L impresa e l appalto: responsabilità e adempimenti Torino, 1 luglio 2008 LA RESPONSABILITA CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1668 C.C.
|
|
- Ada Lentini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L impresa e l appalto: responsabilità e adempimenti Torino, 1 luglio 2008 La responsabilità dell appaltatore per i vizi e le difformità dell opera: la verifica e il collaudo Avv. Alessandro SCIOLLA LA RESPONSABILITA CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1668 C.C. L appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell opera (art c. 1 c.c.). Per vizio si intende la mancanza di modalità o di qualità o di particolari che, pur non essendo appositamente pattuiti, devono tuttavia secondo le regole dell arte e la normalità delle cose inerire all opera. Per difformità si intende una discordanza dalle prescrizioni contrattuali. Vizi palesi Se i vizi e le difformità dell opera sono palesi, e cioè sono conosciuti od anche solo riconoscibili, il committente non deve accettare l opera, altrimenti decade dalla garanzia (art c. 1 c.c.). Vizi palesi = quelli conosciuti o comunque riconoscibili dal committente con la normale diligenza di un uomo medio. Se però la verifica dell opera è compiuta da un tecnico su incarico del committente, la riconoscibilità è valutata in modo più rigoroso alla stregua delle cognizioni tecniche in possesso del professionista. - p. 1 di 16 -
2 Se il committente accetta l opera, ed i vizi e le difformità sono palesi, decade dalla garanzia a meno che l appaltatore non abbia taciuto i vizi e le difformità in mala fede (art c. 1 c.c.). Mala fede dell appaltatore = occorre che l appaltatore, a conoscenza dei vizi e delle difformità, abbia voluto far sì che il committente non ne venisse a conoscenza. Ai vizi palesi sono equiparati i vizi occulti conosciuti dal committente, anche in tal caso il committente non deve accettare l opera, altrimenti decade dalla garanzia. Per evitare la perdita della garanzia per i vizi palesi il committente può: - non accettare l opera; - accettarla con riserva della verifica. La garanzia viene mantenuta anche nel caso in cui l appaltatore riconosce il vizio oppure interviene spontaneamente per eliminarlo a seguito delle lagnanze del committente che aveva già accettato l opera, in tal caso, secondo la giurisprudenza, sorge un nuovo rapporto obbligatorio a carico dell appaltatore diverso e autonomo, svincolato dai termini di prescrizione e di decadenza di cui all art c.c. e soggetto all ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., 23461/2004; 1320/2001; 5984/2000; 10364/1997; 7651/1994; 7147/1990 Contra v. Cass., 664/1999). Vizi occulti L accettazione dell opera, anche senza riserve, non pregiudica la garanzia del committente rispetto ai vizi occulti, che possono essere contestati all appaltatore quando verranno scoperti. Per far valere la garanzia, il committente deve: - p. 2 di 16 -
3 - denunciare i vizi occulti entro 60 giorni dalla scoperta (termine di decadenza ai sensi dell art c. 2 c.c.); - esercitare l azione di garanzia entro due anni dalla consegna dell opera (termine di prescrizione ai sensi dell art c. 3 c.c.). Ove non sia rispettato anche uno solo dei termini anzidetti, il committente perde la garanzia. La denuncia non è necessaria (art c. 2 c.c.): - se l appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi; - se l appaltatore ha occultato le difformità o i vizi. La garanzia può esser fatta valere dal committente: - in via principale, qualora intenda ottenere i rimedi previsti dall art c.c. (eliminazione vizi e difformità/riduzione prezzo/risoluzione contrattuale/risarcimento danni); - in via riconvenzionale oppure quale eccezione riconvenzionale, ove sia convenuto in giudizio dall appaltatore per il pagamento. Nel caso in cui l appaltatore abbia dolosamente occultato i vizi dell opera con un comportamento ulteriore rispetto alla semplice dichiarazione dell inesistenza dei vizi, il committente può chiedere l annullamento della dichiarazione di accettazione dell opera per vizio della volontà (dolo), in tal caso non si applicano i termini più brevi di decadenza e prescrizione stabiliti dall art c. 2 e 3 c.c., ma il termine di 5 anni decorrente dalla scoperta del dolo (artt e 1442 c. 2 c.c. in relazione all art c.c.; cfr. RUBINO-IUDICA, Appalto, Zanichelli Ed., 2007, pag. 481 e CIAN-TRABUCCHI, Commentario Breve al Codice Civile, 2007, pag. 1727). La colpa dell appaltatore - p. 3 di 16 -
