Le differenti interpretazioni dell'articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le differenti interpretazioni dell'articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP"

Transcript

1 Diritto tributario svizzero Contributi volontari del II pilastro e prelevamento dell'avere previdenziale sotto forma di capitale nei tre anni successivi 5 Federica Giovannini Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale con Major in Accounting & Controlling Estratto del lavoro di tesi di Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale Le differenti interpretazioni dell'articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP 1. Introduzione In seno alla prima revisione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità del 1982 (di seguito LPP), entrata in vigore il 1. gennaio 2006, è stato introdotto l articolo 79b capoverso 3 LPP, con lo scopo di creare un criterio oggettivo per impedire che vengano aggirati gli obiettivi della previdenza professionale al fine di conseguire vantaggi fiscali attraverso l utilizzo abusivo del conto previdenziale[1]. Diverse sono le interpretazioni fornite al nuovo articolo, in particolare alla prima frase, la quale sancisce che le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni, con conseguenze di portata differente per i contribuenti. 2. La situazione prima dell entrata in vigore dell articolo Le norme vigenti fino al 31 dicembre 2005 circa l imposizione dei proventi della previdenza professionale e le relative agevolazioni fiscali, oltre al margine d interpretazione concesso dal legislatore in tale ambito, hanno dato origine ad una serie di circostanze che ha favorito abusi: il contribuente da un lato godeva, e gode tutt oggi, del diritto di dedurre dal reddito imponibile i contributi che egli effettua volontariamente, con lo scopo di migliorare le proprie prestazioni previdenziali. Questo diritto, che ha l obiettivo di incentivare l assicurato a risparmiare in previsione della vecchiaia o di un rischio assicurato, è inserito nella Legge sull imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (di seguito LIFD) all articolo 33 capoverso 1 lettera d, così come nella Legge federale sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (di seguito LAID) all articolo 9 capoverso 2 lettera d; ciò ha obbligatoriamente comportato l introduzione di tale principio anche nelle leggi tributarie cantonali, nel caso del Canton Ticino all articolo 32 capoverso 1 lettera d della Legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (di seguito LT). Tale diritto viene ribadito anche nell ambito della previdenza professionale all articolo 81 capoverso 2 LPP: i contributi [ ] possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Dall altro lato, in virtù degli articoli 38 LIFD e 38 LT, la prestazione previdenziale versata sotto forma di capitale è tassata con aliquote agevolate: a livello federale l imposta è pari ad un quinto delle tariffe ordinarie sul reddito, mentre a livello cantonale l aliquota è pari a quella che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, con un minimo del 2%. Avvalendosi di queste due agevolazioni, il contribuente disponeva apparentemente di un certo margine di manovra, che gli avrebbe teoricamente potuto consentire di conseguire un risparmio fiscale; tuttavia un comportamento che sfrutta i due vantaggi fiscali esposti era ed è considerato dalla giurisprudenza prima, e dalla legge poi, come elusivo: si consideri ad esempio un anno vicino al ritiro dell avere previdenziale sotto forma di capitale e in cui viene effettuato un acquisto; la legge consente di dedurre il relativo importo dal reddito imponibile; in un secondo momento si effettua il prelevamento in capitale dell importo versato come acquisto ed esso viene imposto separatamente, con aliquota privilegiata. Una tale manovra veniva scrutinata fino alla fine del 2005 in base al principio dell elusione fiscale, la quale presupponeva la volontà del contribuente di conseguire un risparmio d imposta. Risultava però complicato dimostrare che la decisione di prelevare il capitale del secondo pilastro era già stata presa al momento di effettuare l acquisto[2]. Negli anni precedenti al 2006, sono stati oggetto della giurisprudenza del Tribunale federale in particolare i principi della previdenza professionale ed i procedimenti abusivi con lo scopo di evadere il fisco; per impedirne la realizzazione gli organi amministrativi ed i tribunali si avvalevano soprattutto dei principi costituzionali, in quanto non esistevano ancora specifiche normative contro gli abusi. Nel messaggio per la prima revisione della LPP si è approfondito anche il tema delle limitazioni degli acquisti. In seno al Consiglio degli Stati è stato quindi introdotto un articolo con lo scopo di definire meglio il concetto di previdenza e più in dettaglio quale risparmio previdenziale sia fiscalmente ammesso. Inoltre questo nuovo articolo aveva lo scopo di precisare alcuni principi, tra cui l uguaglianza di trattamento, che fino ad allora erano stati definiti solo dalla giurisprudenza. Questo

