Capital Gain internazionali
|
|
- Annabella Corradini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capital Gain internazionali by Carlo Adriani - Wednesday, March 05, Il residente in Italia deve sempre dichiarare il Capital Gain conseguito su partecipazioni o su altri beni all estero. Entro giugno 2014 è possibile rivalutare le partecipazioni - qualificate o non qualificate anche in società estere non quotate, pagando rispettivamente il 4% o il 2% Per chi ha residenza fiscale in Italia le plusvalenze - o capital gain - su titoli o su beni esteri, si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario o dell ente o società che ha emesso le azioni o i titoli e pertanto il capital gain su partecipazioni o beni esteri, va sempre dichiarato nel Modello Unico (a parte le ipotesi di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, sotto specificate). Le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale. I soggetti non residenti sono tassati in Italia per i redditi diversi derivanti da beni che si trovano, o da attività svolte, in Italia L art 23 del TUIR prevede però che per tali soggetti non sono imponibili i redditi delle lettere da c- bis) a c-quinquies) art 67 TUIR derivanti da partecipazioni, titoli o contratti negoziati in mercati regolamentati o da cessione e prelievo di valute: E inoltre previsto, per evitare doppie imposizioni, che gli stessi redditi previsti dalle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR non sono imponibili per i soggetti residenti in Stati esteri con cui siano in vigore convenzioni e che non risiedono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nonché per gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali esecutivi in Italia (art. 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997). Le partecipazioni in società ed enti non residenti, così come altri strumenti finanziari, come ad esempio 1 / 10
2 le obbligazioni e i titoli di Stato, permettono di conseguire capital gains, - oltre che alla remunerazione specifica come dividendi o interessi - nel caso in cui il prezzo di mercato al momento della vendita sia più alto rispetto a quello di acquisto. Sul capital gain grava un imposta che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio: regime della dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito. Sinteticamente si può dire relativamente alle partecipazioni - che nel regime della dichiarazione si provvede personalmente a svolgere gli adempimenti fiscali compilando il Modello Unico, nel regime del risparmio amministrato si delegano gli adempimenti fiscali all intermediario finanziario, così come nel regime del risparmio gestito. In tutti e tre i casi la minusvalenza è compensabile solo nei quattro periodi d'imposta successivi e le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura. Di seguito viene analizzato lo schema generale su cui si basa la tassazione in Italia del Capital Gain su partecipazioni e su altri beni. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE Innanzi tutto, relativamente alle partecipazioni, bisogna distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Le partecipazioni qualificate sono individuate dall art. 67, lett. c) del TUIR e sono le partecipazioni rappresentate da azioni (escluse quelle di risparmio non convertibili e incluse quelle privilegiate) e ogni altra partecipazione in società di persone (escluse le associazioni professionali) e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti (compresi gli enti non commerciali e le associazioni tra artisti o professionisti), che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% per titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri; 20% per le altre partecipazioni; oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al: 5% - per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri - 25% per le altre partecipazioni Se uno dei parametri è superato la partecipazione si considera qualificata. La percentuale si determina considerando tutte le cessioni effettuate, anche a soggetti diversi, nel periodo di 12 mesi, antecedenti alla data di ciascuna cessione, e a condizione che il venditore abbia posseduto almeno per 1 giorno partecipazioni, diritti o titoli che raggiungano la consistenza di partecipazione qualificata ; sono escluse le partecipazioni in enti non commerciali residenti, che sono considerate non qualificate indipendentemente dalla quota posseduta (lett. c-bis); per le società di persone e gli enti privi dell'organo assembleare vale solo il 2 limite sopra indicato. Le cessioni di diritti e i titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, quali per esempio i diritti d'opzione o i warrant, si considerano qualificati se consentono di acquisire partecipazioni qualificate Sono sempre qualificate le cessioni di partecipazioni effettuate dagli imprenditori individuali che hanno conferito l' unica azienda in una società Sono equiparate alla cessione di partecipazioni le plusvalenze derivanti dalla cessione di: 2 / 10