4 Dimostrato il vizio o la difformità, la colpa dell appaltatore si presume e spetta all appaltatore provare la mancanza di colpa. L appaltatore può dare tale prova, ad es., nei seguenti casi: - se il vizio o la difformità sono dovuti a caso fortuito; - se il vizio deriva dal progetto fornito dal committente o da istruzioni impartite dal committente o dal direttore lavori, purché l appaltatore dimostri di aver tempestivamente segnalato gli inconvenienti che ne sarebbero derivati e che, nonostante la segnalazione, il committente o il direttore lavori hanno insistito nell ordine di esecuzione; - se il vizio non è eccezionale o speciale a quell opera, ma si verifica normalmente in opere di quel genere stante lo stato attuale della tecnica; - se il vizio non poteva essere evitato con il grado di perizia che si poteva pretendere dall appaltatore. Contenuto della garanzia (art c.c.) Si tratti di vizi palesi od occulti, il committente ha quattro rimedi previsti dall art c.c.: - può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell appaltatore; - può chiedere che il prezzo sia proporzionalmente ridotto; - se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l opera del tutto inadatta alla sua destinazione, può chiedere la risoluzione del contratto; - può chiedere il risarcimento del danno in caso di colpa dell appaltatore. - p. 4 di 16 -
5 I primi due rimedi (eliminazione dei vizi e delle difformità/diminuzione proporzionale del prezzo) sono alternativi tra loro. Per la risoluzione del contratto, la inidoneità dell opera alla sua destinazione dev essere valutata secondo un criterio di normalità, occorre cioè aver riguardo alla destinazione che l opera avrebbe se fosse impiegata da una qualsiasi persona normale, salvo che siano pattuite speciali qualità. Viceversa il risarcimento può sempre essere richiesto in aggiunta ove i primi rimedi non siano satisfattivi. Ad es. pur dopo l eliminazione dei vizi o difformità o la riduzione del prezzo, possono permanere i danni: - qualora la consegna dell opera sia avvenuta in ritardo; - qualora l opera difettosa abbia arrecato danni alla persona o alle cose del committente; - qualora la riduzione del prezzo comporti la diminuzione di spese proporzionali, ad es. tasse e diritti notarili. Si segnala che l azione di risarcimento danni ai sensi dell art c.c. è soggetta agli stessi termini di decadenza e di prescrizione delle altre tre azioni di garanzia per difetti e difformità dell opera (Cass., 28417/2005). L AZIONE CONTRATTUALE COMUNE AI SENSI DELL ART C.C. L azione di garanzia è soggetta ai sensi dell art c. 3 c.c. al termine di prescrizione di due anni dal giorno della consegna dell opera, quindi presuppone l avvenuto completamento dell opera (Cass., 11950/1990). - p. 5 di 16 -
6 Se invece l opera non è stata completata, oppure pur essendo stata completata non viene consegnata dall appaltatore o viene consegnata in ritardo, il committente può esercitare le azioni contrattuali comuni (Cass., 6931/2007; 10255/1998; 3239/1998) e quindi può: - chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell art c.c.; - chiedere l adempimento del contratto ai sensi dell art c.c.; - può sempre chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell art c.c.. Nei casi succitati il termine di prescrizione è decennale ai sensi dell art c.c.. LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL APPALTATORE AI SENSI DELL ART C.C. L art c.c. detta una disciplina speciale per gli edifici e per le altre cose immobili destinati per loro natura a lunga durata. L appaltatore è soggetto a responsabilità nel caso in cui, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l opera: - rovina in tutto o in parte; - presenta evidente pericolo di rovina; - presenta gravi difetti. La giurisprudenza ritiene che la norma trovi applicazione, non solo nel caso di costruzione ex novo di edifici o cose immobili, ma anche nel caso di lavori di riparazione o di modificazione su edificio preesistente destinati per loro natura a lunga durata (Cass., 24143/2007 in fattispecie di rifacimento dell impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale in edificio preesistente). - p. 6 di 16 -
7 L estensione della responsabilità Secondo la giurisprudenza che afferma con orientamento prevalente la natura extracontrattuale della responsabilità in esame, la ragione della speciale tutela apprestata dall art c.c. risiede nell interesse pubblico a che gli immobili destinati per loro natura a lunga durata siano costruiti bene e secondo le regole dell arte allo scopo di tutelare la sicurezza e l incolumità delle persone (tra le tante, Cass., 8520/2006; 1748/2005; 1748/2000; 81/2000; 3338/1999; 12106/1998), secondo questa ricostruzione la responsabilità dell appaltatore sorge per il fatto di avere costruito l immobile, e non dal contratto di appalto. La affermazione della natura extracontrattuale della responsabilità ai sensi dell art c.c. non è però pacifica ed è avversata ad es. dalla dottrina (contrari RUBINO-IUDICA, CIANFLONE-GIOVANNINI). La responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art c.c. sussiste: - nei confronti del committente; - nei confronti dei suoi aventi causa, pertanto la differenza più rilevante rispetto alla disciplina della responsabilità contrattuale dettata dagli artt e 1668 c.c. è che la responsabilità prevista dall art c.c. può essere fatta valere, contro l appaltatore, anche da un soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto d appalto, ad es. può esser invocata da colui che ha acquistato l immobile dal committente (Cass., 12790/2007; 1748/2005; 4622/2002; 3221/1999). Durata della responsabilità, decadenza e prescrizione La durata della responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art c.c. è di 10 anni dal compimento dell opera, anche per tale aspetto è - p. 7 di 16 -
8 evidente la differenza rispetto alla durata della responsabilità contrattuale ai sensi dell art e 1668 c.c. che è di soli due anni dalla consegna dell opera. La denuncia del vizio (la rovina, il pericolo evidente di rovina ed i gravi difetti) dev essere effettuata entro un anno dalla scoperta (termine di decadenza, art c. 1 c.c.), l azione di garanzia si prescrive in un anno dalla denuncia (termine di prescrizione, art c. 2 c.c.). Aspetto problematico della responsabilità in esame è quello di determinare il momento della scoperta del vizio grave e del pericolo di rovina evidente, dalla quale decorre il termine di decadenza di un anno per effettuare la denuncia all appaltatore. La giurisprudenza suole affermare che, se occorrono indagini tecniche per accertare tali vizi e pericoli, il termine di decadenza di un anno per la denuncia inizia a decorrere solo quando il sospetto è stato confermato dagli opportuni accertamenti tecnici quali ad es., una perizia di parte, un accertamento tecnico preventivo del Tribunale, la relazione della Asl che nega l abitabilità dell immobile, ecc., non essendo sufficiente una manifestazione di scarsa rilevanza o semplici sospetti (Cass., 2460/2008; 1463/2008; 567/2005; 4622/2002). Inoltre, l identificazione degli elementi necessari per integrare la scoperta implica la conoscenza sia della gravità dei vizi sia del collegamento causale di essi con l attività progettuale e costruttiva (Cass., 2313/2008). Colpa dell appaltatore Anche in tal caso, dimostrato il difetto grave, la colpa dell appaltatore si presume salvo il suo diritto di fornire la prova contraria. I gravi difetti - p. 8 di 16 -
9 Molto copiosa la giurisprudenza pronunciatasi sulla nozione di gravi difetti ex art c.c., in linea generale sono ritenuti tali quelli che pregiudicano in modo grave l utilizzo dell immobile o che incidono in maniera grave sugli elementi strutturali essenziali quali la solidità, l efficienza e la durata dell opera. Senza pretesa di completezza, sono stati ritenuti gravi difetti: - le mattonelle del pavimento che si sono staccate e rotte in una misura percentuale rilevante (Cass., 8140/2004); - la rottura di una tubatura antincendio che, a causa di inefficiente impermeabilizzazione, ha determinato infiltrazioni (Cass., 6753/2003); - l inadeguatezza della coibentazione termica (Cass., 3146/1998); - i vizi dell impianto centralizzato del riscaldamento che impediscono la normale utilizzazione dell abitazione (Cass., 5002/1994 e 7924/1992); - i vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell edificio che determinano infiltrazioni d acqua nell appartamento sottostante (Cass., 2431/1986); - l inefficienza dell impianto idrico (Cass., 3752/2007); - il dissesto della canna fumaria che impedisce il normale godimento dell immobile (Cass., 2763/1984); - il difetto del tubo di adduzione dell acqua desunta dal fatto che la fuoriuscita dell acqua della conduttura si era propagata nei sotterranei e terreni dell edificio pregiudicandone il normale godimento (Cass., 6741/1983). Doveri di controllo a carico dell appaltatore - p. 9 di 16 -