2 6 Novità fiscali / n.12 / dicembre 2014 aspetto ha fatto sì che, fino all introduzione dell articolo 79b capoverso 3 LPP, le casistiche in cui c era un sospetto di abuso nell utilizzo del conto previdenziale venissero analizzate, come anticipato poc anzi, sulla base di tre condizioni cumulative per ammettere l elusione fiscale: il riscatto è seguito o preceduto dal versamento ravvicinato di una prestazione in capitale; il riscatto non migliora la situazione previdenziale dell assicurato; esso è giustificato solo dal trattamento fiscale privilegiato della previdenza[3]. I fatti oggetto di una sentenza del Tribunale federale del 2005[4] ricadrebbero oggi chiaramente nel campo d applicazione dell articolo 79b capoverso 3 LPP, che però non era ancora entrato in vigore alla data dei fatti. La sentenza invoca dunque il principio dell uguaglianza di trattamento e le tre condizioni cumulative relative all elusione fiscale, al fine di contrastare un comportamento elusivo e di vietare ad un contribuente di dedurre dal proprio reddito imponibile un importo di franchi versato l 8 novembre 2000 sul proprio conto previdenziale sotto forma di riscatto, per poi prelevarlo il 13 novembre 2000 per l acquisto di un abitazione primaria, esigendone una tassazione privilegiata. È stato così ribadito che gli acquisti hanno lo scopo di migliorare le prestazioni dovute dagli istituti di previdenza al momento in cui sopraggiunge un rischio assicurato[5]. Nel caso specifico, tali acquisti, seguiti dopo pochi giorni dal prelevamento sotto forma di capitale per lo stesso ammontare, sono da considerarsi insoliti e non hanno altro fine se non quello di voler realizzare un importante economia d imposta; la procedura scelta dal ricorrente aggira lo scopo del riacquisto destinato a migliorare la propria situazione previdenziale. Essendo rispettate le condizioni per ritenere un comportamento elusivo (oltre ad altre ragioni legate alla tipicità del contratto, che non rispettava il principio d assicurazione), il ricorso è stato respinto[6]. Il nuovo articolo 79b capoverso 3 LPP ha per oggetto il rapporto tra acquisto e prestazione in capitale e funge da fondamento per impedire abusi; l introduzione di un termine oggettivo ed indiscutibile di tre anni va a sostituire il criterio, fino a quel momento utilizzato, dell elusione fiscale. 3. L introduzione dell articolo e il confronto delle possibili interpretazioni In seno alla prima revisione della LPP, il 1. gennaio 2006 è entrato in vigore l articolo 79b capoverso 3, il quale stabilisce che Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. In ragione della sistematica della legge, l articolo 79b LPP rappresenta una norma previdenziale con una finalità fiscale[7], pertanto non direttamente applicabile dalle autorità fiscali[8]. Questa norma può essere considerata come concretizzazione della prassi fiscale finora adottata[9] e ha lo scopo di inserire il principio da essa sancito nel diritto oggettivo[10]. Dalla sua entrata in vigore, dunque, le autorità fiscali non devono più provare l elusione fiscale, bensì unicamente verificare se un certo comportamento rientri o meno nel dominio dell articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP, grazie al criterio oggettivo del termine di tre anni[11]. In sostanza, si è voluto continuare ad impedire l esistenza di un conto corrente fiscalmente agevolato nella cassa pensione. Oggetto del nuovo articolo rimane unicamente il capitale di vecchiaia e dunque esso tratta i casi in cui è possibile prelevarlo[12]. In caso di invalidità o decesso, invece, l articolo non può essere applicato, così come in caso di prelevamento dell avere previdenziale sotto forma di rendita. Il testo, come anticipato, ha sollevato diversi dubbi interpretativi, in particolare in relazione al concetto di prestazioni risultanti dal riscatto. I materiali legislativi non contribuiscono a determinare l interpretazione che va fornita a questa espressione, in quanto si tratta di una disposizione formulata unicamente durante i lavori parlamentari e, quindi, non è contenuta nel disegno di legge del Consiglio federale. È inizialmente interessante soffermarsi sulla definizione di interpretazione, intesa come l insieme dei processi intellettuali che servono a determinare e a precisare il senso delle regole applicabili ad una data situazione [13]. L obiettivo dell interpretazione di un articolo consiste dunque nella ricerca della vera volontà del legislatore. In una sua sentenza, il Tribunale federale[14] determina in modo chiaro la gerarchia dei differenti metodi interpretativi: inizialmente la legge va interpretata in maniera letterale. L autorità che la applica deve rispettare un testo chiaro, a meno che non esistano dei seri motivi per pensare che questo testo non corrisponda sotto tutti i punti di vista alla conclusione ambita. Dei validi motivi possono trasparire dai lavori preparatori, dalle fondamenta e dallo scopo della norma in causa, così come dalla relazione che essa ha con altre disposizioni. Nel caso in questione, il problema sorge a causa del fatto che l Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce il concetto di prestazioni risultanti dal riscatto attenendosi all interpretazione letterale, mentre la maggior parte dei Cantoni, ed in seguito il Tribunale federale, applica un interpretazione che va oltre l espressione grammaticale, ossia quella fondata sulla portata della norma, estrapolandola da diversi elementi quali la relazione che essa ha con altre disposizioni legali e dal contesto in cui è inserita (interpretazione sistematica), dallo scopo ricercato e dai valori su cui essa si fonda, dall interesse protetto (interpretazione teleologica) e infine dalla volontà del legislatore, che risulta dagli atti preparatori (interpretazione storica)[15].

