Polizza Perdite Pecuniarie

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1 Polizza Perdite Pecuniarie Polizza n Contraente: Orange House s.r.l. Condizioni di Assicurazione Assicurato Assicurazione Contraente Cose Elemento variabile Fabbricato Fatto accidentale Franchigia Furto Incendio Indennizzo/ Risarcimento Infortunio Macchinario, arredamento ed attrezzature Il soggetto a cui spettano i diritti derivanti dal contratto Il contratto di Assicurazione stipulato tra Contraente e Società Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti Sia gli oggetti materiali sia gli animali Parametro utilizzato per il calcolo del Premio ove la Polizza preveda la regolazione l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie o di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni Macchinario, arredamento e attrezzature Fatto incerto, imprevedibile e repentino La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'assicurato L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali abbiettivamente constatabili le quali abbiano per coneguenza la morte o una invalidità permanente Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, mezzi di traino e di trasporto inerenti l attività svolta purchè non iscritti al P.R.A., pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni, nonché mobilio, arredamento, mezzi forti di custodia, impianti di prevenzione e di allarme, macchine per laboratorio ed ufficio e quant altro del genere esistente nei locali dell esercizio, escluse merci e valori. 1

2 Malattia Massimale / Somma Assicurata Polizza Premio Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) Rischio Scoperto Sinistro Società Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa Il documento che prova l Assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro,l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile La probabilità che si verifichi il Sinistro e l entità dei danni che possono derivarne La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione L impresa assicuratrice 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2 Altre assicurazioni Il Contraente, o l Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Se il Contraente, o l Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile) Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. 4 Frazionamento del Premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. 5 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 6 Aggravamento del Rischio Il Contraente, o l Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. 3

4 7 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 8 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. 9 Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Norme che regolano l Assicurazione Perdite Pecuniarie 12- Oggetto dell Assicurazione L assicurazione viene prestata gratuitamente a favore dei clienti della Contraente di tutte le estrazioni e di tutti i ceti sociali che abbiano prenotato un soggiorno singolo o in comitiva presso la struttura della medesima. La Società, alle condizioni e nei limiti di polizza, rimborserà all Assicurato le somme pagate limitatamente alla sola penale contrattuale prevista dal contratto di soggiorno. L assicurazione vale per i soggiorni prenotati che la Contraente dovrà segnalare mensilmente unitamente alla contestuale regolazione del premio, con esclusione dei clienti particolari che hanno modalità di pagamento personalizzate ed esulano dalla presente copertura assicurativa. La garanzia è operante nel caso che l Assicurato sia costretto a rinunciare al soggiorno dal giorno della prenotazione e fino al giorno della partenza a seguito di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del soggiorno determinate da: 1. malattia grave e improvvisa, morte, infortunio grave dell Assicurato stesso (singolo o componente della comitiva) nonché del coniuge o convivente, dei figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, nuore, generi, socio operativo o contitolare dell azienda di un assicurato. Resta inteso che la malattia o l infortunio sono considerati gravi quando siano documentati da certificazione medica che impedisca all Assicurato di partire; 4