10 Punto problematico della responsabilità ai sensi dell art c.c. è la configurabilità di un dovere di controllo dell appaltatore: - sul progetto di costruzione fornito dal committente, - sulla natura del suolo edificatorio, - sulle prescrizioni tecniche impartite dal committente o dal direttore lavori. La giurisprudenza ritiene che l appaltatore è obbligato a controllare la correttezza del progetto fatto predisporre dal committente nei limiti delle proprie cognizioni tecniche e della normale diligenza (Cass., 6931/2007; 12995/2006; 14598/2000; 5099/1995) ed afferma altresì che grava sull appaltatore l onere di indagare la consistenza geologica del suolo salvo diversa pattuizione contrattuale (Cass., 3932/2008), e di sindacare le direttive tecniche impartite dalla direzione lavori quando siano contrarie alle buone regole costruttive (Cass., 3752/2007; 9562/1994). Pertanto l appaltatore, nei limiti anzidetti, non va esente da responsabilità per i difetti dell opera che derivano da tali cause, salva ovviamente la responsabilità solidale del progettista e del direttore lavori che risponderanno, insieme all appaltatore, per i danni che ne sono derivati (Cass., 10679/2007; 4366/2006; 13039/1991). La giurisprudenza limita la resposabilità dell appaltatore nel caso in cui abbia agito come nudus minister, e cioè allorquando dimostri di aver eseguito l opera senza alcuna autonomia limitandosi a realizzare i progetti e le istruzioni fornite dal committente (Cass., 7755/2007; 6931/2007; 3752/2007; 13131/2006; 12995/2006). Il venditore-costruttore La disciplina normativa dettata dall art c.c. è ritenuta applicabile dalla giurisprudenza maggioritaria nei confronti del venditore- - p. 10 di 16 -
11 costruttore, e cioè di colui che costruisce l immobile in proprio o con gestione diretta e provvede successivamente ad alienarlo all acquirente finale (Cass., 16202/2007; 7634/2006; 567/2005; 3338/1999). Se si ritenesse applicabile esclusivamente la disciplina della vendita di cose immobili, la tutela dell acquirente sarebbe decisamente più ridotta in quanto le norme sulla vendita prevedono termini molto più brevi per far valere la responsabilità del venditore (art c.c.: un anno dalla consegna). In materia è stato emanato il recente D. Lgs. 20/06/2005 n. 122 disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2/8/2004 n. 210, che ha previsto (art. 4) l obbligo del costruttore di contrarre e consegnare all acquirente, all atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell art c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL APPALTATORE AI SENSI DELL ART C.C. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, sull appaltatore grava altresì la responsabilità extracontrattuale generale da fatto illecito ai sensi dell art c.c.. - p. 11 di 16 -
12 Seguendo questa ricostruzione, l appaltatore rimane responsabile per i danni arrecati al committente o a terzi (ad es. gli aventi causa del committente che hanno acquistato la cosa immobile e qualunque altro soggetto terzo) anche oltre il termine di 10 anni dal compimento dell opera. Ed infatti, la responsabilità ai sensi dell art c.c. si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito (art c. 1 c.c.), pertanto decorsi 10 anni dal compimento dell opera si estingue la responsabilità ai sensi dell art c.c. ma permane la responsabilità generale extracontrattuale dell appaltatore ai sensi dell art c.c.. L art c.c. è stato applicato ad es. in fattispecie di crollo di un muro di cemento armato lungo 30 mt. eretto a sostegno della scarpata retrostante una scuola (Cass., 8520/2006), ed in un caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua per difettosa costruzione delle condutture fognarie (Cass., 3338/1999): in entrambi i casi si era già estinta la responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art c.c. per decorso del termine di 10 anni dal compimento dell opera. La responsabilità dell appaltatore ai sensi dell art c.c. soggiace però all onere della prova ordinario, quindi il soggetto danneggiato deve fornire, non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della colpa dell appaltatore (Cass., 8520/2006). LA VERIFICA DELL OPERA ED IL COLLAUDO La verifica è il complesso delle operazioni materiali che ha lo scopo di accertare se l opera è stata bene eseguita. - p. 12 di 16 -
13 Il collaudo è la conclusione ed il coronamento della verifica, cioè la dichiarazione finale con cui si esprime che l opera è stata bene eseguita esente da vizi e difformità (cum laude). L art c.c. attribuisce al committente il diritto di verificare l opera prima della consegna. Il diritto di verifica del committente sussiste, non solo quando l opera è stata ultimata, ma anche nel corso dell esecuzione e quindi prima del completamento (art c.c.). La mancata esecuzione della verifica da parte del committente Il committente deve eseguire la verifica appena l appaltatore lo mette in condizione di poterla fare (art c. 2 c.c.), infatti il diritto dell appaltatore al pagamento del corrispettivo sorge quando l opera è accettata dal committente (art c. 5 c.c.) quindi l appaltatore ha interesse che il committente esegua la verifica. Se il committente non esegue la verifica, l appaltatore può metterlo in mora, a tal fine è necessario: - che l appaltatore inviti il committente ad eseguire la verifica (art c. 3 c.c.); - che l appaltatore metta il committente in condizione di poter eseguire la verifica e cioè presti tutta la collaborazione all uopo necessaria (art c. 2 c.c.); - che, nonostante ciò, il committente non proceda alla verifica senza giusti motivi oppure non ne comunichi il risultato entro un breve termine (art c. 3 c.c.). La mora del committente ad eseguire la verifica produce un effetto sostanziale molto importante: determina la presunzione che l opera è stata accettata dal committente (art c. 3 c.c.). - p. 13 di 16 -