3 Novità fiscali / n.12 / dicembre Il metodo FIFO Secondo il metodo FIFO l avere previdenziale va immaginato suddiviso in due conti separati, di cui uno è unicamente alimentato dall acquisto ed è bloccato per tre anni. Il divieto di versare prestazioni sotto forma di capitale riguarda unicamente le prestazioni risultanti dal riscatto effettuato negli ultimi tre anni e non quelle prestazioni risultanti dall avere o da altri acquisti precedenti, effettuati prima degli ultimi tre anni. Si tratta di comprendere se e quando può essere ammesso di considerare l avere previdenziale come formato da due conti separati. Le prestazioni sovra obbligatorie, generalmente, non vengono separate da quelle obbligatorie: il conto previdenziale è uno solo. È tuttavia possibile che si proceda altrimenti, qualora i regolamenti dell istituto previdenziale prevedano differentemente: talvolta sull importo versato facoltativamente viene accreditato un tasso d interesse diverso da quello relativo al capitale derivante da contributi obbligatori. Per definire esattamente la portata delle prestazioni risultanti dal riscatto occorre capire se in riferimento all interpretazione dell articolo 79b capoverso 3 LPP il termine conto venga inteso in maniera rigida o meno[16]. Nella Figura 1 viene evidenziata l origine del prelevamento in capitale, che è da ricercarsi nell avere previdenziale già disponibile prima dell immissione di denaro tramite l acquisto. Figura 1: Schema rappresentativo del metodo FIFO Acquisto Prelevamento in capitale di una parte dell avere previdenziale 5. Il metodo LIFO Il metodo LIFO ammette l esistenza di un unico conto previdenziale, senza distinzioni, e definisce dunque il termine in senso stretto. Ammettere che le prestazioni risultanti dal riscatto siano parte del prelevamento in capitale comporta il fatto che tale prelevamento rientra chiaramente nel dominio dell articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP e, di conseguenza è abusivo; pertanto non vi è alcun prelevamento di capitale possibile nel termine dei tre anni successivi all acquisto. Tuttavia, nel caso in cui una prestazione sotto forma di capitale venisse comunque concessa dall istituto previdenziale, la deduzione degli acquisti effettuati negli ultimi tre anni verrebbe negata in quanto questo violerebbe il principio stabilito dall articolo. La Figura 2 mostra l origine del prelevamento in capitale secondo il metodo LIFO: esso deriva chiaramente dall acquisto e perciò viene reputato abusivo e contrario all articolo 79b capoverso 3 LPP. Figura 2: Schema rappresentativo del metodo LIFO Acquisto Prelevamento in capitale di una parte dell avere previdenziale 6. La presa di posizione del Tribunale federale Una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Turgovia del 12 agosto 2009 giunge in ultima istanza al Tribunale federale, il quale ha finalmente occasione di stabilire l interpretazione che va fornita all articolo 79b capoverso 3 LPP. Oggetto della controversia sono tre acquisti effettuati da un contribuente (classe 1943) negli anni dal 2004 al 2006 per un ammontare rispettivamente di franchi nel 2004, di franchi nel 2005 e di franchi nel Il 1. luglio 2007 la cassa pensione gli versa una prestazione in capitale di franchi, derivante dall avere di previdenza accumulato fino al primo acquisto. L importo derivante dagli acquisti e dai relativi interessi accumulati, pari a franchi, gli viene versato sottoforma di rendita mensile di 460 franchi. Oggetto di divergenze è in particolare il trattamento fiscale degli acquisti effettuati dal contribuente: quest ultimo e la Camera di diritto tributario del Canton Turgovia (Steuerrekurskommission) ne difendono la deducibilità, mentre l autorità fiscale e il Tribunale amministrativo cantonale la negano. Per stabilire se il comportamento in oggetto sia elusivo o meno, il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia si sofferma sulle cifre: con un importo totale di acquisti pari ad franchi, a dispetto di un avere di vecchiaia disponibile di franchi, dal punto di vista previdenziale l operazione non ha alcun senso, in quanto non migliora le condizioni previdenziali dell assicurato: senza l apporto di franchi infatti la rendita mensile sarebbe ugualmente pari a 460 franchi. La prestazione in capitale senza gli acquisti sarebbe invece evidentemente inferiore, ma l assicurato avrebbe disposto di franchi in più sul proprio conto, magari con interessi superiori a quelli offerti dall istituto previdenziale. In un ulteriore analisi, viene paragonato l importo versato a titolo facoltativo con la situazione finanziaria del contribuente, il quale dispone al 31 dicembre 2006 di una sostanza imponibile pari a franchi: il capitale derivante dagli acquisti e disponibile in quel momento sarebbe stato di franchi, quindi di nessun influenza significativa. La stessa conclusione si può trarre per la rendita mensile ottenuta di 460 franchi. Ciò conferma che gli acquisti effettuati negli anni subito precedenti al pensionamento non hanno alcun senso: il procedimento attuato dal contribuente a queste condizioni è inopportuno ed inadeguato alla situazione finanziaria; piuttosto esso è atto unicamente a conseguire un risparmio

