I.V.A. INTRACOMUNITARIA: CENNI ILLUSTRATIVI SUI MODELLI INTRASTAT E SULLA LORO COMPILAZIONE

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1 I.V.A. INTRACOMUNITARIA: CENNI ILLUSTRATIVI SUI MODELLI INTRASTAT E SULLA LORO COMPILAZIONE di Andrea Fiorelli e Alberto Santi 1. PREMESSA La ferma volontà finalizzata alla creazione di un mercato unico integrato nel cui ambito merci e servizi potessero liberamente circolare in assenza di qualsivoglia barriera doganale interna, ha - nel tempo - indotto il legislatore comunitario a focalizzare la propria attenzione sull attuazione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto che ha trovato la propria compiuta definizione sostanzialmente con la direttiva CEE 680/91. L articolata disciplina relativa alla c.d. IVA Intracomunitaria ha avuto recepimento nel panorama normativo nazionale con il D.L. 31 dicembre 1992, n. 513 divenuto poi - dopo successive riproposizioni - il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n Il meccanismo applicativo dell imposta introdotto, comunque transitorio (1), risulta ancora basato sul principio della sottoposizione a tassazione nel paese di destinazione dei beni - in base ad aliquote e condizioni ivi vigenti - senza che sussista più alcun obbligo di controllo doganale tra gli Stati membri. Tra i numerosi obblighi strumentali ad evitare fenomeni evasivi alla normativa di riferimento relativa alle operazioni intracomunitarie, giova ricordare quello di predisporre e trasmettere all Amministrazione finanziaria particolari elenchi riepilogativi delle operazioni della specie effettuate. Ed è proprio a tale ultima incombenza che desideriamo dedicare talune brevi considerazioni con l auspicio che le stesse, caratterizzate da una impostazione che speriamo aderente alle esigenze dei nostri lettori, possano essere di ausilio in occasione delle future scadenze di compilazione previste al riguardo. 2. ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 2.1. Soggetti obbligati Come noto, in ossequio al disposto dell art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (nota 2 - vedi pag. 911) i contribuenti nazionali che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari nei confronti di soggetti all imposta sul valore aggiunto in altri Stati membri della Comunità sono tenuti alla compilazione ed alla conseguente presentazione presso i competenti uffici doganali di appositi elenchi riepilogativi delle menzionate operazioni secondo le modalità di dettaglio illustrate dall art. 6 D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. con mod. dalla L. 75/93 (vedi pag nota c). In proposito è appena il caso di ricordare che l obbligo citato è entrato in vigore dal 1 gennaio 1993, in corrispondenza con l introduzione del regime transitorio comunitario IVA. Nota (1) Il regime temporaneo introdotto dovrebbe trovare applicazione fino al 31 dicembre Finanza & Fisco 894

2 Sono altresì soggetti all assolvimento dell obbligo in commento gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni - indicati all art. 4, 4 comma, D.P.R. 633/72 e non soggetti di imposta - che hanno effettuato acquisti intracomunitari a titolo oneroso per un ammontare superiore a lire 16 milioni ovvero per un importo inferiore alla detta soglia quantitativa, in presenza di opzione per il pagamento dell imposta in Italia, nonché i produttori agricoli in regime speciale di cui all art. 34, 3 comma, dello stesso decreto (3). I contribuenti tenuti alla presentazione devono provvedere direttamente o anche per il tramite di soggetti terzi all uopo delegati a mezzo di procura in forma scritta, previa autenticazione della firma ai sensi e per gli effetti dell art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15; in quest ultimo caso dell intervenuto conferimento della delega deve essere notiziato, a cura del contribuente titolare dell obbligo, l ufficio doganale cui verranno indirizzati gli elenchi. Tale preventivo obbligo di comunicazione non sussiste, al contrario, nelle ipotesi in cui il compito di compilare e trasmettere gli elenchi venga conferito a spedizionieri doganali iscritti nell apposito albo professionale da almeno tre anni ovvero ai centri autorizzati per l assistenza doganale (4) nonché nel caso in cui incaricati dell adempimento siano - sulla base di una procura generale o speciale o altra delega interna - dipendenti del soggetto tenuto all adempimento stesso (5). La delega deve essere redatta in triplice copia, il cui originale dovrà essere consegnato al competente ufficio doganale mentre gli altri due esemplari - opportunamente protocollati dallo stesso ufficio finanziario - rimarranno a disposizione del delegante e del delegato. A dispetto di una eventuale delega a terzi per la sottoscrizione dei modelli relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, rimane comunque ferma la responsabilità del contribuente obbligato in caso di irrogazione di sanzioni per violazioni riconnesse alla presentazione degli elenchi (6). Ricordiamo, infine, che i modelli compilati vanno presentati a mano - o a mezzo raccomandata (7) - ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente in relazione alla residenza, al domicilio o alla sede legale del soggetto obbligato o del terzo delegato alla sottoscrizione e che è prevista la possibilità di presentare i medesimi separatamente per ciascuna sede operativa o amministrativa del contribuente, fermo restando il rispetto della periodicità stabilita Campo di applicazione I modelli INTRASTAT da utilizzarsi per la presentazione degli elenchi riepilogativi - di cui più in dettaglio nel seguito dell esposizione - comprendono due sezioni aventi finalità rispettivamente fiscale e statistica di rilevazione degli scambi comunitari (8). Al riguardo giova evidenziare come la compilazione del comparto statistico dei Nota (3) I medesimi soggetti sono altresì tenuti alla compilazione dei modelli approvati con D.M. 16 febbraio 1993, denominati rispettivamente INTRA 12, per la dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari, ed INTRA 13, per la dichiarazione di singoli acquisti ed il versamento della relativa imposta. Nota (4) I relativi compiti sono individuati dal D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 convertito - con modificazioni - nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché nel D.M. 31 marzo Nota (5) Come chiarito infatti dal Dipartimento delle Dogane con la circolare 5 febbraio 1993, n. 39 (vedi pag. 910) nella fattispecie non si configura una ipotesi di delega a terzi. Nota (6) In materia di irregolarità concernenti la compilazione dei modelli Intrastat ricordiamo le recenti innovazioni intervenute con il Capo IV - Sezione I (Modelli Intrastat) del D.L. 23 febbraio 1995, n.41, (vedi pag. 912). Nota (7) A tal proposito si riporta l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34, del D.L. 41/95, convertito in legge dal Parlamento il 21/03/95: «La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata e in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale». Nota (8) La duplice finalità è da riconnettere alla necessità di sopperire alle funzioni svolte dalle Amministrazioni doganali dei singoli Paesi membri in periodo antecedente all approvazione del regime transi- Finanza & Fisco 895

