FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
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- Patrizia Romagnoli
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1 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA A.B.I - VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 4 D.lg. n. 626/1994) LINEE GUIDA PER IL SETTORE BANCARIO Premessa La valutazione del rischio-rapina rientra tra gli obblighi che gravano sul Datore di Lavoro ai sensi dell articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 626/1994, il quale così recita: Il datore di lavoro in relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. L ambito di applicazione dell obbligo di valutazione dei rischi viene esteso dalla legge a tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori in forza del rapporto di lavoro. Tra questi occorre, pertanto, considerare - accanto ai rischi generati dalla normale attività d impresa - anche quei rischi che, pur non essendo riconducibili alla sfera/potestà del datore di lavoro, risultano comunque potenzialmente esistenti nei luoghi di lavoro ed in grado di generare danno ai lavoratori. Nel quadro normativo generale di riferimento, occorre poi ricordare la previsione introdotta nel contratto collettivo nazionale del settore del credito, in occasione dell ultimo rinnovo contrattuale (avvenuto il 12 febbraio 2005), ove le Parti nazionali si sono date espressamente atto che il rischio rapina deve essere considerato ai fini della valutazione di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994. * * * Ciò premesso, si osserva come il cosiddetto "rischio rapina", che rientra nella più vasta fenomenologia dei rischi derivanti da atti criminosi di terzi, ben può essere annoverato tra i rischi generali d impresa, nei confronti dei quali evidentemente l obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro si configura in modo diverso da quello relativo ai c.d. rischi che sono invece connessi e connaturati alle attività normalmente svolte dai lavoratori nell impresa. Va aggiunto che il rischio rapina, sotto il profilo c.d. previsionale, presenta caratteristiche del tutto peculiari e diverse da quelle dei rischi tipicamente riconducibili all attività produttività dell azienda, essendo la probabilità di accadimento dell evento criminoso e, soprattutto, l entità dell eventuale danno, elementi non riconducibili (né assimilabili) a quelli sinora (e da tempo) affrontati e definiti tanto in letteratura, quanto dalle normative succedutesi nel tempo in materia di sicurezza. E agevole, infatti, intuire come, a proposito del danno, le situazioni estremamente variabili che possono prodursi nel corso di una rapina, sono cosa diversa (soprattutto sotto il profilo della relativa prevedibilità), ad esempio, dal danno da elettrocuzione che può derivare dal contatto con parti metalliche sotto tensione, qualora sprovviste di protezioni o segnalazioni. A tutto ciò si deve aggiungere un ulteriore circostanza che permette, ancor meglio, di comprendere la particolarità del rischio in questione sotto il profilo degli obblighi prevenzionali incombenti sul datore di lavoro. Trattandosi di rischio conseguente ad attività criminosa di terzi, è di tutta evidenza che l attività di prevenzione e repressione appartenga istituzionalmente alle Autorità poste a tutela della sicurezza pubblica. Con questo non si vuole certamente affermare che, considerata la natura esogena del rischio-rapina, nessun intervento preventivo debba essere adottato dalle aziende, quanto meno in termini di azione concorrente e di supporto alle Forze dell Ordine. Anzi, a dimostrazione dell impegno e dell attenzione con cui il settore bancario segue il fenomeno criminoso, si pongono i numerosi Protocolli d intesa finalizzati a prevenire e contrastare la criminalità in banca, sottoscritti dall ABI e dalle Banche con le Prefetture e con le Forze dell ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza). Da tutto ciò emerge come, nella specie, la responsabilità del Datore di Lavoro non possa che essere considerata come concorrente e, eventualmente, coordinata con quella che incombe sulle citate Autorità. Con la conseguenza che la diligenza con la quale il Datore di Lavoro è tenuto ad apprestare le relative misure di prevenzione e protezione dovrà essere commisurata alle caratteristiche d imprevedibilità di accadimento dell evento e del danno alla salute che a tale rischio sono connesse. Le considerazioni sin qui esposte con le quali si è inteso rimarcare il carattere di atipicità che contraddistingue il rischio rapina - possono senz altro esser tenute presenti nella redazione della premessa al documento di valutazione del rischio, insieme al fatto che non esistono, allo stato, né specifiche prescrizioni normative, né norme di buona tecnica o buone prassi validate dal legislatore, cui il datore di lavoro possa fare riferimento. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 1/1
