La Cassa integrazione guadagni

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1 La Cassa integrazione guadagni Premessa A beneficio dei lavoratori dipendenti da imprese che, trovandosi in situazione di crisi, sono costrette a contrarre o sospendere temporaneamente la propria attività, è previsto l intervento della Cassa integrazione guadagni: - di tipo ordinario, quando la sospensione dell attività aziendale è legata a situazioni di carattere transitorio che non compromettono la ripresa dell attività produttiva; - di tipo straordinario, quando si tratta di situazioni di maggiore difficoltà e dall esito incerto. Presupposto per l intervento della Cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, è la permanenza del rapporto di lavoro. L intervento a carico dell INPS consiste nell integrazione della retribuzione dei lavoratori sospesi. Intervento ordinario Campo d applicazione La gestione delle integrazioni salariali è affidata all INPS che opera tramite l apposita Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Di seguito si illustra la disciplina stabilita per il settore industriale. L intervento ordinario della Cassa integrazione (art. 1, D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788; art. 5, D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869) è previsto a favore delle aziende: - che operano nel settore industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; - che effettuano di lavorazioni accessorie non industriali, connesse direttamente con l attività dell azienda stessa; - in forma di società cooperative svolgenti attività similari a quelle industriali. Sono escluse dal campo di applicazione dell istituto: - le aziende armatoriali di navigazione o ausiliarie dell armamento, ferroviarie e di navigazione interna; le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea; le aziende dello spettacolo; le aziende artigiane; le aziende esercenti la piccola pesca industriale; le aziende cooperative di trasporto, facchinaggio ed altre attività similari; le aziende industriali degli Enti pubblici (art. 3, D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869), salvo i casi in cui il capitale non sia più interamente pubblico (INPS circ. n. 63/2005); - le compagnie e gruppi portuali (art. 4, D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869); - le aziende esercenti impianti di trasporto a fune (art. 2, c. 9, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510); - le aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari; - le aziende agricole; - le aziende del settore terziario. Lavoratori beneficiari Sono destinatari dell intervento della Cassa integrazione: - gli operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine, con contratto di formazione o a part-time dipendenti da imprese industriali; - i soci e i dipendenti delle cooperative che svolgano attività lavorative similari a quelle industriali; - gli addetti alle lavorazioni stagionali e a quelle soggette a normali periodi di sospensione o di disoccupazione stagionale. Sono esclusi dal beneficio i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, gli autisti addetti esclusivamente al servizio personale del datore di lavoro e della famiglia di quest ultimo, il personale religioso. Cause di intervento Giustificano l intervento della cassa integrazione ordinaria contrazioni o sospensioni dell attività produttiva (art. 5, D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 e art. 1, L. 20 maggio 1975, n. 164) dovute a: a) eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni temporanee di mercato; c) eventi oggettivamente non evitabili, intendendosi per tali quelli determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa. 1

2 Al momento della presentazione della domanda di intervento della CIG, la ripresa dell attività sospesa deve risultare certa, sulla base delle previsioni del datore di lavoro e delle risultanze della consultazione sindacale attuata ai sensi dell art. 5, L. 20 maggio 1975, n Durata L integrazione salariale è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (art. 6, L. 20 maggio 1975, n. 164). Superato il limite massimo è possibile proporre una nuova domanda di intervento della CIG a condizione che siano trascorse 52 settimane dalla ripresa della normale attività produttiva. L integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. I limiti temporali suindicati non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili, come sopra specificati. Integrazione salariale: ore integrabili - misura dell integrazione L integrazione salariale spetta per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 settimanali (art. 2, L. 20 maggio 1975, n. 164). Un regime particolare è previsto per le festività che cadono nel periodo di Cassa integrazione: - se i lavoratori sono retribuiti in misura fissa, l INPS interviene anche per le festività; - se i lavoratori sono retribuiti ad ore, le festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno e tutte quelle che cadono nei primi 15 giorni di sospensione sono a carico del datore di