3 modelli sia limitato ai soli contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli stessi in ragione del superamento della soglia di operazioni intracomunitarie per un importo di lire (9). Più in particolare nei predetti elenchi devono essere distintamente indicati - ai sensi dell art. 50, 6 comma, D.L. 30 agosto 1993, n le cessioni e gli acquisti intracomunitari registrati ovvero soggetti a registrazione (10) con specifico riferimento al mese di ricevimento della fattura per gli acquisti o alla data di emissione della fattura per le cessioni. Purtuttavia - per espressa previsione del successivo comma 7 del menzionato articolo (vedi pag nota 2) - le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o la spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere ricomprese nel listing riepilogativo in argomento nel periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni per l ammontare complessivo delle operazioni stesse. Tanto premesso, riteniamo ora necessario fornire - a favore di quei contribuenti tenuti all obbligo mensile di presentazione degli elenchi - alcuni chiarimenti in ordine ad una riscontrata dicotomia nei criteri di compilazione dei modelli INTRASTAT relativamente alla sezione fiscale ed a quella statistica. Le difficoltà emerse in sede di redazione degli elenchi derivano dalla circostanza che le regole di compilazione divergono in relazione a: - la sezione fiscale, ove risultano collegate agli obblighi formali di registrazione delle fatture attive e passive; - il comparto statistico, da redigere in relazione alla reale movimentazione dei beni. Da ciò deriva, quale diretta conseguenza, la necessità che i contribuenti mensili tengano ben presente - in sede di compilazione - la predetta difformità nelle ipotesi in cui la spedizione ovvero la consegna dei beni non cada nel medesimo mese solare in cui si proceda agli obblighi di registrazione. Più in dettaglio essi dovranno: 1) procedere in conformità al dettato del già citato art. 50, 7 comma, D.L. 331/93 ed inserire conseguentemente l operazione nel listing relativo al periodo di consegna delle merci nell ipotesi in cui il trasferimento delle stesse abbia luogo successivamente all emissione o al ricevimento della fattura (11); 2) ricomprendere l operazione nel modello relativo al periodo in cui intervenga l assolvimento degli obblighi formali di registrazione nel caso in cui - in presenza di fatturazione differita - la consegna avvenga nel mese solare antecedente a quello in cui si registra la fattura attiva o passiva di riferimento (12). Per quanto concerne, infine, le operazioni poste in essere senza una rilevanza fiscale e che torio comunitario IVA. Con i regolamenti CEE 3330/91, successivamente modificato con il regolamento CEE 3046/92, e 218/92 si è pertanto provveduto alla costituzione di due sistemi di rilevazione rispettivamente uno ai fini statistici - denominato INTRASTAT - ed uno ai fini fiscali, detto VIES. Nota (9) Per l'individuazione del criterio discretivo sullla base del quale i contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi in commento si dividono in mensili, trimestrali o annuali vedi il successivo paragrafo 2.3. Nota (10) Per le modalità di registrazione delle operazioni intracomunitarie, rinviamo al disposto dell art. 47, 1 comma, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall art. 3, 2 comma - lett. a) D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n Nota (11) Esempio: il soggetto obbligato mensile effettua una cessione intracomunitaria non triangolare con emissione di fattura in data 10 gennaio (termine di registrazione: 25 gennaio) e spedizione della merce nel successivo mese di febbraio. La relativa rilevazione dell operazione nel modello INTRA 1 bis deve necessariamente intervenire nel mese di febbraio, quand anche il contribuente non registri ovvero registri tardivamente la fattura attiva di riferimento. Nota (12) Esempio: il soggetto obbligato mensile effettua una cessione intracomunitaria non triangolare con spedizione della merce in data 25 gennaio ed emissione della fattura differita il 15 febbraio (termine di registrazione: 28 febbraio). La relativa rilevazione dell operazione nel modello INTRA 1 bis deve necessariamente intervenire nel mese di febbraio, quand anche il contribuente non registri ovvero registri tardivamente la fattura attiva di riferimento. Finanza & Fisco 896

4 comportino un trasferimento spaziale intracomunitario di merci, i contribuenti mensili saranno tenuti ad inserire i relativi dati nella sezione statistica del modello relativo al periodo di consegna o spedizione delle medesime, salvo poi fornire altresì i dati di cui al comparto fiscale a conclusione dell operazione ed in corrispondenza della emissione e registrazione della relativa fattura. In questa sede non è possibile - in quanto trascende l economia della presente trattazione - procedere ad un analitico esame delle singole operazioni commerciali aventi ad oggetto beni materiali al fine di valutare il conseguente obbligo di inserzione dei relativi dati negli elenchi riepilogativi in commento; ad ogni buon fine il lettore potrà individuare elementi di ausilio al riguardo nelle circolari del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1993, n. 39, 20 novembre 1993, n. 297 nonché 23 febbraio 1994, n.13 (riportate a pag. 906) Periodicità di presentazione La compilazione degli elenchi varia la propria periodicità in funzione dell ammontare delle cessioni ovvero degli acquisti registrati nell anno precedente (13) o che si presume di realizzare nell annualità in caso di inizio di attività di scambi intracomunitari. Più in particolare i medesimi vanno trasmessi al competente ufficio doganale con cadenza temporale: - mensile, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello al quale si riferisce l elenco, per i soggetti che nell anno antecedente abbiano realizzato un ammontare di acquisti o cessioni intracomunitari per un imposto superiore a lire ; - trimestrale, entro il primo mese successivo al trimestre medesimo, se tali ammontari sono superiori a lire ma non superano la soglia di lire ; - annuale, entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, se gli ammontari non superano i 50 milioni di lire. Il riferimento all ammontare degli scambi va considerato distintamente di conseguenza che un medesimo soggetto passivo può essere tenuto a rispettare una diversificata periodicità di presentazione degli elenchi per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie. In relazione al criterio previsionale per i soggetti che inizino l attività di scambi intracomunitari, la circolare ministeriale 23 febbraio 1994, n. 13 ha chiarito che lo stesso deve essere contemperato con il dato storico oggettivamente determinato in base all ammontare delle operazioni di cessione o acquisto concretamente effettuate nel corso del primo periodo (mese o trimestre) antecedente a quello nel quale è stata fissata la scadenza di presentazione degli elenchi sulla base del criterio previsionale stesso. Da ciò consegue che se nel mese o trimestre antecedente alla scadenza del temine di presentazione presunto viene superata la soglia di operazioni prevista inizialmente, il soggetto dovrà adeguarsi al dato oggettivo ed assolvere all insorto obbligo di presentazione mensile o trimestrale in relazione all ammontare delle operazioni (cessioni o acquisti) intracomunitarie concretamente poste in essere. Nella ipotesi in cui nel periodo di riferimento il contribuente veda variare il proprio numero di partita IVA, lo stesso dovrà presentare - entro i termini previsti - separati elenchi riepilogativi per il periodo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il nuovo numero di partita. Nota (13) I dubbi degli operatori in ordine alla periodicità della presentazione per l anno 1995 degli elenchi riepilogativi conseguenti all adesione all Unione Europea di Austria, Finlandia e Svezia sono stati dissolti da Ministero delle Finanze con circolare Dir. AA.GG. e Cont.Trib. 4 gennaio 1995, n. 45/E-VII (vedi pag. 906). È stato infatti chiarito che i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono per l anno 1995 ricomprendere tra le operazioni prese a base per l individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi comunitari nel corso dell anno Finanza & Fisco 897