5 2. danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali avvenuti in momento successivo alla prenotazione del viaggio, che colpiscano l abitazione o l ufficio o l azienda dell Assicurato ed impongano la Sua presenza in loco; 3. citazioni in Tribunale quale testimone o convocazione a Giudice Popolare, formalizzate all Assicurato successivamente alla prenotazione del soggiorno di cui l Assicurato non ne era a conoscenza ; Le percentuali di penale assicurate applicate dalla Contraente sono le seguenti: - 50% dal giorno della prenotazione fino al 60 giorno prima dell inizio del soggiorno; - 70% dal 59 al 30 giorno prima dell inizio del soggiorno ; - 80% dal 29 al 10 giorno prima dell inizio del soggiorno ; - 90% dal 9 al giorno prima dell inizio del soggiorno; Resta inteso che l importo della penale verrà quantificato in base ai pagamenti effettivamente sostenuti dall assicurato e per quanto concerne la data di rinuncia farà fede esclusivamente la data della richiesta scritta da effettuare direttamente alla contraente non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data dell evento dannoso. Si conviene fra le parti che la garanzia è anche operante qualora durante il periodo di soggiorno vi sia la morte od un infortunio grave dell assicurato che comporti l obbligo di interrompere il soggiorno presso la struttura alberghiera. In tal caso verrà rimborsata la quota parte del costo del soggiorno pagato e non goduto da parte del soggetto infortunato Esclusioni. - Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da : a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali; c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività; d) infortuni e malattie causati da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o sostanze stupefacenti; e) dolo della Contraente o dell'assicurato; f) soggiorno intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, soggetti con patologie in fase acuta o in attesa di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; g) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'assicurato alla sottoscrizione della prenotazione del soggiorno; h) patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio; i) prenotazioni effettuate con un anticipo superiore ai 365 giorni; j) espianto e/o trapianto di organi; k) alcolismo, tossicodipendenza, HIV o AIDS, malattie mentali, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive,stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; I) prove, allenamenti, gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, e guidoslitte; m) pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera ( free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, 5

6 canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; n) atti di temerarietà; o) attività sportive svolte a titolo professionale,partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare podistiche, di bocce, golf, pesca non subacquea, tiro, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali o aventi carattere ricreativo; p) infortunio o malattia di partecipanti che abbiano superato l 80 anno di età. q) svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco Determinazione dell'ammontare del danno. Il danno indennizzabile consiste nella penale contrattuale (a carico del singolo o della comitiva) da applicare all importo pagato al momento della prenotazione o del saldo del soggiorno, secondo le percentuali stabilite all art 12 oggetto dell assicurazione. II corrispettivo della penale rimborsata sarà quello previsto alla data in cui si è manifestato l'evento intendendosi per tale il manifestarsi della causa di cui all'art. 12 che determina l'annullamento con rinuncia al soggiorno prenotato.l'eventuale maggior penale, addebitata dalla Contraente in conseguenza di un ritardo nella comunicazione da parte dell'assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'assicurato. Non sono ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. La Società si riserva il diritto di procedere ad eventuale visita medica per accertare le condizioni cliniche dell'assicurato che impediscano la partecipazione al soggiorno. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni, documentazioni, ed informazioni alla Società 15 - Obblighi in caso di Sinistro e richiesta di rimborso della penale - In caso di Sinistro l'assicurato deve: presentare o inviare a mezzo fax o raccomandata alla Contraente ed all agenzia della Milano Ass.ni Div.ne La Previdente di Livorno Via Cossa, 1 (fax: ) entro 3 giorni lavorativi dall evento causa della rinuncia al soggiorno, pena la decadenza dal rimborso, fornendo la seguente documentazione : 1) - certificazione medica e/o cartelle cliniche; 2) - indirizzo ove è reperibile la persona malata e/o infortunata; 3) - estratto conto emesso dalla Contraente comprovante i pagamenti e la penale dovuta. dall Assicurato, unitamente a tutti gli estremi della prenotazione; 4) - fotocopia del Documento d Identità e del Codice fiscale dei partecipanti. 5) Per motivazioni di rinuncia diverse da malattia o infortunio, dovranno essere presentate documentazioni comprovanti le cause della rinuncia stessa nei limiti e condizioni di polizza. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art Codice Civile. L Assicurato od il Contraente deve altresì: - tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi; - presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'autorità competente, in relazione al Sinistro. Resta inteso che in ogni caso l onere della prova è comunque a carico di chi richiede l indennizzo Esagerazione dolosa del danno. - Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente 6

7 l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo Procedura per la valutazione del danno. - L:ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Parti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà Mandato dei Periti. - I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, natura, cause e modalità del Sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità Pagamento dell'indennizzo. - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve prowedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre quanto previsto all art.13) Esclusioni comma e) dolo della Contraente o dell'assicurato. 20 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L Indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. 7

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