3 contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza quando l' apporto dell'associato è superiore al 25% del valore del patrimonio netto contabile dell'impresa associante (o al 5% se quest'ultima è quotata), risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto, la plusvalenza è considerata come derivante da partecipazioni qualificate; se l'impresa associante è in contabilità semplificata la percentuale si misura in base alla somma del valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto dei fondi di ammortamento). Nel caso di associanti non residenti, il contratto è considerato allo stesso modo delle partecipazioni qualificate a prescindere dall' entità dell'apporto se gli utili attribuiti sono deducibili dal reddito per l'impresa estera associante che li eroga (oppure se non sia dimostrata l'indeducibilità); strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 TUIR, ossia assimilati alle azioni, perché remunerati con la partecipazione agli utili di una società o di un affare. Vengono trattati come le partecipazioni qualificate se non rappresentano una partecipazione al patrimonio ( ad esempio apporto di beni e servizi o di altri apporti diversi dal capitale); diversamente sono considerati partecipazioni qualificate o meno in base alla percentuale di partecipazione. Qualora vengano superati i limiti previsti per le partecipazioni qualificate, i corrispettivi, anche percepiti in precedenza, si considerano percepiti nel periodo in cui il limite è superato. Per configurare il superamento del limite delle cessioni qualificate deve anche verificarsi, in capo al venditore, il possesso, anche temporaneo, superiore al limite previsto. Le plusvalenze o le minusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate concorrono al reddito per il 49,72% del loro ammontare (per il 40% se realizzate prima del 2009). L ' eccedenza di minusvalenza riportata da anni precedenti può essere utilizzata nel limite del 49,72% ( 40% se realizzata prima del 2009, anche se i corrispettivi sono incassati successivamente).si può dunque compensare la plusvalenza con eventuali minusvalenze, solo però se derivanti da operazioni della stessa natura. Le partecipazioni non qualificate sono individuate dall art. 67, lett. c) bis del TUIR e sono quelle inferiori a quelle sopra indicate per definire le partecipazioni qualificate e, in ogni caso, le quote di enti pubblici e privati non commerciali e di azioni di risparmio - escluse le quote di associazioni professionali residenti per le quali non si applica l art. 67 del TUIR -. In entrambi i casi per il calcolo della plusvalenza, o Capital Gain, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente Le plusvalenze sulla cessione di partecipazioni non qualificate pagano una imposta sostitutiva del 20%, comprendendo questa tassazione anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con apporti inferiori a quelli indicati nel precedente punto. La compensazione delle minusvalenze eccedenti relative a partecipazioni non qualificate avviene per il 100% se realizzate dal 2012, mentre avviene per il 62,5% se realizzate entro il 2011, questo perché a partire dal 2012 la tassazione sostitutiva è passata dal 12,5% al 20%. Le cessioni di azioni di risparmio non convertibili, o di diritti che consentono la loro acquisizione, non si cumulano con le cessioni di azioni ordinarie e coi relativi diritti, (perché prive di voto); sono sempre tassate al 20% come cessioni non qualificate - salvo che non ne sia deliberata la convertibilità -. CALCOLO DEL CAPITAL GAIN Dunque, le plusvalenze o le minusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate concorrono al reddito per il 3 / 10
4 49,72% del loro ammontare, mentre per le partecipazioni non qualificate si paga un imposta sostitutiva del 20% fissa. Sia per le partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate, la plusvalenza si calcola in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, comprese le imposte di donazione o successione, ma esclusi gli interessi passivi. Per le partecipazioni pervenute al cedente per successione, il costo di acquisto è il valore dichiarato ai fini della successione, mentre per i titoli esenti è il valore normale alla stessa data Per le donazioni il costo da considerare è quello di acquisto sostenuto dal.donante. Per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non imprenditori vige il criterio di cassa, anche se l'imponibile si determina con riferimento alle disposizioni vigenti alla data dell'atto di trasferimento. Per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni. Il valore normale alla data del prelievo delle valute estere da conti o depositi costituisce il corrispettivo su cui calcolare la plusvalenza, mentre il costo, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili accertato nel periodo d'imposta. Il capital gain da depositi o conti correnti in valuta costituisce reddito solo se l importo dei depositi è stato maggiore o uguale ad euro ,68 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nell'anno. Per le partecipazioni in società di persone e in società IRES che adottano il regime di trasparenza fiscale ex art. 115, comma. 