5 3. I MODELLI INTRA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI - il tipo di riepilogo (M se mensile, T se trimestrale, A se annuale); Per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, i contribuenti si devono avvalere degli stampati conformi ai modelli approvati, unitamente alle relative istruzioni per l uso e la compilazione, con D.M. 21 ottobre 1992, che si compongono di: - un frontespizio denominato modello INTRA 1 (di colore verde) o INTRA 2 (di colore rosso), contenente elementi generali e riassuntivi dell elenco; - uno o più fogli modello INTRA 1 bis o INTRA 2 bis, relativi rispettivamente alle cessioni o acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel periodo di riferimento; - uno o più fogli modello INTRA 1 ter o INTRA 2 ter per eventuali rettifiche da apportare ad elenchi relativi a periodi precedenti. Cerchiamo ora di esaminare brevemente il contenuto dei singoli modelli - ad eccezione, per economia di trattazione, dei modelli INTRA 1 ter e INTRA 2 ter - quale necessaria premessa per la successiva redazione di alcuni elementari casi di compilazione Frontespizio dei modelli INTRA 1 e INTRA 2 Nel primo dei riquadri che compongono il frontespizio dei modelli in esame devono essere indicati i sottonotati elementi: - l anno di riferimento; - il mese (da 01 a 12) o il trimestre (da 01 a 04) di riferimento nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali. Il riquadro rubricato numero di riferimento su dischetto" risulta invece riservato a quei soggetti che si avvalgano della possibilità di presentare su dischetti magnetici i listings riepilogativi. Tale numero si riferisce a tutti gli elenchi presentati, siano essi relativi alle cessioni ovvero agli acquisti intracomunitari. Nel secondo riquadro soggetto obbligato" devono invece essere indicati taluni dati relativi al contribuente e più in particolare: - il codice fiscale e il numero di partita IVA; - gli estremi anagrafici del soggetto, utilizzando l apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso, nonché il domicilio fiscale del medesimo. Anche l indicazione del numero telefonico deve ritenersi obbligatoria non solo perché richiesta dal modello ma altresì in considerazione della circostanza che - in ossequio al disposto della circolare 20 novembre 1993, 297 (Correzione ed appuramento degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. Procedure di utilità (14) ) - in caso di incongruenze formali riscontrate negli elenchi presentati il funzionario doganale delegato deve contattare, con ogni consentita urgenza, il soggetto interessato (15) (contribuente obbligato o delegato); - se sia la prima volta che presenti l elenco riepilogativo (casella 1). Nota (14) La circolare 20 novembre 1993, n. 297 infatti - al punto sub 2. rubricato stampa dell avviso di convocazione - così testualmente recita: Qualora in fase di registrazione degli elenchi siano stati rilevati dati incongruenti, l ufficio doganale deve richiedere al soggetto obbligato o al terzo delegato, come detto in premessa, le informazioni necessarie ad eseguire le dovute correzioni; a tal fine può essere richiesta al sistema di elaborazione dati la stampa dell avviso da spedire al soggetto interessato per segnalargli gli errori riscontrati. La spedizione va effettuata con tassa a carico del destinatario. L ufficio può, comunque, avvertire il soggetto per via telefonica, laddove ciò risulti possibile e più conveniente, tenuto conto del tipo e della gravità degli errori commessi". Nota (15) La prospettata impostazione concettuale fatta propria dal Ministero delle Finanze e che si iscrive in un contesto di costruttiva collaborazione tra l Amministrazione finanziaria ed il contribuente, appare vieppiù confermata dalla formulazione degli artt. 34, comma 1, e 35, comma 2, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, anch essi modulati sul medesimo criterio ispiratore. Finanza & Fisco 898

6 La casella dovrà pertanto essere opportunamente barrata se il soggetto obbligato in precedenza non abbia presentato alcun modello INTRA - sia esso tipo INTRA 1 o INTRA 2 - con la stessa partita IVA e nella medesima circoscrizione doganale. Sono fatti salvi i casi in cui la modifica del domicilio fiscale abbia comportato conseguentemente anche il mutamento della circoscrizione doganale competente per la ricezione dei modelli; - se sia intervenuta - nel periodo di riferimento - la cessazione dell attività ovvero la variazione del numero di partita IVA (casella 2). Nel comparto riservato ad un eventuale soggetto delegato vanno allocati gli elementi identificativi (partita IVA, estremi anagrafici) del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione degli elenchi. Il quarto ed ultimo riquadro risulta invece destinato a contenere i dati riassuntivi dell elenco ed in esso vanno conseguentemente riepilogate: - sezione 1, le operazioni registrate nel periodo di riferimento; - sezione 2, le variazioni degli importi delle operazioni registrati in periodi precedenti; - numero totale delle righe compilate - da redigersi esclusivamente da parte dei soggetti che assolvano all obbligo di presentazione a mezzo di supporto cartaceo - con esclusione di quelle relative al riporto dei dati della pagina precedente e al totale calcolato a pié di pagina; i dati - già presenti sul frontespizio - relativi al periodo temporale di riferimento nonché al numero di partita IVA del soggetto obbligato. In relazione a tale ultimo elemento, ricordiamo che in tale sede in nessun caso vanno indicati i dati relativi al soggetto terzo eventualmente delegato alla presentazione degli elenchi. In tale sezione vanno successivamente riepilogati i dati relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione con particolare riferimento al mese di ricevimento della fattura per gli acquisti o alla data di emissione dello stesso documento commerciale per le cessioni, tenendo comunque presente che i contribuenti trimestrali o annuali potranno limitarsi a redigere le colonne 1 a 6 del modello INTRA 1 bis e 1 a 7 di quello INTRA 2 bis mentre i soggetti obbligati mensili dovranno redigere la totalità delle colonne dei predetti modelli (in numero di 13 per le cessioni e di 15 per gli acquisti). Tanto premesso, ricordiamo che nelle singole colonne vanno riportati i sottonotati elementi: - numero progressivo (colonna 1): un numero progressivo deve identificare ogni riga di dettaglio compilata. Nel caso vengano redatti più pagine, la numerazione non si interrompe ma prosegue nelle pagine successive; - Stato (colonna 2): identifica il partner comunitario in funzione del codice ISO del Paese membro di localizzazione geografica. I relativi codici ISO sono riportati nella Tabella A allegata al D.M. 21 ottobre 1992; - ammontare complessivo delle operazioni inserite nel listing. Il frontespizio deve infine essere debitamente datato e sottoscritto dal soggetto obbligato ovvero dal terzo all uopo delegato Modelli INTRA 1 bis e INTRA 2 bis In primo luogo, in sede di compilazione dei modelli in rubrica, devono essere nuovamente indicati - codice IVA (colonna 3): deve essere in tale sede indicato il numero di identificazione IVA del soggetto comunitario con il quale si sono intrattenuti i rapporti commerciali in funzione della diversa lunghezza utilizzata nei singoli Paesi membri. Ricordiamo che tale numero deve essere noto al soggetto obbligato nazionale in quanto - come previsto dall art. 50, 1 comma, D.L. 331/93 (vedi pag nota 2) - il medesimo deve aver ricevuto una apposita comunicazione al riguardo nel caso di effettuazione di cessioni senza applicazione dell imposta (16) ; Nota (16) L operatore nazionale potrà chiedere il riscontro della validità del numero di identificazione trasmesso dal partner commerciale comunitario al competente ufficio IVA secondo le modalità indicate nel D.M. 28 gennaio 1993, che così testualmente recita: Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie Finanza & Fisco 899 senza l applicazione dell imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, rilascia un attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell ufficio e la firma del funzionario responsabile.

7 - ammontare delle operazioni in lire (colonna 4): il dato da indicare, espresso in lire ed arrotondato alle migliaia di lire, è quello risultante dalle fatture relative alle operazioni di riferimento. Ricordiamo in proposito nel caso di movimentazione di merci conseguente alle c.d. operazioni di perfezionamento attivo o passivo, l ammontare da esporre nel listing deve ricomprendere il solo valore del compenso di lavorazione; - ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 mod. INTRA 2 bis): previsto per il solo elenco riepilogativo degli acquisti, tale elemento si identifica nel valore della transazione commerciale espresso nella valuta dello Stato di appartenenza del fornitore; - natura della transazione (colonna 5 mod. INTRA 1 bis, colonna 6 mod. INTRA 2 bis): la classificazione di riferimento è quella contenuta nella tabella B allegata al D.M. 21 ottobre 1992 (17) ; - nomenclatura combinata (colonna 6 mod. INTRA 1 bis, colonna 7 mod. INTRA 2 bis): in tale colonna deve essere riportato il codice identificativo delle merci determinato in funzione della nomenclatura combinata, composta da otto cifre, della tariffa doganale in vigore nel periodo temporale di riferimento dell elenco. La nomenclatura combinata, emanata con il regolamento CEE 2658/87, è stata successivamente ripetutamente modificata ed integrata; - massa netta (colonna 7 mod. INTRA 1 bis, colonna 8 mod. INTRA 2 bis): il dato è relativo alla massa netta delle merci espressa in chilogrammi e priva degli imballaggi; - unità supplementare (colonna 8 mod. INTRA 1 bis, colonna 9 mod. INTRA 2 bis): tale informazione - espressa con una unità di misura diversa dai chilogrammi - è prevista unicamente se contemplata dalla vigente versione della nomenclatura combinata in corrispondenza delle rispettive sottovoci identificative della merce; - valore statistico (colonna 9 mod. INTRA 1 bis, colonna 10 mod. INTRA 2 bis): si concretizza nella indicazione del valore statistico del bene oggetto dell operazione intracomunitaria indicato in lire italiane e determinato in ossequio alla normativa comunitaria, sulla base dell art. 12 del regolamento CEE 3046/92 (18) ; Nota (17) Nel caso di operazioni triangolari, la circolare ministeriale 2 giugno 1993, n. 262 ha stabilito che la natura della transazione vada indicata con un codice alfabetico (lettere da A a I) in luogo del codice numerico di cui al citato D.M. 21 ottobre Nota (18) L art. 12 del regolamento CEE 22 ottobre 1992 n (in G.U.C.E 23 ottobre 1992, n. L 307) così dispone: «1. L indicazione del valore delle merci, secondo l articolo 23, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base (regolamento CEE 3330/91), implica: - per specie di merce, l indicazione del valore statistico; - per dichiarazione statistica, l indicazione dell importo fatturato. 2. Il valore statistico é stabilito: - alla spedizione, partendo dalla base imponibile da determinare a scopi fiscale, conformemente alla direttiva 77/388/CEE, per le forniture di beni di cui all articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a) della medesima, e, se del caso, per le operazioni previste sub A, paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo, deducendo tuttavia le tasse deducibili a causa della spedizione; essa comprende invece le spese di trasporto e di assicurazione relative alla parte del tragitto situata nel territorio statistico dello Stato membro di spedizione; - all arrivo, partendo dalla base imponibile da determinare a scopi fiscali, conformemente all articolo 28 sexies della direttiva 77/ 388/CEE, per le acquisizioni di beni, deducendo tuttavia le tasse dovute a causa dell immissione in consumo, le spese di trasporto e di assicurazione relative alla parte di tragitto situata nel territorio statistico dello Stato membro d arrivo. Il valore statistico deve essere dichiarato conformemente al primo comma, anche se la base imponibile non deve essere determinata a scopi fiscali. Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se le merci fossero state interamente prodotto nello stato membro di perfezionamento. 3. L importo fatturato corrisponde all importo totale fuori IVA delle fatture e dei documenti sostitutivi relativi a tutte le merci oggetto di una dichiarazione statistica omissis omissis Nel caso di lavorazione per conto terzi l importo fatturato corrisponde a quello calcolato per la lavorazione, comprese le eventuali spese accessorie. Tale importo é indicato solo per la spedizione e l arrivo successivi alla lavorazione. 7. Per spese accessorie si intendono le spese generate da un movimento di merci fra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di arrivo, come le spese di trasporto e assicurazione. Finanza & Fisco 900

8 - regime (colonna 10 mod. INTRA 1 bis, colonna 11 mod. INTRA 2 bis):il regime statistico deve essere indicato secondo la sottonotata tipologia di codifiche: 1) spedizione definitiva; 2) spedizione temporanea a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione); 3) rispedizione a seguito di introduzione temporanea a scopo di perfezionamento; 4) introduzione definitiva (immissione in consumo); 5) introduzione temporanea a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione, ecc.); 6) reintroduzione a seguito di spedizione temporanea a scopo di perfezionamento; ovvero di provenienza delle merci; - provincia di origine o di destinazione (colonna 13 mod. INTRA 1 bis, colonna 15 mod. INTRA 2 bis): in tale sede deve essere riportata la sigla automobilistica relativa alla provincia di origine o produzione delle merci ovvero - qualora non nota - quella della provincia di spedizione. Per beni in ingresso sul territorio nazionale, sarà indicata la sigla della provincia in cui gli stessi sono destinati al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate alle operazioni di manipolazione; - paese di origine (colonna 14 mod. INTRA 2 bis): deve essere riportato il codice ISO identificativo del paese di produzione delle merci, anche se si tratti di Stato non comunitario. - modo di trasporto (colonna mod. 11 INTRA 1 bis, colonna 12 mod. INTRA 2 bis): il codice da indicare è desumibile dalla Tabella C del D.M. 21 ottobre 1992, il quale enumera nove possibili tipologie di trasporto; - paese di destinazione o provenienza (colonna 12 mod. INTRA 1 bis, colonna 13 mod. INTRA 2 bis): l informazione richiesta si identifica nel codice ISO - di cui alla Tabella A allegata al D.M. 21 ottobre relativo allo Stato membro di destinazione 4. IPOTESI DI COMPILAZIONE Procediamo ora sinteticamente - a beneficio di quei lettori che si trovino assoggettati all obbligo di presentazione degli elenchi in ragione dell effettuazione di un numero esiguo di operazioni intracomunitarie elementari (cessioni ed acquisti non triangolari) - ad illustrare degli esempi di compilazione dei modelli INTRA 1 bis e INTRA 2 bis. Finanza & Fisco 901