4 8 Novità fiscali / n.12 / dicembre 2014 fiscale. A tale proposito viene poi riconosciuta anche la terza condizione per ammettere l elusione fiscale: il risparmio fiscale sarebbe stato importante: franchi. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia rigetta il ricorso e la deduzione dei contributi volontari viene negata. La Figura 3 rappresenta una schematizzazione dello stato dei fatti del caso turgoviese giunto al Tribunale federale. Figura 3: Schema rappresentativo dello stato dei fatti oggetto della sentenza TF n. 2C_658/2009 Nel caso in questione tuttavia non sussiste questo modello classico, in quanto il prelevamento in capitale degli acquisti effettuati è sostituito dal prelevamento sottoforma di rendita mensile. Il Tribunale federale non considera però rilevante questa particolarità: anche in questo caso, dopo un lasso di tempo relativamente breve dagli acquisti, c è un prelevamento di un importo elevato sottoforma di capitale, che può essere classificato come spostamento temporaneo di denaro nel secondo pilastro e motivato da ragioni fiscali. Attraverso un tale procedimento, il contribuente non provvede a colmare alcuna lacuna previdenziale, quanto piuttosto ad utilizzare il conto previdenziale con un fine estraneo al suo, di conseguire cioè un economia d imposta. Gli acquisti effettuati migliorano la situazione previdenziale solo minimamente. Con un avere previdenziale disponibile di quasi franchi ed una sostanza imponibile di oltre 5 milioni di franchi, l agire del contribuente è da considerarsi inappropriato ed inusuale. Lo scopo di un tale comportamento è da ricercare non nella pianificazione previdenziale, quanto piuttosto nel tentativo di ridurre il carico fiscale, abusivamente. Per esaminare un caso di presunto abuso, il Tribunale federale ricorda l importanza di prendere in considerazione non solamente la situazione previdenziale, bensì anche il reddito e la sostanza imponibile, così da poter esporre un giudizio generale sull intera situazione finanziaria. In questo senso, è possibile affermare che nel caso in questione ci sono importanti indizi di abuso. Il Tribunale cantonale turgoviese ammette non solamente un comportamento inusuale e l intenzione di eludere, ma anche l esistenza di un reale risparmio fiscale che il contribuente otterrebbe nel caso in cui l autorità fiscale ammettesse le deduzioni richieste. Il ricorrente invoca in propria difesa l articolo 79b capoverso 3 LPP, che alla lettera potrebbe apparentemente difendere il proprio agire: egli preleva le prestazioni derivanti dagli acquisti (importi versati e relativi interessi) prima della scadenza di un termine di tre anni, ma sottoforma di rendita. Capitale pre + interessi Nei considerandi della sentenza, il Tribunale federale ricorda anzitutto che la propria giurisprudenza non ammette alcuna deduzione dei contributi volontari nel secondo pilastro laddove sussistono le condizioni per riconoscere un elusione d imposta[17], in particolare in presenza di immissioni di denaro abusive, spinte unicamente da ragioni fiscali ed effettuate in periodi subito precedenti al prelevamento in capitale della previdenza professionale. In questi casi si tratta di spostamenti di denaro nella previdenza professionale, non incentivati dall esigenza di colmare una lacuna previdenziale, bensì dal solo scopo di utilizzare il conto previdenziale quale conto corrente fiscalmente agevolato. Lo scopo dell acquisto di anni di contribuzione deve essere quello di migliorare la propria copertura previdenziale ed esso viene evidentemente a mancare nel caso in cui, poco dopo aver effettuato l acquisto, la somma versata viene nuovamente prelevata, con un minimo o in miglioramento delle prestazioni del secondo pilastro[18]. Il Tribunale federale menziona a questo punto l interpretazione fornita all articolo 79b LPP da parte dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali: solo il versamento di prestazioni in capitale nella misura della parte di prestazione che è finanziata mediante il riscatto e i relativi interessi è vietato per un termine di tre anni; di conseguenza, tutto il capitale previdenziale accumulato prima degli acquisti non rientra nel dominio di questo articolo[19]. Una tale interpretazione presuppone l esistenza di un legame diretto e necessario fra il riscatto e la prestazione, mentre l Alta Corte non ammette questo concetto siccome non viene effettuato un conteggio separato del capitale pre e delle prestazioni risultanti dal riscatto[20]. Il ricorrente invoca dunque l interpretazione dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali a propria difesa e sostiene che gli acquisti effettuati tra il 2004 e il 2006 siano indipendenti dal prelevamento in capitale del 1. luglio 2007 e debbano pertanto essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile. Il Tribunale federale ritiene il punto di vista dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali non direttamente determinante né vincolante per una decisione relativa alle imposte sul reddito[21]: esso tratta infatti l aspetto previdenziale; in particolare mette in evidenza le condizioni tali per cui è possibile un prelevamento in capitale poco tempo dopo aver effettuato un riscatto. Il Tribunale federale non deve esprimersi su questo aspetto, ma solamente su quello del diritto fiscale, per capire se il riscatto effettuato nel 2006 possa essere o meno dedotto dal reddito imponibile del contribuente[22]. Inoltre il Tribunale federale è del parere che l articolo 79b capoverso 3 LPP sia una norma previdenziale fondata su motivi fiscali. In virtù dell enunciato, essa sembrerebbe unicamente regolare il problema della liceità del versamento in capitale nei tre anni successivi agli acquisti, mentre non tratterebbe apparentemente la questione circa la deducibilità dal reddito