12 TUIR, il costo di acquisto è aumentato dai redditi imputati al socio e diminuito dalle perdite imputate e dagli utili distribuiti e questo anche per le società di persone con attività immobiliare o finanziaria. Il l costo della partecipazione comprende anche i versamenti in conto capitale, nonché la rinuncia ai finanziamenti soci effettuati a favore della società. Devono essere detratti dal costo delle partecipazioni rimborsi di riserve di capitale di cui all'art. 47, comma. 5, che non danno origine a redditi di capitale. Nell ipotesi dell'usufrutto e della nuda proprietà, per calcolare il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà sono utilizzabili i noti criteri previsti dall'imposta di registro ex artt. 46 e 48, D.P.R , n L art. 67, lett. c-ter TUIR prevede che le plusvalenze realizzate mediante la cessione o il rimborso di titoli, non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi grezzi (esclusi quelli lavorati, come pera es. i gioielli), o di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo, si calcolano facendo la differenza tra prezzo di cessione (o valore normale dei beni rimborsati) e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (esclusi gli interessi passivi), comprese le somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto. Le plusvalenze derivanti da cessione o rimborso di quote o azioni di Oicvm italiani e lussemburghesi si calcolano facendo la differenza tra corrispettivo ricevuto e costo di acquisto, eventualmente rettificato dalla differenza già tassata per competenza al , e quello alla data di acquisto. L art. 67, lett. c-quater TUIR prevede che: i redditi derivanti da contratti, compresi i contratti derivati, che prevedono l' obbligo di acquistare o cedere a termine valute, strumenti finanziari, metalli preziosi, merci o altri parametri finanziari, consistono nella somma algebrica delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, determinate come per le partecipazioni societarie, tenuto conto anche degli altri proventi o costi relativi, compreso quanto percepito al rimborso o alla chiusura del rapporto. 4 / 10
5 La plusvalenza per le cessioni di metalli preziosi, se il costo di acquisto non è documentato, è il 25% del prezzo di vendita. I premi pagati o riscossi su opzioni sono considerati reddito nell'anno in cui l'opzione è esercitata o in cui scade il termine per l'esercizio, esclusa l ipotesi di anticipata cessione. Sono compresi anche i redditi conseguiti con gli Exchange traded commodities - conosciuti come ETC. L art. 67, lett. c-quinquies TUIR prevede che i capital gain e gli altri redditi derivanti: dalla cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale dalla cessione di crediti pecuniari, dalla cessione di altri strumenti finanziari costituiscono reddito calcolato in base alla differenza tra corrispettivo o valore normale ricevuto e i costi di acquisto e accessori sostenuti (esclusi gli interessi passivi), aumentata delle eventuali somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto. Dal capital gain bisogna togliere i redditi di capitale maturati ma non riscossi, in quanto, come detto, vige il criterio di cassa. Le plusvalenze, sia relative a beni diversi dalle partecipazioni, che relative a partecipazioni - qualificate o non qualificate - devono essere indicate nel Modello Unico (ad esclusione delle partecipazioni e titoli per i quali si è optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito)) e l'imposta va versata entro il termine previsto per il saldo dell IRPEF. Le plusvalenze delle lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) devono essere sommate e dichiarate complessivamente. E prevista la possibilità di riporto e compensazione delle perdite (o minusvalenze) nei successivi 4 anni, distintamente e separatamente per le partecipazioni qualificate e non qualificate, purché la minusvalenza risulti dal Modello Unico relativo all anno in cui si è realizzata. Per le partecipazioni qualificate, il riporto dell'eccedenza negativa è limitato al 40% o al 49,72% - a seconda del periodo di maturazione Il riporto dell'eccedenza negativa deve avvenire separatamente per plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni in società aventi sede nei Paesi o territori compresi nella black list di cui al comma 4 dell'art. 68, TUIR. BLACK LIST E prevista la tassazione del 100% delle plusvalenze di partecipazioni qualificate relative a partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salva disapplicazione a seguito di interpello preventivo (TUIR artt. 68, comma. 4, e 167) nel quale sia stata dimostrata che per i redditi di queste società partecipate la tassazione è avvenuta in forma non ridotta. 5 / 10
