Sistema Persona. formula piena

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1 Sistema Persona formula piena Polizza N. Edizione Marzo 2006

2 Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Dichiarazioni dell'assicurato", "Dichiarazioni", "Condizioni di assicurazione" e "Condizioni particolari (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. YCDA pagina 2 di

3 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni 4 Sezione Infortuni 5 Sezione Malattia 6 Sezione Ricovero 7 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Vita 8 Sezione Temporanea Caso Morte 9 Sezione Dread Disease 10 Assistenza YSOMMARI pagina 3 di

4 Premessa Gentile Cliente, desideriamo congratularci con lei per aver scelto Sistema Persona, il prodotto studiato appositamente da Allianz S.p.A. per garantire, in un'unica soluzione, la più ampia ed innovativa gamma di prestazioni a tutela della persona. Ma c'è di più: Sistema Persona integra le coperture assicurative da lei prescelte con una forte componente di servizio ed assistenza che permetterà a lei ed alla sua famiglia di poter sempre contare su un aiuto concreto per affrontare qualunque tipo di emergenza sanitaria nell'ambito della vita quotidiana. Potrà infatti rivolgersi in qualsiasi momento al Numero Verde 800/ , per richiedere ASSISTENZA (immediata e qualificata): A CASA; IN VIAGGIO; oppure A SEGUITO DI UN RICOVERO. Il personale medico della Centrale Operativa di Mondial Assistance è a sua disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per organizzare, ad esempio, l'invio di un medico o il rientro sanitario in Italia ovunque lei si trovi. Con Sistema Persona, inoltre, avrà la possibilità di tenere sempre sotto controllo la sua salute grazie al servizio di organizzazione visite specialistiche ed accertamenti diagnostici che potrà effettuare in tempi rapidi ed a costi estremamente convenienti presso le strutture sanitarie convenzionate con Mondial Assistance. Questi e molti altri sono i servizi che Sistema Persona le garantisce, per conoscerli nel dettaglio la invitiamo a leggere quanto riportato nella sezione ASSISTENZA all'interno del contratto. 1 Definizioni Assicurato: il soggetto sulla cui vita e/o nel cui interesse è stipulato il contratto di Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attività professionale: l'attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall'assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo. Bendaggio secondo Désault: bendaggio atto a bloccare il braccio e l'avambraccio al torace. Beneficiari: i soggetti ai quali spettano l'indennizzo o Indennità e le prestazioni assicurate. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà l'indennizzo o la Prestazione assicurata. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione. YCONDASS pagina 4 di

5 Età computabile: età dell'assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi. Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Garanzie Danni: le garanzie relative alle Sezioni Infortuni e/o Malattia e/o Ricovero. Garanzie Vita: le garanzie relative alle Sezioni Temporanea Caso Morte e/o Dread Disease. Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Danni. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle occupazioni dichiarate in Polizza per un periodo di tempo limitato. Lesioni capsulo-legamentose: lacerazione parziale o completa delle strutture (capsula articolare e legamenti) che tengono unite le articolazioni. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattie coesistenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata. Malattie concorrenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale. Non-fumatore: persona che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazione assicurata: il capitale dovuto dalla Società in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Vita. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria. Ricovero in Day Hospital: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata. Riserve matematiche: gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti. Rottura sottocutanea dei tendini: lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo. Sforzo: è il dispiego improvviso e anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato. Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste (Italia) - Largo Ugo Irneri, 1 ed uffici in Milano , Corso Italia, 23. Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, pertanto i ricoveri effettuati in tali strutture non daranno luogo ad Indennizzo, così come quelli effettuati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). YCONDASS pagina 5 di

6 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art Conclusione del contratto ed entrata in vigore Il contratto si intende concluso all'atto della sottoscrizione della Polizza, ad opera della Società e del Contraente nonché, in presenza di Garanzie Vita, dell'assicurato se persona diversa dal Contraente. A condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della prima rata di Premio, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio. Art Clausola di ripensamento Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto, e semprechè non sia stato denunciato alcun Sinistro, il Contraente può esercitare il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Allianz S.p.A. - Attività Assicurative Retail - Corso Italia, Milano (Italia) - allegando l'originale della Polizza. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente da questi versato al netto delle eventuali imposte e decurtato dell'importo di Euro 50,00 trattenuto a titolo di spese per l'emissione del contratto. Art Pagamento del Premio Il pagamento del Premio viene effettuato, a favore della Società, in occasione della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale, con periodicità annuale. In alternativa al pagamento del Premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tal caso, fermo restando che il Premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del Premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato con periodicità semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità: Assegno bancario o circolare non trasferibile Bonifico bancario Bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio quella apposta dall'ufficio postale) Carta di credito se accettata dall'intermediario assicurativo fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di Premio. YCONDASS pagina 6 di