5 Novità fiscali / n.12 / dicembre imponibile. Gli atti parlamentari[23] riconoscono in maniera inequivocabile che, con l introduzione di un termine di tre anni, si intende impedire gli stessi abusi d economia d imposta che, prima dell introduzione dell articolo, già la prassi del Tribunale federale combatteva attraverso il principio dell elusione fiscale. L articolo va dunque interpretato considerando le ragioni della sua introduzione e la sua storia. Come detto, l articolo nasce proprio per far fronte a comportamenti elusivi, quale regola imperativa e concretizzazione del divieto di utilizzare il conto previdenziale per conseguire un risparmio fiscale[24]. L articolo va interpretato in coerenza con la giurisprudenza del Tribunale federale, la quale ribadisce inequivocabilmente che non sono deducibili i contributi volontari in presenza di un comportamento elusivo. Di conseguenza, l articolo 79b capoverso 3 LPP concerne anche la deducibilità degli acquisti seguiti da prelevamenti in capitale[25]. Il fatto che esso imponga un termine di tre anni prima di poter prelevare sotto forma di capitale le prestazioni risultanti dal riscatto, non comporta obbligatoriamente, al contrario di quanto sembrerebbe secondo l enunciato, che ci sia un legame diretto tra acquisto e prestazione. Una relazione deve comunque esserci, in quanto i contributi e la prestazione devono essere aggiunti, rispettivamente prelevati, da un unico conto previdenziale della persona assicurata. I giudici federali confermano l interpretazione del Tribunale turgoviese: l articolo 79b capoverso 3 LPP va interpretato in modo tale che ogni prelevamento in capitale nei tre anni successivi all acquisto sia riconosciuto abusivo e che la deduzione dei contributi effettuati debba essere respinta[26]. Il collegamento tra il prelevamento in capitale entro i tre anni successivi all acquisto e la riduzione abusiva del carico fiscale si rivela pertinente anche nel caso in questione. Come già menzionato, nel modello classico dell abuso non ha importanza l evidente separazione attuata dal contribuente tra capitale disponibile prelevato sottoforma di capitale ed acquisti effettuati prelevati sottoforma di rendita, quanto piuttosto il fatto che poco tempo dopo un acquisto venga versata una prestazione previdenziale; tale agire deve essere riconosciuto come uno spostamento temporaneo di denaro spinto unicamente da ragioni fiscali e non come lecito miglioramento della propria copertura assicurativa. Va quindi negata la deduzione di contributi volontari, laddove entro il termine di tre anni viene effettuato un prelevamento in capitale. Il Tribunale federale respinge il ricorso e non ammette la deduzione dei contributi effettuati in virtù del principio dell elusione fiscale per gli anni 2004 e 2005, mentre quelli del 2006 non vengono concessi sulla base del nuovo articolo 79b capoverso 3 LPP. ogni versamento di una prestazione in capitale nei tre anni successivi all acquisto comporta il rifiuto della deduzione dei contributi volontari versati[27]. 7. Effetti fiscali e previdenziali della sentenza del Tribunale federale Gli effetti fiscali della commentata sentenza del Tribunale federale possono essere così sintetizzati: la deduzione dei contributi volontari versati negli ultimi tre anni precedenti al prelevamento in capitale dell avere previdenziale deve sempre essere negata; il fondamento per negare una tale deduzione non è più il principio dell elusione fiscale, bensì una base legale imperativa: l articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP. Le autorità fiscali non devono più analizzare le condizioni per ammettere l elusione fiscale, ma unicamente attenersi al termine oggettivo di tre anni; va rifiutata la deduzione di contributi volontari versati nei tre anni che precedono un prelevamento in capitale, anche se al momento dell acquisto il contribuente non poteva prevedere che nei tre anni seguenti avrebbe prelevato il proprio avere previdenziale. Essendo l articolo 79b capoverso 3 LPP una norma obbligatoria, non viene ammessa alcuna relativizzazione sul piano soggettivo[28]; i rischi assicurati (morte o invalidità) sono esclusi da questo principio; i piccoli riscatti, seppur effettuati negli ultimi tre anni prima del prelevamento in capitale, non sono abusivi e sono quindi ammessi in deduzione; il Tribunale federale non si è espresso in merito alla visione consolidata nel caso di un contribuente assicurato presso più istituti previdenziali, ma ha giudicato solo l aspetto fiscale della problematica. Il senso della norma propende piuttosto per una visione consolidata. Non trattando la sentenza l aspetto previdenziale, in questo senso l unica conseguenza della decisione è la possibilità concessa agli istituti previdenziali di versare la prestazione previdenziale in capitale nei tre anni dopo l acquisto. Da ultimo, la conseguenza della violazione del periodo di blocco di tre anni prima del prelevamento dell avere previdenziale in capitale consiste nella correzione delle tassazioni degli anni in cui sono stati effettuati gli acquisti, con il relativo annullamento e aggiunta al reddito imponibile; per le decisioni di tassazione cresciute in giudicato è ammessa la procedura di rettifica[29]. Riassumendo, il contenuto di questa sentenza verte sostanzialmente su tre punti: il Tribunale federale stabilisce se gli acquisti siano deducibili o no dal reddito imponibile (punto di vista del diritto fiscale), mentre non si esprime sulla possibilità o meno di versare una prestazione in capitale nei tre anni successivi all acquisto (punto di vista della previdenza professionale); il Tribunale federale determina che il parere dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha peso sul piano fiscale;