6 La cessione della partecipazione ricevuta in base a conferimento in sospensione, costituisce reddito diverso, imponibile al 49,72% in presenza delle condizioni previste dall'art. 68, comma. 3, TUIR, cioè partecipazione qualificata in società non residente nei Paesi della black list. NORMA ANTIELUSIVA E previsto l Inserimento delle operazioni che hanno per oggetto i rapporti di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR (cioè genericamente le operazioni che danno origine a Capital Gain) tra le operazioni che, se poste in essere senza valide ragioni economiche e dirette ad ottenere riduzioni d'imposta, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria in base all'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973. AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE LATENTI FINO AL 2011 E stata data la possibilità affrancare le plusvalenze latenti al e di assumere il valore delle partecipazioni non qualificate e degli altri strumenti finanziari o contratti di cui all'art. 67, comma. 1, lettere da c- bis) a c-quinquies), alla data del mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza latente, per cui potrebbe verificarsi il caso di partecipazioni per le quali la plusvalenza, fino a concorrenza di quel dato importo, ha già scontato l imposta sostitutiva. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Per le partecipazioni non quotate possedute all' , l art. 1, comma 156, Legge n. 147/2013 permette di affrancare le plusvalenze in base a perizia giurata versando un' imposta sostitutiva del 4% sul valore della partecipazione per le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate Si tratta di una possibilità più volte riproposta a partire dal 2002, che consente di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell , non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È stato fissato al il termine entro il quale effettuare la redazione e l asseverazione della perizia di stima e il versamento dell imposta sostitutiva, versamento che può essere anche rateizzato. Per le partecipazioni rivalutate, in caso di vendita l eventuale plusvalenza si calcola assumendo come costo il valore rivalutato. E prevista l irrilevanza fiscale della minusvalenza nata dalla cessione di una partecipazione rivalutata. Si può effettuare una rivalutazione parziale. Non c è la possibilità di utilizzare il valore rivalutato in caso di recesso, cioè quando la società liquida il socio che consegue un reddito considerato di capitale (e non un reddito diverso ex art. 67 TUIR). C è la possibilità di effettuare la rivalutazione anche in caso di cessione della partecipazione prima del giuramento della perizia di stima Per le partecipazioni per le quali era stato fatto lo scudo fiscale il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, è quello risultante dall apposita dichiarazione sostitutiva, ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle partecipazioni. 6 / 10
7 Opportunità spesso dimenticata è che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti. In caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono considerare il valore del bene rideterminato dal de cuius. Infine, se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia diviene successivamente pieno proprietario, può rivalutare solo la nuda proprietà a tale data, senza poter utilizzare la rivalutazione. dell usufruttuario. TOBIN TAX. Sulle transazioni di opzioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, bisogna pagare la cosiddetta Tobin Tax con aliquota dello 0,2% sul saldo netto delle operazioni giornaliere sullo stesso titolo, - 0,1% se il trasferimento avviene in mercati regolamentati. REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO Non devono essere dichiarate nel modello Unico le plusvalenze non qualificate relative a titoli, quote, diritti certificati in custodia o amministrazione presso banche o altri soggetti autorizzati per i quali è stata esercitata l' opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari, separatamente su ciascuna operazione L art. 6, D.Lgs. 461/1997 prevede che le persone fisiche che non operano in qualità di imprenditori commerciali; le società semplici ed equiparate; gli enti non commerciali; i soggetti non residenti, per i redditi soggetti ex art. 23 TUIR, possono optare per il regime del risparmio amministrato, ossia per l'applicazione dell' imposta sostitutiva su ciascuna operazione effettuata da parte di un intermediario abilitato relativamente ai titoli, quote, certificati in custodia o in amministrazione presso lo stesso intermediario, relativamente alle operazioni indicate alle lettere da c- bis a c-ter (escluse le cessioni di valute) dell'art. 67 TUIR.: L'intermediario può portare in deduzione dalle plusvalenze e altri redditi delle operazioni successive le eventuali minusvalenze o perdite precedenti, nel periodo d'imposta o nei 4 successivi. L'opzione può essere esercitata all'inizio del rapporto,. Se è fatta successivamente ha efficacia per l'anno successivo rispetto a quello in corso il regime del risparmio amministrato non può essere applicato se il socio supera il limite delle partecipazioni qualificate L'opzione può essere revocata entro la fine di ciascun periodo d'imposta. REGIME DEL RISPARMIO GESTITO Chi ha affidato l incarico di gestione di tutto o parte del proprio patrimonio mobiliare ad un intermediario autorizzato può optare per alcuni redditi di capitale di cui all'art. 44 TUIR conseguiti nella gestione e per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, per il regime del risparmio gestito, ossia per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato dalla gestione, imposta che viene versata dall'intermediario senza alcun obbligo di dichiarazione per il titolare nel proprio modello Unico. Per l' opzione e la 7 / 10