2 I - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA Per quanto attiene alla redazione del documento, si ricorda che esso viene elaborato dal Datore di Lavoro - con la consulenza del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, in conformità all art. 4, comma 2 del D. Lgs. 626/94, deve contenere: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti da eventi rapina, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ovviamente, la valutazione del rischio rapina dovrà riguardare ogni attività lavorativa per la quale esso è presumibilmente esistente ed a tal proposito un criterio discriminante tra le attività e gli ambienti facenti parte dei luoghi di lavoro interessati da un evento rapina, appare senz altro essere quello costituito dalla presenza di valori. Quanto al punto a), una valutazione classica del rischio in parola, basata dunque sulla probabilità di accadimento e sul danno conseguente, potrà essere effettuata, per ciò che riguarda la probabilità di accadimento, anche attraverso l ausilio di strumenti di supporto per la valutazione del rischio-rapina che potranno essere elaborati dalle Aziende e/o dall apposito gruppo di lavoro dell Associazione Bancaria Italiana., con sperimentazione e verifica anche da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Per quanto attiene, invece, al danno, la valutazione dovrà tener conto, come meglio si dirà nei prossimi due paragrafi, di quali lavoratori sono potenzialmente esposti al rischio e del tipo di possibili conseguenze dannose. Più in particolare, i possibili suddetti strumenti di supporto potranno offrire, per la filiale di cui si effettua la valutazione, un parametro qualitativo di stima della probabilità di accadimento dell evento rapina tenendo conto ad esempio: a) della pericolosità propria dell ambito geografico in cui la sede è collocata; b) delle caratteristiche logistiche della filiale in esame; c) delle misure di sicurezza attive e passive concretamente assunte per la filiale medesima, le quali dunque sono idonee a modificare favorevolmente detta probabilità di accadimento. Le misure adottate, inoltre, vanno confrontate con quanto previsto dai Protocolli di intesa al fine di prevenire la criminalità in banca, già sottoscritti presso molte Prefetture fra le Autorità di Pubblica Sicurezza, l ABI e le banche, nonchè con livelli medi di sicurezza equivalenti generalmente praticati nel settore. Naturalmente, i predetti strumenti di valutazione non forniscono una certezza deterministica dell evento, ma forniscono, sulla base dei dati statistici storici, delle mere indicazioni di stima di probabilità e rappresentano un integrazione di quanto già messo in campo dalle aziende bancarie attraverso l adozione dei citati Protocolli di intesa. Nel Documento di valutazione del rischio, ovviamente, andrà riportata la descrizione dei soli criteri generali, mentre le misure puntuali relative alla singola filiale, per evidenti ragioni di segretezza è opportuno rimangano alla funzione che in azienda gestisce la sicurezza fisica, stante la pubblicità che, per previsione normativa, deve avere il Documento di valutazione stesso. Naturalmente l'organo di Vigilanza, nell ambito di un azione di verifica, può accedere ai dati specifici, conservati dalla funzione aziendale dedicata. a) Individuazione dei lavoratori esposti Per una corretta individuazione dei lavoratori esposti 1, ancorché effettuabile solo a tratto generale, appare utile tenere conto della standardizzazione che contraddistingue sia le attività lavorative, sia la struttura di quelle sedi bancarie destinate ad ospitare la clientela per le classiche operazioni commerciali di base, comportanti cioè il