALORA LA NUOVA STRUTTURA SIA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE (SOLAIO, PILASTRI, MURI DI SOSTEGNO, SETTI MURARI, ECC.), SI DOVRÀ PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CHE LA STRUTTURA PREESISTENTE È IDONEA PER LE SOLLECITAZIONI CHE VERRANNO GENERATE DALL ATTIVITÀ. LE STRUTTURE TEMPORANEE DI IMPORTANZA STRUTTURALE RILEVANTE, PER DIMENSIONE E CARICO DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UNA VERIFICA STRUTTURALE IN FONDAZIONE CHE ACCERTI FRA L'ALTRO LA CONSISTENZA DEI SUPPORTI E LA PRESENZA DI VUOTI O CAVITÀ, INCOMPATIBILI CON LA PRESENZA DEL CARICO SOVRASTANTE. DOVRÀ INOLTRE ESSERE SEMPRE PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO SULLA BASE DEGLI SCHEMI PROGETTUALI. QUALORA L'ATTIVITÀ SI SVOLGA ALL'APERTO, LA PROGETTAZIONE DOVRA CONSIDERARE ANCHE LA SOLLECITAZIONE DEL VENTO, PREVEDENDO L'INSTALLAZIONE DI APPOSITI DISPOSITIVI. Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

80 ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELL IDONEITA DEI CARICHI SOSPESI* LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE OVE SI ESPLICANO ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO, SONO FINALIZZATE AD ASSICURARE LA TUTELA DEL PUBBLICO E DEI LAVORATORI ADDETTI. IN TALE OTTICA RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA I CONTROLLI SULLE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI IMPIEGATI NEGLI ALLESTIMENTI. SI TRATTA DI CARICHI INSTALLATI AL DI SOPRA DI PALCOSCENICI E PLATEE OVVERO SOSPESI AL DI SOPRA O IN PROSSIMITÀ DI AREE DI STAZIONAMENTO O PASSAGGIO DEL PUBBLICO E/O DI AREE DI PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO, CHE POSSONO PERTANTO COSTITUIRE POTENZIALI FONTI DI RISCHIO. * in riferimento alla nota del Ministero dell Interno del 26/04/2011 Ing. Rocco L. Sassone, Componente GdL Sicurezza CNI LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE OPERE TEMPORANEE DEL DECRETO PALCHI.

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