PROVINCIA DI ASTI Servizio Agricoltura e Alimentazione Ufficio Caccia, Pesca Tartufi e Vigilanza faunistico ambientale

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1 All. A) PROVINCIA DI ASTI Servizio Agricoltura e Alimentazione Ufficio Caccia, Pesca Tartufi e Vigilanza faunistico ambientale Piano di contenimento della specie cinghiale sul territorio provinciale (art.2, comma 3 - L.r. 9/2000) Art.1 (Premessa) Tra gli ungulati selvatici il cinghiale riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche, sia perché è indubbiamente la specie più "manipolata" e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche. D'altra parte, esso rappresenta attualmente una specie di grande e crescente importanza venatoria con tutte le conseguenze dirette ed indotte che ciò comporta sul piano faunistico e gestionale. In realtà il conflitto di interessi legato alla presenza del cinghiale sul territorio, unitamente ad alcune obiettive difficoltà di ordine tecnico (legate ad esempio alla stima quantitativa delle popolazioni) rende la gestione di questa specie particolarmente problematica. A seguito dell'acuirsi dei disagi legati alla copiosa presenza dei cinghiali che si è progressivamente estesa interessando aree a protezione della fauna selvatica, zone boschive ed agricole, nonché insediamenti umani ed arterie stradali mettendo sovente a repentaglio l'incolumità delle persone, ormai da anni questa Amministrazione attua una strategia congiunta e continuativa di interventi di abbattimento dei cinghiali predisponendo ed attuando specifici piani di contenimento. Il Piano di contenimento, predisposto ai sensi dell'art. 2 della l.r. 9/2000 è finalizzato alla riduzione della specie fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico nonché la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestale. Art. 2 (Obiettivi del Piano) L organizzazione e la realizzazione degli interventi di controllo mira a raggiungere l obiettivo di una significativa riduzione dei danni arrecati alle colture agricole sia in relazione al numero degli attacchi accertati e denunciati, sia in funzione dell entità dei danni. Verranno pertanto presi in considerazione i seguenti parametri: numero dei capi abbattuti durante la stagione venatoria; andamento dei danni arrecati alle colture agricole. Per quanto attiene al numero dei capi da contenere è previsto un prelievo almeno del 50% dei capi abbattuti durante la stagione venatoria per ogni ATC. Per quanto attiene all andamento dei danni l obiettivo è quello di ridurre del 30% gli attacchi denunciati e l entità dei danni arrecarti. Tenuto conto delle caratteristiche biologiche della specie oggetto di contenimento, il numero di capi da prelevare è considerato puramente indicativo. Pertanto gli interventi di controllo

2 saranno effettuati in base alle effettive necessità connesse all andamento degli attacchi da parte della specie alle colture agricole ed agli incidenti stradali. L attuazione del Piano tenderà ad evitare il fenomeno della destrutturazione del branco. Per fare ciò gli operatori incaricati dovranno prestare particolare attenzione al prelievo di animali giovani appartenenti alla classe 0 (rossi e striati), limitando, quando possibile, il prelievo di animali adulti (femmine dominanti capobranco che dovranno essere risparmiate). Art.3 (Aree di intervento) Il Piano si attua su tutto il territorio provinciale e precisamente: TERRITORIO DESTINATO A CACCIA PROGRAMMATA; TERRITORIO DESTINATO ALLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA (Art. 9, 10, 13 della L.r. 70/96): Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione e Zone per l'addestramento, l'allenamento, gare dei cani da caccia; AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (A.F.V.) e AGRO - TURISTICO VENATORIE (A.A.T.V.). Art. 4 (Durata del piano) In relazione all esperienza passata e all andamento della crescita delle popolazioni di cinghiali sul territorio provinciale si ritiene opportuno stabilire nel triennio la durata del piano al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. Nel periodo compreso fra la fine dell attività venatoria alla specie cinghiale ed il 31 marzo di ogni anno, i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi dovranno concentrare il massimo dell attività di contenimento onde diminuire significativamente l entità dei danni agricoli primaverili. Qualora tali obiettivi non dovessero essere raggiunti, nei mesi successivi dovranno essere predisposte ulteriori battute ed interventi mirati alla cerca e all aspetto. Fatta salva la durata del Piano, i periodi di attuazione degli interventi saranno differenziati nelle diverse aree di intervento: TERRITORIO SOGGETTO A CACCIA PROGRAMMATA: Nei territori interessati dai piani selettivi di prelievo al capriolo le operazioni di controllo saranno sospese nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e pertanto saranno consentiti gli interventi esclusivamente nelle giornate di martedì venerdì e