9 4.1. Caso n. 1: cessione intracomunitaria Un soggetto IVA italiano di tipo mensile effettua una transazione commerciale di cessione intracomunitaria di prodotti tessili a favore di un cessionario francese, soggetto passivo all imposta sul valore aggiunto in quel Paese. L operazione - con condizioni di consegna franco fabbrica - viene pertanto inserita nel modello INTRA 1 bis mensilmente redatto dal medesimo contribuente nazionale. La relativa fattura di vendita si configura come segue: ROSSI S.P.A. La Spezia - Italia IT Spett. MICHELLE S.A. Parigi - Francia FR La Spezia, lì 1/12/1994 fattura 12/1994 (21) DESCRIZIONE QUANTITÀ PESO PREZZO PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO Filati di lino n.c Foulards n.c Totale Non imponibile (ex art. 41, comma 1 - lett. a) D.L. 331/93) IVA Totale fattura Con riferimento alla sopraindicata fattura commerciale, il relativo elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (mod. INTRA 1 bis) si configura come illustrato nel modello all uopo compilato in allegato 1 (vedi pag. 904). Nota (21) La fattura si intende registrata nel corso del mese di dicembre Finanza & Fisco 902

10 4.2. Caso n. 2: acquisto intracomunitario Un contribuente IVA italiano di tipo mensile effettua una transazione commerciale di acquisto intracomunitario di prodotti tessili da parte di un cedente tedesco, soggetto passivo di imposta in quel Paese. L operazione - con condizioni di consegna franco destino - viene conseguentemente ricompresa nel modello INTRA 2 bis mensilmente redatto dal medesimo. La relativa fattura passiva si configura come segue: MULLER GMBH Munchen - Germania DE ROSSI S.P.A. La Spezia - Italia IT Munchen, 10 december 1994 invoice 12/94 DESCRIPTION QUANTITY WEIGHT UNIT PRICE PRICE OF GOODS CHARGED T - shirts c.n TOTAL DM AMOUNT Amount...DM MWST...DM 0 Total amount...dm INTEGRAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO NAZIONALE IVA a debito (n. protocollo)... n. 120 IVA a credito (n. protocollo)... n. 130 Cambio data 10 dicembre Imponibile IVA 12% Totale fattura Con riferimento alla sopraindicata fattura commerciale di acquisto, il relativo elenco mensile riepilogativo degli acquisti intracomunitari (mod. INTRA 2 bis) si configura come illustrato nel relativo modulo compilato di cui all allegato 2 (vedi pag. 905). Finanza & Fisco 903

11 Finanza & Fisco 904

12 Finanza & Fisco 905

13 Nelle pagine seguenti si riportano le più importanti interpretazioni ministeriali: Dipartimento delle entrate - Circolare n. 45/E del 4/02/1995 pag. 906 Dipartimento delle entrate - Circolare n. 13 del 23/02/1994 pag. 907 Dipartimento delle dogane - Circolare n. 297 del 20/11/1993 pag. 909 Dipartimento delle dogane - Circolare n. 39 del 5/02/1993 pag. 910 Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 45/E del 4/02/1995 OGGETTO: Intrastat - Austria, Finlandia e Svezia - Periodicità presentazione - Art. 6, D.L. 16/93, conv. con mod. L. 75/93 A seguito dell adesione all Unione Europea dell Austria, Finlandia e Svezia, sono stati rappresentati dagli operatori economici, che intrattengono rapporti commerciali con tali Paesi, dubbi in ordine alla periodicità della presentazione per l anno 1995 degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. In proposito, ai fini dell individuazione di tale periodicità, l articolo 6, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, stabilisce che occorre far riferimento all ammontare degli scambi effettuati nell anno precedente con gli altri Stati comunitari. Tanto premesso, la scrivente in analogia al criterio adottato in occasione dell entrata in vigore del regime transitorio degli scambi intracomunitari, ritiene che i soggetti obbligati alla presentazione dei suddetti elenchi riepilogativi debbano per l anno 1995 ricomprendere tra le operazioni prese a base per l individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi Comunitari nel corso dell anno Devesi altresì, precisare che per gli operatori, i quali nell anno 1994 non hanno effettuato scambi commerciali con altri Stati Comunitari, ivi compresi l Austria la Finlandia e la Svezia, e che iniziano tale attività, la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi è rapportata, ai sensi dell articolo 6 del citato D.L. n.16 del 1993, ad un ammontare di scambi presuntivamente determinato. A tal proposito si richiamano le istruzioni impartite con circolare 23 febbraio 1994, n.13 al punto B.15 Finanza & Fisco 906

14 Dipartimento delle entrate - Circolare n. 13 del 23/02/1994 Si riporta uno stralcio della circolare riguardante gli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari 15. Elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari Tra gli adempimenti di particolare importanza da osservare, l art. 50, comma 6, prevede che i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione. Tuttavia, in presenza di fatturazione anticipata o pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento non alla data di registrazione dell operazione, ma a quella in cui è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni. La presentazione di detti elenchi riepilogativi ha lo scopo di soddisfare contemporaneamente esigenze sia di carattere fiscale sia di carattere statistico connesse con gli scambi intracomunitari di beni. Per la compilazione dei cennati elenchi occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dall art. 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ed in particolare: - gli elenchi riepilogativi devono essere redatti sia in ordine alle cessioni che agli acquisti intracomunitari, utilizzando, rispettivamente, i modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis, approvati con D.M. 21 ottobre 1992, pubblicato nella G.U. n. 251 del 24 ottobre 1992: le colonne fino a 4 per le cessioni e fino a 5 per gli acquisti sono compilate ai soli fini fiscali; le colonne 5 e 6 per le cessioni e 6 e 7 per gli acquisti sono compilate ai fini fiscali e statistici; le rimanenti colonne sono compilate solo ai fini statistici. Gli operatori tenuti alla presentazione mensile degli elenchi sono tenuti alla loro compilazione, sia agli effetti fiscali, che a quelli statistici, mentre i soggetti obbligati alla presentazione trimestrale o annuale degli elenchi devono compilarli ai soli effetti fiscali; - la periodicità della loro presentazione va riferita all ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nell anno precedente. Per gli enti non commerciali, che effettuano acquisti intracomunitari, la periodicità di presentazione degli elenchi è desunta con riferimento all ammontare globale degli acquisti intracomunitari effettuati sia nell ambito dell attività commerciale che di quella istituzionale. La periodicità è mensile in presenza di un ammontare di cessioni o acquisti superiore a 150 milioni di lire; è trimestrale se tali ammontari sono superiori a 50 e non superiori a 150 milioni di lire; è annuale se gli ammontari non superano i 50 milioni di lire. Per coloro che iniziano l attività di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti la periodicità è rapportata all ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nell anno in corso. Ai fini della valutazione della presunzione è evidente che non può non tenersi conto delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento (mensile o trimestrale) per i quali sono stabilite le diverse cadenze di presentazione degli elenchi: così, ad esempio, iniziandosi l attività di scambi intracomunitari nel mese di febbraio per un ammontare di acquisti di 200 milioni di lire, non potrà presumersi una cadenza trimestrale o annuale di presentazione degli elenchi; del pari se nel trimestre, comprendente i mesi di febbraio e marzo l ammontare degli acquisti risulti di lire 80 milioni, non si potrà, ovviamente, presumere una cadenza annuale di presentazione degli elenchi; - il riferimento all ammontare degli scambi va considerato distintamente, nel senso cioè che uno stesso soggetto passivo può, per esempio, essere tenuto a presentare elenchi mensili in quanto l ammontare delle cessioni risulti superiore a 150 milioni di lire ed elenchi annuali perchè l ammontare degli acquisti non supera i 50 milioni di lire; - i dati anagrafici ed il numero di partita IVA dei soggetti obbligati devono essere indicati nel frontespizio dei modelli. Obbligati alla presentazione dei modelli sono i soggetti passivi d imposta che effettuano scambi intracomunitari di beni con altri soggetti d imposta residenti nell ambito comunitario, nonchè gli enti e le altre organizzazioni di cui all art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, ancorchè non soggetti passivi d imposta, che effettuano acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l imposta in Italia (ammontare superiore a 16 milioni di lire o esercizio dell opzione per il pagamento in Italia); - gli elenchi mensili vanno presentati entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, quelli trimestrali ed annuali entro il mese successivo, rispettivamente, al trimestre o all anno di riferimento. Con circolare n. 39 del 5 febbraio 1993, il Dipartimento delle Dogane ha impartito istruzioni in ordine alla compilazione degli elenchi redatti manualmente o meccanograficamente e con circolare n. 41 del 6 febbraio 1993 ha altresì individuato gli Uffici doganali abilitati alla ricezione degli stessi. Con successive circolari n. 262 del 2 giugno 1993 e n. 297 del 20 novembre 1993 il suddetto Dipartimento ha diramato ulteriori istruzioni in ordine alla compilazione dei modelli in presenza di operazioni triangolari, nonchè modalità per effettuare modifiche e correzioni di dati contenuti negli elenchi presentati Casi particolari Ai fini di una corretta compilazione degli elenchi riepilogativi, tenendo conto dell esigenza da più parti prospettata di una semplificazione in riferimento a particolari fattispecie, si forniscono, d intesa con l Istituto Nazionale di Statistica, i seguenti chiarimenti: Finanza & Fisco 907