lavoro; tutte le altre festività che cadono dopo i primi 15 giorni di sospensione sono a carico della CIG. L integrazione non spetta per le assenze che non danno luogo a retribuzione. Perde il diritto all indennità il lavoratore che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichi ad altre attività remunerate. L indennità è anticipata dal datore di lavo- ro e portata a conguaglio con i contributi dovuti all INPS; in alcuni casi può essere erogata direttamente dall Istituto (INPS, mess. n /2005). Misura dell integrazione L integrazione salariale è pari all 80% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito in caso di normale svolgimento dell attività durante le ore integrabili (art. 2, L. 20 maggio 1975, n. 164). Si computano nella retribuzione di riferimento per il calcolo dell integrazione: la retribuzione base, la contingenza, le altre voci fisse, come superminimi, indennità di mensa, ecc., gli aumenti retributivi, gli aumenti periodici d anzianità che maturano successivamente all inizio del periodo di integrazione, i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive maturati durante l intervento della cassa integrazione e, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le indennità riconducibili alla durata del vincolo contrattuale tra le parti, come ad esempio il premio di fedeltà o di anzianità previsti dal contratto collettivo o individuale di lavoro (Cass. 14 gennaio 2005, n. 635). Non si computano le quote giornaliere di trattamento di fine rapporto. Per calcolare l integrazione salariale si divide la retribuzione globale che si sarebbe dovuta erogare nella settimana in cui si è verificata la contrazione o sospensione lavorativa per un divisore pari al normale orario di lavoro settimanale. L 80% del risultato di tale divisione si moltiplica per le ore d integrazione autorizzate e si ottiene quindi l importo dell integrazione da corrispondere. La somma così determinata viene ridotta di una percentuale pari all aliquota contributiva a carico degli apprendisti (5,54%) e non è soggetta a contributi previdenziali. L integrazione salariale non può superare un tetto massimo mensile, rivalutato annualmente, che per l anno 2005 è fissato nei seguenti importi: - 819,62 (pari ad 774,21 al netto del contributo del 5,54%) per le retribuzioni fino ad 1.745,40; - 985,10 (pari ad 930,53 al netto del contributo del 5,54%) per le retribuzioni di importo più elevato. Procedura sindacale Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano indifferibile la contrazione o la sospensione dell attività produttiva, l imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, 2

3 alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati (art. 5, c. 1, L. 20 maggio 1975, n. 164). Quando la sospensione o riduzione dell orario di lavoro è superiore a 16 ore settimanali, è possibile procedere ad un esame congiunto relativo alla ripresa d attività e ai criteri di distribuzione dell orario di lavoro; la procedura deve esaurirsi entro 5 giorni. Nei casi in cui la contrazione o la sospensione dell attività non sia indifferibile, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, e, per il tramite dell associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell orario di lavoro, l entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Anche in questo caso, dopo la comunicazione agli organismi sindacali può seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni (10, per le aziende fino a 50 dipendenti). All atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale il datore di lavoro deve comunicare di avere espletato la procedura sindacale. Domanda all INPS Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare alla sede competente dell INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati: - la causa e la presumibile durata della sospensione o riduzione dell orario di lavoro; - il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro; - la regolare esecuzione delle procedure sindacali. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro, mediante il modello I.G.I. 15. Se la domanda viene presentata in ritardo rispetto al termine suindicato, il trattamento d integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dei lavoratori che perdano l indennità per omessa o ritardata richiesta di intervento della CIG. Se la Commissione provinciale INPS rigetta la domanda, il datore di lavoro può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee presso l INPS (art. 9, L. 20 maggio 1975, n. 164). Le imprese che si avvalgono dell intervento della CIG sono tenute al versamento di un contributo addizionale, calcolato sull ammontare dell integrazione corrisposta. Il contributo non è dovuto se la sospensione o riduzione dell attività sia stata determinata da eventi oggettivamente non evitabili (art. 12, c. 2, L. 20 maggio 1975, n. 164). Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della CIG è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d impossibilità sopravvenuta (art cod. civ.) che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro; resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l imprenditore e le organizzazioni sindacali operanti nell azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla CIG, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall obbligazione retributiva indipendentemente dall esito della richiesta di concessione dell integrazione salariale (Cass. 19 agosto 2003, n ). Settore edile Una normativa specifica regola l intervento ordinario della Cig per il settore edile e dei materiali lapidei e si applica: - alle aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell edilizia e affini (art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 77); - alle aziende industriali e artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (art. 1, L. 3

4 6 dicembre 1971, n. 1058). Sono escluse le aziende artigiane che svolgano l attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Giustificano l intervento della CIG sospensioni o contrazioni dell attività lavorativa dovute a intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori. La domanda di ammissione al trattamento di integrazione deve essere presentata alla sede dell INPS competente per territorio, con indicazione delle cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa (art. 2, L. 6 agosto 1975, n. 427). Per l individuazione dei lavoratori beneficiari e l entità dell integrazione si veda quanto esposto supra, a proposito della Cassa integrazione nell industria. Il massimale stabilito per l intervento ordinario nell industria è aumentato del 20% nei casi di concessione per intemperie stagionali (art. 14, c. 1, L. 23 luglio 1991, n. 223). L integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili per successivi periodi trimestrali (solo nei casi di riduzione di orario) fino ad un massimo complessivo di 52 settimane consecutive. Superato il limite massimo un nuovo intervento non può essere richiesto prima che siano trascorse almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva (art. 1, L. 6 agosto 1975, n. 427). La durata dell integrazione non può comunque eccedere la durata di 12 mesi in un biennio. Intervento straordinario Campo di applicazione L intervento straordinario della Cassa integrazione è previsto generalmente a favore delle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta (art. 1, L. 23 luglio 1991, n. 223). In caso di trasferimento di azienda, per le domande presentate nei 6 mesi successivi, il requisito occupazionale suindicato deve sussistere nel periodo intercorrente fra la data del trasferimento e la data della richiesta. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti si considerano anche gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori a part-time, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assenti senza retribuzione se non sono stati sostituiti. La CIGS si applica altresì alle seguenti categorie di imprese: - imprese industriali in crisi, relativamente agli addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto delle imprese stesse; - imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione in conseguenza della concessione dell intervento ordinario o straordinario all impresa committente del servizio; - imprese appaltatrici di servizi di pulizia, costituite anche in cooperative, sempreché i dipendenti o i soci siano addetti prevalentemente e continuativamente allo svolgimento di attività appaltate presso aziende in CIGS; - imprese commerciali con oltre 200 dipendenti; - imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici ed agenzie di stampa; - cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici; - imprese operanti nei settori ausiliari connessi e complementari del servizio ferroviario; - imprese artigiane, quando l impresa di cui sono commissionarie in modo prevalente sia ammessa al beneficio della CIGS; - cooperative di produzione e lavoro. Dal 1 gennaio 2005 il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria è esteso al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (art. 1-bis, L. n. 249/2004, INPS, circ. n. 28/2005). Lavoratori beneficiari Sono destinatari dell intervento della Cassa integrazione straordinaria: - gli operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine o a part-time, con un anzianità di servizio di almeno 90 4

5 giorni alla data della richiesta; - i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; - i giornalisti professionisti. Sono esclusi dal beneficio i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di formazione lavoro (a meno che vengano espressamente inclusi nel provvedimento di concessione della CIGS). Rotazione dei lavoratori Il datore di lavoro deve alternare tra loro i lavoratori sospesi o a orario ridotto che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell unità produttiva interessata dalle sospensioni, in modo che la minore retribuzione derivante dall integrazione salariale non venga a gravare solo su alcuni di loro. L impresa che non intenda adottare meccanismi di rotazione deve indicarne i motivi nella richiesta di intervento e la mancata applicazione dei criteri di rotazione stabiliti comporta, per il datore di lavoro, la corresponsione del contributo addizionale (per cui vedi infra) in misura doppia per ogni lavoratore interessato e in misura maggiorata del 150% dal 25 mese successivo alla concessione del beneficio di integrazione salariale. Cause, durata e integrazione Giustificano l intervento della CIGS le crisi aziendali, i processi di ristrutturazione, riorganizzazione, o riconversione aziendale, le procedure concorsuali. In particolare: A) crisi aziendale: ai fini dell intervento della CIGS le crisi aziendali devono presentare particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore. Per l approvazione di un programma di crisi aziendale è necessario che sussistano le seguenti condizioni (D.M. 18 dicembre 2002): - andamento negativo ovvero involutivo dell impresa risultante dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente; - ridimensionamento o quanto meno stabilità dell organico aziendale, nel biennio precedente; assenza, di norma, di nuove assunzioni nello stesso periodo (con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie). L impresa deve presentare un piano di risanamento che definisca puntualmente le azioni intraprese, o da intraprendere, dettagliate per ciascun settore di attività e per ciascuna unità produttiva interessata dall intervento della CIGS. Se si prevedono esuberi strutturali, nel corso o al termine della CIGS, l impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi. Quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale, l impresa deve documentarne l imprevedibilità, la rapidità con la quale l avvenimento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dello stesso rispetto alle politiche di gestione aziendale. Il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche nei casi di cessazione dell attività, quando ricorrano i presupposti indicati nell art. 2, D.M. 18 dicembre B) riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione aziendale: l intervento della CIGS per riorganizzazione è richiesto quando l azienda debba fronteggiare inefficienze della struttura gestionale dovute a squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo (art. 1, D.M. 20 agosto 2002 n ). Il programma di riorganizzazione deve prevedere un valore medio annuo del piano di investimento superiore a quello degli investimenti operati nel biennio precedente e le modalità di copertura degli investimenti programmati devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate. L intervento della CIGS per ristrutturazione è richiesto quando si tratti di progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, modificandone l ubicazione. Sono, invece, progetti di riconversione quelli diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti ovvero volti a sostituire impianti esistenti nelle aree sviluppate del Centro-Nord con nuovi impianti di corrispondente entità nelle aree del Mezzogiorno. Il programma di ristrutturazione o di riconversione deve prevedere un valore medio annuo degli investimenti superiore a quello degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente e le modalità di 5

6 copertura degli investimenti programmati devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate (art. 4, D.M. 20 agosto 2002). C) procedure concorsuali: l intervento della CIGS può avvenire per i casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria (quando non sia stata disposta la continuazione dell attività o la stessa sia cessata), concordato preventivo con cessione dei beni (art. 3, L. 23 luglio 1991, n. 223). L integrazione salariale è corrisposta: - nei casi di crisi aziendale: per non più di 12 mesi continuativi, con possibilità di ulteriore intervento trascorsi i 2/3 del periodo della precedente concessione; - nei casi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale: per non più di 24 mesi consecutivi, con possibilità di ottenere altre due proroghe di 12 mesi qualora si renda necessario il superamento del biennio ai fini della completa attuazione del programma; - nei casi di procedure concorsuali: per non più di 12 mesi, con possibilità di proroga per altri 6 mesi, se sussistono prospettive di continuazione e ripresa dell attività. Per ciascuna unità produttiva l intervento straordinario non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell arco del quinquennio; la legge prevede alcune deroghe per particolari situazioni (art. 1, c. 9, L. 23 luglio 1991, n. 223). L integrazione salariale spetta per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 settimanali ed è pari all 80% della retribuzione globale di riferimento (art. 2, L. 20 maggio 1975, n. 164). Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione di riferimento, i criteri di calcolo e i massimali di integrazione si veda quanto esposto a proposito della CIG ordinaria. Procedura sindacale L imprenditore che intenda richiedere l intervento della CIGS è tenuto a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia (art. 2, c. 1, D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218). Entro tre giorni dalla comunicazione, l imprenditore o i rappresentanti dei lavoratori devono presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale all Ufficio competente della regione nel cui territorio si trovano le unità aziendali interessate. Costituisce oggetto dell esame congiunto il programma che l impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni (10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti). Scelta dei lavoratori da sospendere e modalità di rotazione Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, in materia di scelta dei lavoratori operano i seguenti principi: i criteri, fissati dal datore di lavoro o dall accordo collettivo, devono essere obiettivi e razionali, rispettare i principi di equità, correttezza e buona fede e, comunque, evitare qualsiasi discriminazione; il provvedimento del datore di lavoro rimane unilaterale anche se recepisce un accordo sindacale e, come tale, sempre impugnabile anche dai lavoratori iscritti; la violazione dei criteri inficia la scelta in maniera diversa, a seconda del tipo di illegittimità commessa: la rende nulla, con effetti ripristinatori, se determinata da motivi illeciti o discriminatori; la rende invece annullabile, con effetti solamente risarcitori, se effettuata in malafede o commettendo scorrettezze, senza razionalità o obiettività. Di recente la Suprema Corte ha precisato che qualora sia intervenuto un accordo tra datore di lavoro e sindacato con il quale vengono concordati i criteri di individuazione del personale da porre in cassa integrazione, può farsi a meno della comunicazione di cui all art. 1, comma 7, L. n. 223/1991, mentre se mediante l accordo sindacale si pongono solo alcuni limiti alla scelta discrezionale del datore di lavoro, che rimane tuttavia espressione del suo unilaterale potere direttivo, è necessario comunque, per la piena realizzazione dell esigenza informativa ad essa sottesa, che il datore di lavoro effettui la comunicazione prescritta dalla norma citata (Cass. 3 maggio 2004, n. 8353). Secondo l orientamento ormai consolidato della Corte, infatti, l intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione, essendo stata comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguite (Cass. 2 agosto 2004, n ). 6

7 In ordine al criterio della rotazione (che per legge costituisce la regola per l integrazione straordinaria, anche in assenza di accordo sindacale), con un intervento a Sezioni Unite la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro che non ritenga di adottarlo ha l obbligo di indicare i motivi ostativi; pertanto, la violazione di tale obbligo configura un ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 della L. n. 300/1970 e, incidendo direttamente sul provvedimento finale di concessione del beneficio di sospensione dell attività lavorativa, può essere impugnato anche dai singoli lavoratori al fine di conseguire, previo accertamento incidentale dell illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione, il pagamento dell intera retribuzione per il periodo di sospensione dal lavoro (Cass. S.U, 11 maggio 2000 n. 302; Cass. 19 agosto 2003, n ). Il provvedimento di sospensione dell attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori da sospendere; la specificità dei criteri di scelta consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione dei lavoratori e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720). mine della settimana nella quale è stato pubblicato il decreto ministeriale di concessione. Con apposito provvedimento, l INPS autorizza pertanto il datore di lavoro a porre a conguaglio le integrazioni erogate e comunica l eventuale obbligo di corrispondere il contributo addizionale. In caso di difficoltà finanziarie dell impresa accertate dal competente organo ispettivo, il Ministero del lavoro può disporre il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell INPS. Le imprese che si avvalgono dell intervento della CIGS, escluse quelle soggette a procedure concorsuali, sono tenute al versamento di un contributo addizionale, calcolato sull ammontare dell integrazione corrisposta. Procedura amministrativa L impresa deve presentare o inviare la domanda di ammissione alla CIGS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro, redatta in triplice copia (sul modello CIGS/Solid-1) al Ministero del lavoro - Direzione generale della previdenza e assistenza. La domanda deve essere riferita ad un periodo massimo di 12 mesi e deve recare in allegato il verbale dell esame congiunto con le rappresentanze sindacali (art. 3, c.1, D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218). Se la domanda è accolta, la procedura si conclude con l emanazione del decreto ministeriale di concessione. Dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di cui sopra il datore di lavoro deve presentare domanda di autorizzazione alla sede INPS competente per territorio. La domanda deve essere presentata - tramite il modello I.G.I. 15/Str - entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al ter- 7

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