AL T.A.R. CALABRIA CATANZARO RICORSO. tutti rappresentati e difesi, per procura a margine delle prime

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1 AL T.A.R. CALABRIA CATANZARO RICORSO PER:.. Omissis tutti rappresentati e difesi, per procura a margine delle prime due pagine, dagli avv.ti Alfredo Gualtieri (GLTLRD49M10C352P) e Demetrio Verbaro (VRBDTR65S29C352F), con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48 (fax ; PEC: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it; avv.demetrioverbaro@pec.it); CONTRO: la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. e il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.; per l annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 19/09/2014, pubblicato sul BURC del 14 ottobre 2014, avente ad oggetto Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di Aethina Tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC), laddove le misure di prevenzione in essa citate prevedono la distruzione dell intero apiario; nonché, ove occorra, quale atto presupposto, della nota ministeriale classif. I.1.a.e/2014/7, prot del , a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Sanità Animale e dei 1

2 Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, avente ad oggetto Accertamento della presenza di Aethina Tumida in Calabria. FATTO In data 11 settembre 2014, l IZS delle Venezie, Centro di referenza nazionale per l apicoltura, ha dato notizia della presenza, nel territorio del Comune di Gioia Tauro, del coleottero Aethina Tumida, parassita infestante le colonie degli alveari. Il parassita è stato rinvenuto il 5 settembre 2014 da parte di personale dell Università di agraria di Reggio Calabria, che sin dal mese di marzo aveva posizionato dei nuclei esca nel territorio del Comune di Gioia Tauro. È seguita, in data , nota prot a firma del Direttore generale del Dipartimento della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, avente ad oggetto Accertamento della presenza di Aethena Tumida in Calabria, tramite la quale il ministero ha suggerito alla Regione Calabria le iniziative da adottare, richiamando l OM 20 aprile 2004 recante norme per la profilassi di Aethina Tumida. Con decreto n. 94 del , pubblicato sul BURC n. 50 del , il Presidente della Giunta Regionale ha emesso Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di Aethina Tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro. L ordinanza in oggetto, dopo aver previsto una zona di protezione per un raggio di 20 Km e una zona di sorveglianza per un raggio di 100 Km (con coinvolgimento di quasi la totalità del territorio calabrese), ha indicato una serie di misure per controllare gli allevamenti apistici e ha 2

3 disposto che In caso di rilevamento di adulti o stadi larvali di A. Tumida si dovrà disporre la chiusura delle aperture d accesso di tutte le arnie, l immediato sequestro dell intero apiario e, successivamente previa tempestiva emanazione di apposita ordinanza da parte dell Autorità Competente Locale (D.G. delle ASP), provvedere alla distruzione dell intero apiario. L abbattimento delle api dovrà avvenire con fumigazione a base di zolfo. Tutte le arnie, compresi i melari, dovranno essere prima distrutti col fuoco e poi, i relativi resti, interrati in loco. In base alla predetta disposizione, pertanto, anche la presenza di un unico coleottero nell ambito di un solo alveare, determina la necessaria distruzione dell intero apiario, a prescindere dall effettiva presenza di altri adulti e/o stadi larvali del parassita anche negli altri alveari dello stesso apiario. Il provvedimento conclude precisando che Tutto quanto contenuto nella presente ordinanza resta in vigore sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute. I ricorrenti, quali apicoltori calabresi che operano nell ambito del territorio di riferimento dell ordinanza, iscritti nell albo regionale apicoltori, decreto Regione Calabria n del 22 aprile 2014, hanno interesse ad agire per l annullamento del provvedimento regionale e, da subito, per la sua sospensione - per evitare che gli effetti possano ripercuotersi sulle proprie strutture con distruzione dei rispettivi apiari anche in ipotesi di presenza di un isolato insetto in un unica arnia. Da qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di DIRITTO 3