15 a) Campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente - Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici. b) Sostituzione di beni in garanzia - Non sussiste l obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire. c) Beni in riparazione - Per i beni inviati o ricevuti in riparazione la movimentazione assume rilevanza ai soli effetti statistici, con l obbligo di presentazione dei relativi elenchi. Le movimentazioni di beni per riparazione a titolo gratuito, comprese quelle effettuate a titolo di garanzia, sono escluse dall obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. d) Acquisti effettuati da enti non soggetti IVA - Gli enti e gli altri soggetti di cui all art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti d imposta sono tenuti alla presentazione dell elenco, agli effetti fiscali e statistici, solo se gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nello Stato, ancorchè, ai fini dell applicazione dell imposta sono da considerare non imponibili, esenti o non soggetti. e) Giornali e altre pubblicazioni in abbonamento - Per gli acquisti e le cessioni di giornali, periodici ed altre pubblicazioni in abbonamento, i modelli riepilogativi devono essere presentati, sia agli effetti fiscali che statistici, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture. f) Beni inviati per fiere, mostre e tentata vendita - Gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura. g) Software - La presentazione degli elenchi riepilogativi, agli effetti fiscali e statistici, riguarda solo il software standardizzato e non quello personalizzato. h) Stampi - Per la presentazione degli elenchi riepilogativi agli effetti fiscali e statistici non assume alcuna autonoma rilevanza la circostanza che lo stampo a fine lavorazione venga o meno inviato in altro Stato comunitario, quando il relativo corrispettivo non sia distintamente indicato in fattura. Infatti, in tal caso il corrispettivo deve considerarsi assorbito nei beni prodotti mediante il suo utilizzo. Nelle ipotesi in cui, invece, il corrispettivo dello stampo sia autonomamente addebitato in fattura, l elenco riepilogativo agli effetti fiscali è compilato con riferimento al periodo di registrazione della fattura, ancorchè lo stampo non sia ancora spedito; mentre agli effetti statistici il valore va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture nella compilazione dei relativi elenchi. i) Mancanza del numero identificativo del soggetto d imposta di altro Stato membro - Nelle ipotesi in cui il contraente comunitario non sia ancora in possesso del numero identificativo, ma fornisca al soggetto d imposta nazionale idonea prova di essere soggetto d imposta, se operatore economico, e in ogni caso di aver richiesto al competente ufficio fiscale l attribuzione del numero identificativo agli effetti dell IVA, il soggetto nazionale presenta l elenco riepilogativo indicando a colonna 2 il codice ISO del Paese del contraente e a colonna 3, degli zero al posto del codice IVA. All atto dell attribuzione del codice identificativo, l operatore nazionale compila i modelli INTRA-1 ter o INTRA-2 ter secondo le modalità di rettifica previste dall allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, concernente l approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi. l) Società fuse o incorporate - In caso di rettifiche di operazioni comprese negli elenchi riepilogativi presentati da società incorporate o fuse, i relativi modelli rettificativi dovranno essere presentati dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Se trattasi di rettifiche conseguenti ad errori materiali o di calcolo nella compilazione dell elenco, che, come tali, non derivano e quindi non comportano rettifiche delle annotazioni eseguite nei registri IVA, i relativi modelli devono essere presentati a nome delle singole società fuse o incorporate e sottoscritti, ovviamente, dalla società che risulta dalla fusione o incorporante. m) Provviste e dotazioni di bordo - Le cessioni di provviste e dotazioni di bordo, destinate a navi ed aeromobili comunitari, per le quali continua ad essere emessa bolletta doganale, non vanno riportate negli elenchi riepilogativi nè agli effetti fiscali nè agli effetti statistici, in quanto in tal caso non rientrano tra le operazioni assoggettate alla disciplina degli scambi intracomunitari. Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria. Nuova serie, anno IX, n. 11 del 18 Marzo Direttore Responsabile, Eugenio Pompei. Direzione marketing e pubblicità Alberto Rossi. Direzione, redazione, amministrazione, Via A. Toscani n ROMA - Sede legale, Via Di Donna Olimpia 205, ROMA Tel , fax Desk top, Finanza & Fisco (Marina Cerquini). Stampa, Romaprint srl, Via di Pietralata n. 149/b Tel. 06/ Abbonamento annuale, (per informazioni rivolgersi al numero verde 167/867105), L , effettuato su C/C postale N , intestato a "Finanza e Fisco", Via Di Donna Olimpia 205, ROMA. Autorizzazione del Tribunale di Roma rilasciata in data 02/01/1987, n. 3. Spedizione in abbonamento postale 50% settimanale. Iscritto al registro nazionale della stampa con il n. 2064, in data 09/02/1987. Pubblicazione edita da "Finanza e Fisco". I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni degli autori che non impegnano pertanto la direzione del giornale. I manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati non si restituiscono. Associato all'uspi Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati. Finanza & Fisco 908