7 Art Mancato pagamento del Premio Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi pattuiti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. In caso di mancato pagamento del Premio, se la Società non agisce per la riscossione ai sensi degli articoli 1901 e 1924 del Codice Civile, trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del Premio avrebbe dovuto essere effettuato, il contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto da parte della Società. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di Assicurazione Limitatamente alle garanzie Danni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Resta inteso che con riferimento garanzie Vita, il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza e pertanto l'assicurazione cessa alla scadenza pattuita senza obblighi di comunicazione per le Parti. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Validità territoriale L'Assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione per il caso di Inabilità temporanea della Sezione Infortuni, la cui garanzia è limitata agli infortuni subiti negli Stati Europei e in quelli Africani e Asiatici che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Tuttavia per gli infortuni occorsi al di fuori di questi Stati, la prestazione relativa al caso di Inabilità temporanea vale per i giorni di eventuale Ricovero ospedaliero documentato e in ogni caso a partire dal giorno del rientro dagli Stati suddetti. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o della Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate e/o dei relativi premi. Art Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi. YCONDASS pagina 7 di

8 Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari e degli aventi diritto. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax alla direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza. Art Indipendenza da obblighi assicurativi di legge La presente Assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni Art Denuncia di Sinistro in caso di altre assicurazioni In caso di Sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile. Il presente articolo, relativamente alla sezione Malattia, si intende esplicitamente abrogato con riferimento alle patologie regolarmente denunciate secondo quanto disposto dall'art. "Obblighi" della medesima sezione. Restano invece fermi in tutti gli altri casi i disposti di cui all'art del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, nonché i disposti di cui all'art. "Affezioni" della sezione Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. YCONDASS pagina 8 di

9 Art Recesso in caso di Sinistro Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per il periodo di Assicurazione non trascorso. Qualora il Contraente NON sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni. In tal caso quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per ill periodo di Assicurazione non trascorso. Art Affezioni La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza; sieropositività ove diagnosticata dal test H.I.V.; sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), nel momento in cui viene diagnosticata; sindromi organico cerebrali, schizofrenia; forme maniaco-depressive o stati paranoidei, costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art del Codice Civile. Art Recesso dal contratto e anticipata risoluzione Fermo quanto disposto dall'art. "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste dagli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione e "Aggravamento del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni, spettano alla Società, le rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, nonchè l'intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell'assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art del Codice Civile verso i terzi responsabili. YCONDASS pagina 9 di

10 Art Bonus in assenza di sinistri Trascorsi almeno cinque anni consecutivi senza che sia stato corrisposto alcun Indennizzo per qualsiasi persona assicurata e per qualsiasi garanzia, esclusa l'assistenza, la Società riconoscerà uno speciale bonus consistente nella maggiorazione del 10% dei capitali "Morte da Infortunio, Invalidità permanente da Infortunio, Invalidità permanente da Malattia, Diaria di cui alla Sezione Ricovero". Fermo quanto sopra, nel caso la presente Polizza sia emessa in sostituzione di altra Polizza "Sistema Persona Formula Piena", il bonus verrà riconosciuto sui capitali assicurati della Polizza originaria - o su quelli in essere al momento del Sinistro se inferiori - e comunque sarà valido solo per le persone e per le garanzie in origine assicurate. Tale bonus, una volta maturato, verrà riconosciuto soltanto in occasione del primo Sinistro che dia luogo a indennizzi riferibili ai capitali e alle garanzie sopra elencate. Qualsiasi Sinistro che abbia dato origine a corresponsione di Indennizzo da parte della Società, a prescindere dalla garanzia colpita, annullerà ogni diritto al bonus. 4 Sezione Infortuni Art Oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca: a) nell'esercizio delle Attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo; c) durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace. Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana; d) durante il servizio di volontariato svolto in qualità di iscritto all'associazione di Volontariato riconosciuta dalla vigente legge, limitatamente all'attività svolta sul territorio Italiano. Art Rischi compresi La garanzia è operante per gli infortuni: derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, ciclomotori e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o in caso di patente scaduta, ma non ancora rinnovata, l'assicurato stesso abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo; subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi" della presente sezione; YCONDASS pagina 10 di