6 10 Novità fiscali / n.12 / dicembre Considerazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale Il Tribunale federale ha sicuramente assunto una posizione molto rigida, che da un lato ha il vantaggio di non più dover analizzare le condizioni per ammettere l elusione fiscale, che talvolta poneva le autorità di fronte ad aspetti soggettivi non sempre evidenti da valutare. Il lato negativo di dover far riferimento al puro criterio del blocco di tre anni sta nel rischio di imporre dei limiti anche a coloro che non hanno agito con intenzioni elusive, ma semplicemente non hanno pianificato o non hanno potuto pianificare a lungo termine la propria previdenza (ad esempio un medico dipendente, il quale affretta l apertura del proprio studio medico e quindi si rende indipendente e preleva parte del proprio avere previdenziale prima di quanto aveva pianificato, per non dover soggiacere alle limitazioni imposte dalla moratoria attualmente in vigore. Le critiche più pesanti alla sentenza sono state sollevate da parte delle organizzazioni professionali e di alcuni istituti di previdenza professionale, tra i quali ad esempio la PAT (Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte), che appoggiano l avviso dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali e reputano la sentenza inappropriata e protratta oltre la volontà del legislatore. Per questa ragione auspicano una nuova presa di posizione da parte del Tribunale federale, con ovviamente una minor rigidità[30]. Il Tribunale federale ha invece pronunciato il 24 novembre 2010 una nuova sentenza[31] che ribadisce la precedente visione. Per maggiori informazioni: Comunicato n. 88 dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 28 novembre 2005, in: deu/category:67 [ ] Sentenza TF n. 2C_658/2009 del 12 marzo 2010 Elenco delle fonti fotografiche: m_6vc6.jpg [ ] AAAYk/gYMKmvqnCDs/s444/eco-incentivi.jpg [ ] Dominique Christian si è espresso contro la sentenza nel suo articolo Rachat et versements de capital LPP: le piège fiscal. In sostanza egli sostiene che se l articolo è stato introdotto con lo scopo di concretizzare la prassi antielusiva delle autorità fiscali, l interpretazione del Tribunale federale va ben oltre un tale scopo e solleva un problema di coerenza nell applicazione di una norma: dal punto di vista della sicurezza giuridica, a suo parere, non è ammissibile che le autorità della previdenza professionale e quelle fiscali interpretino uno stesso articolo in modo differente. Christian è quindi del parere che la lettura del Tribunale federale sia ingiusta per il fatto che colpisce anche i contribuenti che agiscono in buona fede[32]. A sostegno invece della sentenza sono la maggior parte dei Cantoni, in quanto essa conferma in grandi linee la prassi applicata fino al momento della pubblicazione.