8 revoca dell'opzione le regole sono analoghe a quelle indicate per il risparmio amministrato Se il risultato della gestione di un anno è negativo, la perdita può essere scomputata dai risultati successivi, fino al 4. Se la gestione chiude con una perdita non compensata, con la certificazione del gestore si può utilizzarla nel modello Unico per compensarla con altre plusvalenze del gruppo di redditi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR.. L'imposta sostitutiva è calcolata alla fine di ciascun anno o alla fine del rapporto di gestione; REGIME DELLA DICHIARAZIONE Nel regime della dichiarazione il calcolo della plusvalenza, o capital gain, si fa ricostruendo la movimentazione del portafoglio secondo il metodo LIFO. Sottolineo che la normativa sul Capital Gain prevede un conteggio analitico e dettagliato per il calcolo della plusvalenza da dichiarare sui titoli esteri: bisogna tenere conto dell'ordine delle operazioni e delle quantita' di ogni lotto, con prezzo di acquisto al cambio del giorno successivo.. La plusvalenza o la minusvalenza vanno conteggiate in base al LIFO continuo Una minusvalenza si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito..la compensazione di minusvalenze e plusvalenze è possibile, nel modello Unico, solo tra posizioni in regime dichiarativo. In regime amministrato, o gestito, l'intermediario rilascia una certificazione delle plus/minusvalenze, o del risultato di gestione maturati nel corso del rapporto. Con tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo. Non è possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito. Può essere utile richiedere il passaggio dal regime amministrato al regime dichiarativo: le minusvalenze certificate verranno indicate nel modello unico e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente maturate in regime dichiarativo. IMPRESE Quanto sopra indicato non si applica per le imprese e le società per le quali i capital gains sono considerati plusvalenze tassabili in base all art. 86 TUIR Senza entrare nel merito della normativa specifica e della cosiddetta partecipation exemption, in presenza di determinati requisiti, l art. 87 TUIR per le imprese esclude la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie e titoli similari. Connessa a tale esenzione, è prevista la totale indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni e titoli per i quali è prevista l esenzione delle plusvalenze. MODELLO UNICO Quanto agli obblighi dichiarativi per la persona fisica residente in regime amministrato, andrà compilato il quadro RM del Modello Unico relativo agli investimenti finanziari esteri. In regime dichiarativo oltre alla compilazione del quadro RM andrà compilato anche il quadro RT dove andranno indicate le plusvalenze (o capital gain). Nel caso di investimenti esteri - come lo sono evidentemente tutti i prodotti da cui si può ricavare un capital gain -. andrà necessariamente compilato il modello RW - la cui redazione, a partire dal modello Unico 2014, è completamente diversa dal passato e non c è più il limite dei euro per l esenzione dalla compilazione. Qualsiasi investimento si detenga all estero, anche di pochi euro va dunque sempre indicato nel quadro RW del modello 8 / 10
9 Unico. Per i soggetti che detengono attività gestite da intermediari finanziari non residenti devono essere compilati il quadro RL, per indicare i redditi di capitale dei fondi comuni d'investimento mobiliari diversi da quelli istituti in Stati diversi da quelli UE o SEE white list il cui gestore sia vigilato nello Stato in cui è stabilito. CONCLUSIONE Chi detiene attività finanziarie all'estero si trova a dover fare i conti con obblighi dichiarativi veramente troppo onerosi, fatto che tiene alla larga da possibili investimenti parecchie persone. A livello mondiale (e finchè dura anche in Italia) la tassazione sul capital gain è, giustamente, inferiore alla tassazione ordinaria, in quanto il capital gain viene considerato un reddito straordinario che non ha niente a che vedere con il gli altri redditi ordinari per i quali è giustamente prevista una tassazione di rispetto sociale, con aliquote crescenti al crescere del reddito. Inoltre, e si dovesse subire una minusvalenza, in mancanza di plusvalenze della stessa natura, non si può fare la somma algebrica per compensare minusvalenze con plusvalenze, proprio perché non si può mischiare straordinario con ordinario. E vero che è possibile riportarsi la minusvalenza per i successivi 4 anni, ma cosa serve se non si hanno redditi della stessa natura? Si tratta di previsioni che limitano la compensazione della plusvalenza nell ipotesi di un bassa aliquota di imposta che dovrebbe colpire il capital gain. Se questa aliquota viene elevata, bisognerebbe