domenica per l'intera durata dei piani di prelievo del capriolo. Potranno essere disposte specifiche autorizzazioni in deroga a quanto sopra riportato per la salvaguardia delle produzioni agricole. ZONE A DIVIETO: Zone di Ripopolamento e Cattura: nei mesi di dicembre e gennaio gli interventi in tali zone si effettueranno compatibilmente con gli impegni derivanti dalle operazioni di cattura e ripopolamento. Nel periodo compreso tra la 3 domenica di settembre ed il 31 dicembre gli interventi di controllo si effettueranno esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì. Potranno essere disposte specifiche autorizzazioni in deroga a quanto sopra riportato per la salvaguardia delle produzioni agricole. Oasi di protezione e nelle Zone per l'addestramento, l'allenamento, gare dei cani da caccia: Durante la stagione venatoria gli interventi di controllo si effettueranno di norma nei giorni di lunedì e giovedì. Qualora, durante una battuta di caccia, i selvatici inseguiti si rifugino temporaneamente in tali zone, sarà consentito proseguire la battuta obbligatoriamente sotto forma di intervento di controllo. In questo caso i responsabili della battuta, potranno realizzare l intervento previa specifica preventiva comunicazione da effettuare di volta in volta agli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale e dovranno procedere alla compilazione del

3 verbale di intervento. È altresì consentita l esecuzione della battuta all interno di tali zone di divieto, obbligatoriamente sotto forma di intervento di controllo, qualora durante la 1 tracciatura sia stata accerta la presenza di cinghiali. Anche in tal caso i responsabili della battuta, potranno realizzare l intervento previa specifica preventiva comunicazione da effettuare di volta in volta agli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale e dovranno procedere alla compilazione del verbale di intervento. Potranno essere disposte specifiche autorizzazioni in deroga a quanto sopra riportato per la salvaguardia delle produzioni agricole. AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (A.F.V.) e AGRO - TURISTICO VENATORIE (A.A.T.V.): Gli interventi si attueranno durante tutta la durata del Piano. Durante il periodo dell attività venatoria alla specie gli interventi si attueranno nei giorni di silenzio venatorio. Gli interventi dovranno essere specificatamente autorizzati con provvedimento dirigenziale su richiesta motivata dei rispettivi Concessionari. SONO PROIBITI GLI INTERVENTI DI CONTROLLO SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE nei giorni di Pasqua e Pasquetta e nel periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole (ad esclusione degli interventi in autodifesa e con fucile a canna rigata effettuati dai soli operatori abilitati e dagli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale dell Ente). Potranno essere disposte deroghe in relazione a specifiche necessità ed esigenze. Art. 5 (Soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi) Ai sensi della L.r. 9/2000, art. 2, comma 4, la Provincia per le finalità di cui all art. 2 del presente piano si avvale degli Agenti di vigilanza faunistico ambientale, delle Guardie venatorie volontarie, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d armi o dei cacciatori nominativamente individuati dalla Provincia al fine di realizzare efficaci interventi coordinati. La funzione di coordinamento e controllo di tutti gli interventi è affidata agli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale ed in subordine, alle Guardie Venatorie Volontarie. Sono autorizzati alla realizzazione degli interventi di controllo i sotto elencati soggetti: a) Cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale espressamente autorizzate dagli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT1 Nord Tanaro e AT2 Sud Tanaro. I capi squadra ed i vice capisquadra devono essere in possesso dell attestato di partecipazione rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 Allegato III, Sez. IV, Cap.I. b) Proprietari, conduttori dei fondi agricoli e cacciatori in possesso dei requisiti per svolgere l'attività venatoria (porto d armi uso caccia e polizza assicurativa in corso di validità). c) Squadre formate da cacciatori designati per gli interventi selettivi alla volpe. Gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per svolgere l attività venatoria. d) Squadre di controllo della specie cinghiale individuate dalla Provincia. Alla composizione della squadra sono ammessi i cacciatori in possesso dei requisiti per svolgere l'attività venatoria alla specie cinghiale. I cacciatori intenzionati a far parte di tali squadre dovranno comunicare la propria disponibilità all Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale ed in particolare aver conseguito specifici corsi; La Provincia potrà intervenire anche direttamente tramite i propri Agenti di vigilanza coadiuvati da cacciatori in possesso dei requisiti e di comprovate esperienze.