11 subiti in occasione della pratica di sport, a eccezione di quelli indicati nell'art. "Rischi esclusi" della presente sezione, semprechè siano esercitati non professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta. La copertura è operante inoltre per gli infortuni subiti in occasione di immersioni non in apnea, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua, purchè effettuate sotto la guida dell'istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello; sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se e in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; annegamento; lesioni determinate da sforzi, con l'esclusione degli infarti, delle ernie (fatta eccezione per quelle addominali da Sforzo) e delle Rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali da Sforzo. In tale evenienza: se si determina ernia operabile, verrà corrisposta, sempreché prevista nella Polizza, una Indennità per il caso di Inabilità temporanea fino a un massimo di giorni 30; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una Indennità, a titolo di Invalidità permanente, non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale; qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. La garanzia ha effetto dalla data di decorrenza della Polizza sempreché, all'atto del perfezionamento di quest'ultima, l'assicurato abbia presentato un certificato medico che escluda l'esistenza di detta infermità. In mancanza del ertificato la garanzia medesima sarà invece operante dopo un periodo di Carenza di 180 giorni. Nel caso la Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riflettente la garanzia di cui sopra, il termine di 180 giorni, in assenza della citata documentazione medica, ha effetto: YCONDASS pagina 11 di

12 dalla data di entrata in vigore della precedente copertura, per le somme e le prestazioni dalla stessa previste; dalla data di entrata in vigore della presente Polizza limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da questa previste; lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di altre malattie a eccezione di quelle tropicali; folgorazione; colpi di sole o di calore; assideramento o congelamento. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; dall'uso, anche come passeggero di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; di aeromobili di aeroclubs; di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio), dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, sollevamento pesi, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate e arti marziali in genere, speleologia, kitesurf, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea (salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi" della presente sezione), alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, guida alpina, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, kayak, hockey su ghiaccio o a rotelle; dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping, torrentismo, idrospeed); dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci; da proprie azioni delittuose o da partecipazione a imprese temerarie; da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi" della presente sezione; da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc. ). Sono altresì esclusi dall'assicurazione: le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); le ernie, fatta eccezione per quelle addominali da Sforzo; gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all'art. "Rischi compresi" della presente sezione, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; YCONDASS pagina 12 di

13 le Rotture sottocutanee dei tendini derivanti da Sforzo; gli infarti da qualsiasi causa determinati; gli infortuni subiti durante il periodo di arruolamento militare di richiamo o volontario per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Art Morte da Infortunio Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida il capitale assicurato ai Beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'Indennità per il caso di Morte da Infortunio non è cumulabile con quella per Invalidità permanente da Infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per Morte da Infortunio - se superiore - e quella già pagata per Invalidità permanente. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termine di Polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di Morte da Infortunio. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora, dopo il pagamento dell'indennità, l'assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art Commorienza coniugi (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morte da Infortunio) Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi (o conviventi more uxorio), l'indennità per il caso di Morte da Infortunio spettante ai figli minorenni in base alla presente Polizza - se conviventi e in quanto Beneficiari - sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di Invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l'importo di Euro ,00 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con la Società e che l'applicazione della presente condizione rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in Polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di Morte da Infortunio. Art Rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morte da Infortunio) YCONDASS pagina 13 di

14 A seguito di morte causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, la Società provvede a rimborsare il capitale Morte da Infortunio maggiorato del 20%. Art Invalidità permanente da Infortunio Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente, la relativa Indennità è dovuta se l'invalidità si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'Indennità per Invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, sulla base delle percentuali previste dalla Tabella contrattualmente operante. L'Indennità viene valutata in base a quanto stabilito dall'art. "Determinazione dell'indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio" e viene corrisposta in conformità a quanto indicato nel successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio". Art Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio L'Indennità per Invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo le seguenti modalità: Con franchigia del 3% assorbibile dopo il 10% Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun Indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece esso risulterà superiore al 3% ma non al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono: % i.p % liq % i.p e oltre % liq Art Indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita di relazione (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Invalidità permanente da Infortunio) In caso l'assicurato subisca un Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali che comporti una Invalidità permanente accertata, valutata in base alle percentuali della Tabella contrattualmente operante e alle altre disposizioni contrattuali, di grado pari o superiore al 15% della totale, verrà riconosciuto, in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'indennità per Invalidità permanente, un importo pari al 10% della somma indennizzata a termini di Polizza per il caso di Invalidità permanente da Infortunio fino a un massimo di Euro ,00. YCONDASS pagina 14 di

15 Art Danni estetici (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Invalidità permanente da Infortunio) In caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico (comprese bruciature e scottature), non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure e applicazioni nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica effettuate, allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, entro due anni dalla data dell'infortunio stesso e fino a un massimo di Euro ,00. Art Inabilità temporanea Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'assicurato ad attendere alle sue Attività professionali dichiarate, la Società liquida la diaria assicurata, per un massimo di 365 giorni, nel seguente modo così come stabilito all'art. "Determinazione dell'indennità per il caso di Inabilità temporanea": a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza; b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle Attività professionali dichiarate in Polizza. L'Indennità di cui sopra viene corrisposta, tenendo altresì conto di quanto indicato al successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Inabilità temporanea". Art Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Inabilità temporanea Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno dell'infortunio (o della denuncia di Sinistro in caso di ritardo della stessa), l'indennità per Inabilità temporanea viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo le seguenti modalità: Con Franchigia assoluta di 7 giorni assorbibile dopo 40 giorni A partire dall'8 giorno computabile ai sensi del presente contratto. In caso di Inabilità temporanea di durata superiore ai 40 giorni consecutivi non si applica alcuna Franchigia. Art Indennità giornaliera da gessatura La Società riconosce l'indennità giornaliera convenuta, qualora l'assicurato, in conseguenza di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, sia portatore di: apparecchio gessato tutore immobilizzante equivalente, reso necessario da fratture radiograficamente accertate e da Lesioni capsulo-legamentose clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo. In questi casi l'immobilizzazione con Bendaggio secondo Désault viene equiparata all'apparecchio gessato. La presente Indennità decorre dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante come sopra descritto e viene corrisposta fino al giorno della rimozione dello stesso - purchè effettuata da personale medico - col massimo di giorni 45 per Infortunio. YCONDASS pagina 15 di

16 Art Rimborso spese di cura da Infortunio In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, fino a concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per anno assicurativo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per esami strumentali a scopo diagnostico e analisi di laboratorio, compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, purchè effettuati nei 360 giorni successivi alla data dell'infortunio; b) a seguito di Ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche ambulatoriale, le spese sostenute per le cure e l'intervento, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le rette di degenza; c) in assenza di Ricovero, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi, purchè prescritti dal medico specialista o dal pronto soccorso ed effettuati nei 180 giorni successivi alla data dell'infortunio, fino a concorrenza del sotto limite indicato in Polizza. Il rimborso di quanto dovuto all'assicurato verrà comunque effettuato con l'applicazione di una Franchigia fissa di Euro 100,00 per singolo Infortunio. Il pagamento viene eseguito a cura ultimata, su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Struttura sanitaria. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmesse alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute, delle spese sostenute dall'assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente; ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. Per le spese sostenute al di fuori del territorio italiano, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano Cambi. Per quanto non regolato dalla presente garanzia valgono - in quanto applicabili - le condizioni che disciplinano il contratto nella sua totalità. Art Rendita vitalizia da Infortunio Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui all'assicurato una Invalidità permanente da Infortunio di grado pari o superiore al 66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di Invalidità permanente - la Società, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'indennità per Invalidità permanente, riconosce all'assicurato una rendita vitalizia immediata rivalutabile (VITARIV) pari all'importo mensile iniziale indicato in Polizza. La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di specifica Polizza vita, nella forma a Premio unico, a nome e a favore dell'assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile. La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'assicurato vita natural durante. YCONDASS pagina 16 di