16 Dipartimento delle dogane - Circolare n. 297 del 20/11/ Premessa Com è noto, i dati degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono utilizzati per la sorveglianza del rispetto delle regole fiscali concernenti l imposta sul valore aggiunto (sistema Vies) e per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (sistema Intrastat). È pertanto fondamentale che tali dati siano validi ed affidabili in modo da evitare la fornitura agli altri organi nazionali competenti in materia (Dipartimento delle Entrate e Istituto nazionale di Statistica) e, successivamente, alla Comunità e agli altri Stati membri, di informazioni incomplete o errate che, oltre a generare intralci e ritardi nell elaborazione delle suddette statistiche e problemi nell interpretazione dei relativi risultati, potrebbero portare a segnalazioni di incongruenze inesistenti al momento dell effettuazione dei controlli fiscali incrociati. Tuttavia, sono sorti presso taluni uffici doganali alcuni dubbi e incertezze sulle modalità da seguire per la correzione dei dati che, al momento della registrazione delle righe dettaglio degli elenchi, risultano formalmente errati e che, unicamente per esigenze e scelte tecnico operative, vengono forzatamente acquisiti, come stabilito dalla circolare n. 39 del 5 febbraio 1993, punti 6 e 7. A conferma e completamento di quanto già indicato nella circolare sopracitata, si avverte che la correzione dei dati predetti deve essere eseguita dall ufficio doganale con le modalità di cui al punto 8.2 della medesima circolare, dopo aver richiesto al soggetto obbligato o al terzo delegato le necessarie informazioni o, se necessario, dopo aver espletato o richiesto gli opportuni controlli presso l azienda interessata. La correzione di righe dettaglio formalmente errate va quindi effettuata sulla base delle comunicazioni pervenute dal soggetto interessato, anche a mezzo posta o per telefax, ovvero sulla base dei verbali di accertamento redatti a seguito dei controlli espletati presso le aziende, rimanendo esclusa in tali casi l utilizzazione dei modelli Intra 1 ter e Intra 2 ter. Per comunicare agli uffici doganali le correzioni da apportare alle righe dettaglio formalmente errate, i soggetti interessati possono utilizzare, all occorrenza e in special modo quando le correzioni riguardano più righe dettaglio i modelli Intra 1 bis e Intra 2 bis indicando sugli stessi, oltre al periodo di riferimento dell elenco da correggere ed al numero di partita IVA, soltanto le righe dettaglio corrette, contraddistinte dal medesimo numero progressivo con cui erano state indicate nel predetto elenco. I modelli Intra 1 ter e Intra 2 ter vanno invece utilizzati su iniziativa del dichiarante per comunicare le rettifiche ai riepiloghi di periodi precedenti, dovute a variazioni nell ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. Le istruzioni contenute nell allegato VII al D.M. 21 ottobre 1992 (G.U. n. 251 del ) vanno perciò interpretate in tal senso. Con l occasione si fa presente che i soggetti interessati possono, allo scopo in particolare di usufruire della circostanza esimente prevista dall art. 45, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presentare elenchi riepilogativi composti soltanto dal frontespizio e dai modelli Intra 1 ter o Intra 2 ter ed anche prima della scadenza del periodo in corso di maturazione (periodo indicato sul frontespizio). Ciò premesso, si comunica che, allo scopo di agevolare le attività di correzione e di appuramento degli elenchi riepilogativi in questione e le attività di controllo ad essi connesse, sono stati predisposti e già messi a disposizione gli strumenti operativi descritti nei punti seguenti. 2. Stampa dell avviso di convocazione Qualora in fase di registrazione degli elenchi siano stati rilevati dati incongruenti, l ufficio doganale deve richiedere al soggetto obbligato o al terzo delegato, come detto in premessa, le informazioni necessarie ad eseguire le dovute correzioni; a tal fine può essere richiesta al sistema di elaborazione dati la stampa dell avviso da spedire al soggetto interessato per segnalargli gli errori riscontrati. La spedizione va effettuata con tassa postale a carico del destinatario. L ufficio può, comunque, avvertire il soggetto interessato per via telefonica, laddove ciò risulti possibile e più conveniente, tenuto anche conto del tipo e della gravità degli errori commessi. Per ottenere la stampa dell avviso di convocazione è necessario selezionare dapprima la funzione 4 nel menù principale Traffico intracomunitario così da ottenere il menù Rettifica elenchi riepilogativi riportato nell allegato 1, che sostituisce l allegato 10 della circolare n. 39 del 5 febbraio 1993; da questo menù occorre selezionare quindi la funzione 5 ed indicare il numero di protocollo dell elenco incongruente. Nell avviso sono riportati: a) la denominazione dell ufficio; b) la data; c) il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale del soggetto obbligato e/o del terzo delegato; d) i riferimenti all elenco presentato; e) il tipo di errore riscontrato nell elenco secondo la seguente casistica: - dati anagrafici incongruenti con quelli risultanti negli archivi dell anagrafe tributaria; - incongruenza tra totale righe dettaglio indicato sul frontespizio e numero totale di righe dettaglio presenti nella sezione 1 e nella sezione 2; - incongruenza tra ammontare complessivo delle operazioni indicato sul frontespizio e ammontare complessivo risultante dalle righe dettaglio presenti nella sezione 1 e nella sezione 2; - presenza di errori formali nelle righe dettaglio; in tal caso l ufficio può allegare all avviso la lista delle righe dettaglio errate (V. punto 3), in modo da fornire la precisa indicazione degli errori riscontrati; f) l invito a comunicare al più presto possibile le correzioni e, se necessario, a presentarsi all ufficio per le occorrenti delucidazioni. L avviso può essere completato manualmente con eventuali ulteriori annotazioni che l ufficio ritenga utile inserire e deve essere sottoscritto dal capo della dogana o dal funzionario all uopo delegato. omissis il testo dei paragrafi seguenti 3. Stampa delle righe dettaglio di un elenco 4. Lista degli elenchi presentati da un soggetto 5. Appuramento degli elenchi ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 Finanza & Fisco 909