maneggio di valori (es. operazioni di conto corrente, ecc.). Pertanto, per l inclusione o meno dei lavoratori nel novero di coloro che sono potenzialmente esposti al rischio rapina, si potrà tener conto: dei gruppi omogenei (o macro-aggregazioni organizzative) in cui è possibile suddividere i lavoratori in base alla tipologia del lavoro svolto (es. personale di: front office, retro-sportello, consulenza, direzione, o altre aggregazioni rese possibili da una tipologia di lavoro che accomuni più lavoratori che sia rinvenibile nelle filiali); della loro collocazione nelle sedi aziendali interessate (tipicamente, per le filiali, appaiono prioritariamente interessati coloro che operano nel salone, nel caveau, piuttosto che ai piani superiori); della presenza o meno di denaro o valori nel loro processo di lavoro; della maggiore o minore possibilità di contatto con la clientela. 1 Va chiarito che tra i lavoratori nei cui confronti le presenti misure trovano applicazione, si intendono ricompresi anche coloro che svolgono la propria attività lavorativa in azienda in forza di un rapporto di lavoro c.d. atipico (ad es. lavoratori a progetto, titolari di un rapporto di somministrazione, etc.), nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 2/2
3 b) Stima del danno per le persone esposte In linea generale, le conseguenze dannose eventualmente derivanti dall evento rapina possono essere sinteticamente suddivise in due tipologie: evento lesivo a carico dei diversi apparati ed organi (danno fisico, generalmente di tipo traumatico); disturbi psichici, normalmente temporanei (anche acuti, quale ansia) o cronici; disturbi che possono insorgere ed esaurirsi subito, come normalmente accade, ovvero a distanza di tempo, quale conseguenza diretta dell evento o che abbiano incidenza su malattie personali pregresse (talvolta latenti). Naturalmente, come desumibile dallo stesso D.Lgs. 626/94 nonché dalla letteratura e dall esperienza da esso generate, dette conseguenze dannose sono limitabili anche attraverso un attività di informazione basata sulla conoscenza del rischio: conoscenza che può essere prodotta dall informazione e formazione dei lavoratori in merito ad una corretta gestione dell evento rapina (durante e dopo il suo accadimento), come meglio si dirà più avanti. Comunque, attesa la sostanziale novità recata dal rischio in parola, soprattutto per quanto riguarda una più approfondita conoscenza dei suoi possibili danni, è opportuno prevedere l implementazione di un archivio dati-aziendale, da coordinare con l Osservatorio dell ABI sulla sicurezza (OSS.I.F.), per la raccolta mirata di informazioni sui danni alle persone connessi agli eventi rapina. Il costante aggiornamento di tale archivio, a seguito di ogni rapina o fatto criminoso accaduto in azienda, per un periodo temporale significativo (almeno un triennio), potrà rendere sempre più affidabili le letture rese possibili dai dati raccolti e, di conseguenza, potrà anche consentire di modificare le misure già adottate in materia dall azienda. Nella predisposizione del suddetto archivio, oltre ai dati propri del fatto criminoso (es. tipo di evento, data e luogo, ora, ecc.), possono essere individuate alcune ulteriori informazioni idonee ad acquisire esperienza in materia di danni alle persone, nella sua accezione più ampia, quali: nominativi dei soggetti coinvolti nella rapina (in proposito, vanno adottate misure a tutela della privacy e, in sostanza, della sicurezza degli interessati nel rispetto della normativa vigente, riguardante la sicurezza informatica); individuazione dei gruppi omogenei di appartenenza dei soggetti interessati; livello di aggressività delle minacce poste in essere; danni fisici subiti; numero dei giorni di infortunio; numero dei giorni di malattia nei successivi tre mesi; altre informazioni ritenute utili (anche di natura medica, sempre salvaguardando la privacy). E possibile, altresì, caratterizzare meglio il livello di aggressività dell evento (nel suo complesso o con riferimento ai singoli lavoratori che vi sono stati più in concreto coinvolti), mediante informazioni quali: tipo di violenza perpetrata (es. aggressione verbale e/o fisica, segregazione, minacce con armi da fuoco, da taglio, ecc.); durata dell evento o meglio delle sue manifestazioni di violenza; numero di aggressori; altre. Ciò al fine di tentare, nel tempo, di stabilire un collegamento tra i possibili livelli di aggressività degli eventi ed il tipo di danno ipotizzabile, in modo da migliorare, in occasione di successivi eventi similari, le misure aziendali messe in campo allo scopo di mitigare le conseguenze sui dipendenti. II - LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione del rischio (rif. art. 4, comma 2, lett. b del D.Lgs. 626/94), come tali idonee a ridurre ciascuno dei due elementi coinvolti nella predetta valutazione, possono essere così classificate, a seconda che siano destinate: 1. alla riduzione delle probabilità di accadimento: si tratta di misure di difesa di tipo attivo e passivo, individuate nell ambito delle scelte di politica aziendale, anche con l ausilio dei criteri rivenienti dai citati Protocolli d intesa per la prevenzione della criminalità in Banca (che ribadiscono, altresì, una più spinta e proficua collaborazione delle filiali con gli organi locali delle forze di Polizia, ad esempio mediante la segnalazione di persone o fatti sospetti), nonché del più volte ricordato Strumento di supporto di valutazione del rischio rapina ; 2. alla mitigazione del danno e sono costituite da misure quali: a) procedure (o norme) di sicurezza contro le rapine ed i furti; b) informazione e formazione dei lavoratori interessati, basata su indicazioni relative ai comportamenti individuali e collettivi da tenere, sia normalmente per ridurre la probabilità dell evento, sia durante e dopo una rapina, al fine di ridurne l impatto emotivo e più in generale le conseguenze. Dette misure possono essere elaborate, ad esempio, in conformità all apposita Guida antirapina per il personale di sportello realizzata dall ABI in collaborazione con la Polizia di Stato e Carabinieri; c) procedure per gli incaricati al primo soccorso ed all emergenza; d) interventi di natura sanitaria e di supporto. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 3/3
4 2.a) Procedure di sicurezza Le procedure di sicurezza, che possono sia ridurre la probabilità di accadimento, sia consentire di ridurne significativamente le conseguenze, comprendono: la definizione delle norme riguardanti la gestione delle casseforti, degli impianti di sicurezza, la tenuta delle chiavi, ecc.; l ordinamento del servizio trasporto dei valori, ecc.; le disposizioni per la gestione delle giacenze, ecc.; le norme di comportamento da seguire nel caso di eventi delittuosi. E opportuno che tali procedure, normalmente formalizzate tramite circolari, lettere riservate, disposizioni di servizio, siano conservate ed eventualmente rivisitate sulla scorta dell esperienza intanto accumulata in materia e riproposte periodicamente al personale interessato. 2.b) Informazione e formazione dei lavoratori Come anticipato, l esperienza ed il disposto normativo degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94, ribadiscono l utilità e l obbligo, penalmente sanzionato, di una prevenzione del rischio anche mediante il ricorso ad iniziative di informazione e formazione dei lavoratori esposti. Esse, come recita l art. 4, comma 2, lett. c) del d. lgs. 626/1994 (riguardante le misure di miglioramento dei livelli di sicurezza), possono anche essere riproposte nel tempo, migliorate o eventualmente ampliate per quanto concerne i destinatari, sulla scorta dell esperienza intanto acquisita. L informazione dei lavoratori interessati può essere basata su un documento aziendale contenente indicazioni di Safety e Security, relative ai comportamenti individuali e collettivi da tenere sia normalmente (al fine di ridurre la probabilità dell evento), sia durante e dopo una rapina, allo scopo di mitigarne l impatto emotivo e più in generale le conseguenze. Tale documento può essere costituito, ovvero elaborato sulla scorta dell apposita Guida antirapina per il personale di sportello realizzata dall ABI. Ora, se l obbligo informativo può ritenersi assolto, in via generale, con l emanazione (o la ripetizione) delle lettere/circolari riguardanti le norme/procedure di sicurezza poco innanzi richiamate, nonché con la diffusione a tutti i lavoratori interessati dell apposito documento aziendale, per l adempimento dell obbligo formativo sarà necessaria un attività più specifica ed adeguata, riguardante almeno il personale di front-office. In particolare, la formazione potrà essere erogata con supporti informatici interattivi, a condizione che nell erogazione di tali moduli formativi sia prevista una verifica circa l efficacia dell apprendimento ed il raggiungimento di un adeguata parte della platea dei soggetti interessati. Ovviamente, resta salva la possibilità di prevedere una diversa articolazione dell iniziativa formativa mediante il ricorso all aula, ad es. a partire dai Responsabili di sportello e gli addetti alla gestione delle emergenze che operano in contesti ove è più probabile si verifichi una rapina (tipicamente il salone), in base ai risultati ottenuti nell ambito della valutazione del rischio. Al riguardo potrà utilmente tenersi in considerazione l esperienza acquisita, ad esempio con il monitoraggio degli esiti delle rapine accadute, offerto dall archivio in precedenza suggerito. Per quanto riguarda i contenuti della formazione, come ed ancor di più che per altre situazioni di emergenza tradizionalmente prese in esame (incendio, terremoto, infortunio, etc.), va attentamente considerata la componente psicologica di chi vive l evento-rapina come rottura di un equilibrio precedente, di cambiamento rispetto alla situazione di normalità, che pone l individuo in una condizione di incertezza, indecisione e disorganizzazione nell attesa del ripristinarsi dello stato precedente. Tenuto inoltre conto dell importanza del fattore psicologico nella fattispecie considerata, si ritiene opportuno non limitare la formazione agli aspetti meramente divulgativi - quali le misure di sicurezza o le procedure da adottare ma integrare questi ultimi, ove possibile, con moduli formativi che favoriscano la interiorizzazione delle dinamiche di comportamento rispetto alle situazioni d emergenza. La formazione potrà quindi comporsi di: una parte generale e preventiva dedicata ai comportamenti atti a ridurre per quanto possibile le probabilità di accadimento dell evento rapina (es. quali cautele debbano essere adottare all apertura di una filiale o come ridurre la giacenza di contante) e soprattutto a quelli da tenere durante la rapina, al fine di minimizzarne gli effetti negativi sulle persone (es. come rispondere ad un rapinatore e quali gesti non compiere, come calmare un cliente coinvolto, ecc.). una parte speciale (più qualificata anche per quanto attiene ai soggetti fruitori), da affidare a specialisti, in grado di proporre e insegnare anche principi di gestione dello stress di origine relazionale acuta (derivante, appunto, dalla rapina). 2.c) Primo soccorso Attesa la novità costituita dall introduzione del rischio rapina nel novero dei rischi da considerare nel documento di valutazione, appare utile effettuare, d intesa con il Medico competente (rif. art.17, comma 1, lettere l e m ), una verifica dei contenuti dei corsi e/o altri strumenti di informazione e formazione già predisposti per il personale incaricato del primo soccorso, in modo da migliorarli aggiornandoli, se necessario, con specifiche nozioni sulla gestione delle fasi post-rapina; da erogare in occasione degli interventi formativi previsti dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15/7/03. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 4/4
5 2.d) Interventi di natura sanitaria e di supporto Come argomentato in premessa, il rischio rapina non rientra tra i rischi specifici : a ciò segue, evidentemente, che l art. 16 del D.Lgs. 626/94, a norma del quale l obbligo della sorveglianza sanitaria sussiste soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente, non trova applicazione per il rischio in parola. Inoltre, le misure di sicurezza assunte dall azienda in materia di rischio rapina e rivolte alla riduzione sia della probabilità di accadimento (con le misure di sicurezza attive e/o passive, le procedure organizzative, i mezzi per la riduzione dei valori, ecc.), sia del danno per i lavoratori coinvolti (ad es. mediante la loro informazione e formazione), consentono di ritenere adeguatamente presidiato il rischio connesso all evento-rapina. Né, d altra parte, esistono dati di letteratura consolidata (medicina basata sull evidenza), da cui emerga che la sorveglianza sanitaria condotta a priori per tutti i soggetti considerabili a rischio di evento criminoso, possa costituire un