4 Per gli interventi le GVV dovranno essere preventivamente autorizzate dall Ufficio di Vigilanza faunistico ambientale o direttamente dagli Agenti in caso di urgenza. La scelta dei soggetti di cui sopra dovrà garantire in ogni caso il rispetto dei seguenti requisiti: 1. Disponibilità ad effettuare gli interventi; 2. Presenza dei requisiti richiesti a livello normativo e regolamentare; 3. Capacità di garantire l'efficacia dell'intervento in idonee condizioni di sicurezza; Art. 6 (Metodologie di controllo) L'attività di controllo è il complesso delle misure tendenti a limitare l'interferenza negativa esercitata localmente da una specie nei confronti dell'uomo e delle sue attività. Le metodologie adottate per l effettuazione degli interventi saranno: a) Abbattimenti da parte delle squadre di cui al punto a) dell art. 4 con il metodo della braccata e/o girata e l utilizzo di cani addestrati con fucile ad anima liscia caricato a munizione non spezzata; b) Abbattimenti, da parte dei soggetti previsti al punto b) dell art. 4 - proprietari/conduttori di fondi agricoli titolari di Impresa Agricola, oppure figli, fratelli e coniugi degli stessi purché in possesso dei requisiti per svolgere l attività venatoria, ad effettuare interventi all interno dei territori di proprietà/conduzione con la tecnica dell autodifesa con fucile ad anima liscia caricato a munizione non spezzata. Ai soggetti di cui sopra è concesso altresì l utilizzo di automezzo, fonti luminose e tiro con carabina e ottica di puntamento, da effettuarsi in casi particolari e di motivata necessità in contesti ambientali idonei. Tale modalità può essere attuata solo da coloro che sono in possesso di attestazione di idoneità alla caccia di selezione agli ungulati, nonché ai selecontrollori. c) Abbattimenti, da parte dei soggetti previsti al punto c) dell art. 4, durante gli interventi di controllo alla specie volpe fatte salve le disposizioni relative alle norme di sicurezza disposte per gli interventi di controllo del cinghiale con fucile ad anima liscia caricato a munizione non spezzata; d) Catture per mezzo di gabbie trappole mobili auto scattanti autorizzate dalla Provincia. La scelta sulla metodologia da attuarsi verrà definita di volta in volta in base all analisi territoriale, al periodo stagionale e alle risorse umane o strumentali disponibili. Inoltre potranno essere individuate da parte dell Amministrazione provinciale nuove aree di controllo del cinghiale con la conseguente assegnazione delle stesse a squadre della Provincia. Potranno anche essere adottati, previo specifico provvedimento motivato, interventi di controllo realizzati anche con l ausilio di operatori diversi da quelli sopra elencati e con metodologie diverse da quelle sotto riportate. Art. 7 (Disposizioni per l organizzazione, la gestione ed esecuzione degli interventi di contenimento)

5 a) Abbattimenti da parte delle squadre di cui al punto a) dell art. 4 con il metodo della braccata e/o girata e l utilizzo di cani addestrati: Al fine dell effettuazione degli interventi sarà necessario inviare comunicazione all Ufficio di Vigilanza faunistico ambientale della Provincia di Asti a mezzo fax entro le ore 12 del mercoledì per la settimana successiva. La comunicazioni via fax dovrà essere effettuata dalle Associazioni Venatorie e dovrà essere inviata anche al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio. Essa dovrà riportare: - l indicazione delle battute eventualmente programmate per l intera settimana (da giovedì a mercoledì); - il luogo di svolgimento delle battute; - le date; - l ora d inizio e le generalità e nr. tel/cellulare della G.V.V. responsabile dell'intervento. La Provincia invierà la comunicazione relativa all autorizzazione o al diniego alla stessa. Solo in caso di pioggia/nevicata o di motivata urgenza (avvistamenti di cinghiali, danni alle colture agricole, segnalazione da parte di agricoltori), al fine di aumentare l'efficacia delle battute, sarà consentita la sola comunicazione telefonica direttamente all'agente responsabile di zona. E fatto obbligo a ciascuna squadra di effettuare la battuta nel