necessariamente adeguare anche tutte le limitazioni correlate, consentendo, per esempio, la compensazione delle minusvalenze da capital gain con tutti i redditi. Da un punto di vista sociale, l idea che chi guadagna con i redditi di capitale è un ricco che va tassato con un aliquota alta, è un idea che sta purtroppo pericolosamente montando, e sembra molto alta la tentazione politica di coprire un ingiustizia (come si è visto, tassare con un aliquota alta i capital gain, senza la possibilità di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze, è un ingiustizia bella e buona) facendo finta di dare ascolto ad una base sociale che - è normale -.non conosce i tecnicismi della tassazione ordinaria, diversa dalla tassazione sostitutiva, tecnicismi a volte sconosciuti anche agli addetti ai lavori. Sono solo circa due anni che l imposta sostitutiva sui capital gain è stata aumentata dal 12,5% al 20%, ma è di questi giorni la vox populi che vorrebbe ulteriormente aumentarla al 25% o 30%. Sarebbe una decisione sbagliata che farebbe allontanare dall Italia molti investitori, in quanto esiste, rispetto al passato, una diversa, maggiore mobilità delle persone, che sta velocissimamente cambiando e si sta portando vicina alla mobilità che esiste negli Stati Uniti d America, dove le persone non vivono necessariamente nello stesso luogo per tutta una vita e dove è normale cambiare residenza e trasferirsi con tutta la famiglia a migliaia di chilometri di distanza, a seguito del cambiamento del posto di lavoro, per seguire la nuova compagna, o per altri motivi. Uno di questi motivi, in Italia, potrebbe essere una fiscalità troppo alta sui capital gain, che, complice anche la difficile situazione economica, potrebbe portare a dei flussi migratori verso paesi con delle norme fiscali che aiutano chi ha meno o chi è meno fortunato e che premiano chi, rispettando tutto e tutti, paga, giustamente, dal primo all ultimo centesimo le imposte e si aspetta di essere rispettato e non vessato.. 9 / 10
10 Powered by TCPDF ( Capital Gain internazionali Carlo Adriani PDF generated from Ascheri & Partners at: 10 / 10
Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni
Tratto da: Collana Dichiarazioni fiscali 2009 - Unico Società di persone, a cura di G. Cremona, P. Monarca, N. Tarantino Aspetti generali NOVITÀ Sezione I Imposta sostitutiva 20% Da quest anno, in seguito
DettagliImposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato
DettagliQuadro RT PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
Quadro RT PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE SOGGETTI INTERESSATI SCADENZA COME SI COMPILA Nel Quadro RT devono essere indicati i redditi derivanti
DettagliPer le società non quotate in mercati regolamentati
Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione
DettagliPeriodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie
Periodico informativo n. 105/2014 Aumento tassazione rendite finanziarie Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 luglio è stata modificata l aliquota
DettagliLa Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta
DettagliSTUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: Aumento tassazione rendite finanziarie Premessa Gli articoli 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 intervengono sul livello
DettagliRedditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE
Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
DettagliPresupposto soggettivo
Capital gain Inquadramento Per capital gain (termine anglofono)si intende il trattamento fiscale riservato alle cessioni di partecipazioni detenute da persone fisiche. L inquadramento normativo di questa
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011
DettagliRedditi di capitale e redditi diversi. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario
Redditi di capitale e redditi diversi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario 1 oggetto della lezione redditi di capitali: fonte e determinazione principali
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliLA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014
Ai gentili clienti Loro sedi Circolare n. 27 del 4 settembre 2014 LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014 ART. 3 e 4 D.L. N. 66/2014 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19/E In breve:
DettagliAlla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America
DettagliAd uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013
ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
DettagliIL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta
IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta Dott. Pasquale SAGGESE LA CESSIONE DI NON DETENUTE NELL ESERCIZIO DI IMPRESA QUALIFICATE E FATTISPECIE ASSIMILATE Partecipazioni che rappresentano
DettagliIRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -
PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale
DettagliNel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013
DettagliRIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio
RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio Normativa Art.7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106: Termine per la rivalutazione delle
DettagliDisciplina fiscale Lezione 4 I titoli
Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli Titoli non costituenti immobilizzazioni (Attivo Circolante) Art. 94 c. 3 DPR 917/86 I titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura, intendendo della stessa
DettagliCircolare N.77 del 30 Maggio 2014
Circolare N.77 del 30 Maggio 2014 Interessi e capital gain. Sugli investimenti l imposta passa dal 20 al 26 per cento Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 66/2014 il
DettagliProblematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito
Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli
DettagliLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 26 gennaio 2010 LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE Con la Finanziaria 2010 sono stati
DettagliRegimi di tassazione Prof. Maurizio Sebastiano Messina
Premessa Soggetti lordisti Soggetti nei cui confronti non si applica l imposta sostitutiva e quindi percepiscono i redditi dei titoli senza applicazione di alcuna ritenuta (al lordo). Soggetti nettisti
DettagliPARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO
SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
DettagliATTIVITÀ FINANZIARIE
Università Commerciale Luigi Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ATTIVITÀ FINANZIARIE Francesco Dal Santo ATTIVITÀ FINANZIARIE Ø Definizioni Ø Redditi di capitale Ø
DettagliLa tassazione delle attività finanziarie
La tassazione delle attività finanziarie Integrazione al libro di testo Le attività finanziarie sono le diverse forme di impiego del capitale, come ad esempio: acquisto di azioni o quote di capitale di
DettagliDiritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società
Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società 7 Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliChiarimenti Agenzia delle Entrate
Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
DettagliRIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure
DettagliInformativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008
Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...
DettagliEMITTENTE Macquarie Structured Products (Europe) GmbH. GARANTE Macquarie Bank Limited. OFFERENTE Macquarie Capital (Europe) Limited
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO A CERTIFICATI RIFERITO AD AZIONI, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, INDICI, DIVIDENDI, METALLI PREZIOSI, METALLI NON FERROSI, MATERIE PRIME, QUOTE DI FONDI, EXCHANGE
DettagliNuova tassazione delle rendite finanziarie
Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,
DettagliNOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1
NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Dott.ssa Giovanna Castelli 1 LA LEGGE DI STABILITA 2013 La legge di stabilità 2013
DettagliTassazione delle plusvalenze finanziarie e valutarie (a cura del Dott. Alessio Pistone)
Tassazione delle plusvalenze finanziarie e valutarie (a cura del Dott. Alessio Pistone) Nel Quadro RT del modello Unico PF 2015 devono essere dichiarate le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria,
DettagliRegime del risparmio gestito
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:
DettagliRedditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici
Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso
DettagliABC News del 09.02.2011
ABC News del 09.02.2011 A cura della Redazione Entro il 28.02.2011 vanno rilasciate le certificazioni degli utili Entro il prossimo 28 febbraio 2011 scade il termine per il rilascio ai percettori della
DettagliRISOLUZIONE N. 158/E
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell
DettagliINFORMATIVA SULLA FISCALITÀ
INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del
Dettagli? INQUADRAMENTO NORMATIVO. Aspetti generali QUADRO RL. Inquadramento normativo. Redditi di capitale
Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009, Unico Persone Fisiche, a cura di: R. Artina V. Artina P. Monarca G. Cremona N. Tarantino Aspetti generali Inquadramento normativo Il quadro RL del modello
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliINDICE. Premessa... pag. 11
INDICE Premessa... pag. 11 CAPITOLO PRIMO LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL REDDITO DI IMPRESA 1. La cessione delle partecipazioni nel reddito d impresa... pag. 13 1.1 I diversi regimi fiscali applicabili
DettagliLa fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa
La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliREGIME FISCALE DEI MINIBOND
I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo
DettagliTOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)
DettagliTASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2004
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DEFINIZIONE DI UTILI ASPETTI GENERALI TRATTAMENTO FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2004 Art. 40 D.L. 30.09.2003, n. 269 conv. con L. 24.11.2003, n.
DettagliAVVISO ALLA CLIENTELA
novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento
DettagliRISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI
RISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI INTRODUZIONE La tassazione è una materia in costante evoluzione,pertanto riteniamo
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato
DettagliIl regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici
Il regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici Il presente documento ha finalità meramente illustrative della tassazione degli interessi e degli altri redditi
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, DE TONI, CARLINO, RUSSO, CAFORIO, SBARBATI, DI NARDO, MUSI e PETERLINI
Dettagliaggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
DettagliCIRCOLARE N. 52 /E. Roma, 10 dicembre 2004. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 dicembre 2004 Oggetto: Circolari IRES/5. Il nuovo regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it
DettagliCalcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP
Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota
DettagliScienza delle finanze 30018 Cleam2
1 Scienza delle finanze 30018 Cleam2 La tassazione delle rendite finanziarie (1) Tassazione delle attività finanziarie Quadro generale 1. Problemi tradizionali. 2. Problemi nati dalla crescente integrazione
DettagliNuova disciplina della tassazione dei dividendi
L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Nuova disciplina della tassazione dei dividendi Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliHELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliCESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI.
CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della
DettagliUnico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW
Unico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW a cura di Roberta De Pirro e Federica Lorusso- Studio Sciumé e Associati roberta.depirro@sciume.net; federica.lorusso@sciume.net
DettagliRENDITE FINANZIARIE NOVITA DELLA MANOVRA 2011. A cura di Fabio Giommoni
RENDITE FINANZIARIE NOVITA DELLA MANOVRA 2011 A cura di Fabio Giommoni PROVVEDIMENTI COMMENTATI D.L. n. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto ) Nuova aliquota del 20% per la tassazione delle rendite finanziarie
DettagliL utilizzo della riserva da rivalutazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 26.03.2014 L utilizzo della riserva da rivalutazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riserve L'art. 15, comma 18, D.L. 185/2008
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma Il principio di trasparenza. IRPEF. IRES. REGIME DELLE CFC Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Dott.ssa Barbara Gilardi Titolo della lezione Schema I PARTE
DettagliLa tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano
www.abforum.it La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano (*) Quanto viene scritto con riferimento ai fondi comuni di diritto italiano vale anche per le sicav di diritto italiano
DettagliRivalutazione di terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014: la riapertura dei termini
Numero 23/2014 Pagina 1 di 6 Rivalutazione di terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014: la riapertura dei termini Numero : 23/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IRPEF RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
DettagliREDDITI DI CAPITALE LE RITENUTE SALGONO AL 20%
REDDITI DI CAPITALE LE RITENUTE SALGONO AL 20% La tassazione degli altri (interessi) AUSTRIA 25,00% BELGIO 15,00% DANIMARCA 39,00% FINLANDIA 29,00% FRANCIA 25,00% GERMANIA (*) 0,00% GRECIA 10,00% IRLANDA
DettagliNovembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliLa certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 6 14 GENNAIO 2014 La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 Copyright 2014 Acerbi
DettagliN. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
N. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI Riportiamo qui di seguito il nuovo schema di certificazione di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Decreto del Presidente della
DettagliSTUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI
COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini
DettagliCircolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette
Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1
DettagliRISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliRISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
DettagliIl regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d
Il regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d italiani Relatori: Dott. Paolo Bifulco Dott. Sandro Botticelli Materiale predisposto da Assogestioni 1 Normativa di riferimento art. 2, commi da
DettagliRISOLUZIONE N. 101/E
RISOLUZIONE N. 101/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 SOSTITUTO D IMPOSTA - CESSIONE QUOTE FONDI MOBILIARI
DettagliCorso Diritto Tributario
Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione
DettagliCONFERIMENTO D AZIENDA
CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore - Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 22 Febbraio 2008 1 Studio Legale Tributario in association with Definizione Il conferimento d azienda è un operazione
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliModello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN
Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza
DettagliFiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie
DettagliCIRCOLARE N. 4/E. Roma, 18 gennaio 2006
CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 gennaio 2006 Oggetto: Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in materia di tassazione
DettagliOGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014
Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio
DettagliFiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o
DettagliApprovazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post (2) (3)
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
DettagliOPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014
OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in
DettagliNUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE
1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO
DettagliImposte differire: le voci da controllare
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in
DettagliOggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.
RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
Dettagliovvero dalla distribuzione di riserve di capitale. Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti con: azioni o quote;
Tassazione dei dividendi La riforma del diritto societario ha introdotto importanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 1º gennaio 2004. Con la riforma viene modificato
Dettagli