17 Dipartimento delle dogane - Circolare n. 39 del 5/02/1993 OGGETTO: elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 1. PREMESSA L instaurazione del mercato unico a partire dall 1 gennaio 1993 ha comportato l abolizione delle frontiere fiscali e la soppressione delle formalità e dei controlli doganali alle frontiere intracomunitarie. Si è reso necessario, di conseguenza, concepire un nuovo sistema di rilevazione dei dati, finora risultanti dalle bollette doganali, per assolvere a due fondamentali funzioni: - la sorveglianza del rispetto delle regole fiscali concernenti l imposta sul valore aggiunto; - l elaborazione delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, l articolo 6 del D.L. 24 settembre 1992, n. 388 (ora art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16) e l art. 50 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, hanno stabilito l obbligo per i soggetti IVA di presentare periodicamente agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, da redigere su appositi stampati conformi ai modelli approvati, unitamente alle relative istruzioni per l uso e la compilazione, con D.M. 21 ottobre 1992 (G.U. n. 251 del 24 ottobre 1992). Un congruo quantitativo dei predetti stampati è stato consegnato dall Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle direzioni delle circoscrizioni doganali per essere gratuitamente distribuiti, anche tramite i dipendenti uffici, agli operatori interessati, a fini divulgativi o di primo utilizzo. Gli elenchi consentono con un unica formalità e rivolgendosi unicamente all Amministrazione finanziaria, di adempiere agli obblighi di fornire i dati riepilogativi sia ai fini fiscali che statistici. Sarà compito dell Amministrazione estrarre dagli elenchi: - gli elementi necessari al funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore dell imposizione indiretta (sistema Vies); - gli elementi utili per le elaborazioni delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (sistema Intrastat). ovvero introdotte nel territorio dello Stato a scopo di perfezionamento per conto di un committente di altro Stato membro (ai soli fini statistici). Non sono invece comprese negli elenchi: - le merci non comunitarie, ancorchè oggetto di uno scambio con soggetti appartenenti ad altri Stati membri; - le merci comunitarie oggetto di scambi con territori della CEE per i quali non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/ CEE riguardante l imposta sul valore aggiunto e che, per tale motivo, restano soggette a formalità doganali di spedizione, transito ed immissione in consumo. 3. SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi: a) i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti all imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della CEE; b) gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all imposta sul valore aggiunto. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia. I soggetti delegati devono indicare negli elenchi il proprio numero di partita IVA. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato agli uffici doganali interessati in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La comunicazione non è richiesta qualora la delega venga conferita a spedizionieri doganali iscritti all albo professionale da almeno tre anni o ai centri autorizzati di assistenza doganale (Caad), stanti i nuovi compiti ad essi attribuiti dal decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, e dal relativo decreto ministeriale 31 marzo 1992 di applicazione. Torna utile precisare che non si verte nelle ipotesi di delega a terzi soggetti nei casi in cui sono incaricati dell adempimento di cui trattasi, sulla base di procura generale o speciale o altra delega interna, dipendenti del soggetto tenuto all adempimento stesso. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Negli elenchi sono riepilogati i dati relativi agli scambi intracomunitari di merci comunitarie, ivi comprese: - le merci comunitarie soggette ad accise; - le merci provenienti da Paesi terzi che sono state immesse in libera pratica e che sono spedite verso un altro Stato membro della CEE; - le merci comunitarie scambiate con la Spagna e il Portogallo, ancorchè oggetto di formalità doganali, limitatamente ai dazi, nel quadro dell applicazione, nel periodo transitorio, di misure particolari previste dall atto di adesione; - le merci comunitarie spedite verso un altro Stato membro e che hanno subito nel territorio dello Stato, in base a contratto d appalto, d opera e simili, una o più operazioni di perfezionamento per conto di un committente di altro Stato membro; - le merci comunitarie introdotte nel territorio dello Stato che hanno subito, in base a contratto d appalto, d opera e simili, una o più operazioni di perfezionamento per conto di committente nazionale; - le merci comunitarie, spedite verso un altro Stato membro a scopo di perfezionamento per conto di committente nazionale, 4. PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI La periodicità di presentazione degli elenchi (mensile, trimestrale o annuale) varia in relazione all ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati nell anno precedente. Per il corrente anno i soggetti obbligati dovranno fare riferimento all ammontare delle operazioni di esportazione e d importazione in ambito CEE, registrate nell anno 1992, da indicare, rispettivamente, nelle righe C10 e C30 del modello di dichiarazione IVA relativa all anno Tali importi vanno considerati separatamente. Se, ad esempio, un soggetto ha registrato nell anno precedente cessioni intracomunitarie per un ammontare di lire 200 milioni ed acquisti intracomunitari per un ammontare di lire 60 milioni, sarà tenuto a presentare l elenco riepilogativo delle cessioni per ciascun mese e l elenco riepilogativo degli acquisti per ciascun trimestre. In caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, la periodicità di presentazione dovrà essere determinata sulla base dell ammontare delle cessioni o degli acquisti intracomunitari che si presume di realizzare nell anno in corso. La periodicità di presentazione, sia se determinata in base al dato Finanza & Fisco 910

18 storico sia se determinata in via presuntiva, resta immutata anche se i rispettivi limiti vengono superati nel corso dell anno. Gli elenchi vanno presentati a un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale in cui ha la sede il soggetto obbligato o il soggetto delegato. L elenco degli uffici abilitati è stato diramato con provvedimento a parte. Di regola ciascun elenco riepilogativo contiene l insieme delle operazioni compiute dal soggetto obbligato durante il periodo di riferimento. Tuttavia, in presenza di obiettive esigenze o vincoli derivanti dall organizzazione contabile, che potrebbero rendere difficoltoso il rispetto dei termini di presentazione degli elenchi, è ammessa la possibilità di presentare gli elenchi separatamente per ciascuna sede operativa o amministrativa del soggetto obbligato o del soggetto delegato, fermo restando il rispetto delle periodicità stabilite con i criteri suesposti. Ai sensi dell art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, gli elenchi riepilogativi mensili devono essere presentati entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo cui gli elenchi si riferiscono. A tal fine non si considerano giorni lavorativi le domeniche e gli altri giorni festivi previsti dalla legge. Per i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale o annuale, il termine di presentazione è fissato alla fine del mese successivo al periodo di riferimento. Non occorre presentare gli elenchi nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni. (Omissis le istruzioni agli uffici per la ricezione degli elenchi) Nota (2) D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la discliplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su talunni beni ed altre disposizioni tributarie Art. 50 Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a)e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza. 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l`ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica , n.633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n.633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta.la dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio, attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base a uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica , n I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell articolo 41, comma 3, ovvero dell articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonchè la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto legge n. 16 del 1993, l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari.le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d'imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi. Finanza & Fisco 911

19 Si riportano gli articoli 34 e 35 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo approvato dal Parlamento il 21/03/1995 Art. 34 Elenchi riepilogativi 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell articolo 50, comma 6, (vedi pag nota 2) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi a un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata e in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale. 2. L omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza. 3. L omissione, l irregolarità o l inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purché integrati o corretti a norma del comma 1, risultino privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al contribuente. La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi. 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonchè delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto. 5. Per l omissione o l inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento Cee n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall articolo 11 (a) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti. 6. Sono abrogati il comma 7 dell articolo 54 (b) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e il comma 4 dell articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (c), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. _ Nota (a) D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 11 Sanzioni amministrative 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società. 2. L accertamento delle violazioni, ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell apertura del procedimento è data comunicazione all ISTAT. _ Nota (b) D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 29 ottobre 1933, n. 427 (comma abrogato ai sensi dell'art. 34 del D.L. 23/02/1995, n. 41) Art. 54, comma 7 Sanzioni [7. Per l omessa presentazione degli elenchi di cui all articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.]. _ Nota (c) D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. con mod. dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da Finanza & Fisco 912

20 depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie Art. 35 Regolarizzazione degli elenchi presentati Art A decorrere dall 1 gennaio 1993, i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi. 2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonchè quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l ammontare delle cessioni o degli acquisti. 3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d intesa con l ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonchè le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative. [4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni.]. (comma abrogato ai sensi dell'art. 34 del D.L. 23/02/1995, n. 41). 1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell articolo 34, per l omessa presentazione e per le omissioni, irregolarità ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura è ridotta alla metà nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 31 maggio 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), si provveda entro il 31 maggio 1995, e in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui all ultimo periodo del comma 3 dell articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facoltà di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell articolo 34, nonché per le violazioni definite ai sensi dell articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l applicabilità della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l omissione, l irregolarità o l inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può superare l importo di lire quattro milioni. _ Nota (a) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Art. 38, comma 4 Esecuzione dei versamenti [4] I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'Ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D , n.827. Finanza & Fisco 913

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