17 Operatività delle prestazioni Infortuni Art Variazioni delle attività professionali assicurate L'Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu stipulata la Polizza. Il Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica delle Attività professionali dichiarate. L'Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio - diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione anzidetta. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dall'assicurazione stessa o di escludere l'assicurato o gli Assicurati cui l'aggravamento si riferisce, dandone comunicazione scritta al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso. Se la variazione implica aggravamento che comporti un Premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso mediante emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in corso, con scadenza non anteriore a quella inizialmente convenuta. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione la Società ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per gli infortuni che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art del Codice Civile. Art Attività professionali diverse da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, dagli Artt. "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni e dall'art. "Rischi esclusi" della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività dichiarate Classe A B C D Attività svolte al momento del sinistro A B C 100% 74% 53% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% D 32% 67% 86% 100% YCONDASS pagina 17 di

18 A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività professionale dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle Attività professionali riportate in calce alla Polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a un'attività elencata. Qualora l'attività svolta al momento dell'infortunio sia annoverabile fra le seguenti: Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia) Operatore nel campo dell'energia nucleare Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili Attività circense Collaudatore auto/motoveicoli Guida alpina Investigatore privato Attività svolte durante la navigazione in mari extra-europei Palombaro/Sommozzatore la Società non corrisponderà alcun indennizzo. Norme in caso di sinistro Art Obblighi In caso di Sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e dev'essere corredata da certificato medico. Il Contraente o l'assicurato deve altresì inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi alla Società. L'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Nel caso in cui l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente se diverso dall'assicurato o i Beneficiari designati in Polizza, devono dare immediato avviso telegrafico alla Società. YCONDASS pagina 18 di

19 Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante per la valutazione del grado di Invalidità permanente, sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Art Determinazione dell'indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'attività professionale dell'assicurato. Art Determinazione dell'indennità per il caso di Inabilità temporanea Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno dell'infortunio (o della denuncia di sinistro in caso di ritardo della stessa), l'indennità per Inabilità temporanea decorre: per l'infortunio regolarmente denunciato nei termini di cui all'art. "Obblighi" della presente sezione, dal giorno successivo a quello dell'esaurimento della Franchigia prevista in Polizza; per l'infortunio denunciato oltre i termini di cui sopra, dal giorno successivo a quello della ritardata denuncia, con detrazione dei giorni di Franchigia contrattualmente previsti. Rimane fermo quant'altro stabilito dalla Polizza all'art. "Inabilità temporanea". Nel caso che l'assicurato non abbia inviato i successivi certificati medici nel termine prescritto, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. YCONDASS pagina 19 di

20 Resta stabilito che la somma assicurata per il caso di Inabilità temporanea verrà corrisposta: a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza; b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle Attività professionali dichiarate in Polizza. Art Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Art Pagamento dell'indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'Indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Art Anticipo sull'indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio Limitatamente al caso di Invalidità permanente è data facoltà agli Arbitri, qualora ravvisino l'opportunità di rinviare la definitiva valutazione del danno, di liquidare all'assicurato un anticipo sull'indennità, fermo restando che l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente dovrà avvenire comunque entro tre anni. Art Anticipo sull'indennità per il caso di Inabilità temporanea In caso di prolungata Inabilità temporanea, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio e il perdurare dell'inabilità stessa, la Società provvede - su richiesta dell'assicurato - al pagamento di quanto dovutogli, a periodi di 60 giorni, e ciò fino a guarigione clinica avvenuta, fermo il limite massimo di 365 giorni previsto dall'art. "Inabilità temporanea". Condizioni particolari valide per singolo Assicurato INC - Raddoppio capitale in caso di incidente stradale Se a causa di Infortunio, indennizzabile ai sensi della Sezione Infortuni, determinato da incidente stradale consegue la morte dell'assicurato, la Società corrisponde un ulteriore capitale pari a quello spettante per la Sezione Temporanea Caso Morte e indicato in Polizza. Per Infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quello causato dalla circolazione dei veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del Codice della Strada e dei veicoli su rotaie che avvenga su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate. Restano sempre esclusi dalla presente garanzia gli infortuni subiti dai passeggeri dei veicoli circolanti su rotaie. YCONDASS pagina 20 di

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