7 Novità fiscali / n.12 / dicembre [1] Züger Marina, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1. BVG-Revision, in: ASA 75, pagina 524. [2] Vorpe Samuele, La disposizione antielusiva sul prelevamento dell avere previdenziale sotto forma di capitale, in: NF 9/2010, pagina 8. [3] Pedroli Andrea, La previdenza professionale e la pianificazione fiscale, Seminario organizzato del Centro competenze tributarie della SUPSI, Cadempino, 2 dicembre 2013, pagina 9. [4] DTF 131 II 627. [5] Stauffer Hans-Ulrich, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, pagina 653. [6] DTF 131 II 627, pagina 636. [7] Amministrazione federale delle contribuzioni, Die Begrenzung des Einkaufs für die Vorsorge nach dem Bundesgesetz vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, Circolare n. 3, Berna [8] TVR 2009 Nr. 13, consid [9] TVR 2009 Nr. 13, consid [10] Si tratta dell insieme delle norme create o riconosciute da un organo officiale. Esse regolano le relazioni sociali, impongono il comportamento che dovrebbe essere adottato e il loro rispetto è in principio garantito dalle autorità (Le Roy Yves/ Schönenberger Marie-Bernadette, Introduction générale au droit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pagina 6). [11] Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Merkblatt: Einkauf in die berufliche Vorsorge Sperrfristen beim Kapitalbezug, Svitto 2011, pagina 2. [12] È possibile prelevare il proprio avere di vecchiaia in caso di prepensionamento, nel caso di acquisto di un abitazione primaria, di ammortamento del debito ipotecario, dell avvio di un attività lucrativa indipendente oppure della partenza definitiva dalla Svizzera. [13] Le Roy Yves/Schönenberger Marie-Bernadette, op. cit., pagina 311. [14] DTF 122 III 26, consid. 34/aa, pagina 29. [15] DTF 125 II 192, consid. 3a, pagina 196. [16] Müller Martin/Müller-Wittwer Paul, Einkauf und Kapitalbezug nach Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG konsolidierte Betrachtung zulasten oder zugunsten der versicherten Person?, in: StR 69/2014, pagine [17] DTF 131 II 627, consid. 4.2 e 5.2, pagine 633 e seguenti. [18] Ibidem, pagine 633 e seguenti. [19] UFAS, Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 88 vom 28. November 2005, pagina 2. [20] Vorpe Samuele, op. cit., pagina 8. [21] Pedroli Andrea, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2011, pagina 577. [22] Tille Betrand, Tribunal fédéral, 12 mars 2010, A e B X c. administration cantonale des impôts du canton de Thurgovie, C_658/2009 et 2C_659/2009, in: RDAF 2011 II 48. [23] Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati n del 28 novembre 2002 concernente la proposta di legge del futuro articolo 79b capoverso 3 LPP inoltrata dal rappresentante della Commissione Jean Studer e proposta di adesione da parte del Consiglio nazionale, rappresentata dal Presidente Toni Bortoluzzi, pagine 503 e 506, e Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale n del 2003, pagina 630 concernente la proposta di legge del futuro articolo 79b capoverso 3 LPP. [24] Steueramt des Kantons Aargau (2001 e modifiche 2011), Merkblatt Einkauf von Beitragsjahren Säule 2, pagina 11. [25] Comité de la Conférence Suisse des Impôts (3 novembre 2010). Analyse relative à l application concrète de l arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 (2C_658/2009): Déduction des rachats et versements ultérieurs sous forme de capital (Portée de l art. 79b al.3 LPP sur le plan fiscal), pagina 4. [26] Züger Marina, op. cit., pagina 524 e seguenti. [27] Comité de la Conférence Suisse des Impôt, op. cit., pagina 5. [28] Ibidem, pagina 5. [29] Steueramt des Kantons Aargau (2001 e modifiche 2011), op. cit., pagine [30] PAT BVG (2010), Steuerliche Behandlung von freiwilligen Einkäufen und späterem Kapitalbezug. [31] Sentenza TF n. 2C_614/2010. [32] Christian Dominique, Rachats et versements de capital LPP: le piège fiscal, Indices, marzo 2011, pagina 18.