efficace strumento di prevenzione. Comunque, quale ulteriore misura prudenziale ed anche per consentire una maggior conoscenza sul piano medico, del problema inerente alla determinazione del danno in relazione a condizioni soggettive particolari, problema sul quale, allo stato, non esistono ancora studi scientifici significativi e/o risultati consolidati, appare possibile prevedere un protocollo sanitario, - attivato su richiesta del lavoratore interessato, ai sensi dell art. 17, lett i) del D.Lgs. n. 626/94 che contempli visite mediche: a) di tipo preventivo, per il dipendente esposto al rischio (in quanto operante ove vi sia presenza di valori) e che ritenga di segnalare al Medico Competente di essere portatore di patologie o condizioni particolari, a cause delle quali il verificarsi dell evento criminoso possa seriamente incidere sul proprio stato di salute; b) di accertamento successivo all evento, che consiste nel sottoporre a visita medica, nel rispetto della vigente normativa in materia di accertamenti medici, i dipendenti che direttamente coinvolti nel fatto criminoso, denuncino problemi alla salute fisica e/o psichica connessi con l evento. Fermo restando che le terapie a seguito di infortunio derivante da rapina non sono di competenza dell Azienda, appare comunque opportuno evidenziare la possibilità, per l Azienda medesima, di prevedere, nel pieno rispetto della riservatezza e della volontarietà, misure a carattere specialistico, anche avvalendosi delle competenti strutture pubbliche. 2.e. Ulteriori interventi Tra le misure ipotizzabili nella logica di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, è possibile ad esempio prevedere l intervento in filiale del MC (se nominato) e del RSPP, quale primo supporto psicologico a favore dei dipendenti indistinti di una filiale interessata da un fatto criminoso (in specie se connotato da un particolare livello di aggressività ) e favorire una migliore conoscenza da parte del servizio di prevenzione e protezione di problemi quali: le possibili conseguenze emotive, le reazioni avute dai dipendenti o dal pubblico, le diverse situazioni di pericolo connesse ad una rapina, ecc.. In tale sede resta possibile attuare interventi sanitari di screening anche mediante appositi questionari (su base volontaria e anonima) relativi a informazioni sullo stato soggettivo e psicologico dei lavoratori, anche a fini di implementazione dell archivio dati-aziendale sopra citato. Situazioni particolari Sempre nell ambito degli interventi da apprestare sul piano sanitario - anche in ragione delle conoscenze che potranno essere acquisite in ambito medico/scientifico - appare necessario considerare con una particolare attenzione situazioni quali: l adibizione di soggetti appartenenti a categorie protette alle mansioni di rete: in tali casi si porrà, evidentemente, il problema di adibire tali lavoratori ad attività che siano compatibili con la specifica situazione di disabilità, nel rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio; le eventuali inidoneità temporanee, nonché le patologie o gli stati personali, suscettibili di adeguata classificazione, che possono essere aggravati dall esposizione al rischio rapina. Un attenzione particolare deve infine essere prestata alle lavoratrici gestanti (soprattutto quelle adibite allo sportello). Come è noto, il D.Lgs. n. 151 del 2001 dispone un divieto di adibizione ad attività che possano costituire pericolo per la salute della madre e del nascituro. Ai sensi dell art. 11 del citato D.lgs. n. 151/01 il datore di lavoro, nell ambito ed agli effetti della valutazione di cui all art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell Unione europea 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare ed informandone le lavoratrici ed i loro rappresentanti. 8-6a-14 2 Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee COM (2000) 466 del la quale, a pag 15, individua come fattore di rischio l eventuale esposizione a situazioni che comportino violenza sul posto di lavoro: Se una donna è esposta al rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la capacità di allattamento. Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con i clienti. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 5/5
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