territorio dove si è avvistata la presenza dei cinghiali e dove si è verificato il danno entro le 24 ore dalla richiesta di intervento del Servizio provinciale. Prima dell inizio della battuta la GVV responsabile compila il verbale di intervento indicando con precisione giorno, località, ora di inizio, operatori e proprietari dei cani. Al termine di ogni intervento la stessa completerà il verbale indicando l ora di chiusura, i cinghiali accertati, quelli avvistati, abbattuti e tutti gli altri dati richiesti dal verbale. Entro le 48 ore successive dall'effettuazione di ogni singola battuta il verbale e la scheda biometrica dovranno essere consegnati al Servizio di Vigilanza provinciale. Il presente verbale potrà anche essere anticipato via fax entro le 24 ore, ma dovrà essere seguito dalla consegna dell originale. Tale procedura di comunicazione dovrà essere adottata dai Concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. b) Abbattimenti da parte dei soggetti previsti al punto b) dell art. 4 - proprietario/conduttore di fondi agricoli titolari di impresa agricola oppure figli, fratelli e coniugi: I soggetti di cui sopra dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Agricoltura su apposito modello predisposto. Gli interventi saranno debitamente autorizzati per l annata agraria in corso e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nella specifica autorizzazione. c) Abbattimenti da parte dei soggetti previsti al punto c) dell art. 4 durante gli interventi di controllo alla specie volpe: Le squadre formate dai cacciatori in possesso dei requisiti richiesti per gli interventi selettivi alla specie volpe, potranno procedere all abbattimento del cinghiale qualora venisse avvistato durante lo svolgimento della battuta alla volpe. Nel caso di abbattimento del cinghiale si dovrà procedere alla stesura di un ulteriore specifico verbale ad integrazione del già predisposto verbale di intervento per la specie volpe. d) Catture per mezzo di gabbie trappole mobili auto scattanti: Tale metodologia verrà utilizzata in via sperimentale in tutti i casi in cui l uso delle altre modalità risultasse rischioso per l incolumità di persone, animali e cose o qualora le stesse non potessero essere messe in atto a causa delle caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato. L interessato all impianto ed all utilizzo della gabbia, esclusivamente all interno dei fondi di sua proprietà e per la tutela e protezione delle colture agricole, dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione all Ufficio Vigilanza faunistico ambientale della Provincia per il successivo abbattimento. Solo a seguito di rilascio di autorizzazione l interessato dovrà contrassegnare la gabbia con apposita targa, attivare la gabbia con esca alimentare, sorvegliare quotidianamente la

6 struttura di cattura, liberare immediatamente animali diversi dalla specie cinghiali che rimangono accidentalmente intrappolato. Nel caso di cattura del capo avvisare immediatamente gli Agenti di vigilanza faunistico ambientale della Provincia annotando la cattura del capo nell apposita scheda di cattura. Art. 8 (Disposizioni relative alle norme per la sicurezza durante gli interventi di controllo) Tutti i partecipanti agli interventi di contenimento dovranno essere in possesso di porto d armi uso caccia e polizza assicurativa in corso di validità. I partecipanti agli interventi di controllo devono esse dotati di indumenti che li rendano facilmente riconoscibili a distanza, quali ad esempio pettorina ad alta visibilità. Fanno eccezione quelli effettuati con l utilizzo della carabina alla cerca o all aspetto e gli interventi condotti con la tecnica dell autodifesa. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall inizio dell azione di caccia sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti. Per gli interventi effettuati in battuta, le zone di battuta dovranno essere segnalate da appositi cartelli riportanti la seguente dicitura: Provincia di Asti Vigilanza Provinciale -ATTENZIONE- Intervento faunistico in atto Tutti i volontari partecipanti agli interventi di controllo in battuta dovranno seguire scrupolosamente le direttive di volta in volta impartite dal responsabile delle operazioni. E fatto obbligo a ciascuna squadra inseguire ed anche se gli stessi, scovati ed inseguiti abbattere gli animali individuati e tracciati, dovessero sconfinare in area diversa da quella assegnata alla squadra. Durante lo svolgimento delle attività connesse all attuazione del presente piano di controllo, gli operatori dovranno seguire le comuni norme di prudenza e buona pratica nell uso delle armi da fuoco e degli altri strumenti consentiti. Allorché gli Agenti di vigilanza provinciale o le GVV rilevino comportamenti volutamente inefficaci o di ostacolo/pericolo alla realizzazione delle finalità degli interventi stessi si procederà alla sospensione della squadra dagli interventi di controllo oltre a quanto eventualmente sanzionabile ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Gli Agenti di vigilanza provinciale, ancorché non impegnati direttamente negli interventi, effettueranno controllo sulla regolarità delle battute e sul rispetto delle presenti norme. Art. 9 (Destinazione dei capi abbattuti) I cinghiali abbattuti durante le operazioni di contenimento saranno destinati secondo le seguente modalità: 1. i capi abbattuti durante gli interventi dalle squadre saranno assegnati, per autoconsumo, alla squadra stessa a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute e per l impegno profuso nel ridurre la presenza dell ungulato. 2. i capi abbattuti durante le operazioni di controllo effettuati con la metodologia dell autodifesa e della cerca e aspetto con l utilizzo della carabina potranno essere trattenuti, esclusivamente per autoconsumo, a titolo di parziale compenso per i danni subiti.

7 3. i capi abbattuti durante le operazioni di controllo alla specie volpe saranno ceduti a titolo di pubblica utilità ad un Ente Locale /Istituto assistenziale o per autoconsumo ai proprietari/conduttori dei fondi agricoli ricompresi nella particella/distretto nei quali gli animali sono stati abbattuti. 4. i capi abbattuti per mezzo delle gabbie trappole saranno trattenuti per autoconsumo, a titolo di rimborso spese per la gestione della gabbia e per i danni subiti. 5. i capi abbattuti dagli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale, verranno destinati con le seguenti modalità: - ceduti, per autoconsumo, come parziale riconoscimento dei disagi sopportati per la presenza e i danni provocati dall ungulato, ai proprietari/conduttori nei fondi agricoli ricompresi nella particella/distretto nei quali gli animali sono stati abbattuti; - ceduti, gratuitamente, a titolo di pubblica utilità a Enti locali o mense cittadine, Istituti o altre strutture assistenziali; - conferiti alla termodistruzione, tramite il Servizio Multizonale ASL 20, in tutti quei casi in cui non sia possibile destinarli in tempo utile all autoconsumo; Per tutti i capi abbattuti e successivamente ceduti verrà redatto apposito verbale di distribuzione. Sarà cura dei soggetti di cui sopra, in qualità di destinatari finali, trattare i capi nel rispetto della normativa sanitaria e prelevare un campione di polmone e diaframma da inviare alle Autorità sanitarie. Art. 10 (Norme transitorie) Quanto espressamente non citato nel presente piano potrà essere disciplinato dal Servizio Agricoltura e Alimentazione mediante apposito provvedimento. La relativa modulistica è anch essa approvata dal dirigente del Servizio sempre con attinente provvedimento. Art. 11 (Conclusioni) Vista l'estrema dinamicità della specie oggetto di controllo il presente piano, dovrà prevedere elementi di flessibilità che tengano conto di tali dinamiche. In tal senso si ribadisce come debba essere prevista, su tutto il territorio provinciale, una continua azione di monitoraggio che, unitamente alle segnalazioni provenienti dai soggetti citati, potrà eventualmente ridefinire il quadro d'azione previste. Qualora persistessero danni alle colture agricole le operazioni di controllo verranno protratte con interventi mirati nelle zone dove si evidenzia la criticità.

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