Novità fiscali. L attualità del diritto tributario svizzero e internazionale. N 12 Dicembre 2014. www.novitafiscali.supsi.ch

Novità fiscali. L attualità del diritto tributario svizzero e internazionale. N 12 Dicembre 2014. www.novitafiscali.supsi.ch Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Centro competenze tributarie www.novitafiscali.supsi.ch Novità fiscali L attualità del diritto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge

Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge Doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Proposta di una nuova regolamentazione a livello di legge con considerevoli semplificazioni amministrative l articolo 127 capoverso 3 della Costituzione

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

La consapevolezza di. 30giorni LA PREVIDENZA. questo difficile momento economico rende auspicabile una programmazione

La consapevolezza di. 30giorni LA PREVIDENZA. questo difficile momento economico rende auspicabile una programmazione LA PREVIDENZA CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI Con la modulare capitale e rendimento sono garantiti Con la pensione modulare è garantita la restituzione del capitale, maggiorato di rendimento.

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale. Edizione 2013 Consigli e suggerimenti

Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale. Edizione 2013 Consigli e suggerimenti Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale Edizione 2013 Consigli e suggerimenti 2 Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale Informazioni generali Informazioni

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Proprietà fondiaria, valori illegali

Proprietà fondiaria, valori illegali 1 Proprietà fondiaria, valori illegali Conferenza cantonale del PS Il Partito socialista e la fiscalità Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Bellinzona, 14 settembre 2013 Introduzione

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Dal 1 gennaio 2017 la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) introdurrà

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

Nuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori dipendenti nel sistema retributivo

Nuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori dipendenti nel sistema retributivo 19-5-2008 Le nuove regole per la pensione di anzianità e vecchiaia Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008 a cura di METELLO CAVALLO L INPS ha diramato la circolare che illustra in modo definitivo le nuove

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 107/E

RISOLUZIONE N. 107/E RISOLUZIONE N. 107/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo - Art. 10, comma 1, lettera e-ter) e

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

Assicurazione di capitali con premio unico

Assicurazione di capitali con premio unico Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni LIG 29 lett. b LIFD 20 I lett. a Cfr. in merito a questo tema anche la circolare no. 24 sulle assicurazioni di capitali con premio unico (periodo fiscale

Dettagli

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi 2.09 Stato al 1 gennaio 2010 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96

Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96 Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96 AMMINISTRAZIONE FEDERALE Berna, 30 giugno 1995 DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta Alle amministrazioni cantonali dell'imposta

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

La tassazione delle attività finanziarie

La tassazione delle attività finanziarie La tassazione delle attività finanziarie Integrazione al libro di testo Le attività finanziarie sono le diverse forme di impiego del capitale, come ad esempio: acquisto di azioni o quote di capitale di

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

La mia cassa pensione

La mia cassa pensione La mia cassa pensione 2015 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto delle disposizioni della Legge

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

INDICE. Il finanziamento della spesa previdenziale di categoria tra fiscalizzazione e c.d. parafiscalità

INDICE. Il finanziamento della spesa previdenziale di categoria tra fiscalizzazione e c.d. parafiscalità INDICE Prefazione.... vii PARTE PRIMA Il finanziamento della spesa previdenziale di categoria tra fiscalizzazione e c.d. parafiscalità Capitolo I PREMESSA: DELIMITAZIONE DEL CAMPO D INDAGINE 1. L opportunità

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Maggio 2015 Più si va avanti e più si allontana l accesso alla pensione degli italiani. Col passare degli anni, infatti, aumenta l età

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Promozione della proprietà d abitazioni

Promozione della proprietà d abitazioni Promozione della proprietà d abitazioni Chi vuole realizzare il sogno di una casa propria, può utilizzare per il relativo finanziamento anche i fondi risparmiati con la previdenza professionale. Di seguito

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità:

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità: INPS a porte aperte Questa scheda fa parte di una operazione di trasparenza dell Inps, annunciata dal Presidente Boeri nel suo discorso di insediamento. Nel corso delle prossime settimane e mesi pubblicheremo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Il punto di pratica professionale

Il punto di pratica professionale Il punto di pratica professionale La gestione fiscale della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione al 1 gennaio 2007: la risoluzione

Dettagli

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all offerta pubblica di adesione a L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

2.09 Stato al 1 gennaio 2013 2.09 Stato al 1 gennaio 2013 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Regolamento concernente la promozione della proprietà di un abitazione della Tellco Pensinvest

Regolamento concernente la promozione della proprietà di un abitazione della Tellco Pensinvest Regolamento concernente la promozione della proprietà di un abitazione della Tellco Pensinvest valevoli dal 24.07.2012 Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli