QUADRO RE LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DALL ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

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1 QUADRO RE LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DALL ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI ASPETTI GENERALI Soggetti tenuti alla compilazione Il Quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche che percepiscono redditi di lavoro autonomo. Pertanto, nel Quadro RE devono essere dichiarati: i redditi di lavoro che derivano dall esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, anche se esercitate in forma associata (art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986); i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario agevolato, c.d. forfettino (art. 13 della legge n. 388/2000); i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee (art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), qualora dette prestazioni discendano dall assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo; i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti (art. 3 del D.L. n. 269 del 2003) che, residenti non occasionalmente all estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10%. Detto incentivo si applica nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza. A decorrere dal 1 gennaio 2009 i ricercatori ed i docenti universitari che dal 29 novembre 2008 al 31 dicembre 2013 iniziano a svolgere attività di ricerca in Italia, divenendo fiscalmente residenti in Italia, possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al punto precedente. Si precisa che analoghe agevolazioni, fino all anno 2008, erano riservati ai soli ricercatori. Si precisa che i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi (art. 1 commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007) non devono compilare il presente Quadro, in quanto obbligati alla compilazione dell apposito Quadro CM. Si precisa che i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo occasionale, nonché i c.d. altri redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986), non devono compilare il presente Quadro, bensì il Quadro RL. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 695

2 A partire dal 28 gennaio 2011, e fino al periodo di imposta 2013, è stato istituito un incentivo fiscale destinato alle persone fisiche che intraprendono un attività di lavoro autonomo in Italia e che, nei successivi tre mesi, trasferiscono in Italia la residenza (legge n. 238/2010). Destinatari dell incentivo sono i cittadini dell Unione europea nati dopo il 1 gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post laurea all estero e che decidono di rientrare in Italia. L agevolazione consiste nel fatto che i redditi di lavoro autonomo concorrono alla base imponibile IRPEF, come segue: 20% per le lavoratrici; 30% per i lavoratori. Il contribuente che intenda usufruire della presente agevolazione dovrà barrare la casella Rientro lavoratrici/lavoratori posta nel lato sinistro del Quadro RE. A partire dall anno 2013, ma con opzione da esercitarsi nel presente Modello UNICO 2012, viene istituito un sistema premiale per i soggetti che: trasmettono telematicamente all Agenzia delle entrate corrispettivi, fatture emesse e ricevute, nonché le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; istituiscono un conto corrente dedicato all attività esercitata. Tali soggetti potranno usufruire dei seguenti benefici: semplificazione degli adempimenti ed assistenza nei medesimi da parte dell Agenzia delle entrate; accelerazione nei rimborsi o nella compensazione IVA; agevolazioni in tema di accertamento. La puntuale identificazione di tali benefici, e le modalità attuative dell agevolazione, saranno oggetto di uno specifico Provvedimento dell Agenzia delle entrate. Reddito imponibile Il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra: l ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; e l ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell arte o professione ammesse in deduzione (art. 54 del D.P.R. n. 917/1986). Concorrono a formare il reddito (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986) le plusvalenze e le minusvalenze dei beni immobili strumentali acquistati dal 2007 al 2009, nonché dei beni mobili strumentali acquistati dal 4 luglio 2006, ad eccezione degli oggetti d arte, di antiquariato o da collezione, se: sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 696 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell esercente l arte o la professione o a finalità estranee all arte o professione (in quest ultimo caso sono fiscalmente rilevanti le plusvalenze, mentre le eventuali minusvalenze sono da considerarsi irrilevanti ). Oneri deducibili I contributi versati nell anno costituiscono oneri deducibili da indicare nel Quadro RP. Redditi d impresa e redditi di lavoro autonomo Attività che genera reddito di lavoro autonomo L attività che genera reddito di lavoro autonomo deve: essere professionale, nel senso che il soggetto deve porre in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità; essere abituale, nel senso che deve caratterizzarsi per lo svolgimento di atti in maniera non episodica, né saltuaria o comunque non programmata; avere per oggetto attività diverse da quelle imprenditoriali. Giurisprudenza e Ministero La giurisprudenza ed il Ministero sono dovuti intervenire più volte per distinguere tra reddito d impresa e reddito di lavoro autonomo. Ad esempio, genera reddito di lavoro autonomo, l attività svolta da: agronomi (C.T.C., Sez. XXII, 13 luglio 1982, n. 4998); artigiano muratore (C.T.C. 14 luglio 1988, n. 5633); esercente servizi di pulizia o vigilanza (C.T.C. 21 maggio 1982, n. 4456); medico radiologo o terapista fisico (C.T.C. 24 luglio 1987, n. 5841); pony express (Cass., Sez. lav., 25 gennaio 1993, n. 811); guide turistiche (R.M. 27 marzo 1974, n. 10/148); spedizionieri doganali (C.M. 7 settembre 1988, n. 22). Rientrano invece fra le attività imprenditoriali quelle svolte da professionisti che esercitano la professione all interno di un attività organizzata in forma d impresa (Cass., Sez. I, 11 febbraio 1988 n. 1468). Regime agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000) Le persone fisiche e le imprese familiari che iniziano un attività artistica o professionale ovvero d impresa possono assoggettare il reddito di lavoro autonomo o DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 697

4 d impresa dell esercizio in cui iniziano l attività e nei due successivi ad un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10%. Lo stesso reddito, come confermato dal Ministero delle Finanze non costituisce base imponibile per l applicazione delle addizionali all imposta sul reddito delle persone fisiche (C.M. n. 1/E del 3 gennaio 2001). Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP, nonché l applicazione degli studi di settore. Per poter fruire dell agevolazione in esame, il contribuente deve presentare all Agenzia delle entrate competente un apposita domanda. E sufficiente che, il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di i- nizio attività (Modello AA9/10 per le persone fisiche Modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) di cui all art. 35 del DPR n. 633/72, comunichi la scelta operata utilizzando il Modello disponibile sul sito dell agenzia dell entrate La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un periodo d imposta e può essere revocata dandone comunicazione ad un ufficio locale dell Agenzia delle entrate utilizzando il Modello disponibile sul sito Peraltro, anche in assenza di opzione in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ed in presenza di comportamento concludente, il contribuente può comunicare l opzione per il regime sostitutivo, con effetto dalla data di inizio attività in sede di presentazione del Modello UNICO relativo all anno di apertura della partita IVA ed inizio dell attività. Requisiti Al fine di accedere al regime agevolato il contribuente: non deve avere esercitato nei tre anni precedenti un attività artistica, professionale o d impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell esercizio di arti o professioni; la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, sia sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa; l ammontare dei compensi non deve superare il limite di ,41 per l attività professionale o artistica ovvero l ammontare dei ricavi non deve superare il limite di ,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di ,83 per le imprese esercenti altre attività; nel caso di prosecuzione di attività d impresa svolta da altro soggetto, l ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d imposta non deve superare il limite di ,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di ,83 per le imprese che esercitino altre attività; devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi. 698 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 Semplificazioni contabili Il regime fiscale agevolato è caratterizzato da una radicale semplificazione degli obblighi contabili. Per i soggetti che fruiscono del regime agevolato è infatti introdotto l esonero dagli obblighi di: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto; liquidazione e di versamento periodici ai fini dell imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 100/1998). Restano invece gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta. Decadenza Il regime fiscale agevolato cessa di avere efficacia: dal periodo d imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano compresi tra ,41 e ,12 per l attività professionale o artistica e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi tra ,83 e ,24 per le imprese esercenti altre attività; dallo stesso periodo d imposta, nell ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino rispettivamente i predetti limiti pari a ,12 ovvero ,24. Altre agevolazioni I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possono usufruire altresì di un credito d imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40% del prezzo u- nitario delle apparecchiature informatiche, per un importo massimo di 309,87. Il credito d imposta compete a tutti i soggetti che optano per il regime agevolato, a condizione che l apparecchiatura informatica acquistata sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell Agenzia delle entrate, al fine di ottenere l assistenza fiscale prevista dalla Circ. Min. 9 marzo 2001 n. 23/E. Il credito d imposta spetta anche per l acquisizione dei beni in locazione finanziaria, nella misura del 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d imposta per il limite massimo di 309,87. Si precisa, infine che il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile Comunicazioni all Amministrazione finanziaria I soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale devono comunicare, trimestralmente, all Agenzia delle entrate competente i dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente. Le trasmissioni dei dati contabili devono essere effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell anno, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 699

6 entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre; entro il 10 gennaio dell anno successivo per le operazioni relative all ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell assistenza fornita dal tutor anche mediante l utilizzo della posta elettronica. I contribuenti devono utilizzare un apposito prodotto software, scaricabile dal sito Struttura del Quadro Il Quadro si compone di una sola sezione e due riquadri. Righi RE1 Codice attività Righi RE2-RE26 Determinazione del reddito e Ritenute d acconto GUIDA ALLA COMPILAZIONE Redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni Determinazione di reddito Rigo RE1: Codice attività e cause di esclusione Indicatori di normalità I contribuenti titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono assoggettati a specifici indicatori di normalità economica (art 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006). L indicatore di normalità deve essere compilato dai soggetti: per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore che non sono tenuti alla compilazione del relativo Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. In particolare, devono compilare il relativo Quadro i contribuenti che: 700 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 hanno iniziato l attività nel corso del periodo d imposta 2011; esercitano un attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri; sono tenuti all applicazione dei parametri (D.P.C.M. 29 gennaio 1996); esercitano un attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell attività, hanno un periodo d imposta diverso da 12 mesi, hanno cessato l attività nel corso del periodo d imposta 2011, ovvero hanno dichiarato ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a ; esercitano un attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a Nella Colonna 1 del Rigo RE1 va indicato il Codice di attività esercitata dal contribuente, in via prevalente, desunto dalla tabella ATECO 2007, reperibile sul sito Le Colonne 2 e 3 vanno compilate dal soggetto per il quale non operano rispettivamente i parametri o gli studi di settore, indicando il relativo Codice di e- sclusione, reperibili all interno delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello UNICO 2012 PF Fascicolo 3, nella sezione Istruzioni comuni ai Quadri RE-RF-RG-RD-RS. La Colonna 4, va barrata da quei soggetti che, pur non essendo tenuti alla compilazione del Modello Studi di settore, sono nel contempo esclusi dalla compilazione del Modello INE. Per informazioni più dettagliate in ordina alla disciplina riguardante l applicazione dei parametri, nonché degli indicatori di normalità economica (INE), si rimanda alla lettura dei capitoli ad essi dedicati. Sono esclusi dall applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che adottano il regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007). Il periodo che precede l inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell attività. Costituisce causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d anno dell attività esercitata, a meno che le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore Sono comunque tenuti all applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché alla compilazione dei relativi Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli stessi: i soggetti che hanno cessato e nuovamente iniziato l attività entro sei mesi dalla data di cessazione; l ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell attività è avvenuta anteriormente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e l inizio dell attività sia avvenuto nel corso del periodo d imposta 2011, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; i soggetti che hanno iniziato l attività nel corso del periodo d imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 701

8 i soggetti che hanno un periodo d imposta diverso dai dodici mesi (fattispecie rilevante esclusivamente per i contribuenti interessati dagli studi di settore). Per l anno di imposta 2011 il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche: dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, ovvero compensi di cui all art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a e fino a ; dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell attività; dai contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari. In tal caso risulta esclusa dall obbligo la compilazione del quadro relativo agli elementi contabili. I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono: barrare l apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel Rigo Tipo di dichiarazione ; compilare ed allegare gli appositi Modelli. A partire dal periodo d imposta 2011 i contribuenti soggetti agli studi di settore: comunicano fedelmente i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi, risultano congrui (anche a seguito di adeguamento) e coerenti, godranno dei seguenti benefici: preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972); riduzione di un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). Rigo RE2: Compensi derivanti dall attività professionale o artistica Nella Colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con organizzazioni non governative (ONG) (art. 54, comma 8 bis, del TUIR) Si precisa che per detti compensi convenzionali, non è riconosciuta la deducibilità delle spese e pertanto il compenso convenzionale indicato deve essere riportato direttamente nel Rigo RE23, mentre non deve essere riportato in Colonna 2. Va, invece, indicato in Colonna 2 l ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell Iva, derivanti dall attività professionale o artistica, percepiti nell anno. Vanno compresi nel computo anche: redditi derivanti da attività svolte all estero; compensi lordi derivanti da attività rientranti nell oggetto dell arte o della professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua competenza anche se non rientranti nell oggetto dell arte o professione (esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale 702 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 o dei Collegi provinciali di categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragioni per l ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; ammontare della maggiorazione del 4% (per gli iscritti alla gestione separata Inps) addebitata ai committenti; compensi per rimborsi spese addebitate ai clienti. Devono essere indicati nel Rigo RE2 anche i redditi derivanti dalle attività di consulente di infortunistica stradale e di guida turistica, a condizione che si tratti di attività esercitate professionalmente Anticipazioni e rimborso spese Ritenute d acconto Le anticipazioni fatte dai professionisti in nome e per conto dei clienti, opportunamente documentate, non sono soggette a ritenuta di acconto e non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Il rimborso di spese di vitto ed alloggio relative a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del professionista è soggetto a ritenuta di acconto e concorre alla formazione del reddito imponibile, così come i rimborsi forfetari (indennità chilometriche e diarie). Contributi previdenziali ed integrativi Non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i contributi integrativi versati dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per: avvocati e procuratori (art. 11, comma 6, della legge n. 576/1980); ingegneri ed architetti liberi professionisti (art 10, comma 8, della legge n. 6/1981); geometri (art. 11, comma 5, della legge n. 773/1982); dottori commercialisti (art. 11 della legge n. 21/1986); veterinari (art. 12, comma 5, della legge n. 136/1991); consulenti del lavoro (art. 13, comma 6, della legge n. 249/1991); ragionieri e periti commerciali (art. 12, comma 5, della legge n. 414/1991). Rigo RE3: Altri proventi lordi Nel presente Rigo va indicato, l ammontare lordo complessivo degli altri proventi da assoggettare a tassazione e, cioè: gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell anno; i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni e indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di tali redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata). A titolo esemplificativo, si segnala che devono essere indicate nel Rigo RE3 le indennità erogate dall INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, le indennità di esercizio di DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 703

10 pubbliche funzioni e le indennità di maternità, qualora percepite da lavoratori autonomi. Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all attività artistica o professionale (art. 54, comma 1-quater D.P.R. 917/1986). Nel caso in cui tale reddito derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo di imposta, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata (art. 17, comma 1 lett. g- ter), del D.P.R. n. 917/1986). Rigo RE4: Plusvalenze patrimoniali Nel Rigo RE4 vanno indicate, le plusvalenze relative ai beni mobili strumentali acquistati a partire dal 4 luglio 2006, ed ai beni immobili strumentali acquistati dal 2007 al 2009 che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se: sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; i beni sono destinati al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo o sono destinati a finalità estranee all esercizio della professione. Non sono considerate tassabili/deducibili le plusvalenze/minusvalenze conseguite relativamente agli oggetti d arte, di antiquariato e da collezione. Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate al successivo Rigo RE18. Rigo RE5: Compensi non annotati nelle scritture contabili Va indicato in Colonna 3, l ammontare complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili comprensivo degli importi indicati in Colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti l adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri ed agli studi di settore (Colonna 1). In Colonna 2 va indicata l eventuale maggiorazione del 3% (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195/1999). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. CODICE TRIBUTO 4726 MAGGIORAZIONE DEL 3% Studi di Settore Per i periodi d imposta in cui trovano applicazione per la prima volta gli studi di settore ovvero le modifiche conseguenti alla revisione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini IRAP e dell IVA, a quelli derivanti dall applicazione dei predetti studi di settore. 704 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 Adeguamento con maggiorazione del 3% L adeguamento agli studi di settore, per i periodi d imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. L adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall applicazione dello studio di settore preclude l attività di accertamento da parte dell Agenzia delle entrate prevista dall art. 10 della citata legge n. 146 del Rigo RE6: Totale compensi Va indicata la somma dei compensi e dei proventi indicati nei Righi RE2 Colonna 2, RE3, RE4 e RE5, Colonna 3. Rigo RE7: Quote di ammortamento e spese per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 516,46 Vanno indicate: le quote di ammortamento di competenza dell anno relative a beni mobili strumentali, utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione, secondo i coefficienti ministeriali (D.M. 31 dicembre 1988): ovvero il 50% di dette quote se i beni citati sono utilizzati promiscuamente; le somme pagate nell anno per l acquisto di beni mobili strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 (art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986); ovvero il 50% di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente; l 80% delle quote di ammortamento relativi agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari (art. 1, comma 1, lett. gg), del D.Lgs. n. 259/2003); il 40% delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede ,99 per le autovetture e autocaravan, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori; il 90% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Beni ad uso promiscuo Tutti i costi afferenti beni mobili strumentali ad uso promiscuo sono ammessi in deduzione nella misura del 50%, in ragione della loro non completa destinazione al perseguimento dell oggetto dell attività professionale (art. 54, comma 3, D.P.R. n. 917/1986). Telefoni cellulari Si deduce l 80% delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria dei telefoni cellulari. In uguale misura si deducono le spese di impiego, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 705

12 manutenzione e di gestione relative a telefoni mobili. Deve trattarsi di apparecchi soggetti alla tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (art. 54, comma 3-bis D.P.R. n. 917/1986). Veicoli Il regime fiscale dei veicoli utilizzati nell esercizio di arti o professioni, oggetto nel tempo di diverse revisioni, risulta ad oggi essere il seguente: Deducibilità dei costi È deducibile il 40% dei costi dei veicoli utilizzati dai professionisti (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986). Tra le spese ed altri componenti negativi per i quali operano i limiti di deducibilità si comprendono le: spese di impiego quali tipicamente i carburanti ed i lubrificanti; spese di custodia quali tipicamente le spese sostenute per il parcheggio; spese di manutenzione e di riparazione. Criteri di deducibilità Le spese e gli altri componenti negativi, relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell esercizio di arti e professioni, sono deducibili secondo i seguenti criteri: nella misura del 40% relativamente ai costi sostenuti per autovetture ed autocaravan, per ciclomotori e motocicli. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 40% limitatamente ad un solo veicolo; se l attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ciascun socio o associato. In ogni caso, non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede ,99 per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori; dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di tali veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 per i motocicli, 413,17 per i ciclomotori. Indice Istat Tali limiti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell indice dei prezzi al consumo, con apposito decreto ministeriale. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, i relativi costi sono deducibili per il 90% (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986). 706 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 Rigo RE8: Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili In questo Rigo devono essere indicati: i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali stabiliti con D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1º gennaio 1989, e con D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l esercizio dell arte o professione e per l uso personale o familiare del contribuente; il 40% dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede ,99 per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori ragguagliati ad anno; il 90% dell ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta; l 80% del canone di locazione finanziaria relativo agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari (art. 1, comma 1, lett. gg), del D.Lgs. n. 259/2003). Deducibilità dei canoni leasing a partire dal 1 gennaio 2007 (art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR) La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il citato decreto ministeriale. Rigo RE9: Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio Vanno indicati: l 80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari (art. 1, comma 1, lett. gg), del D.Lgs. n. 259/2003); i canoni di locazione e/o di noleggio per mobili strumentali ovvero il 50% dei canoni di locazione e/o noleggio maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali utilizzati promiscuamente per l esercizio dell arte o della professione; il 40% dei canoni di locazione e/o noleggio, senza tener conto della parte di canoni che eccede 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 per i motocicli, 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno e limitatamente ad un solo veicolo; il 90% dell ammontare dei canoni di locazione e/o noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. Aeromobili e imbarcazioni Non sono deducibili i canoni di locazione non finanziaria e/ di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 707

14 Rigo RE10: Spese relative agli immobili Relativamente ai beni immobili, va indicato: il 50% della rendita catastale dell immobile di proprietà, o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l esercizio dell attività, purché il professionista non possegga nello stesso comune un altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte o professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale; la quota di ammortamento, di competenza dell anno, del costo di acquisto o di costruzione dell immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1 gennaio dicembre 2009; ; il canone di locazione corrisposto nel periodo d imposta per l immobile utilizzato esclusivamente per l esercizio dell arte o professione; la rendita catastale dell immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, oppure il canone stesso se si tratta di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, o contratti stipulati nel periodo 1 gennaio dicembre Per i contratti stipulati tra il 2007 ed il 2009 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; la quota deducibile nell anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell esercizio dell attività professionale nonché le quote competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti; le altre spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell immobile strumentale, (ad es. spese condominiali e di riscaldamento) utilizzato anche in base a contratto di locazione, con esclusione della locazione finanziaria. La deduzione spetta nella misura del 50% se l immobile è ad uso promiscuo, pur se utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria (art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986); il 50% delle spese per servizi e dell ammontare della quota deducibile nell anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all esercizio dell arte o della professione e all uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti. Rigo RE11: Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato Vanno indicati: l ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali; 708 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell anno. Rigo RE12: Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all attività professionale o artistica Vanno indicati i compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all attività artistica o professionale del contribuente. Rigo RE13: Interessi passivi Nel Rigo RE13 va indicato l ammontare degli interessi passivi inerenti l attività artistica o professionale sostenuti nel periodo d imposta (finanziamenti relativi all attività artistica o professionale, compresi quelli sostenuti per l acquisto dell immobile strumentale, ovvero interessi per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l esercizio dell arte o professione). Interessi passivi indeducibili per i trimestrali Non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell IVA (art. 66, comma 11, del D.L. n. 331/1993). Rigo RE14: Consumi Vanno indicate, tassativamente, le spese per consumi ammesse in deduzione sostenute nel periodo d imposta, e cioè: 80% servizi telefonici compresi quelli accessori sostenute nel periodo d imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori quali telefax, internet, ecc.; consumi di energia elettrica (50% in caso di uso promiscuo); Rigo RE15: Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi Nel Rigo RE15, Colonna 1, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura(art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986). In Colonna 2, va indicato il 75% delle spese effettivamente sostenute dal professionista, ad eccezione di quelle che si qualificano quali spese di rappresentanza (da indicare nel Rigo RE16), nonché di quelle sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (da indicare nel Rigo RE17). In Colonna 3, va indicato l importo deducibile, pari alla somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2 (limitatamente all ammontare deducibile). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 709

16 L importo deducibile in Colonna 2 non può essere superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti indicati nel Rigo RE6 (al netto degli importi indicati nel Rigo RE4). Rigo RE16: Spese di rappresentanza Nel Rigo RE16 va indicato, in Colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano quali spese di rappresentanza, in Colonna 2 l ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate. Tra le altre, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per l acquisto o l importazione di oggetti d arte, d antiquariato, da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali nonché le spese sostenute per l acquisto o l importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986). In Colonna 3, va indicato l importo deducibile, pari alla somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2. L importo deducibile in Colonna 3 non può essere superiore al 1% dell ammontare dei compensi percepiti indicati nel Rigo RE6 (al netto degli importi indicati nel Rigo RE4). Rigo RE17: Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale Va indicato, in Colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, in Colonna 2 l ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In Colonna 3, va indicato l importo deducibile, pari al 50% della somma degli importi indicati in Colonna 1 e Colonna 2. Il limite di deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, non può essere elevata dal 50% al 100% nemmeno in caso di formazione obbligatoria. Rigo RE18: Minusvalenze patrimoniali Nel Rigo RE18 vanno indicate, le minusvalenze relative ai beni mobili strumentali acquistati a partire dal 4 luglio 2006, ed ai beni immobili strumentali acquistati dal 2007 al 2009 che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se: sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. Non sono considerate deducibili le minusvalenze conseguite relativamente agli oggetti d arte, di antiquariato e da collezione. Le corrispondenti plusvalenze vanno indicate al successivo Rigo RE DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 Plusvalenza/Minusvalenza Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l indennità percepiti e il costo non ammortizzato, ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Rigo RE19: Altre spese documentate Vanno indicate, in Colonna 2, tutte le altre spese documentate inerenti all attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, con esclusione di quelle riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Tra le altre va indicato: l 80% delle spese di manutenzione relative agli impianti telefonici ed ai telefoni fissi/cellulari (art. 1, comma 1, lett. gg, D.Lgs. n. 259/2003); il 40% delle spese sostenute per l acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, limitatamente ad un solo veicolo, nonché il 90% di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta; il 40% delle altre spese, (diverse dalle precedenti), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90% di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta; il 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all esercizio dell arte o della professione e utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria o di noleggio; l ammontare delle altre spese inerenti l attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali. In questa categoria rientrano tra l altro le spese di cancelleria, le spese postali, le spese per i servizi bancari, e le spese per acquisto di pubblicazioni finalizzate all aggiornamento professionale, ivi compresi quotidiani e periodici. Le spese afferenti i beni e servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%; l importo pari al 10% dell IRAP versata nel corso del 2011 sia a titolo di saldo di periodi precedenti che di acconto (da indicarsi anche in Colonna 1). Gli acconti IRAP rilevano, ai fini della deducibilità ai fini IRPEF, nei limiti dell imposta effettivamente dovuta. Potranno inoltre essere considerate, nei limiti di quanto dovuto, le somme versate a seguito di ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo, o attività di accertamento (Circolare n. 16/E del 2009). Rigo RE20: Totale spese Va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da Rigo RE7 a Rigo RE19. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 711

18 Rigo RE21: Differenza tra RE6 RE20 Nel Rigo RE21,va indicato: in Colonna 2, la differenza tra l importo di Rigo RE6 e quello di Rigo RE20; in Colonna 1, per i ricercatori ed i docenti che intendono avvalersi dell agevolazione prevista dall art. 3 del D.L. 269 del 2003 e dall art. 17, comma 1, D.L. n. 185/2008, i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella Colonna 2 del Rigo RE21. Rigo RE22: Reddito soggetto ad imposta sostitutiva Il Rigo va compilato solo dai contribuenti che hanno beneficiato del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000). Nel Rigo RE22 va indicato: nella Colonna 1, il Codice 1 in riferimento all adozione del regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali; nella Colonna 2 l imposta sostitutiva, pari al 10% (calcolata sull importo di Rigo RE21 Colonna 2) se è indicato il Codice 1. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell IRPEF con il Modello di pagamento F24, utilizzando il Codice tributo Se l importo di Rigo RE21 Colonna 2 è negativo deve essere compilata solo la Colonna 1. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si precisa che non sono ammesse in deduzione le deduzioni per oneri di famiglia, in quanto trattasi di deduzioni dal reddito complessivo (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986). Requisito per accedere al regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000) è che l attività esercitata non costituisca, mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro autonomo o dipendente. Poiché è necessario che il requisito della novità sussiste anche sul piano sostanziale (e non solo sul piano formale) risulta necessario effettuare una verifica caso per caso. Rigo RE23: Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche Qualora non sia stato compilato il Rigo RE22, nel Rigo RE23 va indicata la somma tra: l importo di Rigo RE21, Colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella Colonna 1 del medesimo Rigo, salvo quanto si dirà successivamente in caso di adesione al regime agevolativo c.d. Rientro lavoratrici/lavoratori (legge n. 238/2010); il 10% dell importo di Rigo RE21, Colonna 1; l importo di Rigo RE2, Colonna 1. Qualora il risultato sia negativo, l importo deve essere preceduto dal segno -. Qualora invece il risultato sia positivo, ed il contribuente abbia barrato la casella Rientro lavoratrici/lavoratori posta a sinistra del Modello, ai fini del calcolo del 712 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 reddito professionale dovrà essere preso in considerazione il 20% dell importo indicato al Rigo RE24 Colonna 2 (se il contribuente è una donna), ovvero il 30% (qualora il contribuente sia un uomo). Se, invece, è stato compilato il Rigo RE22, nel presente Rigo va indicato l importo di Rigo RE2, Colonna 1. Perdite nell esercizio di arti e professioni A far data dal periodo di imposta 2008 la perdita realizzata nell esercizio di arti o professioni può essere utilizzata per compensare gli altri redditi, di qualsiasi natura, realizzati dal medesimo soggetto nello stesso esercizio, ma l eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi. Per ciò che concerne le perdite relative ai periodi di imposta 2006 e 2007, si ricorda che dovevano essere applicate le regole di deducibilità previste per le perdite realizzate dalle imprese in contabilità ordinaria. Ne conseguiva quindi che il lavoratore autonomo non poteva compensare le perdite realizzate nell esercizio dell attività con altri redditi, ma poteva: compensare tali perdite solo con redditi della stessa natura, quindi solo con redditi di lavoro autonomo; riportare le perdite nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto o senza limiti temporali se ne sussistevano i requisiti. A tale proposito si sottolinea che la possibilità di riportare le perdite relative agli anni 2006 e 2007, permane sino al loro completo utilizzo o fino allo scadere del quinquennio. Perdite riportabili senza limiti di tempo Sempre con riferimento alle perdite realizzate negli anni 2006 e 2007, qualora si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Rigo RE24: Perdite pregresse di lavoro autonomo da portare in diminuzione Nel Rigo RE24,va riportata l eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell anno, fino a concorrenza dell importo indicato al Rigo RE23, se positivo. Rigo RE25: Totale reddito di lavoro autonomo Nel Rigo RE25 va indicata la differenza tra l importo di Rigo RE23 ed il Rigo RE24. Tale reddito va sommato agli altri redditi IRPEF e riportato nel Quadro RN. Nel caso in cui al Rigo RE25 sia indicata una perdita, la stessa dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel Quadro RN. Rigo RE26: Ritenute d acconto Indicare l ammontare delle ritenute d acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell apposito Rigo del Quadro RN. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 713

20 CASI PRATICI ARREDO DELLO STUDIO Un avvocato che nel corso del 2011 vende parte dell arredo del proprio studio legale, realizzando una plusvalenza di 2.750, dovrà includere tale somma nell importo da indicare al Rigo RE4. AMMORTAMENTO AUTOVETTURE DEDUCIBILE Un professionista ha acquistato un autovettura, il cui costo d acquisto è pari a ,93. Il valore rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili nel periodo, è pari a ,99, essendo il costo di acquisto ( ,93) superiore al limite massimo previsto dalla legge. Sul valore di ,99, la quota di ammortamento complessiva annua, secondo i coefficienti stabiliti dal ministero, è pari al 25% e, cioè, 4.518,99. Tuttavia, la quota di ammortamento deducibile (da indicare nel Rigo RE7) è pari al 40% della quota di ammortamento complessivo e, cioè, è pari a 1.807,60. IMMOBILE AD USO PROMISCUO Un professionista possiede a titolo di proprietà un immobile ad uso promiscuo a- vente una rendita catastale di 700 e non dispone, nel medesimo comune, di altri immobili ad uso esclusivamente professionale. Nel Rigo RE10 dovrà essere indicato il 50% della rendita catastale, pari ad 350, mentre il relativo reddito fondiario concorrerà a formare il reddito complessivo del contribuente. ACQUISTO DELLA CLIENTELA Un dottore commercialista ha acquistato nel corso del 2011 parte della clientela, per una cifra pari a , pattuendo che il relativo pagamento avverrà in tre rate annuali di uguale importo, la prima da versarsi entro il termine del Nel Rigo RE19 del Modello UNICO 2012 persone fisiche dovrà essere indicata la cifra di , pari a quanto versato a titolo di prima rata. Analoga annotazione verrà effettuata nei due esercizi successivi. 714 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 LAVORATORE AUTONOMO Un avvocato al 31 dicembre 2011 presenta la seguente situazione contabile data dai compensi incassati e dalle spese sostenute: Compensi Spese dipendenti Affitti passivi Acquisto beni Strumentali (aliquota20%) Spese alberghiere Spese addebitate al committente Spese partecipazione convegni (50%) Energia elettrica L avvocato compila il Quadro RE come di seguito: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 715

R8 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

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