14 L art c. 4 c.c. stabilice che, se il committente riceve la consegna dell opera senza verificarla e senza sollevare riserve, l opera si considera accettata (con la conseguenza che il committente perde il diritto alla garanzia per i vizi palesi salvo quelli taciuti in mala fede dall appaltatore, v. art c. 1 c.c.), tuttavia la giurisprudenza suole affermare che la mera presa in consegna dell opera da parte del committente non equivale automaticamente ad accettazione della medesima pur in difetto della verifica, occorrendo stabilire in concreto se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l opera senza riserve (Cass., 3752/2007; 12829/2004). Il collaudo e l accettazione dell opera Eseguita la verifica, il committente ne comunica il risultato all appaltatore, il collaudo è costituito da tale dichiarazione. Il collaudo, inteso come dichiarazione del risultato della verifica, può avvenire a distanza di qualche tempo dalla verifica, ciò si desume dall art c. 3 c.c. che prevede che il risultato della verifica dev essere comunicato all appaltatore entro breve termine. Il rapporto contrattuale, ad opera conclusa, dev essere infatti definito in un lasso di tempo ragionevole, ponendo l appaltatore in condizione di ricevere il pagamento se la verifica ha avuto esito positivo, oppure avviando celermente l intervento riparatorio dei vizi e delle difformità che siano emerse, sempre che non insorgano contestazioni. Dal collaudo si distingue la accettazione dell opera da parte del committente che è una vera e propria manifestazione di volontà negoziale e produce l effetto di liberare l appaltatore dalla garanzia per i vizi palesi (salvo che li abbia in mala fede taciuti v. art c. 1 - p. 14 di 16 -
15 c.c.) ed attribuisce all appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo (art c. 5 c.c.). L accettazione dell opera da parte del committente può essere espressa oppure tacita (o presunta). La accettazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà negoziale, può essere scritta oppure orale e può avvenire anche se non sono state compiute la verifica ed il collaudo. La accettazione tacita consiste nel compimento di un atto che necessariamente implica la volontà di accettare l opera. Si ha accettazione tacita quando il committente riceve la consegna dell opera senza sollevare riserve ed ancorché non si sia proceduto alla verifica (art c. 3 c.c.), pertanto il committente, se vuole evitare tale effetto, deve dichiarare che l opera viene presa in consegna con riserva della verifica (ma, come già detto, la giurisprudenza è cauta su tale profilo e ritiene necessario indagare in concreto il significato del comportamento delle parti e l eventuale sussistenza di elementi che contrastino con la volontà di accettare l opera, v. Cass., 3752/2007; 12829/2004). Si ha altresì accettazione tacita allorché il committente procede alla verifica senza comunicarne il risultato entro breve tempo all appaltatore (art c. 3 c.c.). Altro caso di accettazione tacita, se il committente richiede la consegna dopo aver eseguito la verifica. Effetti dell accettazione L accettazione dell opera da parte del committente libera l appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi, salvo quelli taciuti in mala fede - p. 15 di 16 -
16 dall appaltatore, mentre permane la responsabilità dell appaltatore per i vizi occulti (art c. 1 c.c.). In secondo luogo, l accettazione dell opera fa sorgere il diritto del committente alla consegna, se l opera non si trova già in suo possesso. In terzo luogo, l accettazione determina il passaggio in capo al committente del rischio di perimento e del deterioramento dell opera (ovviamente per causa non imputabile all appaltatore), v. art c.c.. Infine, l accettazione dell opera fa sorgere il diritto dell appaltatore al pagamento del corrispettivo (art c. 5 c.c.). - p. 16 di 16 -
Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,
1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliLA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE COPERTURE ASSICURATIVE
LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE COPERTURE ASSICURATIVE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge delega 2 agosto 2004, n. 210; D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
DettagliLa responsabilità civile del Progettista e del Direttore Lavori in caso di mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena La responsabilità civile del Progettista e del Direttore Lavori in caso di mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali 25 marzo 2010
DettagliCONFEDILIZIA Servizio Consulenza acquirenti di immobili da costruire e controllo polizze
CONFEDILIZIA Servizio Consulenza acquirenti di immobili da costruire e controllo polizze POLIZZA DECENNALE POSTUMA, GUIDA ILLUSTRATA L art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 recante Disposizioni
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliCOMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso
Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso COMPRAVENDITA D Agostino Marta Delladea Sarah Lusuardi Alice La compravendita (art
DettagliInfiltrazioni di acqua nei condomini: chi deve risarcire il danno La legge è uguale per tutti.it
Infiltrazioni di acqua nei condomini: chi deve risarcire il danno La legge è uguale per tutti.it Redazione Macchie di umidità e infiltrazioni di acqua sono la principale causa dei litigi tra vicini di
DettagliLa Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliMedico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it
Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del
DettagliLA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B)
LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B) Avvocato Maurizio Iorio, presidente di ANDEC Seminario organizzato da ANDEC Martedì 17 giugno 2014 Milano, Confcommercio - Corso Venezia 47 Sala Turismo LA GARANZIA
DettagliBrevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliQuando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte
Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte ad inconvenienti quali il malfunzionamento o, in alcuni casi, il non-funzionamento del bene in questione. La prima cosa da fare è portare il
DettagliCONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
Dettagli2. La responsabilità dell amministratore è solo verso i condomini o si riverbera anche nei confronti dei terzi?
LE RESPONSABILITÀ DELL AMMINISTRATORE A cura di: Avv. Salvatore Chiacchio Unioncasa 1. In cosa si sostanzia la responsabilità dell amministratore? 2. La responsabilità dell amministratore è solo verso
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliRAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.
1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliDISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...
DettagliN. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDecreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Relazione della dr.ssa Nicoletta Fayer U.O. Contrattualistica e Fiscalità Milano, 22 gennaio 2007
Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 Relazione della dr.ssa Nicoletta Fayer U.O. Contrattualistica e Fiscalità Milano, 22 gennaio 2007 APPLICABILITA TEMPORALE OBBLIGO DI RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliLA SURROGA DELL ASSICURATORE
LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Prot N. 0007364/A32 del 02 ottobre 13 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l affidamento di lavori, servizi
DettagliDefinizione, tipologie e struttura negoziale (1)
LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliIF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006
Dettagli1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliDISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)
DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) CODICE CIVILE Artt. 14-42 CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14. Atto costitutivo Art. 15.Revoca dell atto costitutivo della
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliOGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita
Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliIl Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DettagliCOMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -
Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell 11.02.2012 Il Segretario Comunale COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliCaratteristiche della prestazione intellettuale:
LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia
DettagliAUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA L AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA DEL MERCATO AUTO?
AUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA L AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA DEL MERCATO AUTO? INNOVAZIONI NORMATIVE SUL COMMERCIO DELL AUTO USATA EMANUELA PREGNOLATO ANFIA Studi e Statistiche
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
Dettagli02/03/2009. Premessa. Copyright: Evoluzione Ambiente C&F srl 2009
I CONTRATTI DI TRASPORTO RIFIUTI CONSIDERAZIONI SUL TEMA Premessa Nell ambito della gestione rifiuti l attività di trasporto costituisce attività preminente dato che è connessa ad ogni singolo conferimento
DettagliPeriodico informativo n. 62/2013
Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti
Dettagli- LA GARANZIA PER I VIZI NELLA COMPRAVENDITA E NELL APPALTO -
- LA GARANZIA PER I VIZI NELLA COMPRAVENDITA E NELL APPALTO - - Si tratta del sistema di tutele previsto in favore del compratore e del committente a fronte di ipotesi di inesatto adempimento da parte
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliINDICE. Parte Prima INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ NELL APPALTO IN GENERE CAPITOLO 1 VIZI E DIFFORMITÀ NELL APPALTO.
INDICE Parte Prima INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ NELL APPALTO IN GENERE CAPITOLO 1 VIZI E DIFFORMITÀ NELL APPALTO. ASPETTI GENERALI 3 1. L estensione della responsabilità dell appaltatore per i vizi e
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliDIRETTIVA 99/44/CE DIRETTIVA GARANZIE
DIRETTIVA 99/44/CE DIRETTIVA GARANZIE RELATORE: ing. Angelo Bernardini amm. del. C.L.L.A.T. spa CHE COSA E UNA DIRETTIVA EUROPEA La Comunità Europea emana delle Direttive per rendere uniformi i comportamenti
DettagliComune di Valsavarenche. Inventario Beni Mobili ed Immobili. Regolamento
Comune di Valsavarenche Inventario Beni Mobili ed Immobili Regolamento Indice Art. 1 Inventario dei Beni Mobili ed Immobili... pag. 3 Art. 2 Classificazione dei Beni... pag. 3 Art. 3 Inventario dei Beni
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliIstituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani
Prot. n. 870/VI/10 Venezia-Mestre, 3 marzo 2016 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliIl Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11
Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e
DettagliFriuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliRegistro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche
Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione
DettagliCNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM
Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo Definizione
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle
DettagliCertificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA
Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità
DettagliLE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI
LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Nelle presenti condizioni generali: si intende come Venditrice o Società la Berner Spa, con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238, C.F. e numero
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto)
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliAvv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore marzo 2013 1. Norme etiche I principi di revisione internazionali prevedono che i professionisti contabili osservino le norme etiche stabilite
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliVENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 5 luglio 2011
5 luglio 2011 I contratti di utilizzazione di beni -locazione (affitto) -comodato Art. 1571 Codice civile Contratto di locazione La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliCorso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi
Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.
DettagliResponsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave
Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,
Dettagliil professionista è chiamato a rispondere con i propri beni personali Richiamare l attenzione dei colleghi sui contenuti base delle polizze perchè
1 Richiamare l attenzione dei colleghi la libera professione è sempre più complessa e carica di responsabilità leggi e regolamenti sono sempre più numerosi e di difficile interpretazione perché: ai professionisti
DettagliDALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO STUDIO LEGALE NODARO avv. Francesco Del Rio 25 Via Crescenzio 00193 Roma Tel. 06/68809743 r.a. Fax 06/68211161 e-mail:
DettagliCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109
DettagliGUARDA CHE TI RIGUARDA!
GUARDA CHE TI RIGUARDA! GARANZIE POST-VENDITA Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico 1 Un po di storia Con l espressione garanzie post-vendita si intende il complesso di tutele che
DettagliCOMUNE DI MARTIGNANO
COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Valore dell atto: La presente Convenzione è a titolo gratuito. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI, AL PRIMO
DettagliOGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate
Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliL estinzione dei diritti. Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014
L estinzione dei diritti Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014 Decorso del Tempo Il decorso del tempo, quale fatto giuridico naturale, è idoneo ad incidere sulle vicende
DettagliPROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento
Dettagliing. Domenico ing. Domenico Mannelli Mannelli www mannelli info
ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info info Il coordinamento Obbligo del coordinatore (art. 92 1.C). c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi i compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
Dettagli