Capital Gain internazionali

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1 Capital Gain internazionali by Carlo Adriani - Wednesday, March 05, Il residente in Italia deve sempre dichiarare il Capital Gain conseguito su partecipazioni o su altri beni all estero. Entro giugno 2014 è possibile rivalutare le partecipazioni - qualificate o non qualificate anche in società estere non quotate, pagando rispettivamente il 4% o il 2% Per chi ha residenza fiscale in Italia le plusvalenze - o capital gain - su titoli o su beni esteri, si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario o dell ente o società che ha emesso le azioni o i titoli e pertanto il capital gain su partecipazioni o beni esteri, va sempre dichiarato nel Modello Unico (a parte le ipotesi di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, sotto specificate). Le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale. I soggetti non residenti sono tassati in Italia per i redditi diversi derivanti da beni che si trovano, o da attività svolte, in Italia L art 23 del TUIR prevede però che per tali soggetti non sono imponibili i redditi delle lettere da c- bis) a c-quinquies) art 67 TUIR derivanti da partecipazioni, titoli o contratti negoziati in mercati regolamentati o da cessione e prelievo di valute: E inoltre previsto, per evitare doppie imposizioni, che gli stessi redditi previsti dalle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR non sono imponibili per i soggetti residenti in Stati esteri con cui siano in vigore convenzioni e che non risiedono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nonché per gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali esecutivi in Italia (art. 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997). Le partecipazioni in società ed enti non residenti, così come altri strumenti finanziari, come ad esempio 1 / 10

2 le obbligazioni e i titoli di Stato, permettono di conseguire capital gains, - oltre che alla remunerazione specifica come dividendi o interessi - nel caso in cui il prezzo di mercato al momento della vendita sia più alto rispetto a quello di acquisto. Sul capital gain grava un imposta che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio: regime della dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito. Sinteticamente si può dire relativamente alle partecipazioni - che nel regime della dichiarazione si provvede personalmente a svolgere gli adempimenti fiscali compilando il Modello Unico, nel regime del risparmio amministrato si delegano gli adempimenti fiscali all intermediario finanziario, così come nel regime del risparmio gestito. In tutti e tre i casi la minusvalenza è compensabile solo nei quattro periodi d'imposta successivi e le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura. Di seguito viene analizzato lo schema generale su cui si basa la tassazione in Italia del Capital Gain su partecipazioni e su altri beni. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE Innanzi tutto, relativamente alle partecipazioni, bisogna distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Le partecipazioni qualificate sono individuate dall art. 67, lett. c) del TUIR e sono le partecipazioni rappresentate da azioni (escluse quelle di risparmio non convertibili e incluse quelle privilegiate) e ogni altra partecipazione in società di persone (escluse le associazioni professionali) e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti (compresi gli enti non commerciali e le associazioni tra artisti o professionisti), che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% per titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri; 20% per le altre partecipazioni; oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al: 5% - per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri - 25% per le altre partecipazioni Se uno dei parametri è superato la partecipazione si considera qualificata. La percentuale si determina considerando tutte le cessioni effettuate, anche a soggetti diversi, nel periodo di 12 mesi, antecedenti alla data di ciascuna cessione, e a condizione che il venditore abbia posseduto almeno per 1 giorno partecipazioni, diritti o titoli che raggiungano la consistenza di partecipazione qualificata ; sono escluse le partecipazioni in enti non commerciali residenti, che sono considerate non qualificate indipendentemente dalla quota posseduta (lett. c-bis); per le società di persone e gli enti privi dell'organo assembleare vale solo il 2 limite sopra indicato. Le cessioni di diritti e i titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, quali per esempio i diritti d'opzione o i warrant, si considerano qualificati se consentono di acquisire partecipazioni qualificate Sono sempre qualificate le cessioni di partecipazioni effettuate dagli imprenditori individuali che hanno conferito l' unica azienda in una società Sono equiparate alla cessione di partecipazioni le plusvalenze derivanti dalla cessione di: 2 / 10

3 contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza quando l' apporto dell'associato è superiore al 25% del valore del patrimonio netto contabile dell'impresa associante (o al 5% se quest'ultima è quotata), risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto, la plusvalenza è considerata come derivante da partecipazioni qualificate; se l'impresa associante è in contabilità semplificata la percentuale si misura in base alla somma del valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto dei fondi di ammortamento). Nel caso di associanti non residenti, il contratto è considerato allo stesso modo delle partecipazioni qualificate a prescindere dall' entità dell'apporto se gli utili attribuiti sono deducibili dal reddito per l'impresa estera associante che li eroga (oppure se non sia dimostrata l'indeducibilità); strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 TUIR, ossia assimilati alle azioni, perché remunerati con la partecipazione agli utili di una società o di un affare. Vengono trattati come le partecipazioni qualificate se non rappresentano una partecipazione al patrimonio ( ad esempio apporto di beni e servizi o di altri apporti diversi dal capitale); diversamente sono considerati partecipazioni qualificate o meno in base alla percentuale di partecipazione. Qualora vengano superati i limiti previsti per le partecipazioni qualificate, i corrispettivi, anche percepiti in precedenza, si considerano percepiti nel periodo in cui il limite è superato. Per configurare il superamento del limite delle cessioni qualificate deve anche verificarsi, in capo al venditore, il possesso, anche temporaneo, superiore al limite previsto. Le plusvalenze o le minusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate concorrono al reddito per il 49,72% del loro ammontare (per il 40% se realizzate prima del 2009). L ' eccedenza di minusvalenza riportata da anni precedenti può essere utilizzata nel limite del 49,72% ( 40% se realizzata prima del 2009, anche se i corrispettivi sono incassati successivamente).si può dunque compensare la plusvalenza con eventuali minusvalenze, solo però se derivanti da operazioni della stessa natura. Le partecipazioni non qualificate sono individuate dall art. 67, lett. c) bis del TUIR e sono quelle inferiori a quelle sopra indicate per definire le partecipazioni qualificate e, in ogni caso, le quote di enti pubblici e privati non commerciali e di azioni di risparmio - escluse le quote di associazioni professionali residenti per le quali non si applica l art. 67 del TUIR -. In entrambi i casi per il calcolo della plusvalenza, o Capital Gain, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente Le plusvalenze sulla cessione di partecipazioni non qualificate pagano una imposta sostitutiva del 20%, comprendendo questa tassazione anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con apporti inferiori a quelli indicati nel precedente punto. La compensazione delle minusvalenze eccedenti relative a partecipazioni non qualificate avviene per il 100% se realizzate dal 2012, mentre avviene per il 62,5% se realizzate entro il 2011, questo perché a partire dal 2012 la tassazione sostitutiva è passata dal 12,5% al 20%. Le cessioni di azioni di risparmio non convertibili, o di diritti che consentono la loro acquisizione, non si cumulano con le cessioni di azioni ordinarie e coi relativi diritti, (perché prive di voto); sono sempre tassate al 20% come cessioni non qualificate - salvo che non ne sia deliberata la convertibilità -. CALCOLO DEL CAPITAL GAIN Dunque, le plusvalenze o le minusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate concorrono al reddito per il 3 / 10

4 49,72% del loro ammontare, mentre per le partecipazioni non qualificate si paga un imposta sostitutiva del 20% fissa. Sia per le partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate, la plusvalenza si calcola in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, comprese le imposte di donazione o successione, ma esclusi gli interessi passivi. Per le partecipazioni pervenute al cedente per successione, il costo di acquisto è il valore dichiarato ai fini della successione, mentre per i titoli esenti è il valore normale alla stessa data Per le donazioni il costo da considerare è quello di acquisto sostenuto dal.donante. Per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non imprenditori vige il criterio di cassa, anche se l'imponibile si determina con riferimento alle disposizioni vigenti alla data dell'atto di trasferimento. Per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni. Il valore normale alla data del prelievo delle valute estere da conti o depositi costituisce il corrispettivo su cui calcolare la plusvalenza, mentre il costo, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili accertato nel periodo d'imposta. Il capital gain da depositi o conti correnti in valuta costituisce reddito solo se l importo dei depositi è stato maggiore o uguale ad euro ,68 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nell'anno. Per le partecipazioni in società di persone e in società IRES che adottano il regime di trasparenza fiscale ex art. 115, comma. 12 TUIR, il costo di acquisto è aumentato dai redditi imputati al socio e diminuito dalle perdite imputate e dagli utili distribuiti e questo anche per le società di persone con attività immobiliare o finanziaria. Il l costo della partecipazione comprende anche i versamenti in conto capitale, nonché la rinuncia ai finanziamenti soci effettuati a favore della società. Devono essere detratti dal costo delle partecipazioni rimborsi di riserve di capitale di cui all'art. 47, comma. 5, che non danno origine a redditi di capitale. Nell ipotesi dell'usufrutto e della nuda proprietà, per calcolare il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà sono utilizzabili i noti criteri previsti dall'imposta di registro ex artt. 46 e 48, D.P.R , n L art. 67, lett. c-ter TUIR prevede che le plusvalenze realizzate mediante la cessione o il rimborso di titoli, non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi grezzi (esclusi quelli lavorati, come pera es. i gioielli), o di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo, si calcolano facendo la differenza tra prezzo di cessione (o valore normale dei beni rimborsati) e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (esclusi gli interessi passivi), comprese le somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto. Le plusvalenze derivanti da cessione o rimborso di quote o azioni di Oicvm italiani e lussemburghesi si calcolano facendo la differenza tra corrispettivo ricevuto e costo di acquisto, eventualmente rettificato dalla differenza già tassata per competenza al , e quello alla data di acquisto. L art. 67, lett. c-quater TUIR prevede che: i redditi derivanti da contratti, compresi i contratti derivati, che prevedono l' obbligo di acquistare o cedere a termine valute, strumenti finanziari, metalli preziosi, merci o altri parametri finanziari, consistono nella somma algebrica delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, determinate come per le partecipazioni societarie, tenuto conto anche degli altri proventi o costi relativi, compreso quanto percepito al rimborso o alla chiusura del rapporto. 4 / 10

5 La plusvalenza per le cessioni di metalli preziosi, se il costo di acquisto non è documentato, è il 25% del prezzo di vendita. I premi pagati o riscossi su opzioni sono considerati reddito nell'anno in cui l'opzione è esercitata o in cui scade il termine per l'esercizio, esclusa l ipotesi di anticipata cessione. Sono compresi anche i redditi conseguiti con gli Exchange traded commodities - conosciuti come ETC. L art. 67, lett. c-quinquies TUIR prevede che i capital gain e gli altri redditi derivanti: dalla cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale dalla cessione di crediti pecuniari, dalla cessione di altri strumenti finanziari costituiscono reddito calcolato in base alla differenza tra corrispettivo o valore normale ricevuto e i costi di acquisto e accessori sostenuti (esclusi gli interessi passivi), aumentata delle eventuali somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto. Dal capital gain bisogna togliere i redditi di capitale maturati ma non riscossi, in quanto, come detto, vige il criterio di cassa. Le plusvalenze, sia relative a beni diversi dalle partecipazioni, che relative a partecipazioni - qualificate o non qualificate - devono essere indicate nel Modello Unico (ad esclusione delle partecipazioni e titoli per i quali si è optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito)) e l'imposta va versata entro il termine previsto per il saldo dell IRPEF. Le plusvalenze delle lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) devono essere sommate e dichiarate complessivamente. E prevista la possibilità di riporto e compensazione delle perdite (o minusvalenze) nei successivi 4 anni, distintamente e separatamente per le partecipazioni qualificate e non qualificate, purché la minusvalenza risulti dal Modello Unico relativo all anno in cui si è realizzata. Per le partecipazioni qualificate, il riporto dell'eccedenza negativa è limitato al 40% o al 49,72% - a seconda del periodo di maturazione Il riporto dell'eccedenza negativa deve avvenire separatamente per plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni in società aventi sede nei Paesi o territori compresi nella black list di cui al comma 4 dell'art. 68, TUIR. BLACK LIST E prevista la tassazione del 100% delle plusvalenze di partecipazioni qualificate relative a partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salva disapplicazione a seguito di interpello preventivo (TUIR artt. 68, comma. 4, e 167) nel quale sia stata dimostrata che per i redditi di queste società partecipate la tassazione è avvenuta in forma non ridotta. 5 / 10

6 La cessione della partecipazione ricevuta in base a conferimento in sospensione, costituisce reddito diverso, imponibile al 49,72% in presenza delle condizioni previste dall'art. 68, comma. 3, TUIR, cioè partecipazione qualificata in società non residente nei Paesi della black list. NORMA ANTIELUSIVA E previsto l Inserimento delle operazioni che hanno per oggetto i rapporti di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR (cioè genericamente le operazioni che danno origine a Capital Gain) tra le operazioni che, se poste in essere senza valide ragioni economiche e dirette ad ottenere riduzioni d'imposta, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria in base all'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973. AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE LATENTI FINO AL 2011 E stata data la possibilità affrancare le plusvalenze latenti al e di assumere il valore delle partecipazioni non qualificate e degli altri strumenti finanziari o contratti di cui all'art. 67, comma. 1, lettere da c- bis) a c-quinquies), alla data del mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza latente, per cui potrebbe verificarsi il caso di partecipazioni per le quali la plusvalenza, fino a concorrenza di quel dato importo, ha già scontato l imposta sostitutiva. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Per le partecipazioni non quotate possedute all' , l art. 1, comma 156, Legge n. 147/2013 permette di affrancare le plusvalenze in base a perizia giurata versando un' imposta sostitutiva del 4% sul valore della partecipazione per le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate Si tratta di una possibilità più volte riproposta a partire dal 2002, che consente di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell , non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È stato fissato al il termine entro il quale effettuare la redazione e l asseverazione della perizia di stima e il versamento dell imposta sostitutiva, versamento che può essere anche rateizzato. Per le partecipazioni rivalutate, in caso di vendita l eventuale plusvalenza si calcola assumendo come costo il valore rivalutato. E prevista l irrilevanza fiscale della minusvalenza nata dalla cessione di una partecipazione rivalutata. Si può effettuare una rivalutazione parziale. Non c è la possibilità di utilizzare il valore rivalutato in caso di recesso, cioè quando la società liquida il socio che consegue un reddito considerato di capitale (e non un reddito diverso ex art. 67 TUIR). C è la possibilità di effettuare la rivalutazione anche in caso di cessione della partecipazione prima del giuramento della perizia di stima Per le partecipazioni per le quali era stato fatto lo scudo fiscale il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, è quello risultante dall apposita dichiarazione sostitutiva, ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle partecipazioni. 6 / 10

7 Opportunità spesso dimenticata è che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti. In caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono considerare il valore del bene rideterminato dal de cuius. Infine, se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia diviene successivamente pieno proprietario, può rivalutare solo la nuda proprietà a tale data, senza poter utilizzare la rivalutazione. dell usufruttuario. TOBIN TAX. Sulle transazioni di opzioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, bisogna pagare la cosiddetta Tobin Tax con aliquota dello 0,2% sul saldo netto delle operazioni giornaliere sullo stesso titolo, - 0,1% se il trasferimento avviene in mercati regolamentati. REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO Non devono essere dichiarate nel modello Unico le plusvalenze non qualificate relative a titoli, quote, diritti certificati in custodia o amministrazione presso banche o altri soggetti autorizzati per i quali è stata esercitata l' opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari, separatamente su ciascuna operazione L art. 6, D.Lgs. 461/1997 prevede che le persone fisiche che non operano in qualità di imprenditori commerciali; le società semplici ed equiparate; gli enti non commerciali; i soggetti non residenti, per i redditi soggetti ex art. 23 TUIR, possono optare per il regime del risparmio amministrato, ossia per l'applicazione dell' imposta sostitutiva su ciascuna operazione effettuata da parte di un intermediario abilitato relativamente ai titoli, quote, certificati in custodia o in amministrazione presso lo stesso intermediario, relativamente alle operazioni indicate alle lettere da c- bis a c-ter (escluse le cessioni di valute) dell'art. 67 TUIR.: L'intermediario può portare in deduzione dalle plusvalenze e altri redditi delle operazioni successive le eventuali minusvalenze o perdite precedenti, nel periodo d'imposta o nei 4 successivi. L'opzione può essere esercitata all'inizio del rapporto,. Se è fatta successivamente ha efficacia per l'anno successivo rispetto a quello in corso il regime del risparmio amministrato non può essere applicato se il socio supera il limite delle partecipazioni qualificate L'opzione può essere revocata entro la fine di ciascun periodo d'imposta. REGIME DEL RISPARMIO GESTITO Chi ha affidato l incarico di gestione di tutto o parte del proprio patrimonio mobiliare ad un intermediario autorizzato può optare per alcuni redditi di capitale di cui all'art. 44 TUIR conseguiti nella gestione e per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, per il regime del risparmio gestito, ossia per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato dalla gestione, imposta che viene versata dall'intermediario senza alcun obbligo di dichiarazione per il titolare nel proprio modello Unico. Per l' opzione e la 7 / 10

8 revoca dell'opzione le regole sono analoghe a quelle indicate per il risparmio amministrato Se il risultato della gestione di un anno è negativo, la perdita può essere scomputata dai risultati successivi, fino al 4. Se la gestione chiude con una perdita non compensata, con la certificazione del gestore si può utilizzarla nel modello Unico per compensarla con altre plusvalenze del gruppo di redditi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR.. L'imposta sostitutiva è calcolata alla fine di ciascun anno o alla fine del rapporto di gestione; REGIME DELLA DICHIARAZIONE Nel regime della dichiarazione il calcolo della plusvalenza, o capital gain, si fa ricostruendo la movimentazione del portafoglio secondo il metodo LIFO. Sottolineo che la normativa sul Capital Gain prevede un conteggio analitico e dettagliato per il calcolo della plusvalenza da dichiarare sui titoli esteri: bisogna tenere conto dell'ordine delle operazioni e delle quantita' di ogni lotto, con prezzo di acquisto al cambio del giorno successivo.. La plusvalenza o la minusvalenza vanno conteggiate in base al LIFO continuo Una minusvalenza si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito..la compensazione di minusvalenze e plusvalenze è possibile, nel modello Unico, solo tra posizioni in regime dichiarativo. In regime amministrato, o gestito, l'intermediario rilascia una certificazione delle plus/minusvalenze, o del risultato di gestione maturati nel corso del rapporto. Con tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo. Non è possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito. Può essere utile richiedere il passaggio dal regime amministrato al regime dichiarativo: le minusvalenze certificate verranno indicate nel modello unico e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente maturate in regime dichiarativo. IMPRESE Quanto sopra indicato non si applica per le imprese e le società per le quali i capital gains sono considerati plusvalenze tassabili in base all art. 86 TUIR Senza entrare nel merito della normativa specifica e della cosiddetta partecipation exemption, in presenza di determinati requisiti, l art. 87 TUIR per le imprese esclude la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie e titoli similari. Connessa a tale esenzione, è prevista la totale indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni e titoli per i quali è prevista l esenzione delle plusvalenze. MODELLO UNICO Quanto agli obblighi dichiarativi per la persona fisica residente in regime amministrato, andrà compilato il quadro RM del Modello Unico relativo agli investimenti finanziari esteri. In regime dichiarativo oltre alla compilazione del quadro RM andrà compilato anche il quadro RT dove andranno indicate le plusvalenze (o capital gain). Nel caso di investimenti esteri - come lo sono evidentemente tutti i prodotti da cui si può ricavare un capital gain -. andrà necessariamente compilato il modello RW - la cui redazione, a partire dal modello Unico 2014, è completamente diversa dal passato e non c è più il limite dei euro per l esenzione dalla compilazione. Qualsiasi investimento si detenga all estero, anche di pochi euro va dunque sempre indicato nel quadro RW del modello 8 / 10

9 Unico. Per i soggetti che detengono attività gestite da intermediari finanziari non residenti devono essere compilati il quadro RL, per indicare i redditi di capitale dei fondi comuni d'investimento mobiliari diversi da quelli istituti in Stati diversi da quelli UE o SEE white list il cui gestore sia vigilato nello Stato in cui è stabilito. CONCLUSIONE Chi detiene attività finanziarie all'estero si trova a dover fare i conti con obblighi dichiarativi veramente troppo onerosi, fatto che tiene alla larga da possibili investimenti parecchie persone. A livello mondiale (e finchè dura anche in Italia) la tassazione sul capital gain è, giustamente, inferiore alla tassazione ordinaria, in quanto il capital gain viene considerato un reddito straordinario che non ha niente a che vedere con il gli altri redditi ordinari per i quali è giustamente prevista una tassazione di rispetto sociale, con aliquote crescenti al crescere del reddito. Inoltre, e si dovesse subire una minusvalenza, in mancanza di plusvalenze della stessa natura, non si può fare la somma algebrica per compensare minusvalenze con plusvalenze, proprio perché non si può mischiare straordinario con ordinario. E vero che è possibile riportarsi la minusvalenza per i successivi 4 anni, ma cosa serve se non si hanno redditi della stessa natura? Si tratta di previsioni che limitano la compensazione della plusvalenza nell ipotesi di un bassa aliquota di imposta che dovrebbe colpire il capital gain. Se questa aliquota viene elevata, bisognerebbe necessariamente adeguare anche tutte le limitazioni correlate, consentendo, per esempio, la compensazione delle minusvalenze da capital gain con tutti i redditi. Da un punto di vista sociale, l idea che chi guadagna con i redditi di capitale è un ricco che va tassato con un aliquota alta, è un idea che sta purtroppo pericolosamente montando, e sembra molto alta la tentazione politica di coprire un ingiustizia (come si è visto, tassare con un aliquota alta i capital gain, senza la possibilità di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze, è un ingiustizia bella e buona) facendo finta di dare ascolto ad una base sociale che - è normale -.non conosce i tecnicismi della tassazione ordinaria, diversa dalla tassazione sostitutiva, tecnicismi a volte sconosciuti anche agli addetti ai lavori. Sono solo circa due anni che l imposta sostitutiva sui capital gain è stata aumentata dal 12,5% al 20%, ma è di questi giorni la vox populi che vorrebbe ulteriormente aumentarla al 25% o 30%. Sarebbe una decisione sbagliata che farebbe allontanare dall Italia molti investitori, in quanto esiste, rispetto al passato, una diversa, maggiore mobilità delle persone, che sta velocissimamente cambiando e si sta portando vicina alla mobilità che esiste negli Stati Uniti d America, dove le persone non vivono necessariamente nello stesso luogo per tutta una vita e dove è normale cambiare residenza e trasferirsi con tutta la famiglia a migliaia di chilometri di distanza, a seguito del cambiamento del posto di lavoro, per seguire la nuova compagna, o per altri motivi. Uno di questi motivi, in Italia, potrebbe essere una fiscalità troppo alta sui capital gain, che, complice anche la difficile situazione economica, potrebbe portare a dei flussi migratori verso paesi con delle norme fiscali che aiutano chi ha meno o chi è meno fortunato e che premiano chi, rispettando tutto e tutti, paga, giustamente, dal primo all ultimo centesimo le imposte e si aspetta di essere rispettato e non vessato.. 9 / 10

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