4 1) Violazione degli artt. 154 ss. del d.p.r. n. 320/1954. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta. L ordinanza impugnata viola palesemente la normativa in materia e, in particolare, gli artt. 154 e ss. del D.P.R. n. 320/1954. L art. 1 del d.p.r. n. 320/1954 elenca le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del medesimo decreto, con previsione, al secondo comma, della possibilità di riconoscere, tramite ordinanze del Ministero della Salute, il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie. Sulla base di quest ultima previsione, con ordinanza del 20 aprile 2004, il Ministero della Salute ha aggiunto, all elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall art. 1 del d.p.r. 320/1954, anche le infestazioni parassitarie da Aethina tumida (art. 1). L art. 2 della medesima ordinanza ha anche previsto che nei casi di Aethina tumida si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n Per effetto dell ordinanza del 20 aprile 2004, pertanto, nel nostro ordinamento è stata disciplinata anche l ipotesi dell infestazione da Aethina tumida, con rinvio specifico alle misure e ai rimedi contenuti in determinati articoli del d.p.r. m. 320/1954. In particolare, le disposizioni cui rinvia l art. 2 dell ordinanza ministeriale del 20 aprile 2004, sono quelle contenute dall art. 154 all art. 158 del d.p.r. 320/1954 (TITOLO II Norme sanitarie speciali contro le 4

5 malattie infettive e diffusive degli animali, Capo XXIX - Malattie delle api). È a queste norme, pertanto, che si deve fare riferimento in caso di infestazioni parassitarie da Aethina tumida. L articolo 154 del citato DPR, in caso di peste europea, peste americana, nosemiasi e acariasi (e ora, dopo l ordinanza , anche in caso di Aethina tumida), elenca i seguenti provvedimenti da adottare: a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; d) chiusura delle arnie vuote; e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Il successivo articolo 155 contempla, per la sola peste americana o europea, la possibilità della distruzione delle famiglia delle arnie infette ; aggiunge la norma: Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario 5

6 trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato. L articolo 156 stabilisce che le norme poste (dal precedente art. 155) per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, anche per la nosemiasi e per l'acariasi (e ora anche per l Aethina Tumida), precisando, altresì, che Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi. L articolo 157 prevede che in casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette, previo accertamento sanitario, mentre l articolo 158 prevede che i provvedimenti sanitari devono essere comunicati all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale. Per effetto del richiamo alle predette norme contenuto nell ordinanza del Ministero della Salute del 20 aprile 2004, anche le ipotesi relative alle infestazioni parassitarie da Aethina tumida devono essere trattate tramite gli strumenti e i provvedimenti indicati negli articoli sopra menzionati. Per meglio comprendere il significato delle disposizioni richiamate, nonché la differenza e il contrasto tra le medesime e le misure concretamente adottate dal provvedimento impugnato, è il caso di specificare che, in virtù delle definizioni contenute nell art. 2 della L n. 313 ( Disciplina dell apicoltura ), arnia è il contenitore per api; alveare è l arnia contenente una famiglia di api; apiario è un insieme unitario di alveari. 6

7 In base alle disposizioni del d.p.r. 320/1954, il massimo e più grave strumento previsto dall art. 155 per le ipotesi di peste europea o americana, ma estendibile anche alle altre malattie delle api in virtù dell art. 156 è costituito dalla distruzione delle famiglie delle arnie infette. Si badi bene che non è prevista né la distruzione dell intero apiario (insieme unitario di alveari), né la distruzione dell alveare (vale a dire dell arnia contenente una famiglia di api), ma la sola distruzione delle famiglie che occupano le arnie infette; le api uccise, i favi e i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve, devono essere bruciati, mentre le arnie devono essere disinfettate e gli apiari tenuti in osservazione e sottoposti ad opportuni trattamenti curativi. Gli altri strumenti più blandi, indicati dall art. 154, consistono, come già menzionato, nel divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; nel divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; nel divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; nella chiusura delle arnie vuote; nel divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati; nella possibilità (art. 157) di trasferire gli alveari. Dalla disamina delle norme è evidente l intento di preservare la struttura degli apicoltori, al fine di non pregiudicare la possibilità di riprendere o continuare la produzione: rigore per eliminare le api e il 7

8 materiale infetto, cautela per evitare il ripetersi del fenomeno, impegno per i trattamenti curativi, osservazione per gli apiari, ma nessuna previsione di distruzione totale degli alveari o, peggio ancora, degli apiari (e ciò persino per le gravi ipotesi di peste, dunque di infezioni batteriche che, per propria natura, hanno la tendenza ad espandersi). Le api sono preziose, e come tali devono essere trattate, tenendo presente che sono insetti impollinatori e che la loro riduzione si riflette automaticamente sulle produzioni agrarie e sull ambiente. Al contrario, l ordinanza impugnata, dimenticando le chiare norme sopra richiamate e la ratio di necessaria conservazione che sottende alle stesse, ha previsto un rimedio ben più drastico e radicale; l ordinanza in questione, infatti, in caso di rilevamento di adulti o stadi larvali di Aethina Tumida, ha previsto non già il rimedio (già di per se massimo ) della distruzione delle famiglie che occupano le arnie ove si è riscontrata la presenza dell Aethina tumida, ma la distruzione dell intero apiario (vale a dire delle famiglie infette, delle arnie che le contengono, nonché la distruzione di tutti gli alveari posti nel sito). Ciò significa che è sufficiente rinvenire il parassita in una sola arnia che, automaticamente, dovranno essere distrutti non solo (come per il d.p.r. 320/54 è possibile fare) le api ivi contenute, ma anche l arnia stessa e, addirittura, l intero apiario, dunque tutte le arnie con tutte le api presenti nel sito, anche se prive di coleottero (con impossibilità persino di spostare in altro sito le arnie non contaminate, in quanto anch esse dovranno essere immediatamente chiuse, sequestrate e, infine, distrutte tramite il fuoco). 8

9 Le foto che seguono relative ad una distruzione di un intero apiario - spiegano meglio delle parole cosa comporti tutto ciò. 9

10 Gli apicoltori che hanno la sventura di avere anche un solo coleottero in una sola arnia, sono costretti a subire la distruzione di tutto il loro intero apiario, con danni incalcolabili non solo per la loro attività attuale e futura, ma anche per la salvaguardia dell eco-sistema, tenendo presente l ineliminabile funzione di salvaguardia ambientale svolta dalle api. L ordinanza impugnata si pone in contrasto rispetto al d.p.r. n. 320/1954 in quanto: a) prevede la distruzione non solo delle famiglie di api infette, ma anche delle arnie che le contengono, mentre l art. 155 del d.p.r. prevede che le arnie devono essere solamente disinfettate ; b) soprattutto, 10

11 prevede la distruzione dell intero apiario, mentre gli artt. 155 e 156 prevedono di tenere gli apiari in osservazione e di sottoporli, eventualmente, a trattamenti curativi e l art. 157 consente il loro trasferimento in altro sito. Per com è evidente, mentre il d.p.r. n. 320/1954 che è la normativa di riferimento è impostato su soluzioni conservative (pur con tutta la necessaria prudenza e cautela), l odierna ordinanza, al contrario, è incentrata su finalità distruttive e definitive che si pongono in netto e oggettivo contrato rispetto alla citata, vigente e cogente normativa: non si disinfettano le arnie ma si devono distruggere; non si controlla l apiario ma si deve distruggere. Né, peraltro, può sostenersi che la violazione sia voluta e consapevole e consentita dalla natura di ordinanza contingibile e urgente. Deve considerarsi, al riguardo: a) in primo luogo, che non solo dal provvedimento non traspare alcun intento derogatorio rispetto alla vigente normativa, quanto, al contrario, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto misure di prevenzione e controllo da attuarsi sul territorio a rischio, a norma dell O.M. 20 aprile 2004 recante disposizioni per la profilassi di Aethina Tumida e Tropilaelaps spp, che consisteranno in ; dunque, non vi è alcuna volontà di porsi in deroga ma, al contrario, vi è il preciso e dichiarato intento di rispettare la normativa sopra citata del d.p.r. n. 320/1954, come integrata dalla O.M. del 20 aprile 2004 e di fare riferimento alle misure di prevenzione e controllo ivi previste. 11

12 b) In secondo luogo, una deroga non sarebbe stata possibile neanche in astratto, tenuto conto che l ipotesi della presenza sul territorio della Aethina tumida è già espressamente contemplata dalla normativa di riferimento, che la disciplina in maniera specifica e completa senza alcuna lacuna. Transitorie deroghe agli strumenti ordinari, invero, sono teoricamente ammissibili al cospetto di una situazione eccezionale cui non possa farsi fronte con gli ordinari strumenti, ma giammai di fronte ad un ipotesi espressamente normata e pienamente disciplinata anche in relazione alle misure adottabili. Se fosse possibile derogare anche in casi del genere, il diritto retrocederebbe a mera ipotesi e la sua forza e cogenza, così come la sua certezza, sarebbero valori perduti. ** Ma vi è di più, ove si consideri che gli strumenti alternativi incentrati sulla totale distruzione degli apiari imposti dall ordinanza impugnata, non solo violano platealmente la vigente normativa dettata dal d.p.r. n. 320/1954, ma sono anche palesemente illogici e inefficaci e, addirittura, dannosi e controproducenti. Ad oggi gli apiari bruciati a seguito del rinvenimento del coleottero sono oltre 2.500, con un danno economico che supera il milione di euro; non solo, ma la situazione è destinata drammaticamente a peggiorare, anche in considerazione del fatto che l ordinanza non prevede un termine agli interventi di distruzione ma opererà sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute. La distruzione degli interi apiari, oltre a determinare un danno incommensurabile ad apicoltori e ambiente, è illogico e non serve a niente, 12

13 in quanto stermina gli apiari ma non tocca in forma sostanziale e definitiva il coleottero, che è un insetto che ha capacità di volo oltre 10 Km e può vivere anche al di fuori dell alveare (peraltro, non si riproduce nell alveare, ma nel terreno); il fuoco fa scappare i coleotteri vivi presenti nelle arnie e nell area circostante, che continueranno a vivere in un altro sito, magari posizionandosi in un nuovo alveare fino a quando lo stesso non verrà anch esso distrutto, e così via, fino a giungere, in astratto, con un circolo vizioso, alla possibile distruzione dell intero patrimonio apistico calabrese (ma non del coleottero!!!). È bene sottolineare, al riguardo, che In bibliografia non si menziona la tecnica della combustione come metodo di controllo del parassita (v. in allegato il documento FAO Honey bee diseases and pests: a practical guide). Per usare l efficacia di una metafora, può ben dirsi che procedere alla distruzione dell intero apiario è come buttare il bambino sano (le arnie e gli alveari non attaccati dal coleottero), insieme all acqua sporca (il coleottero e le api attaccate), tanto più che, secondo gli esperti, l Aethina è arrivata in Europa e oramai ci rimarrà stabilmente, per cui il fenomeno non è contingente e temporale, ma, purtroppo, definitivo. Ne è convinto, ad esempio, il presidente della rete internazionale di ricercatori sulle api, prof. Peter Neumann, dell associazione Coloss e tra i massimi esperti di studi sul coleottero che, in un recente comunicato, afferma che la scoperta di Aethina in Italia «significa l inizio della presenza stabile di questo insetto nocivo in Europa. È inevitabile che si diffonda ad altri paesi, ma non possiamo ancora prevedere quali saranno i suoi effetti sull apicoltura» (v. allegato). 13

14 A piena conferma, si ha ora notizia che l Aethena tumida è arrivata anche in Sicilia. Ne consegue che la soluzione non potrà mai essere la distruzione degli apiari, ma sarà necessario intervenire direttamente sul coleottero, limitando il proliferare delle popolazioni tramite le trappole per il controllo degli adulti e l utilizzo della lotta integrata. Cosa accadrà, invece, se si continueranno a sterminare interi apiari? L ordinanza non si pone proprio il problema che, però, è stato preso in considerazione dal Dipartimento Agricoltura della stessa Regione Calabria tramite nota del direttore generale prot. n del ; tale nota sottolinea che la normativa in materia non prevede mai la distruzione dell intero apiario e conclude chiedendo di revocare la disposizione, tenendo conto del rilevante impatto che l applicazione di quanto contenuto nella nota, sta determinando sul comparto apicolo calabrese con conseguenze economiche ed ambientali che potrebbero estendersi anche al medio e lungo periodo. Anche l UNA-API (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani), con nota del 12 novembre 2014, ha sottolineato che misure draconiane e improvvide quali la distruzione massiva di alveari e la limitazione della movimentazione di apiari, hanno grande e drammatica rilevanza economica e occupazionale per la sopravvivenza di apicoltori e apicultura, ma soprattutto per l impollinazione e quindi per gran parte delle importantissime produzioni agrarie di quei territori. Insomma, si è in presenza di un ordinanza regionale che prevede un rimedio contrario alla normativa, sproporzionato, inutile, dannoso, illogico 14

15 e improvvido nei suoi effetti per gli apicoltori, per l agricoltura, per l ambiente, per l ecosistema. // 2) Mancanza dei presupposti per adottare un ordinanza contingibile e urgente da parte del Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente f.f. della Giunta Regionale della Regione Calabria ha adottato l ordinanza contingibile e urgente facendo leva sui poteri previsti dall art. 34 lett. m) dello Statuto regionale e sull art. 32 della legge n. 833/1978. Nel caso in oggetto, però, non vi erano in alcun modo i presupposti per adottare, da parte del Presidente, un ordinanza contingibile e urgente, sostituendosi alle ordinarie competenze degli organi amministrativi. Va considerato, infatti: a) che non basta che la situazione sia di necessità e urgenza, ma è anche imprescindibile che tale situazione, per le sue peculiarità di spazio, tempo o modo, non consenta il ricorso a procedure ordinarie ( l adozione è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, che presenti il carattere dell eccezionalità come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.) per cui si impone di provvedere con l urgenza, incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia, cfr. Cons. Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Cons. Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Cons. Stato, 21 dicembre 1984, n. 960). Nel caso in oggetto tale presupposto è platealmente mancante, ove solo si tenga conto che l organo amministrativo deputato in via ordinaria 15

16 all adozione del provvedimento (Direzione generale del Dipartimento Sanità della Regione Calabria), ha avuto tempo e modo non solo di valutare la questione ( VISTA l istruttoria della competente struttura del Dipartimento della Salute ), ma anche di inviare una proposta ( SU PROPOSTA del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ) e, infine, di procedere alla sua pubblicazione ( DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC ). Per cui non solo vi era tutto il tempo per usare i poteri ordinari ma, addirittura, il coinvolgimento del Presidente della Regione ha avuto il solo e paradossale effetto di allungare i tempi, in quanto senza l incomprensibile passaggio presidenziale il provvedimento sarebbe stato emesso immediatamente. Ne consegue che la struttura amministrativa si è spogliata dei suoi poteri per cederli al Presidente senza che vi fosse alcuna necessità di farlo, creando in tal modo un vulnus istituzionale grave e incomprensibile. b) Nel caso in questione risulta mancante, inoltre, la contingibilità della situazione (intesa come straordinarietà ed accidentalità), in quanto la presenza dell Aethina tumida, per come già sopra sottolineato, non rappresenta un fenomeno transitorio, bensì definitivo (l Aethina Tumida è oramai arrivata in Italia e ivi rimarrà presumibilmente per sempre). c) Infine, manca l efficacia temporanea dell ordinanza, in quanto, come già rilevato, la stessa non prevede una data finale, ma è a tempo indeterminato sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute, che non si sa se e quando mai potranno intervenire 16

17 (v. Cons Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1481: è illegittimo il ricorso al potere di ordinanza contingibile e urgente quando il provvedimento, in relazione al suo scopo, rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti, eccedendo le finalità del momento, ed appaia destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi ). // 3) Illegittima sottoposizione della Regione Calabria al Ministero della Salute. Eccesso di potere per difetto d istruttoria. Sebbene l ordinanza regionale non la menzioni, il provvedimento adottato dalla Regione Calabria ha come presupposto la nota ministeriale classif. I.1.a.e/2014/7, prot del , a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, avente ad oggetto Accertamento della presenza di Aethina Tumida in Calabria. L ordinanza del Presidente della Regione Calabria, infatti, riprende in maniera pedissequa la nota ministeriale, che in relazione all accertata presenza in Calabria dell Aethina Tumida ritiene necessario e urgente disporre le stesse identiche misure di controllo e prevenzione (sempre vista l OM 20 aprile 2004 ), e raccomanda puntuale applicazione di quanto in essa indicato. Non solo, ma la Regione Calabria, dopo aver riproposto il medesimo contenuto della nota ministeriale, ha anche concluso affermando che tutto quanto contenuto nella presente ordinanza resta in vigore sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute. 17

18 Tale modo di operare non è corretto, in quanto la Regione Calabria non ha un ruolo di subalternità e non può limitarsi ad eseguire gli ordini del Ministero, senza valutare autonomamente la situazione e, soprattutto, senza accertare se le misure repressive indicate nella nota ministeriale siano conformi alla normativa e possano essere funzionali o meno alla risoluzione del problema. Risulta evidente, al riguardo, un omessa attività d istruttoria, che avrebbe consentito alla Regione, invece di ricopiare la nota ministeriale, di scegliere autonomamente le misure da adottare tenendo conto della vigente normativa e dell obiettivo primario di non distruggere inutilmente aviari e alveari non infetti. // 4) Mancata previsione d indennizzo: violazione dell art. 3 Cost. ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta. L ordinanza, infine, anche a prescindere dalle altre illegittimità sopra rilevate, è anche manifestamente iniqua nella parte in cui omette di prevedere un indennizzo per gli apicoltori che devono subire la distruzione dell intero apiario, non considerando che gli stessi subiscono un pregiudizio nell interesse generale, senza avere alcuna colpa degli eventi. Ragioni di ordinaria giustizia, pertanto, impongono che il sacrificio venga ripartito sulla collettività e non subìto unicamente e totalmente dagli apicoltori che hanno la cattiva ventura di aver ricevuto la visita dell Aethina tumida. Un indennizzo per l abbattimento degli animali, peraltro, è previsto dalla Legge n. 218/88 anche per le malattie delle api. 18

19 ** Illegittimità, per le stesse ragioni, anche della nota del direttore generale del Dipartimento della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute classif. I.1.a.e/2014/7. La nota ministeriale (classif. I.1.a.e/2014/7, prot del ), a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, costituente il presupposto dell ordinanza regionale, è illegittima per le stesse ragioni evidenziate per quest ultima con il primo motivo di ricorso. È di piena evidenza, al riguardo, che i rilievi d illegittimità e illogicità riscontrati per il provvedimento regionale, devono necessariamente valere anche per la nota del Ministero della Salute, in quanto, allo stesso modo della Regione, anche il Ministero è soggetto al rispetto della legge e della logica. ** DOMANDA DI SOSPENSIONE Il ricorso è palesemente fondato, per cui il fumus boni iuris è nei motivi di diritto. Il pregiudizio grave e irreparabile è in re ipsa, ove si consideri l oggetto del giudizio. Solo la richiesta tutela cautelare, infatti, potrà garantire i ricorrenti dalla mancata applicazione dello sproporzionato e inutile rimedio della distruzione dei loro interi apiari, vanificando anni di lavoro e azzerando la capacità produttiva attuale e futura, con danni incommensurabili sia per i singoli imprenditori che per l interesse pubblico e la tutela dell ecosistema. 19

20 Non intervenire in via d urgenza significherebbe cancellare d un colpo l intera filiera del miele in Calabria che, per la sua qualità, si è imposta nei mercati nazionali ed internazionali. E significherebbe, ancora, eliminare una fonte di reddito certa per centinaia di produttori che, faticosamente, hanno creato posti di lavoro pur nella difficile condizione economica attuale, destinati irresponsabilmente ad essere bruciati in uno con gli apiari, quando invece una più sensata applicazione della norma avrebbe potuto (e potrebbe) evitare ogni irreversibile effetto. La palese fondatezza del ricorso consiglia l adozione di una sentenza in forma semplificata. ** P.Q.M. Si chiede l accoglimento della sospensiva e del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Fatto salvo ogni altro diritto. Contributo unificato pari a 650,00 Catanzaro, 19 novembre 2014 avv. Alfredo Gualtieri avv. Demetrio Verbaro 20

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